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Roma, 22 novembre 2012
Circolare n. 268/2012
Oggetto: Trasporti internazionali – Esecutivo il
Protocollo Trasporti – Legge 9.11.2012, n.196, su G.U. n.271 del 20.11.2012.
E’ entrata in vigore la legge di
ratifica del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.
Diventano quindi operativi per il
nostro Paese i divieti alla costruzione di infrastrutture viarie sul territorio
alpino.
Inoltre il Protocollo sostiene il
principio della limitazione del traffico stradale attraverso le Alpi.
Com’è ben noto, il
Parlamento è stato inamovibile nella decisione di ratifica, probabilmente anche
in vista dell’assunzione della presidenza di turno della Convenzione delle Alpi
per il biennio 2013-2014 da parte del Ministro dell’Ambiente Clini.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.235/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.271 del 20.11.2012 (fonte Guritel)
Legge 9 novembre 2012, n. 196
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della
Convenzione
per la protezione delle Alpi
del 1991 nell'ambito
dei trasporti,
fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della
Repubblica e' autorizzato a ratificare
il
Protocollo di attuazione della Convenzione per la
protezione delle
Alpi del 1991 nell'ambito
dei trasporti, fatto
a Lucerna il 31
ottobre 2000.
Art. 2
1. Piena ed
intera esecuzione e'
data al Protocollo
di cui
all'articolo
conformita' a quanto
disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.
Art. 3
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO DEI TRASPORTI
PROTOCOLLO
"TRASPORTI"
Preambolo
La Repubblica
d'Austria
la Repubblica
Francese,
la Repubblica Federale
di Germania,
la Repubblica Italiana,
il Principato del
Liechtenstein,
il Principato di
Monaco,
la Repubblica di
Slovenia,
la Confederazione
Svizzera,
nonche'
la Comunita'
Europea,
- in conformita' con il loro mandato derivante dalla Convenzione
per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre
1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo
sostenibile del territorio alpino;
- in attuazione dei
loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e
3 della Convenzione delle Alpi;
- consapevoli
che il territorio
alpino comprende un'area
caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili
o
da condizioni geografiche
e topografiche tali
da accentuare
l'inquinamento e l'impatto
acustico oppure un'area
caratterizzata
dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;
- consapevoli che in
assenza di adeguati provvedimenti,
a causa
della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo
sociale ed
economico e delle esigenze legate alle attivita'
del tempo libero, il
traffico e l'impatto ambientale che ne consegue
sono destinati ad
aumentare;
- convinti che la
popolazione locale debba
essere posta in
condizione di determinare essa
stessa le prospettive
del proprio
sviluppo sociale, culturale ed economico, nonche'
di concorrere alla
sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;
- consapevoli che i
trasporti non sono privi
di ripercussioni
sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai
trasporti provoca
un crescente carico e rischi
ecologici, per la
salute e per la
sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta;
- consapevoli che il
trasporto di merci
pericolose richiede
interventi piu' incisivi al fine di
garantire la sicurezza;
- consapevoli che
sia l'esigenza di
rendere trasparenti le
connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo
economico, sia
quella di rendere
palese la necessita' di
ridurre l'impatto
ambientale richiedono attivita'
organiche di monitoraggio, ricerca,
informazione ed orientamento;
- consapevoli
che nel territorio
alpino una politica
dei
trasporti orientata ai principi di sostenibilita'
non e' di interesse
per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che
e' inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come
spazio
vitale, naturale ed economico;
- consapevoli che da
un lato le infrastrutture di
trasporto non
sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non
vengono
adeguatamente promossi i sistemi di trasporto piu' ecologici, quali
rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilita'
e l'operativita' transnazionali dei
vari mezzi di trasporto, e che e'
pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti
di trasporto
all'interno e all'esterno delle Alpi;
- consapevoli
che le scelte
pianificatorie
e di politica
economica operate all'interno ed all'esterno delle Alpi
sono della
massima importanza per
lo sviluppo dei
trasporti nel territorio
alpino;
- adoperandosi per
dare un
contributo decisivo allo
sviluppo
sostenibile e al miglioramento della qualita'
della vita attraverso
un contenimento del
volume di traffico,
attraverso una gestione
ecocompatibile dei trasporti e attraverso l'incremento
dell'efficacia
e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti;
- convinti
della necessita' di
conciliare gli interessi
economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;
- nel rispetto degli
accordi bilaterali e multilaterali stipulati
tra le Parti contraenti e la Comunita'
europea, in particolare
nel
settore dei trasporti;
- convinti
che determinati problemi
possono essere risolti
soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure
comuni degli
Stati alpini;
hanno convenuto quanto
segue:
Art. 1.
