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Roma, 6 agosto 2012
Circolare n. 192/2012
Oggetto: Lavoro – Appalti – Esclusa la
responsabilità fiscale dei committenti – Articolo 13 bis del Decreto Sviluppo.
Si è
conclusa positivamente la questione della responsabilità solidale negli appalti
relativamente agli aspetti fiscali (IVA e ritenute Irpef sui redditi dei
dipendenti).
Il
Senato, nell’approvare in via definitiva la conversione del Decreto Sviluppo,
ha infatti confermato la soppressione della responsabilità solidale dei committenti
in materia fiscale che era stata reintrodotta recentemente col cosiddetto Decreto
Fiscale (art.2, c.5 bis D.L. n.16/2012).
In
base alla disposizione ora approvata i committenti hanno solo l’obbligo di controllo
del corretto operato dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e possono
sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione
attestante la regolarità dell’appalto. In caso di mancato svolgimento del
controllo i committenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa da
La
legge di conversione del Decreto Sviluppo deve ora essere pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 185/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/cp |
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DECRETO
SVILUPPO (D.L. 83/2012) APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL SENATO IL 3 AGOSTO 2012
omissis
Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di responsabilità solidale
dell’appaltatore). – 1. Il
comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è sostituito dai seguenti:
“
28-bis. Il committente provvede al pagamento del
corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti
alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere
il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione
da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste
a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da
soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui
agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive
modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le
stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163».
omissis