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Roma, 4 giugno 2012
Circolare n. 136/2012
Oggetto: Previdenza
– Agevolazioni per l’assunzione nel 2011 di lavoratori svantaggiati – Istruzioni
operative – Circolare INPS n. 76 del 31.5.2012.
Come è noto, la
legge n. 220/2010 ha prorogato anche per il 2011 le agevolazioni contributive
previste dalla legge n. 191/2009 a favore delle imprese che assumono particolari
categorie di lavoratori svantaggiati (lavoratori licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione, disoccupati over 50 e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con
almeno 35 anni di anzianità contributiva beneficiari in entrambi i casi
dell’indennità di disoccupazione). Successivamente il Ministero del Lavoro ha
dettato le modalità attuative delle disposizioni in questione (D.M. 31.10.2011)
anche se, in mancanza delle istruzioni operative dell’INPS, sino ad oggi i
datori di lavoro non hanno usufruito di alcuna agevolazione.
Con la circolare in
oggetto l’Istituto ha ora sbloccato la situazione, rinviando alle istruzioni
fornite lo scorso anno per quanto concerne i contenuti delle agevolazioni e le
relative modalità di fruizione. Al riguardo si sottolinea in particolare che:
·
le
agevolazioni saranno concesse nei limiti delle risorse finanziarie stanziate;
qualora queste non fossero sufficienti l’assegnazione avverrà secondo l’ordine
cronologico di stipula dei contratti di lavoro;
·
i datori di lavoro interessati
dovranno presentare entro il 30 giugno p.v. apposita domanda all’INPS in via telematica tramite
il servizio online “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”
disponibile (unitamente alla guida operativa per la compilazione della domanda)
sul sito internet www.inps.it;
sullo stesso sito l’Istituto pubblicherà la graduatoria delle aziende ammesse
all’incentivo le quali da quel momento avranno tre mesi di tempo per recuperare
le somme spettanti tramite conguaglio con le denunce contributive mensili;
·
il
riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di alcune condizioni in
capo all’azienda richiedente (tra cui la regolarità contributiva, l’osservanza
delle disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori e l’applicazione dei
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali).
Si rammenta che la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011)
ha prorogato anche per quest’anno le agevolazioni contributive in questione per
il cui godimento ovviamente bisognerà attendere, come per il 2011, le
necessarie modalità attuative.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 66/2012 e 29/2011 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 31/05/2012
Circolare n. 76
Indirizzi omessi
OGGETTO: Proroga degli incentivi
all’occupazione previsti in via sperimentale dalla legge n. 191 del 23 dicembre
2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. Indicazioni per l’anno 2011.
SOMMARIO: La legge n.
220 del 13 dicembre
Nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 62509 del 31 ottobre 2011, che ha specificato le modalità di attuazione delle disposizioni di legge per l’anno 2011.
INDICE
1. Premessa
2. Riduzione contributiva, prevista dall’articolo 2, comma 134, primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009 n.
3. Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall’articolo 2,
comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009 n.191, afavore di chi prosegua il rapporto di lavoro con
dipendenti già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre
godevano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e
con almeno cinquanta anni di età, che abbiano maturato almeno trentacinque anni
di anzianità contributiva (art. 4 DM 62509/2011).
4. Contributo mensile, previsto dall’articolo 2, comma 151, della legge
23 dicembre 2009 n.
5. Verifica delle risorse finanziarie.
6. Modalità di presentazione delle domande.
7. Indicazioni per le sedi.
1. Premessa
Come è noto, con i commi 134, 135 e 151 dell’art. 2 della
legge n. 191 del 23 dicembre 2009, sono stati introdotti in via sperimentale
nel nostro ordinamento una serie di incentivi connessi all’assunzione di
lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. In particolare:
A. il comma 134, primo periodo, ha previsto incentivi per l’assunzione di
lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti normali;
B. il comma 134, secondo periodo, ha previsto incentivi per la
prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano
almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati
incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
C. il comma151 haprevisto incentivi per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di
qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del
trattamento speciale di disoccupazione edile.
Tali incentivi, inizialmente previsti per l’anno 2010,
sono stati prorogati per il 2011 e il 2012 rispettivamente dall’art. 1, comma
33, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (allegato 1) e dall’articolo 33,
comma 25, della legge n. 183 del 12 novembre 2011.
Con i Decreti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010, sono state specificate le
modalità di attuazione delle disposizioni citate per l’anno 2010 (allegati alla
circolare n. 22 del 31 gennaio 2011).
Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 62509 del 31 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52
del 2 marzo 2012, è stata data attuazione agli incentivi per l’anno 2011
(allegato 2).
La presente circolare disciplina le modalità operative per
la fruizione dei benefici connessi alle assunzioni effettuate fino al 31
dicembre 2011; per il 2012 è necessario attendere l’emanazione di un
ulteriore decreto.
I contenuti degli incentivi e le indicazioni per la loro
fruizione da parte dei datori di lavoro sono stati illustrati con la circolare
n. 22 del 31 gennaio 2011, alla quale si rinvia.
Ad integrazione della circolare citata, si forniscono le
seguenti precisazioni.
2. Riduzione
contributiva, prevista dall’articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge
23 dicembre 2009 n.
Gli incentivi disciplinati con il Decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, n. 62509 del 31 ottobre 2011 spettano per
l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale,
effettuate nel corso dell’anno 2011, di lavoratori che, alla data
dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto 50 anni;
b) siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti ordinari, prevista dall’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge
14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272.
