Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 4 gennaio 2013

 

Circolare n. 4/2013

 

Oggetto: Tributi – Legge di Stabilità 2013 – Interventi in materia fiscale – Legge 24.12.2012, n.228, su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2012.

 

Si riepilogano le disposizioni di carattere fiscale contenute nella legge di Stabilità 2013 di maggiore interesse per le imprese associate.

 

Nuove regole sulla fatturazione (art.1 commi da 324 a 335) – Le nuove regole sulla fatturazione introdotte col decreto legge n.216/2012 sono state confermate dalla legge in esame. Si rammenta che le nuove disposizioni – applicabili sulle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio di quest’anno - riguardano l’allungamento dei termini di fatturazione delle operazioni intracomunitarie e i criteri per l’emissione delle fatture elettroniche, delle fatture riepilogative e delle fatture semplificate.

 

Sisma dell’Emilia Romagna (art.1 commi da 365 a 373) – I titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e le imprese agricole che risiedono nei comuni colpiti dal sisma dell’Emilia del maggio 2012 possono ottenere fidi bancari con oneri a carico dello Stato per il pagamento dei tributi e dei contributi dovuti fino a giugno 2013. Il beneficio è concesso a condizione di dimostrare di aver subito una contrazione della propria attività secondo parametri prestabiliti.

 

Rivalutazione delle partecipazioni societarie (art.1 comma 473) – Sono stati riaperti i termini per effettuare la rivalutazione agevolata del valore d’acquisto delle partecipazioni societarie, versando un’imposta sostitutiva del 4 per cento sul maggior valore (2 per cento nel caso di pacchetti societari minori). L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a tre rate annuali a partire dal 30 giugno 2013.

 

Aumento aliquota Iva ordinaria (art.1 comma 480) – Dall’1 luglio 2013 l’aliquota Iva del 21 per cento passerà al 22 per cento.

 

Aumento delle detrazioni Irpef per figli a carico (art.1 comma 483) – Da quest’anno la misura della detrazione Irpef per i figli a carico sale a 950 euro annui (in precedenza 800 euro) per i figli oltre il terzo anno d’età e a 1.220 euro annui (in precedenza 900 euro) per i figli fino a tre anni. Per i figli portatori di handicap la detrazione è maggiorata di 400 euro annui (in precedenza 220).

 

Accise (art.1 comma 487) – La Legge di Stabilità ha confermato l’aumento delle accise sui carburanti introdotto dall’agosto scorso. In particolare, l’aliquota accisa della benzina resta confermata nella misura di 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio nella misura di 617,40 euro per mille litri. Com’è noto, per le imprese di autotrasporto merci l’aumento dell’accisa sul gasolio (pari a 214,1860 euro per mille litri) è rimborsabile limitatamente ai consumi riferiti ai mezzi superiori a 7,5 ton.

 

Tassazione su trasferimenti dei titoli – Tobin tax (art.1 commi da 491 a 500) – E’ stata introdotta un’imposta sul trasferimento di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari societari emessi da società residenti in Italia. La nuova imposta sarà a carico del soggetto a favore del quale avviene la transazione e sarà pari allo 0,2 per cento del valore della transazione (0,1 per cento per i titoli quotati). I trasferimenti che avvengono per donazione o successione non sono soggetti alla nuova imposizione. L’imposta si applicherà in misura fissa anche sulle operazioni relative a strumenti finanziari derivati che abbiano come titoli sottostanti azioni o altri strumenti finanziari societari. L’imposta sarà dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Le modalità di applicazione della nuova imposta saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il mese di gennaio.

 

Deducibilità auto aziendali (art.1 comma 501) – A decorrere dal 2013 è stata ridotta al 20 per cento (in precedenza 27,5 per cento) la misura della deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto intestati all’impresa diversi da quelli strumentali. La riduzione non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.291/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (Legge di stabilita' 2013).

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

                        *****OMISSIS*****

324. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del

13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa

al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per  quanto  riguarda

le norme in materia di fatturazione,  sono  emanate  le  disposizioni

previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.

