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Roma, 19 aprile 2012

 

Circolare n. 96/2012

 

Oggetto: Tributi – Iva – Rimborsi trimestrali per il settore spedizione e trasporto internazionali – Scadenza del 30 aprile.

 

Com’è noto, il settore della spedizione e trasporto internazionali da quest’anno è stato ammesso a beneficiare del rimborso Iva trimestrale (articolo 8 L.217/2011).

 

In particolare possono avvalersene le imprese che effettuano operazioni di trasporto di beni e relative operazioni accessorie e di intermediazione nei confronti di committenti stranieri (comunitari ed extraUe) in misura superiore al 50 per cento del fatturato globale del trimestre.

 

In fase di prima applicazione, la decorrenza della nuova disposizione è stata fissata a partire dalle operazioni effettuate dal 17 marzo 2012.

 

In assenza di una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disposizione, si ritiene utile riepilogare le regole generali per la richiesta dei rimborsi infrannuali.

 

Istanza di rimborso - Modello IVA TR - Il rimborso trimestrale spetta quando il credito Iva del trimestre supera l’importo di 2.582,28 euro. La richiesta va effettuata presentando entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre in via telematica il modello IVA TR reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per il IV trimestre la richiesta va presentata in sede di dichiarazione annuale Iva.

Per il I trimestre 2012 la scadenza è lunedì 30 aprile. Le imprese di spedizione e trasporto interessate dovranno verificare di aver raggiunto il limite del 50 per cento di operazioni con l’estero rispetto al totale delle operazioni effettuate, con riferimento al periodo 17 – 31 marzo 2012.

 

Compensazione col modello F24 – Ferma restando la presentazione del modello IVA TR, le imprese aventi diritto, in alternativa al rimborso, possono compensare il credito Iva con i versamenti tributari, previdenziali e Inail effettuati col modello F24. La compensazione presenta alcuni vincoli:

·         non può superare il limite annuo di 516.456,90 euro (l’eventuale eccedenza deve essere chiesta a rimborso);

·         quando l’ammontare dei crediti trimestrali supera i 5 mila euro annui, deve essere effettuata a partire dal 16mo giorno successivo alla presentazione del modello IVA TR;

·         il modello F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica.

 

Garanzia – Per i crediti Iva rimborsati è necessario prestare una fidejussione bancaria o assicurativa, o una cauzione in titoli di Stato per l’importo rimborsato e per una durata di 3 anni dall’avvenuto rimborso o, se inferiore, per il periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento da parte del Fisco. Non devono prestare garanzie i cosiddetti “contribuenti virtuosi” aventi i requisiti previsti dall’articolo 38 bis del DPR n.633/72 (esercitano l’attività da almeno 5 anni, non hanno ricevuto avvisi di accertamento superiori a determinati importi, non hanno diminuito il patrimonio nell’ultimo esercizio di oltre il 40 per cento, sono in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi). L’ammontare del rimborso erogato senza garanzia non può peraltro superare l’ammontare medio dei versamenti fiscali effettuati dall’impresa nell’ultimo biennio.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.2/2012

Responsabile di Area

D/d

 

 

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