Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 22 novembre 2012

 

Circolare n. 268/2012

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Esecutivo il Protocollo Trasporti – Legge 9.11.2012, n.196, su G.U. n.271 del 20.11.2012.

 

E’ entrata in vigore la legge di ratifica del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.

 

Diventano quindi operativi per il nostro Paese i divieti alla costruzione di infrastrutture viarie sul territorio alpino.

 

Inoltre il Protocollo sostiene il principio della limitazione del traffico stradale attraverso le Alpi.

 

Com’è ben noto, il Parlamento è stato inamovibile nella decisione di ratifica, probabilmente anche in vista dell’assunzione della presidenza di turno della Convenzione delle Alpi per il biennio 2013-2014 da parte del Ministro dell’Ambiente Clini.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.235/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n.271 del 20.11.2012 (fonte Guritel)

Legge 9 novembre 2012, n. 196

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione

per la protezione delle Alpi  del  1991  nell'ambito  dei  trasporti,

fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

 

    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Promulga

 

la seguente legge:

                               Art. 1

   1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il

Protocollo di attuazione della Convenzione per  la  protezione  delle

Alpi del 1991 nell'ambito  dei  trasporti,  fatto  a  Lucerna  il  31

ottobre 2000.

 

                               Art. 2

   1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui

all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore  in

conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

 

                               Art. 3

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 9 novembre 2012

 

                       NAPOLITANO

                       Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

PROTOCOLLO  DI  ATTUAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  DELLE  ALPI  DEL  1991 NELL'AMBITO DEI TRASPORTI

 

                       PROTOCOLLO "TRASPORTI"

 Preambolo

    La Repubblica d'Austria

    la Repubblica Francese,

    la Repubblica Federale di Germania,

    la Repubblica Italiana,

    il Principato del Liechtenstein,

    il Principato di Monaco,

    la Repubblica di Slovenia,

    la Confederazione Svizzera,

nonche'

    la Comunita' Europea,

    - in conformita' con il loro mandato derivante dalla  Convenzione

per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7  novembre

1991, di assicurare una politica globale di protezione e di  sviluppo

sostenibile del territorio alpino;

    - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e

3 della Convenzione delle Alpi;

    -  consapevoli  che  il  territorio  alpino   comprende   un'area

caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente  sensibili  o

da  condizioni  geografiche  e  topografiche   tali   da   accentuare

l'inquinamento e l'impatto  acustico  oppure  un'area  caratterizzata

dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche;

    - consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti,  a  causa

della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed

economico e delle esigenze legate alle attivita' del tempo libero, il

traffico e l'impatto ambientale che ne  consegue  sono  destinati  ad

aumentare;

    - convinti che  la  popolazione  locale  debba  essere  posta  in

condizione di determinare essa  stessa  le  prospettive  del  proprio

sviluppo sociale, culturale ed economico, nonche' di concorrere  alla

sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente;

    - consapevoli che i trasporti non  sono  privi  di  ripercussioni

sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti  provoca

un crescente carico e rischi  ecologici,  per  la  salute  e  per  la

sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta;

    - consapevoli che  il  trasporto  di  merci  pericolose  richiede

interventi piu' incisivi al fine di garantire la sicurezza;

    - consapevoli  che  sia  l'esigenza  di  rendere  trasparenti  le

connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia

quella  di  rendere  palese  la  necessita'  di   ridurre   l'impatto

ambientale richiedono attivita' organiche di  monitoraggio,  ricerca,

informazione ed orientamento;

    -  consapevoli  che  nel  territorio  alpino  una  politica   dei

trasporti orientata ai principi di sostenibilita' non e' di interesse

per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e  che

e' inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio

vitale, naturale ed economico;

    - consapevoli che da un lato le infrastrutture di  trasporto  non

sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono

adeguatamente promossi i sistemi di trasporto piu'  ecologici,  quali

rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la  compatibilita'

e l'operativita' transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che e'

pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le  reti  di  trasporto

all'interno e all'esterno delle Alpi;

    -  consapevoli  che  le  scelte  pianificatorie  e  di   politica

economica operate all'interno ed all'esterno delle  Alpi  sono  della

massima importanza per  lo  sviluppo  dei  trasporti  nel  territorio

alpino;

