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Roma, 27agosto 2012
Circolare n.199/2012
Oggetto: Decreto
Sviluppo – Definitive le misure per la crescita - Legge di conversione
7.8.2012, n.134, su S.O. alla G.U. n. 187 dell’11.8.2012.
Si riepilogano di
seguito le principali misure del decreto legge 83/2012 (Decreto Sviluppo) convertito
dalla legge indicata in oggetto.
Misure per l’infrastrutturazione del Paese (articoli da
Misure per l’edilizia – Piano nazionale per le città (articoli da
Responsabilità solidale negli appalti (articolo 13 ter) – Nell’ambito delle misure
sull’edilizia è contenuta la norma sulla responsabilità fiscale negli appalti
che peraltro si applica a tutti i tipi di appalto, non solo quelli
dell’edilizia. Com’è noto, la responsabilità solidale dei committenti
relativamente alle ritenute fiscali e all’IVA è stata sostituita da un obbligo
di controllo sulla regolarità degli adempimenti dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori.
Infrastrutturazione dei porti – Autonomia finanziaria
delle autorità portuali (articoli 14 e 15) – Sono
state confermate le misure per agevolare la realizzazione di opere portuali. In
particolare la legge di conversione ha stabilito che il fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti istituito nello stato
di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà
alimentato dall’1% dell’IVA dovuta sulle importazioni di merci entrate nel
Paese via mare, nel limite di 70 milioni di euro annui (in base al decreto legge
sarebbe dovuta affluire al fondo anche una quota delle accise). Ciascun porto
avrà diritto all’80% dell’imposta relativa alle importazioni transitate dalle
sue banchine, mentre il restante 20% sarà ripartito in via perequativa tra
tutti i porti. Sono state inoltre previste misure per favorire investimenti per
lo sviluppo del traffico container, mediante gli stanziamenti non utilizzati
per le opere infrastrutturali.
Veicoli ecologici – Contributi alla rottamazione – (articoli da 17 bis a 17 terdecies)
– E’ stato introdotto con la legge
di conversione un piano per la realizzazione di reti per la ricarica di veicoli
elettrici e sono stati previsti contributi per l’acquisto di veicoli a basse
emissioni inquinanti a partire dal 2013 e fino alla fine del 2015.
Trasparenza amministrativa (articolo 18) – Sono state confermate le disposizioni sull’obbligo per le PA di
rendere note sui siti internet le imprese destinatarie di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere.
Fondo per i finanziamenti alle imprese (articolo 23) – I programmi di incentivazione alle imprese saranno finanziati
col nuovo “Fondo per la crescita sostenibile”.
I bandi per la presentazione delle domande di finanziamento saranno
attivati con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Come per il
passato i finanziamenti saranno riferibili a progetti di ricerca e sviluppo, a
progetti di riqualificazione delle aree depresse e a progetti di
internazionalizzazione delle imprese.
Credito d’imposta per assunzioni altamente qualificate (articolo 24) – Le imprese che assumono a tempo indeterminato personale in
possesso di dottorato di ricerca universitaria o di laurea magistrale a carattere
tecnico o scientifico (es. fisica, informatica, ingegneria gestionale,
matematica, ecc.) hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 35% del costo
del lavoro, fino ad un massimo di 200 mila euro annui. Per l’operatività
dell’agevolazione è necessario attendere l’emanazione del decreto attuativo del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Call center (articolo
24 bis) – Sono state introdotte
disposizioni sui call center con
almeno 20 dipendenti finalizzate ad evitare che i centri delocalizzino l’attività
in Paesi esteri.
Interventi per la riqualificazione industriale (articoli da
Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese (art. 32) – Sono state confermate le disposizioni che introducono la
possibilità per le società non quotate di emettere cambiali finanziarie,
peraltro con l’emissione assistita da uno sponsor
e la collocazione dei titoli solo presso investitori qualificati.
IVA per cassa (articolo 32 bis) –
La legge di conversione ha introdotto novità in materia di IVA per cassa. In
particolare è stato previsto che i soggetti IVA con volume d’affari fino a 2
milioni di euro annui possano optare per il regime IVA per cassa in base al
quale l’imposta diviene esigibile al momento della riscossione delle fatture. L’opzione
non incide sui cessionari e i committenti per i quali il diritto alla detrazione
decorre comunque dalla data di ricevimento della fattura. Per l’entrata in
funzione della disposizione occorre attendere il provvedimento attuativo dell’Agenzia
delle Entrate.
Srl a capitale ridotto (articolo 44)
– Accanto alla srl semplificata che può essere costituita da soggetti di
età fino a 35 anni è stata ora disciplinata la srl a capitale ridotto che può
essere costituita on atto pubblico da soggetti ultratrentacinquenni.
Contratti di rete (art. 45) –
Sono state introdotte disposizioni che disciplinano alcuni aspetti dei contratti di rete, i contratti
introdotti dal D.L. n. 5/2009 convertito dalla legge n. 33/2009 che consentono
a due o più imprese di compiere in forma aggregata un’attività economica,
mantenendo la propria soggettività giuridica e autonomia operativa.
Vigilanza sulle società cooperative (articolo 46) – E’ stata confermata la sanzione da 50 mila a 500 mila euro a
carico degli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o
risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. La nuova sanzione amministrativa
sostituisce la sanzione della sospensione semestrale dell’attività prevista
dall’articolo 10 della legge n. 99/2009 sulla vigilanza sulle cooperative.
Riforma del lavoro (articolo 46 bis) –
La legge di conversione ha introdotto alcune modifiche alla recente legge
di riforma del lavoro n. 92/2012 relativamente ai contratti di
somministrazione, ai rapporti di lavoro autonomo e alle disposizioni sulla
mobilità.
SISTRI (articolo 52) – E’ stata
confermata la sospensione fino al 30 giugno 2013 dell’operatività del SISTRI,
il sistema di tracciabilità dei rifiuti introdotto nel 2006 e mai definitivamente
decollato.
Giustizia civile (articoli da
Incentivi alla Green
Economy (articolo
57) – E’ stato confermato il piano
di incentivi alle imprese dei settori della green
economy che assumano giovani fino a 35 anni di età.
Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (articolo 58) – Con la legge di conversione è stato approvato senza modificazioni
il piano per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
mediante le organizzazioni caritatevoli. Il Ministero delle Politiche Agricole
e Alimentari adotterà con proprio decreto il programma annuale.
Calamità naturali – Terremoto dell’Aquila (articoli da 67 bis a 67 sexies) – Sono state introdotte norme speciali
per consentire l’intervento statale nella ricostruzione del comune dell’Aquila
colpito dal terremoto dell’aprile del 2009.
Calamità naturali – Terremoto dell’Emilia (articolo 10 e articoli 67 septies
e 67 octies) – Sono stati compresi
nuovi Comuni tra quelli danneggiati dal sisma dell’Emilia dello scorso mese di
maggio che possono fruire degli interventi agevolativi per la ricostruzione. In
particolare è stato previsto un credito d’imposta fino a 10 milioni di euro per
l’acquisto dei beni mobili distrutti dal sisma. Le modalità applicative
dell’agevolazione saranno stabilite con successivo decreto del Ministero
dell’Economia.
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Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 192/2012 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n.187 dell’11.8.2012
(fonte Guritel)
LEGGE 7 agosto 2012, n.134
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese Titolo I
MISURE URGENTI PER LE
INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I
Infrastrutture - Misure per
l'attrazione di capitali privati
Art. 1 Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project bond 1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dallesocieta' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per ititoli del debito pubblico. 2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «edalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163». 3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momentoprestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli didebito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le relative eventualisurroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni ancheparziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazionea tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecariee catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alleobbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata invigore del presente decreto. 5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , anche aifini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per larealizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al serviziodi pubblica utilita' di cui sia titolare. Art. 2 Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione 1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture,previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, darealizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cuiall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondoperduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economicadell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto dellecondizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' diprogetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie dicontratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»; b) il comma 2-ter e' soppresso; c) al comma 2-quater: 1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalleseguenti: «di cui al comma 2-bis»; 2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sonosostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»; d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: «2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1,commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardoagli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in partefinanziati ai sensi del citato comma 991.». Art. 3 Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto 1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo ilcomma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizie' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studiodi fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso siaposto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare perle procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Leindicazioni fornite in sede di conferenza possono esseremotivatamente modificate o integrate solo in presenza disignificativi elementi emersi nelle fasi successive delprocedimento.». 2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e'redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici inpossesso dei requisiti soggettivi necessari per la suapredisposizione in funzione delle diverse professionalita' coinvoltenell'approccio multidisciplinare proprio dello studio difattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamentequalificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare laredazione dello studio di fattibilita' a soggetti esterni,individuati con le procedure previste dal presente codice. Glioneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esternipossono essere ricompresi nel quadro economico del progetto ». Art. 4 Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni 1. All'articolo 51, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituitedalle seguenti: «60 per cento»; b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalleseguenti: «1º gennaio 2014». Art. 4 bis Contratto di disponibilita' 1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ilcontratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra leparti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti pergli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sullagestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme oprovvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversadeterminazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dalcomma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'operaderivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri,nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a caricodel soggetto aggiudicatore»; b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario ilruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano aicontratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto.
Capo II
Infrastrutture - Misure di
semplificazione e accelerazione
Art. 5 Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini delladeterminazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelleprocedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativiall'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I,capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicanoi parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, daemanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui alpresente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture edei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite leclassificazioni delle prestazioni professionali relative ai predettiservizi. I parametri individuati non possono condurre alladeterminazione di un importo a base di gara superiore a quelloderivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti primadell'entrata in vigore del presente decreto.». 2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2,penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introdotto dal comma 1 del presente articolo , le tariffeprofessionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti primadella data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini,rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre abase di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di serviziattinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazionedelle prestazioni professionali. Art. 6 Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali 1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito conmodificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26,e' inserito il seguente: «Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per larealizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati almiglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorreredall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di impostacompensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbianomaturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuitidalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni. 2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutturenecessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispettodegli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.». Art. 7 Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini 1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'AllegatoI del regolamento emanato con il decreto del Presidente dellaRepubblica 1º agosto 2011, n. 151, esistenti alla data dipubblicazione del predetto regolamento, gli adempimentiamministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletatientro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamentiprevisti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazionidalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Resta fermo quanto previstodall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decretolegislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita' di cui alcomma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comandoprovinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, una scheda asseverata da un tecnicoqualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendioallo stato esistenti, nonche' una relazione riportante, per gliaspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degliinterventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti. 2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, leparole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». 3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dalseguente: «2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altrilaboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; b) (soppressa) ; c) prove di laboratorio su terre e rocce.». Art. 8 Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera 1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertitoin legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delleopere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande eventoEXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di 9.092.408 euro per il2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro per il 2014e di 987.450 euro per il 2015. 1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milionidi euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata allaVeneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventiconservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche invista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. 2. All'articolo 14, comma 2, primo periodo , del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte leseguenti: «. Il Commissario straordinario , con proprioprovvedimento, puo' nominare uno o piu' delegati per specifichefunzioni.». 2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle operenecessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui alcomma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progettirelativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine ilConsiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedutestraordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grandeevento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui ilparere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi dicui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entrotrenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui alperiodo precedente. 2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, le parole: «con provvedimento del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, esentito A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degliinteressati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad appositavalutazione tecnica, sono individuati specificamente i trattistradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanzeminime da osservare». 3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spaziespositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento dellarelativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privatodenominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano,finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto,nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica. 4. La Fondazione di cui al comma 3 e' costituita ai sensi delregolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 edel codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in usoalla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo didotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobileche la ospita, nonche' degli eventuali ulteriori beni mobili eimmobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statutodella Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero dellavigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizionedelle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' dellaFondazione. 5. Oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, cheassume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla Fondazionedi cui al comma 3, in qualita' di soci promotori, secondo lemodalita' stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cuiambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuirestabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore alMinistero. Possono altresi' diventare soci, previo consenso delfondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, iquali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondodi gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalita'stabilite dallo statuto. 6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 e'assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentatoannualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per unimporto pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede,a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, letterab), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specificoriferimento alle risorse di parte corrente. 7. La Fondazione di cui al comma 3 puo' avvalersi di personaleappartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita'culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita'di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati aisensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d'intesa prevedonol'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alleamministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria dellaFondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti.
Capo III
Misure per l'edilizia
Art. 9 Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter)sono sostituiti dai seguenti: «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni eproroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelledestinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumentiurbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e difabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i benimobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati eaffittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto illocatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici deglistessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite impreseappaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, letterec), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricatiabitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto delMinistro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dellasolidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia edil Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le lorocaratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senzaradicali trasformazioni; 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricatodiversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuatedalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hannoeseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cuiall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unicodell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazionedella costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dallestesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativoatto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione perl'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazionedestinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministrodelle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo attoil cedente abbia espressamente manifestato l'opzione perl'imposizione; 8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricatostrumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili didiversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelleeffettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle impreseche vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gliinterventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), delTesto Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data diultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per lequali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestatol'opzione per l'imposizione;»; b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e' sostituitadalla seguente: «a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato dicui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per lequali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestatol'opzione per l'imposizione»; c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e'sostituito dal seguente: «127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuatedalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hannoeseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c),d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni difabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». Art. 10 Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 deldecreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori deicomuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, ReggioEmilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento deitermini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decretiadottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione erealizzazione di moduli temporanei abitativi - destinatiall'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e'stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione deidanni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati adattivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse operedi urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecitasistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmentedimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazionenell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. 2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuniinteressati, alla localizzazione delle aree destinate allarealizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga allevigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le areedi ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non siapplicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ilprovvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblicautilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 ecostituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, sederogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variantedegli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolopreordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazionedei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazioned'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed insostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro aventediritto o interessato da essa previste, i Commissari delegati danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variantemediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su duegiornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusioneregionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorredal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applical'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', dicui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazionidelle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissaridelegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, allaredazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione inpossesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisceprovvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissaridelegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favoredella Regione o di altro ente pubblico, anche locale,specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' diprovvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata daiCommissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione inpossesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti ladata del 29 maggio 2012. 5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale diimmissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorsogiurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sonoammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativavigente. 6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimentodi localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunquedi un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissaridelegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza dellautilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis,comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successivaordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonioindisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. 7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con lemodalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contrattipubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, compatibilmente con il quadroemergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degliordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. Inderoga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoriaprevalente fino al cinquanta per cento. 8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad ufficipubblici ovvero all'attivita' scolastica, provvedono i presidentidelle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competenteprovveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competentiuffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprieattivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentalidisponibili a legislazione vigente. 9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento dialloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili nonutilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelleabitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione dicriteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprieordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma8 e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il qualedefinisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, deglistessi da parte dei beneficiari. 11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento deitermini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decretiadottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati,sentito il presidente della provincia territorialmente competente, ed'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, laripianificazione del territorio comunale definendo le linee diindirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, lariqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzionedel tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degliinsediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. 12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delleattivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 percento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL alfinanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia disalute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensidell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita'speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, ancheattraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impiantiindustriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpitol'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioniinteressate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' icriteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta deipresidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia edelle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano,in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2,del decreto-legge n. 74 del 2012. 14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con ilMinistero dell'economia e delle finanze, Fintecna o societa' daquesta interamente controllata assicura alle regioniEmilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attivita' tecnico-ingegneristiche dirette afronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze dellepopolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate aisensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Airelativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo dicui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, iPresidenti delle regioni possono costituire apposita strutturacommissariale, composta di personale dipendente delle pubblicheamministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite diquindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorseassegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cuiall'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali cherestano a carico delle amministrazioni di appartenenza.». 15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di unpiano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad usopubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a talefine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidentidelle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degliinterventi di cui alla presente lettera, stipulano appositeconvenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad usopubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' diricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticandointerventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolarefruibilita' pubblica degli edifici medesimi». 15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulterioriamministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono,inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limitidelle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cuiaffidare specifici settori di intervento sulla base di specifichedirettive e indicazioni appositamente impartite. Art. 11 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata invigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agliinterventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta unadetrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad unammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro perunita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenutenel citato articolo 16-bis. 2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013». 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 finoall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448. 3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione siapplica a decorrere dal 1º gennaio 2012. Art. 12 Piano nazionale per le citta' 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone unpiano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di areeurbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine,con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laCabina di regia del piano, composta da due rappresentanti delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno confunzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delleRegioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministerodell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppoeconomico, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, delMinistero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza delConsiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, perla cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesioneterritoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi eprestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste diosservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti perl'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante deiFondi di investimento istituiti dalla societa' di gestione delrisparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita aisensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamentodella Cabina di regia. Ai rappresentanti delle amministrazionipubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun emolumento,indennita' o rimborso di spese. 1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioniparlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regiacon apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza. 2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, icomuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti divalorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato diinterventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando: a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto ditrasformazione e valorizzazione; b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici cheprivati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comuneproponente; c) i soggetti interessati; d) le eventuali premialita'; e) il programma temporale degli interventi da attivare; f) la fattibilita' tecnico-amministrativa. 3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenticriteri: a) immediata cantierabilita' degli interventi; b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti efinanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effettomoltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degliinvestimenti privati; c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, dimarginalizzazione e degrado sociale; d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche conriferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano; e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale edambientale e contenimento del consumo di nuovo suolo nonedificato. 