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Roma, 31 luglio 2012
Circolare n. 188/2012
Oggetto: Previdenza – Riforma
delle pensioni - Lavoratori salvaguardati
– D.M. 1.6.2012, su G.U. n. 171 del 24.7.2012.
Come
è noto, la riforma previdenziale del Governo Monti (legge n. 214/2011) ha
elevato i requisiti per andare in pensione mantenendo peraltro l’applicazione
delle vecchie regole per alcune categorie di lavoratori cosiddetti salvaguardati che sarebbero stati
particolarmente penalizzati. Rientrano in tali categorie tra gli altri:
·
i
lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per la pensione
entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
·
i
lavoratori cosiddetti esodati, ossia quei lavoratori il cui rapporto
di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre
In
applicazione della citata legge n. 214 il decreto in oggetto ha fissato in 65 mila
unità il numero complessivo di soggetti salvaguardati (di cui 29mila lavoratori
in mobilità e 7 mila esodati).
Tra
le altre disposizioni il decreto ha inoltre stabilito che:
·
interpretando
restrittivamente la legge n. 214, per essere ammessi al vecchio regime
pensionistico, i lavoratori in mobilità devono aver cessato il rapporto di
lavoro entro il 4 dicembre 2011 (mentre in base alla legge 214 era sufficiente
che gli accordi sindacali fossero stati stipulati entro tale data);
·
per
i lavoratori esodati la procedura speciale di accesso
alla pensione consiste nella presentazione entro il 21 novembre 2012 di apposita
domanda alla Direzione territoriale del lavoro competente per residenza dello
stesso lavoratore o, nei casi di stipula di accordi individuali, alla Direzione
territoriale competente per luogo di sottoscrizione dell’accordo; la decisione
di accoglimento della domanda sarà poi trasmessa dalla stessa Direzione direttamente
all’INPS.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 69/2012 e 5/2012 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© |
G.U. n. 171 del 24.7.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 giugno 2012
Modalita' di attuazione
del comma 14
dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 e determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della
concessione
dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo.
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
1. Il presente
decreto disciplina le modalita' di attuazione
dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo
6,
la ripartizione dei soggetti interessati ai fini
della concessione
dei benefici di cui al medesimo comma 14 e
ai sensi dello
stesso
comma 15, nel limite
delle risorse complessivamente previste
dal
medesimo comma 15.
Art. 2
1. I lavoratori di cui
alle categorie indicate in premessa accedono
ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto
legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del
2011, alle seguenti condizioni:
a) lavoratori di cui
alla lettera a)
del citato comma
14:
cessazione dell'attivita' lavorativa
alla data del 4 dicembre
2011
con perfezionamento dei
requisiti entro il
periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita'
di cui all'articolo 7, commi
1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori di cui
alla lettera b)
del citato comma
14:
cessazione dell'attivita' lavorativa
alla data del 4 dicembre 2011;
c) lavoratori di cui
alla lettera c)
del citato comma
14:
titolarita' al 4
dicembre 2011 della
prestazione straordinaria a
carico dei Fondi di solidarieta' di
settore di cui all'articolo
2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662; titolarita' della
medesima prestazione
da data successiva
al 4 dicembre
2011 se
l'accesso alla stessa
risulta autorizzato dall'Istituto
Nazionale
della Previdenza Sociale, fermo restando che gli interessati restano
a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di eta';
d) lavoratori di cui
alla lettera d)
del citato comma
14:
perfezionamento dei
requisiti anagrafici e
contributivi utili a
comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico secondo
la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
6
dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro
mesi dalla data di entrata in
vigore del medesimo
decreto legge;
questi lavoratori non
devono aver comunque
ripreso attivita'
lavorativa
successivamente
all'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria della contribuzione e devono avere almeno
un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in
vigore
del decreto-legge n. 201 del 2011;
e) lavoratori di cui
alla lettera e) del citato comma 14: esonero
dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;
f) lavoratori di cui
alla lettera e-bis) del citato
comma 14:
congedo per assistere
figli con disabilita' grave
ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n.
151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla
data di inizio
del
predetto congedo, del
requisito contributivo per
l'accesso al
pensionamento
indipendentemente dall'eta'
anagrafica, di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004,
n.
243;
g) lavoratori
di cui all'articolo
6, comma 2-ter,
del
decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 2l6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione
del
rapporto di lavoro entro il 31 dicembre
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli
410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile senza successiva
rioccupazione
in qualsiasi altra attivita'
lavorativa;
h) lavoratori
di cui all'articolo
6, comma 2-ter,
del
decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione
del
rapporto di lavoro entro il
31 dicembre 2011
in applicazione di
accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati
dalle
organizzazioni
comparativamente piu'
rappresentative a livello
nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita'
lavorativa.
2. I lavoratori di cui
alle lettere g)
e h) del
comma 1 del
presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la
data di
cessazione del
rapporto di lavoro
risulti da elementi
certi e
oggettivi quali le
comunicazioni obbligatorie alle
Direzioni
Territoriali del lavoro,
ovvero agli altri
soggetti equipollenti
individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La
documentazione da produrre per comprovare quanto precede e' indicata
al successivo articolo 4.