Finalita'
1. Le Parti
contraenti si impegnano
ad attuare una
politica
sostenibile dei trasporti tesa a:
a) ridurre gli effetti
negativi e i
rischi derivanti dal
traffico intraalpino e transalpino ad
un livello che sia tollerabile
per l'uomo, la fauna e la
flora e il
loro habitat, tra
l'altro
attuando un piu' consistente
trasferimento su rotaia dei trasporti,
in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la
creazione
di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;
b) contribuire allo
sviluppo sostenibile dello spazio vitale
e
delle attivita' economiche,
come premesse fondamentali per
l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel
territorio alpino
per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata
tra le
Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;
c) contribuire a ridurre
o a
limitare per quanto
possibile
l'impatto che possa
compromettere il ruolo
e le risorse
del
territorio alpino nonche' la
conservazione dei suoi paesaggi naturali
e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi
confini, e
che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo
territorio
ancora fondamentalmente intatto;
d) garantire
il traffico intraalpino e
transalpino
incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto
e
favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di
risorse
ad un costo economicamente sopportabile;
e) garantire
condizioni di concorrenza
equilibrate tra i
singoli vettori.
2. Le Parti contraenti
si impegnano a sviluppare il
settore dei
trasporti tenendo conto dei principi di precauzione,
prevenzione e
causalita'.
Art. 2.
Definizioni
Ai sensi del presente
Protocollo, si intende per:
"traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine
e destinazione all'esterno del territorio alpino;
"traffico/trasporto intraalpino":
traffico/trasporto con origine
e destinazione all'interno del territorio alpino (traffico/trasporto
interno) incluso il traffico/trasporto con origine o
destinazione nel
territorio alpino;
"impatto e rischi
tollerabili": impatto e rischi
da definirsi
nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto
ambientale e
di analisi dei rischi con lo scopo di
fermare l'ulteriore aumento
dell'impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario,
tramite
provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia
per
le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;
"costi esterni": voci di costo per
le quali un utente di un bene
o di un servizio (ad es. infrastruttura) non
sostiene un esborso.
Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se esso
e' gratuito, i
danni, l'inquinamento, anche acustico, i costi sanitari
occasionati
dall'uso dei trasporti e dagli incidenti;
"grandi
costruzioni o trasformazioni sostanziali o
potenziamento
delle
infrastrutture di trasporto
esistenti": progetti
infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in base
alla
normativa sulla VIA o in base a
disposizioni contenute in
Accordi
internazionali sono soggetti
a procedimenti di
valutazione
dell'impatto ambientale;
"strade di grande
comunicazione": tutte le autostrade e le strade
a piu' corsie, prive di intersezioni a
raso, che per i loro effetti
in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade;
"obiettivi di qualita' ambientale": obiettivi che descrivono
lo
stato auspicato dell'ambiente
tenendo conto delle
interdipendenze
ecosistemiche. Essi
indicano in termini
materiali, spaziali e
temporali le qualita', all'occorrenza aggiornabili, dei
beni
meritevoli di essere protetti;
"standard di qualita' ambientale": norme concrete che permettono
di raggiungere gli obiettivi di qualita'
ambientale; esse determinano
gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i
procedimenti di
misurazione o le condizioni quadro;
"indicatori
ambientali": gli indicatori ambientali
misurano o
valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le tendenze
di
sviluppo;
"principio di
precauzione": e' il principio secondo il quale gli
interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli eftetti gravi o
irreversibili sulla salute
e sull'ambiente non
possono essere
rinviati, con la motivazione che la ricerca
scientifica non abbia
ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di un
rapporto di
causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e
dall'altro la
loro potenziale nocivita' per la
salute e l'ambiente;
"principio di causalita'": inclusa
l'imputazione degli effetti
indotti e' il principio in virtu' del
quale i
costi relativi alla
prevenzione, alla gestione
e alla riduzione
dell'inquinamento,
nonche' al ripristino
ambientale, sono a carico di chi
inquina. Chi
inquina e' tenuto, per quanto possibile, a sopportare
la totalita'
del costo
dell'impatto che i
trasporti causano sulla
salute e
sull'ambiente;
"verifica di opportunita'":
procedimento di valutazione
da
realizzare in conformita' al
diritto nazionale in
occasione della
progettazione di grandi
infrastrutture o della
trasformazione
sostanziale o del
potenziamento di quelle
esistenti e teso a
verificarne la necessita' e gli
effetti in termini di politica
dei
trasporti, nonche' di impatto
ecologico, economico e socioculturale.
