Circolare n.158/2012

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 28 giugno 2012

 

Circolare n. 158/2012

 

Oggetto: Autostrade – Ristorno pedaggi 2011 – Scadenza del 3 agosto - Delibera C.C.A.A. n. 10 del 20.6.2012, su G.U. n. 145 del 23.6.2012.

 

Dalle ore 9,00 del 2 luglio alle ore 14,00 del 3 agosto restano aperti i termini per la presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle imprese di autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2011.

 

Lo ha stabilito il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori, con la delibera indicata in oggetto; come per lo scorso anno, le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono dotarsi dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati (es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).

 

Si rammenta che i ristorni sono riconosciuti solo per i pedaggi pagati con la modalità della riscossione differita relativamente ai transiti effettuati con veicoli adibiti all’autotrasporto merci delle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati), classificati Euro 2 e superiori.

 

Rispetto allo scorso anno sono stati innalzati fortemente gli scaglioni dei pedaggi annui su cui calcolare i ristorni: in particolare la soglia minima per poter accedere ai ristorni è ora pari a 100 mila euro (in precedenza 51.646 euro); il ristorno massimo del 13% spetta solo ai soggetti con volumi di pedaggi annui superiori ai 3.500.000 euro (in precedenza 2.582.284 euro). E’ chiaro come l’innalzamento degli scaglioni rende necessario per le imprese accedere ai ristorni esclusivamente tramite le cooperative e i consorzi di servizi. Come nel passato le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.

 

 

Pedaggi annui

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ristorno

 

%

 

Pedaggi annui

per transiti notturni

(calcolati tenendo conto della

classe inquinante del veicolo)

 

 

Ulteriore

ristorno

%

da 100.000 a 300.000

4,33

da 10.000 a 30.000

0,433

da 300.001 a 800.000

6,5

da 30.001 a 80.000

0,65

da 800.001 a 1.500.000

8,67

da 80.001 a 150.000

0,867

da 1.500.001 a 3.500.000

10,83

da 150.001 a 350.000

1,083

oltre 3.500.000

13

oltre 350.000

1,3

 

Come già da alcuni anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5 valgono il 75% in più. Ad esempio se un’impresa ha effettuato transiti autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 60.000 euro, ai fini della riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 105.000 euro. Nessun meccanismo premiante è previsto per il calcolo dei pedaggi dei veicoli Euro 2. L’importo del ristorno spettante sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società concessionarie autostradali.

 

Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere presentata dalla cooperativa o consorzio.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 145 del 23.6.2012 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 giugno 2012

Disposizioni  relative  alla   riduzione   compensata   dei   pedaggi

autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2011. (Deliberazione

n. 10/2012).

 

                        IL COMITATO CENTRALE

             per l'Albo nazionale delle persone fisiche

             e giuridiche che esercitano l'autotrasporto

                      di cose per nome di terzi

 

  Riunitosi nella seduta del 20 giugno 2012;

 

                              Delibera:

 

                              TITOLO I

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE  RIDUZIONI  COMPENSATE  DELLE

        IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO.

 

1.I pedaggi autostradali per i veicoli Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o

superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti  a  svolgere

servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle  imprese  di

cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione  compensata

a partire dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre  2011,  commisurata

al volume del fatturato annuale in pedaggi.

 

2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1,

sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 

gennaio 2011 fino al 31 dicembre  2011,  commisurata  al  volume  del

fatturato annuale in  pedaggi  effettuati  nelle  ore  notturne,  con

ingresso in autostrada dopo le ore  22,00  ed  entro  le  ore  02,00,

ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese,  alle  cooperative,  ai

consorzi ed alle societa' consortili, definite nel  successivo  punto

4, che hanno realizzato almeno il  10%  del  fatturato  aziendale  di

pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate al

punto 6 della delibera.

Qualora  il  raggruppamento   (cooperativa   a   proprieta'   divisa,

consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima  condizione,

le singole imprese ad esso aderenti che abbiano  comunque  realizzato

almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate  ore  notturne,

possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purche' detto

raggruppamento fornisca  i  dati  necessari  per  l'elaborazione  dei

pedaggi notturni delle suddette imprese.

 

3.Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i

pedaggi a riscossione  differita  mediante  fatturazione,  e  vengono

applicate da ciascuna societa' che gestisce i  sistemi  di  pagamento

differito del pedaggio, sulle fatture intestate  ai  soggetti  aventi

titolo alla riduzione.

 

4. Le riduzioni compensate dei pedaggi  autostradali  possono  essere

richieste:

a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2010 ovvero nel corso

dell'anno 2011, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone

fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto

di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) dalle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui  all'art.

