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Roma, 8 febbraio 2013
Circolare n. 35/2013
Oggetto: Diritto Civile – Ritardi nei pagamenti – Nuove
disposizioni.
Dall’inizio di quest’anno in Italia
è stata data attuazione all’ultima direttiva comunitaria sulla lotta ai ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali (direttiva n.7/2011 recepita col d.lgvo n.192/2012).
In base alle nuove disposizioni le
Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pagare i corrispettivi entro il
termine di 30 giorni, pena l’applicazione automatica di un interesse minimo
dell’8 per cento.
Si tratta di un primo passo per
cercare di ridurre i tempi di pagamento delle PA che, com’è noto, oggi superano
i 180 giorni.
Relativamente alle transazioni
commerciali tra privati, le nuove disposizioni sono meno stringenti perché
lasciano alle parti la possibilità di concordare per iscritto sia i tempi di
pagamento che il tasso degli interessi moratori.
Peraltro accordi che escludano tout court l’applicazione degli
interessi per il ritardato pagamento sono considerati nulli ex lege.
Inoltre possono essere giudicati nulli gli accordi sui tempi di pagamento e sul
saggio degli interessi moratori che, discostandosi in maniera rilevante dalla
prassi commerciale, siano iniqui per il creditore.
Oggi l’Italia è tra i paesi europei
con i tempi di pagamento più lunghi e con i maggiori ritardi di pagamento. E’
auspicabile che le nuove disposizioni aiutino a ricollocare il nostro paese
nella media europea. Certamente maggiore sarà il grado di compattezza con cui
le imprese creditrici metteranno in atto le nuove regole sui tempi di pagamento
– che restano una facoltà e non un obbligo – maggiore sarà la possibilità di
raggiungere quell’obiettivo.
La riduzione dei tempi di pagamento
è una buona prassi commerciale da promuovere. A questo fine risulta utile la
disposizione che legittima le associazioni di categoria ad intraprendere class action quando
si verificano condizioni inique sui tempi di pagamento a danno dei settori
rappresentati.
Daniela
Dringoli |
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n.265/2012 |
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