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Roma,
21 giugno 2012
Circolare n. 154/2012
Oggetto: Calamità naturali – Sisma in Emilia Romagna -
Sospensione dei versamenti previdenziali – Circolare INPS n.85 del 15.6.2012.
L’Inps, con la
circolare indicata in oggetto, ha illustrato le modalità per l’applicazione
della sospensione dei versamenti contributivi fino al 30 settembre da parte
delle aziende situate nei comuni colpiti dal sisma del maggio scorso.
La sospensione
riguarda anche le quote a carico dei lavoratori, a condizione che le aziende
non operino le relative trattenute.
Si fa presente che
una prima versione della circolare faceva sorgere il dubbio che i versamenti
contributivi potessero essere sospesi solo relativamente ai lavoratori assunti
successivamente al sisma. Tale interpretazione, che sarebbe stata contra legem, è stata smentita dall’istituto che a tal fine ha
corretto la circolare (punto 2.1) specificando che la sospensione opera “altresì” per i neo assunti.
Daniela
|
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.148/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
© |
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione
Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 15/06/2012
Circolare n. 85
Destinatari omessi
OGGETTO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi
nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia,
Mantova e Rovigo. Sospensioni contributive. Istruzioni contabili.
SOMMARIO: Premessa
1.
sospensione termini
1.1.
sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive
1.2.
sospensione notifica cartelle di pagamento
2.
sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
2.1
soggetti interessati
2.2
periodo contributivo oggetto di sospensione
2.3
soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento
sismico
assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco
3.
modalità di sospensione
3.1
aziende
3.2
artigiani e commercianti
3.3
liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei
contributi
alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della
legge
n.335/1995.
3.4
contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di
manodopera
3.5
contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti
a
piccola colonia e compartecipazione familiare
3.6
contributi dovuti da datori di lavoro domestico
4.
modalità di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi
5. istruzioni contabili
PREMESSA
Con deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine
agli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012 nei territori delle
province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.
In conseguenza del ripetersi dei predetti
eventi sismici, con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30
maggio 2012, lo stato di emergenza è stato esteso ai territori delle province
di Reggio Emilia e Rovigo, e prorogato al 30 luglio 2012.
Per far fronte all’emergenza, è stato
emanato in data 1 giugno 2012 un decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze con il quale è stata disposta nei confronti delle popolazioni
interessate dall’evento sismico la sospensione al 30 settembre 2012 dei termini
per l’adempimento degli obblighi tributari.
Per la medesima finalità, il decreto legge
n. 74 del 6 giugno 2012, richiamando l’ambito di applicazione soggettivo
stabilito dal Decreto del MEF dell’1 giugno
Si procede pertanto ad esaminare con la
presente circolare le disposizioni inerenti gli adempimenti e gli obblighi dei
versamenti contributivi.
1. SOSPENSIONE TERMINI
1.1 Sospensione termini
prescrizionali e procedure esecutive
L’art. 6 del Decreto legge n. 74 del 6
giugno
·
i termini perentori,
legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
·
i termini relativi
ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i
termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in
misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di
ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
·
i termini relativi a
vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito avente forza
esecutiva.
Premesso quanto sopra, gli Agenti della
Riscossione sospenderanno d’ufficio fino al 31 luglio 2012 qualsiasi attività
relativamente al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Inoltre fino alla stessa data l’Istituto sospenderà l’emissione di avvisi di addebito
ed avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle
sanzioni amministrative.
Tale sospensione opera ope
legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da
parte dei soggetti interessati.
1.2 Sospensione notifica cartelle di
pagamento
L’art. 8, comma 1, punto 3) del Decreto
legge n. 74 del 6 giugno 2012, sospende fino al 30 settembre 2012 i termini per la
notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti di Riscossione.
Pertanto, fino al 30 settembre 2012 gli
Agenti della Riscossione sospenderanno nei confronti dei soggetti interessati
tutte le attività di notifica delle cartelle di pagamento emesse.
2. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E
DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI
L’art. 8, comma 1, punto 1) del Decreto
legge n. 74 del 6 giugno
Nella sospensione sono ricompresi i
versamenti relativi ai piano di rientro nei confronti dell’Istituto.
2.1 Soggetti interessati
Per effetto del combinato disposto della
norma suindicata con l’art.1 del Decreto del MEF dell’1 giugno 2012, la
sospensione fino al 30 settembre 2012 degli adempimenti e dei versamenti contributivi,
ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai
soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 20 maggio 2012 nei
Comuni di cui all’allegato 1 della presente circolare.
I soggetti – persone fisiche o persone
giuridiche – che beneficiano della sospensione degli adempimenti e dei
versamenti contributivi sono i seguenti:
·
i datori di lavoro
privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico
·
i lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti, agricoli)
·
gli iscritti alla
gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc.).
Si sottolinea, peraltro, che la sospensione
in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate
all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi
riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel territori
indicati nell’elenco allegato alla circolare.
Alle aziende operanti nei territori oggetto
degli eventi sismici al 20 maggio 2012 spetta altresì il beneficio della
sospensione dal versamento dei contributi previdenziali relativamente ai
lavoratori assunti dopo la predetta data del 20 maggio 2012, residenti in pari
data nelle aree indicate nell’allegato 1 della circolare.
Il datore di lavoro privato, il committente
o l’associante sono responsabili del versamento della quota a carico del
lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione
contributiva, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro che sospende il
versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta
della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare
quest’ultima nei termini di legge.
