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Roma, 19 giugno 2012
Circolare n. 150/2012
Oggetto: Autotrasporto
– Sanzioni per violazione articolo 83 bis – D.M. 20.4.2012 su G.U. n. 140 del
18.6.2012.
Per opportuna informazione, si fa
presente che è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina
l’applicazione delle sanzioni per la mancata applicazione dei costi minimi nei
contratti verbali, nonché per il mancato pagamento oltre 90 giorni del servizio
di trasporto, secondo quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 83 bis della
legge n.133/2008.
Fin’ora com’è noto, l’Autorità
competente ad applicare le sanzioni era l’Agenzia delle Entrate. Il decreto
legge n.70/2011, convertito dalla legge n.106/2011, aveva attribuito la
funzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ora il decreto in
oggetto non fa che attuare quella norma, senza particolari innovazioni rispetto
al passato.
L’emanazione del provvedimento non
sposta i termini della situazione sub judice dei
costi minimi.
Daniela
|
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.129/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© |
G.U. n. 140 del 18.6.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 aprile 2012
Attuazione dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto-legge 25
giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
E
IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1
Sanzioni di cui all'art.
83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n.
133.
1. Le sanzioni
amministrative, che conseguono alla violazione delle
disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 7, 8, 9, 13 e
13-bis, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano,
in ragione della
loro differente natura, come di seguito specificato:
a) i soggetti
destinatari del provvedimento di
esclusione dai
benefici fiscali, finanziari e previdenziali, riconducibili a
tutta
l'attivita' di impresa esercitata,
sono esclusi dai benefici medesimi
per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello
in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;
b) i soggetti
destinatari del provvedimento di
esclusione dalle
procedure per
l'affidamento pubblico della
fornitura di beni e
servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso
tra i
trenta giorni ed
i sei mesi,
in relazione alla
gravita'
dell'infrazione commessa. In particolare, se la percentuale
media di
scostamento rispetto ai parametri normativamente previsti,
risulta
inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sara' pari
a giorni trenta; nel caso in cui la percentuale di
scostamento sia
compresa tra il
10% ed il
20%, la durata
del provvedimento
interdittivo saro' pari
a giorni sessanta,
mentre scostamenti
superiori comportano
un'interdizione di novanta
giorni. Inoltre,
qualora nei confronti del medesimo soggetto siano riscontrati
casi di
irregolarita' superiori
al 50% rispetto
alla documentazione
esaminata, il periodo di interdizione e' raddoppiato. Infine, in
caso
di reiterazione, nei tre anni
successivi alla commissione
di una
violazione oggetto di
provvedimento interdittivo da
parte del
medesimo
contravventore, il periodo
di interdizione sara'
raddoppiato, fermo restando il limite massimo di esclusione
fino a
centottanta giorni complessivi.
Gli effetti del
provvedimento
interdittivo decorrono dal
primo giorno del mese successivo alla data
di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.
Art. 2
Procedimento per l'applicazione
delle sanzioni
1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti -
Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
in base
alle segnalazioni pervenute
da parte dei
soggetti che hanno
effettuato i controlli su strada, anche secondo quanto previsto
dalla
circolare 18 maggio
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
e, comunque, da parte
di chiunque vi
abbia interesse diretto
e
presenti idonea documentazione di
supporto, provvede, entro
il
termine di novanta
giorni dal ricevimento
delle segnalazioni,
all'istruttoria finalizzata all'eventuale applicazione delle
sanzioni
di cui all'art. 1.
2. Durante la fase
istruttoria il Ministero delle infrastrutture
e
dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale
e per
l'intermodalita' - puo' acquisire
ulteriore documentazione e le
osservazioni dei soggetti coinvolti, anche in contraddittorio.
In tal
caso, i termini di cui al comma 1 decorrono
dal ricevimento degli
atti e della documentazione di cui al presente comma.
3. E' fatta, comunque,
salva la facolta', per la Direzione generale
per il trasporto stradale
e per l'intermodalita', di
procedere
d'ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, ove abbia
altrimenti
notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-bis, commi, 7,
8, 9
e 13.