L’incentivo spetta, altresì, nell’ipotesi di trasformazione
a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, effettuate nel corso del
2011, di un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato
dopo il primo gennaio
a) fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
b)
abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato
o della proroga a tempo determinato.(1)
Il beneficio contributivo è riconosciuto per la durata del
rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite
delle risorse appositamente stanziate dal decreto citato, pari a euro
3.600.000.
Gli incentivi illustrati in questo paragrafo si applicano
a condizione che non ricorrano i presupposti per applicare gli incentivi previsti
direttamente dagli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/1991.
3. Prolungamento della
riduzione contributiva, previsto dall’articolo 2, comma 134, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 2009 n.
L’incentivo disciplinato con il Decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 62509 del 31 ottobre 2011, spetta
nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in
forza.
Per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto
lavoratori in mobilità il beneficio spetta se:
·
è meramente proseguito durante il
2011 il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2010 o
nel corso del 2011 - le riduzioni contributive previste dalla legge 223/1991,
artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
·
è stato prorogato, nel corso del
2011, un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’art. 8,
comma 2, della legge 223/1991.
Per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto
nel corso del 2010 lavoratori con almeno 50 anni di età, che godevano di
indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il beneficio
spetta se:
·
è meramente proseguito, durante il
2011, il rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2010 -
le riduzioni contributive previste dall’art. 2 co.
134, primo periodo, legge 191/2009;
·
è stato prorogato, con decorrenza 1
gennaio 2011, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2010
erano scadute le riduzioni contributive previste dall’art. 2 co. 134, primo periodo, legge 191/2009;
·
è stato trasformato a tempo
indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2011, un rapporto di lavoro a tempo
determinato instaurato nel corso del 2010, per il quale il 31 dicembre 2010
erano scadute le riduzioni contributive previste dall’art. 2 co. 134, primo periodo, legge 191/2009.
I lavoratori coinvolti debbono aver maturato almeno 35
anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al
datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni contributive - previste
dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991 n. 223, ovvero dall’art. 2 co. 134 primo periodo
legge 191/2009 - oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di
maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso qui come momento di decorrenza del diritto di fruire effettivamente
del trattamento pensionistico, cioè il momento di decorrenza della cosiddetta
“finestra mobile”) e, comunque, non oltre la data del
31 dicembre 2011.
L’incentivo decorre dalla proroga e/o trasformazione del
rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno
successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso
l’incentivo non si applica prima che sia maturato il requisito dell’anzianità
contributiva.
Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite
delle risorse appositamente stanziate dal decreto ministeriale citato, pari a
euro 80.000.
4. Contributo mensile,
previsto dall’articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009 n.
L’incentivo disciplinato con il decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, n. 62509 del 31 ottobre 2011, spetta per le
assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2011.
L’incentivo spetta, altresì, nell’ipotesi di
trasformazione a tempo pieno e indeterminato, effettuate nel corso del 2011, di
un rapporto di lavoro a tempo determinato originariamente instaurato dopo il
primo gennaio 2010.
L’incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua
del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre
2011.
L’incentivo spetta nel limite delle risorse stanziate -
pari a euro 3.100.000 euro per l’anno 2011 - ed è erogato attraverso il
conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive
spettanti in base alla normativa vigente, compreso l’incentivo di cui
all’articolo 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Verifica delle
risorse finanziarie
L’INPS verifica la disponibilità delle risorse finanziarie
stabilite con il DM 62509/2011, afronte delle singole
domande di accesso agli incentivi.
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 33, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, le risorse
sono state ridotte rispetto a quelle stanziate per il 2010.
La verifica della sufficienza delle risorse è effettuata
dalla Direzione generale in relazione al presumibile onere complessivo
dell’incentivo per il singolo lavoratore, deducibile dall’importo della
retribuzione lorda comunicata nella dichiarazione di responsabilità e nei
modelli di denuncia Uniemens e DMAG.
Nel caso in cui le risorse stanziate non siano
sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di
decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di
semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal
secondo periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza
dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35
anni di anzianità contributiva.
A tale scopo
6. Modalità di
presentazione delle domande
Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati
dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità
in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere
presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione
“DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità
del Contribuente” disponibile presso il sito internet
dell’Istituto www.inps.it,
seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia
di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende
e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di
responsabilità del contribuente”.
L’inoltro dovrà essere effettuato entro la fine del
mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare; è
necessario che i datori di lavoro presentino le domande nel termine indicato, anche
qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate.
Si allega la guida aggiornata che illustra i moduli
on-line di domanda degli incentivi (allegato 3); la guida aggiornata è altresì
disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
7. Indicazioni per le
Sedi.
Al fine di consentire la pubblicazione delle graduatorie
in breve tempo, le Sedi, dopo aver svolto l’istruttoria secondo le indicazioni
già fornite con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, avranno cura di
concludere i propri adempimenti (rigettando l’istanza o trasmettendola alla
Direzione generale per la verifica finanziaria) entro il 31 luglio 2012.
Con successivo messaggio verrà messa a disposizione delle
sedi la versione aggiornata del manuale di gestione delle istanze.
Il Direttore Generale
Nori
- Allegati omissis
(1) Se il lavoratore aveva compiuto
50 anni già alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato, l’incentivo
spetta sia per il rapporto a termine originario che per la successiva proroga
a tempo determinato o trasformazione a tempo indeterminato; se invece il lavoratore
ha compiuto 50 anni solo alla data della proroga o trasformazione l’incentivo
spetta solo per la proroga o trasformazione.