    - adoperandosi per dare  un  contributo  decisivo  allo  sviluppo

sostenibile e al miglioramento della qualita' della  vita  attraverso

un contenimento del  volume  di  traffico,  attraverso  una  gestione

ecocompatibile dei trasporti e attraverso l'incremento dell'efficacia

e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti;

    -  convinti  della  necessita'  di   conciliare   gli   interessi

economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche;

    - nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati

tra le Parti contraenti e la Comunita' europea,  in  particolare  nel

settore dei trasporti;

    -  convinti  che  determinati  problemi  possono  essere  risolti

soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni  degli

Stati alpini;

    hanno convenuto quanto segue:

 

                               Art. 1.

                              Finalita'

     1. Le Parti contraenti  si  impegnano  ad  attuare  una  politica

sostenibile dei trasporti tesa a:

      a) ridurre gli  effetti  negativi  e  i  rischi  derivanti  dal

traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia  tollerabile

per l'uomo, la fauna e la  flora  e  il  loro  habitat,  tra  l'altro

attuando un piu' consistente trasferimento su rotaia  dei  trasporti,

in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione

di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;

      b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale  e

delle  attivita'   economiche,   come   premesse   fondamentali   per

l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio  alpino

per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra  le

Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;

      c) contribuire a ridurre o  a  limitare  per  quanto  possibile

l'impatto  che  possa  compromettere  il  ruolo  e  le  risorse   del

territorio alpino nonche' la conservazione dei suoi paesaggi naturali

e culturali - la cui importanza si estende oltre i  suoi  confini,  e

che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio

ancora fondamentalmente intatto;

      d)   garantire   il   traffico   intraalpino   e    transalpino

incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di  trasporto  e

favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo  di  risorse

ad un costo economicamente sopportabile;

      e)  garantire  condizioni  di  concorrenza  equilibrate  tra  i

singoli vettori.

    2. Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare il  settore  dei

trasporti tenendo conto dei principi di  precauzione,  prevenzione  e

causalita'.

 

                                Art. 2.

                              Definizioni

     Ai sensi del presente Protocollo, si intende per:

    "traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con  origine

e destinazione all'esterno del territorio alpino;

    "traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con  origine

e destinazione all'interno del territorio alpino  (traffico/trasporto

interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel

territorio alpino;

    "impatto e rischi tollerabili": impatto  e  rischi  da  definirsi

nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale  e

di analisi dei rischi con lo scopo  di  fermare  l'ulteriore  aumento

dell'impatto e dei rischi e di ridurli, qualora  necessario,  tramite

provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni  sia  per

le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio;

    "costi esterni": voci di costo per le quali un utente di un  bene

o di un servizio (ad es. infrastruttura)  non  sostiene  un  esborso.

Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se  esso  e'  gratuito,  i

danni, l'inquinamento, anche acustico, i costi  sanitari  occasionati

dall'uso dei trasporti e dagli incidenti;

    "grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o  potenziamento

delle    infrastrutture    di    trasporto    esistenti":    progetti

infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in  base  alla

normativa sulla VIA o in base a  disposizioni  contenute  in  Accordi

internazionali  sono   soggetti   a   procedimenti   di   valutazione

dell'impatto ambientale;

    "strade di grande comunicazione": tutte le autostrade e le strade

a piu' corsie, prive di intersezioni a raso, che per i  loro  effetti

in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade;

    "obiettivi di qualita' ambientale": obiettivi che  descrivono  lo

stato auspicato dell'ambiente  tenendo  conto  delle  interdipendenze

ecosistemiche.  Essi  indicano  in  termini  materiali,  spaziali   e

temporali  le  qualita',  all'occorrenza   aggiornabili,   dei   beni

meritevoli di essere protetti;

    "standard di qualita' ambientale": norme concrete che  permettono

di raggiungere gli obiettivi di qualita' ambientale; esse determinano

gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti  di

misurazione o le condizioni quadro;

    "indicatori ambientali": gli  indicatori  ambientali  misurano  o

valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le  tendenze  di

sviluppo;

    "principio di precauzione": e' il principio secondo il quale  gli

interventi volti a evitare, gestire o ridurre  gli  eftetti  gravi  o

irreversibili  sulla  salute  e  sull'ambiente  non  possono   essere

rinviati, con la motivazione che la  ricerca  scientifica  non  abbia

ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di  un  rapporto  di

causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall'altro  la

loro potenziale nocivita' per la salute e l'ambiente;

