Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 18 dicembre 2012

 

Circolare n. 291/2012

 

Oggetto: Tributi – IVA – Nuove regole di fatturazione dal 2013 – Articolo 1 D.L. 11.12.2012 n.216, su G.U. n.288 dell’11.12.2012.

 

Nell’ambito del decreto legge indicato in oggetto, è stata recepita la direttiva comunitaria n.45/2010 in materia di fatturazione ai fini Iva.

 

Si evidenziano di seguito gli aspetti principali delle nuove disposizioni, precisando che si applicano alle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2013.

 

Fatture intracomunitarie - E’ confermato l’obbligo di fatturazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari. Il termine per emettere la fattura slitta al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (finora la fattura andava emessa entro il mese di effettuazione dell’operazione). Diventa inoltre obbligatorio indicare la dicitura “inversione contabile”. Nel caso non si riceva la fattura da parte di un fornitore comunitario, il termine per emettere l’autofattura è slittato al giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in precedenza la scadenza era il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione). Nella fattura inoltre sarà obbligatorio inserire sempre la partita Iva del cessionario/committente comunitario (o il codice fiscale nel caso si tratti di una persona fisica).

 

Fatture extraUe – Diventa obbligatorio emettere fatture nei confronti di committenti extraUe specificando che si tratta di “operazione non soggetta”.

 

Fattura riepilogativa – Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto potrà essere emessa entro il 15 del mese successivo una fattura riepilogativa recante il dettaglio delle operazioni effettuate.

 

Fattura semplificata – Per operazioni fino a 100 euro potrà essere emessa una fattura semplificata che indichi solo la partita Iva del cliente (invece dei dati identificativi), il corrispettivo globale e l’imposta.

 

Fattura elettronica – La fattura elettronica viene equiparata a tutti gli effetti a quella cartacea. Chi emette la fattura elettronica dovrà concordare con il destinatario la procedura per l’invio.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.67/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.288 dell’11.12.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216

Disposizioni urgenti  volte  a  evitare  l'applicazione  di  sanzioni

dell'Unione europea.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' E DOGANE

 

                               Art. 1

Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE  del  13

  luglio 2010 relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul  valore

  aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

  1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del  Consiglio,  del

13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa

al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per  quanto  riguarda

le norme in materia di fatturazione,  sono  emanate  le  disposizioni

previste dal presente articolo.

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

      "[4] Ai fini  della  determinazione  della  base  imponibile  i

corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta

estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione

dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del

giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'

effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'

prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate

nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio

pubblicato dalla Banca centrale europea.";

    b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al secondo comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di

servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato

membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie  gli

obblighi di fatturazione e di registrazione secondo  le  disposizioni

degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.";

      2) al quinto comma, secondo periodo, le parole:  "l'indicazione

della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti:

"l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della

norma di cui al presente comma";

    c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito

dal seguente:  "Non  concorrono  a  formare  il  volume  d'affari  le

cessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicati

nell'articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)

dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  al

quinto comma dell'articolo 36.";

    d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

        «[1] Per  ciascuna  operazione  imponibile  il  soggetto  che

effettua la cessione del bene o la prestazione  del  servizio  emette

fattura, anche sotto forma di nota,  conto,  parcella  e  simili,  o,

ferma restando la sua responsabilita', assicura  che  la  stessa  sia

emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un

terzo. Per fattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata

emessa e ricevuta in un qualunque  formato  elettronico;  il  ricorso

alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del

destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da

parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non

esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca

assistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva

comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo

nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi

confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,

atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in

materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del

direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i

contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,

cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,

spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o

committente.

        [2] La fattura contiene le seguenti indicazioni:

          a) data di emissione;

          b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

          c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e  cognome,

residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti;

          d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

          e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e  cognome,

residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti;

          f)  numero  di  partita  IVA  del  soggetto  cessionario  o

committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro

Stato membro  dell'Unione  europea,  numero  di  identificazione  IVA

attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel  caso  in  cui  il

cessionario o committente  residente  o  domiciliato  nel  territorio

dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o  professione,

codice fiscale;

          g) natura, qualita' e quantita'  dei  beni  e  dei  servizi

formanti oggetto dell'operazione;

          h)  corrispettivi  ed   altri   dati   necessari   per   la

determinazione della base imponibile,  compresi  quelli  relativi  ai

beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui  all'articolo

15, primo comma, n. 2;

          i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti  a  titolo

di sconto, premio o abbuono;

          l) aliquota, ammontare dell'imposta e  dell'imponibile  con

arrotondamento al centesimo di euro;

          m)  data  della  prima  immatricolazione  o  iscrizione  in

pubblici  registri  e  numero  dei  chilometri  percorsi,  delle  ore

navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria

di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo  38,  comma  4,  del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

          n) annotazione che la  stessa  e'  emessa,  per  conto  del

cedente o prestatore, dal cessionario  o  committente  ovvero  da  un

terzo.

