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Roma, 18 giugno 2012
Circolare n.148/2012
Oggetto: Calamità naturali – Sisma dell’Emilia Romagna –
Sospensione termini – D.L. 6.6.2012, n.74, su G.U. n.131 del 7.6.2012.
Per i soggetti
residenti nei comuni terremotati delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo sono sospesi fino al 30 settembre i termini
relativi ad adempimenti e versamenti tributari, previdenziali, assistenziali e
assicurativi.
Fino al 31 luglio
sono inoltre sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del
20 maggio scorso presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti.
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Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.135/2012 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/n |
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G.U. n.131 del 7.6.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventisismici che hanno interessato il territorio delle province diBologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il29 maggio 2012. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi immediati per il superamento
dell'emergenza
Art. 1 Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni 1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinaregli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni ela ripresa economica nei territori dei comuni delle province diBologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, peri quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini perl'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche'di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensidell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle RegioniEmilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di Commissaridelegati. 3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, consideratil'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire ilprocesso di ricostruzione e la ripresa economica dei territoricolpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le deliberedel Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogatofino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono ipresidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i qualicoordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpitidal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettivacompetenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto eper l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteridi cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera delConsiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5,comma 1, della citata legge. 5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventidei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessatidal sisma, adottando idonee modalita' di coordinamento eprogrammazione degli interventi stessi. Art. 2 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e dellefinanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpitedal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza delConsiglio dei Ministri per le finalita' previste dal presentedecreto. 2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilitala ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le RegioniEmilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dalpresente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei adassicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggettidanneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. Laproposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi ariferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti easseverati delle singole Regioni. 3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni dieuro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012,dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi allitro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delledogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e dellefinanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilitele modalita' di individuazione del maggior gettito di competenzadelle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita' dicui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo disolidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti dellefinalita' per esse stabilite;
b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubbliciin favore dei partiti politici e dei movimenti politici; c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014,mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegatoalla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia edelle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazionifinanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonche' leconseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita'interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamentonetto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesapossono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivantidall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguentiall'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica inapplicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52. 6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sonointestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreriastatale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, lerisorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate alfinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sullecontabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle
erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini dellarealizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa deiterritori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regionirendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24febbraio 1992, n. 225. Art. 3 Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sismadel 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, iPresidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati incoerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base deidanni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentualientro le quali possono essere concessi contributi nel limite dellerisorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' dellecontabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al netto di
eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati daisoggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, puo'essere disposta: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristinoo la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad usoproduttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati,in relazione al danno effettivamente subito; b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, dicontributi a favore delle attivita' produttive, industriali,agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti noncommerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni conesclusivo fine solidaristico aventi sede o unita' produttive neicomuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi dannia beni mobili di loro proprieta'; c) la concessione di contributi per i danni alle struttureadibite ad attivita' sociali, ricreative, sportive e religiose; d) la concessione di contributi per i danni agli edifici diinteresse storico-artistico; e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in localisgombrati dalle competenti autorita' per gli oneri sostenuticonseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse necessarieall'allestimento di alloggi temporanei; f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazionetemporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine digarantirne la continuita' produttiva. 2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventisismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deveessere verificato e documentato, mediante presentazione di periziagiurata, a cura del professionista abilitato incaricato dellaprogettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degliedifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche daparte delle competenti amministrazioni. 3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e allariparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alladocumentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzatiai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, delcodice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unicoimmobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere dispostidalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno lameta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essereapprovati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degliintervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliaried il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuniinteressati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che vengacompletata la verifica delle agibilita' degli edifici e struttureordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consigliodei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previaperizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato,effettuare il ripristino della agibilita' degli edifici e dellestrutture. I contenuti della perizia asseverata includono i datidelle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate condocumentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentareil nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 elo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della leggedella regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30ottobre 2008, n. 19, i soggetti interessati comunicano ai comunidella predetta regione l'avvio dei lavori edilizi di ripristino daeseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazioneurbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l'indicazionedel progettista abilitato responsabile della progettazione e delladirezione lavori e della impresa esecutrice, purche' le costruzioninon siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusiviper i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare ilrispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolareriferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. Isoggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'iniziodei lavori provvedono a presentare la documentazione non gia'allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiestadell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo ediliziononche' per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica
ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante lestrutture. 7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttivee delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni disicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismiciiniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presentedecreto, il titolare dell'attivita' produttiva, in quantoresponsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deveacquisire la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, aseguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle normetecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decretoministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, edepositare la predetta certificazione al Comune territorialmentecompetente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture dicoordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi dellecertificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente commasaranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezzaeffettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria,il certificato di agibilita' sismica potra' essere rilasciato inassenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventualialtre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnicoincaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamenterisolte: 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali eelementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati nonadeguatamente ancorati alle strutture principali; 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materialipesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la strutturaprincipale causandone il danneggiamento e il collasso. 9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra'essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. 10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventisismici che hanno interessato vaste porzioni del territorionazionale, il livello di sicurezza dovra' essere definito in misurapari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo.Tale valore dovra' essere comunque raggiunto nel caso si rendanonecessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventieventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramentosismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi. 11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionaledi Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzionegenerale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza dellaRegione Lombardia, nonche' dell'Unita' di progetto di Protezionecivile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite deiSindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventualiespropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per ladelocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delleattivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di
delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientaleovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisitesulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridottialla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza cherivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattereessenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decretolegislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato edintegrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relativenorme regionali di attuazione. 12. La delocalizzazione totale o parziale delle attivita' instrutture esistenti e situate in prossimita' delle aziendedanneggiate, e' autorizzata, previa autocertificazione delmantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelleautorizzazioni ambientali in corso di validita', salve le dovuteverifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi di lavoro previstedalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria perl'avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 160 del 2010. 13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attivita'economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti aconsentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali,attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia disicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4 Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale 1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati incoerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base deidanni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorseall'uopo individuate: a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano diinterventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici,danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'usoscolastico e le strutture edilizie universitarie, nonche' le casermein uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o diproprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42; b) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresadelle attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, deglienti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territoriocolpito dagli eventi sismici. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, letteraa), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,comma 2, avvalendosi del competente provveditorato interregionalealle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali,che operano nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con lerisorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limitidelle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agliinterventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, dirimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, dirimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate delpatrimonio culturale danneggiato, nonche' per l'avvio degliinterventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, direstauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, siprovvede secondo le modalita' stabilite d'intesa con il Ministero peri beni e le attivita' culturali, d'intesa con il presidente dellaregione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, siaper l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimentoagli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la ConferenzaStato-Regioni, puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo dellerisorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizionedi un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione edalla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendoil rischio sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmatidalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioniprocedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportunerimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e diripristino delle strutture danneggiate. 4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributodello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia eVeneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarietipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoliprogrammi, non previsti da norme comunitarie. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ovegia' adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine,provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio. Art. 5 Ulteriori interventi a favore delle scuole 1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della regolareattivita' scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica
iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la ConferenzaStato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorseindividuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazionedell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 169,convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate allamessa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzionedegli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito dellapredetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versateall'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alpertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero perl'istruzione, l'universita' e la ricerca. 2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nelcomma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi aseguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolasticaeventualmente gia' predisposti sulla base della previgente normativadi settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuoveopere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioniinteressate curano il coordinamento degli interventi di cui alpresente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4. 3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata dellastessa, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna puo'adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento delcalendario scolastico, di flessibilita' dell'orario e della duratadelle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi osezioni. 4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata adisciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'annoscolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 6 Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti 1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili eamministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizionespeciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli ufficigiudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezionedelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle causerelative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti perl'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione disostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti perl'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, aquelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e ingenere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazionepotrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce allacitazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le causegia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
collegio, egualmente non impugnabile. 2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresi' sospesi i termini per ilcompimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debbasvolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cuiall'articolo 1, comma 2. 3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, leudienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza diogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori,con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alladata del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuniinteressati dal sisma. E' fatta salva la facolta' dei soggettiinteressati di rinunciare espressamente al rinvio. 4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti,avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dalsisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze daqualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gliadempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E'fatta salva la facolta' di rinuncia espressa alla sospensione daparte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante ilperiodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine delperiodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardidei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e itermini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini dinotificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento inmisura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per lapresentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. 5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i terminidi scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e adogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sonosospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore deidebitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salvala facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di ufficigiudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indaginipreliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresi'sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alladata del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nelprocedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili ledisposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione,di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, unadelle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,era residente nei comuni colpiti dal sisma: a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dalcodice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza perlo svolgimento di attivita' difensiva e per la proposizione direclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulticontumace o assente una delle parti o dei loro difensori, disponed'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012. 8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza diconvalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, perla convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato dicustodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera neiprocessi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui alcomma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessateo i relativi difensori rinuncino alla stessa. 