    "principio di causalita'": inclusa  l'imputazione  degli  effetti

indotti e' il principio in virtu' del quale  i  costi  relativi  alla

prevenzione,  alla  gestione  e  alla  riduzione   dell'inquinamento,

nonche' al ripristino ambientale, sono a carico di chi  inquina.  Chi

inquina e' tenuto, per quanto possibile, a  sopportare  la  totalita'

del costo  dell'impatto  che  i  trasporti  causano  sulla  salute  e

sull'ambiente;

    "verifica  di  opportunita'":  procedimento  di  valutazione   da

realizzare in conformita' al diritto  nazionale  in  occasione  della

progettazione  di  grandi  infrastrutture  o   della   trasformazione

sostanziale  o  del  potenziamento  di  quelle  esistenti  e  teso  a

verificarne la necessita' e gli effetti in termini  di  politica  dei

trasporti, nonche' di impatto ecologico, economico e socioculturale.

 

                                Art. 3.

                   Trasporti sostenibili e mobilita'

     l.  Al  fine  di  sviluppare  i  trasporti   in   condizioni   di

sostenibilita',  le  Parti   contraenti,   adottando   una   politica

ambientale  e  dei  trasporti  concertata  e  tesa   alla   riduzione

dell'impatto e dei rischi dovuti ai trasporti, si impegnano a:

      a) tener conto delle esigenze dell'ambiente in modo tale da

    aa) ridurre il consumo delle risorse ad  un  punto  tale  da  non

superare,  per   quanto   possibile,   la   capacita'   naturale   di

rigenerazione;

    bb) ridurre l'emissione di sostanze nocive ad un  punto  tale  da

non  superare  la  capacita'  di  carico  delle  risorse   ambientali

interessate;

    cc) limitare le immissioni nell'ambiente  ad  un  punto  tale  da

evitare  ripercussioni  sulle  strutture  ecologiche  e   sui   cicli

naturali.

      b) tener conto delle esigenze della societa' in modo tale da

    aa) garantire l'accessibilita' alle persone, ai posti di  lavoro,

ai beni e ai servizi in modo  efficiente,  rispettoso  dell'ambiente,

facendo uso parsimonioso di energia e spazio,  nonche'  garantire  un

sufficiente approvvigionamento di base;

    bb) non compromettere la salute dell'uomo e ridurre il rischio di

calamita' naturali, nonche' il numero e la gravita' degli incidenti;

      c) tener conto delle esigenze dell'economia in modo tale da

        aa)  incrementare  l'autofinanziabilita'  del   settore   dei

trasporti e internizzare i costi esterni;

        bb) promuovere lo sfruttamento ottimale  delle  potenzialita'

dell'infrastruttura esistente;

        cc) salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende  e  imprese

competitive che operano nei vari settori economici;

      d)   adottare   interventi   piu'    incisivi    nella    lotta

all'inquinamento  acustico  considerando  la   particolarita'   della

topografia alpina.

    2. In conformita' con la normativa  nazionale  ed  internazionale

vigente nell'ambito dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a

sviluppare orientamenti, strategie e misure di  carattere  nazionale,

regionale e locale, finalizzati a

    a)  tenere  conto   delle   differenti   condizioni   ambientali,

economiche e socioculturali, nonche' della diversita' delle esigenze,

    b)  limitare  l'accentuarsi  dell'impatto  dovuto  ai  trasporti,

adottando una combinazione di strumenti economici e di interventi  di

pianificazione territoriale e dei trasporti.

 

                                Art. 4.

         Considerazione delle finalita' nelle altre politiche

     1. Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle finalita'

stabilite dal presente Protocollo anche nell'ambito delle loro  altre

politiche.

    2. Le Parti contraenti si impegnano a verificare  preventivamente

e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi

producono sul settore dei trasporti.

 

                                Art. 5.

                Partecipazione degli enti territoriali

     1.   Le   Parti   contraenti   promuovono    la    collaborazione

internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di  individuare

le   migliori   soluzioni   concertate   e   coordinate   a   livello

transfrontaliero.

