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Roma, 27agosto 2012
Circolare n.199/2012
Oggetto: Decreto
Sviluppo – Definitive le misure per la crescita - Legge di conversione
7.8.2012, n.134, su S.O. alla G.U. n. 187 dell’11.8.2012.
Si riepilogano di
seguito le principali misure del decreto legge 83/2012 (Decreto Sviluppo) convertito
dalla legge indicata in oggetto.
Misure per l’infrastrutturazione del Paese (articoli da
Misure per l’edilizia – Piano nazionale per le città (articoli da
Responsabilità solidale negli appalti (articolo 13 ter) – Nell’ambito delle misure
sull’edilizia è contenuta la norma sulla responsabilità fiscale negli appalti
che peraltro si applica a tutti i tipi di appalto, non solo quelli
dell’edilizia. Com’è noto, la responsabilità solidale dei committenti
relativamente alle ritenute fiscali e all’IVA è stata sostituita da un obbligo
di controllo sulla regolarità degli adempimenti dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori.
Infrastrutturazione dei porti – Autonomia finanziaria
delle autorità portuali (articoli 14 e 15) – Sono
state confermate le misure per agevolare la realizzazione di opere portuali. In
particolare la legge di conversione ha stabilito che il fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti istituito nello stato
di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà
alimentato dall’1% dell’IVA dovuta sulle importazioni di merci entrate nel
Paese via mare, nel limite di 70 milioni di euro annui (in base al decreto legge
sarebbe dovuta affluire al fondo anche una quota delle accise). Ciascun porto
avrà diritto all’80% dell’imposta relativa alle importazioni transitate dalle
sue banchine, mentre il restante 20% sarà ripartito in via perequativa tra
tutti i porti. Sono state inoltre previste misure per favorire investimenti per
lo sviluppo del traffico container, mediante gli stanziamenti non utilizzati
per le opere infrastrutturali.
Veicoli ecologici – Contributi alla rottamazione – (articoli da 17 bis a 17 terdecies)
– E’ stato introdotto con la legge
di conversione un piano per la realizzazione di reti per la ricarica di veicoli
elettrici e sono stati previsti contributi per l’acquisto di veicoli a basse
emissioni inquinanti a partire dal 2013 e fino alla fine del 2015.
Trasparenza amministrativa (articolo 18) – Sono state confermate le disposizioni sull’obbligo per le PA di
rendere note sui siti internet le imprese destinatarie di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere.
Fondo per i finanziamenti alle imprese (articolo 23) – I programmi di incentivazione alle imprese saranno finanziati
col nuovo “Fondo per la crescita sostenibile”.
I bandi per la presentazione delle domande di finanziamento saranno
attivati con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Come per il
passato i finanziamenti saranno riferibili a progetti di ricerca e sviluppo, a
progetti di riqualificazione delle aree depresse e a progetti di
internazionalizzazione delle imprese.
Credito d’imposta per assunzioni altamente qualificate (articolo 24) – Le imprese che assumono a tempo indeterminato personale in
possesso di dottorato di ricerca universitaria o di laurea magistrale a carattere
tecnico o scientifico (es. fisica, informatica, ingegneria gestionale,
matematica, ecc.) hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 35% del costo
del lavoro, fino ad un massimo di 200 mila euro annui. Per l’operatività
dell’agevolazione è necessario attendere l’emanazione del decreto attuativo del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Call center (articolo
24 bis) – Sono state introdotte
disposizioni sui call center con
almeno 20 dipendenti finalizzate ad evitare che i centri delocalizzino l’attività
in Paesi esteri.
Interventi per la riqualificazione industriale (articoli da
Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese (art. 32) – Sono state confermate le disposizioni che introducono la
possibilità per le società non quotate di emettere cambiali finanziarie,
peraltro con l’emissione assistita da uno sponsor
e la collocazione dei titoli solo presso investitori qualificati.
IVA per cassa (articolo 32 bis) –
La legge di conversione ha introdotto novità in materia di IVA per cassa. In
particolare è stato previsto che i soggetti IVA con volume d’affari fino a 2
milioni di euro annui possano optare per il regime IVA per cassa in base al
quale l’imposta diviene esigibile al momento della riscossione delle fatture. L’opzione
non incide sui cessionari e i committenti per i quali il diritto alla detrazione
decorre comunque dalla data di ricevimento della fattura. Per l’entrata in
funzione della disposizione occorre attendere il provvedimento attuativo dell’Agenzia
delle Entrate.
Srl a capitale ridotto (articolo 44)
– Accanto alla srl semplificata che può essere costituita da soggetti di
età fino a 35 anni è stata ora disciplinata la srl a capitale ridotto che può
essere costituita on atto pubblico da soggetti ultratrentacinquenni.
Contratti di rete (art. 45) –
Sono state introdotte disposizioni che disciplinano alcuni aspetti dei contratti di rete, i contratti
introdotti dal D.L. n. 5/2009 convertito dalla legge n. 33/2009 che consentono
a due o più imprese di compiere in forma aggregata un’attività economica,
mantenendo la propria soggettività giuridica e autonomia operativa.
