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Roma, 24 aprile 2012
Circolare n. 99/2012
Al fine del recupero
accise sul gasolio da parte delle imprese di autotrasporto rilevano i litri di
carburante risultanti dalle fatture di acquisto.
Lo ha ribadito
l’Agenzia delle Dogane, con la nota indicata in oggetto a seguito delle
richieste di chiarimenti delle associazioni di categoria, tra cui
L’Agenzia ha inoltre
fornito chiarimenti riguardo al rimborso accise trimestrale in vigore da
quest’anno, specificando che nel caso il gasolio venga fatturato successivamente
all’acquisto (ad esempio in caso di fatture differite o di contratti di somministrazione
con le società petrolifere), l’impresa di autotrasporto potrà ugualmente
chiedere il rimborso nel trimestre di acquisto facendo riferimento alle bolle
di consegna o al DAS (documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad
accisa) nel caso di depositi privati. Successivamente l’impresa dovrà peraltro
presentare una comunicazione con l’indicazione del numero totale delle fatture
del trimestre. Questa problematica si è tuttavia attenuata con l’approvazione
dell’emendamento, in sede di conversione del decreto legge fiscale, che ha
soppresso il termine di presentazione a pena di decadenza delle istanze di
recupero accisa. Le accise relative agli acquisti di gasolio le cui fatture non
sono ancora pervenute entro il termine di presentazione dell’istanza di
rimborso trimestrale potranno infatti essere chieste a rimborso nel trimestre
successivo.
Veicoli frigo – betoniere: L’Agenzia ha confermato che per i
veicoli che utilizzano il gasolio per completare il ciclo produttivo dei materiali
durante la marcia, come i veicoli frigo, le betoniere e mezzi similari, il
recupero accise può avvenire anche con riferimento ai consumi di gasolio
utilizzato a quei fini.
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 94/2012 e 82/2012 |
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Allegato uno |
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D/t |
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RU 45963
Roma,
20 aprile 2012
Destinatari
omessi
OGGETTO: Agevolazione sul gasolio usato come carburante a
favore degli esercenti attività di trasporto. Chiarimenti sugli adempimenti
prescritti per il riconoscimento del credito d’imposta.
Come noto, nel
corso dell’anno 2011, l’aliquota di accisa del gasolio usato come carburante ha
subìto diversi incrementi che hanno determinato il verificarsi di numerose
variazioni del livello di imposta. Recentemente, inoltre, il D.L. n.1/12,
convertito dalla legge n.27/12, ha introdotto una nuova struttura
dell’agevolazione di cui in oggetto con la previsione del recupero trimestrale
dell’accisa.
A fronte di tali
novità, sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di associazioni rappresentative degli esercenti
trasporto merci che hanno evidenziato difficoltà sorte all’esecuzione degli
adempimenti prescritti per l’ammissione al beneficio fiscale e, in particolare,
in ordine all’imputazione dei litri consumati di gasolio ai distinti periodi di
imposta (dichiarazione annuale 2011) o trimestri solari (dichiarazione
trimestrale 2012), tenuto conto anche delle diverse modalità di fatturazione
degli acquisti.
Stante quanto
sopra, con la presente direttiva si forniscono, di seguito, opportune
precisazioni sulle problematiche sollevate.
A) Determinazione
litri consumati
Il D.P.R.
n.277/2000, nel disciplinare l’agevolazione fiscale relativa al gasolio
utilizzato nell’attività di autotrasporto, fissa una stretta relazione tra i
litri consumati e la fatturazione dei medesimi, facendo così assurgere l’operazione
di fornitura del prodotto – che ne costituisce il presupposto di fatto - a
criterio di determinazione dei consumi da ammettere all’agevolazione.
D’altra parte, è
proprio nel momento in cui avviene la consegna del gasolio che l’onere
dell’accisa - nella misura dell’aliquota inglobata nel prezzo di vendita –
viene trasferito sugli esercenti l’attività di autotrasporto che vengono incisi
dal relativo carico fiscale, subendone il peso economico.
Pertanto, nella
compilazione della specifica dichiarazione la cui presentazione é richiesta ai
soggetti interessati, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti,
quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura.
Conseguentemente,
con riguardo alla dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel corso
dell’anno 2011, il momento di effettuazione della fornitura del gasolio
costituisce il parametro per imputarne il consumo al corrispondente periodo di
vigenza dell’incremento di accisa, tra quelli individuati nei Quadri da A1 ad
A6.
Analogamente, con
riguardo alla dichiarazione trimestrale dei consumi effettuati nel corso
dell’anno 2012, la data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà
il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.