4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorsemesse a disposizione dai vari organismi che la compongono, definiscegli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessapropone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ladestinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita'del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove,di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contrattodi valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei varisoggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca deifinanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme deiContratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale perle citta'. 5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presentearticolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo perl'attuazione del piano nazionale per le citta'», nel qualeconfluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,relativamente ai seguenti programmi: a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 deldecreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano statiratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi diprogramma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del pianonazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivemodificazioni; b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 edell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensidell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, edell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nellimite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni perl'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioniper ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede medianteutilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 chesono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5. 7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programmaentro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dellalegge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzatinell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti edesclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ognicaso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivoin piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordidi programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013. 8. All'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il comma 5 e'sostituito dal seguente: «5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito conmodificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano ilimiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, ilfinanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi darealizzare.». 9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati aisensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propriall'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata aifini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Ledisposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmigia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzioneattuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e peri quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi direalizzazione. Art. 12 bis Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane 1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalleamministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regionie con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita,dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso laPresidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Comitatointerministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e'presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministrodelegato ed e' composto dal Ministro per la coesione territoriale,dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dalMinistro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze,dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dellosviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministriaventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delletematiche inseriti all'ordine del giorno. 2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentantedelle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, unrappresentante delle province e un rappresentante dei comuni,nominati dalla componente rappresentativa delle autonomieterritoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni. 3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenzeattribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, alConsiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ealla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale diuna segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generaledella Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura generaleai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni. 5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sonodisciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrispostoalcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlatial funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a caricodegli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza delConsiglio dei Ministri. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 13 Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia 01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascunprocedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibilenella home page, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito ilpotere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi eper gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini dellavalutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo ledisposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivinazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alledisposizioni del presente comma, assume la sua medesimaresponsabilita' oltre a quella propria». 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzoperiodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui lanormativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi oenti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sonocomunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni easseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve leverifiche successive degli organi e delle amministrazionicompetenti.». 2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia edilizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico puntodi accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicendeamministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'interventoedilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestivain luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anchemediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o allatutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunqueferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttivedefinita dal regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 7 settembre 2010, n. 160. 1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesseesclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri ufficicomunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sonointeressati al procedimento, non possono trasmettere al richiedenteatti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche acontenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettereimmediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, ledomande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esseeventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportellounico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza diservizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari aifini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di taliassensi rientrano, in particolare: a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cuinon possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensidell'articolo 20, comma 1; b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine alrispetto della normativa antincendio; c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficiotecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cuiagli articoli 61, 62 e 94; d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nellezone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o astabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codicedell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66; e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale incaso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone disalvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mareterritoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decretolegislativo 8 novembre 1990, n. 374; f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni suterreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per glieffetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gliinterventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestatodall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, siprocede ai sensi del medesimo codice; h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia diVenezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cuivi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previstodall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nellalaguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia edi Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti evincoli idrogeologici; l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portualie aeroportuali; m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturaliprotette.»; 3) il comma 4 e' abrogato; b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto ilseguente: «Art. 9-bis (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini dellapresentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativiprevisti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute adacquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresiquelli catastali, che siano in possesso delle pubblicheamministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunquedenominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di talidocumenti, informazioni e dati»; c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «del competente ufficiocomunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»; d) all'articolo 20: 1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sonosoppresse; 2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalleseguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre che gli stessi non sianogia' stati allegati alla domanda del richiedente» sono soppresse; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenutele intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunquedenominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e' intervenutoil dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora taledissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita'dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice laconferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Leamministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenirealla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso,dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioniprevalenti per l'adozione della determinazione motivata diconclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successivemodificazioni»; 4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede anotificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dalresponsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dallaproposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza diservizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata diconclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agliarticoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per larealizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e'fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora ildirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicatoall'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, aisensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, esuccessive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso dicostruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albopretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nelcartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilitedal regolamento edilizio»; 5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto adun vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ilcompetente ufficio comunale acquisisce il relativo assensonell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. Incaso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruiresi intende formato il silenzio-rifiuto»; e) all'articolo 23: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizionedi atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione diverifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cuisussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli attirilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, allapubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione dellefinanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizionedel gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previstidalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelliimposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituitidalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni ocertificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza deirequisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumentiurbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, daprodurre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve leverifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni easseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' esserepresentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, adeccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivodella modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considerapresentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su propostadel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previaintesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e dellemodalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai finidella presentazione della denuncia.»; 2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse leseguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggettodell'esclusione di cui al comma 1-bis,»; 3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse leseguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggettodell'esclusione di cui al comma 1-bis,». 2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare ledisposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 13 bis Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficiecoperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero lemodifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad eserciziod'impresa»; b) il comma 3 e' abrogato; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ede-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio deilavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificatividell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavorie una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degliopportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, ilquale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenzacon l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propriaresponsabilita', che i lavori sono conformi agli strumentiurbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essila normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titoloabilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, letterae-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da partedell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, letterac), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative allasussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presentecomma». Art. 13 ter Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e' sostituito dai seguenti: «28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatorerisponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontaredel corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenutefiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamentodell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erarioin relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto disubappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatoreverifica, acquisendo la documentazione prima del versamento delcorrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguitidal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degliobblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata ancheattraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35,comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, eall'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo finoall'esibizione della predetta documentazione da parte delsubappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro untermine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lostesso termine anche al responsabile in solido. 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivodovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimodella documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono staticorrettamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventualisubappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento delcorrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione daparte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamentopreviste a carico del committente e' punita con la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gliadempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguitidall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predettasanzione si applicano le disposizioni previste per la violazionecommessa dall'appaltatore. 28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano inrelazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture eservizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contrattinell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valoreaggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predettedisposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
Capo IV
Misure per i trasporti
Art. 14 Autonomia finanziaria dei porti 1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 e'inserito il seguente: « Art. 18-bis (Autonomia finanziaria delle autorita' portualie finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al finedi agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivipiani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per ilpotenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti enei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nellostato di previsione del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi diadeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovutasull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale peril tramite di ciascun porto , nel limite di 70 milioni di euroannui. 2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, ilMinistero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merciintrodotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto,nonche' la quota da iscrivere nel fondo. 3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa allarealizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione delpresente articolo. 4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento dellaquota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazionedelle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite eripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita'perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivipiani operativi triennali e piani regolatori portuali. 5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alcomma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso aforme di compartecipazione del capitale privato, secondo ladisciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successivemodifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento amedio e lungo termine con istituti di credito nazionali edinternazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. 6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge24 dicembre 2007, n. 244.». 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvedemediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Art. 15 Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2-novies, deldecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la disposizionedi cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso articolo2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi digara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore delpresente decreto. I finanziamenti non rientranti nella predettafattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate allefinalita' stabilite dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, conpriorita' per gli investimenti di cui alla lettera a) nonche' pergli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso dicontainer, anche sulla base degli accordi di programma gia'sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia'avviati per i quali non siano state ancora completate le procedureautorizzative , secondo le modalita' e procedure di cuiall'articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies, del predettodecreto-legge n. 225 del 2010. Eventuali risorse disponibili unavolta soddisfatte le priorita' di cui alla citata lettera a) delcomma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010,dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppodei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi diprogramma gia' sottoscritti, e comunque al perfezionamento degliinterventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completatele procedure di autorizzazione. *** omissis ***
Capo IV-bis
Disposizioni per favorire lo sviluppo della
mobilita' mediante
veicoli a basse emissioni
complessive