Vigilanza sulle società cooperative (articolo 46) – E’ stata confermata la sanzione da 50 mila a 500 mila euro a
carico degli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o
risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. La nuova sanzione amministrativa
sostituisce la sanzione della sospensione semestrale dell’attività prevista
dall’articolo 10 della legge n. 99/2009 sulla vigilanza sulle cooperative.
Riforma del lavoro (articolo 46 bis) –
La legge di conversione ha introdotto alcune modifiche alla recente legge
di riforma del lavoro n. 92/2012 relativamente ai contratti di
somministrazione, ai rapporti di lavoro autonomo e alle disposizioni sulla
mobilità.
SISTRI (articolo 52) – E’ stata
confermata la sospensione fino al 30 giugno 2013 dell’operatività del SISTRI,
il sistema di tracciabilità dei rifiuti introdotto nel 2006 e mai definitivamente
decollato.
Giustizia civile (articoli da
Incentivi alla Green
Economy (articolo
57) – E’ stato confermato il piano
di incentivi alle imprese dei settori della green
economy che assumano giovani fino a 35 anni di età.
Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (articolo 58) – Con la legge di conversione è stato approvato senza modificazioni
il piano per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
mediante le organizzazioni caritatevoli. Il Ministero delle Politiche Agricole
e Alimentari adotterà con proprio decreto il programma annuale.
Calamità naturali – Terremoto dell’Aquila (articoli da 67 bis a 67 sexies) – Sono state introdotte norme speciali
per consentire l’intervento statale nella ricostruzione del comune dell’Aquila
colpito dal terremoto dell’aprile del 2009.
Calamità naturali – Terremoto dell’Emilia (articolo 10 e articoli 67 septies
e 67 octies) – Sono stati compresi
nuovi Comuni tra quelli danneggiati dal sisma dell’Emilia dello scorso mese di
maggio che possono fruire degli interventi agevolativi per la ricostruzione. In
particolare è stato previsto un credito d’imposta fino a 10 milioni di euro per
l’acquisto dei beni mobili distrutti dal sisma. Le modalità applicative
dell’agevolazione saranno stabilite con successivo decreto del Ministero
dell’Economia.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 192/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.187 dell’11.8.2012
(fonte Guritel)
LEGGE 7 agosto 2012, n.134
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese
Titolo I
MISURE URGENTI PER LE
INFRASTRUTTURE L'EDILIZIA ED I TRASPORTI
Capo I
Infrastrutture - Misure per
l'attrazione di capitali privati
Art. 1
Integrazione della disciplina relativa all'emissione di obbligazioni
e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project
bond
1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle
societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i
titoli del debito pubblico.
2. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: «diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e
dalle societa' di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163».
3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di
debito da parte delle societa' di cui all'articolo 157 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' le relative eventuali
surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione
a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie
e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle
obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo
157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , anche ai
fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la
realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio
di pubblica utilita' di cui sia titolare.
Art. 2
Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture,
previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da
realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo
perduto, in modo da assicurare la sostenibilita' economica
dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle
condizioni di mercato, possono essere previste, per le societa' di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, nonche', a seconda delle diverse tipologie di
contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:»;
b) il comma 2-ter e' soppresso;
c) al comma 2-quater:
1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;
d) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo
agli interventi di finanza di progetto gia' individuati ed in parte
finanziati ai sensi del citato comma 991.».
Art. 3
Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione
degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto
1. All'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio
di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento.».
2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Lo studio di fattibilita' da porre a base di gara e'
redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in
possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua
predisposizione in funzione delle diverse professionalita' coinvolte
nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di
fattibilita'. In caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la
redazione dello studio di fattibilita' a soggetti esterni,
individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli
oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni
possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto ».
Art. 4
Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle
concessioni
1. All'articolo 51, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «1º gennaio 2014».
Art. 4 bis
Contratto di disponibilita'
1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le
parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per
gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla
gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o
provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa
determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal
comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri,
nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico
del soggetto aggiudicatore»;
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il
ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai
contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Capo II
Infrastrutture - Misure di
semplificazione e accelerazione
Art. 5
Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di
contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I,
capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano
i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da
emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al
presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le
classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti
servizi. I parametri individuati non possono condurre alla
determinazione di un importo a base di gara superiore a quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.».
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2,
penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
introdotto dal comma 1 del presente articolo , le tariffe
professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima
della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del
2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini,
rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a
base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione
delle prestazioni professionali.
Art. 6
Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere
infrastrutturali
1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26,
e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la
realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al
miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere
dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano
maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni.
2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1
sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture
necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto
degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e
di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato
I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di
pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti
amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati
entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti
previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita' di cui al
comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico
qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio
allo stato esistenti, nonche' una relazione riportante, per gli
aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli
interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti.