  325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

  «  Ai  fini  della   determinazione   della   base   imponibile   i

corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta

estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione

dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del

giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'

effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'

prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate

nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio

pubblicato dalla Banca centrale europea.»;

    b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al secondo comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di

servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato

membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie  gli

obblighi di fatturazione di  registrazione  secondo  le  disposizioni

degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

      2) al quinto comma, secondo periodo, le parole:  «l'indicazione

della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:

«l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della

norma di cui al presente comma»;

    c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito

dal seguente:  «Non  concorrono  a  formare  il  volume  d'affari  le

cessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicati

nell'articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)

dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  al

quinto comma dell'articolo 36.»;

    d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la

cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche

sotto forma di nota, conto, parcella e simili o,  ferma  restando  la

sua responsabilita', assicura che  la  stessa  sia  emessa,  per  suo

conto, dal cessionario o dal committente  ovvero  da  un  terzo.  Per

fattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata  emessa  e

ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura

elettronica   e'   subordinato   all'accettazione   da   parte    del

destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da

parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non

esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca

assistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva

comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo

nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi

confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,

atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in

materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del

direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i

contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,

cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,

spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o

committente.

  2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

    a) data di emissione;

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti;

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti;

    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario  o  committente

ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito  in  un  altro  Stato

membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA  attribuito

dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario  o

committente residente o domiciliato nel territorio  dello  Stato  non

agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

    g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi  formanti

oggetto dell'operazione;

    h) corrispettivi ed altri dati necessari  per  la  determinazione

della base imponibile, compresi quelli  relativi  ai  beni  ceduti  a

titolo di sconto, premio o abbuono  di  cui  all'articolo  15,  primo

comma, n. 2;

    i) corrispettivi relativi agli altri  beni  ceduti  a  titolo  di

sconto, premio o abbuono;

    l)  aliquota,  ammontare  dell'imposta  e   dell'imponibile   con

arrotondamento al centesimo di euro;

    m) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in  pubblici

registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle

ore volate, se trattasi di  cessione  intracomunitaria  di  mezzi  di

trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4,  del  decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427;

    n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del  cedente  o

prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

  3. Se l'operazione o le operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura

comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,

gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed  l),  sono

indicati  distintamente  secondo  l'aliquota  applicabile.   Per   le

operazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un

medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di

piu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso

destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente   o   prestatore   le

indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una

sola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'

delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'

dell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  della

fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo

periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del

contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di

gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e

la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,

ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  o

digitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione

elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire

l'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture

redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini

di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

  4.   La   fattura   e'   emessa   al   momento   dell'effettuazione

dell'operazione determinata  a  norma  dell'articolo  6.  La  fattura

cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o

spedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo

periodo:

    a) per le cessioni di beni la cui consegna o  spedizione  risulta

da documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare

i soggetti tra i  quali  e'  effettuata  l'operazione  ed  avente  le

caratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   della

Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,  nonche'  per  le  prestazioni  di

servizi individuabili attraverso  idonea  documentazione,  effettuate

nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'

essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle

operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di

effettuazione delle medesime;

    b) per  le  cessioni  di  beni  effettuate  dal  cessionario  nei

confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  la

fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna  o

spedizione dei beni;

    c)  per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti  passivi

stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea

non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura  e'

emessa  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a   quello   di

effettuazione dell'operazione;

    d) per le prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  6,  sesto

comma,  primo  periodo,  rese  o  ricevute  da  un  soggetto  passivo

stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  il

giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione

dell'operazione.

  5. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,  primo

periodo, il cessionario o il committente emette la fattura  in  unico

esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura

che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

  6. La fattura e'  emessa  anche  per  le  tipologie  di  operazioni

sottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  le

seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma

comunitaria o nazionale:

    a) cessioni relative a beni in transito o  depositati  in  luoghi

soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a  norma

dell'articolo 7 -bis  comma  1,  con  l'annotazione  «operazione  non

soggetta»;

    b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9  e

38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;

    c) operazioni esenti  di  cui  all'articolo  10,  eccetto  quelle

indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;

    d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  dei

casi, «regime del margine  -  beni  usati»,  «regime  del  margine  -

oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o  da

collezione»;

    e) operazioni effettuate  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo

soggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  con

l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio.»;

      2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello  Stato

emettono la fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sotto

elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli

da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le

seguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione  della  relativa

norma comunitaria o nazionale:

    a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse  da  quelle

di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti

di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato

membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;

    b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che  si  considerano

effettuate fuori dell'Unione europea, con  l'annotazione  "operazione

non soggetta".