    2. Ciascuna Parte contraente determina nel  quadro  istituzionale

vigente il livello piu' idoneo al coordinamento e alla collaborazione

tra le istituzioni e gli enti territoriali  direttamente  interessati

al fine di promuovere una responsabilita' solidale e, in particolare,

di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione

della politica dei trasporti, nonche' delle misure conseguenti,

    3. Nel rispetto delle loro competenze  nel  quadro  istituzionale

vigente, gli enti territoriali direttamente  interessati  partecipano

ai  diversi  stadi  di  preparazione  e  attuazione  delle   relative

politiche e misure.

 

                                Art. 6.

          Misure rafforzate di protezione a livello nazionale

     Fatto salvo quanto disposto negli Accordi internazionali vigenti,

le Parti contraenti possono adottare misure rafforzate di  protezione

che vanno al di la' di quelle previste dal presente Protocollo,  tese

alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando  lo

richiedano determinate condizioni dell'ambiente o  motivi  di  salute

pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.

 

                           Capitolo II

                         Misure specifiche

 

                   A) STRATEGIE, PROGRAMMI, PROGETTI

 

                               Art. 7.

            Strategia generale della politica dei trasporti

     1. Nell'interesse della sostenibilita'  le  Parti  contraenti  si

impegnano ad attuare una gestione razionale e  sicura  dei  trasporti

nel contesto  di  una  rete  di  trasporti  integrata,  coordinata  e

transfrontaliera tesa a:

      a) coordinare i vettori, i mezzi e i  tipi  di  trasporto  e  a

favorire l'intermodalita';

      b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di

trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con  l'impiego

della telematica, e ad imputare a  coloro  che  li  causano  i  costi

infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda  dell'impatto

causato,

      c) incidere, tramite interventi di  assetto  del  territorio  e

strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di  trasporto  di

persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il piu'

rispettoso  dell'ambiente,  nonche'  sui   sistemi   intermodali   di

trasporto,

      d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume

di traffico.

    2. Le Parti contraenti si impegnano  a  realizzare,  nel  miglior

modo possibile, gli interventi necessari a:

    a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali,

    b)  proteggere  l'uomo  e  l'ambiente  nelle  aree   soggette   a

particolare impatto dovuto ai trasporti,

    c) raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze

nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla  base

delle migliori tecnologie disponibili.

    d) incrementare la sicurezza dei trasporti.

 

                                Art. 8.

   Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

     1. Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni  sostanziali  o

potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti,  le  Parti

contraenti si  impegnano  a  realizzare  verifiche  di  opportunita',

valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi  e  a  tener

conto dei relativi risultati ai fini  degli  obiettivi  del  presente

Protocollo.

    2. I progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel

territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di progetti

aventi  un  significativo  impatto   transfrontaliero,   ogni   Parte

contraente si impegna a realizzare consultazioni  preventive  con  le

Parti contraenti interessate, al piu' tardi nel momento in cui  siano

disponibili i risultati  delle  verifiche.  Queste  disposizioni  non

pregiudicano il diritto di ogni Parte contraente  di  procedere  alla

costruzione  di  quelle   infrastrutture   dei   trasporti   la   cui

realizzazione e' decisa nell'ambito del proprio ordinamento giuridico

o  la  cui   necessita'   e'   accertata   per   legge   al   momento

dell'approvazione del presente Protocollo.

    3.  Le  Parti  contraenti  sostengono  una  maggiore   presa   in

considerazione della componente trasporti nella  gestione  ambientale

delle imprese site nei loro Paesi.

 

                        B) MISURE TECNICHE

 

                                Art. 9.

                          Trasporti pubblici

     Per preservare e migliorare  in  modo  sostenibile  la  struttura

insediativa ed economica, nonche' la vocazione ricreativa e turistica

del territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano a  promuovere

l'istituzione e il potenziamento di  sistemi  di  trasporto  pubblico

ecocompatibili e orientati agli utenti.

 

                               Art. 10.