9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cuiil processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e'rinviato ai sensi del comma 6, lettera b). Art. 7 Deroga al patto di stabilita' interno 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita', su propostadei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno2012, gli obiettivi del patto di stabilita' dei Comuni di cuiall'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinareeffetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivodi euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagnae di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioniLombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effettifinanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma,valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediantecorrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Art. 8 Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali 1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministrodell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nellaGazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000,n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancataeffettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenuteeffettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partiredal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presentedecreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senzaapplicazione di sanzioni e interessi. Sono altresi' sospesi fino al30 settembre 2012: 1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti deicontributi previdenziali e assistenziali e dei premi perl'assicurazione obbligatoria; 2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per lariscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti dellariscossione, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativiall'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli entilocali e della Regione; 4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusiquelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli edextragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finitalocazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativoovvero ad uso diverso da quello abitativo; 6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi aimmobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' delloStato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali opubblici; 7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano inritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizionealle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previstodalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di verificaperiodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativatariffa; 8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovutoall'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alleprovince per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; 9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti diqualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario diesercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dallebanche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchidi cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi eprestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con laprevisione che gli interessi attivi relativi alle rate sospeseconcorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla baseimponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Glieventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsicausa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codicecivile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria edelle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analogasospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti dilocazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenutiinagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentaliall'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale oprofessionale svolta nei medesimi edifici. 2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua edel gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti amezzo di reti canalizzate, la competente autorita' di regolazione,con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensionetemporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o daemettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogatoa clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate neicomuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensidell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversionein legge del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propriprovvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione dellefatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedentecomma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favoredelle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici comeindividuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche lemodalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, astrumenti di tipo perequativo. 3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sismadel 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto diordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente oparzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibileai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'impostasul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione eagibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di
imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione eagibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre
2014. 4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senzasanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubblicheeffettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni ecentri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comunicoinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti nonoperanti nel territorio. 5. Sono altresi' sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni dellesanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatoriee degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi allavoro. 6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono daconsiderarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218. 7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati neifabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012,distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quantoinagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazionivigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto seentrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. 8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi ascadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie,statali o regionali in materia di identificazione e registrazionedegli animali, registrazione e comunicazione delle loromovimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla(D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio2007), nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco (D. Lgs.158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco temporaleinteressato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012. 9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese dimarzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entroil 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012. 10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiaratiinagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveritemporanei e' consentito in deroga alle disposizioni dettate dalladirettiva 2008/120/CE. 11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighiassunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e dipagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 delProgramma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuniinteressati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg.CE 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelleipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti. 12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gliagricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, nonabbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti inapplicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorita'competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiutierogati su investimenti realizzati. 13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 lacomunicazione all'autorita' competente, prevista dai sopracitatiarticoli, e' sostituita dal riconoscimento in via amministrativa daparte dell'autorita' preposta della sussistenza di cause di forzamaggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazionecompetente attivera' d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita'tra l'evento calamitoso e l'inadempimento. 14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre2012 l'attivita' di somministrazione pasti e bevande in deroga ailimiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagnan. 4 del 31 marzo 2009. 15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comunicolpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi,nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, perconsentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutturecompetenti in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei dannie ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 nontrova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori,l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n.380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento dideposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Art. 9 Differimento di termini per gli enti locali 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto ildifferimento dei termini per: 1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 2) il conto annuale del personale.
Capo II
Interventi per la ripresa
economica
Art. 10 Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presentedecreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicatenei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e cheabbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento delFondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662 e' concesso, a titolo gratuito e conpriorita' sugli altri interventi, per un importo massimo garantito
per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gliinterventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura e'pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione difinanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentualemassima di copertura e' pari al 90 percento dell'importo garantitodal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che legaranzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima dicopertura dell'80 percento. Art. 11 Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire,su ciascuna contabilita' speciale, in apposita sezione, in favoredella Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regioneVeneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma delcontributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori dicui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subitodanni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita'per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliticon decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia edelle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvedemediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazionedi spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni dibilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo. Art. 12 Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 1. Per l'attivita' di ricerca industriale delle impreseappartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpitidal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro sullacontabilita' speciale intestata al Presidente della Regione
Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione dicontributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti dannidagli eventi sismici. 2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita'di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvedela Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti,tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Taliatti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri divalutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni perl'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, lemodalita' di controllo e di rendicontazione.
