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Roma, 29 maggio 2012
Circolare n. 130/2012
Oggetto: Tributi – IMU (Imposta Municipale Propria) – Circolare
Ministero delle Finanze n.3/DF del 28.5.2012.
Con la circolare
indicata in oggetto il Ministero delle Finanze ha illustrato i criteri e le
modalità per il versamento dell’IMU, l’imposta sugli immobili istituita col D.Lgvo n.23/2011 che da quest’anno sostituisce l’ICI
ricalcandone sostanzialmente i presupposti impositivi.
SOGGETTI PASSIVI – L’IMU
è dovuta da chiunque possieda unità immobiliari, compresa l’abitazione principale
e le relative pertinenze, nonché aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati.
Sono soggetti passivi: i proprietari, i titolari di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi e superficie; i concessionari, nel caso di concessioni di aree
demaniali; i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria.
BASE IMPONIBILE – L’IMU
va determinata sul valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale
rivalutata del 5 per cento per moltiplicatori diversificati a seconda della
categoria dell’immobile. In particolare si segnalano i seguenti moltiplicatori:
CATEGORIA
CATASTALE |
TIPOLOGIA
DI FABBRICATO |
MOLTIPLICATORE |
A, C/2, C/6, C/7 |
civili abitazioni
– tettoie chiuse o aperte – stalle, scuderie e simili – cantine e soffitte disgiunte
dall’abitazione |
160 |
B/8, C/3 |
magazzini sotterranei
per deposito di derrate, laboratori per arti e mestieri |
140 |
A/10 |
Uffici |
80 |
D/1, D/7, D/8 |
opifici, fabbricati strumentali |
60 (65
dall’1.1.2013) |
E/1 |
stazioni per
servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei |
esenti |
Per i fabbricati classificabili
nella categoria catastale D non iscritti in catasto e posseduti interamente da
imprese l’IMU, come già avveniva con l’ICI, va determinata sull’ammontare
ottenuto moltiplicando il valore dell’immobile risultante nelle scritture
contabili, al lordo delle quote di ammortamento, per i coefficienti stabiliti annualmente
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per le aree
fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio
al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
ALIQUOTE –
L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento; i comuni possono
modificare l’aliquota in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze, l’aliquota base è pari
allo 0,4 per cento con possibilità di variazioni in aumento o in diminuzione da
parte dei comuni di 0,2 punti percentuali. Possono intendersi quali pertinenze
solo le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7. Si
possono considerare al massimo tre pertinenze, una per ogni categoria catastale
indicata. Eventuali ulteriori pertinenze devono essere assoggettate
all’aliquota ordinaria.
Per l’abilitazione
principale viene riconosciuta una detrazione di 200 euro, maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio convivente di età fino a 26 anni.
ESENZIONI – Come per l’ICI, i fabbricati
classificati o classificabili nella categoria catastale E sono esenti dall’IMU;
pertanto dovrebbe rimanere ferma l’esenzione per le aree demaniali concesse ai
terminalisti portuali classificate nella categoria E/1 (stazioni per servizi di
trasporto terrestri, marittimi ed aerei), destinate al solo traffico marittimo
e ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali (Risoluzione
Dipartimento Finanze n. 3/2009).
VERSAMENTI – L’IMU è dovuta in due rate di pari
importo scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno. Per quest’anno,
non avendo i Comuni ancora deliberato le aliquote definitive, i versamenti
dovranno essere effettuati con i seguenti criteri:
·
prima
rata entro il 18 giugno (il 16 è sabato), in misura pari al 50% dell’importo
ottenuto applicando l’aliquota di base;
·
seconda
rata entro il 17 dicembre (il 16 è domenica), a saldo dell’imposta calcolata
applicando l’aliquota definitiva deliberata dal Comune di competenza.
La circolare
chiarisce che eventuali errori sul calcolo della prima rata non saranno
sanzionati, né saranno applicati interessi sugli eventuali maggiori importi
dovuti.
Per l’abitazione
principale e relative pertinenze, l’IMU potrà essere versata, solo per quest’anno,
in tre rate scadenti il 18 giugno, il 17 settembre e il 17 dicembre.
Il versamento va
effettuato tramite il modello F24 semplificato approvato dall’Agenzia
delle Entrate con provvedimento del 12.4.2012 e utilizzando i codici tributo
stabiliti dalla Agenzia stessa con Risoluzione n. 35/E del 12.4.2012.
L’IMU può essere
compensata con i crediti fiscali e previdenziali eventualmente vantati.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 268/2011 e c.129/2009 |
Responsabile di Area |
Allegati
quattro: |
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D/cp |
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