Circolare n.190/2012

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 1 agosto 2012

 

Circolare n. 190/2012

 

Oggetto: Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Ammortizzatori sociali – Art. 2 e 3 della Legge 28.6.2012, n.92, su S.O. alla G.U. n.153 del 3.7.2012.

 

Si evidenziano i tratti essenziali del nuovo assetto degli ammortizzatori sociali così come definito dalla Riforma Fornero.

 

 

ASPI (ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO)

 

Uno dei punti cardine della riforma è rappresentato dall’introduzione dall’1 gennaio 2013 della cosiddetta ASPI destinata a regime a sostituire le attuali discipline sull’indennità di disoccupazione e sulla mobilità. L’indennità di disoccupazione continuerà, infatti, ad applicarsi in via transitoria per i casi di cessazione del lavoro intervenuti fino al 31 dicembre del corrente anno, mentre la mobilità non sarà più in vigore dall’1 gennaio 2017.

Questi gli aspetti principali dell’ASPI.

 

·         Destinatari – L’ASPI, al pari della vecchia indennità di disoccupazione, ha come finalità quella di garantire una indennità mensile ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (sono pertanto esclusi i lavoratori cessati per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro). Rientrano nell’ambito di applicazione dell’ASPI tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa. Per poter beneficiare dell’ASPI i lavoratori interessati devono trovarsi in stato di disoccupazione e aver maturato almeno 2 anni di anzianità contributiva di cui almeno 1 anno nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

·         Importi – L’importo dell’indennità ASPI è calcolato in percentuale sulla retribuzione lorda percepita dal lavoratore nell’ultimo biennio. L’indennità non può comunque essere superiore ad un massimale, da rivalutarsi annualmente, pari inizialmente a 1.119,32 euro mensili. Durante tutto il periodo di fruizione dell’indennità è riconosciuta al lavoratore la contribuzione figurativa INPS.

 

·         Durata – La durata dell’ASPI sarà diversamente modulata per ciascuno degli anni compresi nel periodo transitorio (2013-2015) per poi stabilizzarsi nel 2016 a 12 e 18 mesi, rispettivamente a seconda che i lavoratori interessati siano di età inferiore o pari e superiore a 55 anni.

 

·         Contribuzione – All’introduzione dell’ASPI corrisponde un appesantimento della contribuzione INPS a carico delle aziende. Ferma restando infatti l’aliquota dell’1,31% già attualmente versata per l’indennità di disoccupazione, a decorrere dall’1 gennaio 2013 saranno dovuti:

 

o un contributo addizionale pari all’1,4% sui contratti a termine; la maggiore contribuzione potrà essere parzialmente recuperata in caso di stabilizzazione del lavoratore a tempo indeterminato;

 

o un contributo di licenziamento per ogni lavoratore a tempo indeterminato che venga licenziato; il contributo è pari al 50% dell’indennità mensile ASPI per ogni anno di anzianità aziendale maturata dal lavoratore negli ultimi tre anni (al massimo quindi 1,5 mensilità); dall’1 gennaio 2017 il contributo sarà triplicato in caso di licenziamenti collettivi effettuati senza accordo sindacale mentre, limitatamente al periodo 2013-2015, non sarà dovuto per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio di appalti a cui siano seguite assunzioni presso altri datori di lavoro; fino al 31 dicembre 2016 (data di cessazione dell’istituto della mobilità) la contribuzione in questione non sarà dovuta nei casi in cui è dovuto il contributo di ingresso per la mobilità.

 

·         Mini ASPI – Sempre a decorrere dall’1 gennaio 2013, ai lavoratori disoccupati che non abbiano maturato i requisiti contributivi per l’ASPI ma che comunque possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno, sarà corrisposta la cosiddetta mini ASPI dello stesso importo dell’ASPI ma di durata inferiore.

 

CASSA INTEGRAZIONE

 

A differenza dell’istituto della mobilità destinato a scomparire dal 2017, sia la CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) che la CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) rimarranno sostanzialmente invariate salvo alcune particolarità consistenti nella:

 

·         estensione in via permanente dall’1 gennaio 2013 della CIGS alle imprese di logistica con oltre 50 dipendenti (come è noto, sino ad oggi l’applicazione della CIGS per queste imprese veniva prorogata di anno in anno mentre è già permanente per le imprese con oltre 200 dipendenti);

 

·         soppressione dall’1 gennaio 2016 dell’intervento della CIGS per le imprese interessate da procedure concorsuali;

 

·         applicazione in via permanente dall’1 gennaio 2013 di una particolare forma di cassa integrazione a favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale (addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo dipendenti delle ex compagnie portuali).

