Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 20 aprile 2012

 

Circolare n. 98/2012

 

Oggetto: Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Proposte della Confetra.

 

La Confetra ha presentato alla Commissione Lavoro del Senato una memoria sul disegno di legge di riforma del mercato del lavoro che ha da poco iniziato l’iter parlamentare.

 

Il documento, dopo aver sottolineato come un’attività per sua natura flessibile e altamente dipendente dal fattore lavoro come la logistica soffra l’eccessiva rigidità della normativa e dei contratti di lavoro, indica una serie di proposte in materia di appalti, di libertà contrattuale nelle utilities e di flessibilità in entrata e in uscita.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.83/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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MEMORIA CONFETRA SUL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (DDL n.3249/SENATO)

 

Premessa – Come tutti i servizi, la logistica è labour intensive: il fattore umano costituisce l’investimento fondamentale la cui qualità ed il cui costo sono elementi determinanti di successo. Ma la logistica ha andamenti variabili e stagionali, come nei picchi prenatalizi o nella raccolta agricola, nonché variabili e imprevedibili, legati ai cicli economici, all’uso delle infrastrutture, agli arrivi delle navi, alle esigenze spot del mercato, alle condizioni meteorologiche, ecc..

Un’attività per sua natura flessibile altamente dipendente dal fattore lavoro soffre l’eccessiva rigidità dei vincoli giuslavoristici derivanti dalla normativa e dai contratti di lavoro.

Le imprese del settore, alla ricerca di quella flessibilità indispensabile per la loro competitività, sono andate via via indirizzandosi da una parte verso la terziarizzazione di fasi importanti del loro ciclo produttivo (gestione del magazzino, vezione stradale, ritiro e consegna) e dall’altra ricorrendo ai cosiddetti contratti atipici (tempo determinato, part-time, somministrazione). Questo assetto costoso ma necessario ha tra l’altro consentito il proliferare di soggetti intermediari (cooperative e consorzi) operanti spesso in un’area grigia di scarsa legalità, fiscale, previdenziale e giuslavoristica in genere, con conseguenti tensioni sociali e sindacali.

La risposta politica, invece di sciogliere il nodo di fondo della rigidità del fattore lavoro, è stata fin’ora quella di riaddossare alle imprese committenti responsabilità a loro estranee, attraverso l’istituto della solidarietà nei confronti dei lavoratori e degli istituti previdenziali. L’inefficacia e spesso l’arbitrarietà dei controlli contribuiscono ad alimentare confusione e incertezza all’interno di un mercato dove non vincono più le imprese più serie, ma quelle più spregiudicate, con un deterioramento complessivo del sistema logistico nazionale.

La riforma messa a punto dal Governo pur ispirata dalla finalità di realizzare un mercato del lavoro dinamico ed inclusivo, idoneo a contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità, non affronta il tema della responsabilità solidale ed inoltre penalizza i contratti atipici irrigidendoli e rendendoli più costosi per le aziende.

 

Tutta questa premessa introduce le proposte della Confetra in materia di appalti, di libertà contrattuale nelle utilities e di flessibilità in entrata e in uscita.

 

Responsabilità solidale negli appalti - In base all’art.29 del Decreto legislativo n.276/2003 le imprese committenti sono solidalmente responsabili per 2 anni con le imprese appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori di quest’ultime.

Tale assetto, su cui il recente decreto semplificazioni è intervenuto solo marginalmente, nonostante sia garantista sul piano formale, non appare uno strumento pienamente efficace a consentire nel suo complesso le verifiche delle regolarità degli appalti da parte del committente e quindi provoca effetti distorsivi nel mercato dei servizi logistici, finendo in sostanza col premiare i comportamenti spregiudicati anziché quelli rispettosi delle regole.

L’emendamento proposto dalla Confetra (allegato uno), condiviso dal sindacato e dal mondo cooperativo, attribuisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità di fissare metodi e procedure attraverso i quali l’appaltante possa effettivamente esercitare un controllo sui comportamenti della ditta appaltatrice e conseguentemente limitare l’ambito della propria responsabilità. Siffatta impostazione era già stata normata in passato col DLGVO n. 251/2004.

La possibilità di deroghe tramite contratti non nazionali ma aziendali, come indicato nella manovra dello scorso agosto (legge n.148/2011), seppur sostenuta da finalità teoricamente condivisibili, appare di difficile percorribilità pratica.

 

Libertà di contratti di lavoro nelle utilities – E’ ormai patrimonio comune che attraverso le liberalizzazioni passa il rilancio dello sviluppo e della crescita economica del Paese. Peraltro con provvedimenti normativi o regolamentari vi è la tendenza a introdurre il principio del “CCNL di riferimento” nei servizi postali, nel trasporto ferroviario, nell’handling aeroportuale, con ciò tentando di proteggere l’ex monopolista dai più aggressivi competitors privati. La disposizione proposta dalla Confetra, che mette sullo stesso piano tutti i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, fissa un principio di carattere generale che chiarisce definitivamente la questione per tutti i settori (allegato due).

