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Roma, 25 gennaio 2013
Circolare n. 24/2013
Oggetto: Previdenza - Proroghe ammortizzatori sociali per
il 2013 – Chiarimenti – Messaggio INPS n. 1051 del 17.1.2013.
Dalle proroghe degli
ammortizzatori sociali per il 2013 disposte dalla legge di stabilità (legge n.
228/2012), riguardanti in particolare gli ammortizzatori
in deroga e i contratti di solidarietà stipulati da
aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS, sono rimasti fuori
due istituti che in passato venivano di anno in anno confermati.
CIG in deroga – L’INPS non potrà più anticipare al lavoratore il
trattamento di cassa integrazione ma dovrà attendere l’emanazione del relativo
decreto di concessione.
Mobilità – Contrariamente a quanto appariva da una prima lettura
delle norme di proroga, da quest’anno non sarà più possibile l’iscrizione nelle
liste di mobilità da parte dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti.
Conseguentemente l’assunzione di questi lavoratori non sarà più incentivata da
sgravi contributivi per le aziende.
Fabio |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 9/2013 |
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Allegato uno |
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M/t |
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INPS
Direzione Generale
Roma, 17-01-2013
Messaggio n. 1051
OGGETTO: Anticipazione trattamento CIG in deroga ex
art.7 ter L.33/2009. Fine sperimentazione anni 2009-2012
Come noto l’art.7 ter, comma 3, del decreto legge 10
febbraio 2009, n.5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n.33, ha introdotto
l’istituto dell’anticipazione, “in via sperimentale per il periodo 2009-
Tale norma era stata prorogata per gli anni 2011 e 2012
per effetto delle leggi di stabilità del 2011 e del 2012 (art.1, comma 31,
della legge 13 dicembre 2010, n.220 ed art.33, comma 22, delle legge 12
novembre 2011, n.183).
La legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013)
non ha previsto un’ulteriore proroga per l’anno 2013 del sopracitato art. 7
ter, comma 3.
Come già comunicato ai Direttori Regionali e delle
strutture territoriali – (punti 3 e 4) - del messaggio n. 021164 del 21
dicembre 2012 , non potranno più essere autorizzate richieste di anticipazione
di CIG in deroga per periodi di competenza 2013.
Pertanto, sarà possibile procedere all’autorizzazione
delle domande e conseguentemente all’erogazione delle prestazioni di CIG in
deroga riferite a mensilità 2013, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la
trasmissione del relativo e specifico decreto di competenza regionale o
ministeriale, in caso di aziende plurilocalizzate.
Si precisa, altresì, che non possono trovare applicazione
eventuali accordi quadro regionali che prevedano il ricorso all’istituto
dell’anticipazione per periodi di competenza 2013.
Con l’occasione si rammenta il procedimento amministrativo
in merito alla concessione della cassa integrazione in deroga a pagamento
diretto attivato dalle aziende con unità produttive site in una sola regione:
1) l’azienda, dopo la stipula degli accordi
sindacali, inoltra all’Istituto e alla Regione la domanda di CIG in deroga con
allegato l’elenco dei beneficiari e il verbale di accordo sindacale;
2)
3) l’Inps, ricevuto il provvedimento di
concessione di CIG in deroga, verifica i requisiti soggettivi dei lavoratori
indicati e provvede all’erogazione della relativa prestazione.
In caso di imprese plurilocalizzate
la domanda di intervento in deroga deve essere presentata al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali; tale domanda, in caso di riscontro positivo,
darà luogo ad un decreto interministeriale.
Considerando che l’istituto dell’anticipazione non trova
più applicazione nell’anno in corso si rammenta che non potrà più essere
utilizzato il codice di intervento “
L’operatore di sede deve acquisire le domande presentate
inserendo il numero e la data dello specifico decreto interministeriale (nel
caso di provvedimento concessorio regionale il
decreto di stanziamento fondi o il decreto interministeriale per le aziende plurilocalizzate) e, come codice “emesso per”, 699.
Il Direttore Generale
Nori