|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 20 aprile 2012
Circolare n. 98/2012
Oggetto: Lavoro – Riforma del mercato del lavoro –
Proposte della Confetra.
Il documento, dopo
aver sottolineato come un’attività per sua natura flessibile e altamente
dipendente dal fattore lavoro come la logistica soffra l’eccessiva rigidità
della normativa e dei contratti di lavoro, indica una serie di proposte in
materia di appalti, di libertà contrattuale nelle utilities e di flessibilità
in entrata e in uscita.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.83/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
MEMORIA CONFETRA SUL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO
DEL LAVORO (DDL n.3249/SENATO)
Premessa – Come
tutti i servizi, la logistica è labour intensive:
il fattore umano costituisce l’investimento fondamentale la cui qualità ed il
cui costo sono elementi determinanti di successo. Ma la logistica ha andamenti
variabili e stagionali, come nei picchi prenatalizi o nella raccolta agricola,
nonché variabili e imprevedibili, legati ai cicli economici, all’uso delle
infrastrutture, agli arrivi delle navi, alle esigenze spot del mercato, alle
condizioni meteorologiche, ecc..
Un’attività per sua natura flessibile altamente dipendente dal fattore
lavoro soffre l’eccessiva rigidità dei vincoli giuslavoristici
derivanti dalla normativa e dai contratti di lavoro.
Le imprese del settore, alla ricerca di quella flessibilità
indispensabile per la loro competitività, sono andate via via
indirizzandosi da una parte verso la terziarizzazione di fasi importanti del
loro ciclo produttivo (gestione del magazzino, vezione
stradale, ritiro e consegna) e dall’altra ricorrendo ai cosiddetti contratti
atipici (tempo determinato, part-time, somministrazione). Questo assetto
costoso ma necessario ha tra l’altro consentito il proliferare di soggetti
intermediari (cooperative e consorzi) operanti spesso in un’area grigia di
scarsa legalità, fiscale, previdenziale e giuslavoristica
in genere, con conseguenti tensioni sociali e sindacali.
La risposta politica, invece di sciogliere il nodo di fondo della
rigidità del fattore lavoro, è stata fin’ora quella di riaddossare
alle imprese committenti responsabilità a loro estranee, attraverso l’istituto
della solidarietà nei confronti dei
lavoratori e degli istituti previdenziali. L’inefficacia e spesso
l’arbitrarietà dei controlli contribuiscono ad alimentare confusione e
incertezza all’interno di un mercato dove non vincono più le imprese più serie,
ma quelle più spregiudicate, con un deterioramento complessivo del sistema logistico
nazionale.
La riforma messa a punto dal Governo pur ispirata dalla finalità di realizzare un mercato del lavoro dinamico ed
inclusivo, idoneo a contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione
di qualità, non affronta il tema della responsabilità solidale ed inoltre
penalizza i contratti atipici irrigidendoli e rendendoli più costosi per le aziende.
Tutta questa premessa introduce le proposte della Confetra in materia
di appalti, di libertà contrattuale nelle utilities e di flessibilità in
entrata e in uscita.
Responsabilità solidale negli
appalti - In base all’art.29 del Decreto legislativo n.276/2003 le imprese
committenti sono solidalmente responsabili per 2 anni con le imprese
appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori
di quest’ultime.
Tale assetto, su cui il recente decreto semplificazioni è intervenuto
solo marginalmente, nonostante sia garantista sul piano formale, non appare uno
strumento pienamente efficace a consentire nel suo complesso le verifiche delle
regolarità degli appalti da parte del committente e quindi provoca effetti distorsivi nel mercato dei servizi logistici, finendo in
sostanza col premiare i comportamenti spregiudicati anziché quelli rispettosi
delle regole.
L’emendamento proposto dalla Confetra (allegato uno), condiviso dal
sindacato e dal mondo cooperativo, attribuisce ai contratti collettivi
nazionali di lavoro la possibilità di fissare metodi e procedure attraverso i
quali l’appaltante possa effettivamente esercitare un controllo sui comportamenti
della ditta appaltatrice e conseguentemente limitare l’ambito della propria
responsabilità. Siffatta impostazione era già stata normata
in passato col DLGVO n. 251/2004.
La possibilità di deroghe tramite contratti non nazionali ma aziendali,
come indicato nella manovra dello scorso agosto (legge n.148/2011), seppur
sostenuta da finalità teoricamente condivisibili, appare di difficile
percorribilità pratica.
Libertà di contratti di lavoro
nelle utilities – E’ ormai patrimonio comune che attraverso le liberalizzazioni
passa il rilancio dello sviluppo e della crescita economica del Paese. Peraltro
con provvedimenti normativi o regolamentari vi è la tendenza a introdurre il
principio del “CCNL di riferimento” nei servizi postali, nel trasporto
ferroviario, nell’handling aeroportuale, con ciò
tentando di proteggere l’ex monopolista dai più aggressivi competitors
privati. La disposizione proposta dalla Confetra, che mette sullo stesso piano
tutti i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori più rappresentative, fissa un principio di carattere generale
che chiarisce definitivamente la questione per tutti i settori (allegato due).