4. In
caso di esito
negativo dell'istruttoria, la
Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' invia
al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato
rapporto
e, salvo contrario avviso degli uffici di
Gabinetto del Ministro,
dispone l'archiviazione della pratica, dandone comunicazione
a tutti
gli interessati.
per il trasporto stradale e per l'intermodalita' invia
al Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti un
dettagliato rapporto,
corredato della proposta di provvedimento sanzionatorio, secondo
lo
schema in allegato al presente decreto, ai fini dell'emanazione del
provvedimento di applicazione della sanzione. Il provvedimento, una
volta emanato, viene integrato
con la corrispondente relata di
avvenuta notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta.
6. La
Direzione generale per
il trasporto stradale
e per
l'intermodalita', ai sensi di quanto
previsto dall'art. 83-bis, comma
15, secondo periodo,
del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
pubblica sul sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti un elenco
contenente le informazioni
necessarie per
l'identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate. L'elenco
riporta partita IVA, codice fiscale, nome, cognome, citta' e data di
nascita ovvero denominazione e sede legale di
ciascun destinatario
della sanzione, nonche' gli
estremi e la
data di notifica
del
provvedimento di applicazione della sanzione medesima.
7. Nel
caso in cui il destinatario
del provvedimento di
applicazione della sanzione
abbia impugnato lo
stesso in via
giurisdizionale, l'elenco riportera' i
vari gradi del
procedimento
contenzioso e i relativi esiti, anche con riferimento
ad eventuali
decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio. In
caso di
esercizio del potere di autotutela, l'elenco riporta gli
estremi del
relativo provvedimento.
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' aggiornato
dalla Direzione
generale per il
trasporto stradale e
per l'intermodalita' entro
quindici giorni
dalla notifica di
ciascun singolo provvedimento
sanzionatorio o dall'emergere di informazioni relative al
contenzioso
o al riesame in sede
amministrativa di ciascun
singolo atto. La
Direzione Generale
per il trasporto
stradale e l'intermodalita'
provvede, comunque, a completare l'aggiornamento dell'elenco
entro e
non oltre il 15 febbraio di ciascun anno con riferimento
agli atti
notificati entro il 31 dicembre di quello precedente, onde
permettere
agli enti e
alle amministrazioni preposti
di verificare, con
riferimento a tutti i benefici fiscali, il rispetto
delle sanzioni
applicate ai sensi dell'art. 83-bis, comma 15, del decreto-legge
25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6
agosto 2008, n. 133.
9. Le informazioni
contenute nell'elenco di cui al secondo
periodo
del comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, restano
pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
a
quello di notifica al destinatario del provvedimento di applicazione
della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell'anno successivo
a quello di definizione
dell'eventuale contenzioso instaurato
dal
destinatario avverso il provvedimento stesso o di quello
successivo
all'anno in cui e' stato emesso il provvedimento di autotutela.
10. Ai fini della
corretta partecipazione agli appalti pubblici
di
fornitura di beni e
di servizi, le
stazioni appaltanti prendono
visione dell'elenco di cui ai commi precedenti e possono
richiedere
una
autocertificazione circa l'inesistenza
a loro carico
di
provvedimenti sanzionatori di cui al presente decreto.
In sede di
verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante puo' accertare
la veridicita' della
predetta
autocertificazione tramite
consultazione del sito
informatico presso l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture di cui
all'art. 7, del decreto legislativo 12 agosto 2006, n. 163.
11. La
Direzione generale per
il trasporto stradale
e per
l'intermodalita', entro venti giorni
dalla ricezione della richiesta,
fornisce copia del
provvedimento sanzionatorio all'ente
o
all'amministrazione
preposta alla verifica del
rispetto delle
sanzioni stesse che ne faccia richiesta per le esigenze istruttorie,
in sede amministrativa e contenziosa, di competenza.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Le attivita' di cui
al presente decreto
e l'adozione dei
provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle
risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente
e, pertanto, dall'attuazione delle
disposizioni contenute nei.
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico
della finanza pubblica.
Il presente decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di
controllo per
la registrazione.
Roma, 20 aprile 2012
Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Ciaccia
p. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
il
vice Ministro delegato
Grilli
Il
Ministro della giustizia
Severino
Il
Ministro dello sviluppo economico
Passera