 

Si fa osservare che, al fine di garantire la graduale trascrizione verso il nuovo assetto degli ammortizzatori sociali, è stata confermata per il periodo 2013-2016 la possibilità per il Ministero del Lavoro di concedere i cosiddetti ammortizzatori in deroga nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

 

 

FONDI BILATERALI

 

Allo scopo di rendere universale l’applicazione del sistema degli ammortizzatori sociali, la Riforma Fornero ha previsto la stipula entro il 31 marzo 2013 di accordi o contratti collettivi nazionali volti ad assicurare forme di sostegno al reddito delle aziende con oltre 15 dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla cassa integrazione. Per i settori che non provvederanno in tal senso sarà istituito con decreto del Ministro del Lavoro un fondo di solidarietà residuale. Si fa osservare che gli accordi istitutivi dei fondi bilaterali possono prevedere la confluenza negli stessi dei vigenti fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 160/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n.153 del 13,7.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva di crescita. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                        la seguente legge: 

 

                         *****OMISSIS*****

 

                               Art. 2 
                       Ammortizzatori sociali 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai  nuovi  eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere  dalla  predetta  data  e'
istituita, presso la Gestione prestazioni  temporanee  ai  lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,  n.  88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego  (ASpI),  con  la  funzione  di
fornire  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto  involontariamente  la
propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione. 
  2. Sono compresi nell'ambito  di  applicazione  dell'ASpI  tutti  i
lavoratori  dipendenti,  ivi  compresi  gli  apprendisti  e  i   soci
lavoratori di cooperativa  che  abbiano  stabilito,  con  la  propria
adesione   o   successivamente   all'instaurazione    del    rapporto
associativo, un rapporto di lavoro in  forma  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  e
successive modificazioni,  con  esclusione  dei  dipendenti  a  tempo
indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti degli operai agricoli a tempo determinato o  indeterminato,
per i quali trovano applicazione le  norme  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20  maggio  1988,  n.  160,  e  successive
modificazioni, all'articolo 25 della legge 8  agosto  1972,  n.  457,
all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo  1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. 
  4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che
abbiano  perduto  involontariamente  la  propria  occupazione  e  che
presentino i seguenti requisiti: 
    a) siano in stato di disoccupazione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181,
e successive modificazioni; 
    b) possano far valere almeno due anni di assicurazione  e  almeno
un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del  periodo
di disoccupazione. 
  5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni  o
per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi  in  cui
quest'ultima sia  intervenuta  nell'ambito  della  procedura  di  cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  modificato
dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge. 
  6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata  alla  retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due  anni,  comprensiva
degli elementi continuativi e non  continuativi  e  delle  mensilita'
aggiuntive, divisa per il numero  di  settimane  di  contribuzione  e
moltiplicata per il numero 4,33. 
  7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile  ed
e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia
pari  o  inferiore  nel  2013  all'importo  di  1.180  euro  mensili,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice  ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli  impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei  casi  in  cui  la  retribuzione
mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al  75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari  al  25
per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni  caso   superare
l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico,  secondo  comma,
lettera b),  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  e  successive
modificazioni. 
  8. All'indennita' di cui al comma 1  non  si  applica  il  prelievo
contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n.
41. 
  9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15
per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita'  medesima,
ove dovuta, e' ulteriormente decurtata  del  15  per  cento  dopo  il
dodicesimo mese di fruizione. 
  10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti  i
contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media  delle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli
ultimi due anni. I contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi  non  sono
utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei  casi  in  cui  la
normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente
versata. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi  eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data: 
    a) per i lavoratori di eta'  inferiore  a  cinquantacinque  anni,
l'indennita' di cui al comma  1  viene  corrisposta  per  un  periodo
massimo  di  dodici  mesi,   detratti   i   periodi   di   indennita'
eventualmente fruiti nel medesimo  periodo,  anche  in  relazione  ai
trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI); 
    b) per i lavoratori di eta' pari o superiore  ai  cinquantacinque
anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di  diciotto
mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione  negli  ultimi  due
anni, detratti i  periodi  di  indennita'  eventualmente  fruiti  nel
medesimo periodo ai sensi  del  comma  4  ovvero  del  comma  20  del
presente articolo. 
  12. L'indennita' di  cui  al  comma  1  spetta  dall'ottavo  giorno
successivo alla data di cessazione  dell'ultimo  rapporto  di  lavoro
ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata  la
domanda. 
  13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto  devono,
a pena di decadenza, presentare apposita domanda,  esclusivamente  in
via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data  di
spettanza del trattamento. 
  14. La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla  permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni. 
  15. In caso  di  nuova  occupazione  del  soggetto  assicurato  con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al  comma  1  e'
sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.
608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei  mesi;  al
termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a  sei  mesi
l'indennita' riprende a decorrere dal  momento  in  cui  era  rimasta
sospesa. 
  16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione  legati  al
nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai  fini  di  un
nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di  cui  al
comma 20. 
  17. In  caso  di  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  in  forma
autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile  ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione,  il  soggetto
beneficiario  deve  informare  l'INPS  entro  un   mese   dall'inizio
dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da
tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito  da
lavoro  autonomo  sia  inferiore  al  limite  utile  ai  fini   della
conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre  il  pagamento
dell'indennita' di un importo pari  all'80  per  cento  dei  proventi
preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o,  se  antecedente,
la fine dell'anno. La riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e'
conguagliata  d'ufficio  al   momento   della   presentazione   della
dichiarazione dei redditi; nei  casi  di  esenzione  dall'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  e'  richiesta  al
beneficiario un'apposita  autodichiarazione  concernente  i  proventi
ricavati dall'attivita' autonoma. 
  18. Nei  casi  di  cui  al  comma  17,  la  contribuzione  relativa
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro
autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla
Gestione prestazioni temporanee  ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014  e  2015
il lavoratore avente diritto alla corresponsione  dell'indennita'  di
cui al comma 1 puo' richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del
relativo  trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro  autonomo,
ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o  di  micro
impresa, o  per  associarsi  in  cooperativa.  Tale  possibilita'  e'
riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge,  sono  determinati  limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui  al
presente comma. 
  20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma  2
che possano far valere almeno tredici settimane di  contribuzione  di
attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi,  per  la  quale  siano
stati  versati  o  siano  dovuti  i  contributi  per  l'assicurazione
obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di  importo  pari  a  quanto
definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI. 
  21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente  per
un  numero  di  settimane  pari  alla  meta'   delle   settimane   di
contribuzione nell'ultimo anno,  detratti  i  periodi  di  indennita'
eventualmente fruiti nel periodo. 
  22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le  disposizioni
di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,  15,
16, 17, 18 e 19. 
  23. In caso  di  nuova  occupazione  del  soggetto  assicurato  con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita'  e'  sospesa  d'ufficio
sulla base  delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo
9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge    ottobre  1996,   n.   510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque  giorni;  al
termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a  decorrere
dal momento in cui era rimasta sospesa. 
  24.  Le  prestazioni  di  cui  all'articolo   7,   comma   3,   del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  si  considerano  assorbite,  con
riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012,  nelle  prestazioni
della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
  25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a  decorrere  dal
1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da
1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto  comma,
e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. 
  26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  ai  contributi
di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di  cui  all'articolo  120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  1,  comma  361,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure  compensative
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni. 
  27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui  al  comma  25
non trovavano applicazione, e in particolare per  i  soci  lavoratori
delle cooperative di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
30 aprile 1970, n. 602, il contributo e'  decurtato  della  quota  di
riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, che non  sia  stata  ancora  applicata  a  causa  della  mancata
capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore  delle
citate leggi n. 388 del 2000  e  n.  266  del  2005.  Qualora  per  i
lavoratori  di  cui  al  periodo  precedente  le  suddette  quote  di
riduzione   risultino   gia'   applicate,   si   potra'    procedere,
subordinatamente all'adozione annuale del decreto di  cui  all'ultimo
periodo del presente comma  in  assenza  del  quale  le  disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo  periodo  non  trovano
applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova  aliquota  ASpI,
come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari  allo
0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari  allo  0,27
per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari  allo
0,06  per  cento  annuo  si  procedera'   all'allineamento   graduale
all'aliquota del contributo  destinato  al  finanziamento  dei  Fondi
interprofessionali per la formazione continua ai sensi  dell'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e
fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI,  le  prestazioni
di cui ai commi  da  6  a  10  e  da  20  a  24  vengono  annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di  contribuzione,
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno  di  riferimento,
tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale  del
relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di  cui  ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo  in  ogni  caso  una
riduzione della commisurazione delle  prestazioni  alla  retribuzione
proporzionalmente  non   inferiore   alla   riduzione   dell'aliquota
contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime. 
  28. Con effetto sui periodi contributivi di cui  al  comma  25,  ai
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato  si  applica
un contributo addizionale,  a  carico  del  datore  di  lavoro,  pari
all'1,4   per   cento   della   retribuzione   imponibile   ai   fini
previdenziali. 
  29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: 
    a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di  lavoratori
assenti; 
    b) ai lavoratori assunti  a  termine  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  stagionali  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  7  ottobre  1963,  n.  1525,  nonche',  per   i   periodi
contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al  31  dicembre  2015,  di
quelle definite  dagli  avvisi  comuni  e  dai  contratti  collettivi
nazionali stipulati entro il 31 dicembre  2011  dalle  organizzazioni
dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione  della
presente disposizione, valutate in 7 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma
27, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    c) agli apprendisti; 
    d) ai lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni. 
  30.  Nei  limiti  delle  ultime  sei   mensilita'   il   contributo
addizionale di cui al comma  28  e'  restituito,  successivamente  al
decorso del periodo  di  prova,  al  datore  di  lavoro  in  caso  di
trasformazione del contratto a tempo indeterminato.  La  restituzione
avviene anche qualora il datore di lavoro assuma  il  lavoratore  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro  il  termine  di  sei
mesi dalla cessazione del precedente contratto  a  termine.  In  tale
ultimo caso,  la  restituzione  avviene  detraendo  dalle  mensilita'
spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al  periodo  trascorso
dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. 
  31. In tutti i casi di interruzione di  un  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta,  a  carico  del  datore  di
lavoro, una somma pari  al  50  per  cento  del  trattamento  mensile
iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita'  aziendale  negli
ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono  compresi
i  periodi  di  lavoro  con  contratto  diverso  da  quello  a  tempo
determinato,  se  il  rapporto  e'  proseguito  senza  soluzione   di
continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione  di  cui
al comma 30. 
  32. Il contributo di cui  al  comma  31  e'  dovuto  anche  per  le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso  il  recesso  del  datore  di
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre  2011,
n. 167. 
  33. Il contributo di cui al comma 31 non  e'  dovuto,  fino  al  31
dicembre 2016, nei casi in  cui  sia  dovuto  il  contributo  di  cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31  non
e'  dovuto  nei  seguenti  casi:  a)  licenziamenti   effettuati   in
conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute  assunzioni
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali  che
garantiscano la  continuita'  occupazionale  prevista  dai  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  stipulati   dalle   organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,
per completamento delle  attivita'  e  chiusura  del  cantiere.  Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in  12  milioni
di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2014 e  2015,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma  27,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  35. A decorrere dal 1° gennaio  2017,  nei  casi  di  licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di  cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  non
abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di  cui  al
comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte. 
  36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,  comma  2,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «e-bis) assicurazione sociale per  l'impiego  in  relazione  alla
quale, in via aggiuntiva a quanto previsto  in  relazione  al  regime
contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti  lettere  ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della  legge
27 dicembre 2006,  n.  296,  con  effetto  sui  periodi  contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013  e'  dovuta  dai  datori  di
lavoro  per  gli  apprendisti   artigiani   e   non   artigiani   una
contribuzione pari all'1,31 per cento della  retribuzione  imponibile
ai fini  previdenziali.  Resta  fermo  che  con  riferimento  a  tale
contribuzione non operano le disposizioni  di  cui  all'articolo  22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183». 