Flessibilità in entrata – Ad
avviso della Confetra dovrebbe essere corretta l’impostazione della riforma di
considerare aprioristicamente le forme contrattuali atipiche come cattiva flessibilità.
Un conto infatti è prevedere contromisure per impedire l’utilizzo
distorto di un particolare istituto, un conto è invece penalizzare qualsiasi
utilizzo dello stesso. Si propongono pertanto le seguenti modifiche:
·
collaborazioni
a progetto (art.8) – andrebbe eliminata la presunzione di subordinazione
qualora l’attività svolta dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai
lavoratori dipendenti dell’impresa committente, trattandosi di una condizione
che di fatto impedirebbe l’utilizzo delle collaborazioni generando allo stesso
tempo un diffuso contenzioso;
·
partite
IVA (art.9) – andrebbe rivisto l’automatismo secondo cui il
rapporto con titolari di partita IVA sarebbe irregolare qualora ricorrano
almeno due dei tre presupposti individuati dal disegno di legge; in alternativa
potrebbe semmai essere previsto che, in presenza di detti presupposti, scatti
un controllo sulla natura del rapporto;
·
contratti
a termine (art.3) – andrebbe eliminato o quantomeno ridotto
l’incremento contributivo dell’1,4% a carico delle aziende, atteso che a
contenere un utilizzo eccessivo del contratto a termine provvedono già le
clausole e le condizioni previste sia dalla legislazione di riferimento che
dalle discipline contrattuali.
Licenziamenti individuali
(artt.13 e seguenti) – Il
disegno di legge in esame fa indubbiamente un sostanziale passo in avanti su
questo tema avvicinando la nostra legislazione a quella degli altri Paesi europei. Si ritiene tuttavia che un
ulteriore sforzo andrebbe compiuto per quanto concerne i licenziamenti
economici per i quali la riforma demanda alla valutazione discrezionale del
giudice la possibilità di disporre il reintegro del lavoratore, anziché il
risarcimento dei danni, qualora venga ravvisata “la manifesta infondatezza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo”. Al riguardo andrebbe se non altro precisata
per legge la nozione di manifesta infondatezza.
Allegato
uno
EMENDAMENTO AL DDL DI RIFORMA DEL MERCATO DEL
LAVORO (N.3249/SENATO)
Responsabilità solidale negli appalti
All’art.29, comma 2
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, così come sostituito
dall’art.21 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4
aprile 2012, n.35, inserire all’inizio le seguenti parole:
“Salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica
della regolarità complessiva degli appalti,”
______________________
L’emendamento
attribuisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità,
peraltro già prevista in passato (art.6 del D.LGVO
n.251/2004), di fissare metodi e procedure attraverso i quali l’impresa
committente possa effettivamente esercitare un controllo sui comportamenti
della ditta appaltatrice e conseguentemente limitare l’ambito della propria responsabilità
negli appalti. L’attuale assetto (art. 29 del DLGVO n. 276/2003), su cui il
decreto semplificazioni è intervenuto solo marginalmente, nonostante sia
garantista sul piano formale non appare uno strumento pienamente efficace a
consentire nel suo complesso le verifiche della regolarità degli appalti da
parte del committente e quindi provoca effetti distorsivi
sul mercato dei servizi logistici finendo in sostanza col premiare i
comportamenti spregiudicati anziché quelli rispettosi delle regole.
Allegato
due
EMENDAMENTO AL DDL DI RIFORMA DEL MERCATO DEL
LAVORO (N.3249/SENATO)
Libertà contrattuale nei settori liberalizzati
Ai fini del
rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di
certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale
o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei
dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è
soddisfatta con l’applicazione da parte delle stesse imprese di contratti
collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
____________________________________
La
norma si propone di garantire l’effettività del principio di libertà sindacale
di cui all’articolo 39 della Costituzione. Negli ultimi tempi quel principio è
stato messo in discussione, nel settore postale e ferroviario, da interventi
normativi volti ad affermare la legittimità dei cosiddetti contratti unici di
riferimento (art.1, comma 14 del D.LGVO n.58/2011 e
art.8, comma 3 bis della legge n.148/2011 successivamente soppresso) e, nel
settore aeroportuale, da interpretazioni restrittive volte ad imporre
l’applicazione CCNL Assaeroporti (regolamento Enac del 23.3.2011 sulla
“Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”).
Contro
l’illiberalità dei contratti unici hanno più volte preso posizione sia
l’Autorità Antitrust (audizione alla Camera del 26.10.2011 e segnalazioni nn.869 del 14.9.2011, 441 del 15.1.2008 e 424 del
26.10.2007) che la magistratura amministrativa (sentenze TAR Lazio nn.1295 del 9.2.2012 e 982 del 30.1.2012, sentenza TAR
Lombardia n.1329 del 7.5.2008 e sentenze del Consiglio di Stato nn.3450, 3302, 3821 e 3301 del 2006).