 

Flessibilità in entrata – Ad avviso della Confetra dovrebbe essere corretta l’impostazione della riforma di considerare aprioristicamente le forme contrattuali atipiche come cattiva flessibilità.

Un conto infatti è prevedere contromisure per impedire l’utilizzo distorto di un particolare istituto, un conto è invece penalizzare qualsiasi utilizzo dello stesso. Si propongono pertanto le seguenti modifiche:

·          collaborazioni a progetto (art.8) – andrebbe eliminata la presunzione di subordinazione qualora l’attività svolta dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, trattandosi di una condizione che di fatto impedirebbe l’utilizzo delle collaborazioni generando allo stesso tempo un diffuso contenzioso;

·          partite IVA (art.9) – andrebbe rivisto l’automatismo secondo cui il rapporto con titolari di partita IVA sarebbe irregolare qualora ricorrano almeno due dei tre presupposti individuati dal disegno di legge; in alternativa potrebbe semmai essere previsto che, in presenza di detti presupposti, scatti un controllo sulla natura del rapporto;

·          contratti a termine (art.3) – andrebbe eliminato o quantomeno ridotto l’incremento contributivo dell’1,4% a carico delle aziende, atteso che a contenere un utilizzo eccessivo del contratto a termine provvedono già le clausole e le condizioni previste sia dalla legislazione di riferimento che dalle discipline contrattuali.

 

Licenziamenti individuali (artt.13 e seguenti) – Il disegno di legge in esame fa indubbiamente un sostanziale passo in avanti su questo tema avvicinando la nostra legislazione a quella degli altri  Paesi europei. Si ritiene tuttavia che un ulteriore sforzo andrebbe compiuto per quanto concerne i licenziamenti economici per i quali la riforma demanda alla valutazione discrezionale del giudice la possibilità di disporre il reintegro del lavoratore, anziché il risarcimento dei danni, qualora venga ravvisata “la manifesta infondatezza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. Al riguardo andrebbe se non altro precisata per legge la nozione di manifesta infondatezza.

 

 

 

Allegato uno

 

EMENDAMENTO AL DDL DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (N.3249/SENATO)

 

Responsabilità solidale negli appalti

 

All’art.29, comma 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, così come sostituito dall’art.21 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35, inserire all’inizio le seguenti parole:

 

“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,”

 

______________________

 

L’emendamento attribuisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità, peraltro già prevista in passato (art.6 del D.LGVO n.251/2004), di fissare metodi e procedure attraverso i quali l’impresa committente possa effettivamente esercitare un controllo sui comportamenti della ditta appaltatrice e conseguentemente limitare l’ambito della propria responsabilità negli appalti. L’attuale assetto (art. 29 del DLGVO n. 276/2003), su cui il decreto semplificazioni è intervenuto solo marginalmente, nonostante sia garantista sul piano formale non appare uno strumento pienamente efficace a consentire nel suo complesso le verifiche della regolarità degli appalti da parte del committente e quindi provoca effetti distorsivi sul mercato dei servizi logistici finendo in sostanza col premiare i comportamenti spregiudicati anziché quelli rispettosi delle regole.

 

 

Allegato due

 

 

EMENDAMENTO AL DDL DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (N.3249/SENATO)

 

Libertà contrattuale nei settori liberalizzati

 

Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l’applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

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La norma si propone di garantire l’effettività del principio di libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione. Negli ultimi tempi quel principio è stato messo in discussione, nel settore postale e ferroviario, da interventi normativi volti ad affermare la legittimità dei cosiddetti contratti unici di riferimento (art.1, comma 14 del D.LGVO n.58/2011 e art.8, comma 3 bis della legge n.148/2011 successivamente soppresso) e, nel settore aeroportuale, da interpretazioni restrittive volte ad imporre l’applicazione CCNL Assaeroporti (regolamento Enac del 23.3.2011 sulla “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”).

Contro l’illiberalità dei contratti unici hanno più volte preso posizione sia l’Autorità Antitrust (audizione alla Camera del 26.10.2011 e segnalazioni nn.869 del 14.9.2011, 441 del 15.1.2008 e 424 del 26.10.2007) che la magistratura amministrativa (sentenze TAR Lazio nn.1295 del 9.2.2012 e 982 del 30.1.2012, sentenza TAR Lombardia n.1329 del 7.5.2008 e sentenze del Consiglio di Stato nn.3450, 3302, 3821 e 3301 del 2006).