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Roma, 18 dicembre
2012
Circolare n. 291/2012
Oggetto: Tributi – IVA – Nuove
regole di fatturazione dal 2013 – Articolo 1 D.L. 11.12.2012 n.216, su G.U.
n.288 dell’11.12.2012.
Nell’ambito
del decreto legge indicato in oggetto, è stata recepita la direttiva comunitaria
n.45/2010 in materia di fatturazione ai fini Iva.
Si evidenziano
di seguito gli aspetti principali delle nuove disposizioni, precisando che si
applicano alle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2013.
Fatture
intracomunitarie - E’ confermato
l’obbligo di fatturazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari. Il termine per
emettere la fattura slitta al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione (finora la fattura andava emessa entro il mese di effettuazione
dell’operazione). Diventa inoltre obbligatorio indicare la dicitura “inversione contabile”. Nel caso non si
riceva la fattura da parte di un fornitore comunitario, il termine per emettere
l’autofattura è slittato al giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione (in precedenza la scadenza era il secondo mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione). Nella fattura inoltre
sarà obbligatorio inserire sempre la partita Iva del cessionario/committente
comunitario (o il codice fiscale nel caso si tratti di una persona fisica).
Fatture
extraUe
– Diventa obbligatorio emettere fatture nei confronti di committenti extraUe specificando che si tratta di “operazione non soggetta”.
Fattura
riepilogativa – Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso
idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello
stesso soggetto potrà essere emessa entro il 15 del mese successivo una fattura
riepilogativa recante il dettaglio delle operazioni effettuate.
Fattura
semplificata – Per operazioni fino a 100 euro potrà essere emessa una
fattura semplificata che indichi solo la partita Iva del cliente (invece dei
dati identificativi), il corrispettivo globale e l’imposta.
Fattura
elettronica – La fattura elettronica viene equiparata a tutti gli
effetti a quella cartacea. Chi emette la fattura elettronica dovrà concordare
con il destinatario la procedura per l’invio.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.67/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.288 dell’11.12.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 11 dicembre 2012, n. 216
Disposizioni urgenti
volte a evitare
l'applicazione di sanzioni
dell'Unione europea.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il
seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' E DOGANE
Art. 1
Disposizioni volte al
recepimento della direttiva 2010/45/UE
del 13
luglio 2010 relativa al
sistema comune di
imposta sul valore
aggiunto per quanto riguarda le norme in
materia di fatturazione
1. Al fine di recepire
la direttiva 2010/45/UE del
Consiglio, del
13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto
riguarda
le norme in materia di fatturazione, sono
emanate le disposizioni
previste dal presente articolo.
2. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il
quarto comma e' sostituito dal seguente:
"[4] Ai
fini della determinazione della
base imponibile i
corrispettivi dovuti e le spese
e gli oneri
sostenuti in valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno di
effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella
fattura, del
giorno di emissione della
fattura. In mancanza,
il computo e'
effettuato sulla base della quotazione del giorno
antecedente piu'
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta
sulla base del tasso di
cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea.";
b) all'articolo 17
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo
comma, il secondo
periodo e' sostituito
dal
seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di
prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato
membro dell'Unione europea, il cessionario o committente
adempie gli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le
disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30
agosto 1993, n.
331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427.";
2) al quinto comma,
secondo periodo, le parole:
"l'indicazione
della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle
seguenti:
"l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale
indicazione della
norma di cui al presente comma";
c) all'articolo 20,
primo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:
"Non concorrono a
formare il volume
d'affari le
cessioni di beni
ammortizzabili, compresi quelli
indicati
nell'articolo 2424 del
codice civile, voci
B.I.3) e B.I.4)
dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche'
i passaggi di cui al
quinto comma dell'articolo 36.";
d) all'articolo 21
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi da 1 a 6
sono sostituiti dai seguenti:
«[1] Per ciascuna
operazione imponibile il
soggetto che
effettua la cessione del bene o la prestazione del
servizio emette
fattura, anche sotto forma di nota, conto,
parcella e simili,
o,
ferma restando la sua responsabilita',
assicura che la
stessa sia
emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero
da un
terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura
che e' stata
emessa e ricevuta in un qualunque formato
elettronico; il ricorso
alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da
parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica,
da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il
quale non
esiste alcuno strumento
giuridico che disciplini
la reciproca
assistenza e' consentita a condizione che
ne sia data
preventiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche'
il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita'
da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati, nei
cinque anni precedenti,
atti impositivi o di contestazione
di violazioni sostanziali
in
materia di imposta
sul valore aggiunto.
Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La
fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione
del cessionario o
committente.
[2] La fattura
contiene le seguenti indicazioni:
a) data di
emissione;
b) numero
progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta,
denominazione o ragione sociale, nome e
cognome,
residenza o domicilio
del soggetto cedente
o prestatore, del
rappresentante
fiscale nonche' ubicazione della
stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di
partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta,
denominazione o ragione sociale, nome e
cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario
o committente, del
rappresentante
fiscale nonche' ubicazione della
stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero
di partita IVA
del soggetto cessionario
o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un
altro
Stato membro
dell'Unione europea, numero
di identificazione IVA
attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso
in cui il
cessionario o committente
residente o domiciliato
nel territorio
dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione,
codice fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei
beni e dei
servizi
formanti oggetto dell'operazione;
h) corrispettivi
ed altri dati
necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi
quelli relativi ai
beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo
15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi
relativi agli altri beni ceduti a titolo
di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota,
ammontare dell'imposta e
dell'imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro;
m) data
della prima immatricolazione o
iscrizione in
pubblici registri e
numero dei chilometri
percorsi, delle ore
navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria
di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38,
comma 4, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione
che la stessa e' emessa, per
conto del
cedente o prestatore, dal cessionario o
committente ovvero da un
terzo.
[3] Se
l'operazione o le operazioni
cui si riferisce
la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote
diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere
g), h)
ed
l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.
Per
le operazioni effettuate nello stesso giorno
nei confronti di un
medesimo soggetto puo' essere emessa
una sola fattura. Nel caso
di
piu' fatture elettroniche
trasmesse in unico
lotto allo stesso
destinatario da parte
dello stesso cedente
o prestatore, le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite
una
sola volta, purche' per ogni
fattura sia accessibile
la totalita'
delle informazioni. Il
soggetto passivo assicura
l'autenticita'
dell'origine, l'integrita' del contenuto
e la leggibilita' della
fattura dal momento della sua
emissione fino al
termine del suo
periodo di conservazione; autenticita'
dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo
di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura
e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa
riferibile,
ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata
o
digitale
dell'emittente o mediante
sistemi EDI di
trasmissione
elettronica dei dati o
altre tecnologie in
grado di garantire
l'autenticita' dell'origine e l'integrita' dei dati.
Le fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a
fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
[4] La
fattura e' emessa
al momento dell'effettuazione
dell'operazione determinata
a norma dell'articolo
6. La fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e'
consegnato o
spedito all'altra parte.
In deroga a
quanto previsto nel
primo
periodo:
a) per le
cessioni di beni la cui consegna
o spedizione
risulta da documento di trasporto o
da altro documento
idoneo a
identificare i soggetti tra i quali e'
effettuata l'operazione ed
avente le caratteristiche
determinate con decreto
del Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche'
per le
prestazioni
di servizi individuabili attraverso idonea documentazione,
effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del medesimo
soggetto, puo'
essere emessa una sola fattura,
recante il dettaglio
delle
operazioni, entro il giorno
15 del mese
successivo a quello
di
effettuazione delle medesime;
b) per le
cessioni di beni effettuate dal
cessionario nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio
cedente la
fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della
consegna o
spedizione dei beni;
c) per le
prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi
stabiliti nel territorio
di un altro
Stato membro dell'Unione
europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo
7-ter, la
fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di
effettuazione dell'operazione;
d) per le
prestazioni di servizi di cui
all'articolo 6,
sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un
soggetto passivo
stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa
entro il
giorno 15 del
mese successivo a
quello di effettuazione
dell'operazione.
