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Roma, 15 febbraio 2012

 

Circolare n. 42/2012

 

Oggetto: Lavoro – Decreto “Semplifica Italia” – D.L. 9.2.2012, n. 5, su S.O. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012.

 

Si segnalano le principali semplificazioni in materia di lavoro introdotte dal decreto legge in oggetto.

 

Appalti (art. 21) – E’ stato parzialmente alleggerito il regime della responsabilità solidale negli appalti previsto dall’art. 29 del DLGVO n. 276/2003 (legge Biagi). Come è noto, in forza di tale regime le imprese committenti sono solidalmente responsabili per 2 anni con le imprese appaltatrici per i trattamenti retributivi e previdenziali spettanti ai lavoratori di quest’ultime.

Il provvedimento in esame ha ora precisato che la corresponsabilità non si estende alle sanzioni civili le quali restano pertanto interamente a carico dell’impresa appaltatrice. La nuova disposizione, pur rappresentando un passo avanti rispetto al quadro normativo attuale, conferma tuttavia la rigidità dell’attuale assetto. Al riguardo la Confetra ha rinnovato anche al nuovo Governo la richiesta di intervenire in maniera più incisiva sulla materia riconoscendo ai contratti collettivi nazionali la possibilità di fissare le condizioni in presenza delle quali la corresponsabilità dell’impresa appaltante viene meno.

 

Credito d’imposta per assunzioni al Sud (art. 59) – E’ stata prorogata al 14 maggio 2013 (in precedenza 14 maggio 2012) la possibilità per i datori di lavoro che assumono al Sud a tempo indeterminato lavoratori “svantaggiati” (tra cui disoccupati da almeno 6 mesi, lavoratori privi di diploma di scuola media superiore e lavoratori ultracinquantenni) o lavoratori “molto svantaggiati” (disoccupati da almeno 24 mesi) di fruire, per ciascun nuovo lavoratore assunto, del credito d’imposta introdotto dalla legge n. 106/2011 (ossia 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi l’assunzione o nei 24 mesi successivi in caso di lavoratore molto svantaggiato). Si evidenzia che il credito d’imposta è concesso esclusivamente per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) ed è usufruibile solamente in compensazione, entro 2 anni dall’assunzione (in precedenza fino a 3 anni), secondo le modalità che saranno dettate dall’Agenzia delle Entrate.

 

Assunzione extracomunitari (art. 17) – Sono state disciplinate per legge le semplificazioni per l’assunzione di lavoratori extracomunitari già introdotte dal Ministero del Lavoro per via amministrativa dallo scorso novembre. Viene pertanto definitivamente confermata la procedura secondo cui l’assunzione di extracomunitari è subordinata, come per i lavoratori comunitari, alla sola comunicazione obbligatoria (legge n. 608/1996) che i datori di lavoro devono effettuare al Centro per l’impiego competente entro il giorno antecedente l’assunzione.

 

Collocamento obbligatorio dei disabili (art. 18) – E’ stata semplificata la procedura prevista dal DPR n. 333/2000 per la sospensione degli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili da parte delle imprese in CIGS o in mobilità con più unità produttive in diverse province. Le imprese in questione per beneficiare della sospensione dovranno infatti presentare una richiesta unica al Ministero del Lavoro anziché tante richieste a ciascun ufficio territorialmente competente.

 

Libro unico del lavoro (art. 19) – Anche in questo caso sono state disciplinate per via legislativa alcune semplificazioni, già adottate dal Ministero del Lavoro, all’impianto sanzionatorio per le violazioni in materia di Libro unico del lavoro.

Come è noto, in base alla legge n. 133/2008 il datore di lavoro deve riportare nel Libro unico le annotazioni obbligatorie concernenti i dati anagrafici, retributivi e di presenza di ciascun lavoratore. Con il provvedimento in esame è stato ribadito che la nozione di omessa registrazione di dati si riferisce ai dati complessivamente omessi a prescindere se siano una o più omissioni, mentre la nozione di infedele registrazione si riferisce ad ogni singola registrazione di dati falsi. Di conseguenza viene confermato il regime sanzionatorio che prevede per il datore di lavoro, nel primo caso, l’applicazione della sola sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo e, nel secondo caso, l’applicazione di tante sanzioni quante sono le registrazioni false.

Si rammenta che, a seconda delle situazioni, le sanzioni per omessa o infedele registrazione di dati vanno da un minimo di 150 ad un massimo di 3.000 euro.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.251/2011, 171/2011, 92/2011 e 139/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                                Titolo I
             Disposizioni in materia di semplificazioni

                                Capo I
        Disposizioni generali in materia di semplificazioni

 

                              ***OMISSIS***

 

                               Sezione II

                 Semplificazioni in materia di lavoro

 

                                Art. 17

   Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE

  1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma

2, del  decreto-legge    ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti

gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della

stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso

direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso

di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo

svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo

5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti

la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

  «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i

venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il

proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui

ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    a) la richiesta riguardi uno straniero  gia'  autorizzato  l'anno

precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di

lavoro richiedente;

    b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato

regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le

condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».