  6-ter.  Le  fatture  emesse  dal  cessionario  di  un  bene  o  dal

committente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recano

l'annotazione «autofatturazione»;

    e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:

  «Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando  quanto

previsto dall'articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  non

superiore a cento euro,  nonche'  la  fattura  rettificativa  di  cui

all'articolo  26,  puo'  essere  emessa  in  modalita'   semplificata

recando, in luogo di quanto  previsto  dall'articolo  21,  almeno  le

seguenti indicazioni:

    a) data di emissione;

    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti;

    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,

residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del

rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile

organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso

di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato

il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di

soggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione

europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato

membro di stabilimento;

    f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

    g)  ammontare  del  corrispettivo  complessivo   e   dell'imposta

incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

    h)  per  le  fatture  emesse  ai  sensi  dell'articolo   26,   il

riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche  che

vengono modificate.

  2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per  le  seguenti

tipologie di operazioni:

    a)  cessioni  intracomunitarie  di  cui   all'articolo   41   del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

    b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro

dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro

il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture

semplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni

effettuate  nell'ambito  di  specifici  settori  di  attivita'  o  da

specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche  commerciali

o amministrative ovvero le condizioni  tecniche  di  emissione  delle

fatture  rendono  particolarmente  difficoltoso  il  rispetto   degli

obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;

    f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente:

  «I registri, i bollettari, gli schedari e i  tabulati,  nonche'  le

fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal

presente decreto devono essere conservati a norma dell'  articolo  22

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'

elettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del

Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi

dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.

82. Le fatture  create  in  formato  elettronico  e  quelle  cartacee

possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione

elettronica  delle  stesse,  nonche'  dei  registri  e  degli   altri

documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'

essere situato in un altro Stato, a  condizione  che  con  lo  stesso

esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca

assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato

assicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzato

all'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,

compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  delle

fatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e

trasferibili su altro supporto informatico.»;

    g) all'articolo 74, settimo comma,  secondo  periodo,  le  parole

«l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono  sostituite

dalle seguenti «l'annotazione "inversione  contabile"  e  l'eventuale

indicazione della norma di cui al presente comma».

  326. Al decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a)  all'articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:

«oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

    b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  39.  -  (Effettuazione  delle  cessioni  e  degli   acquisti

intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquisti

intracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all'atto

dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi

per suo conto, rispettivamente  dal  territorio  dello  Stato  o  dal

territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti

traslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla

consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cui

si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla

consegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  di

contratti estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuata

all'atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  del

ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla

scadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il

decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo

e al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  gli

adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1

e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria

la  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo

fatturato, alla data della fattura.

  3. Le cessioni ed i trasferimenti  di  beni,  di  cui  all'articolo

41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c),  e  gli  acquisti

intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,  se  effettuati

in modo continuativo nell'arco di un periodo  superiore  ad  un  mese

solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

    c) all'articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  «oggetto»  sono

inserite le seguenti: «di perizie o»;

    d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

      2) il comma 3 e' abrogato;

    e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  «unitamente  alla

relativa norma» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  l'eventuale

indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

      2) al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41,  e'  emessa

fattura a norma dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro  il  giorno  15  del  mese

successivo   a   quello   di   effettuazione   dell'operazione,   con

l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di

operazione non imponibile  e  con  l'eventuale  specificazione  della

relativa norma comunitaria o nazionale.»;

      3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono

soppresse;

      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui

all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la

relativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di

effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno  15  del

terzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazione

stessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  ha

ricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quello

reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mese

successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

    f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui

all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma

dell'articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  il

giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  e

con riferimento al mese precedente nel registro di  cui  all'articolo

23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.

633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche  del

corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture

di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  di

emissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   fini

dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta,  le  fatture

sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25

del predetto decreto.»;

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti

passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa  loro

progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma

1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39

dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;

      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  «4. Le fatture relative  alle  cessioni  intra-comunitarie  di  cui

all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di

cui all'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro  il

termine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazione

dell'operazione.»;

    g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal

seguente: «I soggetti  di  cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non

soggetti   passivi   d'imposta,   che   hanno   effettuato   acquisti

intracomunitari  per  i  quali  e'  dovuta  l'imposta,  salvo  quanto

disposto nel comma  3  del  presente  articolo,  presentano,  in  via

telematica ed entro ciascun mese,  una  dichiarazione  relativa  agli

acquisti registrati  con  riferimento  al  secondo  mese  precedente,

redatta in conformita' al modello  approvato  con  provvedimento  del

Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

  327. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo  18  dicembre

1997, n. 471, le parole «non imponibili  o  esenti»  sono  sostituite

dalle seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».