B) Emissione differita di fatture
Il DPR 26.10.1972,
n. 633, all’art. 21, oltrechè prevedere l’emissione
immediata della fattura, consente, per le cessioni di beni supportate da
documenti da cui risultino i soggetti contraenti, che la fattura venga rilasciata
entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna. In tal caso la
fattura può avere carattere
riepilogativo delle cessioni intervenute nell’arco del mese di riferimento tra
i medesimi soggetti.
In aderenza a tale
disciplina, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze, di concerto con il capo del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, 24.6.1999,
richiamato nell’art.5 del citato D.P.R. n.277/2000, detta specifiche disposizioni
in materia di fatturazione degli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti
l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi.
In particolare
all’art.1, comma 3, viene ammessa la possibilità di una fatturazione differita,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 4, del D.P.R. 26.10.1972,
n. 633, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore
dell’impianto, anche con sistemi automatizzati, che
devono riportare, tra l’altro, la data, i
dati identificativi dell’acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto
rifornito ed il corrispettivo pagato.
Pertanto, tenuto
conto di quanto chiarito nella lettera A) sulla rilevanza per la determinazione
dei litri consumati del momento di effettuazione della fornitura, nelle
fattispecie di emissione tardiva della fattura la data di rifornimento del
prodotto è comunque desumibile in via immediata dalle indicazioni contenute
nelle prescritte bolle di consegna o documenti equipollenti sopra richiamati.
Tutto ciò premesso,
con riguardo ai litri consumati nel corso dell’anno 2012, è stata
rappresentata l’utilità di un intervento chiarificatore in ordine alla corretta
imputazione dei medesimi nei casi in cui l’esercente attività di trasporto
riceva la fattura di acquisto del gasolio in data successiva al trimestre
solare durante il quale è avvenuta la fornitura
del prodotto. Tanto in considerazione della mutata configurazione
dell’agevolazione di che trattasi, ora strutturata con periodicità trimestrale
e non piu’ su base annuale.
Al riguardo,
rilevata la riconosciuta possibilità per gli acquisti di gasolio effettuati
dagli autotrasportatori di rilascio di fatture differite, può accadere che al momento della presentazione della
dichiarazione l'esercente non ne sia ancora in possesso con riferimento a
quantitativi di gasolio già consegnati. Al realizzarsi di tale circostanza,
l'avente diritto potrà procedere, relativamente al prodotto consumato e non
ancora fatturato, ad imputare i quantitativi di gasolio al trimestre solare in
cui sono state effettuate le operazioni di fornitura e computarli nel totale
dei litri consumati, determinati sulla base delle bolle di consegna o dei
documenti analoghi.
Tale
semplificazione procedimentale presuppone, tuttavia, che l’esercente annoti
espressamente nella dichiarazione di riservarsi, con specifica comunicazione,
di integrare l’indicazione del numero totale delle fatture riferite al
trimestre solare, riportando gli estremi di quelle pervenute successivamente.
Si chiarisce, in
proposito, che la presentazione della suddetta comunicazione integrativa
costituisce un preciso onere in capo all’esercente l’attività di trasporto,
dovendo le operazioni di fornitura di gasolio essere definitivamente comprovate
dalle fatture emesse. Tale comunicazione, pertanto, deve comunque essere trasmessa
tempestivamente al medesimo Ufficio delle Dogane e, in ogni caso, prima della
decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al
trimestre solare successivo. Ciò al solo fine di evitare che il ritardato
assolvimento del suddetto onere, procurando la sovrapposizione di adempimenti
relativi a diversi trimestri solari, si traduca in aggravi del procedimento di
riconoscimento del credito in ragione delle conseguenti ed inevitabili esigenze
istruttorie.
Gli Uffici delle
Dogane vorranno vigilare sull'avvenuto completamento da parte dell’esercente
dei dati da riportare in dichiarazione, procedendo ai dovuti riscontri in sede
di espletamento dei controlli sugli esercenti l’attività di trasporto.
E’ emerso,
altresì, dalla prassi negoziale che, talvolta, le operazioni di rifornimento di
gasolio assumono la veste di prestazioni periodiche o continuative, in
esecuzione di contratti di somministrazione che vengono stipulati tra esercenti
attività di trasporto e società petrolifere, le quali procedono ad emettere
fattura all’atto del pagamento del corrispettivo nel termine pattuito tra le
parti.
Anche per tali
fattispecie si rende applicabile la modalità di imputazione dei consumi sopradelineata sempreché l’effettuazione delle operazioni
di fornitura di gasolio siano documentate, in assenza di fatturazione immediata,
da bolle di consegna o da altre modalità equipollenti.
C) Rifornimento a mezzo depositi o
distributori privati.
Sono emerse
perplessità in ordine alla determinazione dei litri consumati, utile ai fini
del computo del rimborso spettante, anche nei casi in cui gli autoveicoli
impiegati vengano riforniti di gasolio da depositi o distributori privati di
carburanti ad imposta assolta, dei quali siano titolari gli esercenti attività
di trasporto.
In proposito,
rinviando a quanto ampiamente argomentato alla lettera A) in ordine alla
rilevanza del momento di effettuazione della fornitura, si rileva che la data
di ricezione del prodotto, soprattutto nei casi di emissione differita di
fattura, potrà essere comprovata dal documento di accompagnamento dei prodotti
assoggettati ad accisa (DAS).
Fermo restando
l’obbligo di riportare, nel Quadro C, l’elenco completo degli automezzi non
ammessi al beneficio, riforniti mediante gli impianti suddetti, a titolo meramente
esemplificativo si chiarisce che, se una partita di gasolio è stata consegnata
all’impianto di deposito o distributore privato in data 30 marzo 2012, nei
litri consumati da indicare nella dichiarazione relativa al primo trimestre
2012 andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai
soli autoveicoli ammissibili all’agevolazione, anche se parte del carburante
sarà utilizzato dai medesimi nel corso del trimestre successivo.
Al contempo,
considerato che nelle fatture di acquisto destinato ai predetti impianti non
sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, si fa
presente che il totale dei litri fatturati riportato nel Quadro B della
dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno degli
autoveicoli riforniti, da indicare nel Quadro A, sulla base di stime che
tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da
serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del
mezzo.
D) Autoveicoli adibiti a
particolari trasporti
Altre richieste di
chiarimenti hanno riguardato l’ammissibilità all’agevolazione di che trattasi
dei consumi di gasolio da parte di determinati autoveicoli destinati a trasporti
specifici quali, ad esempio, furgoni frigoriferi, betoniere ed altri mezzi
similari che completano durante la marcia il ciclo produttivo di materiali.
Al riguardo,
sempreché le categorie di esercenti trasporto merci rivestano i requisiti
fissati dall’art.1, comma 2, del D.P.R. n.277/2000 (iscrizione all’albo,
licenza ecc…) ed i soprarichiamati autoveicoli abbiano una massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, non si rilevano ragioni ostative
al pieno riconoscimento del credito d’imposta sui litri consumati legate alla
particolare destinazione d’uso dell’autoveicolo impiegato.
Nei casi di
specie, gli autoveicoli sono caratterizzati dalla presenza di speciali
attrezzature permanentemente installate che, costituendo elementi necessariamente
complementari alla funzione unitaria di trasporto merci, appaiono essenziali
per l’attività esercitata dal mezzo.
Ne consegue,
stante lo stretto nesso di funzionalità, che il gasolio utilizzato nell’ambito
del trasporto di determinate merci, in specifiche condizioni, per l’azionamento
di tali attrezzature va computato tra i litri consumati ammessi
all’agevolazione.
Con l’occasione,
più in generale, si rammenta che l’art.3, comma 7, del D.P.R. n.277/2000
dispone che, qualora la documentazione da allegare sia stata già
precedentemente presentata, nelle successive dichiarazioni è sufficiente farne
riferimento.
E) Compilazione Quadri A1-A6,
indicazione dei chilometri percorsi.
La colonna “km
percorsi” presente nel Quadro A del modello di dichiarazione riporta il totale
dei chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del periodo di riferimento.
Pertanto, con
riguardo all’anno 2011, tale dato sarà rappresentato dalla totalità dei
chilometri percorsi alla data del 31 dicembre u.s. e dovrà essere inserito nel
“Quadro A6” (periodo 7 - 31 dicembre 2011) presente nel modello.
Diversamente,
qualora non siano a conoscenza dell’interessato i dati registrati nei singoli
periodi, considerato che la compilazione della colonna “km percorsi” è obbligatoria,
nei “Quadri A1, A2, A3, A4 ed A5” tale campo può essere annullato inserendo per
nove volte il numero 9 (“
Quanto alle dichiarazioni trimestrali, la
colonna in questione andrà riempita con il dato relativo al totale dei chilometri
registrati dal contachilometri alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
°°°°°°°°°°
Conclusivamente,
appare utile richiamare i distinti termini di scadenza per la presentazione
delle dichiarazioni agli Uffici delle Dogane, quali risultanti dalla normativa
di riferimento:
·
entro il 30 aprile
2012, va presentata l’apposita dichiarazione relativa ai consumi di gasolio del
primo trimestre 2012;
·
entro il 30 giugno
2012, occorre presentare l’apposita dichiarazione relativa ai consumi di gasolio
dell’anno solare 2011.
Il Direttore
Centrale
Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93