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Roma, 3 aprile 2013
Circolare n. 80/2013
Oggetto: Tributi – Detassazione su somme erogate per
incrementi di produttività – Modalità attuative – DPCM 22.1.2013, su G.U. n. 75
del 29.3.2013.
Con un ritardo di
oltre due mesi rispetto alla sua approvazione è stato pubblicato il DPCM sulla
detassazione dei premi di produttività corrisposti ai lavoratori in virtù di
accordi collettivi (aziendali o territoriali). Come è noto, l’agevolazione era
stata prorogata per il 2013 dalla legge
di stabilità (art. 1, comma 481 della legge n. 228/2012) nel limite delle
risorse stanziate (pari a 950 milioni di euro) ma mancavano ancora le disposizioni
attuative.
La detassazione consiste
nell’applicazione sulle somme in questione di una imposta del 10% (sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) applicabile, entro il
limite complessivo di 2,5 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori
che nel 2012 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 40 mila
euro (in precedenza 30 mila euro).
Rispetto ai decreti
degli scorsi anni i contenuti del nuovo decreto appaiono molto più complessi e
pongono non pochi dubbi interpretativi che dovranno essere chiariti dal
Ministero del Lavoro con una circolare in corso di elaborazione. In particolare
non saranno più detassabili le somme che, seppur collegate alla produttività
aziendale (quali ad esempio il lavoro straordinario o notturno), hanno come
fonte esclusiva il CCNL di riferimento. Inoltre non è chiara la definizione di
“retribuzione di produttività” che il
decreto in questione identifica nelle somme pagate in relazione a indicatori
quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione
(come ad esempio i premi di produttività aziendale) o, in alternativa, nelle somme erogate in esecuzione di contratti che
prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di
intervento di seguito indicate: adozione di modelli di orari flessibili,
distribuzione flessibile delle ferie, adozione di misure che rendono compatibile
l’impiego di nuove tecnologie, intercambiabilità delle funzioni e integrazione
delle competenze.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento per successivi approfondimenti.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 131/2012 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© |
G.U.
n. 75 del 29.3.2013 (fonte Guritel)
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013
Modalita' di attuazione delle misure sperimentali
per l'incremento
della
produttivita' del lavoro nel periodo 1° gennaio
- 31
dicembre
2013,
ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n.
228.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Decreta:
Art. 1
Oggetto e misura dell'agevolazione
1. Nel limite delle risorse di cui al comma
481 dell'articolo 1
della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita'
2013), per
il
periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate
a
titolo di retribuzione di produttivita', in
esecuzione di contratti
collettivi
di lavoro sottoscritti a livello aziendale o
territoriale
(di
seguito denominati, a tutti i fini di cui
al presente decreto,
"contratti"),
ai sensi della normativa di
legge e degli
accordi
interconfederali vigenti,
da associazioni
dei lavoratori
comparativamente
piu' rappresentative
sul piano nazionale,
ovvero
dalle loro
rappresentanze sindacali operanti
in azienda, sono
soggette
a un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle
persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per
cento.
esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
da
lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro
40.000,
al
lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta
sostitutiva
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008,
n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126.
3. La retribuzione di produttivita' individualmente riconosciuta
che puo' beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma
1, non
puo' comunque essere complessivamente superiore, nel
corso dell'anno
2013,
ad euro 2.500 lordi.
4. Restano applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni dei
commi
da
93,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008,
n.
126.
Art. 2
Retribuzione di produttivita'
1. Ai fini dell'applicazione del regime
fiscale agevolato di cui
all'articolo
1, per retribuzione di produttivita'
si intendono le
voci
retributive erogate, in esecuzione di
contratti, con espresso
riferimento ad
indicatori quantitativi di
produttivita'/redditivita'/qualita'/efficienza/innovazione, o,
in
alternativa,
le voci retributive erogate in esecuzione
di contratti
che
prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle
aree
di intervento di seguito indicate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e
della loro distribuzione
con modelli
flessibili, anche in
rapporto agli investimenti,
all'innovazione tecnologica
e alla fluttuazione dei
mercati
finalizzati
ad un piu' efficiente utilizzo delle strutture
produttive
idoneo a
raggiungere gli obiettivi
di produttivita' convenuti
mediante una
programmazione mensile della
quantita'
e della
collocazione
oraria della prestazione;
b) introduzione di
una distribuzione flessibile
delle ferie
mediante
una programmazione aziendale anche
non continuativa delle
giornate
di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile
l'impiego di
nuove tecnologie
con la tutela
dei diritti fondamentali dei
lavoratori,
per facilitare l'attivazione di strumenti
informatici,
indispensabili
per lo svolgimento delle attivita' lavorative;
d) attivazione di interventi in materia
di fungibilita' delle
mansioni
e di integrazione delle
competenze, anche funzionali
a
processi
di innovazione tecnologica.
Art. 3
Procedimento e monitoraggio
1. Al fine di
consentire il monitoraggio
dello sviluppo delle
misure
di cui al presente decreto e la verifica di conformita' degli
accordi
alle disposizioni del presente decreto, i
datori di lavoro
provvedono
a depositare i contratti presso
del
lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro
sottoscrizione, con
allegata autodichiarazione di conformita'
dell'accordo
depositato alle disposizioni del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali -
Direzione
generale
delle relazioni industriali
e dei rapporti
di lavoro,
provvede
alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati ai
sensi
del presente articolo.
3. Entro il 30 novembre 2013 il
Governo procede ,
anche sulla
scorta
di elementi risultanti dal monitoraggio di cui al comma 2, a
un
confronto con le parti sociali, al fine
di acquisire elementi
conoscitivi
in ordine all'applicazione dei contratti e
all'effettiva
idoneita' delle previsioni di cui all'articolo 2
a conseguire gli
obiettivi di
incremento della produttivita', anche
al fine di
orientare
le successive determinazioni in materia.
Il presente
decreto e' inviato
alla Corte dei
conti per la
registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 22 gennaio 2013
Il
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Monti
Il
Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato
alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Ufficio
controllo atti Presidenza
del Consiglio dei
Ministri -
Ministero
della giustizia e Ministero degli esteri,
registro n. 3,
foglio
n. 81