Art. 17 bis Finalita' e definizioni 1. Il presente capo e' finalizzato allo sviluppo della mobilita'sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione direti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati adenergia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flottepubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, conparticolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto diveicoli a trazione elettrica o ibrida. 2. Ai fini del presente capo si intende: a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentatiad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti checonsentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica diriapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, compresela sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti; b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazioneelettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ea idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) alloscarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriorisostanze inquinanti; c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, letteree), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui alcomma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cuial decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti allecategorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, delladirettiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18marzo 2002; d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati dimotorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, conenergia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico ecompletamente immagazzinata a bordo; e) per veicoli a trazione ibrida: 1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettricafinalizzata alla trazione con la presenza a bordo di unmotogeneratore termico volto alla sola generazione di energiaelettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile abordo (funzionamento ibrido); 2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettricafinalizzata alla trazione con la presenza a bordo di unamotorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, conpossibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anchemediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioniesistenti (funzionamento ibrido bimodale); 3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettricafinalizzata alla trazione con la presenza a bordo di unamotorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia allaproduzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire ilnormale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamentocontemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante ilfunzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibridomultimodale). 3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia diemissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e dicontribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficientisul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 dellaCommissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle retiinfrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionalecostituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi: a) interventi statali e regionali a tutela della salute edell'ambiente; b) interventi per la riduzione delle emissioni nocivenell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti diapprovvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamentoglobale prodotto dall'uso di combustibili fossili; c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano edextraurbano; d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nelsettore delle tecnologie avanzate; e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e perl'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici eprivati. 4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo dicui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali,anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delleprocedure, di tariffazione agevolata e di definizione dellespecifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia. 5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo siprovvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigentee, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Art. 17 ter Legislazione regionale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizionilegislative di loro competenza, nel rispetto dei principifondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui alcomma 4. 2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, ilTrentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e leprovince autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto dispostodal comma 1 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relativenorme di attuazione. 3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2salvaguardano comunque l'unita' economica nazionale e i livelliminimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato,stabiliti in attuazione del comma 4. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazionedi un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie el'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nelterritorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricaricaa servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui aicommi 1 e 2, le disposizioni del presente capo si applicanonell'intero territorio nazionale. Art. 17 quater Normalizzazione 1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalladirettiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione direti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondentiagli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei einternazionali International electrotechnical Commission (IEC) eComite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC). 2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, esuccessive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adassumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quantoprevisto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando emodificando le determinazioni precedentemente assunte. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. Art. 17 quinquies Semplificazione dell'attivita' edilizia e diritto ai punti di ricarica 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi iseguenti: «1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamentodi cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, cheai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio siaobbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione aduso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazioneedilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per laricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di unavettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e daciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita'alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamentostesso. 1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter delpresente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoliabilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteriinibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggiregionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensidell'articolo 39. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere 1-quater non siapplicano agli immobili di proprieta' delle amministrazionipubbliche». 2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codicecivile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture diricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sonoapprovate dall'assemblea di condominio, in prima o in secondaconvocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondocomma, del codice civile. 3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assumaentro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazionidi cui al comma 2, il condomino interessato puo' installare, aproprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo lemodalita' ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. Art. 17 sexies Disposizioni in materia urbanistica 1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica deiveicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere diurbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. 2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita' e terminitemporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e diprogrammazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguaticon la previsione di uno standard minimo di dotazione di impiantipubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e incoerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies. 3. Le leggi regionali prevedono, altresi', che gli strumentiurbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione diuno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicolialimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delleattivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento. Art. 17 septies Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelliminimi uniformi di accessibilita' del servizio di ricarica deiveicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previadeliberazione del Comitato interministeriale per la programmazioneeconomica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, su proposta del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano nazionaleinfrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energiaelettrica, di seguito denominato «Piano nazionale». 2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno di ognianno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1. 3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di retiinfrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energiaelettrica nonche' interventi di recupero del patrimonio ediliziofinalizzati allo sviluppo delle medesime reti. 4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire losviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati adenergia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criterioggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nellediverse realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrentiprofili della congestione di traffico veicolare privato, dellacriticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della retestradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Inparticolare, il Piano nazionale prevede: a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partiredalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato epubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unioneeuropea, al fine di garantirne l'interoperabilita' in ambitointernazionale; b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricaricadi cui alla lettera a) basate sulle peculiarita' e sullepotenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici,con particolare attenzione: 1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che laeffettua, identificandolo univocamente; 2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate; 3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica,coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delledisponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione diuna soluzione compatibile con le regole del libero mercato checaratterizzano il settore elettrico; c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favoredei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione delcarburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso larealizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati adenergia elettrica; d) la realizzazione di programmi integrati di promozionedell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti; e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazionedi reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati adenergia elettrica. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove lastipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione delCIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dalcomma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettiveesigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggettipubblici e privati, ivi comprese le societa' di distribuzionedell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stataraggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono esserecomunque approvati. 6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui alcomma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi aisensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmiintegrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e allaloro attuazione si provvede secondo la normativa vigente. 7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni inmateria di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblichestabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventidiretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture diricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energiaelettrica. 8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e' istituitonello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni dieuro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni2014 e 2015. 9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino aun massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto eper l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalleregioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle retiinfrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degliaccordi di programma di cui al comma 5. 10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari eimmediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Pianonazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a5 milioni di euro per l'anno 2013, e' destinata alla risoluzionedelle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestionedi traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioniinteressate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano. Art. 17 octies Azioni di sostegno alla ricerca 1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cuiall'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, avalere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivemodificazioni, e' attivata un'apposita linea di finanziamento deiprogrammi di ricerca finalizzati: a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessinecessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricaricadei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti didistribuzione dell'energia elettrica; b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarieper garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti didistribuzione dell'energia elettrica; c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabilisviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali dellereti infrastrutturali; d) alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica con lastazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamentea un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energiaelettrica non e' sovraccarica; e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione el'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle stazioni diricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a d),con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilita', per lagestione del traffico in ambito urbano; f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili. Art. 17 novies Indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, ilPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellosviluppo economico, formula indicazioni all'Autorita' per l'energiaelettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per laricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolareriguardo ai seguenti aspetti: a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica eil gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricaricadei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e),della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicolialimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio delmercato e almeno per il primo quinquennio; b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto aquelli relativi agli altri tipi di consumo; c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interessegenerale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del serviziodi ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguatadiffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmenteall'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali dicarattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale edi uso efficiente delle risorse; d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del serviziodomestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energiaelettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto informa di distribuzione commerciale nonche' di contabilizzareseparatamente i consumi elettrici per tale ricarica; e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la ricaricadei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione delmaggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e'effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi; f) opportunita' di correlare i provvedimenti di determinazionetariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzionee della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica deiveicoli. 2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni dicui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' per l'energiaelettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, conparticolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12,lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvedeannualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n),della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera dellaproduzione e della distribuzione dell'energia elettrica per laricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cuialla lettera a) del medesimo comma 12. Art. 17 decies Incentivi per l'acquisto di veicoli 1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazionefinanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissionicomplessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cuisiano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria,da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al: a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad unmassimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessiveche producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad unmassimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessiveche producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad unmassimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessiveche producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad unmassimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessiveche producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad unmassimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessiveche producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km; f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad unmassimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessiveche producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. 2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolatitra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che: a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in partiuguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cuiall'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dalvenditore; b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato inprecedenza; c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga allamedesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolatoalmeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo dicui alla lettera b); d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, daalmeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cuialla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo oad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimoveicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatoredel suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che ilveicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate lemisure dello sconto praticato e del contributo statale di cui alcomma 1. 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvederedirettamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allosportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi incircolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o aicentri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse,al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero dimateriali e della rottamazione. 5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediantecompensazione con il prezzo di acquisto. 6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovorimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano dettoimporto quale credito di imposta per il versamento delle ritenutedell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' disostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'impostasul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito dellesocieta' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche inacconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registroautomobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per isuccessivi. 7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuie' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici oimportatrici conservano la seguente documentazione, che deve esseread esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto e della carta di circolazione e del fogliocomplementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, incaso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; c) originale del certificato di proprieta' relativo allacancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematicodell'automobilista di cui al comma 3; d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma2, lettera d). Art. 17 undecies Fondo per l'erogazione degli incentivi 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dellosviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascunodegli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributistatali di cui all'articolo 17-decies. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite perl'anno 2013: a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributistatali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c),erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurandocomunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota parial 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privatidestinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oalla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese,arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamentecome beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributistatali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e),esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privatidestinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oalla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese,arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamentecome beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa. 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, icontributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo,non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dallamedesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna diun veicolo per la rottamazione. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellosviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sonostabilite le modalita' per la preventiva autorizzazioneall'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributiprevisti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui alcomma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quotanon inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinataall'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies,comma 1, lettera a). 5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presentearticolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa,attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondodi cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concertocon il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi,sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero disocieta' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara,secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costigraveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massimadell'1 per cento. 6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura nonregolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottareentro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate leripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base delladotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degliincentivi relativo all'anno precedente. Art. 17 duodecies Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro perl'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dellamissione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopoparzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 17 terdecies Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti 1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionalidei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 eN1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cuimotore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75,comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285.