Art. 3.
Trasporti sostenibili e mobilita'
l. Al
fine di sviluppare
i trasporti in
condizioni di
sostenibilita', le
Parti contraenti, adottando
una politica
ambientale e dei
trasporti concertata e
tesa alla riduzione
dell'impatto e dei rischi dovuti ai trasporti, si impegnano a:
a) tener conto delle
esigenze dell'ambiente in modo tale da
aa)
ridurre il consumo delle risorse ad
un punto tale
da non
superare, per quanto
possibile, la capacita' naturale
di
rigenerazione;
bb)
ridurre l'emissione di sostanze nocive ad un
punto tale da
non superare la capacita' di carico
delle risorse ambientali
interessate;
cc) limitare le
immissioni nell'ambiente ad un
punto tale da
evitare
ripercussioni sulle strutture
ecologiche e sui
cicli
naturali.
b) tener conto delle
esigenze della societa' in modo tale da
aa)
garantire l'accessibilita' alle persone, ai posti
di lavoro,
ai beni e ai servizi in modo
efficiente, rispettoso dell'ambiente,
facendo uso parsimonioso di energia e spazio, nonche' garantire
un
sufficiente approvvigionamento di base;
bb)
non compromettere la salute dell'uomo e ridurre il rischio di
calamita' naturali, nonche' il numero e la gravita'
degli incidenti;
c) tener conto delle
esigenze dell'economia in modo tale da
aa)
incrementare l'autofinanziabilita'
del settore dei
trasporti e internizzare i costi
esterni;
bb) promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialita'
dell'infrastruttura esistente;
cc) salvaguardare
i posti di lavoro nelle aziende e imprese
competitive che operano nei vari settori economici;
d) adottare
interventi piu' incisivi
nella lotta
all'inquinamento
acustico considerando la particolarita'
della
topografia alpina.
2. In conformita' con la normativa nazionale
ed internazionale
vigente nell'ambito dei trasporti, le Parti contraenti si
impegnano a
sviluppare orientamenti, strategie e misure di carattere
nazionale,
regionale e locale, finalizzati a
a) tenere
conto delle differenti
condizioni ambientali,
economiche e socioculturali, nonche'
della diversita' delle esigenze,
b) limitare
l'accentuarsi dell'impatto dovuto
ai trasporti,
adottando una combinazione di strumenti economici e di
interventi di
pianificazione territoriale e dei trasporti.
Art. 4.
Considerazione delle finalita' nelle altre politiche
1. Le Parti contraenti si impegnano a tener
conto delle finalita'
stabilite dal presente Protocollo anche nell'ambito delle
loro altre
politiche.
2. Le Parti contraenti
si impegnano a verificare
preventivamente
e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e
programmi
producono sul settore dei trasporti.
Art. 5.
Partecipazione degli enti
territoriali
1. Le
Parti contraenti promuovono
la collaborazione
internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare
le migliori soluzioni
concertate e coordinate
a livello
transfrontaliero.