        [3] Se l'operazione o  le  operazioni  cui  si  riferisce  la

fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con  aliquote

diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g),  h)  ed

l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota  applicabile.  Per

le operazioni effettuate nello stesso  giorno  nei  confronti  di  un

medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di

piu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso

destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente  o   prestatore,   le

indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una

sola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'

delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'

dell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  della

fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo

periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del

contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di

gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e

la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,

ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  o

digitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione

elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire

l'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture

redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini

di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

        [4]  La  fattura  e'  emessa  al  momento  dell'effettuazione

dell'operazione determinata  a  norma  dell'articolo  6.  La  fattura

cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o

spedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo

periodo:

          a) per le cessioni di beni la  cui  consegna  o  spedizione

risulta da documento di trasporto  o  da  altro  documento  idoneo  a

identificare i soggetti tra i quali  e'  effettuata  l'operazione  ed

avente le caratteristiche  determinate  con  decreto  del  Presidente

della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per  le  prestazioni

di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate

nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'

essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle

operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di

effettuazione delle medesime;

          b) per le cessioni di beni effettuate dal  cessionario  nei

confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  la

fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna  o

spedizione dei beni;

          c) per le prestazioni di servizi rese  a  soggetti  passivi

stabiliti  nel  territorio  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione

europea, non soggette all'imposta ai sensi  dell'articolo  7-ter,  la

fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello  di

effettuazione dell'operazione;

          d) per le prestazioni di servizi  di  cui  all'articolo  6,

sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto  passivo

stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  il

giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione

dell'operazione.

        [5] Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,

primo periodo, il cessionario o il committente emette la  fattura  in

unico esemplare, ovvero, ferma restando la  sua  responsabilita',  si

assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

        [6] La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni

sottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  le

seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma

comunitaria o nazionale:

          a) cessioni relative a beni in  transito  o  depositati  in

luoghi soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a

norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non

soggetta";

          b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,

9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";

          c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle

indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";

          d) operazioni soggette al regime del margine  previsto  dal

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  dei

casi, "regime del margine  -  beni  usati",  "regime  del  margine  -

oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o  da

collezione";

          e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo

soggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  con

l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.".»;

      2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

        «[6-bis] I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello

Stato emettono la  fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni

sottoelencate quando non sono soggette  all'imposta  ai  sensi  degli

articoli da  7  a  7-septies  e  indicano,  in  luogo  dell'ammontare

dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione

della relativa norma comunitaria o nazionale:

          a) cessioni di beni e prestazioni di  servizi,  diverse  da

quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e  9),  effettuate  nei

confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta  in  un

altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione

contabile";

          b) cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  che  si

considerano effettuate fuori dell'Unione europea,  con  l'annotazione

"operazione non soggetta".

        [6-ter] Le fatture emesse dal cessionario di un  bene  o  dal

committente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recano

l'annotazione "autofatturazione".»;

          e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:

  «Art. 21-bis. (Fattura semplificata). - 1.  Fermo  restando  quanto

previsto dall'articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  non

superiore a cento euro,  nonche'  la  fattura  rettificativa  di  cui

all'articolo  26,  puo'  essere  emessa  in  modalita'   semplificata

recando, in luogo di quanto  previsto  dall'articolo  21,  almeno  le

seguenti indicazioni:

    a) data di emissione;

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti;

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso

di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato

il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di

soggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione

europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato

membro di stabilimento;

    f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

    g)  ammontare  del  corrispettivo  complessivo   e   dell'imposta

incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

    h)  per  le  fatture  emesse  ai  sensi  dell'articolo   26,   il

riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche  che

vengono modificate.

  2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per  le  seguenti

tipologie di operazioni:

    a)  cessioni  intracomunitarie  di  cui   all'articolo   41   del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro

dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro

il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture

semplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni

effettuate  nell'ambito  di  specifici  settori  di  attivita'  o  da

specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche  commerciali

o amministrative ovvero le condizioni  tecniche  di  emissione  delle

fatture  rendono  particolarmente  difficoltoso  il  rispetto   degli

obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».

          f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente:

  «3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le

fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal

presente decreto devono essere conservati a  norma  dell'articolo  22

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'

elettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del

Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi

dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.

82. Le fatture  create  in  formato  elettronico  e  quelle  cartacee

possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione

elettronica  delle  stesse,  nonche'  dei  registri  e  degli   altri

documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'

essere situato in un altro Stato, a  condizione  che  con  lo  stesso

esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca

assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato

assicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzato

all'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,

compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  delle

fatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e

trasferibili su altro supporto informatico.»;

          g) all'articolo 74,  settimo  comma,  secondo  periodo,  le

parole "l'indicazione della norma di  cui  al  presente  comma"  sono

sostituite dalle seguenti  "l'annotazione  «inversione  contabile»  e

l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma".