  328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,  n.  18,  dopo  il

terzo comma e' inserito il seguente:

  «Le fatture di cui agli  articoli  21  e  21-bis  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  possono  essere

emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante  gli

apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso  le

fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente  o

prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli  articoli  21,

comma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,  lettera  c),  dello  stesso

decreto, i relativi dati identificativi determinati  con  il  decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».

  329. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del

decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole:

«soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti:  «e  delle

operazioni di cui all'articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

  330. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole «di cui

all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite  dalle

seguenti «di cui all'articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  lettera

b)»;

    b) all'articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le

parole «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo»  sono

sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo

periodo, lettera a)»;

    c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  «di

cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  a),

c) e  d)»  e  le  parole:  «consegna  o  spedizione  dei  beni»  sono

sostituite dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»;

    d) all'articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:

«operazioni  non  imponibili  o  esenti  di  cui   al   sesto   comma

dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di  cui

all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa  norma»

sono sostituite  dalle  seguenti:  «ed,  eventualmente,  la  relativa

norma»;

    e) all'articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:

«operazioni non imponibili di cui all'articolo  21,  sesto  comma  e,

distintamente,  all'articolo  38-quater  e  quello  delle  operazioni

esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti:  «operazioni  di

cui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascuna

tipologia di operazioni ivi indicata»;

    f) all'articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  «operazioni  non

imponibili o esenti di cui al  sesto  comma  dell'articolo  21»  sono

sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21,  commi

6 e 6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite  dalle

seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;

    g)  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:

«nell'ultimo comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  quinto

comma»;

    h) all'articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  «dal  primo  comma,

secondo periodo dell'articolo 21»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».

  331. All'articolo 1, secondo comma, lettera  a),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:

«dell'articolo  21,  n.   1)»   sono   sostituite   dalle   seguenti:

«dell'articolo 21, comma 2, lettere c) e d)».

  332. All'articolo 1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:

«dall'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo,»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4,  terzo  periodo,  lettera

a),».

  333. Al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,

n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  «di  cui

all'articolo 21, comma 4» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui

all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

    b) all'articolo 3, comma 3 , le parole: «nell'articolo 21, quarto

comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo  21,  comma  4,

terzo periodo, lettera a)».

  334. All'articolo 1, comma 109, della legge 30  dicembre  2004,  n.

311,  le  parole:  «all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a)»   sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».

  335. Le disposizioni di cui ai commi da  325  a  334  del  presente

articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal 

gennaio 2013.

 

                           *****OMISSIS*****

 

365. Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari  di  reddito

di  impresa  industriale  e  commerciale,  agli  esercenti  attivita'

agricole di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,

nonche' ai titolari di reddito di lavoro  autonomo,  che  hanno  sede

operativa ovvero domicilio fiscale, nonche'  il  proprio  mercato  di

riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 1° giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in  ogni

caso da quelli che hanno i requisiti per accedere  ai  contributi  di

cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  6  giugno  2012,   n.   74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,

ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che

possano  dimostrare  di  aver  subito  un  danno  economico  diretto,

causalmente  conseguente  agli  eventi  sismici  del   maggio   2012,

evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

    a)   una   diminuzione   del   volume   d'affari   nel    periodo

giugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'anno

2011, che sia superiore di almeno  il  20  per  cento  rispetto  alla

variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del  settore

produttivo  di  appartenenza  ovvero  delle  vendite   ovvero   della

produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo  dell'anno

2012, rispetto all'anno 2011;

    b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per  fronteggiare

il calo di attivita'  conseguente  al  sisma  (CIGO-CIGS  e  deroghe)

ovvero riduzione di personale  conseguente  al  sisma  rispetto  alla

dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

    c) riduzione, superiore di almeno il  20  per  cento  rispetto  a

quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello  sviluppo

economico  dell'anno  2011,  dei  consumi  per  utenze  nel   periodo

giugno-novembre 2012, rispetto al  corrispondente  periodo  dell'anno

2011,  come  desunti  dalle  bollette  rilasciate,  nei  periodi   di

riferimento, dalle aziende fornitrici;

    d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo

giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso  periodo  dell'anno  2011,

dei  costi  variabili,  quali  quelli  delle  materie  prime,   delle

provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

  366. A fronte del danno economico diretto subito di  cui  al  comma

365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi

e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per

l'assicurazione  obbligatoria  dovuti  fino  al  30  giugno  2013,  i

soggetti di cui al comma 365, possono accedere  al  finanziamento  di

cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.

