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Roma, 4 gennaio 2013
Circolare n. 4/2013
Oggetto: Tributi – Legge di Stabilità 2013 – Interventi in materia fiscale –
Legge 24.12.2012, n.228, su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2012.
Si riepilogano le disposizioni di
carattere fiscale contenute nella legge di Stabilità 2013 di maggiore interesse
per le imprese associate.
Nuove regole sulla fatturazione (art.1 commi da
Sisma dell’Emilia Romagna (art.1 commi da
Rivalutazione delle partecipazioni societarie (art.1 comma 473) – Sono stati
riaperti i termini per effettuare la rivalutazione agevolata del valore
d’acquisto delle partecipazioni societarie, versando un’imposta sostitutiva del
4 per cento sul maggior valore (2 per cento nel caso di pacchetti societari
minori). L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a tre rate annuali a
partire dal 30 giugno 2013.
Aumento aliquota Iva ordinaria (art.1 comma 480) – Dall’1 luglio
2013 l’aliquota Iva del 21 per cento passerà al 22 per cento.
Aumento delle detrazioni Irpef per figli a carico (art.1 comma 483) – Da quest’anno
la misura della detrazione Irpef per i figli a carico sale a 950 euro annui (in
precedenza 800 euro) per i figli oltre il terzo anno d’età e a 1.220 euro annui
(in precedenza 900 euro) per i figli fino a tre anni. Per i figli portatori di
handicap la detrazione è maggiorata di 400 euro annui (in precedenza 220).
Accise (art.1 comma 487) –
Tassazione su trasferimenti dei titoli – Tobin tax (art.1 commi da
Deducibilità auto aziendali (art.1 comma 501) – A decorrere
dal 2013 è stata ridotta al 20 per cento (in precedenza 27,5 per cento) la
misura della deducibilità delle spese relative ai mezzi di trasporto intestati
all’impresa diversi da quelli strumentali. La riduzione non riguarda le auto
concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.291/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2012 (fonte Guritel)
LEGGE
24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale
dello
Stato (Legge di stabilita' 2013).
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*****OMISSIS*****
324.
Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del
13
luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa
al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto
riguarda
le
norme in materia di fatturazione,
sono emanate le
disposizioni
previste
dai commi da
325. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il quarto comma e'
sostituito dal seguente:
«
Ai fini della
determinazione della base
imponibile i
corrispettivi
dovuti e le spese e gli
oneri sostenuti in
valuta
estera
sono computati secondo il cambio del giorno
di effettuazione
dell'operazione
o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno
di emissione della
fattura. In mancanza,
il computo e'
effettuato
sulla base della quotazione del
giorno antecedente piu'
prossimo.
La conversione in euro, per tutte le operazioni
effettuate
nell'anno
solare, puo' essere fatta sulla base del tasso
di cambio
pubblicato
dalla Banca centrale europea.»;
b) all'articolo 17 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, il
secondo periodo e'
sostituito dal
seguente:
«Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di
servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro
dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli
obblighi
di fatturazione di registrazione secondo
le disposizioni
degli
articoli 46 e 47 del decreto-legge
30 agosto 1993,
n. 331,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
2) al quinto comma, secondo periodo, le
parole: «l'indicazione
della
norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«l'annotazione
"inversione contabile" e l'eventuale indicazione della
norma
di cui al presente comma»;
c) all'articolo 20, primo comma, il secondo
periodo e' sostituito
dal
seguente: «Non concorrono
a formare il
volume d'affari le
cessioni di
beni ammortizzabili, compresi
quelli indicati
nell'articolo 2424
del codice civile,
voci B.I.3) e
B.I.4)
dell'attivo
dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di
cui al
quinto
comma dell'articolo 36.»;
d) all'articolo 21 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) i commi da
«1. Per ciascuna operazione imponibile il
soggetto che effettua la
cessione
del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto
forma di nota, conto, parcella e simili o,
ferma restando la
sua responsabilita', assicura che la
stessa sia emessa,
per suo
conto,
dal cessionario o dal committente
ovvero da un
terzo. Per
fattura
elettronica si intende la fattura che
e' stata emessa
e
ricevuta
in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica e'
subordinato
all'accettazione da parte
del
destinatario.
L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da
parte
del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non
esiste alcuno
strumento giuridico che
disciplini la reciproca
assistenza
e' consentita a condizione che ne
sia data preventiva
comunicazione
all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto
passivo
nazionale
abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei
suoi
confronti
non siano stati notificati, nei cinque
anni precedenti,
atti
impositivi o di contestazione
di violazioni sostanziali
in
materia di
imposta sul valore
aggiunto. Con provvedimento
del
direttore
dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita',
i
contenuti
e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea
o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o
committente.
