Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 19 giugno 2012

 

Circolare n. 150/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Sanzioni per violazione articolo 83 bis – D.M. 20.4.2012 su G.U. n. 140 del 18.6.2012.

 

Per opportuna informazione, si fa presente che è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina l’applicazione delle sanzioni per la mancata applicazione dei costi minimi nei contratti verbali, nonché per il mancato pagamento oltre 90 giorni del servizio di trasporto, secondo quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 83 bis della legge n.133/2008.

 

Fin’ora com’è noto, l’Autorità competente ad applicare le sanzioni era l’Agenzia delle Entrate. Il decreto legge n.70/2011, convertito dalla legge n.106/2011, aveva attribuito la funzione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ora il decreto in oggetto non fa che attuare quella norma, senza particolari innovazioni rispetto al passato.

 

L’emanazione del provvedimento non sposta i termini della situazione sub judice dei costi minimi.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.129/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 140 del 18.6.2012 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2012

Attuazione dell'articolo 83-bis, comma 15 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2008, n. 133, in materia di autotrasporto.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

                                  E

 

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

Sanzioni di cui all'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.

  133.

  1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle

disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis,  del

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si  applicano,  in  ragione  della

loro differente natura, come di seguito specificato:

    a) i soggetti destinatari del  provvedimento  di  esclusione  dai

benefici fiscali, finanziari e previdenziali, riconducibili  a  tutta

l'attivita' di impresa esercitata, sono esclusi dai benefici medesimi

per un anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello

in cui viene notificato il provvedimento sanzionatorio;

    b) i soggetti destinatari del provvedimento di  esclusione  dalle

procedure per  l'affidamento  pubblico  della  fornitura  di  beni  e

servizi, sono esclusi da tali procedure per un periodo compreso tra i

trenta  giorni  ed  i  sei   mesi,   in   relazione   alla   gravita'

dell'infrazione commessa. In particolare, se la percentuale media  di

scostamento rispetto ai parametri  normativamente  previsti,  risulta

inferiore al 10%, la durata del provvedimento interdittivo sara' pari

a giorni trenta; nel caso in cui la percentuale  di  scostamento  sia

compresa  tra  il  10%  ed  il  20%,  la  durata  del   provvedimento

interdittivo  saro'  pari  a  giorni  sessanta,  mentre   scostamenti

superiori comportano  un'interdizione  di  novanta  giorni.  Inoltre,

qualora nei confronti del medesimo soggetto siano riscontrati casi di

irregolarita'  superiori  al   50%   rispetto   alla   documentazione

esaminata, il periodo di interdizione e' raddoppiato. Infine, in caso

di reiterazione, nei tre anni  successivi  alla  commissione  di  una

violazione  oggetto  di  provvedimento  interdittivo  da  parte   del

medesimo   contravventore,   il   periodo   di   interdizione   sara'

raddoppiato, fermo restando il limite massimo di  esclusione  fino  a

centottanta  giorni  complessivi.  Gli  effetti   del   provvedimento

interdittivo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data

di notifica del medesimo provvedimento sanzionatorio.

 

                               Art. 2

           Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione

generale per il trasporto stradale e  per  l'intermodalita'  in  base

alle  segnalazioni  pervenute  da  parte  dei  soggetti   che   hanno

effettuato i controlli su strada, anche secondo quanto previsto dalla

circolare 18 maggio 2011, a firma congiunta tra  Polizia  stradale  e

Direzione Generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',

e, comunque, da parte  di  chiunque  vi  abbia  interesse  diretto  e

presenti  idonea  documentazione  di  supporto,  provvede,  entro  il

termine  di  novanta  giorni  dal  ricevimento  delle   segnalazioni,

all'istruttoria finalizzata all'eventuale applicazione delle sanzioni

di cui all'art. 1.

  2. Durante la fase istruttoria il Ministero delle infrastrutture  e

dei trasporti - Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per

l'intermodalita' -  puo'  acquisire  ulteriore  documentazione  e  le

osservazioni dei soggetti coinvolti, anche in contraddittorio. In tal

caso, i termini di cui al comma 1  decorrono  dal  ricevimento  degli

atti e della documentazione di cui al presente comma.

  3. E' fatta, comunque, salva la facolta', per la Direzione generale

per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita',  di  procedere

d'ufficio, nell'ambito delle proprie competenze, ove abbia altrimenti

notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-bis, commi, 7, 8, 9

e 13.

  4.  In  caso  di  esito  negativo  dell'istruttoria,  la  Direzione

generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita'  invia  al

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un dettagliato rapporto

e, salvo contrario avviso degli uffici  di  Gabinetto  del  Ministro,

dispone l'archiviazione della pratica, dandone comunicazione a  tutti

gli interessati.