  367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366  i  soggetti  di

cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati

all'esercizio del credito operanti nei territori di cui  all'articolo

1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,

assistito  dalla  garanzia  dello  Stato,   nei   termini   stabiliti

dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A

tale  fine,  i  predetti  soggetti  finanziatori  possono   contrarre

finanziamenti, secondo contratti tipo  definiti  previa  integrazione

della convenzione di cui  al  predetto  articolo  11,  comma  7,  del

decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge  n.  213  del  2012,  tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti   e

l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello

Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11,  comma

7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera  a),  secondo  periodo,

del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto  del

Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  concesse  le  garanzie

dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri  e  le

modalita' di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di

cui al presente comma  sono  elencate  nell'allegato  allo  stato  di

previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui

all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al  comma  365

presentano:

    a)  ai  Presidenti  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e

Veneto, nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai fini dei

successivi controlli di rito in collaborazione  con  l'Agenzia  delle

entrate o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti finanziatori

una auto dichiarazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive

modificazioni,  che  attesta  la  ricorrenza  di  almeno  una   delle

condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e  d)  nonche'  la

circostanza che il danno economico diretto subito in occasione  degli

eventi sismici e' stato tale da determinare la  crisi  di  liquidita'

che ha impedito il tempestivo versamento dei  tributi,  contributi  e

premi di cui al comma 366;

    b) ai soli soggetti finanziatori:

      1)  copia  del  modello  di  cui  al  comma   371,   presentato

telematicamente all'Agenzia delle entrate;

      2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.

369. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i

dati identificativi dei soggetti che omettono  i  pagamenti  previsti

nel piano di ammortamento, nonche' i relativi importi,  per  la  loro

successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di  mora,  a  ruolo  di

riscossione.

  370. Gli interessi relativi ai finanziamenti  erogati,  nonche'  le

spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai

soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,

per  ciascuna  scadenza  di  rimborso,  all'importo   relativo   agli

interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta e'  utilizzabile

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.

241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere  ceduto  secondo  quanto

previsto  dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita

dai soggetti di cui al comma 365 secondo  il  piano  di  ammortamento

definito nel contratto di finanziamento.

  371. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate e'

approvato il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo

altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da

effettuare, nonche' sono stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  della

relativa presentazione.  Con  analogo  provvedimento  possono  essere

disciplinati modalita' e  tempi  di  trasmissione  all'Agenzia  delle

entrate, da parte dei  soggetti  finanziatori,dei  dati  relativi  ai

finanziamenti  erogati  e  al  loro  utilizzo,  nonche'   quelli   di

attuazione del comma 369.

  372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia  delle

entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati

risultanti  dal  modello  di  cui  al  comma  371,   i   dati   delle

compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione

del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

  373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 365 a 372 e'

subordinata alla previa verifica della loro compatibilita'  da  parte

dei  competenti  Organi  comunitari.   Con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana e' data notizia della positiva  verifica  e

sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali  i  soggetti  di

cui  al  comma  365  possono   chiedere   ai   soggetti   autorizzati

all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono

effettuati i pagamenti di cui al comma 366.

 

                           *****OMISSIS*****

 

473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,

n.  27,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

      1) al primo periodo, le parole «1° luglio 2011» sono sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;

      2)  al  secondo  periodo,  le  parole  «30  giugno  2012»  sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

      3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2013».

 

                           *****OMISSIS*****

 

480. Il comma 1-ter dell'articolo 40  del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  «1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul

valore aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22

per cento».

 

                           *****OMISSIS*****

 

483. A decorrere dal 1° gennaio 2013,  all'articolo  12,  comma  1,

lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e

successive modificazioni, le parole: «800 euro  per  ciascun  figlio,

compresi i figli  naturali  riconosciuti,  i  figli  adottivi  e  gli

affidati o affiliati. La detrazione  e'  aumentata  a  900  euro  per

ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni

sono aumentate di  un  importo  pari  a  220  euro  per  ogni  figlio

portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro  per

ciascun figlio, compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  i  figli

adottivi o affidati. La detrazione e'  aumentata  a  1.220  euro  per

ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le  predette  detrazioni

sono aumentate di  un  importo  pari  a  400  euro  per  ogni  figlio

portatore di handicap».

