|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 19 novembre 2012
Circolare n. 265/2012
Oggetto: Diritto
Civile – Transazioni commerciali - Dal 2013 obbligo di pagamento a 30 giorni
per le P.A. – D.Lgvo 9.11.2012,
n.192, su G.U. n.267 del 15.11.2012.
A partire dal 2013 le Pubbliche
Amministrazioni dovranno pagare le forniture a 30 giorni. Il termine potrà
essere derogato per iscritto e con clausola espressa fino ad un massimo di 60
giorni, purché tale slittamento sia giustificato in relazione alla natura o
all’oggetto del contratto.
Lo stabilisce il decreto
legislativo indicato in oggetto che, recependo la nuova direttiva comunitaria
n.7/2011 sulla lotta ai ritardi di pagamento, modifica in alcune parti il
precedente decreto legislativo n.231/2002 che, com’è noto, ha introdotto nel
nostro ordinamento l’automaticità dell’applicazione degli interessi moratori.
In caso di mancato rispetto del
termine di pagamento, non è stata peraltro introdotta una sanzione a carico
dell’amministrazione inadempiente, ma resta ferma la decorrenza automatica
degli interessi moratori, con la messa in mora ex lege
dell’amministrazione debitrice a partire dal giorno successivo alla scadenza
del pagamento. Anche il tasso degli interessi moratori è stato fissato
inderogabilmente dal decreto legislativo in esame. Esso è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea
alle operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali. La misura
del tasso dovrà essere resa nota semestralmente dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Transazioni tra imprese – Dal lato delle transazioni tra imprese, la nuova
normativa non apporta grosse novità. Il termine di pagamento e la misura del
tasso degli interessi moratori restano entrambi liberamente contrattabili per
iscritto tra le parti, come avviene già oggi in base al decreto legislativo
n.231/2002. A partire dalle transazioni concluse a decorrere dall’1 gennaio
2013, peraltro, un termine di pagamento maggiore di 60 giorni sarà valido solo
se richiamato nel contratto con una clausola espressa e se, avuto riguardo alla
prassi commerciale e ai principi di buona fede e correttezza, non risulterà
iniquo per il creditore. In caso di mancanza di accordo scritto, sarà
applicabile il termine di pagamento di 30 giorni dalla data di ricevimento
della fattura. Tale termine era già previsto dal decreto legislativo n.231/2002
e non è stato modificato dalle nuove disposizioni.
Spese di recupero – Il decreto legislativo n.192/2012 ha stabilito un
importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno subito dal
creditore per il recupero delle somme riscosse in ritardo.
Clausole inique – Sono considerati accordi nulli perché iniqui per legge
quelli che escludano l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento
dell’importo forfettario per risarcimento del danno.
Tutela degli interessi collettivi – Le associazioni di categoria
presenti nel Cnel sono legittimate ad agire in
giudizio a tutela degli interessi collettivi per far accertare la grave
iniquità delle condizioni di pagamento e far adottare le misure idonee a
correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.136/2002 |
Responsabile di Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© |
G.U. n. 267 del 15.11.2012 (fonte Guritel)
DECRETO
LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192
Modifiche al
decreto legislativo 9
ottobre 2002, n.
231, per
l'integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta
contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma
dell'articolo
10, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Modifiche
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
1.
Al decreto legislativo
9 ottobre 2002,
n. 231, recante
attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i
ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni contenute
nel
presente decreto si applicano ad ogni
pagamento effettuato a
titolo
di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non
trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali
aperte a
carico del
debitore,
comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito;
b) pagamenti effettuati a
titolo di risarcimento
del danno,
compresi
i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del
presente decreto si intende
per:
a) "transazioni commerciali": i
contratti, comunque denominati,
tra
imprese ovvero tra imprese
e pubbliche amministrazioni, che
comportano,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la
prestazione
di servizi contro il pagamento di un prezzo;
b)
"pubblica
amministrazione": le amministrazioni di
cui
all'articolo
3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,
e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per
la quale
e'
tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo
12
aprile 2006, n. 163;
c) "imprenditore": ogni soggetto
esercente un'attivita' economica
organizzata
o una libera professione;
d)
"interessi
moratori": interessi legali
di mora ovvero
interessi
ad un tasso concordato tra imprese;
e) "interessi legali di mora":
interessi semplici di mora su base
giornaliera ad
un tasso che e' pari
al tasso di
riferimento
maggiorato
di otto punti percentuali;
f) "tasso di riferimento": il
tasso di interesse applicato dalla
Banca centrale
europea alle sue piu' recenti operazioni
di
rifinanziamento
principali;
g) "importo dovuto": la somma che
avrebbe dovuto essere
pagata
entro
il termine contrattuale o legale di
pagamento, comprese le
imposte,
i dazi, le tasse o gli oneri
applicabili indicati nella
fattura
o nella richiesta equivalente di pagamento.»;
c) all'articolo 3, dopo le
parole: «interessi moratori»
sono
inserite
le seguenti: «sull'importo dovuto»;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Decorrenza degli interessi
moratori). - 1. Gli interessi
moratori
decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,
dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai
commi 3, 4
e 5, ai
fini della
decorrenza
degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento
da parte del debitore
della fattura
o di una
richiesta di pagamento
di contenuto
equivalente.
