Circolare n.188/2012

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Roma, 31 luglio 2012

                                 

Circolare n. 188/2012

 

Oggetto: Previdenza – Riforma delle pensioni - Lavoratori salvaguardati – D.M. 1.6.2012, su G.U. n. 171 del 24.7.2012.

 

Come è noto, la riforma previdenziale del Governo Monti (legge n. 214/2011) ha
elevato i requisiti per andare in pensione mantenendo peraltro l’applicazione delle vecchie regole per alcune categorie di lavoratori cosiddetti salvaguardati che sarebbero stati particolarmente penalizzati. Rientrano in tali categorie tra gli altri:

 

·       i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione della relativa indennità;

 

·       i lavoratori cosiddetti esodati, ossia quei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in base ad accordi individuali di conciliazione o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo; condizioni per l’applicazione agli esodati delle vecchie regole sono la certezza della data di cessazione del rapporto di lavoro ed il possesso in capo al lavoratore dei requisiti anagrafici e contributivi tali per cui la decorrenza della pensione in base alla previgente disciplina sarebbe avvenuta entro il 6 dicembre 2013.

 

In applicazione della citata legge n. 214 il decreto in oggetto ha fissato in 65 mila unità il numero complessivo di soggetti salvaguardati (di cui 29mila lavoratori in mobilità e 7 mila esodati).

 

Tra le altre disposizioni il decreto ha inoltre stabilito che:

 

·       interpretando restrittivamente la legge n. 214, per essere ammessi al vecchio regime pensionistico, i lavoratori in mobilità devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 4 dicembre 2011 (mentre in base alla legge 214 era sufficiente che gli accordi sindacali fossero stati stipulati entro tale data);

 

·       per i lavoratori esodati la procedura speciale di accesso alla pensione consiste nella presentazione entro il 21 novembre 2012 di apposita domanda alla Direzione territoriale del lavoro competente per residenza dello stesso lavoratore o, nei casi di stipula di accordi individuali, alla Direzione territoriale competente per luogo di sottoscrizione dell’accordo; la decisione di accoglimento della domanda sarà poi trasmessa dalla stessa Direzione direttamente all’INPS.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 69/2012 e 5/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 171 del 24.7.2012 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 giugno 2012

Modalita'  di  attuazione  del  comma   14   dell'articolo   24   del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214  e  determinazione  del  limite

massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione

dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo  articolo.

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione

dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo  articolo  6,

la ripartizione dei soggetti interessati ai  fini  della  concessione

dei benefici di cui al medesimo comma 14  e  ai  sensi  dello  stesso

comma 15, nel limite  delle  risorse  complessivamente  previste  dal

medesimo comma 15.

 

                               Art. 2

  1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono

ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del  decreto  legge  n.

201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del

2011, alle seguenti condizioni:

    a) lavoratori di  cui  alla  lettera  a)  del  citato  comma  14:

cessazione dell'attivita' lavorativa alla data del  4  dicembre  2011

con perfezionamento dei  requisiti  entro  il  periodo  di  fruizione

dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,

della legge 23 luglio 1991, n. 223;

    b) lavoratori di  cui  alla  lettera  b)  del  citato  comma  14:

cessazione dell'attivita' lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;

    c) lavoratori di  cui  alla  lettera  c)  del  citato  comma  14:

titolarita' al 4 dicembre  2011  della  prestazione  straordinaria  a

carico dei Fondi di solidarieta' di settore di  cui  all'articolo  2,

comma 28, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662;  titolarita'  della

medesima prestazione  da  data  successiva  al  4  dicembre  2011  se

l'accesso alla stessa  risulta  autorizzato  dall'Istituto  Nazionale

della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati  restano

a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di eta';

    d) lavoratori di  cui  alla  lettera  d)  del  citato  comma  14:

perfezionamento dei  requisiti  anagrafici  e  contributivi  utili  a

comportare la decorrenza del  trattamento  pensionistico  secondo  la

disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a  ventiquattro

mesi dalla data di entrata in  vigore  del  medesimo  decreto  legge;

questi  lavoratori  non  devono  aver  comunque   ripreso   attivita'

lavorativa  successivamente  all'autorizzazione   alla   prosecuzione

volontaria della contribuzione e devono avere  almeno  un  contributo

volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore

del decreto-legge n. 201 del 2011;

    e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero

dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;

    f) lavoratori di cui alla lettera e-bis)  del  citato  comma  14:

congedo  per  assistere  figli  con  disabilita'   grave   ai   sensi

dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.

151, con perfezionamento, entro 24 mesi  dalla  data  di  inizio  del

predetto  congedo,  del  requisito  contributivo  per  l'accesso   al

pensionamento  indipendentemente   dall'eta'   anagrafica,   di   cui

all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto  2004,  n.

243;

    g)  lavoratori  di  cui  all'articolo   6,   comma   2-ter,   del

decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   2l6,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:  risoluzione  del

rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione  di  accordi

individuali sottoscritti anche ai sensi degli  articoli  410,  411  e

412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione

in qualsiasi altra attivita' lavorativa;

    h)  lavoratori  di  cui  all'articolo   6,   comma   2-ter,   del

decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:  risoluzione  del

rapporto di lavoro entro il  31  dicembre  2011  in  applicazione  di

accordi   collettivi   di   incentivo   all'esodo   stipulati   dalle

organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello

nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita'

lavorativa.

