Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 31 maggio 2012

 

Circolare n. 131/2012

 

Oggetto: Tributi – Detassazione su somme erogate per incrementi di produttività – Modalità attuative DPCM 23.3.2012, su G.U. n. 125 del 30.5.2012.

 

E’ stata sbloccata l’operatività della detassazione sulle somme corrisposte ai lavoratori per incrementi di produttività in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali). Come è noto, l’agevolazione era stata prorogata per tutto il 2012 dall’ultima legge di stabilità (art.33, comma 12 della legge n. 183/2011) ma mancava ancora delle disposizioni attuative.

 

Rispetto allo scorso anno è stata ristretta la platea dei beneficiari della detassazione che, come in passato, consiste nell’applicazione sulle somme in questione di una imposta del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali). Per il 2012 infatti l’agevolazione si applicherà, entro il limite complessivo di 2,5 mila euro lordi per ciascun beneficiario (in precedenza 6 mila euro), ai lavoratori che nel 2011 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 30 mila euro (in precedenza 40 mila euro).

 

Si rammenta che l’11 gennaio 2012 la Confetra e i sindacati hanno aggiornato lo schema di accordo, già realizzato lo scorso anno, da utilizzare come riferimento a livello aziendale o territoriale per la sottoscrizione delle intese sulla produttività necessarie per l’applicazione della detassazione.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 15/2012 e 236/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n. 125 del 30.5.2012 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012

Individuazione  dell'importo   massimo   assoggettabile   all'imposta
sostitutiva prevista  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche'  del  limite  massimo  di
reddito annuo oltre il quale il titolare  non  puo'  usufruire  della
tassazione sostitutiva. 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
Limiti  di  applicabilita'  della   detassazione   del   salario   di
                            produttivita' 
  1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al  31  dicembre  2012,  sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del lavoro  previste  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano  applicazione
entro il limite di importo  complessivo  di  2.500  euro  lordi,  con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di  reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro, al
lordo delle somme assoggettate nel  medesimo  anno  2011  all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93  del
27 maggio 2008. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 marzo 2012 
 

                                                 Il Presidente: Monti