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Roma, 11 febbraio 2013
Circolare n. 39/2013
Oggetto: Previdenza – Nuovi
valori convenzionali - Circolare Inps n. 22 dell'8.2.2013.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1
gennaio 2013 relativi a:
1) minimali
contributivi;
2) fascia
di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
3) massimale
contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995.
1) Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui
quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza
di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
euro
47,07 e 1.223,82 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri,
impiegati e operai;
euro 130,20 e 3.385,20 rispettivamente
minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 7,24.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli
stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente
dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei
lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 45.530,00 annue, corrispondenti a
euro mensili 3.794,00 (in precedenza 3.684,00); il contributo dell'1% dovrà
essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 99.034,00
annui (in precedenza 96.149,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto
dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’
4) Regolarizzazioni. La
regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei
precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 40/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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INPS - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
CIRCOLARE N. 22 DELL’8.2.2013
OGGETTO: Determinazione per l'anno 2013 del limite minimo di retribuzione
giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
Sommario: Premessa
Parte I – Datori di lavoro tenuti alla presentazione
della denuncia contributiva mensile Uniemens
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
2. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea (Fondo volo).
3. Retribuzioni convenzionali in genere.
4. Rapporti di lavoro a tempo parziale.
5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione
soggetta nell'anno 2013 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
9. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori
dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
10. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni
di maternità obbligatoria.
11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2013
*****OMISSIS*****
Premessa.
Come noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale
e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a
quelli stabiliti dalla legge.
In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve
essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di
retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale,
ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo
(art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n.
389).
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di
fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni
sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del
versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei
trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari
istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (art. 2, co.
25, della legge 28.12.1995, n. 549) è stato disposto che:
"L'art. 1 del D.L. 9.10.1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si
interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi
intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base
per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita
dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella
categoria."
Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di
retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente
da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia
di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore,
ai minimali di retribuzione giornaliera.
Parte I
Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva
mensile Uniemens
1. Minimali di retribuzione
giornaliera per la generalità dei lavoratori
Il legislatore ha
previsto per diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai
fini contributivi; tali valori devono essere rivalutati annualmente in
relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (2).
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno
2012, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle
pensioni è stata pari al 3% (3), si riportano nelle tabelle A e B (v. allegato
1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di
paga in corso all’ 1.1.2013.
Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati,
qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 47,07 (9,5%
dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2012, pari a € 495,43 mensili)
(4).
anno 2013 |
Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld |
495,43 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) |
47,07 |
Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il
minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte
del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con
le circolari in nota (5).
1.1. Lavoratori di società ed organismi
cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (6) la
retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata
secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori.
1.2. Cooperative sociali.
Come noto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1,
comma 787, della L. n. 296/2006, si è concluso al 31.12.2009 il percorso
triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera
imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali
e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali
ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/55 (T.U. sugli assegni familiari).
Pertanto, a partire dall’ 1.1.2010 (7) anche per i
lavoratori soci delle predette cooperative trovano applicazione, per la
determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme
previste per la generalità dei lavoratori.
In ordine all’individuazione degli elementi
retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si
precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e
elemento distinto della retribuzione (Edr), devono
essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione
collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di
calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.
A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa
equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei
predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l’operatività del criterio
convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione.
Conseguentemente, come per la generalità dei
lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame, la
retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al
numero di giornate di effettiva occupazione.
*****OMISSIS*****
4. Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, trova applicazione l'art. 1, co. 1, della
legge n. 389 del 1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile
definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La
retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore,
a quella individuata dall’ art. 1, co. 4, della legge
n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs.
n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria
applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a
decorrere dall’1.1.1989 (13).
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il
procedimento del calcolo è il seguente:
€ 47,07 x 6 / 40 = € 7,06
5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n.
438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di
un punto percentuale.
A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota
aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle
quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (14) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano
aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno
Pertanto a decorrere
dall’1.1.2013 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota
di retribuzione eccedente il limite annuo di € 45.530,00 che, rapportato a
dodici mesi, è pari a € 3.794,16, da arrotondare ad € 3.794,00.
anno 2013 |
Euro |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua |
45.530,00 |
Importo mensilizzato |
3.794,00 |
Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo
aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (15).
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa
contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella
denuncia UNIEMENS, nell?elemento <Denuncia
Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L?imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell?elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi>.
6. Aggiornamento del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile.
Il massimale annuo della base contributiva e
pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della
legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio
anno 2013 |
Euro |
Massimale annuo della base contributiva |
99.034,00 |
Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo,
di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97,
previsto per i dirigenti di aziende industriali.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative
contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella
denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>,
<EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.
L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento
<Imponibile> di <Dati Retributivi>.
7. Limite per l'accredito dei contributi
obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei
contributi obbligatori e figurativi (17) è fissato nella misura del 40% del
trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di
riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 495,43 per l'anno
2013, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 198,17.
anno 2013 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
495,43 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) |
198,17 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di
euro (*) |
10.305,00 |
(*) Il limite annuo è pari a 198,17 x 52
Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 43, comma 3, della legge 29.12.2001 n. 448, le disposizioni
in materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si
applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca
marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (18).
8. Importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2013 (19),
con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
anno 2013 |
Euro |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
1.549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
4.648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
2.065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.
In particolare, per il valore delle prestazioni e
delle indennità sostitutive della mensa, si veda la circolare n. 104 del
14.05.1998 e la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei
dipendenti la circolare n. 11 del 22.01.2001 e la circolare n. 123
dell’11.12.2009.
*****OMISSIS*****
11. Regolarizzazione relativa al mese di
gennaio 2013.
Le aziende che per il versamento dei contributi
relativi al mese di gennaio 2013 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni
illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi
della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
26.3.1993 (20).
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza
oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti
istruzioni.
11.1. regolarizzazione di cui ai punti da
1) a 5).
Ai fini della compilazione della denuncia
UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le
differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2013 e quelle
assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così
determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili
individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare
nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia
Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
11.2. regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo della differenza contributiva a credito
dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia
UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>,
<Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
*****OMISSIS*****
Il Direttore Generale
Nori
Riferimenti normativi:
(1) Circolare n. 40 del 20.2.1996
(2) D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .
(3) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono
calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza
dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art.
11, D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice del
2,7% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della
retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su
valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere
di definitività a seguito dell’emanazione (novembre
2012) del decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze
di concerto con il Ministero del lavoro che fissa l’aumento definitivo di
perequazione automatica nell’anno 2012.
Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della circolare
di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638,
modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del
1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
(5) Cir. n. 9674 del 06.05.78, cir. n. 806 del 21.07.1986, cir.
n. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33
dell’8.02.2002, punto 1.1.
(6) Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.
(7) circolare n. 56 del 9 marzo 2007,
(8) Si veda la circolaren. 156/2000.
(9) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata
in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n.160,
in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato
dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno
precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(10) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.
(11) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(12) Cfr. art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato
dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989,
convertito in legge n. 389/1989.
(13) Pertanto per tali rapporti di lavoro l’esistenza di un apposito
minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto
dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. Per
l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del
10.4.1989.
(14) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della
L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7.
1993.
(15) Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010, punto 3.
(16) Circolare n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7 del 15.01.2010 punto 2.
(17) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del
D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della
legge n. 389 del 1989.
(18) Si veda la circolare n. 41 del 22.02.2002.
(19) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto
che tutti gli ammontari degli importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera
il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento
allo stesso periodo dell'anno 1998.
(20) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993,
punto 1)
(21) Si veda circolare n. 8 del 10.01.2013.
*****OMISSIS*****