Titolo II
MISURE URGENTI PER L'AGENDA
DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 18 Amministrazione aperta 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilifinanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e deicompensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati ecomunque di vantaggi economici di qualunque genere di cuiall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici eprivati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensidel presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totaledi cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. 2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversadisposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'enteobbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggettobeneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o iltitolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario odirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e)la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) illink al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura oservizio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link benvisibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione«Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decretolegislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facileconsultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formatotabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e ilriuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196. 4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono direttaattuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita'sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformanoentro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubblicheamministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende specialie le societa' in house delle pubbliche amministrazioni . Le regioniad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo terminesecondo le previsioni dei rispettivi Statuti. 5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggieconomici successivi all'entrata in vigore del presentedecreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolocostituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimantedelle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore amille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la suaeventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagliorgani dirigenziali e di controllo, sotto la propria direttaresponsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile perl'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. Lamancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabiledal destinatario della prevista concessione o attribuzione e dachiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento deldanno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensidell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, idecreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Aipagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed aiconnessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano ledisposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministroper la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto conil Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottareentro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata,un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni conil presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazionedei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale dellatrasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lostesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' diattuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici eper quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base delmedesimo titolo. 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con lerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. *** omissis ***
Titolo III
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO
Capo I
Misure per la crescita
sostenibile
Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile 1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescitasostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto dellecontestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita'sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', conparticolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e diprogressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diversearee territoriali del Paese. 2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppoeconomico assume la denominazione di «Fondo per la crescitasostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base diobiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto deivincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, alfinanziamento di programmi e interventi con un impatto significativoin ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazionedi rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' delsistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri edelle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo diimpianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazionidi crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizionedi accordi di programma; c) la promozione della presenza internazionale delle imprese el'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con leazioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozioneall'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, condecreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto , nel rispettodegli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita',le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito delFondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta.Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive delMinistro dello sviluppo economico, che individuano i termini ,le modalita' e le procedure , anche in forma automatizzata, perla concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestionedegli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo'avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in houseovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisititecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base diun'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivantidalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applicaquanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1ºluglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto2009, n. 102. 3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essereperiodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativiagli anni precedenti. 4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distintecontabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamenteper l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri eper gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziatidall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestioneordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna dellefinalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita sezionenell'ambito del Fondo. 5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 dellalegge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le propriefunzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita' e iprocedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presentedecreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinentidisposizioni attuative della medesima legge. 6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possonoessere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva laprestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sonoabrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fattosalvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' lesomme restituite o non erogate alle imprese, a seguito deiprovvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioniconcesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedentecomma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' specialedel Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Lepredette disponibilita' sono accertate al netto delle risorsenecessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantirela definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi delcomma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' specialinella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e pressol'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestitiper l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versateall'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nelmedesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e dellefinanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, adapposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministeroper la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondooperativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predettedisponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie perfar fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizionedei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predettecontabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento deirelativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimentiderivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UEalla data di 10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte apromuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra lediverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate alFondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misuredi aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondoil vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazionidalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata invigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini dellaconcessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino allaloro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 24 Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla formagiuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cuioperano, nonche' dal regime contabile adottato, e' concesso uncontributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limitemassimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendalesostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitarioconseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente inmateria; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline diambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presentedecreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, comespecificato al comma 3. 1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni dipersonale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a)e b) del comma 1. 2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazionedei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del creditoe nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta neiquali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale dicui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della baseimponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonrileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successivemodificazioni. 3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, e'concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita': a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principalefinalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti difenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previsteapplicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisirenuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti disistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, adesclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delleconoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica ecommerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni perprodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizioneconcettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernentinuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possonocomprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altradocumentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale;realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e diprogetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali,quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finalee il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usaresoltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progettipilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'generati dai costi ammissibili. 4. Il diritto a fruire del contributo decade: a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari aquello indicato nel bilancio presentato nel periodo di impostaprecedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodominimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medieimprese; b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese nonappartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive inItalia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruitodel contributo; c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioninon formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva inmateria di lavoro dipendente per le quali sono state irrogatesanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazionialla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previstedalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanatiprovvedimenti definitivi della magistratura contro il datore dilavoro per condotta antisindacale. 5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presentearticolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla basedi apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' oenti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e diterzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo lemodalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163. 6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza,secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui alcomma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede ilcontributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma12. 7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, delcontributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizionipreviste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppoeconomico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, deldecreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo,maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazionecontabile certificata da un professionista iscritto al registro deirevisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione vaallegata al bilancio. 9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio eprive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi dellacertificazione di un revisore dei conti o di un professionistaiscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, neitre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenzacon l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attivita' dicertificazione contabile di cui al presente comma sono considerateammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro. 10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa gravenell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilasciodella certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano ledisposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico,di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, daemanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,sono adottate le disposizioni applicative necessarie. 12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite leseguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di europer l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,». 13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesadi 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro adecorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con lerisorse rivenienti dal comma 12. 13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire ilmantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sismadel 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro perl'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e'riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede ounita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1,comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Art. 24 bis Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita'svolte da call center con almeno venti dipendenti. 2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call centerfuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almenocentoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro edelle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltredeve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione deidati personali, indicando quali misure vengono adottate per ilrispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice inmateria di protezione dei dati personali, di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggioperano in Paesi esteri. 3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degliincentivi all'occupazione nel settore dei call center, i beneficiprevisti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essereerogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri. 4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deveessere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatorecon cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poteressere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali,poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite unoperatore collocato nel territorio nazionale. 5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un callcenter deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cuil'operatore e' fisicamente collocato. 6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presentearticolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000euro per ogni giornata di violazione. 7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole:«rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche'delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzateattraverso call center "outbound" per le quali il ricorso aicontratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base delcorrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale diriferimento,». *** omissis *** Art. 27 Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa 1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine disostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale,l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia deilivelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industrialicomplesse con impatto significativo sulla politica industrialenazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti diriconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni dicrisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza diriconoscimento della regione interessata, riguardano specificiterritori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale dirilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione coneffetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevataspecializzazione nel territorio. Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultanorisolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediantecofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiutodisponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivianche a carattere innovativo, la riqualificazione delle areeinteressate, la formazione del capitale umano, la riconversione diaree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamentoenergetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamentefunzionali agli interventi. Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente perl'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazioneindustriale. 3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, iProgetti di riconversione e riqualificazione industriale sonoadottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gliinterventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata diamministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggettipubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e laverifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizionifissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto diriconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati dipubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progettosono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degliarticoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermala vigente normativa in materia di interventi di bonifica erisanamento ambientale dei siti contaminati. 5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo inconto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui aldecreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito deiprogetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fattesalve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitariaper i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili alegislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. 6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progettodi riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dellosviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazionedegli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attivita'sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministerodello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predetteconvenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'appositasezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate perl'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limitemassimo del 3 per cento delle risorse stesse. 7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte afavorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessatida interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Talimisure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento diimprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto allaricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimentodi tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ede), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure dicui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni,nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per laformazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione delpresente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica. 8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura nonregolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' diindividuazione delle situazioni di crisi industriale complessa edetermina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti diriconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dellosviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia dicui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi dipropria competenza. 9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui aicommi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione dicui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarieindividuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorsestanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora nondisponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attivita'del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territorialipartecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazionevigente. 10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cuiall'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto dellesomme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziareeventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata invigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo condecreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delMinistro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello statodi previsione del Ministero dello sviluppo economico per lasuccessiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 28 Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015» 1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto deiprogetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono revocate qualora entrodiciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delleagevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta dierogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimentoper i quali, alla data di entrata in vigore del presentedecreto-legge, sia stato gia' emanato il predetto provvedimento diconcessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per statodi avanzamento deve essere presentata entro il termine di sei mesidalla predetta data di entrata in vigore, fatto salvo il maggiortermine conseguente dall'applicazione del periodo precedente. 2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadonodalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dallarichiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, nonprovvedano a trasmettere la documentazione necessaria perl'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessariemisure anche di carattere organizzativo volte a semplificare edaccelerare le procedure per la concessione ed erogazione delleagevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lostesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive neiconfronti del soggetto gestore degli interventi. Art. 29 Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi 1. In considerazione della particolare gravita' della crisieconomica che ha colpito il sistema produttivo, le impresebeneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 deldecreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazionidalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighiderivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazionedelle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati. 2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimentirelativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui allalegge 1º marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle concesse nell'ambitodei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data dientrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzataalcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministerodello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data,accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle impreseinteressate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. 3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto diagevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' consentitaentro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del CIPEdi approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPEpuo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per nonpiu' di un anno dal termine originariamente previsto. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcundifferimento del termine di ultimazione degli investimenti,eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma edei soggetti proponenti. 5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia' oggettodi deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, nonvenga presentato il progetto esecutivo entro novanta giornidall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dellosviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessatedalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione al CIPE. Per iprogrammi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predettotermine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica,qualora successiva alla data di entrata in vigore del presentedecreto-legge. 6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma gia'stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto ladocumentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimentodi tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora ilcontratto sia riferito ad una pluralita' di iniziative, larisoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessatedall'inadempimento. 7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, per leiniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2,comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancatoraggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizioa regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivantidal calcolo di indicatori eventualmente previsti. 8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, deldecreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4,della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate alla data dientrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro iltermine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. Ladocumentazione finale di spesa e' presentata dai beneficiari entrosei mesi, non piu' prorogabili, dalla scadenza del termine diultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei terminiprevisti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni. 9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazionidi particolari gravita' sotto il profilo economico e finanziariodelle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'delle attivita' produttive ed il mantenimento dei relativi livellioccupazionali, puo' disporre in via eccezionale la sospensione deitermini di ultimazione di programmi agevolati a valere suglistrumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguentiprogrammi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessiaziendali. Art. 29 bis Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale 1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopoil comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi dirilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescitaeconomica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le areesottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali,dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cuiall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure dispesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioniinteressate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni perla disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale perl'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, inqualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenzeistituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia diprocedure di acquisto di beni e servizi». Art. 30 Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI 1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui alpresente comma possono assumere anche la forma di contributi in contointeressi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trentoe Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamentideliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interessevigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23,comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventidestinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essereagevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per ilsostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito ancheFRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004,n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possonoessere assistiti da idonee garanzie. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 non utilizzate del FRIal 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre diciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2, nellimite massimo del 70 per cento. Ai fini del presente comma sono daintendersi non utilizzate le risorse gia' destinate dal CIPE perinterventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate lemodalita' per la presentazione delle istanze di accesso alleagevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione orideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonche' quelleprovenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati edai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmentecomminate. 4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e dellefinanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate lemodalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui alcomma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predetterisorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescitasostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presentedecreto-legge. 5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quaterdell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 31 Ulteriori disposizioni finanziarie 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c),del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, nel rispettodegli impegni assunti precedentemente all'entrata in vigore delpredetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' delfondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi diefficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato alMinistero dello sviluppo economico, sono versate all'entrata delbilancio dello Stato entro il termine di trenta giorni dall'entratain vigore del presente decreto. 2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare ledomande gia' pervenute alla data di entrata in vigore delpresente decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministerodello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato diprevisione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alFondo di cui all'articolo 17, comma 1, al titolo II della legge27 febbraio 1985, n. 49. 3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppoeconomico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cuigestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sonoriassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministerodell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dellosviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsionedello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con leRegioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medieimprese operanti in tali Regioni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183,le parole da «, la cui erogazione» a «contenziosi pregressi» sonosoppresse.
