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Roma, 21 novembre 2012
Circolare n.267/2012
Oggetto: Previdenza – Apprendistato – Chiarimenti sul
regime contributivo - Circolare INPS n. 128 del 2.11.2012.
L’INPS ha fornito chiarimenti sui
nuovi incentivi contributivi introdotti in materia di apprendistato dalla Legge di stabilità 2012 (art. 22, legge n.
183/2011). Come è noto, questi incentivi consistono nell’azzeramento per un
massimo di 3 anni dei contributi a carico dei datori di lavoro che occupano
fino a 9 dipendenti per i contratti di apprendistato stipulati dall’1 gennaio
2012 al 31 dicembre 2016. Per le imprese di maggiori dimensioni rimane invece
ferma l’agevolazione tradizionale consistente nell’applicazione dell’aliquota
contributiva del 10%.
L’INPS in particolare ha precisato
che:
·
dall’agevolazione
di cui sopra, tanto quella totale per le imprese fino a 9 dipendenti quanto
quella ridotta per le imprese più grandi, resta fuori la nuova contribuzione
per l’ASPI dell’1,61% (Assicurazione
Sociale per l’Impiego) introdotta dalla Riforma
Fornero (legge 92/2012) a decorrere dall’1 gennaio 2013;
·
restano
esclusi dall’applicazione dell’agevolazione totale i contratti di apprendistato
stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per i quali invece continua
ad operare il regime contributivo speciale di cui alla legge 223/1991;
·
lo
sgravio totale deve avvenire in conformità della disciplina comunitaria sugli
aiuti de minimis
che, come è noto, prevede la concessione ad una medesima impresa di aiuti non superiori
a 200.000 euro nell’arco di un triennio (100.000 euro per le imprese di autotrasporto);
al fine del riconoscimento dello sgravio l’impresa deve pertanto presentare in
via telematica all’INPS (www.inps.it) apposita
dichiarazione sugli aiuti de minimis nella quale si attesta che nell’anno di stipula
del contratto di apprendistato e nei due anni precedenti non sono stati
percepiti aiuti eccedenti i predetti limiti; la dichiarazione deve contenere
altresì la quantificazione degli incentivi de
minimis già fruiti dall’impresa nell’ultimo
triennio;
·
per
la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 dipendenti) si deve prendere
in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato escludendo
dal conteggio gli apprendisti già in forza, i lavoratori assunti con contratto
di inserimento, i lavoratori disoccupati di lunga durata assunti con contratto
di reinserimento e i lavoratori somministrati (ex interinali);
·
l’accesso
allo sgravio è subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legge
296/2006 (regolarità contributiva e applicazione dei contratti collettivi).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 236/2011 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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INPS
Direzione Centrale Entrate
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Tecnologici
Circolare n. 128 del 2.11.2012
OGGETTO: Apprendistato. D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22.
SOMMARIO: Il D.Lgs. 15 settembre
2011, n. 167 ha riordinato la normativa in materia di apprendistato. Si
forniscono le indicazioni di carattere normativo e si affrontano gli aspetti contributivi
connessi all’istituto contrattuale.
La legge 12 novembre 2011 n. 183 ha previsto, all’articolo 22, l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti.
1. Generalità.
La necessità di dare impulso al
contratto di apprendistato ha spinto il legislatore a interessarsi a più
riprese – negli ultimi tempi – di tale istituto contrattuale.
Il più significativo intervento è
indubbiamente quello apportato con il D.Lgs.
15 settembre 2011, n. 167 (allegato n. 1), che ha previsto il riordino della
relativa disciplina.
Il provvedimento legislativo è
stato adottato in attuazione della previsione di cui all’articolo 46 del “collegato lavoro” (legge n. 183/2010),
che ha riaperto i termini per l'esercizio di alcune deleghe, contenute
nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, scadute il 1 gennaio 2009.
Il Decreto - entrato in vigore il 25 ottobre 2011 – consta
di 7 articoli e, passando anche attraverso l’abrogazione della precedente normativa,
riconduce “ad unicum” la disciplina a supporto dell’istituto contrattuale, a
tal fine assumendo la denominazione di Testo unico dell’apprendistato.
Più recentemente, la legge 28 giugno 2012, n. 92 - recante
“Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita” - ha apportato rilevanti
modifiche al testo del citato decreto, con riferimento ad alcuni importanti
aspetti di carattere generale. Da ultimo, sulla materia è intervenuta anche la
legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il DL22 giugno 2012 n.