  37. L'aliquota contributiva di cui al comma  36,  di  finanziamento
dell'ASpI,  non  ha  effetto   nei   confronti   delle   disposizioni
agevolative  che  rimandano,  per   l'identificazione   dell'aliquota
applicabile,  alla  contribuzione  nella  misura  prevista  per   gli
apprendisti. 
  38. All'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della
gestione  case  per  lavoratori»  sono  aggiunte  le   seguenti:   «;
Assicurazione sociale per l'impiego». 
  39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre  2003,
n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento. 
  40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui  al  presente
articolo nei seguenti casi: 
    a) perdita dello stato di disoccupazione; 
    b)  inizio  di  un'attivita'  in  forma  autonoma  senza  che  il
lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17; 
    c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato; 
    d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',
sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI. 
  41. La decadenza  si  realizza  dal  momento  in  cui  si  verifica
l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che
eventualmente si sia continuato a percepire. 
  42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego». 
  43. Ai contributi di cui  ai  commi  da  25  a  39  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge
9 marzo 1989, n. 88. 
  44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione
intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in
materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui
all'articolo 19 del regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,  e
successive modificazioni. 
  45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuovi  eventi  di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini: 
    a) per le prestazioni relative agli eventi  intercorsi  nell'anno
2013: otto mesi per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica  pari
o superiore a cinquanta anni; 
    b) per le prestazioni relative agli eventi  intercorsi  nell'anno
2014: otto mesi per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a  cinquanta  anni  e  inferiore  a  cinquantacinque  anni,
quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o  superiore
a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane  di  contribuzione
negli ultimi due anni; 
    c) per le prestazioni relative agli eventi  intercorsi  nell'anno
2015: dieci mesi per i  soggetti  con  eta'  anagrafica  inferiore  a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici
mesi  per  i  soggetti  con  eta'  anagrafica  pari  o  superiore   a
cinquantacinque anni, nei limiti  delle  settimane  di  contribuzione
negli ultimi due anni. 
  46. Per i lavoratori collocati in  mobilita'  a  decorrere  dal  
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2016  ai  sensi  dell'articolo  7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e  successive  modificazioni,  il
periodo  massimo  di  diritto  della  relativa  indennita'   di   cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e'
ridefinito nei seguenti termini: 
    a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal    gennaio
2013 al 31 dicembre 2013: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno  compiuto  i  cinquanta
anni; 
      2) lavoratori di cui  all'articolo  7,  comma  2:  ventiquattro
mesi, elevato a trentasei per  i  lavoratori  che  hanno  compiuto  i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno  compiuto  i
cinquanta anni; 
    b) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal    gennaio
2014 al 31 dicembre 2014: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
      2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma  2:  diciotto  mesi,
elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta  anni
e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni; 
    c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal    gennaio
2015 al 31 dicembre 2015: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno  compiuto  i  quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni; 
      2) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  2:  dodici  mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno  compiuto  i  cinquanta
anni; 
    d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal    gennaio
2016 al 31 dicembre 2016: 
      1) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  1:  dodici  mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno  compiuto  i  cinquanta
anni; 
      2) lavoratori di cui all'articolo  7,  comma  2:  dodici  mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che  hanno  compiuto  i  quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. 
  47. A decorrere dal 1° gennaio 2016  le  maggiori  somme  derivanti
dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater,  comma
2,  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato  dal
comma 48 del presente articolo, sono riversate  alla  gestione  degli
interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni  previdenziali
dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e
successive modificazioni. 
  48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato»  sono  inserite  le
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; 
    b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 2 avviene a cura dei gestori  di  servizi  aeroportuali,
con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie  aeree  avviene  entro  tre  mesi
dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. 
  3-ter. Le somme riscosse sono comunicate  mensilmente  all'INPS  da
parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita'  stabilite
dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto,  entro  la  fine  del
mese  successivo  a  quello  di  riscossione,  secondo  le  modalita'
previste dagli articoli 17  e  seguenti  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241. Alle  somme  di  cui  al  predetto  comma  2  si
applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione  previste
dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori. 
  3-quater. La  comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter  costituisce
accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,
ad attivare la riscossione coattiva, secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni». 
  49.  I  soggetti  tenuti  alla  riscossione  di  cui   all'articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal  comma
48 del presente articolo, trattengono, a titolo  di  ristoro  per  le
spese di riscossione e comunicazione, una somma pari  allo  0,25  per
cento del gettito totale.  In  caso  di  inadempienza  rispetto  agli
obblighi di comunicazione si applica una sanzione  amministrativa  da
euro 2.000 ad euro 12.000.  L'INPS  provvede  all'accertamento  delle
inadempienze  e  all'irrogazione  delle  conseguenti   sanzioni.   Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge
24 novembre 1981, n. 689. 
  50. All'articolo 17, comma 2,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla  riscossione
dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare  all'INPS,
ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni». 
  51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui  al
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive   modificazioni,   e'   riconosciuta   un'indennita'    ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  con  esclusione  dei
soggetti individuati dall'articolo  1,  comma  212,  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662,  i  quali  soddisfino  in  via  congiunta  le
seguenti condizioni: 
    a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime  di
monocommittenza; 
    b)  abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un   reddito   lordo
complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di
20.000 euro,  annualmente  rivalutato  sulla  base  della  variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e
impiegati intervenuta nell'anno precedente; 
    c) con riguardo all'anno di riferimento sia  accreditato,  presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno; 
    d)  abbiano  avuto  un  periodo  di   disoccupazione   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181,  e  successive  modificazioni,  ininterrotto  di
almeno due mesi nell'anno precedente; 
    e) risultino  accreditate  nell'anno  precedente  almeno  quattro
mensilita' presso la predetta Gestione separata di  cui  all'articolo
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
  52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del  minimale
annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per il  minor  numero  tra  le  mensilita'
accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. 
  53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione
se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi  mensili  pari  o
inferiori a 1.000 euro se superiore. 
  54.  Restano  fermi  i  requisiti  di  accesso  e  la  misura   del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre  2012  per  coloro  che
hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni. 
