Circolare n.192/2012

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Roma, 6 agosto 2012

 

 

Circolare n. 192/2012

 

Oggetto: Lavoro – Appalti – Esclusa la responsabilità fiscale dei committenti – Articolo 13 bis del Decreto Sviluppo.

 

Si è conclusa positivamente la questione della responsabilità solidale negli appalti relativamente agli aspetti fiscali (IVA e ritenute Irpef sui redditi dei dipendenti).

 

Il Senato, nell’approvare in via definitiva la conversione del Decreto Sviluppo, ha infatti confermato la soppressione della responsabilità solidale dei committenti in materia fiscale che era stata reintrodotta recentemente col cosiddetto Decreto Fiscale (art.2, c.5 bis D.L. n.16/2012).

 

In base alla disposizione ora approvata i committenti hanno solo l’obbligo di controllo del corretto operato dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione attestante la regolarità dell’appalto. In caso di mancato svolgimento del controllo i committenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro.

 

La legge di conversione del Decreto Sviluppo deve ora essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 185/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/cp

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DECRETO SVILUPPO (D.L. 83/2012) APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL SENATO IL 3 AGOSTO 2012

 

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Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore). – 1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è sostituito dai seguenti:

 

 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163».

 

omissis