2. Ciascuna Parte
contraente determina nel quadro istituzionale
vigente il livello piu' idoneo al
coordinamento e alla collaborazione
tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente
interessati
al fine di promuovere una responsabilita'
solidale e, in particolare,
di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali
nell'attuazione
della politica dei trasporti, nonche'
delle misure conseguenti,
3. Nel rispetto delle
loro competenze nel quadro
istituzionale
vigente, gli enti territoriali direttamente interessati
partecipano
ai diversi stadi
di preparazione e
attuazione delle relative
politiche e misure.
Art. 6.
Misure rafforzate di protezione a
livello nazionale
Fatto salvo quanto
disposto negli Accordi internazionali vigenti,
le Parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione
che vanno al di la' di quelle previste
dal presente Protocollo, tese
alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile,
quando lo
richiedano determinate condizioni dell'ambiente o motivi
di salute
pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.
Capitolo II
Misure specifiche
A) STRATEGIE,
PROGRAMMI, PROGETTI
Art. 7.
Strategia generale della politica
dei trasporti
1. Nell'interesse
della sostenibilita'
le Parti contraenti
si
impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura
dei trasporti
nel contesto di una
rete di trasporti
integrata, coordinata e
transfrontaliera tesa a:
a) coordinare i
vettori, i mezzi e i tipi di
trasporto e a
favorire l'intermodalita';
b) sfruttare nel
modo migliore i sistemi e le infrastrutture di
trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego
della telematica, e ad imputare a coloro
che li causano
i costi
infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto
causato,
c) incidere, tramite
interventi di assetto del
territorio e
strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto
di
persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il
piu'
rispettoso
dell'ambiente, nonche' sui sistemi
intermodali di
trasporto,
d) valorizzare e
sfruttare i potenziali di riduzione del volume
di traffico.
2. Le Parti contraenti
si impegnano a realizzare,
nel miglior
modo possibile, gli interventi necessari a:
a) proteggere le vie
di trasporto contro i rischi naturali,
b) proteggere
l'uomo e l'ambiente
nelle aree soggette
a
particolare impatto dovuto ai trasporti,
c) raggiungere una
graduale riduzione delle emissioni di sostanze
nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base
delle migliori tecnologie disponibili.
d) incrementare la
sicurezza dei trasporti.
Art. 8.
Valutazione di progetti e procedura di
consultazione interstatale
1. Nel caso di grandi
costruzioni, trasformazioni
sostanziali o
potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le
Parti
contraenti si
impegnano a realizzare
verifiche di opportunita',
valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi e
a tener
conto dei relativi risultati ai fini degli
obiettivi del presente
Protocollo.
2. I progetti di
realizzazione di infrastrutture di trasporto nel
territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di
progetti
aventi un significativo
impatto transfrontaliero, ogni
Parte
contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive
con le
Parti contraenti interessate, al piu'
tardi nel momento in cui siano
disponibili i risultati
delle verifiche. Queste
disposizioni non
pregiudicano il diritto di ogni Parte contraente di
procedere alla
costruzione di quelle
infrastrutture dei trasporti
la cui
realizzazione e' decisa nell'ambito del proprio ordinamento
giuridico
o la cui necessita' e' accertata
per legge al
momento
dell'approvazione del presente Protocollo.
3. Le
Parti contraenti sostengono
una maggiore presa
in
considerazione della componente trasporti nella gestione
ambientale
delle imprese site nei loro Paesi.
B) MISURE TECNICHE
Art. 9.
Trasporti pubblici
Per preservare e
migliorare in modo
sostenibile la struttura
insediativa ed economica, nonche' la
vocazione ricreativa e turistica
del territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano a promuovere
l'istituzione e il potenziamento di sistemi
di trasporto pubblico
ecocompatibili e orientati agli utenti.
Art. 10.