  55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere  a),  b)  e  c)  del
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
sono abrogate. 
  56. In via transitoria per gli  anni  2013,  2014  e  2015:  a)  il
requisito di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  51,  relativo  alle
mensilita'  accreditate,  e'  ridotto  da  quattro  a  tre  mesi;  b)
l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'  elevato  dal  5  per
cento al 7 per cento del minimale annuo; c)  le  risorse  di  cui  al
comma 51 sono integrate nella  misura  di  60  milioni  di  euro  per
ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della  presente  legge,  con
particolare riferimento alle misure recate dai commi  23  e  seguenti
del medesimo articolo 1, si  provvede  a  verificare  la  rispondenza
dell'indennita'  di  cui  al  comma  51  alle  finalita'  di  tutela,
considerate le caratteristiche  della  tipologia  contrattuale,  allo
scopo di verificare se la portata  effettiva  dell'onere  corrisponde
alle previsioni iniziali e  anche  al  fine  di  valutare,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della  misura  stessa,
quali la sua sostituzione con tipologie di  intervento  previste  dal
comma 20 del presente articolo. 
  57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
al primo periodo, le parole: «e in misura pari  al  26  per  cento  a
decorrere dall'anno 2010»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  in
misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura  pari
al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013,  al
29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al  31
per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017  e  al  33
per cento a decorrere dall'anno 2018» e,  al  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18
per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per
cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno  2015,  al  22  per
cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e  al  24  per
cento a decorrere dall'anno 2018». 
  58. Con la sentenza di condanna per i reati di  cui  agli  articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter  e  422  del  codice  penale,
nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni  previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone
la sanzione  accessoria  della  revoca  delle  seguenti  prestazioni,
comunque denominate in base alla  legislazione  vigente,  di  cui  il
condannato sia eventualmente titolare: indennita' di  disoccupazione,
assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Con la medesima sentenza il  giudice  dispone  anche  la  revoca  dei
trattamenti previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori  di  forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive,
esclusive ed esonerative delle stesse,  erogati  al  condannato,  nel
caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro
procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto  o
in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di  attivita'
illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. 
  59.  I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  la   sanzione
accessoria di cui al comma 58, primo  periodo,  possono  beneficiare,
una volta che la pena  sia  stata  completamente  eseguita  e  previa
presentazione di apposita domanda, delle prestazioni  previste  dalla
normativa vigente  in  materia,  nel  caso  in  cui  ne  ricorrano  i
presupposti. 
  60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati,
entro quindici giorni dalla data di adozione dei  medesimi,  all'ente
titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti  capo  al
soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione. 
  61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro della giustizia,  d'intesa  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli  enti  titolari  dei
relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con  sentenza
passata in giudicato per i reati di cui al comma 58,  ai  fini  della
revoca, con effetto non retroattivo,  delle  prestazioni  di  cui  al
medesimo comma 58, primo periodo. 
  62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora
nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per  ritenere
irregolarmente percepita una prestazione di  natura  assistenziale  o
previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti. 
  63. Le risorse derivanti dai provvedimenti  di  revoca  di  cui  ai
commi da 58 a 62 sono  versate  annualmente  dagli  enti  interessati
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai
capitoli di  spesa  corrispondenti  al  Fondo  di  rotazione  per  la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste
estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2,  comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi
in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 
  64. Al fine di garantire la graduale transizione  verso  il  regime
delineato dalla riforma degli  ammortizzatori  sociali  di  cui  alla
presente legge, assicurando la gestione  delle  situazioni  derivanti
dal perdurare dello stato di debolezza  dei  livelli  produttivi  del
Paese, per  gli  anni  2013-2016  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi,  in  deroga  alla  normativa
vigente, la concessione, anche senza  soluzione  di  continuita',  di
trattamenti di integrazione  salariale  e  di  mobilita',  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali,  nei  limiti
delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
  65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di  euro  700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016. 
  66.  Nell'ambito   delle   risorse   finanziarie   destinate   alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza  soluzione
di  continuita',  di  trattamenti  di  integrazione  salariale  e  di
mobilita', i trattamenti concessi ai sensi  dell'articolo  33,  comma
21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del  comma
64 del presente articolo possono  essere  prorogati,  sulla  base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La  misura
dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta  del  10  per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40  per  cento  nel  caso  di  proroghe  successive.  I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe  successive
alla seconda, possono  essere  erogati  esclusivamente  nel  caso  di
frequenza di specifici programmi di  reimpiego,  anche  miranti  alla
riqualificazione  professionale.  Bimestralmente  il  Ministero   del
lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  una  relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle
risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. 
  67. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e  di
mobilita'  in  deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  68. Con effetto  dal    gennaio  2013  le  aliquote  contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B  e
C  dell'allegato  1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si  applicano  ai  lavoratori   iscritti   alla   gestione   autonoma
coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote  di
finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del  2  per
cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto  1990,
n. 233. 
  69. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2; 
    b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; 
    c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. 
  70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3  della  legge  23
luglio 1991, n. 223, e' abrogato. 
  71. A decorrere dal 1° gennaio  2017,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge  23  luglio  1991,  n.
223; 
    b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23  luglio  1991,  n.
223; 
    e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451; 
    g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 
  72. All'articolo 4  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «le  procedure  di  mobilita'»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «la   procedura   di   licenziamento
collettivo»; 
    b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione  di  mobilita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole:
«programma di mobilita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «programma
di riduzione del personale»; 
    c) al comma 8, le parole: «dalla  procedura  di  mobilita'»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle   procedure   di   licenziamento
collettivo»; 
    d)  al  comma  9,  le  parole:  «collocare  in  mobilita'»   sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le  parole:  «collocati  in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»; 
    e)  al  comma  10,  le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono
sostituite dalla  seguente:  «licenziare»  e  le  parole:  «posti  in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati». 
  73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge  23  luglio  1991,  n.
223, le  parole:  «collocare  in  mobilita'»  sono  sostituite  dalla
seguente: «licenziare». 
 
