Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 27 agosto 2012

 

Circolare n. 201/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Soppressione della Consulta – Riordino del Comitato Centrale dell’Albo - Articolo 12 del Decreto Legge n.95/2012 convertito dalla legge 7.8.2012, n.135, su S.O. alla G.U. n.189 del 14.8.2012.

 

La soppressione degli organismi collegiali prevista dal decreto legge sulla spending review ha colpito anche la Consulta dell’Autotrasporto.

 

Il decreto, convertito dalla legge indicata in oggetto, ha infatti previsto l’abolizione degli organismi operanti in cosiddetto “regime di proroga” tra i quali rientra la Consulta dell’Autotrasporto la cui sopravvivenza a regime non era mai stata confermata con i necessari strumenti normativi.

 

A seguito della soppressione, i compiti della Consulta dovranno ora essere svolti dalla Direzione Generale dell’Autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il passaggio avrà riflessi sulla materia delle tariffe minime.

 

Novità riguardano anche il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori che, pur rimanendo in vita, perderà la sua autonomia finanziaria e gestionale: dal 2013 opererà come centro di costo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarà presieduto da dirigenti ministeriali.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.171/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.189 del 14.8.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 7 agosto 2012, n.135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012

, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica

 con invarianza dei servizi ai cittadini.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini      nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario.    ".

                             *** omissis ***

 
                               Art. 12 
                   Soppressione di enti e societa' 
                           *** omissis***
  20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi  collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono  definitivamente
trasferite ai competenti  uffici  delle  amministrazioni  nell'ambito
delle quali operano.   Restano fermi,  senza  oneri  per  la  finanza
pubblica, gli osservatori nazionali  di  cui  all'articolo  11  della
legge 7 dicembre 2000, n. 383,  e  all'articolo  12  della  legge  11
agosto 1991,  n.  266,  l'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' il Comitato  nazionale  di
parita' e la Rete nazionale delle consigliere e  dei  consiglieri  di
parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8  ed  all'articolo  19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali  non  spetta
alcun emolumento o indennita'.   
                           *** omissis***
  81.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il   Comitato
centrale per l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di  cui  al
Titolo II del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  284,  opera
quale centro di  costo  nell'ambito  del  Centro  di  responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  82. Sono soppresse le lettere c), g)  ed  l)  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
  83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:  «a)  un
Dirigente del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
incarico di  livello  dirigenziale  generale  nell'ambito  di  quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica   3   dicembre   2008,   n.   211   "Regolamento   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente»; 
  b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo  e'  eletto
dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in  rappresentanza   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle
seguenti:  «dei   quali   il   primo,   responsabile   dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello  dirigenziale  di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
2008, n. 211»; 
  c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro  rappresentanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna». 
  84. Le disposizioni di cui al    comma 83   entrano in  vigore  dal
1° gennaio 2013. 
  85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori per le iniziative in  materia  di  sicurezza  della
circolazione, di  controlli  sui  veicoli  pesanti  e  di  protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1  -  del
bilancio del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1,5  milioni  di
euro per gli anni 2013 e 2014. 
  86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con  i
fondi  disponibili,  proseguira'  in   particolare   gli   interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto  previsti
dalle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  e  dalle  intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed
il Ministero dell'interno. 

                             *** omissis ***

FINE TESTO