26 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dai  consorzi  ed

dalle societa' consortili costituiti a norma del Libro V,  titolo  X,

capo I, sez. II e II-bis del  codice  civile,  aventi  nell'  oggetto

l'attivita' di autotrasporto, iscritti  al  predetto  Albo  nazionale

alla data del 31 dicembre 2010 ovvero durante il 2011.

Le imprese, le cooperative,  i  consorzi  e  le  societa'  consortili

iscritte all'Albo nazionale dal 1 Gennaio 2011, possono richiedere le

riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione.

c) dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed  dai

raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea  che,

alla data del 31  dicembre  2010  ovvero  nel  corso  dell'anno  2011

risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai  sensi  del

regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

d)  dalle  imprese  ed  dai  raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia

esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio che, alla  data

del 31 Dicembre 2010,ovvero  nel  corso  dell'anno  2011  risultavano

titolari di apposita licenza in conto  proprio  di  cui  all'art.  32

della legge 298 del 6 giugno  1974,  nonche'  dalle  imprese  ed  dai

raggruppamenti aventi sede in altro Paese  dell'Unione  europea,  che

esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese,

le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili  titolari  di

licenza per il conto proprio dal 1 Gennaio 2011,  possono  richiedere

le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi  effettuati  dopo  la

data di rilascio di detta licenza.

 

5. La riduzione compensata di cui al punto 1  si  applica  secondo  i

seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo  realizzato  da  ciascun

soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei

pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

• 1 per i veicoli Euro 2;

• 1,5 per i veicoli Euro 3;

• 1,75 per i veicoli Euro 4 e Euro 5;

b) applicazione ai seguenti  scaglioni  di  fatturato  globale  annuo

delle  percentuali  di  riduzione  compensata  secondo  il   seguente

prospetto:

   

================================|==================================

Fatturato globale annuo in euro |     percentuale di riduzione

================================|==================================

- da      100.000 a   300.000                euro 4,33%

-------------------------------------------------------------------

- da      300.001 a   800.000                euro 6,50%

-------------------------------------------------------------------

- da      800.001 a 1.500.000                euro 8,67%

-------------------------------------------------------------------

- da    1.500.001 a 3.500.000               euro 10,83%

-------------------------------------------------------------------

- oltre 3.500.000                              euro 13%

===================================================================

 

6. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al  10%

dei valori percentuali riportati nella tabella di cui  al  precedente

punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

 

7. Per i richiedenti che si sono  avvalsi  di  sistemi  di  pagamento

automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo  il  1  Gennaio

2011, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data  a  partire

dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

 

8. Nel caso l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  applicabili  (

risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie  al

Comitato Centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori)  risultasse

superiore alle disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo

del  coefficiente  determinato  dal  rapporto  tra  lo   stanziamento

disponibile e la somma complessiva delle  riduzioni  richieste  dagli

aventi diritto. Analogamente il Comitato Centrale  per  l'Albo  degli

autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti  di  riparto

qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande

presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti

5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,  fornisce

il valore aggiornato delle percentuali stesse.

 

9. A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del  02

LUGLIO 2012 e fino alle ore 14,00 del 03 AGOSTO 2012  le  imprese  di

autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo,

interessate alle  riduzioni  compensate  di  cui  ai  punti  1  e  2,

provvedono a compilare ed a presentare la domanda  esclusivamente  in

via telematica. La  compilazione  deve  avvenire,  inserendo  i  dati

necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del

sito internet www.alboautotrasporto.it.. Allo scopo  di  guidare  gli

utenti affinche' detta compilazione avvenga in maniera  corretta,  il

Comitato Centrale rende disponibile  sul  proprio  sito  internet  un

manuale utente.

 

10. Nella domanda per il conto  terzi  ed  in  quella  per  il  conto

proprio, devono figurare, a  pena  di  inammissibilita',  i  seguenti

dati:

a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;

b)  generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale  o   del

procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;

c) sottoscrizione da parte del titolare,  ovvero  del  rappresentante

legale dell'azienda o di un suo procuratore, con la  procedura  della

firma elettronica descritta nel successivo punto  13  della  presente

delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del

D.lgvo 196 del 30.6.2003, l'autore autorizza il Comitato  Centrale  e

la Societa' Autostrade per l'Italia e Telepass S.p.A. al  trattamento

dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle

pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;

d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U.

E, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta

ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 Marzo  1992.  La  copia

cartacea della licenza comunitaria dovra' essere spedita soltanto  su

richiesta del Comitato Centrale e con  le  modalita'  specificate  da

detto organismo,

In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto  terzi  e  quelle  in

conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai

titoli II e III della presente delibera.

 

11. In merito alla compilazione in via telematica del  prospetto  dei

veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire  per  ciascun

mezzo  a  motore  la  targa,  la   classificazione   ecologica   Euro

(esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore, tenendo  presente

la normativa di  riferimento  riportata  in  allegato  alla  presente

delibera) ed il numero dell'apparato telepass  ovvero  della  tessera

viacard ad esso abbinato  nell'anno  2011  (Il  numero  dell'apparato

Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato da 20  caratteri

numerici, qualora  il  numero  di  tali  apparati  dovesse  risultare

inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad  arrivare

a 20 caratteri complessivi).

In  alternativa  all'inserimento  manuale  dei  suddetti   dati,   le

informazioni obbligatorie relative:

a) al prospetto veicoli;

b) ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo  punto

22, lett.a) della delibera;

-c) ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o

comunitarie che esercitano attivita' di trasporto in  conto  proprio,

di cui al successivo punto 22, lett. b) della delibera;

-d) ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari

di licenza per il trasporto in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che

eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26

della delibera;

potranno essere fornite al Comitato Centrale  utilizzando  l'apposita

applicazione  presente  nel  sito  internet  dell'Albo,  nel  formato

previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.

 

12. L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il  conto  terzi

che per il conto proprio, presenta un'unica domanda  inserendo  nelle

apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.

 

13.  Terminata  la  compilazione  sul  sito  internet  dell'Albo,  la

domanda, a pena di inammissibilita', deve essere firmata  in  formato

elettronico  dal   titolare,   ovvero   dal   rappresentante   legale

dell'azienda o da un suo procuratore;  a  tal  fine,  l'impresa  deve

dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card  o  token

usb) distribuito dai  certificatori  abilitati  iscritti  nell'elenco

pubblico previsto dall'art.29, comma 1 del D.lgvo 7  Marzo  2005,  n.

82, (es. Poste, Infocamere, ecc...). L'apposizione  di  questa  firma

con le modalita' sopra indicate,  determina  il  completamento  della

domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti

responsabilita' previste dall'art. 76 del D.P.R  del  28.12.2000,  n.

445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsita' in atti.

 

14. Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite  bollettino

postale sul c/c 4028  (specifico  per  l'autotrasporto).  Al  termine

della compilazione in formato elettronico,  l'impresa  deve  inserire

negli  appositi  campi  gli   estremi   del   versamento   (data   di

effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio  postale),

sui quali il Comitato Centrale effettuera' gli opportuni riscontri. A

tal fine l'impresa e' tenuta a conservare la ricevuta  del  pagamento

(da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla a  richiesta  del

medesimo Comitato.

 

15. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali

per i quali risulta adottato, alla  data  del    gennaio  2011,  il

sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e

sulla sagoma del veicolo stesso.

 

16. Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno  commisurate  le  riduzioni

compensate  dei  pedaggi   e'   calcolato   unicamente   sulla   base

dell'importo lordo dei  pedaggi  relativi  ai  transiti  autostradali

effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno

2011, per i quali le societa' concessionarie abbiano  emesso  fattura

entro il 30 aprile 2012.

17. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai  soggetti

aventi  titolo,  secondo  le  modalita'  previste  dalle  convenzioni

stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato Centrale.

 

                              TITOLO II

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE

                IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.

 

18. In aggiunta  agli  elementi  indicati  al  precedente  punto  10,

l'impresa di autotrasporto per conto  di  terzi  che  intende  fruire

delle riduzioni compensate, deve fornire  le  ulteriori  informazioni

indicate nei successivi punti da 19 a  23.  La  mancanza  o  l'errata

indicazione di una  di  queste  informazioni,  comporta  l'esclusione

totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

 

19. Le imprese di autotrasporto per conto di terzi,  devono  inserire

negli appositi spazi del sito  internet  del  Comitato  Centrale,  le

informazioni di seguito elencate:

-  numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale   cessazione

dell'iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  del  soggetto  che

richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese

dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di  rilascio

della licenza comunitaria;

-  societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono   il

sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il

relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che

richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono

essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade

consiste in nove cifre;

- per ciascun veicolo a motore per il quale si  chiede  la  riduzione

compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della

categoria  (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del   numero

dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato

nell'anno 2010. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'

indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a

motore per i quali e' chiesta la riduzione.

 

20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2011 devono  indicare,

in un'apposita maschera, se tale iscrizione  sia  stata  ottenuta  ai

sensi dell' articolo 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15  della

stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

 

21. Le imprese o i raggruppamenti  aventi  sede  in  un  altro  Paese

dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel

corso dell'anno 2011, devono  indicare  in  un'apposita  maschera  se

trattasi di primo  rilascio  ovvero  di  rinnovo  di  una  precedente

licenza.

