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Roma, 10 gennaio 2013
Circolare n. 9/2013
Oggetto: Lavoro – Legge
di stabilità 2013 – Legge 24.12.2012, n.228, su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2012.
Si segnalano le
principali disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2013 (ex legge
finanziaria) in materia di previdenza e di lavoro.
Ammortizzatori in deroga (art. 1, commi 254 e 255) – E’ stata incrementata la dotazione
finanziaria per il finanziamento della proroga dei cosiddetti ammortizzatori in deroga (destinati cioè
ai lavoratori appartenenti ad aziende non rientranti nel sistema tradizionale degli
ammortizzatori sociali), già disposta dalla legge
Fornero per il periodo 2013/2016. Agli iniziali 1.000 milioni di euro
stanziati da quella legge, sono stati infatti aggiunti ulteriori 200 milioni
per il 2013. Ulteriori risorse potranno essere stanziate in via eccezionale con
decreto del Ministro del Lavoro qualora se ne ravvisasse la necessità nel corso
dell’anno.
Mobilità (art. 1, comma 405) – Anche nel 2013 sarà riconosciuto il
diritto di iscrizione nelle liste di
mobilità ai lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti (lo stesso diritto è già
riconosciuto in via permanente ai lavoratori delle aziende più grandi). Come è
noto, l’iscrizione nelle liste di mobilità ha lo scopo di facilitare la
ricollocazione dei lavoratori licenziati garantendo sgravi contributivi alle
aziende che li assumono.
Contratti di solidarietà (art. 1, comma 256) – E’ stata mantenuta anche per il
2013 la possibilità, per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie
della CIGS, di stipulare i contratti di
solidarietà di cui all’art. 5 della legge n. 236/93, altrimenti
utilizzabili in via permanente solo dalle imprese rientranti nel campo di applicazione
della stessa CIGS. Come è noto, tali contratti sono diretti a incentivare soluzioni
alternative ai licenziamenti; le imprese interessate possono infatti concordare
con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una riduzione di orario e di retribuzione
per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato
pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale
contributo viene riconosciuto anche al lavoratore).
Aspi (art. 1, comma 250) – Sono state introdotte alcune
modifiche alla disciplina dell’ASPI (Assicurazione
Sociale per l’Impiego), nuovo ammortizzatore previsto dalla riforma Fornero
a decorrere dall’1 gennaio 2013 che nel corso dei prossimi anni sostituirà gli
istituti della disoccupazione e della mobilità. In particolare sotto l’aspetto
contributivo è stato leggermente ritoccato l’importo del contributo di licenziamento dovuto per ogni lavoratore a tempo
indeterminato che venga licenziato; al riguardo si rammenta che fino al 31
dicembre 2016 (data di cessazione dell’istituto della mobilità) tale contributo
non sarà dovuto dai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della
mobilità.
Fondi di solidarietà bilaterali (art.1, comma 251) – E’ stato spostato al 18 luglio 2013
(in precedenza 31 marzo 2013) il termine previsto dalla riforma Fornero per
l’istituzione dei Fondi di solidarietà
bilaterali nei settori non coperti dalla cassa integrazione. Come è noto, i
Fondi in questione dovranno assicurare, ai lavoratori di imprese con oltre 15
dipendenti, forme di sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa. Si rammenta che in caso di mancata attuazione dei fondi
sarà istituito dal Ministero del Lavoro un fondo di solidarietà residuale.
Congedi parentali – (art. 1, comma 339) – E’ stata riconosciuta alla contrattazione
collettiva di settore la possibilità di far godere i congedi parentali ai
lavoratori anche su base oraria (anziché per singole giornate lavorative come
avviene attualmente). Si rammenta che i congedi in questione, previsti
dall’art. 32 del DLGVO n.151/2001, possono essere richiesti da ciascun genitore
nei primi 8 anni di vita del bambino.
Lavoratori
salvaguardati
(art. 1, commi da
Sicurezza (art. 1, comma 388) – E’ stata prorogata al 30 giugno 2013 (in precedenza 31
dicembre 2012) la possibilità per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti di
autocertificare la valutazione dei rischi
(art. 29 del D.lgvo 81/2008). Successivamente anche
tali imprese dovranno redigere il documento
di valutazione dei rischi riportante la descrizione dei rischi aziendali e
le misure di prevenzione e protezione adottate; tale adempimento potrà tuttavia
essere effettuato in maniera semplificata utilizzando le apposite procedure standardizzate, recentemente
approvate con decreto del Ministero del Lavoro del 30 novembre 2012.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta
circ.ri conf.li
nn. 286/2012,
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Responsabile di Area |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2012 (fonte Guritel)
LEGGE
24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale
dello
Stato (Legge di stabilita' 2013).
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*****OMISSIS*****
231.
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle
decorrenze vigenti prima della
data di entrata
in vigore
dell'articolo 24
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme
restando le salvaguardie di cui ai
decreti del Ministro
del
lavoro
e delle politiche sociali 1° giugno 2012,
pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, si
applicano,
ai sensi dei commi da
anche ai
seguenti lavoratori che
maturano i requisiti
per il
pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto
di lavoro entro
il 30
settembre
2012 e collocati in mobilita' ordinaria
o in deroga
a
seguito
di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il
31
dicembre 2011, e che abbiano perfezionato
i requisiti utili
al
trattamento pensionistico entro
il periodo di
fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, commi
1 e 2,
della
legge 23 luglio 1991, n. 223,
ovvero durante il
periodo di
godimento
dell'indennita' di mobilita'
in deroga e in ogni caso entro
il
31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della
contribuzione
entro il 4 dicembre 2011, con
almeno un contributo
volontario
accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore
del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
n. 214 del
2011, ancorche' abbiano
svolto,
successivamente
alla medesima data del 4 dicembre
2011, qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo
indeterminato
dopo l'autorizzazione alla prosecuzione
volontaria, a
condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente
alla data del 4 dicembre
2011
un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita'
non
superiore
a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare
la decorrenza
del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla
data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del
2011,
convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il
rapporto di lavoro entro il
30
giugno
ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile
ovvero
in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo
stipulati
dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
a
livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, ancorche' abbiano
svolto,
dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile
a
rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a
condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente
alla data del 30 giugno
2012
un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita'
non
superiore
a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare
la decorrenza
del
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo
alla
data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del
2011,
convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della
contribuzione
entro il 4 dicembre 2011
e collocati in mobilita'
ordinaria
alla predetta data, i quali,
in quanto fruitori
della
relativa
indennita', devono
attendere il termine
della fruizione
della stessa
per poter effettuare
il versamento volontario,
a
condizione che
perfezionino i requisiti
utili a comportare
la
decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo
alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201
del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
232. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,
di
concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, da
adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, sono definite
le modalita' di
attuazione delle
disposizioni
di cui al comma 231 del presente articolo
sulla base
delle
procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge
6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge
22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo
22 del
decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle
competenti
Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni
dalla
data di assegnazione del relativo schema.
inoltrate
dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono avvalersi
dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima
della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214,
sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,
della
data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto
di lavoro precedente
l'autorizzazione
ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di
lavoro in ragione di
accordi
di cui alla lettera c) del comma 231.
234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto
nel limite
massimo
di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro
per
l'anno 2014, di 135 milioni di euro per
l'anno 2015, di 107
milioni
di euro per l'anno 2016, di 46 milioni
di euro per
l'anno
2017,
di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28
milioni di euro
per
l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
235. Al fine di finanziare interventi in
favore delle categorie di
lavoratori
di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del
decreto-legge
6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge
22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,
del decreto-legge
29 dicembre 2011,
n. 216, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, e
22 del
decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il Ministero
del
lavoro e delle politiche sociali, un
apposito fondo con
una
dotazione
di 36 milioni di euro per l'anno 2013.
Le modalita' di
utilizzo del
fondo sono stabilite
con decreto di
natura non
regolamentare
del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto
con
il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
e con il
Ministro dell'economia
e delle finanze.
Nel predetto fondo
confluiscono
anche le eventuali risorse individuate con la
procedura
di cui
al presente comma.
Qualora in sede
di monitoraggio
dell'attuazione
dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171
del
24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di
cui
agli articoli 24, commi 14 e 15,
del decreto-legge 6
dicembre
2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011,
n. 214,
e successive modificazioni, 6,
comma 2-ter, del
decreto-legge 29
dicembre 2011, n.
216, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24
febbraio 2012, n.
14, e 22 del
decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui
al
comma 232 del presente articolo, vengano
accertate a consuntivo
eventuali
economie aventi carattere pluriennale rispetto
agli oneri
programmati
a legislazione vigente per
l'attuazione dei predetti
decreti
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai
sensi
del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201
del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dell'articolo
22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234
del
presente
articolo complessivamente a 309 milioni di euro
per l'anno
per
l'anno
milioni
di euro per l'anno
per
l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo
di
cui al primo periodo del presente
comma. L'accertamento delle
eventuali
economie e' effettuato annualmente con il
procedimento di
cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive
modificazioni.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
e'
disposta la conseguente integrazione del fondo
di cui al
primo
periodo
operando le occorrenti variazioni di bilancio.
*****OMISSIS*****
250.
All'articolo 2 della legge
28 giugno 2012,
n. 92, sono
apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel
medesimo periodo» sono
sostituite
dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;
b) al comma 11, lettera b), le parole:
«nel medesimo periodo»
sono
sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;
c) al comma 21, le parole: «, detratti
i periodi di indennita'
eventualmente
fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «;
ai
fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che
hanno
gia' dato luogo ad erogazione della prestazione»;
d) al comma 22, la parola: «15» e'
soppressa;
e) dopo il comma 24 e' inserito il
seguente:
«24-bis. Alle prestazioni liquidate
dall'Assicurazione sociale per
l'Impiego
si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge
ed
in quanto applicabili, le nomine gia' operanti
in materia di
indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola»;
f) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. Nei casi di interruzione di un rapporto
di lavoro a
tempo
indeterminato
per le causali che, indipendentemente dal
requisito
contributivo,
darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere
dal
1°
gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma
pari
al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per
ogni dodici
mesi
di anzianita' aziendale negli
ultimi tre anni.
Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono
compresi i periodi
di lavoro con
contratto
diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e'
proseguito
senza soluzione di continuita' o se comunque si
e' dato
luogo
alla restituzione di cui al comma 30»;
g) al comma 39, le parole: «1°
gennaio 2013» sono
sostituite
dalle
seguenti: «1° gennaio 2014»;
h) all'articolo 2, comma 71, la lettera
c) e'
sostituita dalla
seguente:
«c) articolo 11 comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223;».
251. All'articolo 3 della
legge 28 giugno
2012, n. 92,
sono
apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi
dalla data di entrata
in
vigore della presente legge»
sono sostituite dalle
seguenti:
«entro
dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente
legge»;
b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. I fondi di cui al
comma 4 assicurano,
in relazione alle
causali
previste dalla normativa in materia di
cassa integrazione
ordinaria
o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di
importo
almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima
sia
non inferiore a un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili
da
computare in un biennio mobile, e comunque
non superiore alle
durate
massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto
della
legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai
limiti
all'utilizzo in
via continuativa dell'istituto
dell'integrazione
salariale»;
c) al comma
32, lettera a),
le parole: «rispetto
a quanto
garantito
dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto
alle
prestazioni
pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di
lavoro
ovvero prestazioni integrative, in termini
di importo, in
relazione
alle integrazioni salariali».
*****OMISSIS*****
della
prioritaria esigenza di assicurare
adeguate risorse per
gli
interventi
di ammortizzatori sociali in deroga a tutela
del reddito
dei
lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni
centrali,
territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo
2, comma 65, della
legge 28 giugno
2012, n. 92,
l'autorizzazione
di spesa
di cui all'articolo
1, comma 7, del
decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale
per
l'occupazione
e la formazione, di cui
all'articolo 18, comma
1,
lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di
euro 200 milioni per l'anno 2013.
Conseguentemente, si provvede
nei seguenti
termini: il Fondo
di cui all'ultimo
periodo
dell'articolo
1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e'
ridotto
di 118 milioni di euro per
l'anno 2013; e'
disposto il
versamento
in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per
essere riassegnato
al Fondo sociale
per l'occupazione e la
formazione,
di una quota pari a 82 milioni di euro
per l'anno 2013
delle
entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle
somme
destinate
al finanziamento dei fondi paritetici
interprofessionali
per
la formazione di cui all'articolo 118
della legge 23
dicembre
2000,
n. 388.
255.
Entro il 30
aprile 2013, qualora
dal monitoraggio
dell'andamento degli
ammortizzatori sociali in
deroga e delle
relative
esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e
dalle
province
autonome emerga non sufficiente la provvista
finanziaria a
tal
fine disposta, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
convoca
le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro
e dei
lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
per individuare
ulteriori interventi. Sentite
le predette
organizzazioni
sindacali, il Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali,
con decreto di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle
finanze, puo' disporre, in via
eccezionale, che le
risorse
derivanti dal
50 per cento
dell'aumento contributivo di
cui
all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il
periodo
dal
1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano
versate dall'INPS al
bilancio
dello Stato per
la successiva riassegnazione al
Fondo
sociale
per l'occupazione e la formazione
di cui all'articolo
18,
comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2,
ai fini del
finanziamento degli
ammortizzatori. sociali in
deroga di cui
all'articolo
2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Con
il medesimo decreto sono stabilite
le necessarie modalita' di
attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine
di garantire
la neutralita' finanziaria
sui saldi di
finanza
pubblica.
legge
1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel limite
di
60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e' posto
a
carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto legge
29 novembre
2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio
2009,
n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge
28
giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.
*****OMISSIS*****
339.
All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative
in
materia di sostegno della maternita' e paternita', di
cui al
decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La
contrattazione collettiva di
settore stabilisce le
modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su
base oraria,
nonche' i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di
un
determinato monte ore alla singola
giornata lavorativa. Per il
personale
del comparto sicurezza e difesa di quello
dei vigili del
fuoco e
soccorso pubblico, la
disciplina collettiva prevede,
altresi', al fine di
tenere conto delle
peculiari esigenze di
funzionalita' connesse all'espletamento dei
relativi servizi
istituzionali,
specifiche e diverse modalita' di
fruizione e di
differimento
del congedo.»;
b) al comma 3 le parole: «e comunque con un
periodo di preavviso
non
inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«e
comunque
con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni
con
l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Durante il periodo di congedo, il
lavoratore e il datore di
lavoro concordano,
ove necessario, adeguate
misure di ripresa
dell'attivita' lavorativa,
tenendo conto di
quanto eventualmente
previsto
dalla contrattazione collettiva».
*****OMISSIS*****
388.
E' fissato al 30 giugno 2013
il termine di
scadenza dei
termini
e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla
presente
legge.
*****OMISSIS*****
405. E'
prorogata, per l'anno
2013, l'applicazione delle
disposizioni
di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per
l'anno
2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre
2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio
2009,
n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma
16
del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013 nella
misura
del
90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due
periodi
del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per
occupazione
e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
del decreto-legge
29 novembre 2008,
n. 185, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato
dall'articolo
2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO