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Roma, 27 aprile 2012
Circolare n. 102/2012
Oggetto: Lavoro – Conversione del decreto “Semplifica Italia” – D.L. 9.2.2012, n. 5
come convertito dalla legge n. 35 del 4.4.2012, su S.O. alla G.U. n. 82 del 6.4.2012.
La conversione del
decreto “Semplifica Italia” ha confermato
integralmente le disposizioni introdotte in materia di Libro unico del lavoro (art. 19),
credito d’imposta per le assunzioni al Sud (art. 59) e assunzione di
extracomunitari (art. 17, comma 1), mentre ha parzialmente modificato le
disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti e sul collocamento
obbligatorio dei disabili.
Appalti (art. 21) – E’ stato confermato il parziale alleggerimento del
regime della responsabilità solidale negli appalti (art. 29 del DLGVO n.
276/2003) secondo cui, come è noto, le imprese committenti sono solidalmente
responsabili per 2 anni con le imprese appaltatrici per i trattamenti
retributivi e previdenziali spettanti ai lavoratori di quest’ultime. In base
alle nuove disposizioni quella responsabilità non si estende alle sanzioni
civili, che pertanto restano interamente a carico dell’impresa appaltatrice,
mentre sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale è stato
ribadito che la stessa riguarda anche le quote di TFR e i premi INAIL dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In sede di
conversione sono state inserite alcune norme procedurali volte a rendere
prioritaria, su richiesta del committente, la preventiva escussione del
patrimonio dell’appaltatore.
Si fa osservare che
Collocamento obbligatorio dei disabili (art. 18) – E’ stata confermata la semplificazione
della procedura prevista dal DPR n. 333/2000 per la sospensione degli obblighi
di assunzione dei lavoratori disabili da parte delle imprese in CIGS o in mobilità
con più unità produttive in diverse province. Peraltro, mentre il decreto legge
prevedeva che per beneficiare della sospensione le imprese in questione dovessero
presentare una richiesta unica al Ministero del Lavoro (anziché tante richieste
a ciascun ufficio territorialmente competente), la legge di conversione ha ora previsto
che la richiesta unica va presentata all’ufficio territoriale di collocamento
dove si trova la sede legale dell’impresa.
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.42/2012 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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S.O. alla G.U. n.82 del 6.4.2012
(fonte Guritel)
LEGGE 4 aprile 2012, n.35
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio
2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo.
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con lalegge di conversione 4 aprile 2012, n. 35
*** omissis ***
Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati 1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tuttigli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione dellastipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato conclusodirettamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possessodi permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allosvolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernentila disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dellostraniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi iventi giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro ilproprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cuiricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'annoprecedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore dilavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia statoregolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato lecondizioni indicate nel permesso di soggiorno.». b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e ilpermesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuovaopportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro
datore di lavoro.». 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispettodei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo,che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavorosuccessivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' illavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovilegittimamente presente nel territorio nazionale in ragionedell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale.In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientronello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto daparte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavorostagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporaliminimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. 4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiuntoil seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualita'successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoroanche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaostatriennale al lavoro stagionale.». 4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, leparole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggie nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e lacondizione dello straniero» sono soppresse. 4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successivemodificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testounico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o laproduzione di specifici documenti» sono soppresse. 4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistanoefficacia a far data dal 1° gennaio 2013. 4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottareentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per lapubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate lemodalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario
giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penaliin corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di statocivile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste dicollocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quellenecessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi distudio nonche' le misure idonee a garantire la celerita'nell'acquisizione della documentazione. Art. 18 Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio 1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settoreturistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi». 1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito ilseguente: «2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operaiagricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro,l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unicacomunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e deilavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, legiornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale». 2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre2001, n. 368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Lacomunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro perl'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto dilavoro». 3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale»sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per ilcollocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sedelegale dell'impresa »; b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casodi unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio delcollocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sedelegale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provveded'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per ilcollocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita'produttive dell'impresa procedente»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provincialecompetente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provincialeper il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova lasede legale dell'impresa». Art. 19 Semplificazione in materia di libro unico del lavoro 1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente : «Ai finidel primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferiscealle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo datodi cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazionesi riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazionelavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».
*** omissis ***
Art. 21 Responsabilita' solidale negli appalti 1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committenteimprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido conl'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatorientro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, acorrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese lequote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributiprevidenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periododi esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasiobbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabiledell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamentounitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore dilavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio dellapreventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. Intal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambigli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata neiconfronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopol'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezionepuo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto
in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore dilavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui qualiil lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committenteimprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo'esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondole regole generali».
*** omissis ***
Art. 59 Disposizioni in materia di credito d'imposta 1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:«L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivialla data di entrata in vigore del presente decreto»; b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data dientrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalleseguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata invigore del presente decreto»; c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalleseguenti: «alla data di assunzione.»; d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data diassunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalladata di assunzione»; e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto» sonosostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»; f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis.All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimodelle risorse come individuate ai sensi del comma 9; conprovvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini emodalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto
del previsto limite di spesa.»; g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente»sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimitre periodi. 2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio2011, n. 106. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo siprovvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.
*** omissis ***
FINE TESTO