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Roma, 28 giugno 2012
Circolare n.160/2012
Oggetto: Lavoro – Riforma del mercato del lavoro –
Approvazione definitiva.
La riforma Fornero è legge dopo il voto di
fiducia della Camera del 27 giugno che ha fatto seguito a quello già espresso
dal Senato. L’assetto della riforma potrebbe tuttavia essere non ancora
definitivo in quanto sono già stati annunciati correttivi, in materia
soprattutto di ammortizzatori sociali e di flessibilità in entrata, che dovrebbero
essere inseriti nel recente decreto
Sviluppo del Ministro Passera.
L’aspetto centrale
della riforma è rappresentato dall’irrigidimento dei cosiddetti contratti
atipici (a termine, partite IVA, cocopro) a cui fanno
riscontro le modifiche all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori anche se meno consistenti
di quelle ipotizzate all’inizio.
In materia di appalti
è certamente positiva l’approvazione della norma sulla responsabilità solidale
che riconosce ai contratti collettivi nazionali la possibilità di escludere la
responsabilità dell’appaltante per gli aspetti retributivi e contributivi qualora
vengano osservate le condizioni e le procedure fissate dagli stessi contratti.
Questa norma potrebbe aprire la strada per una soluzione analoga anche per gli
aspetti fiscali e dell’IVA come
Si segnalano di
seguito gli aspetti essenziali della riforma con riserva di ulteriori approfondimenti
dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Contratti a termine – In forza della riaffermata centralità del contratto
a tempo indeterminato quale forma comune
di rapporto di lavoro, dall’1 gennaio 2013 sarà introdotto a carico dei
datori di lavoro un contributo addizionale INPS sui contratti a termine pari
all’1,4%. La maggiore contribuzione potrà essere parzialmente recuperata in
caso di stabilizzazione del lavoratore a tempo indeterminato.
Collaborazioni a progetto - La relativa disciplina è stata appesantita sia
sotto l’aspetto normativo che contributivo. Sul piano normativo è stata
prevista una definizione più stringente del progetto che non potrà consistere
in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente; la
limitazione dell’istituto a mansioni non meramente esecutive o ripetitive; la presunzione
di subordinazione qualora l’attività svolta dal collaboratore sia analoga a
quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente; la fissazione
di un salario minimo di base pari a quello previsto dai contratti collettivi di
settore per mansioni equiparabili svolte da lavoratori dipendenti. Sul piano
contributivo le aliquote INPS saranno elevate di un punto all’anno a partire
dal
Partite IVA – Scatterà la presunzione di irregolarità qualora ricorrano
almeno due dei seguenti presupposti:
·
durata
del rapporto superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare;
·
siano
imputabili allo stesso committente oltre l’80% dei compensi complessivamente
percepiti dal titolare di partita IVA nel corso di un anno solare;
·
il
titolare di partita IVA abbia la disponibilità di una postazione fissa di
lavoro presso il committente.
La presunzione di
irregolarità non scatterà qualora la prestazione lavorativa sia connotata da
competenze di grado elevato oppure venga svolta da un soggetto titolare di un
reddito annuo lordo da lavoro autonomo di almeno 18 mila euro.
Licenziamenti – Rispetto all’art.18 dello Statuto che riconosce, nelle
aziende con più di 15 dipendenti, il diritto del lavoratore illegittimamente
licenziato ad essere reintegrato nel posto di lavoro, la novità sostanziale
consiste nell’abbandono del reintegro automatico in caso di licenziamenti per
motivi economici. In particolare la riforma Fornero distingue tre ipotesi di
licenziamenti:
licenziamenti discriminatori, per i quali rimane sostanzialmente
confermata la normativa precedente che prevede il reintegro del lavoratore a
prescindere della dimensione dell’azienda; sulla scía
della giurisprudenza prevalente è stato precisato che questa tutela si applica
anche ai dirigenti;
licenziamenti disciplinari, per i quali il giudice disporrà il
reintegro del lavoratore se il fatto non sussiste o rientra tra quei
comportamenti punibili in base ai contratti collettivi con sanzioni diverse dal
licenziamento; in tutti gli altri casi scatterà invece a favore del lavoratore
una tutela risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità;
licenziamenti economici, per i quali, come già detto, sarà prevista una
sanzione di tipo pecuniario (compresa anche in questo caso tra 12 e 24
mensilità) salvo il caso in cui non venga ravvisata dal giudice “la manifesta infondatezza del fatto posto a
base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”; al riguardo si
fa osservare che, come è stato sottolineato dalla generalità del mondo
imprenditoriale, la indeterminatezza di questa circostanza rischia di attenuare
la portata innovativa della disposizione.
Ammortizzatori sociali – La riforma definisce un nuovo
assetto che andrà a regime solo dal 2017, coesistendo nel frattempo con
l’assetto esistente con modalità non del tutto chiare. Il nuovo assetto poggerà
sull’introduzione dall’1 gennaio 2013 dell’ASPI
(Assicurazione sociale per l’impiego) e sull’estensione degli ammortizzatori a
tutti i settori. Queste le novità sostanziali.
ASPI – Sostituirà le attuali discipline sull’indennità di disoccupazione e
sulla mobilità e sarà volta a riconoscere una indennità ai lavoratori
licenziati per un periodo variabile a seconda dell’età (da
Cassa integrazione – Sia la CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria)
che la CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) rimarranno sostanzialmente
immutate rispetto ad oggi con le uniche particolarità per la CIGS della
eliminazione dal 2016 della causale per procedura concorsuale e
dell’applicazione in via permanente dall’1 gennaio 2013 alle imprese di logistica
con oltre 50 dipendenti (come è noto sino ad oggi l’applicazione della CIGS veniva
prorogata di anno in anno mentre è già permanente per le imprese con oltre 200
dipendenti).
Fondi bilaterali – E’ stata attribuita alla contrattazione collettiva
nazionale la possibilità di prevedere entro il 31 marzo 2013 la costituzione di
Fondi di solidarietà bilaterali volti
ad assicurare forme di sostegno al reddito per le imprese con oltre 15 dipendenti
appartenenti a settori non destinatari degli ammortizzatori sociali. Per i
settori che non provvederanno in tal senso sarà istituito con decreto del
Ministro del Lavoro un fondo di solidarietà residuale.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.132/2012 e 83/2012 |
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di Area |
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