|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 11 ottobre 2012
Circolare n. 228/2012
Oggetto: Lavoro – Appalti – Versamenti fiscali degli appaltatori – Modalità
di controllo da parte dei committenti – Circolare Agenzia delle Entrate n.40/E
dell’8 ottobre 2012.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti sul controllo che nei contratti di appalto il committente deve
svolgere in merito ai versamenti dell’Iva e delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente dovuti dagli appaltatori e subappaltatori.
Com’è noto, l’obbligo di controllo
da parte del committente è stato introdotto a fronte della soppressione della
sua responsabilità solidale in materia fiscale (articolo 13 ter del D.L.
n.83/2012 convertito nella L. n.134/2012).
In particolare è stato previsto che
il committente deve effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore
previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che
i versamenti dell’Iva e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del
corrispettivo stesso, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e
dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all’esibizione della documentazione. L’inosservanza della
disposizione è punita con la sanzione a carico del committente da
Entrata in vigore della disposizione: l’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che la disposizione trova applicazione per i contratti di
appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in
vigore della norma). Inoltre, considerato che la norma introduce un adempimento
di natura tributaria, in base allo Statuto del Contribuente (art.3, c.2 L.n.212/2000), il controllo da parte del committente
decorre a partire dai versamenti dell’Iva e delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente effettuati dall’11 ottobre 2012.
Documentazione che deve richiedere il committente: l’attestazione dell’avvenuto
versamento dell’Iva e delle ritenute può essere rilasciata da un Caf o da un
professionista abilitato, come previsto dalla norma. In alternativa, l’Agenzia
delle Entrate ha ritenuto ammissibile un’autodichiarazione sostitutiva con cui
l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi
fiscali. In particolare la dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del DPR
n.445/2000) deve indicare:
·
il
periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è
stata liquidata specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento
dell’imposta, ovvero se è stato applicato il regime dell’Iva per cassa oppure
il regime del reverse charge;
·
il
periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state
versate, mediante scomputo totale o parziale;
·
gli
estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’Iva e delle ritenute non
scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
·
l’affermazione
che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di
appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.192/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© |
Direzione Centrale Normativa
CIRCOLARE N. 40/E
Roma, 8 ottobre 2012
OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 -Disposizioni in materia di responsabilità
solidale dell’appaltatore – Chiarimenti
Premessa
Lo scorso 12 agosto è entrato in
vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto
crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 –
che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del
La disposizione, in estrema
sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il
versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore
in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. La norma
esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la
documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal
subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla
stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF
o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia
l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del
corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della
predetta documentazione.
L’incertezza sull’ambito
applicativo della norma sta generando difficoltà applicative. Le associazioni
delle categorie interessate hanno, infatti, rappresentato che, in attesa di specifiche
istruzioni che consentano la puntuale individuazione dei limiti di responsabilità
dei soggetti coinvolti, sono stati sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori
a favore di appaltatori e subappaltatori.
In considerazione della necessità
di fornire urgenti indicazioni, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito
agli aspetti maggiormente critici della disposizione, individuati nella
decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea ad attestare la
regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
Entrata in vigore della
disposizione
Una delle questioni maggiormente
avvertite attiene all’individuazione del momento di entrata in vigore delle
disposizioni dell’articolo 13-ter ed, in particolare, del momento a partire dal
quale il committente/appaltatore è tenuto, in forza delle nuove disposizioni, a
verificare che gli adempimenti fiscali -consistenti nel versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul
valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto -scaduti alla data del pagamento
del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore/subappaltatore.
Si è dell’avviso che le disposizioni
contenute nell’articolo 13-ter del DL
n. 83 del 2012 debbano trovare
applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.
Inoltre, considerato che la norma
introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento
di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2,
della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano
esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in
vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta
solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre
Tale soluzione si basa sulla
considerazione che la disposizione, intervenendo su un elemento fondamentale
delle prestazioni contrattuali quale il pagamento del corrispettivo, potrebbe
alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. La
norma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/committente) il
diritto potestativo di sospendere la propria prestazione (il pagamento) in
attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore) produca una
documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali.
Acquisizione della documentazione
Un’altra criticità sollevata con
riferimento alla norma in questione attiene alla documentazione che
l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare
versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del
corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del
committente/appaltatore.
Poiché la disposizione prevede che
l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere
rilasciata anche attraverso
l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un
soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento
di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, si può ammettere il ricorso ad ulteriori
forme di documentazione idonee a tale fine.
In particolare, si ritiene valida,
in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti
abilitati, una dichiarazione sostitutiva -resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000
-con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli
obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione
sostitutiva deve:
-
indicare il periodo nel quale l’IVA
relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata,
specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di
imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato
applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL
n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
-
indicare il periodo nel quale le
ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo
totale o parziale;
-
riportare gli estremi del modello
F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate,
totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
-
contenere l’affermazione che l’IVA
e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di
appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
***
Le Direzioni regionali vigileranno
affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare
vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici
dipendenti.
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
Agenzia
delle Entrate – Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti – Via C. Colombo 426
– 00145 Roma
Tel .06.5054.5536 – Fax 06.50769803 - 06.50545958 email: dcn.registroedaltritributiindiretti@agenziaentrate.it