 

                           *****OMISSIS*****

 

487. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote

di accisa stabilite con la determinazione del direttore  dell'Agenzia

delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

 

                           *****OMISSIS*****

 

491. Il  trasferimento  della  proprieta'  di  azioni  e  di  altri

strumenti  finanziari   partecipativi   di   cui   al   sesto   comma

dell'articolo 2346 del codice civile, emessi  da  societa'  residenti

nel territorio dello Stato, nonche'  di  titoli  rappresentativi  dei

predetti strumenti indipendentemente  dalla  residenza  del  soggetto

emittente, e' soggetto ad un'imposta  sulle  transazioni  finanziarie

con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della  transazione.  E'

soggetto  all'imposta  di  cui  al  precedente   periodo   anche   il

trasferimento di proprieta' di azioni che avvenga per  effetto  della

conversione di obbligazioni. L'imposta  non  si  applica  qualora  il

trasferimento della proprieta' avvenga per successione  o  donazione.

Per valore della transazione si intende il  valore  del  saldo  netto

delle  transazioni  regolate  giornalmente   relative   al   medesimo

strumento finanziario e concluse nella stessa giornata  operativa  da

un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.  L'imposta  e'

dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e

dallo  Stato  di  residenza  delle  parti   contraenti.   L'aliquota.

dell'imposta e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che  avvengono

in mercati regolamentati e  sistemi  multilaterali  di  negoziazione.

Sono  escluse  dall'imposta  le  operazioni   di   emissione   e   di

annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,

nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova  emissione  e

le  operazioni  di  acquisizione  temporanea   di   titoli   indicate

nell'articolo 2, punto  10,  del  regolamento  (CE)  1287/2006  della

Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi dall'imposta  i

trasferimenti  di  proprieta'  di   azioni   negoziate   in   mercati

regolamentari o  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  emesse  da

societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno

precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta' sia

inferiore a 500 milioni di euro.

  492.  Le  operazioni  su  strumenti  finanziari  derivati  di   cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano   come   sottostante

prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma  491,

o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu' degli strumenti

finanziari di cui al medesimo  comma,  e  le  operazioni  sui  valori

mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c)  e  d),  del

medesimo decreto  legislativo,  che  permettano  di  acquisire  o  di

vendere prevalentemente uno o piu' strumenti  finanziari  di  cui  al

comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con

riferimento  prevalentemente  a  uno  o  piu'  strumenti   finanziari

indicati al precedente comma, inclusi warrants,  covered  warrants  e

certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta

in misura  fissa,  determinata  con  riferimento  alla  tipologia  di

strumento e al valore del contratto, secondo la  tabella  3  allegata

alla presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo.

di conclusione della transazione e dallo  Stato  di  residenza  delle

parti contraenti. Nel caso in cui  le  operazioni  di  cui  al  primo

periodo  prevedano   come   modalita'   di   regolamento   anche   il

trasferimento  delle  azioni  o  degli  altri  strumenti   finanziari

partecipativi, il trasferimento della proprieta'  di  tali  strumenti

finanziari  che  avviene  al  momento  del  regolamento  e'  soggetto

all'imposta con le modalita' e nella misura previste dal  comma  491.

Per le operazioni che avvengono in mercati  regolamentati  o  sistemi

multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in  misura  fissa,

ridotta a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al valore di

un  contratto  standard  (lotto)  con   il   decreto   del   Ministro

dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore

medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

  493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi

491 e 492, per  mercati  regolamentati  e  sistemi  multilaterali  di

negoziazione si intendono i mercati definiti ai  sensi  dell'articolo

4, paragrafo 1,  punti  14  e  15,  della  direttiva  2004/39/CE  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 21  aprile  2004  degli  Stati

membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo

spazio economico europeo, inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto

ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta dal soggetto a  favore

del quale avviene il trasferimento; quella di cui  al  comma  492  e'

dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle

operazioni. L'imposta di cui ai commi 491 e 492  non  si  applica  ai

soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel  caso  di

trasferimento della proprieta' di azioni e  strumenti  finanziari  di

cui al comma 491, nonche' per le operazioni su strumenti  finanziari.