2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le
parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri
laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (soppressa) ;
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».
Art. 8
Grande evento EXPO 2015
e Fondazione La Grande Brera
1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle
opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento
EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di 9.092.408 euro per il
2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro per il 2014
e di 987.450 euro per il 2015.
1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi
conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in
vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015.
2. All'articolo 14, comma 2, primo periodo , del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le
seguenti: «. Il Commissario straordinario , con proprio
provvedimento, puo' nominare uno o piu' delegati per specifiche
funzioni.».
2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere
necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al
comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti
relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma
5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute
straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande
evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il
parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di
cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro
trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al
periodo precedente.
2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, le parole: «con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e
sentito A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degli
interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita
valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti
stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze
minime da osservare».
3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spazi
espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della
relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato
denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano,
finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto,
nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica.
4. La Fondazione di cui al comma 3 e' costituita ai sensi del
regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e
del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in uso
alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di
dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile
che la ospita, nonche' degli eventuali ulteriori beni mobili e
immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto
della Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero della
vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione
delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della
Fondazione.
5. Oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, che
assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla Fondazione
di cui al comma 3, in qualita' di soci promotori, secondo le
modalita' stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui
ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire
stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al
Ministero. Possono altresi' diventare soci, previo consenso del
fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i
quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo
di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalita'
stabilite dallo statuto.
6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 e'
assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato
annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per un
importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede,
a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specifico
riferimento alle risorse di parte corrente.
7. La Fondazione di cui al comma 3 puo' avvalersi di personale
appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita'
di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai
sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d'intesa prevedono
l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle
amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della
Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti.
Capo III
Misure per l'edilizia
Art. 9
Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, i numeri 8), 8-bis) e 8-ter)
sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed
il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle
stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo
atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto
il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del
Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione;»;
b) all'articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) e' sostituita
dalla seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di
cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l'opzione per l'imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies) e'
sostituito dal seguente:
«127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c),
d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
Art. 10
Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei
territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei
comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e
realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati
all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e'
stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei
danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad
attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere
di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita
sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente
dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione
nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi.
2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni
interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla
realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle
vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree
di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si
applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e
costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante
degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo
preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione
dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione
d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in
sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente
diritto o interessato da essa previste, i Commissari delegati
danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante
mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due
giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione
regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre
dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica
l'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari
delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce
provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari
delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore
della Regione o di altro ente pubblico, anche locale,
specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di
provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dai
Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in
possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la
data del 29 maggio 2012.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di
immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari
delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,
espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della
utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva
ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio
indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.
7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le
modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, compatibilmente con il quadro
emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli
ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In
deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria
prevalente fino al cinquanta per cento.
8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici
pubblici ovvero all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti
delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competente
provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti
uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di
alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non
utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle
abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di
criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie
ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma
8 e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale
definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli
stessi da parte dei beneficiari.
11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno
2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti
adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati,
sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e
d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la
ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la
riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione
del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli
insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1.
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo,
si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle
attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per
cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche
attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti
industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito
l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni
interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i
criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei
presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano,
in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge n. 74 del 2012.
14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il
Ministero dell'economia e delle finanze, Fintecna o societa' da
questa interamente controllata assicura alle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario
unicamente per le attivita' tecnico-ingegneristiche dirette a
fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle
popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai
sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai
relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i
Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di
quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse
assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui
all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.».
15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti
delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi».
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori
amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono,
inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui
affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche
direttive e indicazioni appositamente impartite.
Art. 11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione
e di efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis.
2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre
2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7
milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014
e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino
all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.
Art. 12
Piano nazionale per le citta'
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone un
piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree
urbane con particolare riferimento a quelle degradate. A tal fine,
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Cabina di regia del piano, composta da due rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con
funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza delle
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del
Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione economica, per
la cooperazione internazionale e l'integrazione e per la coesione
territoriale, dell'Agenzia del demanio, della Cassa depositi e
prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di
osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti per
l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un rappresentante dei
Fondi di investimento istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze costituita ai
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di funzionamento
della Cabina di regia. Ai rappresentanti delle amministrazioni
pubbliche nella Cabina di regia non e' corrisposto alcun emolumento,
indennita' o rimborso di spese.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni
parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia
con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza.
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i
comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di
valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di
interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto di
trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici che
privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune
proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti
criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti e
finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto
moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli
investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di
marginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con
riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto sociale ed
ambientale e contenimento del consumo di nuovo suolo non
edificato.
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse
messe a disposizione dai vari organismi che la compongono, definisce
gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa
propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita'
del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia promuove,
di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del Contratto
di valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari
soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei
finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei
Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per
le citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per
l'attuazione del piano nazionale per le citta'», nel quale
confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali non siano stati
ratificati, entro il termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di
programma previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma 12,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi dell'articolo
2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai sensi
dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel
limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per
l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50 milioni
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma
entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della
legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati
nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni
caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo
in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi
di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013.
8. All'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i
limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo
9 del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli alloggi da
realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo. Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi
gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione
attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per
i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di
realizzazione.
Art. 12 bis
Istituzione del Comitato interministeriale
per le politiche urbane
1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle
amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni
e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita,
dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Comitato
interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e'
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato ed e' composto dal Ministro per la coesione territoriale,
dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri
aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche inseriti all'ordine del giorno.
2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentante
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un
rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni,
nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie
territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al
Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di
una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura generale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e successive modificazioni.
5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrisposto
alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlati
al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico
degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri
per l'esercizio dell'attivita' edilizia
01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile
nella home page, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostituivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e
per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria».
1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il terzo
periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o
enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni
competenti.».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto
di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento
edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva
in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,
delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque
ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive
definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello
unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali
assensi rientrano, in particolare:
a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui
non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in
caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi del medesimo codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui
vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e
vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali
e aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali
protette.»;
3) il comma 4 e' abrogato;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi
quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali
documenti, informazioni e dati»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «del competente ufficio
comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dello sportello unico»;
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio» sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre che gli stessi non siano
gia' stati allegati alla domanda del richiedente» sono soppresse;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute
le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque
denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto
il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora tale
dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire
alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso,
dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni
prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma
6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni»;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di
servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli
articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e'
fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il
dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento edilizio»;
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il
competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In
caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto»;
e) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla individuazione dei criteri e delle
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini
della presentazione della denuncia.»;
2) al comma 3, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le
seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,»;
3) al comma 4, alle parole: «Qualora l'immobile», sono premesse le
seguenti: «Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,».
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 13 bis
Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le
modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio
d'impresa»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il
quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera
c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente
comma».
Art. 13 ter
Disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore
1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dai seguenti:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche
attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un
termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo
stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento
previste a carico del committente e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta
sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
Capo IV
Misure per i trasporti
Art. 14
Autonomia finanziaria dei porti
1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 e'
inserito il seguente:
« Art. 18-bis (Autonomia finanziaria delle autorita' portuali
e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). - 1. Al fine
di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi
piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il
potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e
nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di
adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1
per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per
il tramite di ciascun porto , nel limite di 70 milioni di euro
annui.
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il
Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci
introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto,
nonche' la quota da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla
realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del
presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della
quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e
ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita'
perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi
piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al
comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a
forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la
disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a
medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed
internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 15
Disposizioni finanziarie in materia
di infrastrutturazione portuale
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2-novies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la disposizione
di cui all'ultimo periodo del comma 2-undecies dello stesso articolo
2, si applica ai fondi trasferiti ed imputati ad opere i cui bandi di
gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I finanziamenti non rientranti nella predetta
fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle
finalita' stabilite dal medesimo articolo 2, comma 2-novies, con
priorita' per gli investimenti di cui alla lettera a) nonche' per
gli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di
container, anche sulla base degli accordi di programma gia'
sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli interventi gia'
avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure
autorizzative , secondo le modalita' e procedure di cui
all'articolo 2, commi da 2-novies a 2-undecies, del predetto
decreto-legge n. 225 del 2010. Eventuali risorse disponibili una
volta soddisfatte le priorita' di cui alla citata lettera a) del
comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010,
dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati allo sviluppo
dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di
programma gia' sottoscritti, e comunque al perfezionamento degli
interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate
le procedure di autorizzazione.
*** omissis ***
Capo IV-bis
Disposizioni per favorire lo sviluppo della
mobilita' mediante
veicoli a basse emissioni
complessive
Art. 17 bis
Finalita' e definizioni
1. Il presente capo e' finalizzato allo sviluppo della mobilita'
sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte
pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con
particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto di
veicoli a trazione elettrica o ibrida.
2. Ai fini del presente capo si intende:
a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che
consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di
riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese
la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione
elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e
a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo
scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori
sostanze inquinanti;
c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere
e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al
comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle
categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
marzo 2002;
d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
e) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di
emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di
contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti
sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della
Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle reti
infrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionale
costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
a) interventi statali e regionali a tutela della salute e
dell'ambiente;
b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive
nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento
globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed
extraurbano;
d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel
settore delle tecnologie avanzate;
e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per
l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e
privati.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di
cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali,
anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle
procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle
specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 17 ter
Legislazione regionale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni
legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi
fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al
comma 4.
2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto
dal comma 1 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2
salvaguardano comunque l'unita' economica nazionale e i livelli
minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato,
stabiliti in attuazione del comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione
di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e
l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel
territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica
a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni del presente capo si applicano
nell'intero territorio nazionale.