83, contenente misure urgenti per la crescita.
Con la presente circolare si
riassumono i principali aspetti dell’istituto contrattuale e – avuto riguardo
alle materie d’interesse dell’Istituto - si affrontano i risvolti di natura più
marcatamente contributiva.
2. Definizione e disciplina
generale.
L’articolo 1 del T.U. definisce l’apprendistato come un
contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani.
Tre le sue possibili tipologie:
·
apprendistato per la qualifica
professionale;
·
apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere;
·
apprendistato di alta formazione e
ricerca.
Riguardo alla disciplina, l’articolo 2 – attuando uno dei principi
direttivi previsti dalla legge n. 247/2007 per l’esercizio della delega
(rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva) – rimette ad appositi
accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la regolamentazione
dell’apprendistato, nel rispetto di una serie di principi di cui, di seguito,
quelli più significativi:
·
forma scritta del contratto e del
relativo piano formativo;
·
previsione di una durata minima
del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5 per i datori di lavoro che svolgono
la propria attività in cicli stagionali;
·
divieto di retribuzione a cottimo;
·
possibilità di inquadrare il
lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori
addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
·
presenza di un tutore o referente
aziendale;
·
possibilità di finanziare i
percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi
paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
·
possibilità di prolungare il
periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo
quanto previsto dai contratti collettivi;
·
possibilità di forme e modalità per
la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di
ulteriori assunzioni in apprendistato;
·
divieto per le parti di recedere
dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o
di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione,
trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; possibilità
per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del
periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice
civile, ferma restando - nel periodo di preavviso – l’applicazione della
disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la
facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2.1. Tutela previdenziale e assistenziale
Sul fronte delle forme assicurative
e del carico contributivo, il Testo Unico in nulla innova la normativa
precedente, che – fino al 31 dicembre 2012 - rimane quella tracciata dalla
legge Finanziaria 2007 (L. 296/06, art. 1, comma 773) e dal conseguente DM
28/3/2007, che ha ripartito le aliquote contributive alle varie gestioni
previdenziali di competenza.
Gli apprendisti, quindi – fino alla
fine del vigente anno – rimangono tutelati dalle seguenti assicurazioni:
·
IVS;
·
malattia;
·
maternità;
·
assegno per il nucleo familiare;
·
assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Per quanto attiene alle misure
della contribuzione, si rinvia a quanto illustrato sull’argomento nella
circolare n. 22/2007 e nel messaggio n. 25374/2007.
Dal 1 gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate della legge n.
92/2012 - che ha esteso le tutele in costanza di lavoro a tutti i lavoratori
dipendenti del settore privato nonché a quelli delle pubbliche amministrazioni
con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato – anche gli apprendisti
saranno destinatari dell’ASpI (Assicurazione sociale
per l’impiego).
La nuova forma di sostegno al reddito andrà ad aggiungersi, così, alle
altre assicurazioni sopra elencate.
Con la medesima decorrenza, muterà
anche il carico contributivo aziendale, che risentirà dell’aumento derivante
dall’onere (1,61%[1]) relativo alla nuova forma
assicurativa.
2.2. Limiti quantitativi delle assunzioni.
Riguardo ai limiti numerici, va osservato che la più volte
citata legge n. 92/2012 ha rivisitato la disciplina originariamente prevista
dal TU.
In conseguenza, la nuova regolamentazione può così
riepilogarsi.
Fino al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di
soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato
non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate
in servizio.
A decorrere dagli avviamenti al lavoro effettuati dal 1
gennaio 2013, la relazione tra i soggetti che un datore di lavoro può assumere
con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in
servizio, non può superare il rapporto di 3 a 2.
Per le aziende che occupano un numero di lavoratori
inferiore a dieci unità, viene –invece – mantenuto il rapporto del 100
per cento.
In caso di assenza di lavoratori
qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre
unità, possono essere assunti, al massimo, 3 apprendisti.
Come già avveniva in passato, per
le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti
dimensionali dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985.
I limiti numerici si applicano, per
esplicita disposizione di legge, computando non solo gli apprendisti assunti
direttamente, ma anche quelli utilizzati “per il tramite delle agenzie di
somministrazione di lavoro”, con contratto di somministrazione a tempo
indeterminato “ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276”.
Con tale riferimento la norma
indirettamente apre all’assunzione di apprendisti in somministrazione.
Riguardo a tale ultima previsione, la legge n. 92/2012
esclude espressamente la possibilità di assumere in somministrazione
apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Va,
quindi, osservato che la legge 134/2012 ha poi ammesso la somministrazione a
tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo di
apprendisti assunti in somministrazione.
2.3. Clausola di stabilizzazione.
Sempre con riferimento ai profili connessi alle
assunzioni, l’articolo 2, c. 3bis del TU[2] ha introdotto una
“clausola legale di stabilizzazione”,
che trova applicazione nelle aziende in cui sono occupati almeno 10 lavoratori.
La norma subordina l’assunzione di nuovi apprendisti alla
prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il
50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; per i
primi trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 92/2012
[3], la percentuale è determinata in misura pari al 30%; conseguentemente il
limite del 50% sarà operativo dal 18 luglio 2015.
Per espressa previsione legislativa, dal computo della
percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di
prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la prevista percentuale, é
consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già
confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli
apprendisti pregressi.
Per le aziende cui non si applica la citata clausola
legale, opera – ove prevista - la clausola contrattuale di cui all’articolo 2.
c. 1 del D.lgs. n. 167/2011.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in
violazione dei limiti stabiliti sono considerati lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Per maggiori precisazioni sul punto, si rinvia a quanto
affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n.
18/2012.
2.4.
Esclusione dal computo dei limiti numerici.
Il Testo Unico ribadisce, all’articolo 7, comma
3, l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari
normative e istituti, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo.
2.5. Regime
sanzionatorio.
Viene infine confermato il regime sanzionatorio (già in
precedenza disposto dal D.lgs. n. 276/2003) applicabile nei casi di
mancata erogazione della formazione per esclusiva responsabilità
del datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalità formative. In questi casi il datore di lavoro è tenuto a versare la
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per
cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Innovativa è invece la disposizione dell’articolo 7, comma
2, con la quale si prevede l’applicazione di sanzioni amministrative nel caso
di violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d): forma scritta del
contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale;
divieto di retribuzione a cottimo; inquadramento fino a due livelli inferiori;
presenza di un tutore o referente aziendale.
2.6. Regime transitorio.
L’articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n.
167/2011 ha introdotto un regime transitorio per l’apprendistato
stabilendo che, per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non fosse
stata immediatamente operativa, potevano trovare applicazione, in via
transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del T.U., le
regolazioni vigenti.
Ne deriva che, fino al 25 aprile 2012, hanno potuto trovare ancora
attuazione le regole legislative e contrattuali precedenti (in tutti i loro
aspetti, durata compresa).
Riguardo ai lavoratori in mobilità ex art. 7, c. 4 del T.U.(vedi
successivo punto 4), il Ministero del Lavoro ha chiarito
[4] che risultava immediatamente possibile assumere questi soggetti con
contratto di apprendistato, secondo le regole valide per le diverse tipologie
contrattuali. Dove non fosse stata operativa la nuova disciplina, era possibile
ricorrere alle normative (legislative e contrattuali) già esistenti
sull’apprendistato, ferme restando le disposizioni in materia di licenziamenti
individuali di cui alla L. n. 604/1966, nonché il regime contributivo agevolato
di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e l'incentivo di cui
all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
3.Tipologie.
3.1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
L’articolo 3 del T.U. disciplina il
primo tipo di apprendistato applicabile in tutti i settori di attività, anche
per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Lo scopo è quello di avviare i
giovani in età compresa tra i 15 anni compiuti e i venticinque-verso il
conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale
La regolamentazione dei profili
formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
3.2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
L’articolo 4 definisce questa
tipologia contrattuale - applicabile in tutti i settori di attività, pubblici e
privati – finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale a fini
contrattuali.
Si rivolgeai soggetti di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i giovani in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005,
l’apprendistato può iniziare dal diciassettesimo anno di età.
Proprio in questa tipologia si apprezza l’ampia delega
affidata alla contrattazione collettiva, cui sono demandati, in ragione
dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da
conseguire:
·
la durata e le modalità di
erogazione della formazione;
·
la durata, anche minima, del
contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere
superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la
figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento..
I CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono poi
prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato,
anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, ivi comprese le durate minime, con riferimento alle attività svolte in
cicli stagionali.
Rispetto all’originaria versione della norma, va osservato
che la recente legge n. 92/2012, è intervenuta sulla durata del rapporto di
apprendistato professionalizzante e, attraverso una modifica apportata all’articolo
2 del TU[5], ha previsto che detto contratto non possa avere
una durata minima inferiore a sei mesi, fatte salve le eventuali previsioni
della contrattazione collettiva riguardo alle attività stagionali.
3.3.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
L’articolo 5 contiene le norme riferite all’apprendistato
di alta formazione e di ricerca, applicabile - anch’esso, come il precedente -
sia nel settore privato che in quello pubblico.
Si rivolge ai giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove
anni ed è finalizzato:
a. al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario
superiore, ovvero di titoli di studio universitari e dell’alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca;
b. alla specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento
ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti
tecnici superiori;
c. al praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
o per esperienze professionali.
La regolamentazione e la durata del contratto di alta
formazione e ricerca sono rimesse alle Regioni, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e
professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e
aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
In caso di assenza di norme regionali, l’attivazione
dell’apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite
convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni
con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni
formative o di ricerca.
4. Apprendistato per lavoratori in mobilità.
L’articolo 7, comma 4, del Testo Unico prevede che – ai fini della
loro qualificazione o riqualificazione professionale – sia possibile realizzare
una particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità.
La fattispecie contrattuale prevista da tale disposizione è
caratterizzata, tra l’altro, dalla circostanza che:
·
le parti – in deroga a quanto
previsto dalla disciplina generale dell’apprendistato – non possono recedere
dal rapporto al termine del periodo di formazione;
·
come chiarito dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale[6] - si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti
dalla disciplina generale.
Alla particolare tipologia contrattuale si applica il regime
contributivo di cui all’articolo 25, c.9 della legge n. 223/1991 e – ove
spettante – quello previsto dall’articolo 8, comma 4 della medesima legge.
In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro
sarà pari - per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione – al 10%;
potrà applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta
all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità
di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
Con riguardo agli aspetti contributivi, si precisa che, per i predetti
rapporti di lavoro - limitatamente al periodo di vigenza dell’agevolazione -
l’aliquota complessiva da versare si attesterà in misura pari al 15,84% (10% +
5,84% a carico dell’apprendista). Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma,
la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena; la quota a carico del
lavoratore, invece, rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di
apprendistato.
Inoltre, stante il riferimento operato dal legislatore al regime
contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/91, ne deriva che i relativi
incentivi competono sulla base delle medesime condizioni cui sono subordinate
le agevolazioni di cui agli articoli 25 comma 9 e 8 comma 4 della legge n.
223/1991, ivi comprese quelle previste dall’art.1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle derivanti dall’applicazione dei
principi sanciti con i commi 12, 13 e 15 dell’articolo 4 della legge 92/2012.
Per essere ammesso al regime contributivo agevolato, il datore di
lavoro dovrà trasmettere all’Inps specifica dichiarazione di responsabilità,
come indicato al punto 7.2 della presente circolare; riguardo alle modalità di
compilazione del flusso UniEmens, si rinvia al punto
7.1.
Nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i
requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina a sostegno delle
tre tipologie di apprendistato:
·
si applicherà, di norma, la normale
disciplina dell’apprendistato e il relativo regime contributivo;
·
si applicherà la particolare
disciplina di cui all’articolo 7, c. 4 del TU e il regime contributivo di cui
agli articoli 25, co. 9, e 8, co.
4, della legge n. 223/1991, se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano
inserito nell’originario contratto - espressamente e per iscritto - la clausola
con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione
[7].
Nell’ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità, i quali non possiedano i requisiti di età previsti
dalla disciplina dei tre tipi di apprendistato, l’esclusione del recesso al
termine del periodo di formazione costituisce un effetto naturale del
contratto, a prescindere dalla sua esplicita menzione nel testo sottoscritto
dalle parti.
In conformità con le precisazioni contenute nella presente circolare,
l’apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere
realizzato anche dalle agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni
cui è subordinato il regime contributivo agevolato - previsto dagli artt. 25, co. 9, e 8, co. 4,
L.223/1991 – devono ricorrere nei confronti dell’utilizzatore.