Capo II
Nuovi strumenti di finanziamento
per le imprese
Art. 32 Strumenti di finanziamento per le imprese 1. (soppresso). 2. (soppresso). 3. (soppresso). 4. (soppresso). 5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43,le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e nonsuperiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituitedalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e nonsuperiore a trentasei mesi dalla data di emissione». 5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,n. 43, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa'di capitali nonche' da societa' cooperative e mutue assicuratricidiverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dallaraccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Lesocieta' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitalenegoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possonoemettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza deiseguenti requisiti: a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor, dauna banca o da un'impresa di investimento, da una societa' digestione del risparmio (SGR), da una societa' di gestionearmonizzata, da una societa' di investimento a capitale variabile(SICAV), purche' con succursale costituita nel territorio dellaRepubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione deititoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturalescadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per leemissioni fino a 5 milioni di euro; 2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quotarisultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); 3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazionedelle percentuali di cui ai numeri 1) e 2); c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisorecontabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro deirevisori contabili; d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girateesclusivamente in favore di investitori professionali che non siano,direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente; ilcollocamento presso investitori professionali in rapporto dicontrollo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e'disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti diinteresse. 2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, sel'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore altotale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancioapprovato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita'in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento delbilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto allaredazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa'o da un ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontarerilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsorclassifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almenocinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, perle operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale obassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni dellaclassificazione adottata. 2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) eb), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dallepiccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CEdella Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nominadello sponsor. 2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al comma 2-bis,lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura noninferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzieprestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da unconsorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse dasocieta' aderenti al consorzio. 2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata invigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si puo'derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio,qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 percento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate dauna banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio digaranzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa'aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere duratasuperiore al predetto periodo di diciotto mesi». 6. (soppresso). 7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, comemodificato dal presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambialifinanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; atal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata distrumenti finanziari. 2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in formadematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' digestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessaincondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolaridelle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabilidegli intermediari depositari. 3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati: a) l'ammontare totale dell'emissione; b) l'importo di ciascuna cambiale; c) il numero delle cambiali; d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; e) la data di emissione; f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numerida 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, conl'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare dellagaranzia; h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla datadell'emissione; i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente e'iscritto. 4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nelcapo II del titolo II della parte III del testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successivemodificazioni. 5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esentidall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunquel'esecutivita' del titolo» . 8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei casi in cui leobbligazioni e le cambiali finanziarie, emesse da societa' nonemittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotatiin mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dallaraccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che nonsiano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interpostapersona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente. 9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delleobbligazioni , delle cambiali finanziarie e titoli similari,emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate inmercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degliStati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordosullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decretoministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economicitrasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge,nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titolisimilari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemimultilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalleprime». 10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dallesocieta' con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemimultilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europeae degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeoinclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensidell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento aititoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. 11. (soppresso). 12. (soppresso). 13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delleobbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Decretolegislativo 1º aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibilinell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criteriodi imputazione a bilancio. 14. (soppresso). 15. (soppresso). 16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturalescadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valoredi emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro,al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% delvalore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta allequote anzidette. 17. (soppresso). 18. (soppresso). 19. Le obbligazioni emesse da societa' non emittenti strumentifinanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemimultilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dallemicro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE dellaCommissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole dipartecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' conscadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi. 20. La clausola di subordinazione definisce i termini dipostergazione del portatore del titolo ai diritti degli altricreditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori del solocapitale sociale. Alle societa' emittenti titoli subordinati siapplicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile. Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioniobbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge. 21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivospettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola alrisultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interessericonosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo)non puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento protempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi siobbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trentagiorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata alrisultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicataall'atto dell'emissione Tale somma e' proporzionata al rapporto tra obbligazionipartecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato dellariserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimobilancio approvato. 22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivosono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificateper tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementioggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, dadeliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza. 23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la remunerazionedell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in lineacapitale dell'emissione. 24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anchela clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuirecapitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utiled'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisceoggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profittie delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, aifini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata indiminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effettodi legge gli utili netti annuali si considerano depurati da dettasomma. 25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla leggedel 7 marzo 1996, n. 108. 26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma e'sostituito dal seguente. «I commi primo e secondo non si applicanoalle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercatiregolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero diobbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero disottoscrivere azioni.». Art. 32 bis Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa 1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di benie per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi convolume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti dicessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa,arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibileal momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimisoggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'impostarelativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento delpagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alladetrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorgeal momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' ilcorrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni delpresente comma non si applicano alle operazioni effettuate daisoggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazionedell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti dicessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediantel'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene,comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dalmomento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non siapplica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima deldecorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzioneda parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita'individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delleentrate. 3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cuial comma 1 deve essere apposta specifica annotazione. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, daemanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, sono stabilite ledisposizioni di attuazione del presente articolo. 5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alpresente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 delpresente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2. 6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorreredall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzionedell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. *** omissis *** Art. 44 Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile,la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' esserecostituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche cheabbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data dellacostituzione. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deveindicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bisdel codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivol'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu'persone fisiche anche diverse dai soci. 3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata acapitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, lasede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cuiquesta e' iscritta devono essere indicati negli atti, nellacorrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinatoalla comunicazione collegato con la rete telematica ad accessopubblico. 4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano allasocieta' a responsabilita' limitata a capitale ridotto ledisposizioni del libro V, titolo V, capo VII , del codice civile, in quanto compatibili. 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori alcredito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordocon l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioniagevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni cheintraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto.
Art. 45 Contratto di rete 1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,n. 33, e successive modificazioni, le parole da: «Ai fini degliadempimenti» fino a: «la genuinita' della provenienza;» sonosostituite dalle seguenti: «Se il contratto prevede l'istituzione diun fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato asvolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1) lapubblicita' di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediantel'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo doveha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazionicontratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, iterzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondocomune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annualel'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, inquanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di eserciziodella societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio delregistro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quantocompatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Aifini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, ilcontratto deve essere redatto per atto pubblico o per scritturaprivata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a normadegli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascunimprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti,trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraversoil modello standard tipizzato con decreto del Ministro dellagiustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzee con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ognipartecipante per originaria sottoscrizione del contratto o peradesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete,qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune aisensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e diinnalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e lemodalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento versotali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contengal'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascunpartecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e,qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali edegli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante siobbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondomedesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimentopuo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato,costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a),del codice civile; d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altriimprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recessoanticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto,ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali dilegge in materia di scioglimento totale o parziale dei contrattiplurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, laragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto persvolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto odi una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e dirappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relativealla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che siadiversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, ancheindividuali, partecipanti al contratto, nelle procedure diprogrammazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelleprocedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al creditoe in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale neiprocessi di internazionalizzazione e di innovazione previstidall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti dipromozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui siaadeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». 2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate perl'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo,presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscrittala stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede allacomunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contrattodi rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese pressocui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno allerelative annotazioni d'ufficio della modifica ; se e' prevista lacostituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezioneordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese larete acquista soggettivita' giuridica» . 3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, deldecreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizionidi cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. Art. 46 Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente : «5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' divigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifichedisposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa daeuro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data diriscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorita' divigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazionedell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle irregolarita'previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, insostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogniattivita'.». Art. 46 bis Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro 1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovanoapplicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altrocaso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livellodalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentativesul piano nazionale»; b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: «17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la letterai-bis) e' aggiunta la seguente: "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo daparte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti concontratto di apprendistato"»; c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 69-bis», comma 1,sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia unadurata complessiva superiore a otto mesi annui per due anniconsecutivi»; 2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamentepercepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sonosostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamentepercepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solariconsecutivi»; d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «Art. 70»,comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese,in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermorestando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioniintegrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede asottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioniintegrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediticontributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»; e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole:«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»e la lettera b) e' abrogata; f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente: «46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori dilavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratoricomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad unaricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in esserealla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza delladisciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e diproporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,eventuali conseguenti iniziative»; g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28 per cento perl'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono sostituite dalleseguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014» e leparole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorreredall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento perl'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento perl'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»; h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente: «70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni, le parole: "qualora la continuazionedell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituitedalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o diripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livellidi occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiticon decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimomodificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio2016»; i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente: «70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisiaziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devonoessere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politichesociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dallapresente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica»; l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo leparole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «ilavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata finoa sei mesi,». 2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n.428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di aperturadella procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo diristrutturazione dei debiti». 3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) delcomma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entratederivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesadi cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214. *** omissis *** Art. 52 Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti 1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter,21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 esuccessive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verificheamministrative e funzionali del Sistema di controllo dellaTracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesinecessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensidell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 esuccessive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata inoperativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo,con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis deldecreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimentodelle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013,unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI daparte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decretolegislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essirimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanzadella relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigenteantecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3dicembre 2010, n. 205. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare e' fissato il nuovo termine per l'entrata inoperativita' del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sonosospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX -SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato trale medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentementeinesigibili le relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamentodei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012. 2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, e' considerato sottoprodotto il digestatoottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestioneanaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti ditipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui diorigine vegetale o residui delle trasformazioni o dellevalorizzazioni delle produzioni vegetali effettuatedall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelatifra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con ilMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego deldigestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzantie all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' lemodalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione,sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. 2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le parole:«della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivicompresi i consorzi agrari,»; b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole:«della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivicompresi i consorzi agrari,».