[5] Nelle ipotesi
di cui
all'articolo 17, secondo
comma,
primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura
in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si
assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
[6] La fattura e'
emessa anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in
luogo dell'ammontare dell'imposta,
le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa
norma
comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito
o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza
doganale, non soggette
all'imposta a
norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione
"operazione non
soggetta";
b) operazioni
non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non
imponibile";
c) operazioni
esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione
esente";
d) operazioni
soggette al regime del margine
previsto dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a
seconda dei
casi, "regime del margine
- beni usati",
"regime del margine
-
oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di
antiquariato o da
collezione";
e) operazioni
effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
soggette al regime del margine
previsto dall'articolo 74-ter,
con
l'annotazione "regime del margine - agenzie di
viaggio.".»;
2) dopo il comma 6
sono inseriti i seguenti:
«[6-bis] I
soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello
Stato emettono la
fattura anche per
le tipologie di
operazioni
sottoelencate quando non
sono soggette all'imposta ai
sensi degli
articoli da 7 a
7-septies e indicano,
in luogo dell'ammontare
dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione
della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni
di servizi, diverse
da
quelle di cui all'articolo 10, nn. da
1) a 4) e 9), effettuate
nei
confronti di un soggetto passivo che e' debitore
dell'imposta in un
altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione
"inversione
contabile";
b) cessioni di
beni e prestazioni
di servizi che si
considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con
l'annotazione
"operazione non soggetta".
[6-ter] Le fatture
emesse dal cessionario di un bene o dal
committente di un servizio in virtu'
di un
obbligo proprio recano
l'annotazione "autofatturazione".»;
e) dopo
l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis. (Fattura
semplificata). - 1. Fermo restando
quanto
previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare
complessivo non
superiore a cento euro, nonche' la fattura
rettificativa
di cui
all'articolo 26, puo' essere
emessa in modalita' semplificata
recando, in luogo di quanto
previsto dall'articolo 21,
almeno le
seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo
che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione
o ragione sociale,
nome e cognome,
residenza o domicilio
del soggetto cedente
o prestatore, del
rappresentante
fiscale nonche' ubicazione della
stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita
IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione
o ragione sociale,
nome e cognome,
residenza o domicilio del soggetto cessionario
o committente, del
rappresentante
fiscale nonche' ubicazione della
stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa,
in caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in
caso di
soggetto passivo stabilito
in un altro
Stato membro dell'Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo
Stato
membro di stabilimento;
f) descrizione dei
beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare
del corrispettivo complessivo
e dell'imposta
incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per
le fatture emesse
ai sensi dell'articolo 26,
il
riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni
specifiche che
vengono modificate.
2. La fattura
semplificata non puo' essere emessa per le
seguenti
tipologie di operazioni:
a) cessioni
intracomunitarie di cui
all'articolo 41 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui
all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto
di natura non
regolamentare il Ministro
dell'economia e delle finanze puo'
innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di
fatture
semplificate anche senza
limiti di importo
per le operazioni
effettuate
nell'ambito di specifici
settori di attivita' o da
specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali
o amministrative ovvero le condizioni tecniche
di emissione delle
fatture rendono particolarmente difficoltoso
il rispetto degli
obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».
f) l'articolo
39, terzo comma, e' sostituito dal seguente:
«3] I registri, i
bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le
fatture, le bollette doganali e
gli altri documenti
previsti dal
presente decreto devono essere conservati a norma
dell'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
600. Le fatture
elettroniche sono conservate
in modalita'
elettronica, in conformita' alle
disposizioni del decreto
del
Ministro
dell'economia e delle
finanze adottato ai
sensi
dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.
