|  | Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail:  | 
Roma, 15 febbraio 2013
Circolare n. 46/2013
Oggetto: Previdenza – Riforma delle pensioni – Lavoratori salvaguardati – D.M. 8.10.2012, su G.U.
n. 17 del 21.1.2013 – Circ. Min. Lavoro n. 6 del 25.1.2013.
Come è
noto, la riforma previdenziale Fornero (legge n. 214/2011) ha elevato i
requisiti per la pensione mantenendo l’applicazione delle vecchie regole per
alcune categorie di lavoratori cosiddetti salvaguardati
che sarebbero stati particolarmente penalizzati; il numero complessivo dei
lavoratori salvaguardati è stato inizialmente fissato in 65 mila unità e
successivamente elevato di ulteriori 55 mila unità.
Il
Ministero del Lavoro ha stabilito le modalità attuative del secondo contingente
di lavoratori salvaguardati ripartendoli a seconda delle categorie interessate
(tra cui 40 mila lavoratori in mobilità e 6 mila esodati). In particolare,
rientrano in tali categorie i seguenti lavoratori ancorché maturino i requisiti
per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
·  lavoratori collocati in mobilità
sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 dicembre 2011 ancorché
alla data del 4 dicembre 2011 ancora non risultino cessati dall’attività e
collocati in mobilità e che maturino i requisiti per la pensione entro il
periodo di fruizione della relativa indennità di mobilità;
·  lavoratori esodati, ossia quei lavoratori cessati al 31 dicembre 2011 sulla base di
accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la
decorrenza della pensione in base alla previgente disciplina entro il 6
dicembre 2014.
Si fa
osservare che le modalità di accesso ai benefici variano a seconda delle categorie
dei lavoratori interessati. Per i lavoratori in mobilità viene fatto carico
alle imprese di comunicare al Ministero del Lavoro entro il 20 febbraio 2013
l’elenco dei lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, ed entro il 31
marzo di ciascun anno l’elenco dei lavoratori che saranno licenziati, in
ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze.
L’INPS, sulla base delle comunicazioni trasmessegli dallo stesso Ministero,
ammetterà i lavoratori interessati al beneficio sulla base della data di
licenziamento. Per quanto riguarda invece i lavoratori esodati, è fatto carico agli stessi di inviare la relativa istanza di
accesso al pensionamento, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla
cessazione del rapporto di lavoro, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro il 21 maggio 2013.
| Fabio Marrocco | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 188/2012 | 
| Responsabile di Area | Allegato uno | 
|  | Lc/lc | 
| ©  | |
G.U. n.17 del 21.1.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
DECRETO 8 ottobre 2012 
Attuazione dell'articolo 22, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012,   n.   135,   relativo   alla   salvaguardia   dei   lavoratoridall'incremento dei requisiti di accesso  al  sistema  pensionistico.             IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                           di concerto con               IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE    Visto l'art. 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre  2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,n. 214, come modificato dall'art. 6, comma 2-quater, primo periodo  ecomma  2-septies  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,   n.   216,convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;   Visti l'art. 6,  comma  2-ter,  nonche'  l'art.  6-bis  del  citatodecreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;   Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  1°giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2012,  n.171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei  soggettiinteressati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predettedisposizioni;   Visto l'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  inbase  al  quale,  ferme  restando  le  disposizioni  di  salvaguardiastabilite  dai  sopra  citati  commi  14  e  15  dell'art.   24   deldecreto-legge n. 201  del  2011,  e  dai  menzionati  commi  2-ter  e2-quater dell'art. 6 del decreto-legge n. 216 del  2011,  convertito,con  modificazioni,  dalla  legge  n.  14  del   2012,   nonche'   ledisposizioni, i presupposti e le  condizioni  di  cui  al  suindicatodecreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1°  giugno2012, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regimedelle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  delcitato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano  ad  applicarsi,  nellimite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorche' maturino  i  requisitiper l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 201:     a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sedegovernativa entro  il  31  dicembre  2011  accordi  finalizzati  allagestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatorisociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratoriancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati inmobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  irequisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di   fruizionedell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi 1  e  2,  dellalegge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove  prevista,  della  mobilita'lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n.  223del 1991. Ai lavoratori di cui  alla  presente  lettera  continua  adapplicarsi la disciplina in materia di  indennita'  di  mobilita'  invigore alla data del 31 dicembre 2011, con  particolare  riguardo  alregime della durata;     b) nei limiti di  ulteriori  1.600  soggetti  rispetto  a  quantoindicato dall'art. 6 del citato decreto ministeriale  del  1°  giugno2012 ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,  non  eranotitolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   disolidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ma per  i  quali  il  diritto  all'accesso  aipredetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data eferma restando la permanenza nel fondo fino al  sessantaduesimo  annodi eta';     c) ai lavoratori di cui all'art. 24, comma  14  lettera  d),  deldecreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dallalegge n. 214 del 2011, nonche' di cui all'art. 2, comma 1, lettera d)del  citato  decreto   ministeriale   del   1°   giugno   2012   che,antecedentemente  alla  data  del  4  dicembre  2011,   siano   statiautorizzati alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione,  cheperfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportarela decorrenza del trattamento pensionistico,  secondo  la  disciplinavigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  6  dicembre2011, n. 201, nel periodo  compreso  fra  il  ventiquattresimo  e  iltrentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  delmedesimo decreto-legge;     d)  ai  lavoratori  di  cui  all'art.   6,   comma   2-ter,   deldecreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dallalegge n. 14  del  2012,  che  risultino  in  possesso  dei  requisitianagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionisticavigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citatodecreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dallalegge n.  214  del  2011,  avrebbero  comportato  la  decorrenza  deltrattamento medesimo nel periodo compreso fra il  ventiquattresimo  eil trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore  deldecreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dallalegge n. 214 del 2011;   Visto il comma 2, primo periodo,  del  surrichiamato  art.  22  deldecreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dallalegge n. 135 del 2012, laddove dispone che con decreto  del  Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministrodell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giornidalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  delmedesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono definite le modalita'  diattuazione del precedente comma 1 dell'art. 22;   Visti, altresi', il secondo e del il terzo periodo del comma 2  delsummenzionato art. 22, laddove e' previsto  che  l'INPS  provvede  almonitoraggio, sulla base della data di  cessazione  del  rapporto  dilavoro, delle domande di pensionamento presentate dai  lavoratori  dicui al comma 1 del medesimo art.  22,  che  intendono  avvalersi  deirequisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  primadella data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del2011  e  che   qualora   dal   predetto   monitoraggio   risulti   ilraggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande   di   pensionedeterminato ai sensi del comma 1 dell'art. 22, il predetto  ente  nonprendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimocomma 1;   Tenuto  conto  dell'elaborazione  effettuata  dall'INPS  -  per  lelettere c) e d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto-legge  6  luglio2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto2012, n. 135, e dalla direzione generale delle relazioni  industrialie dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e  delle  politichesociali - per la lettera a) del comma 1 del medesimo art. 22 -  sullabase dei relativi elementi amministrativi di competenza, elaborazionitrasposte nella tabella riportata nel  presente  decreto,  che  hannoconsentito di verificare la congruita' del limite  numerico  indicatodal  comma  1  dell'art.  22  del  decreto-legge  n.  95  del   2012,convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  135  del  2012,  conriferimento ai soggetti rientranti in ciascuna  delle  categorie  deisoggetti beneficiari ivi elencate;                                Decreta:                                 Art. 1   1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazionedell'art. 22, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,individuando,  alla  tabella  di  cui  al  successivo  art.   6,   laripartizione del numero complessivo dei soggetti interessati ai  finidella concessione dei benefici di cui al comma 1  del  medesimo  art.22, nel limite dei 55.000 soggetti ivi complessivamente previsti.                                  Art. 2   1. Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  in  premessacontinuano ad applicarsi le disposizioni in materia di  requisiti  diaccesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  dientrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,alle seguenti condizioni, indicate  dal  comma  1  dell'art.  22  deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:     a) lettera a) del citato art. 22, comma 1:       lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenzeoccupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali,  sulla  basedi accordi stipulati in sede governativa entro il 31  dicembre  2011,ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non
risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in  mobilita'ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  esuccessive modificazioni, con raggiungimento  dei  requisiti  per  ilpensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  dimobilita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  ovvero,  ove  prevista,  della  mobilita'  lunga  ai  sensidell'art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991;     b) lettera b) del citato art. 22, comma 1:       lavoratori che alla data  del  4  dicembre  2011  non  dovevanoessere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi disolidarieta' di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996 n. 662. Il diritto  di  accesso  degli  interessati  aipredetti fondi deve essere stato previsto da accordi  stipulati  alladata del 4 dicembre  2011,  e  fermo  restando  che  tali  lavoratorirestano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di eta';     c) lettera c) del citato art. 22, comma 1:       lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria   dellacontribuzione antecedentemente alla data  del  4  dicembre  2011  chedevono perfezionare i requisiti anagrafici  e  contributivi  utili  acomportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  ladisciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.214 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo  alla  data  dientrata in vigore del medesimo decreto-legge;       i lavoratori  interessati  non  devono  aver  comunque  ripresoattivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno  uncontributo volontario  accreditato  od  accreditabile  alla  data  dientrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,  conmodificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;     d) lettera d) del citato art. 22, comma 1:       lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il  31dicembre 2011, in ragione di accordi individuali  sottoscritti  ancheai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del  codice  di  proceduracivile senza successiva rioccupazione in  qualsiasi  altra  attivita'lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro  entroil  31  dicembre  2011  in  applicazione  di  accordi  collettivi  diincentivo all'esodo stipulati dalle  organizzazioni  comparativamentepiu' rappresentative a livello nazionale senza successiva
rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa;       gli interessati devono  risultare  in  possesso  dei  requisitianagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionisticavigente prima della data di entrata in vigore  del  decreto-legge  n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214  del2011, avrebbero comportato la  decorrenza  del  trattamento  medesimoentro il trentaseiesimo mese  successivo  alla  data  di  entrata  invigore  del  decreto-legge  n.  201   del   2011,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.   2. I lavoratori di cui alla lettera d) del  comma  1  del  presentearticolo  conseguono  il  beneficio  a  condizione  che  la  data  dicessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  eoggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   direzioniterritoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollentiindividuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.  Ladocumentazione da produrre per comprovare quanto precede e'  indicataal successivo art. 4.                                  Art. 3   1. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.  2del presente decreto, le imprese che hanno  stipulato,  entro  il  31dicembre  2011,  i  relativi  accordi  governativi,  comunicano,   alMinistero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione  generaledelle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:     a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presentedecreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco nominativo dei  lavoratorilicenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012,  indicando  perogni lavoratore interessato la data del licenziamento;     b) entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l'elenconominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno  diriferimento, in  base  al  programma  di  gestione  delle  eccedenze,indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.   2. L'INPS, sulla base delle comunicazioni delle imprese di  cui  alcomma 1, che sono trasmesse  all'Istituto  dalla  direzione  generaledelle relazioni industriali e dei rapporti di  lavoro  del  Ministerodel lavoro e  delle  politiche  sociali  entro  quindici  giorni  dalricevimento, ammette - sulla base della data  di  licenziamento  -  ilavoratori interessati al beneficio ai sensi dell'art. 22,  comma  1,del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.                                  Art. 4   1. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1  dell'art.  2  delpresente decreto, presentano istanza di accesso ai  benefici  di  cuiall'art. 22, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapportodi lavoro secondo le seguenti modalita':     a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati  in  ragione  diaccordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  diprocedura civile, l'istanza e' presentata alla direzione territorialedel lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;     b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alladirezione territoriale del lavoro competente in base  alla  residenzadel lavoratore cessato.   2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentateentro centoventi giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presentedecreto nella Gazzetta Ufficiale.   3. Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui  al  comma  1del presente articolo,  sono  istituite  specifiche  commissioni  perl'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.   4. Le commissioni di cui al comma 3 sono composte da due funzionaridella direzione territoriale del lavoro, di cui uno con  funzioni  dipresidente,  nonche'  da  un  funzionario  dell'INPS,  designato  daldirettore provinciale della sede dello stesso istituto.   5. Per il funzionamento delle commissioni di cui  al  comma  3  nonsono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.                                  Art. 5   1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  commissioni  di  cuiall'art. 4, comma 3, del  presente  decreto  vengono  comunicate  contempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.
  2. Avverso i provvedimenti delle commissioni  di  cui  all'art.  4,comma 3, del presente decreto l'interessato puo' presentare  riesame,entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello  stesso,  innanzialla direzione territoriale del lavoro presso cui e' stata presentatal'istanza.                                  Art. 6   1. In conformita' agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  ilnumero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio  aisensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e' determinato in 55.000 unita', ripartite come segue:    |================================|==================================||     Tipologia di soggetti      |            Contingente           ||                                |             Numerico             ||================================|==================================||Lavoratori destinatari di       |                                  ||programmi di gestione delle     |                                  ||eccedenze occupazionali con     |                                  ||utilizzo degli ammortizzatori   |                                  ||sociali, sulla base di accordi  |              40.000              ||stipulati in sede governativa   |                                  ||entro il 31 dicembre 2011       |                                  ||[art. 2, comma 1, lettera a),   |                                  ||del presente decreto]           |                                  ||--------------------------------|----------------------------------||Fondi di solidarieta' [art. 2,  |                                  ||comma 1, lettera b), del        |               1.600              ||presente decreto]               |                                  ||--------------------------------|----------------------------------||Prosecutori volontari [art. 2,  |                                  ||comma 1, lettera c), del        |               7.400              ||presente decreto]               |                                  ||--------------------------------|----------------------------------||Lavoratori cessati ai sensi     |                                  ||dell'art. 6, comma 2 -ter, del  |                                  ||decreto-legge n. 216 del 2011,  |                                  ||convertito, con modificazioni,  |               6.000              ||dalla legge n. 14 del 2012      |                                  ||[art. 2, comma 1, lettera d) del|                                  ||presente decreto]               |                                  ||================================|==================================||            TOTALE              |              55.000              ||================================|==================================|                                 Art. 7   Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del  presentedecreto continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennita'di  mobilita'  in  vigore  alla  data  del  31  dicembre  2011,   conparticolare riguardo al regime della durata.   Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  epubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 8 ottobre 2012                                               Il Ministro del lavoro                                               e delle politiche sociali                                                      Fornero          Il Ministro dell'economia      e delle finanze          Grilli   Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 1, foglio n. 68