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Roma, 24 aprile 2012

 

Circolare n. 99/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Recupero accise sul gasolio – Chiarimenti – Nota Agenzia delle Dogane RU45963 del 20.4.2012.

 

Al fine del recupero accise sul gasolio da parte delle imprese di autotrasporto rilevano i litri di carburante risultanti dalle fatture di acquisto.

 

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Dogane, con la nota indicata in oggetto a seguito delle richieste di chiarimenti delle associazioni di categoria, tra cui la Confetra. Alcuni uffici territoriali delle dogane hanno infatti sollevato dubbi sulla possibilità di riferirsi al gasolio “fatturato”, visto che la normativa stabilisce che il recupero delle accise avviene sul gasolio “consumato”. L’Agenzia ha definitivamente chiarito la questione specificando che il momento in cui l’autotrasportatore viene gravato dell’accisa che potrà poi recuperare è quello in cui acquista il gasolio, indipendentemente dal successivo consumo. Il chiarimento è rilevante per il recupero delle accise relativo all’anno 2011 in cui si sono susseguite variazioni dell’aliquota accisa nel corso dell’anno.

 

L’Agenzia ha inoltre fornito chiarimenti riguardo al rimborso accise trimestrale in vigore da quest’anno, specificando che nel caso il gasolio venga fatturato successivamente all’acquisto (ad esempio in caso di fatture differite o di contratti di somministrazione con le società petrolifere), l’impresa di autotrasporto potrà ugualmente chiedere il rimborso nel trimestre di acquisto facendo riferimento alle bolle di consegna o al DAS (documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa) nel caso di depositi privati. Successivamente l’impresa dovrà peraltro presentare una comunicazione con l’indicazione del numero totale delle fatture del trimestre. Questa problematica si è tuttavia attenuata con l’approvazione dell’emendamento, in sede di conversione del decreto legge fiscale, che ha soppresso il termine di presentazione a pena di decadenza delle istanze di recupero accisa. Le accise relative agli acquisti di gasolio le cui fatture non sono ancora pervenute entro il termine di presentazione dell’istanza di rimborso trimestrale potranno infatti essere chieste a rimborso nel trimestre successivo.

 

Veicoli frigo – betoniere: L’Agenzia ha confermato che per i veicoli che utilizzano il gasolio per completare il ciclo produttivo dei materiali durante la marcia, come i veicoli frigo, le betoniere e mezzi similari, il recupero accise può avvenire anche con riferimento ai consumi di gasolio utilizzato a quei fini.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 94/2012 e 82/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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RU 45963

 

 

 

                                                                                              Roma, 20 aprile 2012

 

 

                                                                                              Destinatari omessi

 

 

 

 

OGGETTO: Agevolazione sul gasolio usato come carburante a favore degli esercenti attività di trasporto. Chiarimenti sugli adempimenti prescritti per il riconoscimento del credito d’imposta.

 

Come noto, nel corso dell’anno 2011, l’aliquota di accisa del gasolio usato come carburante ha subìto diversi incrementi che hanno determinato il verificarsi di numerose variazioni del livello di imposta. Recentemente, inoltre, il D.L. n.1/12, convertito dalla legge n.27/12, ha introdotto una nuova struttura dell’agevolazione di cui in oggetto con la previsione del recupero trimestrale dell’accisa.  

A fronte di tali novità, sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di  associazioni rappresentative degli esercenti trasporto merci che hanno evidenziato difficoltà sorte all’esecuzione degli adempimenti prescritti per l’ammissione al beneficio fiscale e, in particolare, in ordine all’imputazione dei litri consumati di gasolio ai distinti periodi di imposta (dichiarazione annuale 2011) o trimestri solari (dichiarazione trimestrale 2012), tenuto conto anche delle diverse modalità di fatturazione degli acquisti.

Stante quanto sopra, con la presente direttiva si forniscono, di seguito, opportune precisazioni sulle problematiche sollevate.

 

                        A) Determinazione litri consumati

Il D.P.R. n.277/2000, nel disciplinare l’agevolazione fiscale relativa al gasolio utilizzato nell’attività di autotrasporto, fissa una stretta relazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, facendo così assurgere l’operazione di fornitura del prodotto – che ne costituisce il presupposto di fatto - a criterio di determinazione dei consumi da ammettere all’agevolazione.

D’altra parte, è proprio nel momento in cui avviene la consegna del gasolio che l’onere dell’accisa - nella misura dell’aliquota inglobata nel prezzo di vendita – viene trasferito sugli esercenti l’attività di autotrasporto che vengono incisi dal relativo carico fiscale, subendone il peso economico.

Pertanto, nella compilazione della specifica dichiarazione la cui presentazione é richiesta ai soggetti interessati, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura.

Conseguentemente, con riguardo alla dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel corso dell’anno 2011, il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa, tra quelli individuati nei Quadri da A1 ad A6.

Analogamente, con riguardo alla dichiarazione trimestrale dei consumi effettuati nel corso dell’anno 2012, la data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.

 

B) Emissione differita di fatture

Il DPR 26.10.1972, n. 633, all’art. 21, oltrechè prevedere l’emissione immediata della fattura, consente, per le cessioni di beni supportate da documenti da cui risultino i soggetti contraenti, che la fattura venga rilasciata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna. In tal caso la fattura  può avere carattere riepilogativo delle cessioni intervenute nell’arco del mese di riferimento tra i medesimi soggetti. 

In aderenza a tale disciplina, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24.6.1999, richiamato nell’art.5 del citato D.P.R. n.277/2000, detta specifiche disposizioni in materia di fatturazione degli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi.

In particolare all’art.1, comma 3, viene ammessa la possibilità di una fatturazione differita, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, anche con sistemi automatizzati, che

devono riportare, tra l’altro, la data, i dati identificativi dell’acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato.

Pertanto, tenuto conto di quanto chiarito nella lettera A) sulla rilevanza per la determinazione dei litri consumati del momento di effettuazione della fornitura, nelle fattispecie di emissione tardiva della fattura la data di rifornimento del prodotto è comunque desumibile in via immediata dalle indicazioni contenute nelle prescritte bolle di consegna o documenti equipollenti sopra richiamati.

Tutto ciò premesso, con riguardo ai litri consumati nel corso dell’anno 2012, è stata rappresentata l’utilità di un intervento chiarificatore in ordine alla corretta imputazione dei medesimi nei casi in cui l’esercente attività di trasporto riceva la fattura di acquisto del gasolio in data successiva al trimestre solare durante il quale  è avvenuta la fornitura del prodotto. Tanto in considerazione della mutata configurazione dell’agevolazione di che trattasi, ora strutturata con periodicità trimestrale e non piu’ su base annuale. 

Al riguardo, rilevata la riconosciuta possibilità per gli acquisti di gasolio effettuati dagli autotrasportatori di rilascio di fatture differite, può accadere che  al momento della presentazione della dichiarazione l'esercente non ne sia ancora in possesso con riferimento a quantitativi di gasolio già consegnati. Al realizzarsi di tale circostanza, l'avente diritto potrà procedere, relativamente al prodotto consumato e non ancora fatturato, ad imputare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di fornitura e computarli nel totale dei litri consumati, determinati sulla base delle bolle di consegna o dei documenti analoghi. 

Tale semplificazione procedimentale presuppone, tuttavia, che l’esercente annoti espressamente nella dichiarazione di riservarsi, con specifica comunicazione, di integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al trimestre solare, riportando gli estremi di quelle pervenute successivamente.

Si chiarisce, in proposito, che la presentazione della suddetta comunicazione integrativa costituisce un preciso onere in capo all’esercente l’attività di trasporto, dovendo le operazioni di fornitura di gasolio essere definitivamente comprovate dalle fatture emesse. Tale comunicazione, pertanto, deve comunque essere trasmessa tempestivamente al medesimo Ufficio delle Dogane e, in ogni caso, prima della decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al trimestre solare successivo. Ciò al solo fine di evitare che il ritardato assolvimento del suddetto onere, procurando la sovrapposizione di adempimenti relativi a diversi trimestri solari, si traduca in aggravi del procedimento di riconoscimento del credito in ragione delle conseguenti ed inevitabili esigenze istruttorie. 

Gli Uffici delle Dogane vorranno vigilare sull'avvenuto completamento da parte dell’esercente dei dati da riportare in dichiarazione, procedendo ai dovuti riscontri in sede di espletamento dei controlli sugli esercenti l’attività di trasporto.

E’ emerso, altresì, dalla prassi negoziale che, talvolta, le operazioni di rifornimento di gasolio assumono la veste di prestazioni periodiche o continuative, in esecuzione di contratti di somministrazione che vengono stipulati tra esercenti attività di trasporto e società petrolifere, le quali procedono ad emettere fattura all’atto del pagamento del corrispettivo nel termine pattuito tra le parti.

Anche per tali fattispecie si rende applicabile la modalità di imputazione dei consumi sopradelineata sempreché l’effettuazione delle operazioni di fornitura di gasolio siano documentate, in assenza di fatturazione immediata, da bolle di consegna o da altre modalità equipollenti.