    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

  «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,

l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il

permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova

opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro

datore di lavoro.».

  3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo  38  e

38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e

massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del  testo  unico,  anche  a

piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,  che  impiegano  lo  stesso

lavoratore  straniero  per  periodi  di  lavoro  successivi   ed   e'

rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal

secondo rapporto di lavoro,  si  trovi  legittimamente  presente  nel

territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo

rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,  il  lavoratore  e'

esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza  per  il

rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita'  consolare  e  il

permesso di soggiorno per lavoro stagionale  deve  essere  rinnovato,

nel  rispetto  dei  limiti  temporali  minimi  e   massimi   di   cui

all'articolo 24, comma 3, del testo unico,  fino  alla  scadenza  del

nuovo rapporto di lavoro stagionale.

  4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto

il  seguente:  "La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'

successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro

anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta

triennale al lavoro stagionale.".

 

                               Art. 18

Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   e   di   collocamento

                            obbligatorio

  1. All'articolo 9-bis, comma 2,  terzo  periodo,  decreto-legge 

ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28

novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore  turistico"  sono

inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi".

  2. All'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo  6  settembre

2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso.

  3. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10

ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:

    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "al   competente   servizio

provinciale" sono inserite le  seguenti:  "ovvero  al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali in caso di unita' produttive ubicate

in piu' province";

    b) al comma 3,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "al  servizio

provinciale  competente"  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero   al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

    c) al comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:  "il  servizio"

sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero".

 

                               Art. 19

        Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  "Ai  fini  del

primo periodo, la nozione di omessa registrazione si  riferisce  alle

scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui

manchi la registrazione e la nozione  di  infedele  registrazione  si

riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2  diverse

rispetto alla  qualita'  o  quantita'  della  prestazione  lavorativa

effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.".

 

Sezione III
Semplificazioni in materia di appalti pubblici

                               ***OMISSIS***

                               Art. 21

               Responsabilita' solidale negli appalti

  1. L'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:

  "2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente

imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con

l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori

entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a

corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le

quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi

previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo

di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi

obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile

dell'inadempimento.".

 

                               ***OMISSIS***

 

                                Sezione VI

Capo II

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

                               Art. 59

            Disposizioni in materia di credito d'imposta

  1.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.70,

convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.106,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

"L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro  mesi  successivi

alla data di entrata in vigore del presente decreto";

    b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesi successivi alla data di

entrata in  vigore  del  presente  decreto,"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in

vigore del presente decreto";

    c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del  presente  decreto"  sono  sostituite  dalle

seguenti:"alla data di assunzione.";

    d)  al  comma  6  le  parole:  "entro  tre  anni  dalla  data  di

assunzione" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  due  anni  dalla

data di assunzione";

    e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla data  di  entrata  in

vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono

sostituite dal seguente testo "alla data di assunzione";

    f)  dopo  il  comma  8   e'   inserito   il   seguente:   "8-bis.

All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite  massimo

delle  risorse  come  individuate  ai  sensi   del   comma   9;   con

provvedimento dell'Agenzia  delle  entrate  sono  dettati  termini  e

modalita' di fruizione del credito di imposta al  fine  del  rispetto

del previsto limite di spesa.";

    g) al comma 9, al primo periodo  le  parole:  "comma  precedente"

sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono soppressi gli ultimi

tre periodi.

  2. Le modifiche introdotte con il comma  1  hanno  effetto  dal  14

maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge  13  maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio

2011, n. 106.

  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si

provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                            ***OMISSIS***

FINE TESTO

 

    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012

 

                             NAPOLITANO

 

                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e

                              delle finanze

 

                              Patroni   Griffi,   Ministro   per   la

                              pubblica    amministrazione    e     la

                              semplificazione

 

                              Passera,   Ministro   dello    sviluppo

                              economico e delle infrastrutture e  dei

                              trasporti

 

                              Profumo,   Ministro    dell'istruzione,

                              dell'universita' e della ricerca

 

                              Cancellieri, Ministro dell'interno

 

                              Clini, Ministro dell'ambiente  e  della

                              tutela del territorio e del mare

 

                              Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle

                              politiche sociali

 

                              Catania,   Ministro   delle   politiche

                              agricole alimentari e forestali

 

                              Ornaghi,  Ministro  per  i  beni  e  le

                              attivita' culturali

 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

 

ALLEGATO OMISSIS