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Roma, 31 maggio 2012
Circolare n. 131/2012
Oggetto: Tributi – Detassazione su somme erogate per
incrementi di produttività – Modalità attuative DPCM 23.3.2012, su G.U. n. 125
del 30.5.2012.
E’ stata sbloccata
l’operatività della detassazione sulle somme corrisposte ai lavoratori per
incrementi di produttività in virtù di accordi collettivi (aziendali o
territoriali). Come è noto, l’agevolazione era stata prorogata per tutto il
2012 dall’ultima legge di stabilità (art.33,
comma 12 della legge n. 183/2011) ma mancava ancora delle disposizioni attuative.
Rispetto allo scorso
anno è stata ristretta la platea dei beneficiari della detassazione che, come
in passato, consiste nell’applicazione sulle somme in questione di una imposta
del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali). Per
il 2012 infatti l’agevolazione si applicherà, entro il limite complessivo di
2,5 mila euro lordi per ciascun beneficiario (in precedenza 6 mila euro), ai
lavoratori che nel 2011 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a
30 mila euro (in precedenza 40 mila euro).
Si rammenta che l’11
gennaio 2012
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 15/2012 e 236/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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G.U. n. 125 del 30.5.2012 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012
Individuazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta
sostitutiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' del limite massimo di
reddito annuo oltre il quale il titolare non puo' usufruire della
tassazione sostitutiva.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
Limiti di applicabilita' della detassazione del salario di
produttivita'
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione
entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del
27 maggio 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2012
Il Presidente: Monti