  3. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a)  all'articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:

"oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o";

    b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  39  (Effettuazione   delle   cessioni   e   degli   acquisti

intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquisti

intracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all'atto

dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi

per suo conto, rispettivamente, dal  territorio  dello  Stato  o  dal

territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti

traslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla

consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cui

si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla

consegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  di

contratti estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuata

all'atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  del

ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla

scadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il

decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo

e al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  gli

adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1

e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria

la  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo

fatturato, alla data della fattura.

  3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo  41,

comma 1, lettera a), e comma 2, lettere  b)  e  c),  e  gli  acquisti

intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in

modo continuativo nell'arco  di  un  periodo  superiore  ad  un  mese

solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

    c) all'articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  "oggetto"  sono

inserite le seguenti: "di perizie o";

    d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1, le parole: "escluso il comma 4," sono soppresse;

      2) il comma 3 e' abrogato;

    e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  "unitamente  alla

relativa norma" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  l'eventuale

indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale";

      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2.

Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo  41,  e'  emessa

fattura a norma dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro  il  giorno  15  del  mese

successivo   a   quello   di   effettuazione   dell'operazione,   con

l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di

operazione non imponibile  e  con  l'eventuale  specificazione  della

relativa norma comunitaria o nazionale.";

      3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o committente" sono

soppresse;

      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui

all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la

relativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di

effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno  15  del

terzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazione

stessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  ha

ricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quello

reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mese

successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

    f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui

all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma

dell'articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  il

giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  e

con riferimento al mese precedente, nel registro di cui  all'articolo

23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.

633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche  del

corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture

di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  di

emissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   fini

dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta,  le  fatture

sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25

del predetto decreto.»;

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti

passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro

progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma

1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39

dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  «4. Le fatture  relative  alle  cessioni  intracomunitarie  di  cui

all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di

cui all'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro  il

termine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazione

dell'operazione.»;

    g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal

seguente:

  «1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti

passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari  per

i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel  comma  3  del

presente articolo, presentano, in via  telematica  ed  entro  ciascun

mese,  una  dichiarazione  relativa  agli  acquisti  registrati   con

riferimento al secondo mese precedente,  redatta  in  conformita'  al

modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle

entrate.».

  4. All'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo  18  dicembre

1997, n. 471, le parole "non imponibili  o  esenti"  sono  sostituite

dalle seguenti "non imponibili, esenti o non soggette ad IVA".

  5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo

comma e' inserito il seguente: "Le fatture di cui agli articoli 21  e

21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli  stessi

articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al  primo

comma. In tale caso le fatture possono recare, per  l'identificazione

del  soggetto  cedente  o  prestatore,  in  luogo  delle  indicazioni

richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,

lettera c), dello stesso  decreto,  i  relativi  dati  identificativi

determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

di cui al terzo comma.".

  6.  All'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del

decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole:

"soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le seguenti:  "e  delle

operazioni di cui all'articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633" .

  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui

all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono sostituite  dalle

seguenti "di cui all'articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  lettera

b)";

    b) all'articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le

parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo"  sono

sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo

periodo, lettera a)";

    c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  "di

cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21" sono sostituite

dalle seguenti: "di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo  periodo,

lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o  spedizione  dei  beni"

sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle operazioni";

    d) all'articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:

"operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto  comma  dell'art.

21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di  cui  all'articolo

21, commi 6  e  6-bis,",  le  parole:  "e  la  relativa  norma"  sono

sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa norma";

    e) all'articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:

"operazioni non imponibili di cui all'articolo  21,  sesto  comma  e,

distintamente,  all'articolo  38-quater  e  quello  delle  operazioni

esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti:  "operazioni  di

cui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascuna

tipologia di operazioni ivi indicata";

    f) all'articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  "operazioni  non

imponibili o  esenti  di  cui  al  sesto  comma  dell'art.  21"  sono

sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21,  commi

6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma" sono sostituite  dalle

seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma";

    g)  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:

"nell'ultimo comma"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nel  quinto

comma";

    h) all'articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  "dal  primo  comma,

secondo periodo, dell'articolo 21" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo".

  8. All'articolo 1, secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:

"dell'art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti:  "dell'articolo

21, comma 2, lettere c) e d)".

  9.  All'articolo  1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:

"dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo," sono sostituite  dalle

seguenti: "dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),".

  10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.

696, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  "di  cui

all'articolo 21, comma 4" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui

all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";

    b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nell'articolo 21,  quarto

comma" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo  21,  comma  4,

terzo periodo, lettera a)".

  11. All'articolo 1, comma 109, della legge  30  dicembre  2004,  n.

311,  le  parole:  "all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a)"   sono

sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21, comma 2, lettera c)".

  12.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle

operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

 

                             *** omissis ***

 

                               Art. 10

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2012

 

                             NAPOLITANO

 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei

                                Ministri

 

                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli

                                affari europei

 

                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli

                                affari esteri

 

                                Cancellieri, Ministro dell'interno

 

                                Severino, Ministro della giustizia

 

                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e

                                delle finanze

 

                                Di Paola, Ministro della difesa

 

                                Balduzzi, Ministro della salute

 

Visto, il Guardasigilli: Severino