 

C) Rifornimento a mezzo depositi o distributori privati.

Sono emerse perplessità in ordine alla determinazione dei litri consumati, utile ai fini del computo del rimborso spettante, anche nei casi in cui gli autoveicoli impiegati vengano riforniti di gasolio da depositi o distributori privati di carburanti ad imposta assolta, dei quali siano titolari gli esercenti attività di trasporto.

In proposito, rinviando a quanto ampiamente argomentato alla lettera A) in ordine alla rilevanza del momento di effettuazione della fornitura, si rileva che la data di ricezione del prodotto, soprattutto nei casi di emissione differita di fattura, potrà essere comprovata dal documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (DAS).

Fermo restando l’obbligo di riportare, nel Quadro C, l’elenco completo degli automezzi non ammessi al beneficio, riforniti mediante gli impianti suddetti, a titolo meramente esemplificativo si chiarisce che, se una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di deposito o distributore privato in data 30 marzo 2012, nei litri consumati da indicare nella dichiarazione relativa al primo trimestre 2012 andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli autoveicoli ammissibili all’agevolazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato dai medesimi nel corso del trimestre successivo.

Al contempo, considerato che nelle fatture di acquisto destinato ai predetti impianti non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, si fa presente che il totale dei litri fatturati riportato nel Quadro B della dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno degli autoveicoli riforniti, da indicare nel Quadro A, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo.

 

D) Autoveicoli adibiti a particolari trasporti 

Altre richieste di chiarimenti hanno riguardato l’ammissibilità all’agevolazione di che trattasi dei consumi di gasolio da parte di determinati autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad esempio, furgoni frigoriferi, betoniere ed altri mezzi similari che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali.

Al riguardo, sempreché le categorie di esercenti trasporto merci rivestano i requisiti fissati dall’art.1, comma 2, del D.P.R. n.277/2000 (iscrizione all’albo, licenza ecc…) ed i soprarichiamati autoveicoli abbiano una massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, non si rilevano ragioni ostative al pieno riconoscimento del credito d’imposta sui litri consumati legate alla particolare destinazione d’uso dell’autoveicolo impiegato.

Nei casi di specie, gli autoveicoli sono caratterizzati dalla presenza di speciali attrezzature permanentemente installate che, costituendo elementi necessariamente complementari alla funzione unitaria di trasporto merci, appaiono essenziali per l’attività esercitata dal mezzo. 

Ne consegue, stante lo stretto nesso di funzionalità, che il gasolio utilizzato nell’ambito del trasporto di determinate merci, in specifiche condizioni, per l’azionamento di tali attrezzature va computato tra i litri consumati ammessi all’agevolazione.

Con l’occasione, più in generale, si rammenta che l’art.3, comma 7, del D.P.R. n.277/2000 dispone che, qualora la documentazione da allegare sia stata già precedentemente presentata, nelle successive dichiarazioni è sufficiente farne riferimento.

 

E) Compilazione Quadri A1-A6, indicazione dei chilometri percorsi. 

La colonna “km percorsi” presente nel Quadro A del modello di dichiarazione riporta il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del  periodo di riferimento.

Pertanto, con riguardo all’anno 2011, tale dato sarà rappresentato dalla totalità dei chilometri percorsi alla data del 31 dicembre u.s. e dovrà essere inserito nel “Quadro A6” (periodo 7 - 31 dicembre 2011) presente nel modello. 

Diversamente, qualora non siano a conoscenza dell’interessato i dati registrati nei singoli periodi, considerato che la compilazione della colonna “km percorsi” è obbligatoria, nei “Quadri A1, A2, A3, A4 ed A5” tale campo può essere annullato inserendo per nove volte il numero 9 (“999999999”) o, in alternativa, è possibile  ripetere in ciascun Quadro il chilometraggio registrato alla fine dell’anno 2011.

 

Quanto alle dichiarazioni trimestrali, la colonna in questione andrà riempita con il dato relativo al totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

 

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Conclusivamente, appare utile richiamare i distinti termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni agli Uffici delle Dogane, quali risultanti dalla normativa di riferimento:

·          entro il 30 aprile 2012, va presentata l’apposita dichiarazione relativa ai consumi di gasolio del primo trimestre 2012;

·          entro il 30 giugno 2012, occorre presentare l’apposita dichiarazione relativa ai consumi di gasolio dell’anno solare 2011.

 

 

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art.3,  comma 2, del D.Lgs. 39/93