                   Trasporto su rotaia e navigazione

     1. Al fine di sfruttare la particolare idoneita'  della  ferrovia

per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine  di

un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione

economica e turistica del territorio  alpino,  le  Parti  contraenti,

nell'ambito delle loro competenze, sostengono:

    a) il miglioramento dell'infrastruttura  ferroviaria  tramite  la

costruzione e lo sviluppo  di  grandi  assi  transalpini,  inclusi  i

relativi raccordi e adeguati terminali;

    b) l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della

ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri;

    c) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in  particolare

il  trasporto  merci  a  lunga  distanza,  nonche'   ad   armonizzare

maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle  infrastrutture  di

trasporto;

    d)  i  sistemi  di  trasporto  intermodali,  nonche'  l'ulteriore

sviluppo della ferrovia;

    e) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie

orientate all'utenza  nel  trasporto  passeggeri  a  lunga  distanza,

regionale e locale.

    2. Le Parti contraenti sostengono gli  sforzi  tesi  al  maggiore

utilizzo delle potenzialita' della navigazione al fine di ridurre  la

quota di transito terrestre del trasporto merci.

 

                              Art. 11.

                         Trasporto su strada

    1. Le Parti contraenti si astengono dalla  costruzione  di  nuove

strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino.

    2. Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto

intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che:

    a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2,  comma  2,  lettera  j

della  Convenzione  delle  Alpi  possano  essere  raggiunti   tramite

appropriati interventi di precauzione o di  compensazione  realizzati

in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e

    b) le esigenze di  capacita'  di  trasporto  non  possano  essere

soddisfatte ne' tramite  un  migliore  sfruttamento  delle  capacita'

stradali  e  ferroviarie  esistenti,  ne'  potenziando  o  costruendo

infrastrutture ferroviarie  e  di  navigazione,  ne'  migliorando  il

trasporto combinato o adottando altri  interventi  di  organizzazione

dei trasporti, e

    c) dalla verifica di opportunita'  risulti  che  il  progetto  e'

economico, che i  rischi  sono  controllabili  e  che  l'esito  della

valutazione dell'impatto ambientale e' positivo,

    d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto  territoriale  e

dello sviluppo sostenibile.

    3. Dato che le condizioni geografiche e la struttura  insediativa

del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente  servizio

da parte dai trasporti  pubblici,  le  Parti  contraenti  riconoscono

tuttavia la necessita' di creare e mantenere un  livello  sufficiente

di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento  del

trasporto individuale nelle aree periferiche.

 

                               Art. 12.

                           Trasporto aereo

    1. Senza esigerlo dalle altre regioni,  le  Parti  contraenti  si

impegnano a ridurre, per quanto  possibile,  l'impatto  ambientale  e

acustico prodotto dal traffico aereo. Tenuto  conto  degli  obiettivi

del presente Protocollo esse si adoperano affinche' venga limitato, e

all'occorrenza vietato, il lancio  da  aeromobili  all'esterno  degli

aerodromi. Ai fini della protezione della fauna selvatica,  le  Parti

contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di spazio

e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero.

    2. Le Parti contraenti si impegnano a migliorare  il  sistema  di

trasporti pubblici che collega gli  aeroporti  siti  nelle  vicinanze

delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter  far  fronte  alla

domanda   di   trasporto   aereo   senza   aumentare   la   pressione

sull'ambiente. In tale contesto le  Parti  contraenti  convengono  di

limitare,  nella  misura  del  possibile,  la   costruzione   ed   il

potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel  territorio

alpino.

 

                               Art. 13.

                          Impianti turistici

     1. Le Parti  contraenti  si  impegnano  a  valutare  gli  effetti

prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche,

tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare,

all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione  atti

al raggiungimento delle finalita' del  presente  Protocollo  o  degli

altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti

pubblici.

    2. Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione

di zone a bassa intensita' di traffico o vietate al traffico, nonche'

l'istituzione di localita' turistiche vietate al traffico e tutte  le

misure atte a favorire l'accesso e il  soggiorno  dei  turisti  senza

automobili.

 

                               Art. 14.

                           Verita' dei costi

     Al fine di influire sulla ripartizione modale dei  trasporti  per

mezzo di una migliore considerazione dei costi reali  dei  differenti

vettori, le Parti contraenti convengono di applicare il principio  di

causalita' e sostengono l'applicazione di un sistema di  calcolo  che

permetta l'individuazione dei  costi  d'infrastruttura  e  di  quelli

esterni. L'obiettivo e' quello di introdurre progressivamente sistemi

di tassazione che permettano di coprire in  modo  equo  questi  costi

reali e che

    a) favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto piu'

rispettosi dell'ambiente;

    b)   portino   ad   un'utilizzazione   piu'   equilibrata   delle

infrastrutture di trasporto;

    c) offrano incentivi che permettano  una  riduzione  dell'impatto

ecologico  e  socioeconomico  tramite  provvedimenti  strutturali   e

territoriali che incidano sui trasporti.