                               Art. 3 
              Tutele in costanza di rapporto di lavoro 
  1. All'articolo 12 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in  materia
di trattamento straordinario di integrazione salariale e  i  relativi
obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese: 
    a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di  cinquanta
dipendenti; 
    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli   operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
    c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti; 
    d) imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal  numero  di
dipendenti; 
    e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal  numero  di
dipendenti». 
  2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  ai  lavoratori  addetti  alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui  all'articolo  17,
commi 2 e 5, della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive
modificazioni, e ai lavoratori  dipendenti  dalle  societa'  derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge  n.  84  del  1994,  e'
riconosciuta un'indennita' di importo pari  a  un  ventiseiesimo  del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale  straordinaria,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa e  degli  assegni
per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato  avviamento  al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al  lavoro  che
coincidano, in base al programma, con le giornate  definite  festive,
durante  le  quali   il   lavoratore   sia   risultato   disponibile.
L'indennita' e' riconosciuta per un numero  di  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il  numero  massimo  di
ventisei giornate  mensili  erogabili  e  il  numero  delle  giornate
effettivamente lavorate in  ciascun  mese,  incrementato  del  numero
delle  giornate  di   ferie,   malattia,   infortunio,   permesso   e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al  presente
comma  da  parte  dell'INPS  e'  subordinata  all'acquisizione  degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o  agenzia,
delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in   base   agli
accertamenti effettuati in sede  locale  dalle  competenti  autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. 
  3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo  17,  commi  2  e  5,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e  successive  modificazioni,  e
alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie  portuali
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima  legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e'  esteso  l'obbligo
contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre  1990,  n.
407. 
  4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013,  di  un
sistema inteso  ad  assicurare  adeguate  forme  di  sostegno  per  i
lavoratori  dei  diversi  comparti,  le  organizzazioni  sindacali  e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge,  accordi  collettivi  e  contratti  collettivi,
anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi  di
solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa  in
materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare  ai
lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause  previste
dalla normativa in materia  di  integrazione  salariale  ordinaria  o
straordinaria. 
  5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei  fondi
cui al comma 4. 
  6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5  possono  essere
apportate  modifiche  agli  atti  istitutivi  di  ciascun  fondo.  Le
modifiche aventi ad oggetto la  disciplina  delle  prestazioni  o  la
misura delle aliquote sono  adottate  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui al comma 35. 
  7. I decreti di cui  al  comma  5  determinano,  sulla  base  degli
accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al  comma  4,  con
riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori
di lavoro ed alla  classe  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro.  Il
superamento  dell'eventuale  soglia  dimensionale  fissata   per   la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento  alla
media del semestre precedente. 
  8. I fondi di cui al comma 4 non  hanno  personalita'  giuridica  e
costituiscono gestioni dell'INPS. 
  9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma  4
sono determinati  secondo  i  criteri  definiti  dal  regolamento  di
contabilita' dell'INPS. 
  10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e'  obbligatoria  per
tutti  i  settori  non  coperti  dalla  normativa   in   materia   di
integrazione  salariale  in  relazione  alle  imprese  che   occupano
mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e  i  relativi
obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se  non
espressamente previsto. 
  11. I fondi di cui al comma 4,  oltre  alla  finalita'  di  cui  al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
    a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione  dal
rapporto di lavoro, integrativa  rispetto  all'assicurazione  sociale
per l'impiego; 
    b) prevedere assegni straordinari per  il  sostegno  al  reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma  4
possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui  al  comma
4, anche in relazione a settori e classi  di  ampiezza  gia'  coperti
dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le  imprese
nei confronti delle quali  trovano  applicazione  gli  articoli  4  e
seguenti  della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli  accordi  e
contratti collettivi con le modalita'  di  cui  al  comma  4  possono
prevedere che il fondo di solidarieta' sia  finanziato,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura  dello
0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
  13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono  prevedere
che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca  anche  l'eventuale
fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai
sensi dell'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo  affluisce  anche  il
gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma,  della  legge  21  dicembre  1978,  n.   845,   e   successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica  il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione  del  primo  periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 
  14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e  dalle
relative disposizioni attuative di cui ai commi  22  e  seguenti,  in
riferimento ai settori di cui al comma 4 nei  quali  siano  operanti,
alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei   predetti   settori,   quale   quello    dell'artigianato,    le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato  comma  4
possono, nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, adeguare le  fonti  istitutive  dei  rispettivi
fondi bilaterali alle finalita' perseguite  dai  commi  da  4  a  13,
prevedendo misure intese  ad  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche
delle attivita' produttive interessate. 
  15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i  contratti
collettivi definiscono: 
    a)  un'aliquota  complessiva  di   contribuzione   ordinaria   di
finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; 
    b) le tipologie di prestazioni in funzione  delle  disponibilita'
del fondo di solidarieta' bilaterale; 