5. Abrogazioni.
In linea con la logica della
semplificazione normativa sottesa al nuovo T.U., con l’entrata in vigore del
D.lgs. n. 167/2011, vengono abrogate le precedenti disposizioni che regolavano
la materia, ovvero:
·
la legge 19 gennaio 1955, n. 25;
·
gli articoli 21 e 22 della legge 28
febbraio 1987, n. 56;
·
l’articolo 16 della legge 24 giugno
1997, n. 196;
·
gli articoli da47 a53 del D.lgs. 10
settembre 2003, n. 276.
Si segnala in particolare che, con
l’abrogazione dell’articolo 22 della legge n. 56/1987, viene meno
l’agevolazione prevista per assunzione di giovani in possesso di diploma di
qualifica conseguito presso un istituto professionale oppure di attestato di
qualifica acquisito a seguito di un corso di formazione professionale promosso
dalla Regione (art.14, legge n. 845/1978). Conseguentemente, gli avviamenti al
lavoro effettuati a decorrere dal 25/10/2011 in relazione a tali soggetti, non
beneficeranno più della predetta misura incentivante.
6. Prosecuzione del rapporto di
apprendistato. Beneficio contributivo.
L’articolo 7, comma 9 del T.U.
ripropone, anche se in termini differenti rispetto all’abrogata disposizione di
cui all’articolo 21 della legge n. 56/87, il particolare incentivo connesso al
mantenimento in servizio dell’apprendista. Viene previsto, infatti, che il
regime contributivo agevolato sia mantenuto per un anno dalla prosecuzione del
rapporto di lavoro con l’apprendista, successivo alla fine del periodo di
formazione.
Per espressa previsione legislativa
l’incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato
dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 7, co. 4,
del T.U.
7. Istruzioni operative
7.1. Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
All’interno delle denunce
contributive mensili Uniemens, tutti i lavoratori in
apprendistato continueranno ad essere identificati valorizzando, nell’elemento
<Qualifica1> il codice “5”,
avente il significato di “Apprendista”.
A decorrere dalle denunce
contributive relative al mese di gennaio 2012, saranno modificati i codici tipo
contribuzione relativi agli apprendisti, fino ad oggi identificati con i codici
A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2; D0, D1, D2.
A decorrere dalle denunce
contributive relative al mese di gennaio 2012 nell’elemento <TipoContribuzione>
si dovranno invece riportare i seguenti codici, a seconda del regime contributivo:
J0 (J zero) |
Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% |
J1 |
Apprendista con obbligo di
versamento dell’aliquota del 1,5% |
J2 |
Apprendista con obbligo di
versamento dell’aliquota del 3% |
J3 |
Apprendista proveniente dalle
liste di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18
mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del
5,84% a carico del lavoratore) |
J4 |
Apprendista proveniente dalle
liste di mobilità ex art. 4, co. 1, del decreto
legge n. 148 del 20/05/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione
nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da
imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del
10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
J5 |
Apprendista proveniente dalle
liste di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di
lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) |
I sopra esposti codici della serie
“J” andranno
utilizzati anche per gli apprendisti iscritti al fondo minatori, ma occupati in
superficie.
Al contrario, per i soli apprendisti
occupati in sotterraneo, iscritti al Fondo minatori, il codice tipo
contribuzione è caratterizzato dalla prima lettera “K”, secondo l’elenco che segue:
K0 (K zero) |
Apprendista occupato in
sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento
dell’aliquota del 10% |
K1 |
Apprendista occupato in sotterraneo
iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5% |
K2 |
Apprendista occupato in
sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento
dell’aliquota del 3% |
K3 |
Apprendista occupato in
sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ex
lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione
(aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del
lavoratore) |
K4 |
Apprendista occupato in
sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ex
art. 4, co. 1, del decreto legge n. 148 del
20/05/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di
mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i
15 dipendenti); primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del
datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). |
K5 |
Apprendista occupato in
sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità
dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84%
a carico del lavoratore) |
L’utilizzo dei codici della nuova
serie renderà necessaria la compilazione di un elemento di nuova istituzione,
denominato <TipoApprendistato>,
in cui andrà valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di contratto
stipulato, tra le tre previste dal testo unico:
APPA |
Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale |
APPB |
Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere |
APPC |
Apprendistato di alta formazione e di ricerca |
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno
poi riportati, a cura dell’Istituto, nel quadro “B-C” del DM10 “VIRTUALE”
ricostruito dalle procedure come segue:
- il codice sarà formato dal primo
carattere “5”,
seguito dai due caratteri del codice tipo contribuzione, ed infine un quarto
carattere, che potrà assumere il valore “0” ovvero “P” ovvero “A” ovvero “M”.