di cui al  comma  492,  l'imposta  e'  versata  dalle  banche,  dalle

societa'  fiduciarie  e  dalle  imprese  di  investimento   abilitate

all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi  e

delle attivita' di investimento, di cui all'articolo 18  del  decreto

legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,

nonche'   dagli   altri   soggetti    che    comunque    intervengono

nell'esecuzione  delle  predette   operazioni,   ivi   compresi   gli

intermediari non residenti. Qualora  nell'esecuzione  dell'operazione

intervengano piu' soggetti tra quelli  indicati  nel  terzo  periodo,

l'imposta e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente

o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli  altri  casi

l'imposta e' versata dal contribuente. Gli intermediari e  gli  altri

soggetti  non  residenti  che  intervengono  nell'operazione  possono

nominare  un  rappresentante  fiscale  individuato  tra  i   soggetti

indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le

stesse  responsabilita'  del  soggetto   non   residente,   per   gli

adempimenti dovuti in relazione  alle  operazioni  di  cui  ai  commi

precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere  effettuato  entro

il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della

proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione  delle  operazioni

di cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni  che  hanno

come controparte l'Unione europea,  la  Banca  centrale  europea,  le

banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea  e  le  banche

centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di

altri Stati, nonche' gli enti od organismi internazionali  costituiti

in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta

di cui ai commi 491 e 492 non si applica:

    a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le  operazioni  di

cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita' di  supporto  agli

scambi, e limitatamente alla stessa, come definita  dall'articolo  2,

paragrafo 1,  lettera  k),  del  regolamento  (UE)  n.  236/2012  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

    b)  ai  soggetti  che  effettuano,  per  conto  di  una  societa'

emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491  e  492

in vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse dalla medesima

societa' emittente, nel quadro delle  pratiche  di  mercato  ammesse,

accettate dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione della

direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  28

gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della  Commissione  del  29

aprile 2004;

    c) agli enti  di  previdenza  obbligatoria,  nonche'  alle  forme

pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252;

    d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le  quali

sussista il rapporto di controllo di  cui  all'articolo  2359,  commi

primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a  seguito  di

operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate  alle  condizioni

indicate nel decreto di cui al comma 500.

    e) alle transazioni e  alle  operazioni  relative  a  prodotti  e

servizi qualificati come etici o  socialmente  responsabili  a  norma

dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.

58, e della relativa normativa di attuazione.

  495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono

soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza  relative

agli strumenti finanziari di cui ai commi 491  e  492.  Si  considera

attivita' di negoziazione ad alta frequenza  quella  generata  da  un

algoritmo  informatico  che  determina  in  maniera   automatica   le

decisioni relative all'invio,  alla  modifica  o  alla  cancellazione

degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o

la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  medesima

specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al  valore

stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze

di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a

mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota  dello  0,02  per

cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una

giornata di borsa  superino  la  soglia  numerica  stabilita  con  il

decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non  puo'  in  ogni

caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

  496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto

del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai  fini

del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni

di cui al comma 494.

  497. L'imposta di cui ai commi 491,  492  e  495  si  applica  alle

transazioni  concluse  a  decorrere  dal     marzo   2013   per   i

trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma

495 relative ai citati trasferimenti, e a  decorrere  dal    luglio

2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al

comma 495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta  di

cui al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura  dello  0,22

per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata  in

misura pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui  trasferimenti  di

proprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al comma  492

e sugli ordini di cui al comma 495  effettuati  fino  alla  fine  del

terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione  del  decreto

di cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del  sesto

mese successivo a detta data.

  498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della  riscossione

dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per  il  relativo

contenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposta  sul

valore aggiunto, in quanto compatibili.  Le  sanzioni  per  omesso  o

ritardato versamento si applicano esclusivamente  nei  confronti  dei

soggetti  tenuti  a  tale  adempimento,  che  rispondono  anche   del

pagamento   dell'imposta.   Detti   soggetti    possono    sospendere

l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano  provvista  per

il versamento dell'imposta.

  499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non e' deducibile  ai

fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle

attivita' produttive.

  500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze,  da  emanare

entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente

legge, sono stabilite le modalita' di  applicazione  dell'imposta  di

cui  ai  commi  da  491  a  498,  compresi  gli  eventuali   obblighi

dichiarativi. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia

delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le  modalita'

per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.

501. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  come  modificato,  da  ultimo,

dall'articolo 4, comma 72, della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  le

parole: «nella misura del  27,5  per  cento»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «nella  misura  del  20  per  cento».  Resta  fermo  quanto

previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della  legge  n.  92  del

2012.

 

                           *****OMISSIS*****

 

561. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 24 dicembre 2012

 

                             NAPOLITANO

                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei

                            Ministri

                            Grilli, Ministro  dell'economia  e  delle

                            Finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

FINE TESTO