    c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione  dell'andamento  della
gestione ovvero la rideterminazione delle  prestazioni  in  relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore  in  relazione  anche  a  quello  piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio  finanziario  del
fondo medesimo; 
    d) la possibilita' di far  confluire  al  fondo  di  solidarieta'
quota  parte  del   contributo   previsto   per   l'eventuale   fondo
interprofessionale di cui al comma 13; 
    e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
  16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi  di  cui
al comma 14, volti a  realizzare  ovvero  integrare  il  sistema,  in
chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto
di lavoro e in caso di sua cessazione, con  decreto,  di  natura  non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
parti  sociali  istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,  sono
dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e
onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi  medesimi;
criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte  a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni,  anche  attraverso  la
determinazione di standard e parametri omogenei. 
  17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014  e  2015
l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge  e'
riconosciuta  ai   lavoratori   sospesi   per   crisi   aziendali   o
occupazionali  che  siano  in   possesso   dei   requisiti   previsti
dall'articolo  2,  comma  4,  e  subordinatamente  ad  un  intervento
integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento  dell'indennita'
stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al  comma  14,  ovvero  a
carico dei fondi di solidarieta' di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta
giornate da  computare  in  un  biennio  mobile.  Il  trattamento  e'
riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011,  n.  214.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei
confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  destinatarie  di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di  contratti
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  con  previsione  di  sospensioni
lavorative programmate e di contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale
verticale. 
  19.  Per  i  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e  classi
dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti,  non  coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non
siano stipulati, entro il 31 marzo  2013,  accordi  collettivi  volti
all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero  ai  sensi  del
comma 14, e' istituito, con decreto non  regolamentare  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, un fondo  di  solidarieta'  residuale,
cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati. 
  20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i  contributi
dei datori di lavoro e dei lavoratori dei  settori  coperti,  secondo
quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la  prestazione
di cui al comma 31, per una durata non superiore a  un  ottavo  delle
ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
relazione alle causali  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa  integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria. 
  21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale  provvede  un
comitato amministratore, avente i  compiti  di  cui  al  comma  35  e
composto da esperti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale, nonche' da due  funzionari,  con
qualifica  di  dirigente,  in  rappresentanza,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni  di  membro  del  comitato
sono incompatibili con quelle connesse a  cariche  nell'ambito  delle
organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e
non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
  22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le  aliquote
di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra  datori  di  lavoro   e
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in  maniera  tale  da  garantire  la   precostituzione   di   risorse
continuative adeguate sia  per  l'avvio  dell'attivita'  sia  per  la
situazione a regime, da verificare anche sulla base  dei  bilanci  di
previsione di cui al comma 28. 
  23. Qualora sia prevista la prestazione di  cui  al  comma  31,  e'
previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla  sospensione
o riduzione dell'attivita'  lavorativa,  un  contributo  addizionale,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura  prevista
dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19  e  comunque  non  inferiore
all'1,5 per cento. 
  24. Per la prestazione straordinaria di cui al  comma  32,  lettera
b),  e'  dovuto,  da  parte  del  datore  di  lavoro,  un  contributo
straordinario di importo corrispondente al  fabbisogno  di  copertura
degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 
  25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22  a  24  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di   contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi. 
  26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19  hanno  obbligo
di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in  carenza
di disponibilita'. 
  27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4,  14  e  19
sono concessi previa costituzione di specifiche  riserve  finanziarie
ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 
  28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19  hanno  obbligo  di
presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di  previsione
a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'
recente  Documento  di  economia  e  finanza  e  relativa   Nota   di
aggiornamento. 
  29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al  comma  28,  il
comitato amministratore di cui al comma 35 ha  facolta'  di  proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni  o  alla  misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in
corso d'anno, con decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e
delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze,  verificate
le compatibilita' finanziarie interne  al  fondo,  sulla  base  della
proposta del comitato amministratore. 
  30. In caso di necessita' di assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in  mancanza
di proposta del comitato amministratore. In  ogni  caso,  in  assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto  a
non erogare le prestazioni in eccedenza. 
  31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la  prestazione  di
un assegno ordinario di importo pari all'integrazione  salariale,  di
durata  non  superiore  a  un  ottavo  delle   ore   complessivamente
lavorabili da computare in  un  biennio  mobile,  in  relazione  alle
causali previste dalla normativa in  materia  di  cassa  integrazione
ordinaria o straordinaria. 
  32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare  le  seguenti
tipologie di prestazioni: 
    a) prestazioni integrative,  in  termini  di  importi  o  durate,
rispetto a quanto garantito dall'ASpI; 
    b) assegni straordinari per il sostegno al reddito,  riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a  lavoratori  che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia  o
anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contributi  al  finanziamento  di  programmi   formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai  commi  4  e  19
provvedono  inoltre  a  versare  la  contribuzione   correlata   alla
prestazione alla gestione di iscrizione del  lavoratore  interessato.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  34. La contribuzione correlata di cui al  comma  33  puo'  altresi'
essere  prevista,  dai  decreti   istitutivi,   in   relazione   alle
prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma
4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato. 
  35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del  comma  4
provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
degli istituti previsti dal regolamento; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti. 
  36. Il comitato amministratore e'  composto  da  esperti  designati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori
stipulanti  l'accordo  o   il   contratto   collettivo,   in   numero
complessivamente non superiore a dieci, nonche'  da  due  funzionari,
con qualifica di dirigente, in rappresentanza,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni  di  membro  del  comitato
sono incompatibili con quelle connesse a  cariche  nell'ambito  delle
organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese. 
  37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica  per  quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo. 
  38.  Il  presidente  del  comitato  amministratore  e'  eletto  dal
comitato stesso tra i propri membri. 
  39. Le deliberazioni del comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni,  prevale  il  voto
del presidente. 
  40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore  del  fondo
il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il  direttore  generale  del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  41.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate   dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il
provvedimento di sospensione deve  essere  adottato  nel  termine  di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS  nell'ambito   delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre  mesi,  il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso  alla  decisione  o  se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 
  42. La disciplina dei fondi  di  solidarieta'  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'
adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base  di  accordi  collettivi  e
contratti   collettivi,   da   stipulare   tra   le    organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 30
giugno 2013. 
  43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al  comma  42  determina
l'abrogazione del decreto ministeriale  recante  il  regolamento  del
relativo fondo. 
  44.  La  disciplina  del  fondo  di  cui  all'articolo  1-ter   del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme  previste
dalla presente legge con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sulla base di accordi  collettivi  e  contratti  collettivi,
anche intersettoriali,  stipulati  entro  il  30  giugno  2013  dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
  45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla
presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sulla base  di  accordi  collettivi  e  contratti  collettivi,  anche
intersettoriali,  stipulati   entro   il   30   giugno   2013   dalle
organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello
nazionale nel settore del trasporto ferroviario. 
  46. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 1-bis del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; 
    b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
  47. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
    c) articolo 1-ter del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; 
    d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e  sesto  periodo,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  48. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Fondo  opera  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e   fino   ad
esaurimento delle stesse»; 
    b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa
di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»; 
    c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
  «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si  applica  anche  ai
mutui: 
    a) oggetto di operazioni di emissione  di  obbligazioni  bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30  aprile
1999, n. 130; 
    b)  erogati   per   portabilita'   tramite   surroga   ai   sensi
dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  che  costituiscono  mutui  di
nuova erogazione alla  data  di  perfezionamento  dell'operazione  di
surroga; 
    c) che hanno gia' fruito di altre misure di  sospensione  purche'
tali  misure  non  determinino   complessivamente   una   sospensione
dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; 
    d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: 
  «477. La  sospensione  prevista  dal  comma  476  non  puo'  essere
richiesta  per  i  mutui  che  abbiano  almeno  una  delle   seguenti
caratteristiche: 
    a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta  giorni  consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la  decadenza  dal  beneficio  del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata  da  terzi  una  procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato; 
    b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
    c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione  a  copertura
del rischio che si verifichino  gli  eventi  di  cui  al  comma  479,
purche'  tale  assicurazione  garantisca  il  rimborso  almeno  degli
importi delle rate oggetto  della  sospensione  e  sia  efficace  nel
periodo di sospensione stesso»; 
    e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e
degli onorari notarili necessari per  la  sospensione  del  pagamento
delle rate del mutuo» sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di
riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al
netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»; 
    f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
  «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'  subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno  uno  dei  seguenti  eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del  contratto  di  mutuo  e
verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al
beneficio: 
    a) cessazione del rapporto di lavoro  subordinato,  ad  eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione  per  limiti
di eta' con diritto a pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',  di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo  soggettivo,  di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa; 
    b) cessazione dei rapporti di lavoro  di  cui  all'articolo  409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa; 
    c)  morte  o  riconoscimento  di   handicap   grave,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento». 
  49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a  479  dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati  dal  comma  48
del presente articolo, si applicano esclusivamente  alle  domande  di
accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data  di  entrata
in vigore della presente legge. 

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO