|
|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 27 agosto 2012
Circolare n. 201/2012
Oggetto: Autotrasporto – Soppressione della Consulta –
Riordino del Comitato Centrale dell’Albo - Articolo 12 del Decreto Legge
n.95/2012 convertito dalla legge 7.8.2012, n.135, su S.O. alla G.U. n.189 del
14.8.2012.
La soppressione degli organismi
collegiali prevista dal decreto legge sulla spending review ha colpito anche la Consulta
dell’Autotrasporto.
Il decreto, convertito dalla legge
indicata in oggetto, ha infatti previsto l’abolizione degli organismi operanti
in cosiddetto “regime di proroga” tra i quali rientra la Consulta
dell’Autotrasporto la cui sopravvivenza a regime non era mai stata confermata
con i necessari strumenti normativi.
A seguito della soppressione, i
compiti della Consulta dovranno ora essere svolti dalla Direzione Generale
dell’Autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il
passaggio avrà riflessi sulla materia delle tariffe minime.
Novità riguardano anche il Comitato
Centrale dell’Albo Autotrasportatori che, pur rimanendo in vita, perderà la sua
autonomia finanziaria e gestionale: dal 2013 opererà come
centro di costo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà
presieduto da dirigenti ministeriali.
|
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.171/2012 |
|
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
|
|
D/d |
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
|
S.O. alla G.U. n.189
del 14.8.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 7 agosto 2012, n.135
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012
, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini.
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblicacon invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure dirafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. ".
*** omissis ***
Art. 12 Soppressione di enti e societa' *** omissis*** 20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegialioperanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga aisensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamentetrasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambitodelle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanzapubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 dellalegge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia el'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' il Comitato nazionale diparita' e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di
parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spettaalcun emolumento o indennita'. *** omissis*** 81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitatocentrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alTitolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, operaquale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilita'Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativie statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 deldecreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.284, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) unDirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conincarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelliprevisti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente dellaRepubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recanteriorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",con funzioni di Presidente»; b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo e' elettodal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalleseguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attivita'amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale diseconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre2008, n. 211»; c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sonosostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna». 84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal1° gennaio 2013. 85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degliautotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza dellacircolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezioneambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - delbilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni dieuro per gli anni 2013 e 2014. 86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con ifondi disponibili, proseguira' in particolare gli interventinecessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previstidalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle inteseintercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti edil Ministero dell'interno.
*** omissis ***
FINE TESTO