  2. I lavoratori di cui alle  lettere  g)  e  h)  del  comma  1  del

presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di

cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e

oggettivi  quali  le  comunicazioni   obbligatorie   alle   Direzioni

Territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti

individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.  La

documentazione da produrre per comprovare quanto precede e'  indicata

al successivo articolo 4.

  3. I soggetti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 del  presente

articolo devono risultare in  possesso  dei  requisiti  anagrafici  e

contributivi che, in base alla previgente  disciplina  pensionistica,

avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro  un

periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in

vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

 

 

                               Art. 3

  1. I lavoratori di cui alla lettera c) delle premesse, per i  quali

sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data  del

4 dicembre 2011 il diritto  di  accesso  ai  fondi  di  solidarieta',

restano  a  carico  dei  predetti  fondi  fino  al   compimento   del

sessantaduesimo anno di eta'.

 

                               Art. 4

  1. I  soggetti  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f),  del  comma  1,

dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di  accesso

ai benefici di cui all'articolo 24, comma  14,  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre  2011,  n.  214,  alle  Direzioni  Territoriali  del  Lavoro

competenti in base alla residenza degli stessi.

  2.  Per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  e),  del   comma   1,

dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui  al  comma  1

del presente articolo deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione

sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46, del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e

successive modifiche ed integrazioni, relativa  al  provvedimento  di

esonero, con indicazione degli  estremi  dello  stesso  ai  fini  del

reperimento  del  medesimo  da  parte  della   competente   Direzione

Territoriale del lavoro.

  3.  Per  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  f),  del   comma   1,

dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui  al  comma  1

del presente articolo deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione

sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   e

successive modifiche ed integrazioni, relativa  al  provvedimento  di

congedo, con indicazione degli  estremi  dello  stesso  ai  fini  del

reperimento  del  medesimo  da  parte  della   competente   Direzione

Territoriale del lavoro.

  4.  I  soggetti  di  cui  alle  lettere  g)  e  h),  del  comma  1,

dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza di  accesso

ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14,  del  decreto-legge  n.

201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del

2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo  alla  cessazione  del

rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita':

    a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati  in  ragione  di

accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di

procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale

del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

    b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla

Direzione Territoriale del Lavoro competente in base  alla  residenza

del lavoratore cessato.

  5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentate

entro 120 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto

nella Gazzetta Ufficiale.

  6. Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1  e

4 del presente articolo, sono istituite  specifiche  Commissioni  per

l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.

  7. Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari

della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con  funzioni  di

Presidente,  nonche'  da  un  funzionario  dell'INPS,  designato  dal

Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.

  8. Per il funzionamento delle Commissioni di cui  al  comma  6  non

sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.

 

                               Art. 5

  1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  Commissioni  di  cui

all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate  con

tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.

  2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4,

comma 6, del presente decreto l'interessato puo'  presentare  istanza

di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento  dello  stesso,

innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso  cui  e'  stata

presentata l'istanza.

 

                               Art. 6

  1. In conformita' agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  il

numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio  di

cui al comma 14  e  ai  sensi  del  comma  15  dell'articolo  24  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,  e'

determinato in 65.000 unita', ripartite come segue:

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

                                                          Contingente

                Tipologia di soggetti                      Numerico

---------------------------------------------------------------------

Mobilita' [articolo 2, comma 1, lett. a), del presente

 decreto]                                                   25.590

---------------------------------------------------------------------

Mobilita' lunga [articolo 2, comma 1, lett. b), del

 presente decreto]                                           3.460

---------------------------------------------------------------------

Fondi di solidarieta' [articolo 2, comma 1, lett. c),

 del presente decreto]                                      17.710

---------------------------------------------------------------------

Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d),

 del presente decreto] con decorrenza entro il 2013         10.250

---------------------------------------------------------------------

Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e),

 del presente decreto]                                         950

---------------------------------------------------------------------

Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f),

 del presente decreto]                                         150

---------------------------------------------------------------------

Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter,

 del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con

 modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 [articolo 2,

 comma 1, lett. g) ed h), del presente decreto]              6.890

---------------------------------------------------------------------

                                           TOTALE           65.000

---------------------------------------------------------------------

 

 

                               Art. 7

  1. I lavoratori che intendono avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i

necessari presupposti e requisiti,  del  beneficio  delle  decorrenze

disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,  sono  computati   nel

contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.

 

                               Art. 8

  1. Il numero complessivo dei lavoratori  indicato  all'articolo  6,

aventi titolo ai benefici di cui al  presente  decreto,  comporta  un

fabbisogno   finanziario   complessivo   nel    limite    individuato

dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214,  e  successive  modificazioni  e,  pertanto,   con   riferimento

all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di  cui  all'articolo

6,  comma  2-ter  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2012,  n.  14,

non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo

6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.

  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei

conti.

    Roma, 1° giugno 2012

 

                                             Il Ministro del lavoro  

                                            e delle politiche sociali

                                                    Fornero          

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze,

         il Vice Ministro delegato

                  Grilli

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.

Lavoro, registro n. 10, foglio n. 306