Art. 17 quater
Normalizzazione
1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di
reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici rispondenti
agli standard fissati dagli organismi di normalizzazione europei e
internazionali International electrotechnical Commission (IEC) e
Comite' europeen de normalisation electrotechnique (CENELEC).
2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e
modificando le determinazioni precedentemente assunte.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
Art. 17 quinquies
Semplificazione dell'attivita' edilizia
e diritto ai punti di ricarica
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i
seguenti:
«1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che
ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a
500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione
edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita'
alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento
stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del
presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli
abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri
inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi
regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi
dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-tere 1-quater non si
applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni
pubbliche».
2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice
civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di
ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono
approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 2, il condomino interessato puo' installare, a
proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le
modalita' ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 17 sexies
Disposizioni in materia urbanistica
1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di
urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita' e termini
temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di
programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati
con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti
pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in
coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
3. Le leggi regionali prevedono, altresi', che gli strumenti
urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di
uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle
attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.
Art. 17 septies
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica
1. Al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli
minimi uniformi di accessibilita' del servizio di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di seguito denominato «Piano nazionale».
2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno di ogni
anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica nonche' interventi di recupero del patrimonio edilizio
finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo
sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri
oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle
diverse realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato, della
criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete
stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In
particolare, il Piano nazionale prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire
dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e
pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione
europea, al fine di garantirne l'interoperabilita' in ambito
internazionale;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica
di cui alla lettera a) basate sulle peculiarita' e sulle
potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici,
con particolare attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la
effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica,
coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle
disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione di
una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che
caratterizzano il settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore
dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del
carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la
realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di promozione
dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione
di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal
comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive
esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere
comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al
comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi
integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in
materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi
diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia
elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a
un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e
per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle
regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli
accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e
immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano
nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a
5 milioni di euro per l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione
delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione
di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 17 octies
Azioni di sostegno alla ricerca
1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui
all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a
valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma
354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e' attivata un'apposita linea di finanziamento dei
programmi di ricerca finalizzati:
a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi
necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di
distribuzione dell'energia elettrica;
b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie
per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di
distribuzione dell'energia elettrica;
c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili
sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle
reti infrastrutturali;
d) alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica con la
stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente
a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia
elettrica non e' sovraccarica;
e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e
l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di
ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a d),
con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilita', per la
gestione del traffico in ambito urbano;
f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.
Art. 17 novies
Indicazioni all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1. Entro un mese dalla data di approvazione del Piano nazionale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, con particolare
riguardo ai seguenti aspetti:
a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica
dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli
alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del
mercato e almeno per il primo quinquennio;
b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a
quelli relativi agli altri tipi di consumo;
c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse
generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata
diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente
all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di
carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e
di uso efficiente delle risorse;
d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del servizio
domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in
forma di distribuzione commerciale nonche' di contabilizzare
separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del
maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e'
effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
f) opportunita' di correlare i provvedimenti di determinazione
tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione
e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei
veicoli.
2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di
cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con
particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12,
lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della
produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la
ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui
alla lettera a) del medesimo comma 12.
Art. 17 decies
Incentivi per l'acquisto di veicoli
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni
complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui
siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria,
da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un
massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati
tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti
uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal
venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in
precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla
medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di
cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al
comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,
di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i
successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma
2, lettera d).
Art. 17 undecies
Fondo per l'erogazione degli incentivi
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50
milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui all'articolo 17-decies.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per
l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c),
erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando
comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari
al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera e),
esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo,
non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla
medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di
un veicolo per la rottamazione.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione
all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi
previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota
non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata
all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies,
comma 1, lettera a).
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente
articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa,
attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi
graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima
dell'1 per cento.
6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le
ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della
dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli
incentivi relativo all'anno precedente.
Art. 17 duodecies
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e
17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 70 milioni di euro per
l'anno 2013 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17 terdecies
Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione
elettrica dei veicoli circolanti
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e
N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui
motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75,
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
Titolo II
MISURE URGENTI PER L'AGENDA
DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 18
Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei
compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui
all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e
privati, sono soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi
del presente articolo e secondo il principio di accessibilita' totale
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa
disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente
obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto
beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il
titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e)
la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il
link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato,
nonche' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben
visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto
legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile
consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il
riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta
attuazione dei principi di legalita', buon andamento e imparzialita'
sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano
entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,
lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali
e le societa' in house delle pubbliche amministrazioni . Le regioni
ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine
secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi
economici successivi all'entrata in vigore del presente
decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a
mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua
eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli
organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta
responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione e' altresi' rilevabile
dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del
danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6
settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'. Ai
pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le
disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad adottare
entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata,
un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette disposizioni con
il presente articolo ed a disciplinare le modalita' di pubblicazione
dei dati di cui ai commi precedenti anche sul portale nazionale della
trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo
stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le modalita' di
attuazione del presente articolo in ordine ai pagamenti periodici e
per quelli diretti ad una pluralita' di soggetti sulla base del
medesimo titolo.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
*** omissis ***
Titolo III
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO
ECONOMICO
Capo I
Misure per la crescita
sostenibile
Art. 23
Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita'
sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con
particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo e' destinato, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo
in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del
sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e
delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione
di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le
azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con
decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto , nel rispetto
degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorita',
le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta.
Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del
Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini ,
le modalita' e le procedure , anche in forma automatizzata, per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione
degli interventi il Ministero dello sviluppo economico puo'
avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di societa' in house
ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti
dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3
sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi
agli anni precedenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente
per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e
per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati
dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita sezione
nell'ambito del Fondo.
5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie
funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita' e i
procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti
disposizioni attuative della medesima legge.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono
essere assistiti da garanzie reali e personali. E' fatta salva la
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche' le
somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei
provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni
concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente
comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilita' speciale
del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le
predette disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire
la definizione dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del
comma 7, le disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali
nella titolarita' del Ministero dello sviluppo economico e presso
l'apposita contabilita' istituita presso Cassa Depositi e Prestiti
per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel
medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad
apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero
per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo
operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse necessarie per
far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le predette
contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei
relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate dalla UE
alla data di
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a
promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese, le disponibilita' accertate e versate al
Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti
da contabilita' speciali o capitoli di bilancio relativi a misure
di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo
il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24
Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di
profili altamente qualificati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui
operano, nonche' dal regime contabile adottato, e' concesso un
contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite
massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale
sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito presso una universita' italiana o estera se
riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in
materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente
decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come
specificato al comma 3.
1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di
personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a)
e b) del comma 1.
2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei
quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, e'
concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita':
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati ad uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'
generati dai costi ammissibili.
4. Il diritto a fruire del contributo decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore o pari a
quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta
precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non
appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive in
Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito
del contributo;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in
materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale.
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente
articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o
enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le
modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza,
secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al
comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il
contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma
12.
7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni
previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo
economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione
contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei
revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va
allegata al bilancio.
9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e
prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della
certificazione di un revisore dei conti o di un professionista
iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei
tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza
con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attivita' di
certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate
ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio
della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le
seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le
risorse rivenienti dal comma 12.
13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il
mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e'
riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o
unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
Art. 24 bis
Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza
nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita'
svolte da call center
1. Le misure del presente articolo si applicano alle attivita'
svolte da call center con almeno venti dipendenti.
2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center
fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno
centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre
deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il
rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.
Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggi
operano in Paesi esteri.
3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli
incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici
previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere
erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri.
4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore
con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter
essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali,
poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un
operatore collocato nel territorio nazionale.
5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un call
center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui
l'operatore e' fisicamente collocato.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000
euro per ogni giornata di violazione.
7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole:
«rappresentanti di commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche'
delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai
contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di
riferimento,».
*** omissis ***
Art. 27
Riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di
sostenere la competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia dei
livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali
complesse con impatto significativo sulla politica industriale
nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di
crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di
riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici
territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media dimensione con
effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata
specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano
risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante
cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto
disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi
anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree
interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di
aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento
energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente
funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8
della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'articolo 73
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per
l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione
industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i
Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono
adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata di
amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti
pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e la
verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni
fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di
riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto
sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma
la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e
risanamento ambientale dei siti contaminati.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile, nell'ambito dei
progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto
di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attivita'
sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero
dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette
convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita
sezione del fondo di cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per
l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a
favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati
da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali
misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla
ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento
di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed
e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di
cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni,
nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non
regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalita' di
individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello
sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di
cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di
propria competenza.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai
commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di
cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie
individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse
stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non
disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le attivita'
del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle
somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare
eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del
Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la
successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28
Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»
1. Le agevolazioni concesse in favore dei programmi oggetto dei
progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842
della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono revocate qualora entro
diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni non sia stata avanzata almeno una richiesta di
erogazione per stato di avanzamento. Per i programmi di investimento
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, sia stato gia' emanato il predetto provvedimento di
concessione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione per stato
di avanzamento deve essere presentata entro il termine di sei mesi
dalla predetta data di entrata in vigore, fatto salvo il maggior
termine conseguente dall'applicazione del periodo precedente.