 

                     C) MONITORAGGIO E CONTROLLO

 

                               Art. 15.

       Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto

     1. Le Parti contraenti si impegnano  a  registrare  e  aggiornare

periodicamente, seguendo  uno  schema  unitario,  lo  stato  attuale,

l'evoluzione   e   lo   sfruttamento    ovvero    il    miglioramento

dell'infrastruttura e dei sistemi di  trasporto  ad  alta  capacita',

nonche' la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento

di riferimento.

    2.  Sulla  base  di  tale  documento  di  riferimento  le   Parti

contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti  attuativi

contribuiscano  al  raggiungimento  e  all'ulteriore  sviluppo  degli

obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del  presente

Protocollo.

 

                             Art. 16.

       Obiettivi di qualita' ambientale, standard ed indicatori

     1. Le Parti  contraenti  stabiliscono  e  adottano  obiettivi  di

qualita' ambientale tesi al raggiungimento della  sostenibilita'  dei

trasporti.

    2. Le Parti contraenti convengono sulla necessita' di disporre di

standard  ed  indicatori  adeguati  alle  condizioni  specifiche  del

territorio alpino.

    3. L'applicazione di  tali  standard  e  di  tali  indicatori  e'

finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente  e

sulla salute provocato dai trasporti.

 

 

                           Capitolo III

           Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

 

                              Art. 17.

                     Coordinamento ed informazione

     Le Parti contraenti  convengono  di  realizzare,  all'occorrenza,

degli incontri allo scopo di:

    a) verificare gli effetti degli interventi realizzati in base  al

presente Protocollo,

    b) consultarsi prima di  prendere  decisioni  importanti  per  il

settore  dei  trasporti  che  abbiano  effetti  sugli   altri   Stati

contraenti;

    c) promuovere lo scambio di informazioni ai fini  dell'attuazione

del presente Protocollo  ricorrendo  in  particolare  ai  sistemi  di

informazione esistenti,

    d) informarsi prima di prendere importanti decisioni  in  materia

di politica dei trasporti al fine di integrarle in  una  politica  di

assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.

 

                               Art. 18.

                        Ricerca e osservazione

     1. Le Parti  contraenti  promuovono  ed  armonizzano  in  stretta

cooperazione la ricerca e l'osservazione sistematica in  merito  alle

interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio alpino,  nonche'

a specifici sviluppi  sul  piano  tecnologico  atti  ad  incrementare

l'economicita' dei sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

    2.  Nel  corso  della  verifica  dell'attuazione   del   presente

Protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle  attivita'

congiunte di ricerca  e  osservazione,  in  particolare  in  funzione

dell'elaborazione di metodi e criteri che  permettano  di  descrivere

uno sviluppo sostenibile dei trasporti.

    3. Le Parti contraenti provvedono  affinche'  i  risultati  delle

ricerche condotte a livello nazionale e dell'osservazione sistematica

siano raccolti in un sistema comune di  osservazione  e  informazione

permanenti e resi accessibili al pubblico  nel  quadro  istituzionale

vigente.

    4. Le Parti contraenti sostengono  i  progetti  pilota  operativi

tesi all'attuazione di programmi  e  tecnologie  sostenibili  per  il

settore dei trasporti.

    5. Le Parti contraenti sostengono le analisi  sull'applicabilita'

dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale.

 

                               Art. 19.

           Formazione ed informazione dell'opinione pubblica

     Le Parti contraenti promuovono la formazione  e  l'aggiornamento,

nonche'  l'informazione  dell'opinione  pubblica  in  relazione  agli

obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

 

                             Capitolo IV

                        Controllo e valutazione

 

                              Art. 20.

                            Attuazione

     Le Parti contraenti si impegnano  a  garantire  l'attuazione  del

presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale

vigente.

 

                              Art. 21.