2. La
fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in
modo univoco;
c) ditta,
denominazione o ragione
sociale, nome e
cognome,
residenza o
domicilio del soggetto
cedente o prestatore,
del
rappresentante fiscale
nonche'
ubicazione della stabile
organizzazione
per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto
cedente o prestatore;
e) ditta,
denominazione o ragione
sociale, nome e
cognome,
residenza
o domicilio del soggetto
cessionario o committente,
del
rappresentante fiscale
nonche'
ubicazione della stabile
organizzazione
per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto
cessionario o committente
ovvero,
in caso di soggetto passivo stabilito
in un altro
Stato
membro
dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito
dallo
Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o
committente
residente o domiciliato nel territorio
dello Stato non
agisce
nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualita'
e quantita' dei beni e dei servizi
formanti
oggetto
dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati
necessari per la
determinazione
della
base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni
ceduti a
titolo
di sconto, premio o abbuono di cui
all'articolo 15, primo
comma,
n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni
ceduti a titolo
di
sconto,
premio o abbuono;
l)
aliquota, ammontare dell'imposta
e dell'imponibile con
arrotondamento
al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o
iscrizione in pubblici
registri
e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle
ore
volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di
mezzi di
trasporto
nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4,
del decreto-legge
30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre
1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per
conto del cedente o
prestatore,
dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui
si riferisce la
fattura
comprendono
beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli
elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l),
sono
indicati distintamente
secondo l'aliquota applicabile.
Per le
operazioni effettuate
nello stesso giorno nei
confronti di un
medesimo
soggetto puo' essere emessa una sola fattura. Nel
caso di
piu' fatture
elettroniche trasmesse in
unico lotto allo
stesso
destinatario da
parte dello stesso
cedente o prestatore
le
indicazioni
comuni alle diverse fatture possono essere
inserite una
sola
volta, purche' per ogni fattura sia
accessibile la totalita'
delle informazioni.
Il soggetto passivo
assicura l'autenticita'
dell'origine,
l'integrita' del
contenuto e la leggibilita' della
fattura
dal momento della sua emissione fino
al termine del
suo
periodo
di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto
possono essere garantite mediante sistemi di
controllo di
gestione
che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura
e
la
cessione di beni o la prestazione di servizi ad
essa riferibile,
ovvero
mediante l'apposizione della firma elettronica
qualificata o
digitale dell'emittente o
mediante sistemi EDI
di trasmissione
elettronica
dei dati
o altre tecnologie
in grado di
garantire
l'autenticita' dell'origine
e l'integrita' dei
dati. Le fatture
redatte
in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di
controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
4. La
fattura e' emessa
al momento dell'effettuazione
dell'operazione
determinata a norma
dell'articolo 6. La
fattura
cartacea
e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o
spedito
all'altra parte. In deroga
a quanto previsto
nel primo
periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna
o spedizione risulta
da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare
i
soggetti tra i quali e'
effettuata l'operazione ed
avente le
caratteristiche determinate
con decreto del
Presidente della
Repubblica
14 agosto 1996, n. 472, nonche' per le
prestazioni di
servizi
individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello
stesso mese solare nei confronti del medesimo
soggetto, puo'
essere emessa
una sola fattura,
recante il dettaglio
delle
operazioni,
entro il giorno 15 del
mese successivo a
quello di
effettuazione
delle medesime;
b) per
le cessioni di
beni effettuate dal
cessionario nei
confronti
di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la
fattura
e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o
spedizione
dei beni;
c)
per le prestazioni
di servizi rese
a soggetti passivi
stabiliti
nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea
non
soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e'
emessa entro
il giorno 15 del mese
successivo a quello
di
effettuazione
dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 6, sesto
comma, primo
periodo, rese o
ricevute da un
soggetto passivo
stabilito
fuori dell'Unione europea, la fattura e'
emessa entro il
giorno 15
del mese successivo
a quello di
effettuazione
dell'operazione.
5. Nelle ipotesi di cui
all'articolo 17, secondo
comma, primo
periodo,
il cessionario o il committente emette la fattura in
unico
esemplare,
ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si
assicura
che
la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.
6. La fattura e' emessa
anche per le
tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti
annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria
o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito
o depositati in
luoghi
soggetti
a vigilanza doganale, non
soggette all'imposta a
norma
dell'articolo
7 -bis comma 1,
con l'annotazione «operazione
non
soggetta»;
b) operazioni non imponibili di cui agli
articoli 8, 8-bis, 9 e
38-quater,
con l'annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di
cui all'articolo 10,
eccetto quelle
indicate
al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;
d)
operazioni soggette al
regime del margine
previsto dal
decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,
a seconda dei
casi,
«regime del margine - beni
usati», «regime del
margine -
oggetti
d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da
collezione»;
e) operazioni effettuate dalle
agenzie di viaggio
e turismo
soggette
al regime del margine previsto dall'articolo
74-ter, con
l'annotazione
«regime del margine - agenzie di viaggio.»;
2) dopo il comma 6 sono inseriti i
seguenti:
«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato
emettono
la fattura anche per
le tipologie di
operazioni sotto
elencate
quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli
da 7
a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti
annotazioni con l'eventuale
specificazione della relativa
norma
comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di
servizi, diverse da quelle
di
cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate
nei confronti
di
un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato
membro
dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di
servizi che si considerano
effettuate
fuori dell'Unione europea, con
l'annotazione "operazione
non
soggetta".