3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilita'speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, relativa al FAR, e' versata all'entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2,comma 1, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2. Art. 13 Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cuiall'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate daglieventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo ilmetodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione EuropeaC(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso allegaranzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29marzo 2004, n.102. Art. 14 Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale 1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre dirisorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo edagroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota dicofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013della medesima Regione e' assicurata dallo Stato, limitatamente alleannualita' 2012 e 2013, attraverso le disponibilita' del Fondo di
rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183. Art. 15 Sostegno al reddito dei lavoratori 1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati aprestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi sismici, neiconfronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioniin materia di interventi a sostegno del reddito, puo' essereconcessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', con relativacontribuzione figurativa, di misura non superiore a quella previstadalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto dicui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, inpossesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari dirapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratoriautonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa eprofessionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenzae assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa deglieventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita' stabilite con ildecreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura dadeterminarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limitedi spesa indicato al medesimo comma 3. 3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giornidall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazionedelle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politichesociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioniinteressate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di eurocomplessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per leprovvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cuial comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predettibenefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a caricodel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183. Art. 16 Promozione turistica 1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sportpromuove per il tramite della struttura di missione per il rilanciodell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011,iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilita' dellestrutture ricettive e del patrimonio culturale. 2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 e'autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza unincarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato inmateria di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatoried operatori turistici internazionali, con particolare riguardo allasituazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizinelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamentedisponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministrie finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.
Capo III
Misure urgenti in materia di rifiuti
e ambiente
Art. 17 Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edificipubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 edei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di demolizionee abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuniinteressati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competentio comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiutiurbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta etrasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorioindividuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152del 2006 fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, incondizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano neirifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre omateriale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmenteindividuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo lemodalita' del punto 2.
2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amiantooccorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994,nel modo seguente: - In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture,queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilita' devepoi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilita'e provvedere all'eventuale messa in sicurezza. - In caso di capannoni lesionati con presenza di amiantocompatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nellearee non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in attotutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre. - In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedereallo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengonodevono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe diprotezione con suole antiscivolo). - I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, nondevono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, inattesa del successivo intervento di bonifica. - Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditteautorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto ilmateriale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente perterritorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 delD.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita'
pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 orelo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleodi operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziendee ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. 3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interessearchitettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valoreanche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre convalenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo ledisposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche illuogo di destinazione. 4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorche' insistenti inambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sonostati prodotti, senza necessita' di preventivo e specifico Accordofra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazionevigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possonoessere conferiti presso gli impianti indicati di seguito: - Comune di Finale Emilia (MO)-Via Canaletto Quattrina dititolarita' di FERONIA Srl;
- Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarita' diHERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Modena-Via Caruso di titolarita' di HERAmbienteS.p.A.; - Comune di Medolla-Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.; - Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarita' di AIMAGS.p.A.; - Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarita' diAIMAG S.p.A.; - Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), localita' MolinoBoschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.; - Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A; In caso di ulteriori necessita' con decreto del Presidente dellaGiunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui e'possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1. 5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle maceriederivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni didemolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici diseguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; aimetalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codiceCER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati dasostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali dacostruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche(Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36,ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER 17.06.04,ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori ebatterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti nonaltrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER 20.03.99 ovveroquelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12; 6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestoridei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubblicheAmministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano inpossesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia dirifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa adisposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attivita' dicarico dei mezzi di trasporto. 7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare arecupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestisconoil servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso iterritori interessati o dai Comuni territorialmente competenti odalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigilidel Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraversoimprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione dellatarga del trasportatore ai gestori degli impianti individuati alpunto 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhedei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati inderoga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),193 (FIR) e 188 - ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 esuccessive modifiche e integrazioni. Le predette attivita' ditrasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisipreventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto aprendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, cononeri a proprio carico. 8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingressoall'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuticonferiti. 9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni aProvincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di depositopreliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui alprecedente punto 1, nonche' operazioni di selezione meccanica ecernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili atitolarita' propria o di imprese terze con essi convenzionate. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomoe senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizioall'ambiente secondo le finalita' della parte quarta del D.Lgs.152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delleattivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle maceriesono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta egestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate inderoga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonche'all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attivita' di gestionedei rifiuti svolte presso siti gia' soggetti ad A.I.A., ai sensi deltitolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, noncomportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere.Per le suddette attivita' il gestore e' tenuto a predisporrespecifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscitadagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza; taliregistrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter delD.Lgs 152/2006.