3. I soggetti di cui
alle lettere g) e h) del comma 1 del
presente
articolo devono risultare in
possesso dei requisiti
anagrafici e
contributivi che, in base alla previgente disciplina
pensionistica,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro un
periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di
entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
Art. 3
1. I lavoratori di cui
alla lettera c) delle premesse, per i
quali
sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la
data del
4 dicembre 2011 il diritto
di accesso ai
fondi di solidarieta',
restano a carico
dei predetti fondi
fino al compimento
del
sessantaduesimo anno di eta'.
Art. 4
1. I soggetti
di cui alle
lettere e) ed
f), del comma
1,
dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza
di accesso
ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14,
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22
dicembre 2011, n.
214, alle Direzioni
Territoriali del Lavoro
competenti in base alla residenza degli stessi.
2. Per
i soggetti di
cui alla lettera
e), del comma
1,
dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al
comma 1
del presente articolo deve
essere corredata da
una dichiarazione
sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46,
del decreto
del Presidente della
Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
e
successive modifiche ed integrazioni, relativa al
provvedimento di
esonero, con indicazione degli
estremi dello stesso
ai fini del
reperimento del medesimo
da parte della
competente Direzione
Territoriale del lavoro.
3. Per
i soggetti di
cui alla lettera
f), del comma
1,
dell'articolo 2, del presente decreto, l'istanza di cui al
comma 1
del presente articolo deve
essere corredata da
una dichiarazione
sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del
decreto
del Presidente della
Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
e
successive modifiche ed integrazioni, relativa al
provvedimento di
congedo, con indicazione degli
estremi dello stesso
ai fini del
reperimento del medesimo
da parte della
competente Direzione
Territoriale del lavoro.
4. I
soggetti di cui
alle lettere g)
e h), del
comma 1,
dell'articolo 2, del presente decreto, presentano istanza
di accesso
ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del
decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del
2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla
cessazione del
rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita':
a) nel caso in cui si
tratta di soggetti cessati in ragione
di
accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice
di
procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione
Territoriale
del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in
tutti gli altri
casi, l'istanza e' presentata
alla
Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla
residenza
del lavoratore cessato.
5. Le istanze di cui al
presente articolo devono essere
presentate
entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente
decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
6. Presso le Direzioni
Territoriali del Lavoro di cui ai commi 1
e
4 del presente articolo, sono istituite specifiche
Commissioni per
l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.
7. Le Commissioni di cui
al comma 6 sono composte da due funzionari
della Direzione Territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni
di
Presidente, nonche' da un
funzionario dell'INPS, designato
dal
Direttore provinciale della Sede dello stesso Istituto.
8. Per il funzionamento
delle Commissioni di cui al comma
6 non
sono previsti oneri a carico della Pubblica amministrazione.
Art. 5
1. Le decisioni di
accoglimento emesse dalle Commissioni
di cui
all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con
tempestivita' all'INPS,
anche con modalita' telematica.
2. Avverso i
provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 4,
comma 6, del presente decreto l'interessato puo' presentare
istanza
di riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello
stesso,
innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui
e' stata
presentata l'istanza.
Art. 6
numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di
cui al comma 14 e ai
sensi del comma
15 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e'
determinato in 65.000 unita',
ripartite come segue:
---------------------------------------------------------------------
Contingente
Tipologia
di soggetti Numerico
---------------------------------------------------------------------
Mobilita' [articolo 2,
comma 1, lett. a), del presente
decreto]
25.590
---------------------------------------------------------------------
Mobilita' lunga
[articolo 2, comma 1, lett. b), del
presente decreto]
3.460
---------------------------------------------------------------------
Fondi di solidarieta' [articolo 2,
comma 1, lett. c),
del presente
decreto]
17.710
---------------------------------------------------------------------
Prosecutori volontari [articolo 2, comma 1, lett. d),
del presente decreto] con
decorrenza entro il 2013 10.250
---------------------------------------------------------------------
Lavoratori esonerati [articolo 2, comma 1, lett. e),
del presente
decreto]
950
---------------------------------------------------------------------
Genitori di disabili [articolo 2, comma 1, lett. f),
del presente
decreto]
150
---------------------------------------------------------------------
Lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 216
del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 14 del 2012 [articolo 2,
comma 1, lett. g) ed h),
del presente decreto] 6.890
---------------------------------------------------------------------
TOTALE 65.000
---------------------------------------------------------------------
Art. 7
1. I lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne
ricorrano i
necessari presupposti e requisiti, del
beneficio delle decorrenze
disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31
maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122,
e successive modificazioni, sono
computati nel
contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.
Art. 8
1. Il numero complessivo
dei lavoratori indicato all'articolo
6,
aventi titolo ai benefici di cui al presente
decreto, comporta un
fabbisogno finanziario complessivo
nel limite individuato
dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n.
214, e successive
modificazioni e, pertanto,
con riferimento
all'inclusione tra i beneficiari dei lavoratori di cui
all'articolo
6, comma 2-ter
del decreto-legge 29
dicembre 2011, n.
216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2012, n.
14,
non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui
all'articolo
6-bis, del predetto decreto-legge n. 216 del 2011.
Il presente decreto
viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione
della Corte dei
conti.
Roma, 1° giugno 2012
Il
Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Vice Ministro
delegato
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 10, foglio n. 306