*** omissis ***
Capo VII
Ulteriori misure per la
giustizia civile
Art. 54 Appello 1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate leseguenti modificazioni: 0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dalseguente: «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioniprescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. Lamotivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendeappellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzionedel fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazionedella legge e della loro rilevanza ai fini della decisioneimpugnata»; 0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: «che il collegionon li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causaovvero» sono soppresse; a) dopo l'articolo 348 sono inseriti i seguenti: «Art. 348-bis (Inammissibilita' dell'appello) . - Fuori deicasi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilita' ol'improcedibilita' dell'appello, l'impugnazione e' dichiaratainammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevoleprobabilita' di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello e' proposto relativamente a una delle cause di cuiall'articolo 70, primo comma; b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo 702-quater. Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello). -All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procederealla trattazione , sentite le parti , dichiara inammissibilel'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanzasuccintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi difatto riportati in uno o piu' atti di causa e il riferimento aprecedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a normadell'articolo 91. L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo quando sia perl'impugnazione principale che per quella incidentale di cuiall'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo commadell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede allatrattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro lasentenza. Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il provvedimentodi primo grado puo' essere proposto, a norma dell'articolo 360,ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso percassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dallacomunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza chedichiara l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quantocompatibile. Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse ragioni, inerentialle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, ilricorso per cassazione di cui al comma precedente puo' essereproposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casidi cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche alricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma ladecisione di primo grado.»; b) all'articolo 360, primo comma, e' apportata la seguentemodificazione: il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e'stato oggetto di discussione tra le parti.»; c) all'articolo 383 e' aggiunto il seguente comma: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto,la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelliindicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbedovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni dellibro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»; c-bis) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dalseguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello devecontenere, a pena di inammissibilita': 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendeappellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzionedel fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazionedella legge e della loro rilevanza ai fini della decisioneimpugnata»; d) dopo l'articolo 436 e' inserito il seguente: «Art. 436-bis (Inammissibilita' dell'appello e pronuncia). -All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e348-ter»; e) all'articolo 447-bis, primo comma, e' apportata la seguentemodificazione: le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438,439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430,433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,». 1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice diprocedura civile, la parola: «rilevanti» e' sostituita dallaseguente: «indispensabili». 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere 0a), a), c),c-bis), d) ed e), si applicano ai giudizi di appello introdotticon ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica allesentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non siapplicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546. Art. 55 Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 2: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nell'accertare laviolazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto delprocedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante ilprocedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato aconcorrervi o a contribuire alla sua definizione»; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui alcomma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primogrado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio dilegittimita'. Ai fini del computo della durata il processo siconsidera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo delgiudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Siconsidera rispettato il termine ragionevole se il procedimento diesecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la proceduraconcorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale siconsidera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, diparte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato haavuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole seil giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo nonsuperiore a sei anni. 2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cuiil processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cuiinizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e laproposizione della stessa. 2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte soccombente condannata a normadell'articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo,del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizioneconnessa a condotte dilatorie della parte; e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazionedel processo penale nei trenta giorni successivi al superamento deitermini cui all'articolo 2-bis. f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbiadeterminato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento; 3) il comma 3 e' abrogato; b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: «Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1. Il giudice liquida atitolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione dianno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole didurata del processo. 2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 delcodice civile, tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata laviolazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche inrelazione alle condizioni personali della parte. 3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo'in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,a quello del diritto accertato dal giudice.»; c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione sipropone con ricorso al presidente della corte d'appello del distrettoin cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 delcodice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti imagistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente aigradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione siassume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di proceduracivile. 2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro dellagiustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, delMinistro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudicemilitare. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministrodell'economia e delle finanze. 3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica deiseguenti atti: a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorierelativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assumeverificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo sisia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. 4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della cortea tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione condecreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito delricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codicedi procedura civile. 5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazionecontro cui e' stata proposta la domanda di pagare senza dilazione lasomma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando inmancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida lespese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. 6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la domanda nonpuo' essere riproposta, ma la parte puo' fare opposizione a normadell'articolo 5-ter. 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene neilimiti delle risorse disponibili.»; d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Termine di proponibilita'). - 1. La domanda diriparazione puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesidal momento in cui la decisione che conclude il procedimento e'divenuta definitiva.»; e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni). - 1. Il ricorso,unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e'notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti ladomanda e' proposta. 2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non siaeseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria delprovvedimento e la domanda di equa riparazione non puo' essere piu'proposta. 3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibilel'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte delricorrente. 4. Il decreto che accoglie la domanda e' altresi' comunicato alprocuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventualeavvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolaridell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessatidal procedimento.»; f) dopo l'articolo 5-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 5-ter (Opposizione). - 1. Contro il decreto che ha decisosulla domanda di equa riparazione puo' essere proposta opposizionenel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delprovvedimento ovvero dalla sua notificazione. 2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficiogiudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile. 3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 eseguenti del codice di procedura civile. Del collegio non puo' farparte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. 4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Ilcollegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo', conordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva deldecreto opposto. 5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamenteesecutivo. Art. 5-quater (Sanzioni processuali). - 1. Con il decreto di cuiall'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce ilgiudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equariparazione e' dichiarata inammissibile ovvero manifestamenteinfondata, puo' condannare il ricorrente al pagamento in favore dellacassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro1.000 e non superiore ad euro 10.000.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsidepositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia edelle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in casodi pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 56 Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attivita' giurisdizionale Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a unmassimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto e'individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitatodirettivo»; b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole «ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esoneroparziale dall'attivita' giurisdizionale nella misura determinata dalConsiglio superiore della magistratura».
Capo VIII
Misure per l'occupazione giovanile nella
green economy e per le
imprese nel settore
agricolo
Art. 57 Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n.296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, dellalegge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti atasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori: a) protezione del territorio e prevenzione del rischioidrogeologico e sismico; b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda eterza generazione»; b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffineriedi prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali; c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologienel «solare termico», «solare a concentrazione», «solaretermo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia neisettori civile , industriale e terziario, compresi gliinterventi di social housing. d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti,processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto allealternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento edell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita. 2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 , iprogetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti neisettori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva atempo indeterminato di giovani con eta' non superiore a 35 anni alladata di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unita',almeno un terzo dei posti e' riservato a giovani laureati con eta'non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuoveassunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degliaddetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presentearticolo sono erogabili ai progetti di investimento sino aconcorrenza della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo dicui al comma 1 affluiscono anche le rate di rimborso deifinanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie. 3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolatopresentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 esuccessiva circolare del 16 febbraio 2012. Le risorse assegnate conil citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alladata di entrata in vigore della presente norma possono esseredestinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui al comma 1 . 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare, i settori di cui al comma 1 possonoessere integrati o modificati. 5. Le modalita' di presentazione delle domande e le modalita' dierogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previstidall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendoprocedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio. 6. Ai progetti di investimento presentati dalle societa' ESCO,dagli affidatari di contratti di disponibilita' stipulati ai sensidell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' dallesocieta' a responsabilita' limitata semplificata costituite ai sensidell'articolo 2463 bis del codice civile e dalle imprese di cuiall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, esuccessive modificazioni , si applica la riduzione del 50% deltasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia edelle finanze 17 novembre 2009. 7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori dicui al comma 1 , hanno durata non superiore a settantadue mesi, adesclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma6, per i quali la durata non puo' essere superiore a centoventi mesi. Art. 58 Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti 1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricolturaun fondo per il finanziamento dei programmi nazionali didistribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nelterritorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sonodistribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali, di concerto con il Ministro per la cooperazioneinternazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugnodi ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identificale tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarienonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alleerogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privatie tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Aifini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinareall'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derratealimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalita'stabilite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Ai finifiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il soggettoresponsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificatidal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per le erogazioni inagricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, aparita' di condizioni, alle forniture offerte da organismirappresentativi di produttori agricoli o imprese di trasformazionedell'Unione Europea. *** omissis ***
Capo X-bis
Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza
determinatasi nella regione
Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile
2009, nonche' per la
ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei
territori interessati
Art. 67 bis Chiusura dello stato di emergenza 1. Lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici chehanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni dellaregione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decretidel Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012. 2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, alsolo fine di consentire il passaggio delle consegne alleamministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegatoovvero la struttura di missione per le attivita' espropriative per laricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni equalsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto delCommissario delegato. 3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azionidi sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche' di assicuraresenza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni colpitedal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato ocomunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e laregione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidentedel Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012,presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo delDipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale inservizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso ilCommissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per lemacerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative perla ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alleamministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli onerirelativi al personale di cui al presente comma si provvede con lerisorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza del Presidentedel Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. 4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce alPresidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012,una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati ein corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonche' unaricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo,nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindicigiorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sonodisciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dalCommissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamentoricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche' lemodalita' per consentire l'ultimazione di attivita' per ilsuperamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato perla ricostruzione ha gia' presentato, alla data del 30 giugno 2012,formale richiesta al Dipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri e per il completamento diinterventi urgenti di ricostruzione gia' oggetto di decreticommissariali emanati. 5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' dellacontabilita' speciale intestata al Commissario delegato per laricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli entiattuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di lorocompetenza, per le quote stabilite con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per lacoesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorseeventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto distabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministrodell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione deiprovvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisicoe procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio deirelativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensidell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successivemodificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ovecompatibili con le disposizioni del presente articolo e degliarticoli da 67-ter a 67-sexies. Art. 67 ter Gestione ordinaria della ricostruzione 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogniintervento necessario per favorire e garantire il ritorno allenormali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagliarticoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurareprioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, ilripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' elo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, conparticolare riguardo al centro storico monumentale della citta'dell'Aquila. 2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessidelle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al correttoutilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolareconfigurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali perla ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e unocompetente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici fornisconol'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e nepromuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario eattuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi datial Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministerialedi cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicuranonei propri siti internent istituzionali un'informazione trasparentesull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi diricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolareriferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanisticaed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvatoattraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' dellacongruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi',l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo perla ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzionedi una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggettipubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. 