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Roma, 29 maggio 2012

 

Circolare n. 130/2012

 

Oggetto: Tributi – IMU (Imposta Municipale Propria) – Circolare Ministero delle Finanze n.3/DF del 28.5.2012.

 

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero delle Finanze ha illustrato i criteri e le modalità per il versamento dell’IMU, l’imposta sugli immobili istituita col D.Lgvo n.23/2011 che da quest’anno sostituisce l’ICI ricalcandone sostanzialmente i presupposti impositivi.

 

SOGGETTI PASSIVI – L’IMU è dovuta da chiunque possieda unità immobiliari, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati. Sono soggetti passivi: i proprietari, i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; i concessionari, nel caso di concessioni di aree demaniali; i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria.

 

BASE IMPONIBILE – L’IMU va determinata sul valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5 per cento per moltiplicatori diversificati a seconda della categoria dell’immobile. In particolare si segnalano i seguenti moltiplicatori:

 

 

CATEGORIA CATASTALE

 

 

TIPOLOGIA DI FABBRICATO

 

MOLTIPLICATORE

 

 

A, C/2, C/6, C/7

 

civili abitazioni – tettoie chiuse o aperte – stalle, scuderie e simili – cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione

 

 

 

160

B/8, C/3

 

magazzini sotterranei per deposito di derrate, laboratori per arti e mestieri

 

 

 

140

 

A/10

 

Uffici

 

 

80

D/1, D/7, D/8

opifici, fabbricati strumentali

 

60

(65 dall’1.1.2013)

 

E/1

 

stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei

 

esenti

 

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D non iscritti in catasto e posseduti interamente da imprese l’IMU, come già avveniva con l’ICI, va determinata sull’ammontare ottenuto moltiplicando il valore dell’immobile risultante nelle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, per i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

 

ALIQUOTE – L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento; i comuni possono modificare l’aliquota in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali. Per l’abitazione principale e le relative pertinenze, l’aliquota base è pari allo 0,4 per cento con possibilità di variazioni in aumento o in diminuzione da parte dei comuni di 0,2 punti percentuali. Possono intendersi quali pertinenze solo le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7. Si possono considerare al massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale indicata. Eventuali ulteriori pertinenze devono essere assoggettate all’aliquota ordinaria.

Per l’abilitazione principale viene riconosciuta una detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio convivente di età fino a 26 anni.

 

ESENZIONI – Come per l’ICI, i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E sono esenti dall’IMU; pertanto dovrebbe rimanere ferma l’esenzione per le aree demaniali concesse ai terminalisti portuali classificate nella categoria E/1 (stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei), destinate al solo traffico marittimo e ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali (Risoluzione Dipartimento Finanze n. 3/2009).

 

VERSAMENTI – L’IMU è dovuta in due rate di pari importo scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. Per quest’anno, non avendo i Comuni ancora deliberato le aliquote definitive, i versamenti dovranno essere effettuati con i seguenti criteri:

 

·    prima rata entro il 18 giugno (il 16 è sabato), in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base;

 

·    seconda rata entro il 17 dicembre (il 16 è domenica), a saldo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota definitiva deliberata dal Comune di competenza.

 

La circolare chiarisce che eventuali errori sul calcolo della prima rata non saranno sanzionati, né saranno applicati interessi sugli eventuali maggiori importi dovuti.

Per l’abitazione principale e relative pertinenze, l’IMU potrà essere versata, solo per quest’anno, in tre rate scadenti il 18 giugno, il 17 settembre e il 17 dicembre.

 

Il versamento va effettuato tramite il modello F24 semplificato approvato dal­l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 12.4.2012 e utilizzando i codici tributo stabiliti dalla Agenzia stessa con Risoluzione n. 35/E del 12.4.2012.

 

L’IMU può essere compensata con i crediti fiscali e previdenziali eventualmente vantati.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 268/2011 e c.129/2009

Responsabile di Area

Allegati quattro:
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DF del 18.5.2012 
- Disposizione Ag.Entrate 2012-53909
- Disposizione Ag.Entrate 2012-53906
- Risoluzione Ag.Entrate 35/E 12.4.2012

 

D/cp

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