Trasporto su rotaia e
navigazione
1. Al fine di
sfruttare la particolare idoneita' della
ferrovia
per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al
fine di
un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la
valorizzazione
economica e turistica del territorio alpino,
le Parti contraenti,
nell'ambito delle loro competenze, sostengono:
a) il miglioramento
dell'infrastruttura ferroviaria tramite
la
costruzione e lo sviluppo
di grandi assi
transalpini, inclusi i
relativi raccordi e adeguati terminali;
b) l'ulteriore
ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della
ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri;
c) i provvedimenti
tesi a trasferire sulla rotaia in
particolare
il trasporto merci
a lunga distanza,
nonche'
ad armonizzare
maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di
trasporto;
d) i
sistemi di trasporto
intermodali, nonche' l'ulteriore
sviluppo della ferrovia;
e) il maggiore
utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie
orientate all'utenza
nel trasporto passeggeri
a lunga distanza,
regionale e locale.
2. Le Parti contraenti
sostengono gli sforzi tesi
al maggiore
utilizzo delle potenzialita' della
navigazione al fine di ridurre la
quota di transito terrestre del trasporto merci.
Art. 11.
Trasporto su strada
1. Le Parti contraenti
si astengono dalla costruzione di
nuove
strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.
2. Dei progetti
stradali di grande comunicazione per il trasporto
intraalpino possono essere
realizzati solo a condizione che:
a) gli obiettivi
stabiliti all'articolo 2, comma 2,
lettera j
della Convenzione delle
Alpi possano essere
raggiunti tramite
appropriati interventi di precauzione o di compensazione
realizzati
in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale,
e
b) le esigenze di capacita' di
trasporto non possano
essere
soddisfatte ne' tramite
un migliore sfruttamento
delle capacita'
stradali e ferroviarie
esistenti, ne' potenziando
o costruendo
infrastrutture ferroviarie
e di navigazione,
ne' migliorando il
trasporto combinato o adottando altri interventi
di organizzazione
dei trasporti, e
c) dalla verifica di opportunita'
risulti che il
progetto e'
economico, che i
rischi sono controllabili
e che l'esito
della
valutazione dell'impatto ambientale e' positivo,
d) si tenga conto dei
piani/programmi di assetto
territoriale e
dello sviluppo sostenibile.
3. Dato che le
condizioni geografiche e la struttura
insediativa
del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio
da parte dai trasporti
pubblici, le Parti
contraenti riconoscono
tuttavia la necessita' di creare e
mantenere un livello sufficiente
di infrastrutture di trasporto che garantiscano il
funzionamento del
trasporto individuale nelle aree periferiche.
Art. 12.
Trasporto aereo
1. Senza esigerlo
dalle altre regioni, le Parti
contraenti si
impegnano a ridurre, per quanto
possibile, l'impatto ambientale
e
acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto conto
degli obiettivi
del presente Protocollo esse si adoperano affinche'
venga limitato, e
all'occorrenza vietato, il lancio da
aeromobili all'esterno degli
aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica, le
Parti
contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di
spazio
e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero.
2. Le Parti contraenti
si impegnano a migliorare il sistema
di
trasporti pubblici che collega gli aeroporti
siti nelle vicinanze
delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far
fronte alla
domanda di trasporto
aereo senza aumentare
la pressione
sull'ambiente. In tale contesto le Parti
contraenti convengono di
limitare, nella misura
del possibile, la
costruzione ed il
potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel territorio
alpino.
Art. 13.
Impianti turistici
1. Le Parti contraenti
si impegnano a
valutare gli effetti
prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni
turistiche,
tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad
adottare,
all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di
compensazione atti
al raggiungimento delle finalita'
del presente Protocollo
o degli
altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai
trasporti
pubblici.
2. Le Parti contraenti
sostengono la creazione e la conservazione
di zone a bassa intensita' di traffico
o vietate al traffico, nonche'
l'istituzione di localita' turistiche
vietate al traffico e tutte le
misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno
dei turisti senza
automobili.
Art. 14.
