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Roma, 7 gennaio 2013
Circolare n. 6/2013
Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani
all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2013 – D.M. 7.12.2012, su G.U.
n. 302 del 29.12.2012.
Come ogni
anno sono state fissate anche per il 2013 le retribuzioni convenzionali su cui
devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani
occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non
convenzionati (tra cui Russia e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge
n.398/87.
Si rammenta che, in
base all’art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono
rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la coincidenza tra l’imponibile
previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato
in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.36/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 302 del 29.12.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO
7 dicembre 2012
Determinazione,
per l'anno 2013, delle retribuzioni convenzionali di
cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
31 luglio 1987,
n.
317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal
1° gennaio 2013 e fino
a
tutto il periodo di
paga in corso
al 31 dicembre
2013, le
retribuzioni
convenzionali da prendere a base per
il calcolo dei
contributi
dovuti per le assicurazioni
obbligatorie dei lavoratori
italiani
operanti all'estero ai sensi del decreto-legge
31 luglio
1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre
1987,
n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte
sul reddito da
lavoro
dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma
8-bis, del testo
unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono stabilite
nella
misura
risultante, per ciascun settore, dalle
unite tabelle, che
costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste
fasce di
retribuzione,
la
retribuzione convenzionale imponibile e'
determinata sulla base
del
raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di
cui alle tabelle citate all'art. 1.
Art. 3
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori
convenzionali individuati nelle
tabelle, in caso
di
assunzioni,
risoluzioni del rapporto di lavoro,
trasferimenti da o
per
l'estero, nel corso del mese, sono
divisibili in ragione
di
ventisei
giornate.
Art. 4
Trattamento di disoccupazione
per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui
all'art. 1 va liquidato il
trattamento
ordinario di disoccupazione in
favore dei lavoratori
italiani
rimpatriati.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 7 dicembre 2012
Il Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali
Fornero
Il
Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Allegato
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – 2013
SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI
QUALIFICHE |
FASCIA |
RETRIBUZIONE NAZIONALE |
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE |
|
|
|
|
|
|
Operai |
I |
Fino a 1.880,84 |
1.880,84 |
|
II |
da |
1.991,28 |
|
|
III |
da |
2.101,70 |
|
|
IV |
da |
2.212,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Impiegati |
I |
Fino a 2.212,10 |
2.212,10 |
|
II |
da |
2.628,88 |
|
|
III |
da |
3.045,66 |
|
|
IV |
da |
3.462,44 |
|
|
V |
da |
3.879,20 |
|
Quadri |
I |
Fino a 3.879,20 |
3.879,20 |
|
II |
da |
4.616,43 |
|
|
III |
da |
5.353,67 |
|
|
IV |
da |
6.090,91 |
|
|
V |
Da |
6.828,13 |
|
|
VI |
da |
7.565,35 |
|
Dirigenti |
I |
Fino a 5.768,23 |
5.768,23 |
|
II |
da |
6.830,26 |
|
|
III |
da |
7.892,26 |
|
|
IV |
da |
8.954,26 |
|
|
V |
da |
10.016,30 |
|
|
VI |
da |
11.078,31 |
|
|
VII |
da |
12.140,32 |
|
|
VIII |
da |
13.202,34 |
|
|
IX |
da |
14.264,36 |
|
|
X |
da |
14.326,30 |
|