82. Le fatture
create in formato
elettronico e quelle
cartacee
possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di
conservazione
elettronica delle stesse,
nonche'
dei registri e
degli altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni,
puo'
essere situato in un altro Stato, a condizione
che con lo stesso
esista uno strumento
giuridico che disciplini
la reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio
dello Stato
assicura, per finalita' di
controllo, l'accesso automatizzato
all'archivio e che tutti i documenti ed i dati
in esso contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticita'
e l'integrita'
delle
fatture di cui
all'articolo 21, comma
3, siano stampabili
e
trasferibili su altro supporto informatico.»;
g) all'articolo
74, settimo comma,
secondo periodo, le
parole "l'indicazione della norma di cui
al presente comma"
sono
sostituite dalle seguenti
"l'annotazione
«inversione contabile» e
l'eventuale indicazione della norma di cui al presente
comma".
3. Al decreto-legge
30 agosto 1993,
n. 331, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo
38, comma 5,
lettera a), dopo
la parola:
"oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie
o";
b) l'articolo 39 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 39
(Effettuazione delle cessioni
e degli acquisti
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti
intracomunitari di beni
si considerano effettuati
all'atto
dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a
terzi
per suo conto, rispettivamente, dal territorio
dello Stato o dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli
effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo
alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento
in cui
si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno
dalla
consegna. Parimenti nel caso di
beni trasferiti in
dipendenza di
contratti estimatori e simili, l'operazione si considera
effettuata
all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo
da parte del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e in
ogni caso dopo
il
decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al
secondo
e al terzo periodo operano
a condizione che
siano osservati gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al
verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione
intracomunitaria
la medesima si
considera effettuata, limitatamente all'importo
fatturato, alla data della fattura.
3. Le cessioni ed i
trasferimenti di beni, di cui all'articolo
41,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b)
e c), e gli acquisti
intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se
effettuati in
modo continuativo nell'arco
di un periodo
superiore ad un
mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;
c) all'articolo 41,
comma 3,
dopo la parola:
"oggetto" sono
inserite le seguenti: "di perizie o";
d) all'articolo 43
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le
parole: "escluso il comma 4," sono soppresse;
2) il comma 3 e'
abrogato;
e) all'articolo 46
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1,
secondo periodo, le parole:
"unitamente alla
relativa norma" sono
sostituite dalle seguenti:
"con l'eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale";
2) al comma 2, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "2.
Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41,
e' emessa
fattura a norma dell'articolo 21 del decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro
il giorno 15 del mese
successivo a quello
di effettuazione dell'operazione, con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si
tratta di
operazione non imponibile
e con l'eventuale
specificazione della
relativa norma comunitaria o nazionale.";
3) al comma 2,
secondo periodo, le parole: "o committente" sono
soppresse;
4) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. Il
cessionario di un
acquisto intracomunitario di
cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha
ricevuto la
relativa fattura entro il
secondo mese successivo
a quello di
effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il
giorno 15 del
terzo mese
successivo a quello
di effettuazione dell'operazione
stessa la fattura di cui al
comma 1, in
unico esemplare; se ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore
a quello
reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del
mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.»;
f) all'articolo 47
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Le fatture
relative agli acquisti
intracomunitari di cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a
norma
dell'articolo 46, comma 1,
sono annotate distintamente, entro
il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della
fattura, e
con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione
anche del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
Le fatture
di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il
termine di
emissione e con
riferimento al mese
precedente. Ai fini
dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le
fatture
sono annotate distintamente anche nel registro di cui
all'articolo 25
del predetto decreto.»;
2) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui
all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti
passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa
loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al
comma
1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma
dell'articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;
3) il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
«4. Le fatture relative
alle cessioni intracomunitarie di cui
all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel
registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed
entro il
termine di
emissione, con riferimento
al mese di
effettuazione
dell'operazione.»;
g) all'articolo 49,
comma 1, il primo periodo e'
sostituito dal
seguente:
«1. I soggetti di cui
all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti
passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti
intracomunitari per
i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma
3 del
presente articolo, presentano, in via telematica
ed entro ciascun
mese, una dichiarazione
relativa agli acquisti
registrati con
riferimento al secondo mese precedente, redatta
in conformita' al
modello approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle
entrate.».