L’obbligo di versamento suindicato non trova
applicazione nell’ipotesi di contribuzione trattenuta a carico del lavoratore
antecedentemente al 20 maggio 2012, la cui scadenza del termine di versamento è
intervenuta successivamente alla predetta data.
2.2 Periodo contributivo oggetto di
sospensione
I contributi previdenziali ed
assistenziali, per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento, sono
quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 20 maggio 2012 – 30 settembre 2012.
2.3 Soggetti operanti fuori dai
comuni interessati dall’evento sismico assistiti da professionisti con
domicilio professionale in loco
L’art. 8, comma 4 del Decreto legge n. 74
del 6 giugno 2012 ha disposto, limitatamente ai professionisti, consulenti,
associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei
comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti
nel territorio, la proroga degli adempimenti sino al 30 settembre 2012.
Un ulteriore presupposto per la sospensione
degli adempimenti è che il consulente del lavoro o altro professionista, di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n.12, abbia eletto prima del 20 maggio 2012
domicilio professionale nei comuni indicati nell’allegato 1 della circolare.
Tale circostanza deve risultare dalla
comunicazione di cui all’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.
3. MODALITÀ DI
SOSPENSIONE
Per poter usufruire della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno
produrre apposita domanda (allegato 2) alla sede Inps competente.
Si sottolinea che potrà essere presentata
un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti,
vada ad interessare diverse gestioni.
L’Istituto verificherà la sussistenza dei
requisiti, recuperando le eventuali sospensioni indebite con l’applicazione
dell’ordinario regime sanzionatorio.
Non si dà luogo al rimborso di quanto
eventualmente già versato.
Per quanto non previsto, si rinvia alle
precedenti disposizioni interne emanate dall’Istituto.
3.1 Aziende
Le posizioni contributive relative alle
aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere
contraddistinte dal codice di autorizzazione “8B”, che assume il nuovo significato
di “Azienda interessata
alla sospensione dei contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Decreto MEF 1 giugno 2012 e D.L. 74/2012”.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da maggio 2012 ad agosto
2012, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>
il nuovo valore “N962”
e le relative <SommeACredito> (che
rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura>
- <TotaleADebito> e <TotaleACredito>
potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24)
ovvero un credito azienda o un saldo a zero.
3.2. Artigiani e Commercianti
Per effetto delle citate norme, la
sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli
artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza
versamento |
Contributi sospesi |
16/06/2012 |
Saldo della contribuzione eccedente il
minimale per l’anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il
minimale per l’anno 2012 e I rata contribuzione eccedente il minimale per
anni pregressi |
16/08/2012 |
II rata sul minimale per l’anno 2012 |
La sospensione dei versamenti opera anche
per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle
predette scadenze.
3.3. Liberi professionisti e
committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla
Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di
saldo 2011 e primo acconto 2012, in coincidenza con i versamenti fiscali.
Per i committenti tenuti alla contribuzione
nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16
giugno 2012 al 16 settembre 2012 (compensi erogati nei mesi da maggio 2012 ad
agosto 2012).
Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione dovrà essere
riportato, nell’elemento <CodCalamità> di
<Collaboratore> il valore 16: sospensione contributi a causa degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di
Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Decreto MEF 1 giugno
2012 e D.L. 74/2012. Validità dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012.
3.4. Contributi dovuti dalle aziende
agricole assuntrici di manodopera.
Per i contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola, la
sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza
versamento |
Contributi sospesi |
16/06/2012 |
4° trimestre 2011 |
16/09/2012 |
1° trimestre 2012 |
La sospensione dei versamenti opera anche
per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle
predette scadenze.
3.5. Contributi dovuti dai lavoratori
agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione
familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi
CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto il
seguente versamento:
Scadenza Versamento |
Contributi sospesi |
16/07/2012 |
1^ rata 2012 |
16/09/2012 |
2^ rata 2012 |
La sospensione dei versamenti opera anche
per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle
predette scadenze.
3.6 Contributi dovuti da datori di
lavoro domestico.
Nell’arco temporale indicato dal citato
decreto legge, giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro
domestico relativo al 2° trimestre 2012 , il cui versamento è previsto dall’1
al 10 luglio 2012. Inoltre, la sospensione del termine di pagamento, se
ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi
dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno
ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine
di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.
4. Modalità di ripresa degli
adempimenti e versamenti sospesi.
Il Decreto del MEF dell’1 giugno 2012 ed il
D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 nulla dispongono in merito alle modalità di
ripresa degli adempimenti contributivi e di recupero dei contributi sospesi.
Al riguardo, quindi, si fa riserva di
fornire ulteriori indicazioni.
5. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi,
evidenziati nelle denunce UniEmens e nei modelli
DM10V con il codice “N962”,
secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 3.1) della presente
circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/128,
assistito da apposito partitario contabile.
Il programma di ripartizione contabile
della procedura DM provvede, tra l’altro, all’emissione in duplice copia di
apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto appena
istituito. Copia della lista deve essere trasmessa all’ufficio competente della
contabilità ai fini dell’apertura e della gestione del credito sul citato
partitario.
Nell’allegato n. 3 è riportato il conto GPA
00/128 di nuova istituzione.
Le istruzioni contabili relative al
recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani,
dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento
dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge
n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai
concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare e dei datori di
lavoro domestico, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.
Il
Direttore Generale
Nori