                  Controllo del rispetto degli obblighi

     1.  Le  Parti  contraenti  presentano  regolarmente  al  Comitato

permanente un resoconto sulle misure adottate  in  base  al  presente

Protocollo.  Nel  resoconto  e'  indicata  l'efficacia  delle  misure

adottate. La Conferenza delle Alpi  stabilisce  la  periodicita'  dei

resoconti.

    2.  Il  Comitato  permanente  esamina  i  resoconti  al  fine  di

verificare  se  le  Parti  contraenti  hanno  assolto  gli   obblighi

derivanti dal presente Protocollo. Esso puo' chiedere anche ulteriori

informazioni   alle   Parti   contraenti   interessate   o   assumere

informazioni da altre fonti.

    3. Il Comitato permanente redige un resoconto per  la  Conferenza

delle Alpi  sul  rispetto  da  parte  delle  Parti  contraenti  degli

obblighi derivanti dal presente Protocollo.

    4. La Conferenza delle Alpi  prende  atto  di  questo  resoconto.

Qualora essa constati un mancato  adempimento  degli  obblighi,  puo'

adottare raccomandazioni.

 

                               Art. 22.

             Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

     1. Le  Parti  contraenti  esaminano  e  valutano,  ad  intervalli

regolari,  l'efficacia  delle  disposizioni  contenute  nel  presente

Protocollo. Per quanto necessario al  conseguimento  degli  obiettivi

del  presente  Protocollo,  esse  prendono   in   considerazione   la

possibilita'  di  adottare  modifiche  appropriate   del   Protocollo

medesimo.

    2. A questa valutazione partecipano gli  enti  territoriali,  nel

quadro   istituzionale   vigente.   Possono   essere    sentite    le

organizzazioni non governative attive nel campo specifico.

 

                             Capitolo V

                          Disposizioni finali

 

                              Art. 23.

     Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

     1.  Il  presente  Protocollo  costituisce  un  Protocollo   della

Convenzione delle  Alpi  ai  sensi  dell'articolo  2  e  degli  altri

articoli pertinenti della stessa Convenzione.

    2. Possono divenire  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo

esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni

denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche  come  denuncia  del

presente Protocollo.

    3.  Quando  la  Conferenza  delle  Alpi  delibera  su   questioni

concernenti il presente Protocollo, solo le  Parti  contraenti  dello

stesso Protocollo hanno diritto di voto in merito.

 

                               Art. 24.

                           Firma e ratifica

     1. Il presente Protocollo e' depositato per  la  firma  da  parte

degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della  Comunita'

europea, il 31 ottobre 2000 nonche' a partire  dal  6  novembre  2000

presso la Repubblica d'Austria quale depositario.

    2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti

che hanno espresso il proprio  consenso  ad  essere  vincolate  dallo

stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre  Stati  avranno

depositato  il   loro   strumento   di   ratifica,   accettazione   o

approvazione.

    3. Per le Parti contraenti che  esprimeranno  successivamente  il

proprio consenso ad essere vincolate dal  presente  Protocollo,  esso

entrera' in vigore  tre  mesi  dopo  il  giorno  del  deposito  dello

strumento  di  ratifica,  accettazione  o  approvazione.  In  seguito

all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo, ogni

nuova  Parte  contraente  del  Protocollo  medesimo   diventa   Parte

contraente del Protocollo cosi' emendato.

 

                              Art. 25.

                             Notifiche

     In merito  al  presente  Protocollo  il  Depositario  notifica  a

ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' europea:

    a) ciascun atto di firma;

    b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione  o

approvazione;

    c) ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo;

    d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una  Parte  contraente  o

firmataria;

    e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente,  con  la

data della sua efficacia.

    In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai

firmatari debitamente autorizzati.

    Fatto  a  Lucerna,  il  31  ottobre  2000,  in  lingua  francese,

italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei  quattro  testi  fa

egualmente fede, in un  originale  depositato  presso  l'Archivio  di

Stato della Repubblica  d'Austria.  Il  Depositario  trasmette  copie

certificate alle Parti firmatarie.

    Per la Repubblica d'Austria

    Per la Repubblica Francese,

    Per la Repubblica Federale di Germania,

    Per la Repubblica Italiana,

    Per il Principato del Liechtenstein,

    Per il Principato di Monaco,

    Per la Repubblica di Slovenia,

    Per la Confederazione Svizzera,

    Per la Comunita' Europea