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Roma, 11 gennaio 2013
Circolare n. 12/2013
Oggetto: Tributi – IVA – Numerazione delle fatture – Risoluzione
Agenzia delle Entrate n.1/2013 del 10.1.2013.
Le fatture possono continuare
ad essere numerate come in passato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con
la risoluzione indicata in oggetto.
La modifica
all’articolo 21 del DPR 633/72 operata recentemente dalla legge 228/2012,
recepisce i principi comunitari secondo cui non c’è alcun obbligo di numerare
le fatture per anno solare come viceversa imponeva la nostra disciplina nazionale.
Le nuove disposizioni
impongono ora che la fattura debba contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Quella numerazione
dunque, ha chiarito l’Agenzia, potrà essere garantita sia come avveniva in
precedenza col sistema di numerazione progressiva per anno solare, sia con una
numerazione progressiva che prosegua ininterrottamente.
In definitiva in
materia di numerazione delle fatture è stata introdotta facoltà di scelta da
parte dei contribuenti.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.4/2013 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/n |
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RISOLUZIONE N. 1/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 10 gennaio 2013
OGGETTO: Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R.
n. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia di numerazione delle fatture
In base all’articolo 21, comma 2,
lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come modificato dall’articolo
1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – per le
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere
un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Posto che, nella nuova
formulazione, l’articolo 21 non prevede più la numerazione “in ordine
progressivo per anno solare”, è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si
debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo
univoco.
La modifica normativa in questione
si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova
disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva
2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva
2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010.
Tanto premesso, si precisa che è
compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale
della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca
l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento
alla data della fattura stessa.
Conseguentemente, a decorrere dal
1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo
dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività
del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.
Questa tipologia di numerazione
progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in
considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al
documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1°
gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima
fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione
progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura,
ancorché la numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più
agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione
progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura
è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento
della data che, in base alla lettera a)
del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando
l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti
modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2
…
Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
***
Le Direzioni regionali vigileranno
affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente
risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli
Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE