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Roma, 15 febbraio 2012
Circolare n. 42/2012
Oggetto: Lavoro – Decreto “Semplifica Italia” – D.L. 9.2.2012, n. 5, su S.O. alla G.U. n. 33 del
9.2.2012.
Si segnalano le
principali semplificazioni in materia di lavoro introdotte dal decreto legge in
oggetto.
Appalti (art. 21) – E’ stato parzialmente alleggerito il regime della
responsabilità solidale negli appalti previsto dall’art. 29 del DLGVO n.
276/2003 (legge Biagi). Come è noto,
in forza di tale regime le imprese committenti sono solidalmente responsabili
per 2 anni con le imprese appaltatrici per i trattamenti retributivi e previdenziali
spettanti ai lavoratori di quest’ultime.
Il provvedimento in
esame ha ora precisato che la corresponsabilità non si estende alle sanzioni
civili le quali restano pertanto interamente a carico dell’impresa appaltatrice.
La nuova disposizione, pur rappresentando un passo avanti rispetto al quadro
normativo attuale, conferma tuttavia la rigidità dell’attuale assetto. Al
riguardo 
Credito d’imposta per assunzioni al Sud (art. 59) – E’ stata prorogata al 14 maggio 2013 (in precedenza 14
maggio 2012) la possibilità per i datori di lavoro che assumono al Sud a tempo
indeterminato lavoratori “svantaggiati”
(tra cui disoccupati da almeno 6 mesi, lavoratori privi di diploma di scuola
media superiore e lavoratori ultracinquantenni) o lavoratori “molto svantaggiati” (disoccupati da almeno
24 mesi) di fruire, per ciascun nuovo lavoratore assunto, del credito d’imposta
introdotto dalla legge n. 106/2011 (ossia 50% dei costi salariali sostenuti nei
12 mesi successivi l’assunzione o nei 24 mesi successivi in caso di lavoratore
molto svantaggiato). Si evidenzia che il credito d’imposta è concesso
esclusivamente per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) ed è
usufruibile solamente in compensazione, entro 2 anni dall’assunzione (in
precedenza fino a 3 anni), secondo le modalità che saranno dettate dall’Agenzia
delle Entrate.
Assunzione extracomunitari (art. 17) – Sono state disciplinate per legge
le semplificazioni per l’assunzione di lavoratori extracomunitari già
introdotte dal Ministero del Lavoro per via amministrativa dallo scorso
novembre. Viene pertanto definitivamente confermata la procedura secondo cui
l’assunzione di extracomunitari è subordinata, come per i lavoratori
comunitari, alla sola comunicazione obbligatoria (legge n. 608/1996) che i
datori di lavoro devono effettuare al Centro
per l’impiego competente entro il giorno antecedente l’assunzione. 
Collocamento obbligatorio dei disabili (art. 18) – E’ stata semplificata la procedura
prevista dal DPR n. 333/2000 per la sospensione degli obblighi di assunzione
dei lavoratori disabili da parte delle imprese in CIGS o in mobilità con più
unità produttive in diverse province. Le imprese in questione per beneficiare
della sospensione dovranno infatti presentare una richiesta unica al Ministero
del Lavoro anziché tante richieste a ciascun ufficio territorialmente
competente.
 
Libro unico del lavoro (art. 19) –
Anche in questo caso sono state disciplinate per via legislativa alcune
semplificazioni, già adottate dal Ministero del Lavoro, all’impianto
sanzionatorio per le violazioni in materia di Libro unico del lavoro. 
Come è noto, in base
alla legge n. 133/2008 il datore di lavoro deve riportare nel Libro unico le annotazioni obbligatorie
concernenti i dati anagrafici, retributivi e di presenza di ciascun lavoratore.
Con il provvedimento in esame è stato ribadito che la nozione di omessa registrazione di dati si riferisce
ai dati complessivamente omessi a prescindere se siano una o più omissioni,
mentre la nozione di infedele registrazione
si riferisce ad ogni singola registrazione di dati falsi. Di conseguenza viene
confermato il regime sanzionatorio che prevede per il datore di lavoro, nel
primo caso, l’applicazione della sola sanzione prevista per la violazione più grave
aumentata sino al triplo e, nel secondo caso, l’applicazione di tante sanzioni
quante sono le registrazioni false.
Si rammenta che, a
seconda delle situazioni, le sanzioni per omessa o infedele registrazione di
dati vanno da un minimo di 150 ad un massimo di 3.000 euro. 
| 
   Fabio
  Marrocco  | 
  
         Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.251/2011, 171/2011, 92/2011 e 139/2008  | 
 
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   Responsabile di Area  | 
  
   Allegato uno  | 
 
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   | 
  
   M/t  | 
 
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   © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.  | 
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S.O. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 
Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e 
di  sviluppo.
                   IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                               
Emana 
                     il
seguente decreto-legge: 
                                Titolo I 
             Disposizioni in materia di
semplificazioni 
                                Capo I 
        Disposizioni generali in materia
di semplificazioni 
                           
  ***OMISSIS***
                             
 Sezione II
                 Semplificazioni in materia di
lavoro
                                Art. 17 
   Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE 
  1. La comunicazione
obbligatoria di cui all'articolo 
9-bis,  comma
2, del  decreto-legge  1° 
ottobre  1996,  n. 
510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a
tutti
gli effetti di legge, anche 
agli  obblighi  di 
comunicazione  della
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro 
subordinato  concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che 
abiliti  allo
svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato  di  cui 
all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti 
la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. All'articolo 24 del
testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e 
norme  sulla  condizione 
dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora lo
sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi 
i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di
lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel 
caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la richiesta
riguardi uno straniero  gia' 
autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso 
datore  di
lavoro richiedente; 
    b)  il 
lavoratore  stagionale  nell'anno 
precedente  sia  stato
regolarmente assunto dal datore 
di  lavoro  e 
abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
    b) dopo il comma 3, e'
inserito il seguente: 
  «3-bis. Fermo restando
il limite di nove mesi di cui  al  comma 
3,
l'autorizzazione al lavoro 
stagionale  si  intende 
prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno 
puo' 
essere  rinnovato  in 
caso  di  nuova
opportunita' di lavoro
stagionale offerta dallo  stesso  o 
da  altro
datore di lavoro.». 
  
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n.
394, puo' essere concessa, nel
rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del  testo 
unico,  anche  a
piu' datori di
lavoro,  oltre  al 
primo,  che  impiegano 
lo  stesso
lavoratore  straniero  per 
periodi  di  lavoro 
successivi   ed   e'
rilasciata a ciascuno di essi, ancorche'
il lavoratore, a partire dal
secondo rapporto di lavoro, 
si  trovi  legittimamente  presente 
nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del
primo
rapporto di lavoro stagionale. In  tale 
ipotesi,  il  lavoratore 
e'
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di
provenienza  per  il
rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita'  consolare 
e  il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale  deve 
essere  rinnovato,
nel  rispetto  dei 
limiti  temporali  minimi 
e   massimi   di  
cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico,  fino 
alla  scadenza  del
nuovo rapporto di lavoro stagionale. 
  4. Al comma 3
dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il  seguente:  "La 
richiesta  di  assunzione, 
per   le   annualita'
successive alla prima, puo' essere
effettuata da un datore di  lavoro
anche diverso dal datore di 
lavoro  che  ha 
ottenuto  il  nullaosta
triennale al lavoro stagionale.". 
                               Art. 18 
Semplificazione  in 
materia  di   assunzioni  
e   di   collocamento
                            obbligatorio 
  1. All'articolo 9-bis,
comma 2,  terzo  periodo, 
decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge 
28
novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "Nel settore  turistico"  sono
inserite le seguenti: "e dei pubblici esercizi". 
  2. All'articolo 10,
comma 3, del decreto  legislativo  6 
settembre
2001, n. 368, il secondo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 4 del
decreto del Presidente  della  Repubblica 
10
ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al 
comma  1,  dopo 
le  parole:  "al  
competente   servizio
provinciale" sono inserite le  seguenti: 
"ovvero  al  Ministero 
del
lavoro e delle politiche sociali in caso di unita'
produttive ubicate
in piu' province"; 
    b) al comma 3,  primo 
periodo,  dopo  le 
parole:  "al  servizio
provinciale 
competente"  sono  inserite 
le  seguenti:  "ovvero  
al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; 
    c) al comma 3, secondo
periodo, dopo  le  parole: 
"il  servizio"
sono inserite le seguenti: "ovvero il Ministero". 
                               Art. 19 
        Semplificazione in materia di libro
unico del lavoro 
  1. All'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 
2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 
agosto  2008,  n.
133, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  "Ai 
fini  del
primo periodo, la nozione di omessa registrazione si  riferisce 
alle
scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato
di cui
manchi la registrazione e la nozione  di 
infedele  registrazione  si
riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e
2  diverse
rispetto alla  qualita'  o  quantita'  della 
prestazione  lavorativa
effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.". 
Sezione III 
Semplificazioni in materia di appalti pubblici 
                              
***OMISSIS***
                               Art. 21 
               Responsabilita'
solidale negli appalti 
  
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
  "
imprenditore  o  datore 
di  lavoro  e' 
obbligato  in   solido  
con
l'appaltatore, nonche' con
ciascuno  degli  eventuali 
subappaltatori
entro  il  limite 
di  due  anni 
dalla  cessazione  dell'appalto, 
a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi, 
comprese  le
quote  di  trattamento 
di  fine  rapporto, 
nonche'  
i   contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al 
periodo
di esecuzione del contratto di appalto,  restando 
escluso  qualsiasi
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il 
responsabile
dell'inadempimento.". 
                           
   ***OMISSIS***
                              
 Sezione VI
Capo II 
Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti 
                               Art. 59 
            Disposizioni in materia di credito
d'imposta 
  1.  All'articolo 
2  del  decreto-legge 
13  maggio   2011,  
n.70,
convertito, con modificazioni, dalla legge  12 
luglio  2011,  n.106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 il secondo  periodo 
e'  sostituito  dal 
seguente:
"L'assunzione deve essere operata nei  ventiquattro 
mesi  successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto"; 
    b) al comma 2 le
parole: "nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in  vigore  del 
presente  decreto,"  sono 
sostituite  dalle
seguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alla data
di  entrata  in
vigore del presente decreto"; 
    c) al comma 3 le
parole: "alla data di entrata 
in  vigore  della
legge di conversione del 
presente  decreto"  sono 
sostituite  dalle
seguenti:"alla data di assunzione."; 
    d)  al 
comma  6  le  parole:  "entro 
tre  anni  dalla 
data  di
assunzione" sono sostituite dalle seguenti:  "entro 
due  anni  dalla
data di assunzione"; 
    e) al comma 7, lettera
a), le parole: "alla data  di  entrata 
in
vigore  della  legge 
di  conversione  del 
presente  decreto"   sono
sostituite dal seguente testo "alla data di
assunzione"; 
    f)  dopo 
il  comma  8  
e'   inserito   il  
seguente:   "8-bis.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel  limite 
massimo
delle  risorse  come 
individuate  ai  sensi  
del   comma   9;  
con
provvedimento dell'Agenzia 
delle  entrate  sono 
dettati  termini  e
modalita' di fruizione
del credito di imposta al  fine  del 
rispetto
del previsto limite di spesa."; 
    g) al comma 9, al
primo periodo  le  parole: 
"comma  precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e sono
soppressi gli ultimi
tre periodi. 
  2. Le modifiche
introdotte con il comma  1  hanno 
effetto  dal  14
maggio 2011, data di entrata in vigore del  decreto-legge 
13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla 
legge  12  luglio
2011, n. 106. 
  3. All'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali 
e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
                           
***OMISSIS***
FINE TESTO
    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2012 
 
                            
NAPOLITANO 
 
                             
Monti,  Presidente  del 
Consiglio  dei
                             
Ministri  e  Ministro 
dell'economia  e
                             
delle finanze 
                             
Patroni   Griffi,   Ministro  
per   la
                             
pubblica    amministrazione    e    
la
                             
semplificazione 
                             
Passera,   Ministro   dello   
sviluppo
                             
economico e delle infrastrutture e  dei
                             
trasporti 
 
                             
Profumo,   Ministro    dell'istruzione,
                             
dell'universita' e della ricerca 
 
                             
Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                              Clini, Ministro
dell'ambiente  e  della
                             
tutela del territorio e del mare 
 
                             
Fornero, Ministro del  lavoro 
e  delle
                             
politiche sociali 
 
                              Catania,   Ministro  
delle   politiche
                             
agricole alimentari e forestali 
 
                             
Ornaghi, 
Ministro  per  i 
beni  e  le
                             
attivita' culturali 
Visto, il Guardasigilli: Severino  
ALLEGATO OMISSIS