6-ter.
Le fatture emesse
dal cessionario di
un bene o dal
committente
di un servizio in virtu' di un
obbligo proprio recano
l'annotazione
«autofatturazione»;
e) dopo l'articolo 21 e' inserito il
seguente:
«Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1.
Fermo restando quanto
previsto
dall'articolo 21, la fattura di
ammontare complessivo non
superiore
a cento euro, nonche' la
fattura rettificativa di cui
all'articolo 26, puo' essere emessa
in modalita' semplificata
recando,
in luogo di quanto previsto dall'articolo
21, almeno le
seguenti
indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in
modo univoco;
c) ditta,
denominazione o ragione
sociale, nome e
cognome,
residenza o
domicilio del soggetto
cedente o prestatore,
del
rappresentante fiscale
nonche' ubicazione della
stabile
organizzazione
per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto
cedente o prestatore;
e) ditta,
denominazione o ragione
sociale, nome e
cognome,
residenza
o domicilio del soggetto
cessionario o committente,
del
rappresentante fiscale
nonche'
ubicazione della stabile
organizzazione
per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso
di
soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo'
essere indicato
il
solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto
passivo stabilito in un
altro Stato membro
dell'Unione
europea,
il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro
di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei
servizi resi;
g)
ammontare del corrispettivo
complessivo e dell'imposta
incorporata,
ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h)
per le fatture
emesse ai sensi
dell'articolo 26, il
riferimento
alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che
vengono
modificate.
2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per
le seguenti
tipologie
di operazioni:
a)
cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41
del
decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all'articolo 21, comma
6-bis, lettera a).
3.
Con decreto di
natura non regolamentare il
Ministro
dell'economia
e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento
euro
il
limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture
semplificate anche
senza limiti di
importo per le
operazioni
effettuate nell'ambito
di specifici settori
di attivita' o da
specifiche
tipologie di soggetti per i quali le pratiche
commerciali
o
amministrative ovvero le condizioni
tecniche di emissione
delle
fatture rendono
particolarmente difficoltoso il
rispetto degli
obblighi
di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;
f) l'articolo 39, terzo comma, e'
sostituito dal seguente:
«I registri, i bollettari, gli schedari e
i tabulati, nonche' le
fatture,
le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal
presente
decreto devono essere conservati a norma dell'
articolo 22
del
decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,
n.
600. Le
fatture elettroniche sono
conservate in modalita'
elettronica, in conformita'
alle disposizioni del
decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze adottato
ai sensi
dell'articolo
21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n.
82.
Le fatture create in
formato elettronico e
quelle cartacee
possono
essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica delle
stesse, nonche' dei
registri e degli
altri
documenti
previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere
situato in un altro Stato, a
condizione che con
lo stesso
esista uno
strumento giuridico che
disciplini la reciproca
assistenza.
Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
assicura, per finalita' di controllo,
l'accesso automatizzato
all'archivio
e che tutti i documenti ed i dati in
esso contenuti,
compresi
quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' delle
fatture di
cui all'articolo 21,
comma 3, siano
stampabili e
trasferibili
su altro supporto informatico.»;
g) all'articolo 74, settimo comma, secondo
periodo, le parole
«l'indicazione
della norma di cui al presente comma» sono
sostituite
dalle
seguenti «l'annotazione "inversione
contabile" e l'eventuale
indicazione
della norma di cui al presente comma».
326. Al decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 38, comma
5, lettera a),
dopo la parola:
«oggetto»
sono inserite le seguenti: «di perizie o»;
b) l'articolo 39 e' sostituito dal
seguente:
«Art.
39. - (Effettuazione delle
cessioni e degli
acquisti
intracomunitari).
- 1. Le cessioni intracomunitarie e gli
acquisti
intracomunitari di
beni si considerano
effettuati all'atto
dell'inizio
del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per
suo conto, rispettivamente dal territorio
dello Stato o dal
territorio
dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti
traslativi
o costitutivi si producono in un momento
successivo alla
consegna,
le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui
si
producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna.
Parimenti nel caso di beni trasferiti
in dipendenza di
contratti
estimatori e simili, l'operazione si
considera effettuata
all'atto
della loro rivendita a terzi o del
prelievo da parte
del
ricevente
ovvero, se i beni non sono restituiti
anteriormente, alla
scadenza
del termine pattuito dalle parti e
in ogni caso
dopo il
decorso
di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo
e al
terzo periodo operano a condizione
che siano osservati
gli
adempimenti
di cui all'articolo 50, comma 5.
2. Se anteriormente al verificarsi
dell'evento indicato nel comma 1
e'
stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria
la medesima
si considera effettuata,
limitatamente all'importo
fatturato,
alla data della fattura.
