Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 19 aprile 2012
Circolare n. 96/2012
Oggetto: Tributi – Iva – Rimborsi trimestrali per il
settore spedizione e trasporto internazionali – Scadenza del 30 aprile.
Com’è noto, il settore della
spedizione e trasporto internazionali da quest’anno è stato ammesso a
beneficiare del rimborso Iva trimestrale (articolo 8 L.217/2011).
In particolare possono avvalersene
le imprese che effettuano operazioni di trasporto di beni e relative operazioni
accessorie e di intermediazione nei confronti di committenti stranieri
(comunitari ed extraUe) in misura superiore al 50 per
cento del fatturato globale del trimestre.
In fase di prima applicazione, la
decorrenza della nuova disposizione è stata fissata a partire dalle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012.
In assenza di una specifica
circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disposizione, si ritiene utile
riepilogare le regole generali per la richiesta dei rimborsi infrannuali.
Istanza di rimborso - Modello IVA TR - Il rimborso trimestrale spetta
quando il credito Iva del trimestre supera l’importo di 2.582,28 euro. La richiesta
va effettuata presentando entro l’ultimo giorno del mese successivo alla
chiusura del trimestre in via telematica il modello IVA TR reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per il IV
trimestre la richiesta va presentata in sede di dichiarazione annuale Iva.
Per il I trimestre
2012 la scadenza è lunedì 30 aprile. Le imprese di spedizione e trasporto
interessate dovranno verificare di aver raggiunto il limite del 50 per cento di
operazioni con l’estero rispetto al totale delle operazioni effettuate, con
riferimento al periodo 17 – 31 marzo 2012.
Compensazione col modello F24 – Ferma restando la presentazione
del modello IVA TR, le imprese aventi diritto, in alternativa al rimborso,
possono compensare il credito Iva con i versamenti tributari, previdenziali e
Inail effettuati col modello F24. La compensazione presenta alcuni vincoli:
·
non
può superare il limite annuo di 516.456,90 euro (l’eventuale eccedenza deve
essere chiesta a rimborso);
·
quando
l’ammontare dei crediti trimestrali supera i 5 mila euro annui, deve essere
effettuata a partire dal 16mo giorno successivo alla presentazione del modello
IVA TR;
·
il
modello F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica.
Garanzia – Per i crediti Iva rimborsati è necessario prestare una
fidejussione bancaria o assicurativa, o una cauzione in titoli di Stato per
l’importo rimborsato e per una durata di 3 anni dall’avvenuto rimborso o, se
inferiore, per il periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento da
parte del Fisco. Non devono prestare garanzie i cosiddetti “contribuenti
virtuosi” aventi i requisiti previsti dall’articolo 38 bis del DPR n.633/72
(esercitano l’attività da almeno 5 anni, non hanno ricevuto avvisi di
accertamento superiori a determinati importi, non hanno diminuito il patrimonio
nell’ultimo esercizio di oltre il 40 per cento, sono in regola con i versamenti
previdenziali e assicurativi). L’ammontare del rimborso erogato senza garanzia
non può peraltro superare l’ammontare medio dei versamenti fiscali effettuati
dall’impresa nell’ultimo biennio.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.2/2012 |
Responsabile
di Area |
D/d |
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |