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Roma, 8 gennaio 2013

 

Circolare n. 7/2013

 

Oggetto: Lavoro – Sanilog – Richiesta delle prestazioni – Circolare Sanilog n.1 del 7.1.2013.

 

I lavoratori delle aziende in regola con i versamenti a Sanilog (Fondo di assistenza sanitaria previsto dal CCNL logistica, trasporto e spedizione) potranno godere delle relative prestazioni con effetto dal 15 novembre 2012. A tal fine Sanilog fornirà direttamente alle aziende che abbiano correttamente completato la procedura di adesione i numeri di riferimento delle Compagnie assicuratrici convenzionate da portare a conoscenza dei propri dipendenti affinché possano richiedere le prestazioni.

 

Sanilog ha ribadito che le prestazioni non saranno riconosciute ai lavoratori dipendenti di aziende morose e non correttamente iscritte al Fondo le quali dovranno pertanto regolarizzare la propria posizione entro il 31 gennaio p.v.; in caso di mancata regolarizzazione il Fondo comunicherà direttamente ai lavoratori interessati la situazione dell’azienda di appartenenza che sarà ritenuta responsabile della mancata erogazione delle prestazioni.

 

La circolare in esame ripercorre le varie tappe che si sono succedute per arrivare alla piena operatività del Fondo (dall’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute, alla scelta delle Compagnie assicuratrici e del service amministrativo). Per quanto riguarda poi gli aspetti contributivi è stato precisato che il versamento della quota annua (pari a 120 euro a carico azienda per dipendente) dovrà avvenire, sempre tramite bonifico bancario come da istruzioni diramate nei mesi scorsi, in due rate semestrali secondo le seguenti tempistiche:

 

·          il versamento della quota di 60 euro a dipendente relativa al primo semestre di copertura (15 novembre 2012/15 maggio 2013) deve essere effettuato all’atto dell’adesione dell’azienda al Fondo; il versamento anticipato della semestralità è da collegarsi alla mancata previsione, a differenza dei Fondi degli altri settori, di una quota di adesione una tantum aggiuntiva a quella ordinaria e consente al lavoratore di beneficiare immediatamente delle prestazioni;

 

·          il versamento della ulteriore quota di 60 euro a dipendente relativa al secondo semestre di copertura (15 maggio /15 novembre 2013) dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2013;

 

·          in caso di lavoratori assunti durante il primo semestre di copertura ma in data successiva al 31 marzo 2013, dovrà essere versata l’intera annualità;

 

·          le aziende già aderenti al Fondo che abbiano già versato per intero la prima semestralità più 15 euro delle seconda, dovranno versare i rimanenti 45 euro di quest’ultima semestralità entro il 31 marzo p.v..

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.263/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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