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Roma, 27 aprile 2012
Circolare n. 102/2012
Oggetto: Lavoro – Conversione del decreto “Semplifica Italia” – D.L. 9.2.2012, n. 5
come convertito dalla legge n. 35 del 4.4.2012, su S.O. alla G.U. n. 82 del 6.4.2012.
La conversione del
decreto “Semplifica Italia” ha confermato
integralmente le disposizioni introdotte in materia di Libro unico del lavoro (art. 19),
credito d’imposta per le assunzioni al Sud (art. 59) e assunzione di
extracomunitari (art. 17, comma 1), mentre ha parzialmente modificato le
disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti e sul collocamento
obbligatorio dei disabili.
Appalti (art. 21) – E’ stato confermato il parziale alleggerimento del
regime della responsabilità solidale negli appalti (art. 29 del DLGVO n.
276/2003) secondo cui, come è noto, le imprese committenti sono solidalmente
responsabili per 2 anni con le imprese appaltatrici per i trattamenti
retributivi e previdenziali spettanti ai lavoratori di quest’ultime. In base
alle nuove disposizioni quella responsabilità non si estende alle sanzioni
civili, che pertanto restano interamente a carico dell’impresa appaltatrice,
mentre sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale è stato
ribadito che la stessa riguarda anche le quote di TFR e i premi INAIL dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In sede di
conversione sono state inserite alcune norme procedurali volte a rendere
prioritaria, su richiesta del committente, la preventiva escussione del
patrimonio dell’appaltatore.
Si fa osservare che
Collocamento obbligatorio dei disabili (art. 18) – E’ stata confermata la semplificazione
della procedura prevista dal DPR n. 333/2000 per la sospensione degli obblighi
di assunzione dei lavoratori disabili da parte delle imprese in CIGS o in mobilità
con più unità produttive in diverse province. Peraltro, mentre il decreto legge
prevedeva che per beneficiare della sospensione le imprese in questione dovessero
presentare una richiesta unica al Ministero del Lavoro (anziché tante richieste
a ciascun ufficio territorialmente competente), la legge di conversione ha ora previsto
che la richiesta unica va presentata all’ufficio territoriale di collocamento
dove si trova la sede legale dell’impresa.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.42/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.82 del 6.4.2012
(fonte Guritel)
LEGGE 4 aprile 2012, n.35
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio
2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo.
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 coordinato con la
legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35
*** omissis ***
Art. 17
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e
di documentazione amministrativa per gli immigrati
1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso
di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro
datore di lavoro.».
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38
e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto
dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma
3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo,
che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro
successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il
lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi
legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione
dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale.
In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro
nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali
minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro
anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale.».
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero» sono soppresse.
4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo
unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la
produzione di specifici documenti» sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano
efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le
modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario
giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato
civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita'
nell'acquisizione della documentazione.
Art. 18
Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento
obbligatorio
1. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore
turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».
1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il
seguente:
«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro,
l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica
comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le
giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale».
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per
l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di
lavoro».
3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale»
sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede
legale dell'impresa »;
b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del
collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede
legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede
d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il
collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita'
produttive dell'impresa procedente»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale
competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale
per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la
sede legale dell'impresa».
Art. 19
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente : «Ai fini
del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato
di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione
si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2
diverse rispetto alla qualita' o quantita' della prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».
*** omissis ***
Art. 21
Responsabilita' solidale negli appalti
1. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento
unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In
tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi
gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione
puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto
in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di
lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali
il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente
imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo'
esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali».
*** omissis ***
Art. 59
Disposizioni in materia di credito d'imposta
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle
seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto»;
c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «alla data di assunzione.»;
d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di
assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla
data di assunzione»;
e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo
delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e
modalita' di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto
del previsto limite di spesa.»;
g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi
tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14
maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
*** omissis ***
FINE TESTO