Verita'
dei costi
Al fine di influire
sulla ripartizione modale dei
trasporti per
mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei
differenti
vettori, le Parti contraenti convengono di applicare il
principio di
causalita' e sostengono
l'applicazione di un sistema di
calcolo che
permetta l'individuazione dei
costi d'infrastruttura e
di quelli
esterni. L'obiettivo e' quello di introdurre progressivamente
sistemi
di tassazione che permettano di coprire in modo
equo questi costi
reali e che
a) favoriscano il
ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto piu'
rispettosi dell'ambiente;
b) portino
ad un'utilizzazione piu' equilibrata
delle
infrastrutture di trasporto;
c) offrano incentivi
che permettano una riduzione
dell'impatto
ecologico e socioeconomico tramite
provvedimenti strutturali e
territoriali che incidano sui trasporti.
C) MONITORAGGIO E
CONTROLLO
Art. 15.
Offerta e utilizzazione delle
infrastrutture di trasporto
1. Le Parti
contraenti si impegnano a registrare
e aggiornare
periodicamente, seguendo
uno schema unitario,
lo stato attuale,
l'evoluzione e lo
sfruttamento ovvero il
miglioramento
dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto
ad alta capacita',
nonche' la riduzione
dell'impatto ambientale in un apposito documento
di riferimento.
2. Sulla
base di tale
documento di riferimento
le Parti
contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi
contribuiscano al raggiungimento e
all'ulteriore sviluppo degli
obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente
Protocollo.
Art. 16.
Obiettivi di qualita'
ambientale, standard ed indicatori
1. Le Parti contraenti
stabiliscono e adottano
obiettivi di
qualita' ambientale
tesi al raggiungimento della sostenibilita' dei
trasporti.
2. Le Parti contraenti
convengono sulla necessita' di disporre di
standard ed indicatori
adeguati alle condizioni
specifiche del
territorio alpino.
3. L'applicazione
di tali
standard e di
tali indicatori e'
finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto
sull'ambiente e
sulla salute provocato dai trasporti.
Capitolo III
Coordinamento, ricerca, formazione e
informazione
Art. 17.
Coordinamento ed
informazione
Le Parti
contraenti convengono di
realizzare, all'occorrenza,
degli incontri allo scopo di:
a) verificare gli
effetti degli interventi realizzati in base
al
presente Protocollo,
b) consultarsi prima
di prendere decisioni
importanti per il
settore dei trasporti
che abbiano effetti
sugli altri Stati
contraenti;
c) promuovere lo
scambio di informazioni ai fini
dell'attuazione
del presente Protocollo
ricorrendo in particolare
ai sistemi di
informazione esistenti,
d) informarsi prima di
prendere importanti decisioni in materia
di politica dei trasporti al fine di integrarle in una
politica di
assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.
Art. 18.
Ricerca e osservazione
1. Le Parti contraenti
promuovono ed armonizzano
in stretta
cooperazione la ricerca e l'osservazione sistematica in merito
alle
interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio
alpino, nonche'
a specifici sviluppi
sul piano tecnologico
atti ad incrementare
l'economicita' dei sistemi di
trasporto rispettosi dell'ambiente.
2. Nel
corso della verifica
dell'attuazione del presente
Protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle attivita'
congiunte di ricerca
e osservazione, in
particolare in funzione
dell'elaborazione di metodi e criteri che permettano
di descrivere
uno sviluppo sostenibile dei trasporti.
3. Le Parti contraenti
provvedono affinche' i
risultati delle
ricerche condotte a livello nazionale e dell'osservazione
sistematica
siano raccolti in un sistema comune di osservazione
e informazione
permanenti e resi accessibili al pubblico nel
quadro istituzionale
vigente.
4. Le Parti contraenti
sostengono i progetti
pilota operativi
tesi all'attuazione di programmi
e tecnologie sostenibili
per il
settore dei trasporti.
5. Le Parti contraenti
sostengono le analisi sull'applicabilita'
dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.
Art. 19.
Formazione ed informazione
dell'opinione pubblica
Le Parti contraenti
promuovono la formazione e l'aggiornamento,
nonche' l'informazione dell'opinione
pubblica in relazione
agli
obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
Capitolo IV
Controllo e valutazione
Art. 20.
Attuazione
Le Parti contraenti
si impegnano a garantire
l'attuazione del
presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro
istituzionale
vigente.
Art. 21.
