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Roma, 7 giugno 2012
Circolare n. 138/2012
Oggetto: Tributi – Credito d’imposta per nuove assunzioni
al Sud – D.M. 24.5.2012 su G.U. n. 127 dell’1.6.2012.
Con il decreto
indicato in oggetto è stato disciplinato il credito d’imposta istituito dal
D.L. 70/2011 a favore delle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) che aumentano la base
occupazionale nel periodo dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013.
I lavoratori assunti
devono rientrare nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati, così come definite dall’articolo 3 comma 1 del decreto in esame
(es. disoccupati, ultracinquantenni, soggetti aventi solo la licenza elementare,
ecc). L’assunzione deve essere a tempo indeterminato e deve protrarsi per
almeno due anni nel caso delle piccole e medie imprese e tre anni per le altre
imprese. L’incremento della base occupazionale va calcolato rispetto alla media
dei lavoratori dipendenti occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione.
Per ottenere il
credito d’imposta le imprese interessate devono inoltrare apposita istanza alle
Regioni di appartenenza secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione con
proprio provvedimento da emanarsi entro l’1 luglio. L’accettazione delle
istanze avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, nei limiti dei
fondi disponibili.
Il credito d’imposta
è pari al 50% dei costi salariali sostenuti dall’impresa nei dodici mesi
successivi all’assunzione (retribuzione lorda ante imposte e contributi obbligatori).
Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione dei pagamenti effettuati
col modello F24.
Si invitano le
imprese interessate a rivolgersi alle associazioni territoriali per
l’informazione circa i provvedimenti regionali di apertura dei termini per la
presentazione delle domande.
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Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.92/2011 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 127 dell’01.06.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 maggio 2012
Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito diimposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto contiene le modalita' di attuazionedell'art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativoall'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta,per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione, neiventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dellostesso decreto legge, di lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune inapplicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamentogenerale di esenzione per categoria), pubblicato nella GazzettaUfficiale L 214 del 9 agosto 2008. Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nelperiodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, inqualita' di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul
lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminatonelle Regioni di cui all'art. 1. 2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del creditod'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22dicembre 1986, n. 917, nonche' le persone fisiche non esercentiattivita' d'impresa ne' arti e professioni.
Art. 3 Incremento della base occupazionale 1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempoindeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea«svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incrementodel numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamenteoccupati nelle Regioni di cui all'art. 1 nei dodici mesi precedentialla data dell'assunzione. Per numero di lavoratori dipendenti atempo indeterminato, si intende il numero di unita' di lavoro-annuoai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008della Commissione del 6 agosto 2008. 2. L 'art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008della Commissione del 6 agosto 2008 definisce: 1) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delleseguenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno seimesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore oprofessionale; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta'; d) adulti che vivono soli con una o piu' persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzatida un tasso di disparita' uomo-donna che supera almeno del 25 % ladisparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al generesottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Statomembro che hanno necessita' di consolidare le proprie esperienze intermini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o dilavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazionestabile; 2) lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro daalmeno 24 mesi; 3. L 'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempoindeterminato, rispetto alla media citata nel precedente comma 1, vaverificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempoindeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sedepresso cui il nuovo lavoratore e' impiegato, sia rispetto al numerodei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati daldatore di lavoro. 4. L 'incremento della base occupazionale va considerato al nettodelle diminuzioni occupazionali verificatisi in societa' controllateo collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo,anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parzialerilevano per il calcolo della base occupazionale in misuraproporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contrattonazionale. 6. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori disocieta' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 4 Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta 1. Nel rispetto dei massimali di intensita' di aiuto previsti dalRegolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, e' concesso, perciascun lavoratore «svantaggiato» assunto nel periodo richiamato dalcomma 1 dell'art. 2, nella misura del 50% dei costi salarialisostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualoral'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminatoriguardi lavoratori «molto svantaggiati», il credito d'imposta e'concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti neiventiquattro mesi successivi all'assunzione. 2. I costi salariali sono quelli individuati al numero 15 dell'art.2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto,comprendono: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; i contributi assistenziali per figli e familiari. 3. Il credito d'imposta spetta per ogni unita' lavorativarisultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempoindeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori atempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento dicui al comma 1 dell'art. 3. 4. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato concontratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta inmisura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle delcontratto nazionale. Art. 5 Modalita' di fruizione del credito d'imposta 1. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessatiinoltrano apposita istanza alle Regioni, indicate all'art. 1, secondole modalita', i criteri e i termini di cui al comma 2. 2. Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure,entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ilpertinente provvedimento con cui stabilisce le modalita' e leprocedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto deiseguenti criteri: a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delleistanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data dipubblicazione del presente decreto da esaminare ai fini dellaformazione della graduatoria in base al criterio di cui alla letterae); b) l'istanza e' presentata alla Regione nel cui territorio e'svolta l'attivita' per la quale si e' verificato l'incrementooccupazionale; c) l'istanza elenca i dati richiesti dalle disposizioni delpresente decreto nonche' gli altri elementi utili alla formazionedella graduatoria di cui alla lettera e); d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sullabase dei dati in esse indicati, l'ammissibilita' in ordine alrispetto dei requisiti previsti dalla norma; e) entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera a), laRegione formula la graduatoria definita sulla base del criteriocronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delleistanze e comunica l'accoglimento dell'istanza nei limiti dellostanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari. 3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna Regioneindividua le ulteriori modalita' da attivare per la ripartizionedelle risorse residue, previa fissazione di nuovi termini per lapresentazione delle istanze, nel rispetto dei criteri indicati allelettere da b) a e) del medesimo comma 2, tenendo conto della duratacomplessiva del periodo oggetto di agevolazione di cui al comma 2dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 4. La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituiscepresupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalita' e itermini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cuial comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011. 