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Roma, 1 agosto 2012
Circolare n. 191/2012
Si
segnalano le disposizioni della Riforma Fornero che non rientrano nei tre filoni principali dei
contratti atipici, dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali.
Esodo di lavoratori anziani (art. 4, commi da
Dimissioni
in bianco (art. 4, commi da
Congedo di paternità (art. 4, commi da
Collocamento obbligatorio dei disabili
(art. 4, comma 27)
– E’ stata ampliata la base di computo dei lavoratori sulla quale calcolare la quota di riserva obbligatoria di
disabili da assumere includendo anche i rapporti di lavoro a tempo determinato di
qualsiasi durata (in precedenza erano esclusi quelli di durata inferiore a 9 mesi).
Regime contributivo della contrattazione di
secondo livello (art. 4, commi 28 e 29) – A partire dal 2012 diventa strutturale la
decontribuzione sui premi di risultato
(aziendali o territoriali) prevista dalla legge n.247/2007 in via sperimentale
per il triennio 2008/2010 e poi rinnovata anche per il 2011.
Responsabilità
solidale negli appalti (art. 4, comma 31) – E’ stato
alleggerito il regime della responsabilità solidale negli appalti (D.lgvo 276/2003) per gli aspetti retributivi e contributivi
attraverso il riconoscimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro della
possibilità di fissare metodi e procedure attraverso i quali l’appaltante possa
effettivamente esercitare sui comportamenti della ditta appaltatrice controlli
atti a verificare la correttezza delle procedure eseguite e conseguentemente liberarsi
della responsabilità solidale. Inoltre è stato
introdotto il principio secondo cui, in caso di contenzioso, il committente
deve essere convocato in giudizio unitamente all’appaltatore e agli eventuali
subappaltanti con la possibilità per il committente di eccepire, in caso di
condanna, la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori.
Informazione e
consultazione dei lavoratori (art. 4, commi 62 e 63)
– Nonostante la normativa europea e nazionale abbiano già ampiamente disciplinato
la materia in questione, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei
lavoratori nell’impresa nel rispetto di alcuni principi tra cui
l’individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a
carico dell’impresa, il controllo sull’andamento o su determinate scelte di
gestione aziendali mediante la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori in
organi di sorveglianza e la partecipazione dei lavoratori agli utili o al
capitale dell’impresa.
Auto aziendali (art. 4, commi 72 e 73) - A partire dal 2013
i costi sostenuti dal datore di lavoro per la concessione in uso ai dipendenti
di auto aziendali saranno deducibili nella misura del 70% (attualmente 90%).
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.160/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n. n. 153 del 3.7.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
*****OMISSIS*****
Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro
che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti,
ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o
anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto
di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il
datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS,
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a
garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.
4. L 'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della
validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine
alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di
lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il
datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la
provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In
ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza
l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della
fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le
modalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto
provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione
figurativa.
*****OMISSIS*****
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di
dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre
anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del
minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso
le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate
ulteriori modalita' semplificate per accertare la veridicita' della
data e la autenticita' della manifestazione di volonta' della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei
sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda
alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui
al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il
lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione,
all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero
all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal
datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non
effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della
lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad
altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal
lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi
con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha
facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La
revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di
lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso
normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun
diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione
di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e
l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto
eventualmente percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non
provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni
dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che
abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore
al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del
rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad
euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura
di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno
della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un
periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore
dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni,
anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione
in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni
goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita'
giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della
retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di
astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per
cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei
giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni
prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera,
valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente
articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'
di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla
madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita',
per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale
di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore
di lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti
delle risorse di cui al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure
sperimentali di cui al comma 24;
b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera
b), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a determinare,
per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato
fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il beneficio
previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i
dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso
l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi
all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in
lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i
lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni
previste dalle discipline di settore»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei
lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello
direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e
nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto il
seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli
esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;
d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione
territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della
attivazione degli eventuali accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via
sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68,
i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A
decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di
cui al comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e' abrogato il
comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del medesimo Ministero gia' impegnate per
le medesime finalita'.
*****OMISSIS*****
31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti
da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarita' complessiva degli appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in
giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o
datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo
e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione
esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione
del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
*****OMISSIS*****
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonche' di
partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a
favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa,
attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo
aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal
contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della
direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei
lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli
esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione
di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle
prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque
misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella
gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la
salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione
professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione
effettiva di pari opportunita', le forme di remunerazione collegate
al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro
famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente
alla responsabilita' sociale dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione
aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai
lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di
sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli
utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei
lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con
istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle
informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di societa'
per azioni o di societa' europea, a norma del regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino
complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto
preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
conformita' agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del
codice civile, possa essere prevista la partecipazione di
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come
membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli
stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso
il diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti
al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di
opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di
fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di investimento a
capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali
abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle
partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel
governo dell'impresa.
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si
applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti
legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 62
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62
puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita' relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione avra' disposto
le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto
legislativo stesso.
*****OMISSIS*****
72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e
le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per
cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO