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Roma, 7 giugno 2012
Circolare n. 138/2012
Oggetto: Tributi – Credito d’imposta per nuove assunzioni
al Sud – D.M. 24.5.2012 su G.U. n. 127 dell’1.6.2012.
Con il decreto
indicato in oggetto è stato disciplinato il credito d’imposta istituito dal
D.L. 70/2011 a favore delle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) che aumentano la base
occupazionale nel periodo dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013.
I lavoratori assunti
devono rientrare nelle categorie dei lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati, così come definite dall’articolo 3 comma 1 del decreto in esame
(es. disoccupati, ultracinquantenni, soggetti aventi solo la licenza elementare,
ecc). L’assunzione deve essere a tempo indeterminato e deve protrarsi per
almeno due anni nel caso delle piccole e medie imprese e tre anni per le altre
imprese. L’incremento della base occupazionale va calcolato rispetto alla media
dei lavoratori dipendenti occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione.
Per ottenere il
credito d’imposta le imprese interessate devono inoltrare apposita istanza alle
Regioni di appartenenza secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione con
proprio provvedimento da emanarsi entro l’1 luglio. L’accettazione delle
istanze avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, nei limiti dei
fondi disponibili.
Il credito d’imposta
è pari al 50% dei costi salariali sostenuti dall’impresa nei dodici mesi
successivi all’assunzione (retribuzione lorda ante imposte e contributi obbligatori).
Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione dei pagamenti effettuati
col modello F24.
Si invitano le
imprese interessate a rivolgersi alle associazioni territoriali per
l’informazione circa i provvedimenti regionali di apertura dei termini per la
presentazione delle domande.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.92/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 127 dell’01.06.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 maggio 2012
Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di
imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene le modalita' di attuazione
dell'art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, relativo
all'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l'assunzione, nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello
stesso decreto legge, di lavoratori definiti dalla Commissione
Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento
generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale L 214 del 9 agosto 2008.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel
periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in
qualita' di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul
lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato
nelle Regioni di cui all'art. 1.
2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito
d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917, nonche' le persone fisiche non esercenti
attivita' d'impresa ne' arti e professioni.
Art. 3
Incremento della base occupazionale
1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo
indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea
«svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento
del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente
occupati nelle Regioni di cui all'art. 1 nei dodici mesi precedenti
alla data dell'assunzione. Per numero di lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, si intende il numero di unita' di lavoro-annuo
ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008
della Commissione del 6 agosto 2008.
2. L 'art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008
della Commissione del 6 agosto 2008 definisce:
1) lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle
seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o
professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta';
d) adulti che vivono soli con una o piu' persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati
da un tasso di disparita' uomo-donna che supera almeno del 25 % la
disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere
sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato
membro che hanno necessita' di consolidare le proprie esperienze in
termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di
lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione
stabile;
2) lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da
almeno 24 mesi;
3. L 'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente comma 1, va
verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede
presso cui il nuovo lavoratore e' impiegato, sia rispetto al numero
dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal
datore di lavoro.
4. L 'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatisi in societa' controllate
o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
6. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di
societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 4
Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta
1. Nel rispetto dei massimali di intensita' di aiuto previsti dal
Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, e' concesso, per
ciascun lavoratore «svantaggiato» assunto nel periodo richiamato dal
comma 1 dell'art. 2, nella misura del 50% dei costi salariali
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora
l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
riguardi lavoratori «molto svantaggiati», il credito d'imposta e'
concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei
ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
2. I costi salariali sono quelli individuati al numero 15 dell'art.
2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto,
comprendono:
la retribuzione lorda, prima delle imposte;
i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
i contributi assistenziali per figli e familiari.
3. Il credito d'imposta spetta per ogni unita' lavorativa
risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo
indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a
tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di
cui al comma 1 dell'art. 3.
4. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con
contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
Art. 5
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati
inoltrano apposita istanza alle Regioni, indicate all'art. 1, secondo
le modalita', i criteri e i termini di cui al comma 2.
2. Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il
pertinente provvedimento con cui stabilisce le modalita' e le
procedure per la concessione del credito d'imposta nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle
istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data di
pubblicazione del presente decreto da esaminare ai fini della
formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lettera
e);
b) l'istanza e' presentata alla Regione nel cui territorio e'
svolta l'attivita' per la quale si e' verificato l'incremento
occupazionale;
c) l'istanza elenca i dati richiesti dalle disposizioni del
presente decreto nonche' gli altri elementi utili alla formazione
della graduatoria di cui alla lettera e);
d) la Regione esamina le istanze in modo da verificare, sulla
base dei dati in esse indicati, l'ammissibilita' in ordine al
rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
e) entro trenta giorni dal termine di cui alla lettera a), la
Regione formula la graduatoria definita sulla base del criterio
cronologico da individuarsi in ordine alla presentazione delle
istanze e comunica l'accoglimento dell'istanza nei limiti dello
stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari.