- i codici statistici “APPA”, “APPB” e “APPC” riporteranno il numero degli
apprendisti per le tre diverse tipologie di apprendistato, unitamente alla
retribuzione.
7.2. Adempimenti nei casi di assunzione in apprendistato di lavoratore
iscritto nelle liste di mobilità (punto 4 della presente circolare).
L’esposizione dei codici Uniemens
specificatamente previsti per i lavoratori assunti in apprendistato dalle liste
di mobilità, ai sensi dell’art. 7 co. 4, del T.U.,
presuppone che il datore di lavoro invii all’Inps un’apposita
dichiarazione di responsabilità, attestante le principali condizioni cui è
subordinata la specifica agevolazione.
In attesa che l’Inps metta a disposizione del datore di lavoro un
apposito modulo on- line, il datore di lavoro,
compresa l’agenzia di somministrazione, inoltrerà la dichiarazione
avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende.
Redigerà la dichiarazione secondo lo schema allegato alla presente
circolare (allegato n. 3); allegherà alla dichiarazione l’autocertificazione
del lavoratore, il cui modulo è disponibile presso la sezione modulistica
del sito internet dell’Inps (moduli Autocert.
SC67-407/90 o SC66 -223/91); in caso di assunzione in apprendistato a scopo di
somministrazione, la dichiarazione di responsabilità dovrà essere sottoscritta
anche dall’utilizzatore (o da chi lo rappresenta); la dichiarazione di
responsabilità, corredata con l’autocertificazione del lavoratore e con le
copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e di chi ha sottoscritto
le dichiarazioni di responsabilità, dovrà essere scansionata e allegata in
formato digitale ad una comunicazione da inoltrarsi all’Istituto mediante la
funzionalità “Contatti”.
La Sede, effettuate le necessarie verifiche, attribuirà alla posizione
contributiva interessata il Codice autorizzazione 5Q, dandone comunicazione al
richiedente.
Qualora ricorrano anche i presupposti per l’ammissione al contributo
mensile previsto dall’art. 8, co. 4, della legge
223/1991, la Sede attribuirà alla posizione contributiva interessata anche il
Codice autorizzazione 5T, dandone comunicazione al richiedente e allegando un
prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima
dell’incentivo.
Quando sarà disponibile il modulo on-line i codici autorizzazione 5Q e
5T saranno attribuiti automaticamente, secondo quanto già previsto dalla
circolare 140/2011 ed i controlli saranno effettuati ex post, avvalendosi delle
apposite funzionalità della procedura.
Il datore di lavoro esporrà il contributo mensile all’interno del
flusso Uniemens, valorizzando, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>,
elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
·
nell’elemento <TipoIncentivo>
dovrà essere inserito il valore “MOAP”
avente il significato di “contributo mensile per l’assunzione in apprendistato
a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
(art. 8, co. 4, L. 223/1991 e 7, co.
4, D.l.gs 167/2011)”;
·
nell’elemento <CodEnteFinanziatore>
dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
·
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>
dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al
mese corrente (tale importo, come precisato infra,
non potrà essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal
lavoratore);
·
nell’elemento <ImportoArrIncentivo>
sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi
pregressi.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno
poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM10 “VIRTUALE” ricostruito dalle
procedure come segue:
·
nel quadro “BC” con il codice statistico “MOAP”
seguito dal numero dei lavoratori assunti in apprendistato con il contributo
mensile;
·
nel quadro “D” con il codice “L408”
avente il significato di “conguaglio
contributo mensile apprendisti da liste mobilità ” e con il
codice “L409” avente
il significato di “conguaglio arretrato
contributo mensile apprendisti da liste mobilità”.
L’importo dell’incentivo può essere fruito soltanto per i periodi di
effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore
all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel
corrispondente mese dell’anno.