4. All'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo
18 dicembre
1997, n. 471, le parole "non imponibili o
esenti" sono sostituite
dalle seguenti "non imponibili, esenti o non soggette ad
IVA".
5. All'articolo 1 della
legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo
comma e' inserito il seguente: "Le fatture di cui agli
articoli 21 e
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,
n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste
dagli stessi
articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui
al primo
comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione
del soggetto cedente
o prestatore, in
luogo delle indicazioni
richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis,
comma 1,
lettera c), dello stesso
decreto, i relativi
dati identificativi
determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze
di cui al terzo comma.".
6. All'articolo
1, comma 1,
lettera a), primo
periodo, del
decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le
parole:
"soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le
seguenti: "e delle
operazioni di cui all'articolo
21, comma 6-bis,
del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633" .
7. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6,
quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono
sostituite dalle
seguenti "di cui all'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera
b)";
b) all'articolo 8,
primo comma, lettera a), terzo
periodo, le
parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo"
sono
sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 21,
comma 4, terzo
periodo, lettera a)";
c) all'articolo 23,
primo comma, secondo periodo, le parole:
"di
cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21" sono
sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 21,
comma 4, terzo periodo,
lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o spedizione
dei beni"
sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle
operazioni";
d) all'articolo 23,
terzo comma, secondo
periodo, le parole:
"operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma
dell'art.
21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni
di cui
all'articolo
21, commi 6 e 6-bis,",
le parole: "e
la relativa norma"
sono
sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa
norma";
e) all'articolo 24,
primo comma, primo
periodo, le parole:
"operazioni non imponibili di cui all'articolo 21,
sesto comma e,
distintamente,
all'articolo 38-quater e
quello delle operazioni
esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di
cui all'articolo 21, commi 6
e 6-bis, distintamente
per ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata";
f) all'articolo
25, terzo comma,
le parole: "operazioni non
imponibili o esenti di
cui al sesto
comma dell'art. 21"
sono
sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo
21, commi
6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma"
sono sostituite dalle
seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma";
g) all'articolo
35, comma 4,
secondo periodo, le
parole:
"nell'ultimo comma"
sono sostituite dalle
seguenti: "nel quinto
comma";
h) all'articolo
74-ter, comma 8, le parole: "dal
primo comma,
secondo periodo, dell'articolo 21" sono sostituite
dalle seguenti:
"dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo".
8. All'articolo 1,
secondo comma, lettera
a), del decreto
del
Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978,
n. 627, le
parole:
"dell'art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo
21, comma 2, lettere c) e d)".
9. All'articolo
1, comma 3,
primo periodo, del
decreto del
Presidente della Repubblica
14 agosto 1996,
n. 472, le
parole:
"dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo," sono
sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo,
lettera a),".
10. Al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2,
comma 1,
lettera d), le
parole: "di cui
all'articolo 21, comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)";
b) all'articolo 3,
comma 3, le parole: "nell'articolo 21,
quarto
comma" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'articolo 21, comma
4,
terzo periodo, lettera a)".
11. All'articolo 1,
comma 109, della legge 30 dicembre
2004, n.
311, le parole:
"all'articolo 21, comma
2, lettera a)"
sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21, comma 2,
lettera c)".
12. Le
disposizioni del presente
articolo si applicano
alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
*** omissis ***
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro
per gli
affari europei
Terzi di Sant'Agata,
Ministro degli
affari esteri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Di Paola, Ministro della difesa
Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino