Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 18 febbraio 2013

 

Circolare n. 51/2013

 

Oggetto: Previdenza – Congedi di paternità – Disposizioni attuative - D.M. 22.12.2012, su G.U. n. 37 del 13.2.2013.

 

Il Ministero del Lavoro ha reso operativi i congedi di paternità introdotti dalla Riforma Fornero in via sperimentale per il triennio 2013-2015 (art. 4, commi da 24 a 26 della legge n. 92/2012).

 

Come è noto, i congedi in questione sono di due tipi: uno obbligatorio e l’altro facoltativo. Con il primo il padre lavoratore ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno entro i primi 5 mesi di vita del figlio, mentre con il secondo può usufruire, in  alternativa alla madre e sempre nello stesso periodo dei 5 mesi, di ulteriori due giorni anche continuativi di astensione dal lavoro; in entrambi i casi al lavoratore spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che i congedi di paternità (sia obbligatori che facoltativi) si applicano alle nascite successive all’1 gennaio 2013 e che per poterne fruire il lavoratore deve presentare con un anticipo di almeno 15 giorni apposita comunicazione scritta al proprio datore di lavoro allegando, nel caso di congedo facoltativo, la dichiarazione della madre di non fruire di analogo periodo di congedo di maternità; il datore di lavoro dovrà a sua volta comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite dal lavoratore.

 

Si fa osservare che con lo stesso provvedimento il Ministero del Lavoro ha dato attuazione alla disposizione della citata legge 92 che prevede la possibilità per la madre lavoratrice di sostituire in tutto o in parte il periodo di sei mesi di astensione facoltativa con un contributo a carico dell’INPS pari a 300 euro mensili (per un massimo di 6 mesi) utilizzabile per fruire o del servizio di baby sitting ovvero dei servizi per l’infanzia resi da strutture pubbliche o private accreditate.  

Per accedere al beneficio la lavoratrice dovrà presentare apposita domanda entro i termini stabiliti di volta in volta per ciascun anno dall’INPS. Il beneficio sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili (pari a 20 milioni di euro per ciascun anno) sulla base della situazione economica familiare della lavoratrice e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 191/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n.37 del 13.2.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2012

Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo
obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre  a  forme  di
contributi economici alla madre, per favorire il  rientro  nel  mondo
del lavoro al termine del congedo. 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
            Ambito di applicazione del congedo del padre 
  1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art.
4, comma 24, lettera a), della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  sono
fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il  quinto  mese  di
vita del figlio. 
  2. Il congedo obbligatorio di un giorno e' fruibile dal padre anche
durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice, in aggiunta
ad esso. 
  3. La fruizione, da parte del padre,  del  congedo  facoltativo  ai
sensi del secondo periodo dell'art. 4, comma 24, lettera  a)  citato,
di uno o due giorni, anche continuativi, e' condizionata alla  scelta
della madre lavoratrice di  non  fruire  di  altrettanti  giorni  del
proprio congedo di  maternita',  con  conseguente  anticipazione  del
termine finale del congedo post-partum della madre per un  numero  di
giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. 
  4.  Il  congedo   facoltativo   e'   fruibile   dal   padre   anche
contemporaneamente all'astensione della madre. 
  5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano  anche  al
padre adottivo o affidatario. 
  6. Il giorno di congedo obbligatorio e' riconosciuto anche al padre
che fruisce del congedo di  paternita'  ai  sensi  dell'art.  28  del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
  7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi  di  cui  ai
commi 2 e 3, si applica  alle  nascite  avvenute  a  partire  dal  
gennaio 2013. 
 
                               Art. 2 
          Trattamento economico, normativo e previdenziale 
          del congedo obbligatorio e facoltativo del padre 
  1. Il padre lavoratore dipendente  ha  diritto,  per  i  giorni  di
congedo  di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  1,  a  un'indennita'
giornaliera  a  carico  dell'INPS,  pari  al  100  per  cento   della
retribuzione, corrisposta secondo le  modalita'  stabilite  nell'art.
22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
  2. Con riferimento al  trattamento  normativo  e  previdenziale  si
applicano  le  disposizioni  previste  in  materia  di   congedo   di
paternita' dagli articoli 29 e 30 del citato decreto  legislativo  n.
151 del 2001. 
 
                               Art. 3 
                       Modalita' di fruizione 
  1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3  dell'art.  1,  il
padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni  in  cui
intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici  giorni,  ove
possibile in relazione all'evento  nascita,  sulla  base  della  data
presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo'  essere
sostituita  dall'utilizzo,  ove  presente,  del  sistema  informativo
aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore  di
lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso  i
canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo. 
  2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla
richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del  congedo
di maternita' a lei spettante per un numero di giorni  equivalente  a
quello fruito  dal  padre,  con  conseguente  riduzione  del  congedo
medesimo. La predetta documentazione dovra' essere trasmessa anche al
datore di lavoro della madre. 
  3. I congedi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, non possono essere
frazionati ad ore. 
 
                               Art. 4 
        Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 
  1. La madre lavoratrice, al  termine  del  periodo  di  congedo  di
maternita'  e  negli  undici  mesi  successivi,  ha  la  facolta'  di
richiedere,  in  luogo   del   congedo   parentale,   un   contributo
utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting  o  per
far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per  l'infanzia
o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art.  4,  comma  24,
lettera b), della legge n. 92 del 2012. 
  2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice  che
abbia gia' usufruito in parte del congedo parentale. 
 
                               Art. 5 
           Misura del beneficio e modalita' di erogazione 
  1. Il beneficio di cui all'art. 4 consiste in un contributo, pari a
un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi,  in  base
alla richiesta della lavoratrice interessata. 
  2. Il contributo per il servizio  di  baby-sitting  verra'  erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 72 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso  di  fruizione
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi  privati
accreditati, il beneficio consistera' in un  pagamento  diretto  alla
struttura prescelta, fino  a  concorrenza  del  predetto  importo  di
300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della
documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio. 
 
                               Art. 6 
                       Modalita' di ammissione 
  1. Per accedere all'uno  o  all'altro  dei  benefici  di  cui  agli
articoli 4 e 5, la  madre  lavoratrice  presenta  domanda  tramite  i
canali telematici e secondo le modalita' tecnico operative  stabilite
in tempo utile dall'I.N.P.S., indicando,  al  momento  della  domanda
stessa, a quale delle due opzioni di cui all'art. 4 intende  accedere
e di quante mensilita' intenda usufruire, con  conseguente  riduzione
di altrettante mensilita' di congedo parentale. 
  2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le  domande  dovranno
essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico  a  livello
nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall'INPS,
che provvedera' a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso
i diversi canali informativi disponibili. All'esito del  monitoraggio
di cui in premessa, l'INPS potra' valutare, per gli anni 2014 e 2015,
un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici,
con consequenziale correlato frazionamento delle risorse  disponibili
nell'anno considerato. 
  3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli
siano gia' nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto
sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo. 
  4. Il beneficio di cui agli articoli 4  e  5  e'  riconosciuto  nei
limiti delle risorse indicate all'art.  10,  comma  1,  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale
che  terra'  conto   dell'indicatore   della   situazione   economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di
priorita' per i nuclei familiari con ISEE di valore  inferiore  e,  a
parita' di ISEE, secondo l'ordine di presentazione. 
  5. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro  quindici  giorni
dalla scadenza del bando. 
  6. Entro i successivi quindici  giorni,  le  lavoratrici  utilmente
collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per  il  contributo
al  servizio  di  baby-sitting,  potranno  recarsi  presso  le   sedi
dell'INPS per ricevere i voucher richiesti. 
 
                               Art. 7 
                      Esclusioni e limitazioni 
  1. Non sono ammesse  al  beneficio  di  cui  all'art.  4  le  madri
lavoratrici che, relativamente  al  figlio  per  il  quale  intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta: 
    risultano esentate totalmente dal pagamento della  rete  pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; 
    usufruiscono dei benefici  di  cui  al  Fondo  per  le  Politiche
relative ai diritti ed alle pari opportunita'  istituito  con  l'art.
19, comma 3, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di  cui  agli
articoli 4 e 5 in misura riproporzionata  in  ragione  della  ridotta
entita' della prestazione lavorativa. 
  3. Le lavoratrici iscritte alla gestione  separata  possono  fruire
dei benefici fino ad un massimo di tre mesi. 
  4.  Nel  caso  in  cui  il  diritto  all'esenzione   totale   venga
riconosciuto successivamente  all'ammissione  al  contributo  di  cui
all'art. 4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il  periodo
successivo alla decadenza medesima,  senza  obbligo  di  restituzione
delle somme percepite. 
 
                               Art. 8 
             Procedura per la realizzazione dell'elenco 
  1.  L'INPS  provvede  alla  redazione   di   apposite   istruzioni,
pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per  l'istituzione
di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti
alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera  b),  della
legge n. 92/2012, sia per  le  modalita'  di  pagamento  dei  servizi
erogati dalle strutture medesime. 
  2. Successivamente alla pubblicazione,  le  strutture  pubbliche  e
private accreditate che abbiano interesse potranno presentare on-line
all'INPS domanda di  iscrizione  nel  suddetto  elenco.  Quest'ultimo
sara'  poi  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'INPS  e  sara'
liberamente consultabile. 
  3. L'elenco sara', inoltre, aggiornato in tempo reale ed  integrato
con la procedura di domanda on-line delle  madri  lavoratrici  aventi
diritto al contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b),  della
legge n.  92/2012,  al  fine  di  consentire  alle  madri  stesse  di
visualizzare, durante  la  compilazione  della  domanda  on-line,  le
strutture presenti in elenco. 
  4. Nel caso di opzione per il contributo per  l'accesso  alla  rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione  della  domanda
on-line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la
disponibilita' dei posti presso la  rete  pubblica  dei  servizi  per
l'infanzia o le strutture private accreditate. 
 
                               Art. 9 
                   Riduzione del congedo parentale 
  1. La fruizione dei benefici di cui agli  articoli  4  e  seguenti,
comporta, per ogni quota mensile  richiesta  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, una corrispondente riduzione  di  un  mese  del  periodo  di
congedo parentale, di cui all'art.  32  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n.  151.  Al  fine  della  rideterminazione  del  congedo
stesso, l'INPS comunichera' al datore di  lavoro  l'ammissione  della
lavoratrice al beneficio prescelto. 
 
                               Art. 10 
                      Monitoraggio della spesa 
                       e copertura finanziaria 
  1. I benefici di cui agli articoli 4 e  5,  sono  riconosciuti  nel
limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015, a carico del Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a
favore  dell'incremento  in  termini   quantitativi   e   qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art.  24,  comma
27, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00  per  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015, gravera' sul capitolo  2180  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
«Fondo per il finanziamento di interventi  a  favore  dell'incremento
dell'occupazione giovanile e delle donne»  per  ciascuno  degli  anni
finanziari 2013, 2014 e 2015. 
  3. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle  modalita'  di
utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi  al
primo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2012 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.

Lavoro, registro n. 1, foglio n. 314