Controllo del rispetto degli
obblighi
1. Le
Parti contraenti presentano
regolarmente al Comitato
permanente un resoconto sulle misure adottate in
base al presente
Protocollo. Nel resoconto
e' indicata l'efficacia
delle misure
adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce
la periodicita' dei
resoconti.
2. Il
Comitato permanente esamina
i resoconti al
fine di
verificare se le
Parti contraenti hanno
assolto gli obblighi
derivanti dal presente Protocollo. Esso puo'
chiedere anche ulteriori
informazioni alle Parti
contraenti interessate o
assumere
informazioni da altre fonti.
3. Il Comitato
permanente redige un resoconto per
la Conferenza
delle Alpi sul rispetto
da parte delle
Parti contraenti degli
obblighi derivanti dal presente Protocollo.
4. La Conferenza delle
Alpi prende atto
di questo resoconto.
Qualora essa constati un mancato
adempimento degli obblighi,
puo'
adottare raccomandazioni.
Art. 22.
Valutazione dell'efficacia delle
disposizioni
1. Le Parti
contraenti esaminano e
valutano, ad intervalli
regolari,
l'efficacia delle disposizioni
contenute nel presente
Protocollo. Per quanto necessario al conseguimento
degli obiettivi
del presente Protocollo,
esse prendono in
considerazione la
possibilita' di
adottare modifiche appropriate
del Protocollo
medesimo.
2. A questa
valutazione partecipano gli enti territoriali,
nel
quadro
istituzionale vigente. Possono
essere sentite le
organizzazioni non governative attive nel campo specifico.
Capitolo V
Disposizioni finali
Art. 23.
Corrispondenza tra la Convenzione delle
Alpi e il Protocollo
1. Il
presente Protocollo costituisce
un Protocollo della
Convenzione delle
Alpi ai sensi
dell'articolo 2 e
degli altri
articoli pertinenti della stessa Convenzione.
2. Possono
divenire Parti contraenti
del presente Protocollo
esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.
Ogni
denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come
denuncia del
presente Protocollo.
3. Quando
la Conferenza delle
Alpi delibera su
questioni
concernenti il presente Protocollo, solo le Parti
contraenti dello
stesso Protocollo hanno diritto di voto in merito.
Art. 24.
Firma e ratifica
1. Il presente
Protocollo e' depositato per la firma
da parte
degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunita'
europea, il 31 ottobre 2000 nonche' a
partire dal 6
novembre 2000
presso la Repubblica d'Austria quale depositario.
2. Il presente
Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti
che hanno espresso il proprio
consenso ad essere
vincolate dallo
stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati
avranno
depositato il loro
strumento di ratifica,
accettazione o
approvazione.
3. Per le Parti
contraenti che esprimeranno successivamente il
proprio consenso ad essere vincolate dal presente
Protocollo, esso
entrera' in vigore tre
mesi dopo il
giorno del deposito
dello
strumento di ratifica,
accettazione o approvazione.
In seguito
all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo,
ogni
nuova Parte contraente
del Protocollo medesimo
diventa Parte
contraente del Protocollo cosi'
emendato.
Art. 25.
Notifiche
In merito al
presente Protocollo il
Depositario notifica a
ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita'
europea:
a) ciascun atto di
firma;
b) ciascun deposito di
uno strumento di ratifica, accettazione
o
approvazione;
c) ciascuna data di
entrata in vigore del presente Protocollo;
d) ciascuna
dichiarazione rilasciata da una
Parte contraente o
firmataria;
e) ciascuna denuncia
notificata da una Parte contraente,
con la
data della sua efficacia.
In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai
firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a
Lucerna, il 31
ottobre 2000, in
lingua francese,
italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro
testi fa
egualmente fede, in un
originale depositato presso
l'Archivio di
Stato della Repubblica d'Austria.
Il Depositario trasmette
copie
certificate alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica
d'Austria
Per la Repubblica
Francese,
Per la Repubblica
Federale di Germania,
Per la Repubblica
Italiana,
Per il Principato del
Liechtenstein,
Per il Principato di
Monaco,
Per la Repubblica di
Slovenia,
Per la Confederazione
Svizzera,
Per la Comunita' Europea