  5. In caso di esito positivo dell'istruttoria la Direzione generale

per il trasporto stradale e per l'intermodalita'  invia  al  Ministro

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un  dettagliato   rapporto,

corredato della proposta di provvedimento sanzionatorio,  secondo  lo

schema in allegato al presente decreto, ai fini  dell'emanazione  del

provvedimento di applicazione della sanzione. Il  provvedimento,  una

volta emanato,  viene  integrato  con  la  corrispondente  relata  di

avvenuta notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta.

  6.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale   e   per

l'intermodalita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 83-bis, comma

15, secondo periodo,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

pubblica sul sito internet del Ministero delle infrastrutture  e  dei

trasporti  un  elenco  contenente  le  informazioni  necessarie   per

l'identificazione dei destinatari delle sanzioni applicate.  L'elenco

riporta partita IVA, codice fiscale, nome, cognome, citta' e data  di

nascita ovvero denominazione e sede legale  di  ciascun  destinatario

della sanzione, nonche'  gli  estremi  e  la  data  di  notifica  del

provvedimento di applicazione della sanzione medesima.

  7.  Nel  caso  in  cui  il  destinatario   del   provvedimento   di

applicazione  della  sanzione  abbia  impugnato  lo  stesso  in   via

giurisdizionale, l'elenco riportera' i vari  gradi  del  procedimento

contenzioso e i relativi esiti, anche con  riferimento  ad  eventuali

decisioni di sospensione del provvedimento sanzionatorio. In caso  di

esercizio del potere di autotutela, l'elenco riporta gli estremi  del

relativo provvedimento.

  8. L'elenco di cui all'art. 83-bis, comma 15, secondo periodo,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e'  aggiornato  dalla  Direzione

generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  entro

quindici giorni  dalla  notifica  di  ciascun  singolo  provvedimento

sanzionatorio o dall'emergere di informazioni relative al contenzioso

o al riesame in sede  amministrativa  di  ciascun  singolo  atto.  La

Direzione Generale  per  il  trasporto  stradale  e  l'intermodalita'

provvede, comunque, a completare l'aggiornamento dell'elenco entro  e

non oltre il 15 febbraio di ciascun anno con  riferimento  agli  atti

notificati entro il 31 dicembre di quello precedente, onde permettere

agli  enti  e  alle  amministrazioni  preposti  di  verificare,   con

riferimento a tutti i benefici fiscali, il  rispetto  delle  sanzioni

applicate ai sensi dell'art. 83-bis, comma 15, del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133.

  9. Le informazioni contenute nell'elenco di cui al secondo  periodo

del comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,

con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  restano

pubblicate almeno fino al 31 dicembre del secondo anno  successivo  a

quello di notifica al destinatario del provvedimento di  applicazione

della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell'anno  successivo

a quello di definizione  dell'eventuale  contenzioso  instaurato  dal

destinatario avverso il provvedimento stesso o di  quello  successivo

all'anno in cui e' stato emesso il provvedimento di autotutela.

  10. Ai fini della corretta partecipazione agli appalti pubblici  di

fornitura di beni e  di  servizi,  le  stazioni  appaltanti  prendono

visione dell'elenco di cui ai commi precedenti e  possono  richiedere

una  autocertificazione  circa  l'inesistenza  a   loro   carico   di

provvedimenti sanzionatori di cui al presente  decreto.  In  sede  di

verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante  puo'  accertare

la   veridicita'   della    predetta    autocertificazione    tramite

consultazione  del  sito  informatico   presso   l'Osservatorio   dei

contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture  di  cui

all'art. 7, del decreto legislativo 12 agosto 2006, n. 163.

  11.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale  e   per

l'intermodalita', entro venti giorni dalla ricezione della richiesta,

fornisce   copia   del   provvedimento   sanzionatorio   all'ente   o

all'amministrazione  preposta  alla  verifica  del   rispetto   delle

sanzioni stesse che ne faccia richiesta per le esigenze  istruttorie,

in sede amministrativa e contenziosa, di competenza.

 

                               Art. 3

                        Copertura finanziaria

  1. Le attivita'  di  cui  al  presente  decreto  e  l'adozione  dei

provvedimenti di competenza sono effettuate nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente

e,  pertanto,  dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute   nei.

presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico

della finanza pubblica.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per

la registrazione.

    Roma, 20 aprile 2012

 

        Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

                               Ciaccia

 

            p. Il Ministro dell'economia e delle finanze

                      il vice Ministro delegato

                               Grilli

 

                     Il Ministro della giustizia

                              Severino

 

                Il Ministro dello sviluppo economico

                               Passera