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Roma, 8 giugno 2012

 

Circolare n. 139/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Aumento accisa sul carburante – Provvedimento Agenzia Dogane del 7.6.2012.

 

Al fine di reperire fondi da destinare alla ripresa delle attività nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dal recente sisma, il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, ha stabilito l’aumento di 2 centesimi al litro dell’accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione.

 

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha pertanto indicato le seguenti nuove aliquote accise in vigore dall’8 giugno e fino al 31 dicembre 2012:

 

-          benzina e benzina con piombo: 724,20 euro per mille litri

 

-          gasolio usato come carburante: 613,20 per mille litri.

 

Le imprese di autotrasporto merci potranno recuperare i maggiori oneri già in corso d’anno, a decorrere dalla richiesta di rimborso accise del II trimestre.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 135/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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Prot.   69805/RU

 

IL DIRETTORE

 

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n.131 del 7 giugno 2012;

 

Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che prevede l’aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

 

Visto l’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha fissato, da ultimo, le aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante;  

 

Considerato che l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, prevede che la misura dell’aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane;  

 

Considerato che l’articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, statuisce l’entrata in vigore del medesimo decreto-legge nel giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

 

Ritenuto che si rende necessario procedere, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, ad incrementare le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura, in

osservanza della regola applicata all’accisa per il calcolo dell’imposta, di Euro 20,00 per mille litri di prodotto;

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

 

ART. 1

1.Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, a decorrere dall’8 giugno e fino al 31 dicembre 2012, sono fissate nella misura di seguito indicata:

                        - benzina e benzina con piombo: Euro 724,20 per mille litri;

                        - gasolio usato come carburante: Euro 613,20 per mille litri.

 

2. In base all’articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il maggior onere conseguente al predetto aumento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

 

ART. 2

                        1. La  presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it 

 

     Roma, 7 giugno 2012

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Giuseppe Peleggi

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3,  comma 2, del D.Lgs. 39/93

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

RU 69809

 

                                                                                              Roma, 7 giugno 2012

 

 

                                                                                              Indirizzi omessi

 

 

OGGETTO: Decreto-legge 6.6.2012, n.74.Variazione aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante. 

 

            L’art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,  Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.131 del 7 giugno 2012, ha previsto l’aumento delle aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonchè sul gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I del testo unico approvato con D.Lgs. n.504/95.

 

La medesima disposizione, inoltre, fissa la misura del predetto aumento in 2 centesimi di Euro al litro di prodotto e prevede, al contempo, che la variazione dell’aliquota venga disposta con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane. 

 

Con determinazione n.69805/RU del 7.6.2012, pubblicata sul sito internet di questa Agenzia in data odierna, il Direttore dell’Agenzia delle dogane ha dato attuazione alla suddetta disposizione primaria fissando le nuove aliquote di accisa

sui menzionati prodotti, aumentate nella misura di Euro 20,00 per mille litri di prodotto.

 

Conseguentemente, a decorrere dall’8.6.12, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, e fino al 31.12.2012, le aliquote di accisa afferenti la benzina e la benzina con piombo nonchè il gasolio usato come carburante vengono incrementate nella misura di seguito indicata:

                        - benzina e benzina con piombo da Euro 704,20 per mille litri ad Euro 724,20 per mille litri;

                        - gasolio usato come carburante da Euro 593,20 per mille litri ad Euro 613,20 per mille litri.

 

Il maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, a norma dell’art. 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sarà rimborsato, secondo le prescritte modalità, agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché agli esercenti le attività di trasporto persone menzionati all’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n.16/2002.

 

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi dell’art.3,  comma 2, del D.Lgs. 39/93