 

22.  I  raggruppamenti  italiani  (cooperative,  consorzi,   societa'

consortili) iscritti all'Albo nazionale  degli  autotrasportatori  di

cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri  aventi  sede  in

altro Paese dell'U.E, titolari di licenza comunitaria, sono  chiamati

ad osservare le seguenti disposizioni:

a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti  all'Albo

degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese

titolari di licenza comunitaria con sede  in  altro  Paese  dell'U.E,

devono  specificare  nell'apposita  maschera,  la  denominazione,  il

numero e la data di iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  dei

rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la  data

di rilascio delle rispettive licenze comunitarie.

b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche  imprese  italiane

e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o  iscritte

al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di

cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita  maschera  del

sito internet dell'albo, la  parte  del  fatturato  autostradale  del

raggruppamento ottenuta con detti viaggi eseguiti dai veicoli di tali

aziende, affinche' il relativo importo venga scorporato  in  sede  di

quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Per  ciascuno  dei  soci

italiani titolari di  licenza  in  conto  proprio  o  comunitari  che

esercitano attivita' di trasporto in conto proprio, il raggruppamento

procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi  maturato

nel corso del 2011, sulla base  del  quale  sara'  loro  riconosciuto

l'ammontare della riduzione; resta fermo che  per  le  imprese  socie

iscritte all'Albo degli  autotrasportatori  e  per  quelle  straniere

titolari di  licenza  comunitaria,  il  raggruppamento  e'  tenuto  a

fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente

lettera a).

 

23. Le imprese che  hanno  aderito  o  cessato  di  aderire  a  forme

associate nel corso dell'anno 2011, debbono presentare  una  distinta

domanda  a  loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei   periodi,

rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla  cooperativa,

al consorzio od alla  societa'  consortile,  ovvero  successivi  alla

cessazione del rapporto associativo.

 

                             TITOLO III

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA  DELLE

               IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO

 

In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10,  l'impresa

di  autotrasporto  in  conto  proprio  interessata  a  richiedere  le

riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate

nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata  indicazione  di

una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale  o  parziale

dai suddetti benefici, a seconda del caso.

Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono  inserire  negli

appositi  spazi  del  sito  internet  del   Comitato   Centrale,   le

informazioni di seguito elencate:

- numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui  e'

titolare il richiedente;

-  societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono   il

sistema automatizzato di pagamento  a  riscossione  differita  ed  il

relativo/i codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto  che

richiede il beneficio. Il codice o i codici  di  fatturazione  devono

essere indicati nella loro interezza, che per la Societa'  Autostrade

consiste in nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di

individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che  l'impresa

richiedente alleghi copia  di  una  fattura  per  ognuno  dei  codici

indicati nella domanda;

- per ciascun veicolo a motore per il quale si  chiede  la  riduzione

compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della

categoria  (Euro  2,  Euro  3,  Euro  4  o  superiore),  del   numero

dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato

nell'anno 2011. Tale indicazione dovra'  avvenire  con  le  modalita'

indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di  veicoli  a

motore per i quali e' chiesta la riduzione.

 

26. I raggruppamenti  che  associano  imprese  italiane  titolari  di

licenza per  il  trasporto  in  conto  proprio  e/o  comunitarie  che

effettuano  il  trasporto  in   conto   proprio,   devono   compilare

un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il

fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2011, sulla

base del quale sara' calcolato la riduzione  spettante  alla  singola

impresa.

La societa' da'  seguito  ai  rimborsi  ai  soggetti  aventi  titolo,

secondo le modalita' previste  dalla  convenzione  stipulata  tra  la

stessa societa' ed il Comitato Centrale.

La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

    Roma, 20 giugno 2012

 

                                               Il presidente: Amoroso

 

 

                                                             Allegato

 

 

     PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI

       (per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

 

 

EURO 1

91/441 CEE

91/542 CEE punto 6.2. 1.A

93/59 CEE

 

EURO 2

91/542 CEE punto 6.2.1.B

94/12 CEE

96/1 CEE

96/44 CEE

96/69 CE

98/77 CE

 

 

EURO 3

98/69 CE

98/77 CE rif. 98/69 CE

1999/96 CE

1999/102 CE rif. 98/69 CE

2001/1 CE rif. 98/69 CE

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A

2001/100 CE A

2002/80 CE A

2003/76 CE A

 

EURO 4

98/69 CE B

98/77 CE rif. 98/69 CE B

1999/96 CE B

1999/102 CE rif. 98/69 CE B

2001/1 CE rif. 98/69 CE B

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1

2001/100 CE B

2002/80 CE B

2003/76 CE B

2005/55/CE B1

2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

 

EURO 5

2005/55/CE B2

2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non

superiore a 3,5 t.

N2: veicoli destinati al trasporto di  merci,  aventi  massa  massima

superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

N3: veicoli destinati al trasporto di  merci,  aventi  massa  massima

superiore a 12 t.

 

 

 

Allegati omissis