Non hanno effetto
sulla decorrenza del
termine le
richieste
di integrazione o modifica formali della fattura o di altra
richiesta
equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento
delle merci o
dalla
data
di prestazione dei servizi, quando
non e' certa
la data di
ricevimento
della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento
delle merci o
dalla
prestazione
dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la
fattura
o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del
ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data
dell'accettazione o della
verifica
eventualmente previste
dalla legge o dal contratto
ai fini
dell'accertamento
della conformita' della merce o dei
servizi alle
previsioni
contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta
equivalente di pagamento in epoca
non successiva a tale
data.
3. Nelle transazioni commerciali
tra imprese le
parti possono
pattuire
un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello
previsto
dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche'
non
siano gravemente iniqui per il creditore ai
sensi dell'articolo
7,
devono essere pattuiti
espressamente. La clausola
relativa al
termine
deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il
debitore e' una pubblica
amministrazione
le parti possono pattuire, purche' in modo espresso,
un
termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2,
quando cio' sia
giustificato dalla natura
o dall'oggetto del
contratto o
dalle circostanze esistenti
al momento della
sua
conclusione.
In ogni caso i termini di cui al
comma 2 non
possono
essere
superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al
termine
deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono
raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che
sono tenute al
rispetto dei
requisiti
di trasparenza di cui al decreto
legislativo 11 novembre
2003,
n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e
che
siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
6. Quando
e' prevista una
procedura diretta ad
accertare la
conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo'
avere
una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna
della merce
o della prestazione
del servizio, salvo
che sia
diversamente
ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione
di gara e purche' cio' non
sia gravemente iniquo per
il creditore
ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere
provato
per
iscritto.
7. Resta ferma la facolta'
delle parti di concordare
termini di
pagamento
a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata
alla
data concordata, gli interessi e il
risarcimento previsti dal
presente
decreto sono calcolati
esclusivamente sulla base
degli
importi
scaduti.»;
e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli
interessi moratori sono
determinati
nella misura degli
interessi legali di
mora. Nelle
transazioni
commerciali tra imprese e'
consentito alle parti
di
concordare un
tasso di interesse
diverso, nei limiti
previsti
dall'articolo
7.
2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si
riferisce il ritardo,
e'
quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si
riferisce il ritardo,
e'
quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze
da' notizia del tasso
di
riferimento, curandone la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana nel quinto
giorno lavorativo di
ciascun
semestre
solare.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Risarcimento delle spese di
recupero). - 1.
Nei casi
previsti
dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche
al rimborso
dei
costi sostenuti per il recupero delle somme
non tempestivamente
corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia
necessaria la costituzione in
mora,
un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del
danno. E'
fatta salva la
prova del maggior
danno, che puo'
comprendere
i costi di assistenza per il recupero del credito.»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art.
7(Nullita').
- 1. Le
clausole relative al
termine di
pagamento,
al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i
costi
di recupero, a qualunque titolo
previste o introdotte
nel
contratto,
sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del
creditore.
Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice
civile.
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola
avuto
riguardo a tutte le circostanze del
caso, tra cui
il grave
scostamento
dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di
buona
fede e correttezza, la natura
della merce o
del servizio
oggetto
del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi
per derogare
al
saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento
o
all'importo
forfettario dovuto a titolo di risarcimento per
i costi
di
recupero.
3.
Si considera gravemente
iniqua la clausola
che esclude
l'applicazione
di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.
4. Si presume che sia gravemente iniqua la
clausola che esclude il
risarcimento
per i costi di recupero di cui all'articolo 6.
5. Nelle transazioni commerciali in cui il
debitore e' una pubblica
amministrazione e'
nulla la clausola
avente ad oggetto
la
predeterminazione
o la modifica della
data di ricevimento
della
fattura.
La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»;
h) all'articolo 8, comma 1, la lettera a)
e' sostituita dalla
seguente:
«a) di accertare la grave iniquita', ai
sensi dell'articolo 7,
delle
condizioni generali concernenti il
termine di pagamento,
il
saggio
degli interessi moratori o il
risarcimento per i
costi di
recupero
e di inibirne l'uso.».
Art. 2
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18
giugno 1998, n. 192, le
parole:
«di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti:
«di
otto punti percentuali».
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di
cui al presente
decreto legislativo si
applicano
alle transazioni commerciali concluse a
decorrere dal 1°
gennaio
2013.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi'
9 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi,
Ministro per gli affari europei
Severino,
Ministro della giustizia
Passera, Ministro
dello sviluppo economico
Grilli, Ministro
dell'economia e delle finanze
Patroni
Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Visto,
il Guardasigilli: Severino