2. Le imprese titolari dei progetti di cui al comma 1 decadono
dalle agevolazioni concedibili qualora, decorsi 60 giorni dalla
richiesta formulata dal soggetto gestore degli interventi, non
provvedano a trasmettere la documentazione necessaria per
l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le necessarie
misure anche di carattere organizzativo volte a semplificare ed
accelerare le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore dei progetti di cui al comma 1. A tal fine lo
stesso Ministero provvede ad emanare specifiche direttive nei
confronti del soggetto gestore degli interventi.
Art. 29
Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
1. In considerazione della particolare gravita' della crisi
economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese
beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 215, non sono piu' tenute al rispetto degli obblighi
derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione
delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
2. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti
relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di cui alla
legge 1º marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle concesse nell'ambito
dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge non sia stata avanzata
alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero
dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla predetta data,
accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese
interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. La rimodulazione dei programmi d'investimento oggetto di
agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' consentita
entro e non oltre un anno dalla data della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del CIPE
di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso il CIPE
puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti per non
piu' di un anno dal termine originariamente previsto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun
differimento del termine di ultimazione degli investimenti,
eventualmente prorogato, per effetto di variazioni del programma e
dei soggetti proponenti.
5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia' oggetto
di deliberazione del CIPE di approvazione e di finanziamento, non
venga presentato il progetto esecutivo entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello
sviluppo economico dispone la decadenza delle imprese interessate
dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione al CIPE. Per i
programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto
termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica,
qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge.
6. E' disposta la risoluzione dei contratti di programma gia'
stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, l'impresa non abbia prodotto la
documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento
di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio. Qualora il
contratto sia riferito ad una pluralita' di iniziative, la
risoluzione ha effetto limitatamente alle iniziative interessate
dall'inadempimento.
7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti
dal calcolo di indicatori eventualmente previsti.
8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge 6
ottobre 1982, n. 752, della legge 30 luglio 1990, n. 221, del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e dell'articolo 114, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro il
termine perentorio di diciotto mesi dalla predetta data. La
documentazione finale di spesa e' presentata dai beneficiari entro
sei mesi, non piu' prorogabili, dalla scadenza del termine di
ultimazione come sopra definito. Il mancato rispetto dei termini
previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di situazioni
di particolari gravita' sotto il profilo economico e finanziario
delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita'
delle attivita' produttive ed il mantenimento dei relativi livelli
occupazionali, puo' disporre in via eccezionale la sospensione dei
termini di ultimazione di programmi agevolati a valere sugli
strumenti di propria competenza fino all'adozione dei conseguenti
programmi di ristrutturazione anche tramite cessione dei complessi
aziendali.
Art. 29 bis
Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio
economico e sociale
1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di
rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita
economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di
spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni
interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per
la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in
qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma
34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze
istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
procedure di acquisto di beni e servizi».
Art. 30
Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca - FRI
1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al
presente comma possono assumere anche la forma di contributi in conto
interessi concessi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento
e Bolzano a valere sulle proprie risorse a fronte di finanziamenti
deliberati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. al tasso di interesse
vigente pro tempore, determinato con il decreto di cui all'articolo
1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23,
comma 2 del presente decreto-legge, i programmi e gli interventi
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere
agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito anche
FRI) di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI possono
essere assistiti da idonee garanzie.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse
di cui al comma 354 del medesimo articolo 1 non utilizzate del FRI
al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di
ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2, nel
limite massimo del 70 per cento. Ai fini del presente comma sono da
intendersi non utilizzate le risorse gia' destinate dal CIPE per
interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le
modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonche' quelle
provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e
dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente
comminate.
4. Con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le
modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al
comma 3, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette
risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2 del presente
decreto-legge.
5. Sono abrogati i commi 361-bis, 361-ter e 361-quater
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 31
Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, nel rispetto
degli impegni assunti precedentemente all'entrata in vigore del
predetto decreto-legge n. 225 del 2010, le residue disponibilita' del
fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, giacenti sul conto corrente postale intestato al
Ministero dello sviluppo economico, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato entro il termine di trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le
domande gia' pervenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di
previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione al
Fondo di cui all'articolo 17, comma 1, al titolo II della legge
27 febbraio 1985, n. 49.
3. Le risorse annualmente assegnate al Ministero dello sviluppo
economico per il finanziamento delle agevolazioni industriali la cui
gestione non sia stata assunta dalle Regioni ai sensi degli articoli
10 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello
sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
dello stesso Ministero per essere utilizzate, previo accordo con le
Regioni interessate, per iniziative in favore delle piccole e medie
imprese operanti in tali Regioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «, la cui erogazione» a «contenziosi pregressi» sono
soppresse.
Capo II
Nuovi strumenti di finanziamento
per le imprese
Art. 32
Strumenti di finanziamento per le imprese
1. (soppresso).
2. (soppresso).
3. (soppresso).
4. (soppresso).
