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Roma, 29 gennaio 2013
Circolare n. 28/2013
Oggetto: Lavoro – Licenziamenti individuali – Procedura
obbligatoria di conciliazione – Circ. Min. Lavoro n. 3 del 16.1.2013.
Il Ministero del
Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sulla procedura obbligatoria di
conciliazione introdotta dalla Riforma
Fornero (art. 1, commi 40 e 41 della legge n. 92/2012) per le aziende con
oltre 15 dipendenti che intendono effettuare un licenziamento per giustificato
motivo oggettivo. Come è noto, in base alla stessa legge la violazione della
procedura comporta per l’azienda l’inefficacia del licenziamento e il
riconoscimento al lavoratore di un’indennità risarcitoria compresa tra 6 e 12
mensilità.
Campo di applicazione – Ai fini del calcolo della soglia occupazionale oltre
la quale scatta l’obbligo in questione non devono essere considerate nell’organico
aziendale alcune tipologie contrattuali tra cui i rapporti di apprendistato, i
contratti di inserimento e i contratti di somministrazione (ex interinali),
mentre vanno considerati pro quota i lavoratori part time. Il calcolo della base numerica
deve essere effettuato avendo come parametro di riferimento la normale occupazione negli ultimi 6 mesi e
non il momento in cui avviene il licenziamento.
Motivi di licenziamento – Riguardo alle motivazioni che
configurano un licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Ministero del
Lavoro ha indicato, a mero titolo esemplificativo, una serie di ipotesi tra cui
la ristrutturazione di reparti, la soppressione del posto di lavoro, l’esternalizzazione
di attività, l’inidoneità fisica del lavoratore, l’impossibilità di ricollocare
il dipendente all’interno della struttura aziendale e l’emanazione di
provvedimenti amministrativi che incidono sul rapporto di lavoro (ad esempio il
ritiro della patente o del tesserino di ingresso agli spazi aeroportuali). Secondo
il Ministero del Lavoro non configurerebbe invece giustificato motivo oggettivo
il licenziamento per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro
in caso di malattia che quindi non sarebbe subordinato al tentativo di conciliazione.
Procedura – La procedura di conciliazione prevede le seguenti fasi:
· il datore di lavoro deve
trasmettere una comunicazione scritta alla competente Direzione Territoriale del Lavoro e per conoscenza al lavoratore
interessato precisando i motivi del licenziamento e le eventuali misure per la
sua ricollocazione;
· entro 7 giorni dalla ricezione
della predetta comunicazione
· entro 20 giorni dalla data di
trasmissione della convocazione il tentativo di conciliazione dovrà concludersi,
salvo che le parti interessate non ritengano necessario disporre di un periodo
di tempo più ampio per cercare di raggiungere un accordo.
Esiti - In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione il datore di
lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore che avrà effetto dal giorno della comunicazione con cui
il procedimento è stato avviato; il periodo di eventuale lavoro svolto in
costanza della procedura si considererà come preavviso lavorato. L’esito
positivo del tentativo di conciliazione potrà manifestarsi attraverso varie
soluzioni anche alternative alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(ad esempio il trasferimento del lavoratore o la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale).
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 189/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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