3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito daicomuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesioneterritoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con ilpresidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle provincedell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuatodai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territorialidelle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consigliodei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa conil Ministro per la coesione territoriale, con il Ministrodell'economia e delle finanze, con il presidente della regioneAbruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambitodelle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, irapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali,gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, ladotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nellimite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limitemassimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. Aciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempopieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economicoonnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo deglioneri a carico dell'amministrazione. 4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territorialidella Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina leamministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione edi sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con laregione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui alcomma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazionidi categoria presenti nel territorio. 5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventisismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, inderoga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, adassumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento diprocedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate alcomune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee.In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e'incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la piantaorganica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmenterisultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarieprocedure vigenti. 6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventisismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, inderoga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere atempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' dipersonale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Talepersonale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Ufficispeciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle provinceinteressate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazionedelle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territoriocoinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connessea calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con appositoregolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni dipersonale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organicadel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunquesalvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95. 7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite egestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto diriqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decretointerministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioniinteressate. La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidentedel Consiglio dei Ministri. 8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti,sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e lasemplificazione, le categorie e i profili professionali deicontingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti perl'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quotadi riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei postibanditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienzaprofessionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi diricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, leprovince interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere aseguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' diassegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli ufficiperiferici delle amministrazioni centrali operanti nel territoriodella regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzionepossono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda eprevio assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale inservizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia iltempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla qualeprovengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' diselezione del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere neibandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valoredell'imposta di bollo pari ad euro 14,62. Art. 67 quater Criteri e modalita' della ricostruzione 1. Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratereperseguono i seguenti obiettivi: a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso laricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ovepossibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di usopubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e degli edificiprivati residenziali, con priorita' per quelli destinati adabitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazioneprimaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e lariqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita',qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizipubblici su scala urbana, nonche' della piu' generale qualita'ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anchemediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione delcarattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' diesame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino: 1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita',salubrita' e sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale edenergetica del tessuto urbano; 2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzatetecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico eil risparmio energetico; 3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche eingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degliedifici; 4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, lariorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitaleattraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delleacque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e larazionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti; c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento. 2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati,aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essereiniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorsoinutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privatoinadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione el'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne imaggiori oneri; b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari interventiunitari. In tali casi il comune, previo consenso dei proprietaridegli edifici rientranti nell'ambito interessato, puo' bandire unprocedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di un unicosoggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazioneintegrata degli interventi pubblici e privati. In caso di mancatoconsenso e di particolare compromissione dell'aggregato urbano, e'facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea degliimmobili; c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, dellefasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previarinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme dilegge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche sedissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almenoi due terzi delle superfici utili complessive di appartamentidestinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentinoalmeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita'immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare ilricorso a tale modalita' di attuazione, si possono prevederepremialita' in favore dei proprietari privati interessati che nefacciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nelladiversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura nonsuperiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utilecompatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica deitessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che noncomportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano lariqualificazione urbana degli insediamenti esistenti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principifondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzionehanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativaregionale. 4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associatasugli aggregati di proprieta' privata ovvero mista pubblica eprivata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono inconsorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivoltodal comune. La costituzione del consorzio e' valida con lapartecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 percento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi compresele superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione delconsorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazionetemporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privatinell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avvienenel rispetto dei principi di economicita', efficacia, parita' ditrattamento e trasparenza ed e' preceduto da un invito rivolto adalmeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza. 5. In considerazione del particolare valore del centro storico delcapoluogo del comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari privatediverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate,distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciutoun contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, parial costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degliinterventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni,comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'interoedificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile,nonche' per gli eventuali oneri per la progettazione e perl'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sonoapplicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono esclusedal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte,in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o ditutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoriaai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione deibenefici previsti dal presente comma e' subordinata al conferimentodella delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 delpresente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comuneprocedere all'occupazione temporanea degli immobili. 6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui alcomma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, siintendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delleattivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, unaquota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'indicate nel presente articolo. 7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazionee ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizziprevisti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro chesuccedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nellaproprieta' dei relativi immobili, a condizione che alla data diapertura della successione i contributi non siano stati gia' erogatiin favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso dellecondizioni e ancora nei termini per richiederli. 8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione deilavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena dinullita' e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile,osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' inmateria di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze diprotezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, leseguenti informazioni: a) identita' del professionista e dell'impresa; b) requisiti di ordine generale e di qualificazione delprofessionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienzepregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonche' lacertificazione antimafia e di regolarita' del documento unico diregolarita' contributiva; c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavoricommissionati; d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivopattuito; e) modalita' e tempi di consegna; f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzionedell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura el'identita' del subappaltatore. 9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita'nell'attivita' di riparazione e di ricostruzione degli edificidanneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco deglioperatori economici interessati all'esecuzione degli interventi diricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilita'tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizionenell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti dicui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafiaeffettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governocompetenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sonocomunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agliUffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economicidall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio deiMinistri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento deicontributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi dicapacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese cheprogettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per ilmancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni atutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personaleimpiegato nei cantieri della ricostruzione. 10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce eventostraordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di dirittodei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di dirittireali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuniinteressati dall'evento sismico, individuati dal decreto delCommissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epocaantecedente da residenti nei medesimi comuni. 11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province edella regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche eprivate finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavorio di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di attivita'professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivicomprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzidi aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto sono in condizioni diincompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novantagiorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma siapplica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e ufficipubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimentiinerenti alla ricostruzione. 12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gliorfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regioneAbruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti dieta', le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nellepubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nelrispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativavigente per l'anno di riferimento. Resta comunque fermal'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citatalegge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia diassunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivobeneficio dei lavoratori disabili. Art. 67 quinquies Disposizioni transitorie e finali 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3del presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia'provveduto, i piani di ricostruzione del centro storico, di cuiall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,che definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione ela stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico.Decorso inutilmente il suddetto termine, le finalita' di cuiall'articolo 67-quater sono comunque perseguite con gli strumentiprevisti dalla legislazione ordinaria nazionale e regionale. I pianidi ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dallaprovincia competente secondo la disciplina vigente, ancheurbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativae cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensidell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provinciacompetente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendonoaggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizionistatali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei pianidi ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, deldecreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggisticodegli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale peri beni culturali e paesaggistici. 2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioniconcernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidentedel Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili diapplicabilita'. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo edi tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del 6 aprile2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli dicui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, deldecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Art. 67 sexies Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter,pari a euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e aeuro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede medianteutilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, comedeterminato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondoperequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimodecreto legislativo n. 23 del 2011. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro per la coesioneterritoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorseagli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche' lemodalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione. 3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessariper la riparazione e il miglioramento sismico degli edificigravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che hacolpito l'Umbria e per il quale e' stato dichiarato lo stato diemergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota,per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbriacon le modalita' previste dalla medesima disposizione, adintegrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzionedell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, edall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,n. 398, gia' disposta con legge regionale della regione Umbria 9dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata a utilizzareil finanziamento assegnato, con priorita' per gli edificicomprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive oggettodi ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di recuperodella frazione di Spina del comune di Marsciano. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 67 septies Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventiurgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici chehanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territoridei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza delnesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comunidi Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco,Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San DanielePo, Robecco d'Oglio, Argenta. 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 siprovvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzionedelle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cuiall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Art. 67 octies Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legaleod operativa e svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomoin uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012,e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovverol'inagibilita' dell'azienda, dello studio professionale, ovvero ladistruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loroattivita', denunciandole all'autorita' comunale e ricevendoneverificazione, possono usufruire di un contributo sotto forma dicredito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014,per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione deisuddetti beni. 2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazionedei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del creditoe nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta neiquali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione delreddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulleattivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agliarticoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabileesclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limitemassimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediantecorrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondenteriduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento delfondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva especiali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato diprevisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativoal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministrodell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, sono stabilite le modalita' applicative delle disposizionidel presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ealla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondole modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primoperiodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nelrispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, perciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota delcredito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. *** omissis ***
FINE TESTO