Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 27 aprile 2012

 

Circolare n. 102/2012

 

Oggetto: Lavoro – Conversione del decreto “Semplifica Italia” – D.L. 9.2.2012, n. 5 come convertito dalla legge n. 35 del 4.4.2012, su S.O. alla G.U. n. 82 del 6.4.2012.

 

La conversione del decreto “Semplifica Italia” ha confermato integralmente le disposizioni introdotte in materia di Libro unico del lavoro (art. 19), credito d’imposta per le assunzioni al Sud (art. 59) e assunzione di extracomunitari (art. 17, comma 1), mentre ha parzialmente modificato le disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti e sul collocamento obbligatorio dei disabili.

 

Appalti (art. 21) – E’ stato confermato il parziale alleggerimento del regime della responsabilità solidale negli appalti (art. 29 del DLGVO n. 276/2003) secondo cui, come è noto, le imprese committenti sono solidalmente responsabili per 2 anni con le imprese appaltatrici per i trattamenti retributivi e previdenziali spettanti ai lavoratori di quest’ultime. In base alle nuove disposizioni quella responsabilità non si estende alle sanzioni civili, che pertanto restano interamente a carico dell’impresa appaltatrice, mentre sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale è stato ribadito che la stessa riguarda anche le quote di TFR e i premi INAIL dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In sede di conversione sono state inserite alcune norme procedurali volte a rendere prioritaria, su richiesta del committente, la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore.

Si fa osservare che la Confetra è nuovamente intervenuta sulla materia chiedendo che, nell’ambito della riforma del mercato del lavoro attualmente in discussione, venga approvato un emendamento volto a riconoscere alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di fissare le condizioni in presenza delle quali la corresponsabilità dell’impresa appaltatrice viene meno.

 

Collocamento obbligatorio dei disabili (art. 18) – E’ stata confermata la semplificazione della procedura prevista dal DPR n. 333/2000 per la sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili da parte delle imprese in CIGS o in mobilità con più unità produttive in diverse province. Peraltro, mentre il decreto legge prevedeva che per beneficiare della sospensione le imprese in questione dovessero presentare una richiesta unica al Ministero del Lavoro (anziché tante richieste a ciascun ufficio territorialmente competente), la legge di conversione ha ora previsto che la richiesta unica va presentata all’ufficio territoriale di collocamento dove si trova la sede legale dell’impresa.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.42/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n.82 del 6.4.2012 (fonte Guritel)

 

LEGGE 4 aprile 2012, n.35

Conversione in legge, con modificazioni,  del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione

e di sviluppo.

 

Testo del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5  coordinato con la
legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35

                             *** omissis ***

 

                                Art. 17 
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE     e
        di documentazione amministrativa per gli immigrati    
  1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
2, del  decreto-legge    ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) la richiesta riguardi  uno  straniero  gia'  autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
lavoro richiedente; 
  b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente   sia   stato
regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,
l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
datore di lavoro.». 
  3. L'autorizzazione al lavoro stagionale    di cui agli articoli 38
e 38-bis del regolamento di cui al    decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto
dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo  24,  comma
3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,
che impiegano lo stesso lavoratore straniero per  periodi  di  lavoro
successivi  ed  e'  rilasciata  a  ciascuno  di  essi,  ancorche'  il
lavoratore, a partire  dal  secondo  rapporto  di  lavoro,  si  trovi
legittimamente  presente  nel   territorio   nazionale   in   ragione
dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro  stagionale.
In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo  di  rientro
nello Stato di provenienza per il  rilascio  di  ulteriore  visto  da
parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per  lavoro
stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei  limiti  temporali
minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3,  del  testo  unico,
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il  seguente:  «La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
triennale al lavoro stagionale.». 
     4-bis. All'articolo 3, comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le
parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  la
condizione dello straniero» sono soppresse. 
  4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e  successive
modificazioni, le parole: «, fatte salve le  disposizioni  del  testo
unico o del presente regolamento  che  prevedono  l'esibizione  o  la
produzione di specifici documenti» sono soppresse. 
  4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter  acquistano
efficacia a far data dal 1° gennaio 2013. 
  4-quinquies. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono  individuate  le
modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario
giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
in corso sul territorio nazionale, dei dati  anagrafici  e  di  stato
civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste  di
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di  soggiorno  per  motivi  di
studio  nonche'  le  misure   idonee   a   garantire   la   celerita'
nell'acquisizione della documentazione.    
 
                               Art. 18 
Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento
                            obbligatorio 
  1.  All'articolo  9-bis,  comma  2,  terzo  periodo,       del     
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le  parole:  «Nel  settore
turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi». 
     1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e'  inserito  il
seguente: 
  «2-ter. In caso di assunzione contestuale  di  due  o  piu'  operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di  lavoro,
l'obbligo  di  cui  al  comma  2   e'   assolto   mediante   un'unica
comunicazione contenente le generalita' del datore di  lavoro  e  dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della  prestazione,  le
giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».    
  2.    All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata  al  centro  per
l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di
lavoro».    
  3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 1, le parole: «al competente  servizio  provinciale»
sono sostituite dalle  seguenti:  «al  servizio  provinciale  per  il
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede
legale dell'impresa »; 
  b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  caso
di  unita'  produttive  ubicate  in  piu'  province,  l'ufficio   del
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova  la  sede
legale dell'impresa  provvede  ad  istruire  la  pratica  e  provvede
d'ufficio alla comunicazione dovuta ai  servizi  provinciali  per  il
collocamento competenti sui territori dove  sono  ubicate  le  unita'
produttive dell'impresa procedente»; 
  c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al  servizio  provinciale
competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio  provinciale
per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la
sede legale dell'impresa».    
 
                               Art. 19 
        Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 
  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, dopo il primo periodo,    e' inserito il seguente   :  «Ai  fini
del primo periodo, la nozione di omessa  registrazione  si  riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun  singolo  dato
di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione
si riferisce alle scritturazioni dei dati di  cui  ai  commi  1  e  2
diverse  rispetto  alla  qualita'  o  quantita'   della   prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.». 

                             *** omissis ***

 

                               Art. 21 
               Responsabilita' solidale negli appalti 
  1. L'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
  «2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori
entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le
quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile
dell'inadempimento.    Ove convenuto in  giudizio  per  il  pagamento
unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o  datore  di
lavoro  puo'  eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio   della
preventiva escussione del patrimonio  dell'appaltatore  medesimo.  In
tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale  di  entrambi
gli obbligati,  ma  l'azione  esecutiva  puo'  essere  intentata  nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro  solo  dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione
puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e'  stato  convenuto
in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o  datore  di
lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali
il  lavoratore   puo'   agevolmente   soddisfarsi.   Il   committente
imprenditore o datore di lavoro che ha  eseguito  il  pagamento  puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali». 

                             *** omissis ***

 
                                Art. 59 
            Disposizioni in materia di credito d'imposta 
   1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto»; 
    b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto»; 
    c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla data di assunzione.»; 
    d)  al  comma  6  le  parole:  «entro  tre  anni  dalla  data  di
assunzione» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  due  anni  dalla
data di assunzione»; 
    e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»; 
    f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   «8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo
delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con
provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e
modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto
del previsto limite di spesa.»; 
    g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  «comma  precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi
tre periodi. 
  2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14
maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 

                             *** omissis ***

 

FINE TESTO