3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna Regione
individua le ulteriori modalita' da attivare per la ripartizione
delle risorse residue, previa fissazione di nuovi termini per la
presentazione delle istanze, nel rispetto dei criteri indicati alle
lettere da b) a e) del medesimo comma 2, tenendo conto della durata
complessiva del periodo oggetto di agevolazione di cui al comma 2
dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
4. La comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce
presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalita' e i
termini stabiliti dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui
al comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell'accoglimento
dell'istanza di cui al comma 4 ed entro due anni dalla data di
assunzione ed e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel corso del quale e' concesso.
6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito,
ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione,
ai fini dell'imposta regionale delle attivita' produttive, e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 6
Cause di decadenza
1. Il diritto al credito d'imposta decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato
e' inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi
precedenti alla data di assunzione;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di
tre anni, per le altre imprese;
c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali
sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di
lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti
disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13
maggio 2015, nonche' nei casi in cui siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale.
2. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza opera
a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla
medesima lettera a).
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 i datori di
lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui
hanno gia' usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla
citata lettera c) e' dovuta la restituzione del credito maturato e
usufruito dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il
credito d'imposta di cui abbia gia' usufruito il datore di lavoro che
sia sottoposto a una procedura concorsuale, e' considerato credito
prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per
procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore
credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso
legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.
Art. 7
Divieto di cumulo
1 Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di stato
ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea, ne' con altre misure di sostegno comunitario in
relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unita'
lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei
casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensita' di aiuto
superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'art. 4. Si
applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione.
2. L 'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto
fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per
l'indebito utilizzo del credito d'imposta.
Art. 8
Recupero del credito per indebito utilizzo
1. Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche
parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di
decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o
dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione
procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge.
2. Qualora l'indebita fruizione sia accertata dall'Agenzia delle
Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attivita' di controllo, i
relativi dati sono trasmessi tempestivamente in via telematica alla
Regione competente per il recupero..
3. Le eventuali somme recuperate dalle Regioni a causa della
decadenza del diritto al credito d'imposta da parte dei beneficiari,
sono restituite dalle Regioni stesse al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -
IGRUE.
Art. 9
Individuazione Regioni ed importi - flusso finanziario
1. Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei Programmi
Operativi Regionali FSE 2007-2013, al credito di imposta di cui al
presente decreto, sono individuate come di seguito:
POR FSE 2007-2013 Abruzzo: €. 4.000.000;
POR FSE 2007-2013 Molise: €. 1.000.000;
POR FSE 2007-2013 Basilicata: €. 2.000.000;
POR FSE 2007-2013 Campania: €. 20.000.000;
POR FSE 2007-2013 Calabria: €. 20.000.000;
POR FSE 2007-2013 Puglia: €. 10.000.000;
POR FSE 2007-2013 Sicilia: € 65.000.000;
POR FSE 2007-2013 Sardegna: €. 20.000.000.
2. L'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarie
all'attuazione del credito d'imposta, attualmente assicurato nel
Piano di Azione Coesione definito di intesa con la Commissione
europea, dal cofinanziamento a carico del Fondo sociale europeo per
un importo di 142 milioni di euro, potra' essere coperto dalle
eventuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni effettuate in
applicazione delle «Iniziative di accelerazione e riprogrammazione
dei Programmi comunitari 2007-2013» approvate dal Comitato nazionale
per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale
unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012.
3. Al fine di assicurare il reintegro all'Erario delle risorse
riguardanti il riconoscimento del credito d'imposta di cui al
presente decreto, l'Agenzia delle Entrate comunica tempestivamente
alle Regioni interessate gli importi del credito d'imposta
utilizzati.
4. Le Regioni, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia
delle entrate, che costituiscono attestazione delle compensazioni
effettuate, provvedono alla tempestiva certificazione alla
Commissione europea degli importi fruiti dagli aventi diritto a
titolo di credito d'imposta, nell'ambito dei programmi operativi di
cui al comma 1. Contestualmente, comunicano al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGRUE gli importi rendicontati a titolo di
credito d'imposta, distintamente per la quota comunitaria, statale e
regionale.
5. Sulla base delle comunicazioni ricevute dalle Regioni e degli
accrediti comunitari pervenuti a valere sulle rendicontazioni
presentate dalle Regioni alla Commissione europea, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGRUE provvede al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo di credito
d'imposta, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n.
70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, nei limiti degli importi
individuati nell'ambito di ciascun programma regionale.
6. Le risorse versate dall'IGRUE all'entrata del bilancio dello
Stato sono riassegnate ad apposito programma dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per essere destinate alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di Bilancio», allo scopo di permettere la
regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione al
credito d'imposta di cui al presente decreto. Nelle more della
conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e
riassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate in relazione al credito d'imposta di cui al
presente decreto, avviene utilizzando i fondi disponibili sulla
predetta contabilita' speciale n. 1778, senza incidere sul saldo
giornaliero di tesoreria.
7. Il monitoraggio sull'avanzamento delle spese a titolo di credito
d'imposta dei programmi operativi regionali viene assicurato
nell'ambito del sistema unitario di monitoraggio degli interventi
ricompresi nel Quadro Strategico Nazionale - Italia 2007-2013.
Roma, 24 maggio 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Monti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro per la coesione territoriale
Barca