10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti dicui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale dellematrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonche' illoro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto dellanormativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano lagestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto edei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee),secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivorecupero o smaltimento. 11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al punto 7senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scaricopresso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa inriserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza,alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzolemedesime e nelle loro adiacenze. 12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibitiall'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potrannoessere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo ilprincipio di prossimita' al fine di agevolare i flussi e ridurre alminimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportaremodifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventualedefinizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi).In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accordapreventivamente con quello che gestisce gli impianti dandonecomunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competentiche entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. 13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA EmiliaRomagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguatainformazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti prepostialla gestione dell'emergenza. 14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competentinell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per ilrispetto del presente articolo. 15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggisticicompetenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine dievitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto deibeni di interesse architettonico, artistico e storico. 16. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza pergli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori. 17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo edin particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allosmaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nellimite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondodella Protezione Civile gia' finalizzate agli interventi conseguential sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operanocon le risorse umane e strumentali disponibili a legislazionevigente. Art. 18 Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni 1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti in corsodi cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, inrelazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimodi 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasinei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiestadocumentata dei soggetti interessati. 2. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8(attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovoprima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento e'attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per
180 giorni e la validita' dell'autorizzazione e' prorogata sinoall'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo. 3. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8(attivita' soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovoentro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in derogaall'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006,l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012e la validita' dell'autorizzazione vigente e' prorogata fino al 30giugno 2013. 4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza deglieventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presenteordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlliprogrammati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale. 5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dallanormativa vigente per le attivita' non soggette ad AIA (ovvero nonincluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8). Art. 19 Semplificazione di procedure di autorizzazione 1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'eventocalamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispettodei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioniambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le modifichenon sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che
definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali)possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifichecomunicate previa autocertificazione del rispetto delle normativeambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 puo'svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere leverifiche necessarie. 2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delleattivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende
danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuovaautorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIAed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La RegioneEmilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituitada rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP,integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altriEnti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL,TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio,cui e' affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato,degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondomodalita' che saranno individuate al momento dell'istituzione,
consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per leprocedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e lasemplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincolipaesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico edarcheologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento deiprocedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazioneprevisti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge dellaRegione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della RegioneEmilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per leprocedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materiadi AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sonoridotti alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore. Art. 20 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3,3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei limitidelle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrentiper l'attuazione del presente decreto. Art. 21 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Cancellieri, Ministro dell'interno Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Balduzzi, Ministro della salute Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Ornaghi, Ministro per i beni e le attivita' culturali Severino, Ministro della giustizia Di Paola, Ministro della difesa Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Severino Allegato 1 (Art. 3, comma 7) COD_REG COD_PRO COD_ISTAT PRO_COM NOME
3 20 3020023 20023 Felonica 3 20 3020027 20027 Gonzaga 3 20 3020029 20029 Magnacavallo 3 20 3020035 20035 Moglia 3 20 3020039 20039 Pegognaga 3 20 3020042 20042 Poggio Rusco 3 20 3020046 20046 Quingentole 3 20 3020047 20047 Quistello 3 20 3020055 20055 San Benedetto Po 3 20 3020056 20056 San Giacomo delle Segnate 3 20 3020058 20058 San Giovanni del Dosso 3 20 3020060 20060 Schivenoglia 3 20 3020061 20061 Sermide 3 20 3020067 20067 Villa Poma 5 29 5029021 29021 Ficarolo 5 29 5029022 29022 Fiesso Umbertiano 5 29 5029025 29025 Gaiba 5 29 5029033 29033 Occhiobello 5 29 5029045 29045 Stienta 8 35 8035009 35009 Campagnola Emilia 8 35 8035020 35020 Correggio 8 35 8035021 35021 Fabbrico 8 35 8035028 35028 Novellara 8 35 8035032 35032 Reggiolo 8 35 8035034 35034 Rio Saliceto 8 35 8035035 35035 Rolo 8 36 8036002 36002 Bomporto 8 36 8036004 36004 Camposanto 8 36 8036005 36005 Carpi 8 36 8036009 36009 Cavezzo 8 36 8036010 36010 Concordia sulla Secchia 8 36 8036012 36012 Finale Emilia 8 36 8036021 36021 Medolla 8 36 8036022 36022 Mirandola 8 36 8036028 36028 Novi di Modena 8 36 8036034 36034 Ravarino 8 36 8036037 36037 San Felice sul Panaro 8 36 8036038 36038 San Possidonio 8 36 8036039 36039 San Prospero 8 36 8036044 36044 Soliera 8 37 8037024 37024 Crevalcore 8 37 8037028 37028 Galliera 8 37 8037048 37048 Pieve di Cento 8 37 8037053 37053 San Giovanni in Persiceto 8 37 8037055 37055 San Pietro in Casale 8 38 8038003 38003 Bondeno 8 38 8038004 38004 Cento 8 38 8038008 38008 Ferrara 8 38 8038016 38016 Mirabello 8 38 8038018 38018 Poggio Renatico 8 38 8038021 38021 Sant'Agostino 8 38 8038022 38022 Vigarano Mainarda