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43,
le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non
superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite
dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994,
n. 43, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa'
di capitali nonche' da societa' cooperative e mutue assicuratrici
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale
negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono
emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei
seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor, da
una banca o da un'impresa di investimento, da una societa' di
gestione del risparmio (SGR), da una societa' di gestione
armonizzata, da una societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV), purche' con succursale costituita nel territorio della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le
emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5
milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10
milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione
delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano,
direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente; il
collocamento presso investitori professionali in rapporto di
controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e'
disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di
interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al
totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa'
o da un ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della
classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle
piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina
dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al comma 2-bis,
lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non
inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi».
6. (soppresso).
7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come
modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali
finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a
tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di
gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari
delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili
degli intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri
da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della
garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data
dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente e'
iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel
capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti
dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque
l'esecutivita' del titolo» .
8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei casi in cui le
obbligazioni e le cambiali finanziarie, emesse da societa' non
emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non
siano, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta
persona, direttamente o indirettamente soci della societa' emittente.
9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni , delle cambiali finanziarie e titoli similari,
emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici
trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge,
nonche' sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione emessi da societa' diverse dalle
prime».
10. Per i titoli emessi dalle societa' diverse dalle banche e dalle
societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi
multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea
e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai
titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
11. (soppresso).
12. (soppresso).
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle
obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del Decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili
nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio
di imputazione a bilancio.
14. (soppresso).
15. (soppresso).
16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale
scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore
di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro,
al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10
milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% del
valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle
quote anzidette.
17. (soppresso).
18. (soppresso).
19. Le obbligazioni emesse da societa' non emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche' con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.
20. La clausola di subordinazione definisce i termini di
postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri
creditori della societa' e ad eccezione dei sottoscrittori del solo
capitale sociale. Alle societa' emittenti titoli subordinati si
applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni
obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo
spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al
risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse
riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo)
non puo' essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro
tempore vigente. La societa' emittente titoli partecipativi si
obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta
giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al
risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata
all'atto dell'emissione
Tale somma e' proporzionata al rapporto tra obbligazioni
partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della
riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio approvato.
22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo
sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate
per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi
oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da
deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.
23. La variabilita' del corrispettivo riguarda la remunerazione
dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea
capitale dell'emissione.
24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche
la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire
capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile
d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce
oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti
e delle perdite della societa' emittente, rappresenta un costo e, ai
fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, e' computata in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto
di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta
somma.
25. La parte variabile del corrispettivo non e' soggetta alla legge
del 7 marzo 1996, n. 108.
26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma e'
sostituito dal seguente. «I commi primo e secondo non si applicano
alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di
obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di
sottoscrivere azioni.».
Art. 32 bis
Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa
1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con
volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di
cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi
soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il
corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di
cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si
applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del
decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione
da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita'
individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a
11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*** omissis ***
Art. 44
Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile,
la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis
del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo
l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu'
persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata a
capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII , del codice civile,
in quanto compatibili.
4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al
credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo
con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni che
intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto.
Art. 45
Contratto di rete
1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, le parole da: «Ai fini degli
adempimenti» fino a: «la genuinita' della provenienza;» sono
sostituite dalle seguenti: «Se il contratto prevede l'istituzione di
un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a
svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1) la
pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante
l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove
ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i
terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio
della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del
registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai
fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun
imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso
il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni
partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per
adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le
modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso
tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e
degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento
puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a),
del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri
imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di
legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la
ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o
di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative
alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia
diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;».
2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10
febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo,
presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta
la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla
comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto
di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle
relative annotazioni d'ufficio della modifica ; se e' prevista la
costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione
ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'
stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la
rete acquista soggettivita' giuridica» .
3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, cosi' come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 46
Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente :
«5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di
vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche
disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da
euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di
riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorita' di
vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione
dell'irreperibilita'. La stessa norma si applica alle irregolarita'
previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni
attivita'.».
Art. 46 bis
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di
accordi di lavoro
1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano
applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro
caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da
parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con
contratto di apprendistato"»;
c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 69-bis», comma 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi»;
2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono
sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari
consecutivi»;
d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «Art. 70»,
comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno
2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;
e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole:
«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»
e la lettera b) e' abrogata;
f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente:
«46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di
lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere
alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di
proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
eventuali conseguenti iniziative»;
g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28 per cento per
l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014» e le
parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno
2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere
dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento per
l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per
l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»;
h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente:
«70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite
dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016»;
i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente:
«70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi
aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono
essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino
a sei mesi,».
2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n.
428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura
della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti».
3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del
comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12
milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate
derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46
milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
*** omissis ***
Art. 52
Disposizioni in materia di tracciabilita' dei rifiuti
1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter,
21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche
amministrative e funzionali del Sistema di controllo della
Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi
necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e
successive modifiche