8. Sgravio contributivo per gli apprendisti
assunti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, l’articolo 22 della
legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011 – allegato n. 3) ha previsto un
particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel
periodo 1/1/2012 - 31/12/2016. La norma stabilisce – infatti - in favore dei datori
di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio
totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei
primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata
l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Per espressa disposizione legislativa, la misura incentivante trova
applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo
1, c. 773, della legge n. 296/2006. Ne consegue che restano esclusi dalla sfera
di operatività dello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex articolo 7, c. 4 del D.lgs. n.
167/2011. Nei confronti di detti soggetti, infatti, opera il regime
contributivo di cui agli articoli 25, c. 9 e 8, c. 4 della legge n. 223/1991.
Inoltre, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2013”, resterà escluso dalla
misura agevolata il contributo (1,61%) relativo all’assicurazione sociale per
l’impiego (ASpI)[8].
8.1 Limiti all’applicazione
dell’incentivo e aiuti “de minimis”.
Secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, la concessione dello sgravio contributivo previsto
dall’articolo 22 deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli
aiuti "de minimis",
di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.
Al riguardo si osserva che la nozione di impresa, rilevante ai fini
dell'applicazione della normativa dell'unione europea in materia di aiuti di
stato, ricomprende ogni entità - indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita - che eserciti un'attività economica. I limiti “de minimis” si applicano, quindi, alle attività produttive di
reddito di impresa nonché a quelle di reddito di lavoro autonomo.
L'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 stabilisce
che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis"
concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di
tre esercizi finanziari. Per il settore del trasporto su strada l’importo “de minimis” non deve superare i 100.000 euro, sempre nell'arco
di tre esercizi finanziari. Tali importi si pongono, quindi, come limite
all’applicazione dello sgravio in esame.
Nell’ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg.
CE 1535/2007) l’importo concedibile di aiuti “de minimis”
è, invece, di 7.500 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In considerazione
dei carichi contributivi attuali, ciò comporta che, nel settore agricolo,
l’agevolazione in esame potrà essere consentita – nel rispetto dei limiti del
citato plafond - esclusivamente per l’assunzione di un solo apprendista.
Fermo restando quanto disposto dal Reg. CE 1998/2006, per le imprese
di fornitura di servizi di interesse economico generale è fatta salva
l’applicazione del limite “de minimis” più favorevole
di 500.000 euro nell’ambito di tre esercizi finanziari, qualora ricorrano le
condizioni stabilite dal Reg. CE 360/2012.
Per l’accesso allo sgravio contributivo di cui trattasi, le imprese
dovranno presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, ai sensi e per gli effetti della previsione
contenuta nel DPR n.445/ 2000 (allegato n.4) . Tale dichiarazione dovrà
attestare che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due
esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali
o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis". La predetta dichiarazione dovrà inoltre
contenere la quantificazione degli incentivi “de minimis”
già fruiti nel triennio alla data della richiesta.
L'importo totale dell’agevolazione non deve superare i limiti massimi
predetti su un periodo di tre anni.
Il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di
ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata
presentata la dichiarazione e si è quindi fruito dell’agevolazione, l'importo
dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere
individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel
periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”.
Per la corretta fruizione dell’agevolazione, occorre:
- determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula
del contratto di apprendistato agevolato;
- calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel
triennio individuato, inclusa l’agevolazione da attribuire.
Nelle ipotesi di somministrazione,
i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si
intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della
dichiarazione.
8.2. Criteri per il calcolo dei dipendenti.
Per la determinazione del requisito
occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di
costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, dovrà collocarsi
nell’arco temporale previsto dalla norma (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre
2016).
Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini della
determinazione del requisito occupazionale utile per l’accesso al beneficio,
occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base
occupazionale dell’azienda "utilizzatrice",
non assumendo rilievo la consistenza organica dell’azienda
"somministratrice".
Ai fini del computo, si richiamano
i criteri illustrati nella circolare n. 22/2007.
Si ribadisce che, dal conteggio,
vanno esclusi:
- gli
apprendisti;
- i
lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
- i
lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n.
223/1991;
- i
lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore.
Ai fini del beneficio, si osserva,
altresì, che:
- il
requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale
complessivamente considerata;
- lo
sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei
singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto
limite delle nove unità.
8.3. Condizioni e durata.
Oltre che alla disciplina
comunitaria degli aiuti "de minimis", di
cui al Regolamento CE n. 1998/2006, l’accesso allo sgravio contributivo è,
altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma
1175 della legge n. 296/2006.
L’agevolazione opera per i primi
tre anni di contratto; dal trentasettesimo mese, quindi, perdurando il rapporto
di apprendistato, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento della contribuzione
a loro carico nella misura generalizzata.
8.4 Adempimenti a carico delle aziende.
Per accedere allo sgravio, le
aziende inoltreranno la dichiarazione “de minimis”
sopra illustrata avvalendosi esclusivamente della funzionalità contatti del
cassetto previdenziale aziende; a tal fine, allegheranno copia digitale
debitamente compilata e sottoscritta del modello di dichiarazione citato al
punto 8.1, selezioneranno l’oggetto “Assunzioni agevolate e gravi”, quindi
“Apprendistato” e aggiungeranno la dicitura “sgravio apprendisti 2012-2016”.
Per ottimizzare le operazioni di
ammissione al beneficio (in particolare per la gestione dei periodi pregressi),
le aziende interessate avranno cura di inviare la dichiarazione “de minimis” con ogni possibile urgenza.
8.5. Adempimenti a carico delle Sedi.
Le posizioni contributive delle
aziende che, a seguito della presentazione della dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, possono accedere allo sgravio contributivo di cui
alla legge n. 183/2011, dovranno essere contraddistinte dal codice di
autorizzazione “4R”
che assume il significato di “azienda che – nel rispetto del regolamento
comunitario sugli aiuti de minimis - fruisce dello
sgravio contributivo ex lege n. 183/2011 in relazione
all’assunzione di apprendisti”.
Il citato codice non potrà avere
decorrenza anteriore a “gennaio 2012”.
8.6. Modalità di compilazione del
flusso UniEmens.
Per i lavoratori interessati allo
sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens
sempre valorizzando, nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di
“Apprendista”.
Per i primi tre anni di
apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione>
si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di
godimento dello sgravio, secondo la seguente tabella:
J6 |
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei
contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co.
1 legge 183/2011) – primo
anno di sgravio. |
J7 |
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei
contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co.
1 legge 183/2011) – secondo
anno di sgravio. |
J8 |
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei
contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co.
1 legge 183/2011) – terzo anno
di sgravio. |
I sopra esposti codici della serie
“J” andranno
utilizzati anche per gli apprendisti iscritti al fondo minatori, ma occupati in
superficie.
Al contrario, per i soli apprendisti
occupati in sotterraneo, iscritti al Fondo minatori, il codice tipo
contribuzione è caratterizzato dalla prima lettera “K”, secondo l’elenco che segue:
K6 |
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori
per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di
lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio. |
K7 |
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo
minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del
datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio. |
K8 |
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo
minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del
datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo anno di sgravio. |
L’utilizzo dei codici della nuova
serie renderà necessaria la compilazione di un elemento di nuova istituzione,
denominato <TipoApprendistato>,
in cui andrà valorizzato il codice corrispondente alla tipologia di contratto
stipulato, tra le tre previste dal testo unico:
APPA |
Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale |
APPB |
Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere |
APPC |
Apprendistato di alta formazione e di ricerca |
|
Il Direttore Generale |
|
|
Nori |
|
Allegati omessi
[1] Nell’ambito della contribuzione ASpI, il
contributo integrativo dello 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 è
destinato – per le aziende che vi aderiscono – ai Fondi interprofessionali per
la formazione continua (L.388/2000 e succ. modifiche e integrazioni)
[2] L’articolo 2, c.3bis è stato introdotto, nel corpo del D.lgs.
167/2011, dall’articolo 1, comma 16, lettera d) della legge n. 92/2012.
[3] La legge 28 giugno 2012, n. 92 è stata pubblicata sul SO alla GU
n. 153 del 3 luglio 2012 ed è entrata in vigore il 18 luglio 2012.
[4] Cfr. circolare n. 29/2011.
[5]
L’articolo 2, c.1, lettera a-bis bis è stato introdotto, nel corpo del
D.lgs. 167/2011, dall’articolo 1, comma 16, lettera a) della legge n. 92/2012.
[6] Cfr.
risposta a interpello n. 21/2012 del Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali.
[7] In questo
senso deve essere intesa la facoltà di “scelta”, menzionata dal Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta a interpello n. 21/2012.
[8] Cfr.
articolo 2, comma 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92.