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni,
di cui all'articolo
41,comma
1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c),
e gli acquisti
intra-comunitari
di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,
se effettuati
in
modo continuativo nell'arco di un periodo
superiore ad un
mese
solare,
si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;
c) all'articolo 41, comma 3,
dopo la parola:
«oggetto» sono
inserite
le seguenti: «di perizie o»;
d) all'articolo 43 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «escluso il
comma 4,» sono soppresse;
2) il comma 3 e' abrogato;
e) all'articolo 46 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 1, secondo periodo, le
parole: «unitamente alla
relativa
norma» sono sostituite dalle
seguenti: «con l'eventuale
indicazione
della relativa norma comunitaria o nazionale»;
2) al comma 2, il primo periodo e'
sostituito dal seguente:
«Per
le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, e'
emessa
fattura
a norma dell'articolo 21 del
decreto del Presidente
della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, entro il
giorno 15 del
mese
successivo a
quello di effettuazione dell'operazione, con
l'indicazione,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di
operazione
non imponibile e con
l'eventuale specificazione della
relativa
norma comunitaria o nazionale.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le
parole: «o committente» sono
soppresse;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5.
Il cessionario di
un acquisto intracomunitario di
cui
all'articolo
38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la
relativa
fattura entro il
secondo mese successivo
a quello di
effettuazione
dell'operazione, deve emettere entro il giorno
15 del
terzo
mese successivo a
quello di effettuazione
dell'operazione
stessa
la fattura di cui al comma 1,
in unico esemplare;
se ha
ricevuto
una fattura indicante un corrispettivo
inferiore a quello
reale
deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del
mese
successivo
alla registrazione della fattura originaria.»;
f) all'articolo 47 sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le
fatture relative agli
acquisti intracomunitari di cui
all'articolo
38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell'articolo
46, comma 1, sono annotate
distintamente, entro il
giorno
15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e
con
riferimento al mese precedente nel registro di
cui all'articolo
23
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633,
secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del
corrispettivo
delle operazioni espresso in valuta estera. Le
fatture
di
cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il
termine di
emissione e
con riferimento al
mese precedente. Ai
fini
dell'esercizio
del diritto alla detrazione dell'imposta,
le fatture
sono
annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25
del
predetto decreto.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto
comma, del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, non
soggetti
passivi
d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro
progressiva
numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1)
in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
dello
stesso decreto n. 633 del 1972.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le fatture relative alle
cessioni intra-comunitarie di cui
all'articolo
46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui
all'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il
termine
di emissione, con
riferimento al mese
di effettuazione
dell'operazione.»;
g) all'articolo 49, comma 1, il primo
periodo e' sostituito dal
seguente:
«I soggetti di cui
all'articolo 4, quarto
comma, del
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
soggetti passivi
d'imposta, che hanno
effettuato acquisti
intracomunitari per
i quali e'
dovuta l'imposta, salvo
quanto
disposto
nel comma 3 del
presente articolo, presentano,
in via
telematica
ed entro ciascun mese, una dichiarazione
relativa agli
acquisti
registrati con riferimento
al secondo mese
precedente,
redatta
in conformita' al modello approvato
con provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle entrate.».
327. All'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre
1997,
n. 471, le parole «non imponibili o esenti»
sono sostituite
dalle
seguenti «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».
328. All'articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n.
18, dopo il
terzo
comma e' inserito il seguente:
«Le fatture di cui agli articoli
21 e 21-bis
del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono essere
emesse,
alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli
apparecchi
misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le
fatture
possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o
prestatore,
in luogo delle indicazioni richieste dagli
articoli 21,
comma
2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera
c), dello stesso
decreto,
i relativi dati identificativi determinati
con il decreto
del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.».
329. All'articolo 1, comma
1, lettera a),
primo periodo, del
decreto-legge 29
dicembre 1983, n.
746, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le
parole:
«soggetti
a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e
delle
operazioni
di cui all'articolo 21, comma
6-bis, del decreto
del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
330. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, quinto comma, terzo
periodo, le parole «di cui
all'articolo
21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle
seguenti
«di cui all'articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettera
b)»;
b) all'articolo 8, primo comma,
lettera a), terzo
periodo, le
parole
«di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo
periodo» sono
sostituite
dalle seguenti «di cui all'articolo
21, comma 4,
terzo
periodo,
lettera a)»;
c) all'articolo 23, primo comma, secondo
periodo, le parole: «di
cui
al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite
dalle
seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, a),
c)
e d)»
e le parole:
«consegna o spedizione
dei beni» sono
sostituite
dalle seguenti; «effettuazione delle operazioni»;
d) all'articolo 23, terzo comma,
secondo periodo, le
parole:
«operazioni non
imponibili o esenti
di cui al
sesto comma
dell'articolo
21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui
all'articolo
21, commi 6 e 6-bis,», le parole: «e la relativa norma»
sono
sostituite dalle seguenti:
«ed, eventualmente, la
relativa
norma»;
e) all'articolo 24,
primo comma, primo
periodo, le parole:
«operazioni
non imponibili di cui all'articolo
21, sesto comma
e,
distintamente, all'articolo
38-quater e quello
delle operazioni
esenti
ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti:
«operazioni di
cui
all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,
distintamente per ciascuna
tipologia
di operazioni ivi indicata»;
f) all'articolo 25, terzo
comma, le parole:
«operazioni non
imponibili
o esenti di cui al sesto comma
dell'articolo 21» sono
sostituite
dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi
6 e
6-bis,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle
seguenti:
«e, eventualmente, la relativa norma»;
g)
all'articolo 35, comma
4, secondo periodo,
le parole:
«nell'ultimo
comma» sono sostituite
dalle seguenti: «nel
quinto
comma»;
h) all'articolo 74-ter, comma 8, le parole:
«dal primo comma,
secondo
periodo dell'articolo 21» sono sostituite
dalle seguenti:
«dall'articolo
21, comma 1, quarto periodo».
