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Roma, 7 gennaio 2013
Circolare n. 6/2013
Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani
all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2013 – D.M. 7.12.2012, su G.U.
n. 302 del 29.12.2012.
Come ogni
anno sono state fissate anche per il 2013 le retribuzioni convenzionali su cui
devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani
occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non
convenzionati (tra cui Russia e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge
n.398/87.
Si rammenta che, in
base all’art.36 della legge n.342/2000, le retribuzioni convenzionali assumono
rilevanza anche ai fini fiscali; in particolare la coincidenza tra l’imponibile
previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato
in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.
| Fabio
  Marrocco | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.36/2012 | 
| Responsabile
  di Area | Allegato uno | 
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G.U. n. 302 del 29.12.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO
7 dicembre 2012 
Determinazione,
per l'anno 2013, delle retribuzioni convenzionali  di
cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 
31  luglio  1987, 
n.
317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                    
Retribuzioni convenzionali 
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal
1° gennaio 2013 e fino
a
tutto il  periodo  di 
paga  in  corso 
al  31  dicembre 
2013,  le
retribuzioni
convenzionali da prendere a  base  per 
il  calcolo  dei
contributi
dovuti per le assicurazioni 
obbligatorie  dei  lavoratori
italiani
operanti all'estero ai sensi  del  decreto-legge 
31  luglio
1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla 
legge  3  ottobre
1987,
n. 398, nonche' per il calcolo delle  imposte 
sul  reddito  da
lavoro
dipendente, ai sensi dell'art.  51,  comma 
8-bis,  del  testo
unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 
917,  sono  stabilite 
nella
misura
risultante, per ciascun  settore,  dalle 
unite  tabelle,  che
costituiscono
parte integrante del presente decreto. 
                  
            Art. 2 
                       
Fasce di retribuzione 
  Per i lavoratori per i quali sono previste
fasce  di 
retribuzione,
la
retribuzione convenzionale imponibile e' 
determinata  sulla  base
del
raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,
di
cui alle tabelle citate all'art. 1. 
                               Art. 3 
                
Frazionabilita' delle retribuzioni 
  I valori 
convenzionali  individuati  nelle 
tabelle,  in  caso 
di
assunzioni,
risoluzioni del rapporto di lavoro, 
trasferimenti  da  o
per
l'estero, nel corso del  mese,  sono 
divisibili  in  ragione 
di
ventisei
giornate. 
                               Art. 4 
                   
Trattamento di disoccupazione 
                   
per i lavoratori rimpatriati 
  Sulle retribuzioni convenzionali di cui
all'art. 1 va liquidato  il
trattamento
ordinario di  disoccupazione  in 
favore  dei  lavoratori
italiani
rimpatriati. 
  Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2012 
                                             
Il Ministro del lavoro  
                                            e
delle politiche sociali 
                                                    
Fornero          
Il
Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Grilli          
  Allegato  TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI – 2013
SETTORE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI
| QUALIFICHE | FASCIA | RETRIBUZIONE  NAZIONALE | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | |
|  |  |  |  | |
| Operai | I | Fino a 1.880,84 | 1.880,84 |  | 
| II | da  | 1.991,28 |  | |
| III | da  | 2.101,70 |  | |
| IV | da  | 2.212,10 |  | |
|  |  |  |  | |
| Impiegati | I | Fino a 2.212,10 | 2.212,10 |  | 
| II | da  | 2.628,88 |  | |
| III | da  | 3.045,66 |  | |
| IV | da  | 3.462,44 |  | |
| V | da  | 3.879,20 |  | |
| Quadri | I | Fino a 3.879,20 | 3.879,20 |  | 
| II | da  | 4.616,43 |  | |
| III | da  | 5.353,67 |  | |
| IV | da  | 6.090,91 |  | |
| V | Da  | 6.828,13 |  | |
| VI | da  | 7.565,35 |  | 
| Dirigenti | I | Fino a 5.768,23 | 5.768,23 |  | 
| II | da  | 6.830,26 |  | |
| III | da  | 7.892,26 |  | |
| IV | da  | 8.954,26 |  | |
| V | da  | 10.016,30 |  | |
| VI | da  | 11.078,31 |  | |
| VII | da  | 12.140,32 |  | |
| VIII | da  | 13.202,34 |  | |
| IX | da  | 14.264,36 |  | |
| X | da  | 14.326,30 |  |