5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente incompensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimentodell'istanza di cui al comma 4 ed entro due anni dalla data diassunzione ed e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa alperiodo d'imposta nel corso del quale e' concesso. 6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito,ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione,ai fini dell'imposta regionale delle attivita' produttive, e nonrileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Art. 6 Cause di decadenza 1. Il diritto al credito d'imposta decade: a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminatoe' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesiprecedenti alla data di assunzione; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodominimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero ditre anni, per le altre imprese; c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formalisia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia dilavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni diimporto non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativasulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigentidisposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13maggio 2015, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimentidefinitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condottaantisindacale. 2. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza operaa partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dallamedesima lettera a). 3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 i datori dilavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cuihanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui allacitata lettera c) e' dovuta la restituzione del credito maturato eusufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Ilcredito d'imposta di cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro chesia sottoposto a una procedura concorsuale, e' considerato creditoprededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini perprocedere al recupero delle minori somme versate o del maggiorecredito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tassolegale, e per l'applicazione delle relative sanzioni. Art. 7 Divieto di cumulo 1 Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di statoai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamentodell'Unione Europea, ne' con altre misure di sostegno comunitario inrelazione agli stessi costi salariali afferenti alle unita'lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, neicasi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensita' di aiutosuperiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'art. 4. Siapplicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento(CE) n. 800/2008 della Commissione. 2. L 'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiutofruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste perl'indebito utilizzo del credito d'imposta. Art. 8 Recupero del credito per indebito utilizzo 1. Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, ancheparziale, del contributo, per il verificarsi delle cause didecadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste odell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato diinteressi e sanzioni secondo legge. 2. Qualora l'indebita fruizione sia accertata dall'Agenzia delleEntrate nell'ambito delle proprie ordinarie attivita' di controllo, irelativi dati sono trasmessi tempestivamente in via telematica allaRegione competente per il recupero.. 3. Le eventuali somme recuperate dalle Regioni a causa delladecadenza del diritto al credito d'imposta da parte dei beneficiari,sono restituite dalle Regioni stesse al Ministero dell'economia edelle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -IGRUE. Art. 9 Individuazione Regioni ed importi - flusso finanziario 1. Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei ProgrammiOperativi Regionali FSE 2007-2013, al credito di imposta di cui alpresente decreto, sono individuate come di seguito: POR FSE 2007-2013 Abruzzo: €. 4.000.000; POR FSE 2007-2013 Molise: €. 1.000.000; POR FSE 2007-2013 Basilicata: €. 2.000.000; POR FSE 2007-2013 Campania: €. 20.000.000; POR FSE 2007-2013 Calabria: €. 20.000.000; POR FSE 2007-2013 Puglia: €. 10.000.000; POR FSE 2007-2013 Sicilia: € 65.000.000; POR FSE 2007-2013 Sardegna: €. 20.000.000. 2. L'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarieall'attuazione del credito d'imposta, attualmente assicurato nelPiano di Azione Coesione definito di intesa con la Commissione europea, dal cofinanziamento a carico del Fondo sociale europeo perun importo di 142 milioni di euro, potra' essere coperto dalleeventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni effettuate inapplicazione delle «Iniziative di accelerazione e riprogrammazionedei Programmi comunitari 2007-2013» approvate dal Comitato nazionaleper il coordinamento e la sorveglianza della politica regionaleunitaria nella riunione del 27 febbraio 2012. 3. Al fine di assicurare il reintegro all'Erario delle risorseriguardanti il riconoscimento del credito d'imposta di cui alpresente decreto, l'Agenzia delle Entrate comunica tempestivamentealle Regioni interessate gli importi del credito d'impostautilizzati. 4. Le Regioni, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenziadelle entrate, che costituiscono attestazione delle compensazionieffettuate, provvedono alla tempestiva certificazione allaCommissione europea degli importi fruiti dagli aventi diritto atitolo di credito d'imposta, nell'ambito dei programmi operativi dicui al comma 1. Contestualmente, comunicano al Ministerodell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della RagioneriaGenerale dello Stato - IGRUE gli importi rendicontati a titolo dicredito d'imposta, distintamente per la quota comunitaria, statale eregionale. 5. Sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Regioni e degliaccrediti comunitari pervenuti a valere sulle rendicontazionipresentate dalle Regioni alla Commissione europea, il Ministerodell'economia e delle finanze - Dipartimento della RagioneriaGenerale dello Stato - IGRUE provvede al versamento all'entrata delbilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo di creditod'imposta, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n.70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, nei limiti degli importiindividuati nell'ambito di ciascun programma regionale. 6. Le risorse versate dall'IGRUE all'entrata del bilancio delloStato sono riassegnate ad apposito programma dello stato diprevisione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze,per essere destinate alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenziadelle entrate - Fondi di Bilancio», allo scopo di permettere laregolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione alcredito d'imposta di cui al presente decreto. Nelle more dellaconclusione della procedura finalizzata all'individuazione eriassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui alpresente decreto, avviene utilizzando i fondi disponibili sullapredetta contabilita' speciale n. 1778, senza incidere sul saldogiornaliero di tesoreria. 7. Il monitoraggio sull'avanzamento delle spese a titolo di creditod'imposta dei programmi operativi regionali viene assicuratonell'ambito del sistema unitario di monitoraggio degli interventiricompresi nel Quadro Strategico Nazionale - Italia 2007-2013. Roma, 24 maggio 2012 Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro per la coesione territoriale
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