331. All'articolo 1, secondo comma,
lettera a), del
decreto del
Presidente
della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627,
le parole:
«dell'articolo 21,
n. 1)» sono
sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo
21, comma 2, lettere c) e d)».
332. All'articolo 1, comma
3, primo periodo,
del decreto del
Presidente
della Repubblica 14 agosto
1996, n. 472,
le parole:
«dall'articolo
21, quarto comma, secondo periodo,» sono
sostituite
dalle
seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo,
lettera
a),».
333. Al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996,
n.
696, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1,
lettera d), le
parole: «di cui
all'articolo
21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui
all'articolo
21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;
b) all'articolo 3, comma 3 , le parole:
«nell'articolo 21, quarto
comma»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo
21, comma 4,
terzo
periodo, lettera a)».
334. All'articolo 1, comma 109, della legge
30 dicembre 2004,
n.
311, le
parole: «all'articolo 21,
comma 2, lettera
a)» sono
sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera c)».
335. Le disposizioni di cui ai commi da 325
a 334 del
presente
articolo
si applicano alle operazioni effettuate
a partire dal 1°
gennaio
2013.
*****OMISSIS*****
365.
Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di
reddito
di impresa
industriale e commerciale,
agli esercenti attivita'
agricole
di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente
della
Repubblica
26 ottobre 1972, n.
633, e successive
modificazioni,
nonche' ai titolari di reddito di lavoro autonomo,
che hanno sede
operativa
ovvero domicilio fiscale, nonche' il
proprio mercato di
riferimento
nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni
caso
da quelli che hanno i requisiti per accedere
ai contributi di
cui all'articolo
3 del decreto-legge
6 giugno 2012,
n. 74,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122,
ovvero
all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
possano dimostrare
di aver subito
un danno economico
diretto,
causalmente conseguente
agli eventi sismici
del maggio 2012,
evidenziato
da almeno due delle seguenti condizioni:
a)
una diminuzione del
volume d'affari nel
periodo
giugno-novembre
2012, rispetto al corrispondente periodo
dell'anno
2011,
che sia superiore di almeno il 20
per cento rispetto
alla
variazione
rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore
produttivo di
appartenenza ovvero delle
vendite ovvero della
produzione
lorda vendibile registrato nello stesso periodo
dell'anno
2012,
rispetto all'anno 2011;
b) utilizzo di strumenti di sostegno al
reddito per fronteggiare
il
calo di attivita'
conseguente al sisma
(CIGO-CIGS e deroghe)
ovvero
riduzione di personale conseguente al
sisma rispetto alla
dotazione
di personale occupato al 30 aprile 2012;
c) riduzione, superiore di almeno il 20
per cento rispetto
a
quella
media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo
economico dell'anno
2011, dei consumi
per utenze nel
periodo
giugno-novembre
2012, rispetto al corrispondente periodo
dell'anno
2011, come
desunti dalle bollette
rilasciate, nei periodi
di
riferimento,
dalle aziende fornitrici;
d) contrazione superiore del 20 per cento,
registrata nel periodo
giugno-novembre
2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno
2011,
dei costi
variabili, quali quelli
delle materie prime,
delle
provvigioni,
dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.
366. A fronte del danno economico diretto
subito di cui al
comma
365,
per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi
e
dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche'
dei premi per
l'assicurazione obbligatoria
dovuti fino al 30 giugno
2013, i
soggetti
di cui al comma 365, possono accedere
al finanziamento di
cui
al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.
367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del
comma 366 i soggetti
di
cui al
comma 365 possono
chiedere ai soggetti
autorizzati
all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui
all'articolo
1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un
finanziamento,
assistito dalla
garanzia dello Stato,
nei termini stabiliti
dall'articolo
11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A
tale fine,
i predetti soggetti
finanziatori possono contrarre
finanziamenti,
secondo contratti tipo definiti previa
integrazione
della
convenzione di cui al predetto
articolo 11, comma
7, del
decreto-legge
n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n.
