Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 28 giugno 2012

 

Circolare n.160/2012

 

Oggetto: Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Approvazione definitiva.

 

La riforma Fornero è legge dopo il voto di fiducia della Camera del 27 giugno che ha fatto seguito a quello già espresso dal Senato. L’assetto della riforma potrebbe tuttavia essere non ancora definitivo in quanto sono già stati annunciati correttivi, in materia soprattutto di ammortizzatori sociali e di flessibilità in entrata, che dovrebbero essere inseriti nel recente decreto Sviluppo del Ministro Passera.

 

L’aspetto centrale della riforma è rappresentato dall’irrigidimento dei cosiddetti contratti atipici (a termine, partite IVA, cocopro) a cui fanno riscontro le modifiche all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori anche se meno consistenti di quelle ipotizzate all’inizio.

 

In materia di appalti è certamente positiva l’approvazione della norma sulla responsabilità solidale che riconosce ai contratti collettivi nazionali la possibilità di escludere la responsabilità dell’appaltante per gli aspetti retributivi e contributivi qualora vengano osservate le condizioni e le procedure fissate dagli stessi contratti. Questa norma potrebbe aprire la strada per una soluzione analoga anche per gli aspetti fiscali e dell’IVA come la Confetra ha già richiesto nel corso dell’audizione avuta lo scorso 18 giugno alla Camera sulla riforma.

 

Si segnalano di seguito gli aspetti essenziali della riforma con riserva di ulteriori approfondimenti dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Contratti a termine – In forza della riaffermata centralità del contratto a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro, dall’1 gennaio 2013 sarà introdotto a carico dei datori di lavoro un contributo addizionale INPS sui contratti a termine pari all’1,4%. La maggiore contribuzione potrà essere parzialmente recuperata in caso di stabilizzazione del lavoratore a tempo indeterminato.

 

Collaborazioni a progetto -  La relativa disciplina è stata appesantita sia sotto l’aspetto normativo che contributivo. Sul piano normativo è stata prevista una definizione più stringente del progetto che non potrà consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente; la limitazione dell’istituto a mansioni non meramente esecutive o ripetitive; la presunzione di subordinazione qualora l’attività svolta dal collaboratore sia analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente; la fissazione di un salario minimo di base pari a quello previsto dai contratti collettivi di settore per mansioni equiparabili svolte da lavoratori dipendenti. Sul piano contributivo le aliquote INPS saranno elevate di un punto all’anno a partire dal 2013 in modo da avvicinarle gradualmente a quelle in vigore per il lavoro dipendente; nel 2018 la contribuzione a regime per le collaborazioni a progetto sarà pertanto pari al 24% o al 33%, rispettivamente a seconda che si tratti di soggetti già iscritti o meno ad altre forme pensionistiche obbligatorie (attualmente 18% e 27%).

 

Partite IVA – Scatterà la presunzione di irregolarità qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

·          durata del rapporto superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare;

·          siano imputabili allo stesso committente oltre l’80% dei compensi complessivamente percepiti dal titolare di partita IVA nel corso di un anno solare;

·          il titolare di partita IVA abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

La presunzione di irregolarità non scatterà qualora la prestazione lavorativa sia connotata da competenze di grado elevato oppure venga svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo lordo da lavoro autonomo di almeno 18 mila euro.

 

Licenziamenti – Rispetto all’art.18 dello Statuto che riconosce, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato ad essere reintegrato nel posto di lavoro, la novità sostanziale consiste nell’abbandono del reintegro automatico in caso di licenziamenti per motivi economici. In particolare la riforma Fornero distingue tre ipotesi di licenziamenti:

 

licenziamenti discriminatori, per i quali rimane sostanzialmente confermata la normativa precedente che prevede il reintegro del lavoratore a prescindere della dimensione dell’azienda; sulla scía della giurisprudenza prevalente è stato precisato che questa tutela si applica anche ai dirigenti;

 

licenziamenti disciplinari, per i quali il giudice disporrà il reintegro del lavoratore se il fatto non sussiste o rientra tra quei comportamenti punibili in base ai contratti collettivi con sanzioni diverse dal licenziamento; in tutti gli altri casi scatterà invece a favore del lavoratore una tutela risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità;

 

licenziamenti economici, per i quali, come già detto, sarà prevista una sanzione di tipo pecuniario (compresa anche in questo caso tra 12 e 24 mensilità) salvo il caso in cui non venga ravvisata dal giudice “la manifesta infondatezza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”; al riguardo si fa osservare che, come è stato sottolineato dalla generalità del mondo imprenditoriale, la indeterminatezza di questa circostanza rischia di attenuare la portata innovativa della disposizione.

 

Ammortizzatori sociali – La riforma definisce un nuovo assetto che andrà a regime solo dal 2017, coesistendo nel frattempo con l’assetto esistente con modalità non del tutto chiare. Il nuovo assetto poggerà sull’introduzione dall’1 gennaio 2013 dell’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego) e sull’estensione degli ammortizzatori a tutti i settori. Queste le novità sostanziali.

 

ASPI – Sostituirà le attuali discipline sull’indennità di disoccupazione e sulla mobilità e sarà volta a riconoscere una indennità ai lavoratori licenziati per un periodo variabile a seconda dell’età (da 12 a 18 mesi). Riguarderà tutti i lavoratori e sarà alimentata da un contributo a carico delle aziende dell’1,31% (sostitutivo del contributo della stessa misura già versato per la disoccupazione); per ogni lavoratore licenziato l’azienda dovrà inoltre versare all’INPS un contributo di licenziamento fino ad un massimo di 1,5 mensilità. Con l’entrata a regime dell’ASPI, dall’1 gennaio 2017 cesserà la contribuzione INPS per la mobilità (pari allo 0,30%).

 

Cassa integrazione – Sia la CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) che la CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) rimarranno sostanzialmente immutate rispetto ad oggi con le uniche particolarità per la CIGS della eliminazione dal 2016 della causale per procedura concorsuale e dell’applicazione in via permanente dall’1 gennaio 2013 alle imprese di logistica con oltre 50 dipendenti (come è noto sino ad oggi l’applicazione della CIGS veniva prorogata di anno in anno mentre è già permanente per le imprese con oltre 200 dipendenti).

 

Fondi bilaterali – E’ stata attribuita alla contrattazione collettiva nazionale la possibilità di prevedere entro il 31 marzo 2013 la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali volti ad assicurare forme di sostegno al reddito per le imprese con oltre 15 dipendenti appartenenti a settori non destinatari degli ammortizzatori sociali. Per i settori che non provvederanno in tal senso sarà istituito con decreto del Ministro del Lavoro un fondo di solidarietà residuale.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.132/2012 e 83/2012

Responsabile di Area

M/n

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.