213 del 2012,
tra la Cassa
depositi e prestiti
e
l'Associazione
bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello
Stato,
nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma
7,
ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo,
del decreto-legge
30 settembre 2003,
n. 269, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze sono
concesse le garanzie
dello
Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le
modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato
di
cui
al presente comma sono elencate
nell'allegato allo stato
di
previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze di cui
all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
368. Per accedere al finanziamento i soggetti
di cui al comma 365
presentano:
a)
ai Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e
Veneto,
nella loro qualita' di Commissari delegati, anche ai
fini dei
successivi
controlli di rito in collaborazione
con l'Agenzia delle
entrate
o con la Guardia di Finanza, nonche' ai soggetti
finanziatori
una
auto dichiarazione, ai sensi dell'articolo
47 del decreto
del
Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e successive
modificazioni, che
attesta la ricorrenza
di almeno una
delle
condizioni
di cui al comma 365, lettere a), b), c) e
d) nonche' la
circostanza
che il danno economico diretto subito in occasione degli
eventi
sismici e' stato tale da determinare la
crisi di liquidita'
che
ha impedito il tempestivo versamento dei
tributi, contributi e
premi
di cui al comma 366;
b) ai soli soggetti finanziatori:
1)
copia del modello
di cui al
comma 371, presentato
telematicamente
all'Agenzia delle entrate;
2) i modelli di pagamento per gli importi
di cui al comma 366.
369.
I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i
dati
identificativi dei soggetti che omettono
i pagamenti previsti
nel
piano di ammortamento, nonche' i relativi
importi, per la
loro
successiva iscrizione,
con gli interessi
di mora, a
ruolo di
riscossione.
370. Gli interessi relativi ai
finanziamenti erogati, nonche' le
spese
strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti
finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari,
per ciascuna
scadenza di rimborso,
all'importo relativo agli
interessi
e alle spese dovuti. Il credito di imposta e'
utilizzabile
ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.
241,
senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge
23
dicembre 2000, n. 388, ovvero puo' essere ceduto
secondo quanto
previsto dall'articolo
43-ter del decreto
del Presidente della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai
soggetti di cui al comma 365 secondo
il piano di
ammortamento
definito
nel contratto di finanziamento.
371. Con provvedimento del Direttore della
Agenzia delle entrate e'
approvato
il modello indicato al comma 368, lettera b), n. 1), idoneo
altresi' ad esporre distintamente i diversi importi dei
versamenti da
effettuare,
nonche' sono stabiliti i
tempi e le modalita' della
relativa
presentazione. Con analogo
provvedimento possono essere
disciplinati
modalita' e
tempi di trasmissione
all'Agenzia delle
entrate,
da parte dei soggetti finanziatori,dei dati
relativi ai
finanziamenti erogati
e al loro
utilizzo, nonche' quelli
di
attuazione
del comma 369.
372. Ai fini del monitoraggio dei limiti di
spesa, l'Agenzia delle
entrate
comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze i dati
risultanti dal
modello di cui al comma
371, i dati
delle
compensazioni
effettuate dai soggetti finanziatori per
la fruizione
del
credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
373. L'efficacia delle disposizioni di cui ai
commi da 365 a 372 e'
subordinata
alla previa verifica della loro compatibilita' da
parte
dei competenti
Organi comunitari. Con
decreto del Ministro
dell'economia
e delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana e' data notizia della positiva verifica
e
sono
stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali
i soggetti di
cui al
comma 365 possono
chiedere ai soggetti
autorizzati
all'esercizio
del credito il finanziamento di cui al comma 367 e sono
effettuati
i pagamenti di cui al comma 366.
*****OMISSIS*****
473.
Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27,
e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole «1° luglio
2011» sono sostituite
dalle
seguenti: «1° gennaio 2013»;
2)
al secondo periodo,
le parole «30
giugno 2012» sono
sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
3) al terzo periodo, le parole «30 giugno
2012» sono sostituite
dalle
seguenti: «30 giugno 2013».
*****OMISSIS*****
480.
Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge
6 luglio
2011,
n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15
luglio
2011,
n. 111, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013,
l'aliquota dell'imposta sul
valore
aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22
per
cento».
*****OMISSIS*****
483.
A decorrere dal 1° gennaio 2013,
all'articolo 12, comma
1,
lettera
c), del testo unico delle imposte
sui redditi, di
cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, le parole: «800 euro
per ciascun figlio,
compresi
i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi
e gli
affidati
o affiliati. La detrazione e' aumentata
a 900 euro
per
ciascun
figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni
sono
aumentate di un importo
pari a 220
euro per ogni
figlio
portatore
di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per
ciascun
figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i
figli
adottivi
o affidati. La detrazione e'
aumentata a 1.220
euro per
ciascun
figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni
sono
aumentate di un importo
pari a 400
euro per ogni
figlio
portatore
di handicap».
*****OMISSIS*****
487.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote
di
accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia
delle
dogane 9 agosto 2012, n. 88789.
*****OMISSIS*****
491.
Il trasferimento della proprieta' di azioni
e di altri
strumenti finanziari
partecipativi di cui
al sesto comma
dell'articolo
2346 del codice civile, emessi da societa' residenti
nel
territorio dello Stato, nonche' di
titoli rappresentativi dei
predetti
strumenti indipendentemente dalla residenza
del soggetto
emittente,
e' soggetto ad un'imposta sulle transazioni
finanziarie
con
l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della
transazione. E'
soggetto all'imposta
di cui al
precedente periodo anche
il
trasferimento
di proprieta' di azioni che avvenga per effetto
della
conversione
di obbligazioni. L'imposta non si
applica qualora il
trasferimento
della proprieta' avvenga per successione o
donazione.
Per
valore della transazione si intende il
valore del saldo
netto
delle transazioni
regolate giornalmente relative
al medesimo
strumento
finanziario e concluse nella stessa giornata
operativa da
un
medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta
e'
dovuta
indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e
dallo Stato
di residenza delle
parti contraenti. L'aliquota.
dell'imposta
e' ridotta alla meta' per i trasferimenti che avvengono
in
mercati regolamentati e sistemi multilaterali
di negoziazione.
Sono escluse
dall'imposta le operazioni
di emissione e di
annullamento
dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari,
nonche' le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione
e
le operazioni
di acquisizione temporanea
di titoli
indicate
nell'articolo
2, punto 10, del
regolamento (CE) 1287/2006
della
Commissione
del 10 agosto 2006. Sono altresi' esclusi
dall'imposta i
trasferimenti di proprieta' di azioni
negoziate in mercati
regolamentari
o sistemi multilaterali
di negoziazione emesse
da
societa' la cui capitalizzazione media nel mese di novembre
dell'anno
precedente
a quello in cui avviene il trasferimento di proprieta'
sia
inferiore
a 500 milioni di euro.
492.
Le operazioni su
strumenti finanziari derivati
di cui
all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e
successive modificazioni, che
abbiano come sottostante
prevalentemente
uno o piu' strumenti finanziari di cui al comma 491,
o il
cui valore dipenda prevalentemente da uno o piu'
degli strumenti
finanziari
di cui al medesimo comma, e
le operazioni sui
valori
mobiliari
di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c)
e d), del
medesimo
decreto legislativo, che
permettano di acquisire
o di
vendere
prevalentemente uno o piu' strumenti finanziari
di cui al
comma
491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con
riferimento prevalentemente a
uno o piu' strumenti
finanziari
indicati
al precedente comma, inclusi warrants, covered warrants e
certificates, sono soggette, al momento della conclusione, ad
imposta
in
misura fissa, determinata
con riferimento alla
tipologia di
strumento
e al valore del contratto, secondo la
tabella 3 allegata
alla
presente legge. L'imposta e' dovuta indipendentemente dal luogo.
di
conclusione della transazione e dallo
Stato di residenza
delle
parti
contraenti. Nel caso in cui le operazioni
di cui al
primo
periodo prevedano
come modalita' di
regolamento anche il
trasferimento delle
azioni o degli
altri strumenti finanziari
partecipativi,
il trasferimento della proprieta' di
tali strumenti
finanziari che
avviene al momento
del regolamento e'
soggetto
all'imposta
con le modalita' e nella misura previste dal comma
491.
Per
le operazioni che avvengono in mercati
regolamentati o sistemi
multilaterali
di negoziazione, la medesima imposta in
misura fissa,
ridotta
a 1/5, potra' essere determinata con riferimento al
valore di
un contratto
standard (lotto) con
il decreto del
Ministro
dell'economia
e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore
medio
del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.
493. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi
491
e 492, per mercati regolamentati
e sistemi multilaterali
di
negoziazione
si intendono i mercati definiti ai
sensi dell'articolo
4,
paragrafo 1, punti 14
e 15, della
direttiva 2004/39/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio del 21
aprile 2004 degli
Stati
membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo
spazio
economico europeo, inclusi nella lista
di cui al
decreto
ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
494. L'imposta di cui al comma 491 e' dovuta
dal soggetto a favore
del
quale avviene il trasferimento; quella di cui
al comma 492 e'
dovuta
nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle
operazioni.
L'imposta di cui ai commi 491 e 492
non si applica
ai
soggetti
che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso
di
trasferimento
della proprieta' di azioni e strumenti
finanziari di
cui
al comma 491, nonche' per le operazioni su
strumenti finanziari.
di
cui al comma 492,
l'imposta e' versata
dalle banche, dalle
societa'
fiduciarie e dalle
imprese di investimento
abilitate
all'esercizio
professionale nei confronti del pubblico dei servizi e
delle
attivita' di investimento, di cui all'articolo
18 del
decreto
legislativo
24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni,
nonche' dagli altri
soggetti che comunque
intervengono
nell'esecuzione delle
predette operazioni, ivi
compresi gli
intermediari
non residenti. Qualora
nell'esecuzione dell'operazione
intervengano
piu' soggetti tra quelli indicati
nel terzo periodo,
l'imposta
e' versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente
o
dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri
casi
l'imposta
e' versata dal contribuente. Gli intermediari e
gli altri
soggetti non
residenti che intervengono
nell'operazione possono
nominare un
rappresentante fiscale individuato
tra i soggetti
indicati
nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le
stesse responsabilita' del
soggetto non residente,
per gli
adempimenti
dovuti in relazione alle operazioni
di cui ai
commi
precedenti.
Il versamento dell'imposta deve essere
effettuato entro
il
giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della
proprieta' di cui al comma 491 o della conclusione delle
operazioni
di
cui al comma 492. Sono esenti da imposta le operazioni che
hanno
come
controparte l'Unione europea, la Banca
centrale europea, le
banche
centrali degli Stati membri dell'Unione europea
e le banche
centrali
e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di
altri
Stati, nonche' gli enti od organismi
internazionali costituiti
in
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta
di
cui ai commi 491 e 492 non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni
e le operazioni di
cui
ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attivita'
di supporto agli
scambi,
e limitatamente alla stessa, come definita
dall'articolo 2,
paragrafo
1, lettera k),
del regolamento (UE)
n. 236/2012 del
Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
b)
ai soggetti che
effettuano, per conto
di una societa'
emittente,
le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492
in
vista di favorire la liquidita' delle azioni emesse
dalla medesima
societa' emittente, nel quadro delle pratiche
di mercato ammesse,
accettate
dall'Autorita' dei mercati finanziari in applicazione
della
direttiva
2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 28
gennaio
2003 e della direttiva 2004/72/CE della
Commissione del 29
aprile
2004;
c) agli enti di
previdenza obbligatoria, nonche' alle
forme
pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005,
n. 252;
d) alle transazioni ed alle operazioni tra societa' fra le
quali
sussista
il rapporto di controllo di cui all'articolo
2359, commi
primo,
n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito
di
operazioni
di riorganizzazione aziendale effettuate
alle condizioni
indicate
nel decreto di cui al comma 500.
e)
alle transazioni e alle operazioni
relative a prodotti
e
servizi
qualificati come etici o
socialmente responsabili a
norma
dell'articolo
117-ter del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.
58,
e della relativa normativa di attuazione.
495. Le operazioni effettuate sul mercato
finanziario italiano sono
soggette
ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative
agli
strumenti finanziari di cui ai commi 491
e 492. Si
considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza quella
generata da un
algoritmo informatico
che determina in
maniera automatica le
decisioni
relative all'invio, alla modifica
o alla cancellazione
degli
ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o
la
cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima
specie
sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al valore
stabilito
con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze
di
cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque
essere superiore a
mezzo
secondo. L'imposta si applica con un'aliquota
dello 0,02 per
cento
sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una
giornata
di borsa superino la
soglia numerica stabilita
con il
decreto
di cui al precedente periodo. Tale soglia non
puo'
in ogni
caso
essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta
dal soggetto per conto
del
quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini
del
versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di
cui al comma 494.
497. L'imposta di cui ai commi 491, 492
e 495 si
applica alle
transazioni concluse
a decorrere dal 1° marzo
2013 per i
trasferimenti
di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495
relative ai citati trasferimenti, e a
decorrere dal 1°
luglio
2013
per le operazioni di cui al comma 492 e per
quelle di cui al
comma
495 su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di
cui
al comma 491, primo periodo, e' fissata nella misura dello
0,22
per
cento; quella del sesto periodo del medesimo comma e' fissata in
misura
pari a 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui
trasferimenti di
proprieta' di cui al comma 491, sulle operazioni di cui al
comma 492
e
sugli ordini di cui al comma 495
effettuati fino alla
fine del
terzo
mese solare successivo alla data di pubblicazione del
decreto
di
cui al comma 500 e' versata non prima del giorno sedici del sesto
mese
successivo a detta data.
498. Ai fini dell'accertamento, delle
sanzioni e della riscossione
dell'imposta
di cui ai commi 491, 492 e 495 nonche' per il
relativo
contenzioso
si applicano le disposizioni in materia
di imposta sul
valore
aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni
per omesso o
ritardato
versamento si applicano esclusivamente
nei confronti dei
soggetti tenuti
a tale adempimento,
che rispondono anche
del
pagamento dell'imposta. Detti
soggetti possono sospendere
l'esecuzione
dell'operazione fino a che non ottengano
provvista per
il
versamento dell'imposta.
499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495
non e' deducibile ai
fini delle
imposte sui redditi
e dell'imposta regionale
sulle
attivita' produttive.
500. Con decreto del Ministro dell'economia e
finanze, da emanare
entro
trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente
legge,
sono stabilite le modalita' di applicazione
dell'imposta di
cui ai
commi da 491
a 498, compresi
gli eventuali obblighi
dichiarativi.
Con uno o piu' provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia
delle
entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalita'
per
l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498.
501.
All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico
delle
imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato, da ultimo,
dall'articolo
4, comma 72, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, le
parole:
«nella misura del 27,5 per
cento» sono sostituite
dalle
seguenti:
«nella misura del
20 per cento».
Resta fermo quanto
previsto
dal comma 73 del citato articolo 4 della
legge n. 92 del
2012.
*****OMISSIS*****
561.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
24 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente
del Consiglio dei
Ministri
Grilli, Ministro dell'economia
e delle
Finanze
Visto,
il Guardasigilli: Severino
FINE
TESTO