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Roma, 3 aprile 2013

 

Circolare n. 80/2013

 

Oggetto: Tributi – Detassazione su somme erogate per incrementi di produttività – Modalità attuative – DPCM 22.1.2013, su G.U. n. 75 del 29.3.2013.

 

Con un ritardo di oltre due mesi rispetto alla sua approvazione è stato pubblicato il DPCM sulla detassazione dei premi di produttività corrisposti ai lavoratori in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali). Come è noto, l’agevolazione era stata prorogata per il 2013 dalla legge di stabilità (art. 1, comma 481 della legge n. 228/2012) nel limite delle risorse stanziate (pari a 950 milioni di euro) ma mancavano ancora le disposizioni attuative.

 

La detassazione consiste nell’applicazione sulle somme in questione di una imposta del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) applicabile, entro il limite complessivo di 2,5 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori che nel 2012 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 40 mila euro (in precedenza 30 mila euro).

 

Rispetto ai decreti degli scorsi anni i contenuti del nuovo decreto appaiono molto più complessi e pongono non pochi dubbi interpretativi che dovranno essere chiariti dal Ministero del Lavoro con una circolare in corso di elaborazione. In particolare non saranno più detassabili le somme che, seppur collegate alla produttività aziendale (quali ad esempio il lavoro straordinario o notturno), hanno come fonte esclusiva il CCNL di riferimento. Inoltre non è chiara la definizione di “retribuzione di produttività” che il decreto in questione identifica nelle somme pagate in relazione a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (come ad esempio i premi di produttività aziendale) o, in alternativa, nelle somme erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: adozione di modelli di orari flessibili, distribuzione flessibile delle ferie, adozione di misure che rendono compatibile l’impiego di nuove tecnologie, intercambiabilità delle funzioni e integrazione delle competenze.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per successivi approfondimenti.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 131/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 75 del 29.3.2013 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013

Modalita' di attuazione delle misure  sperimentali  per  l'incremento

della produttivita' del lavoro nel periodo 1° gennaio -  31  dicembre

2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n.

228.

 

                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

                           di concerto con

 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                 Oggetto e misura dell'agevolazione

  1. Nel limite delle risorse di cui al  comma  481  dell'articolo  1

della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013),  per

il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme  erogate

a titolo di retribuzione di produttivita', in esecuzione di contratti

collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o  territoriale

(di seguito denominati, a tutti i fini di cui  al  presente  decreto,

"contratti"), ai sensi della  normativa  di  legge  e  degli  accordi

interconfederali   vigenti,   da    associazioni    dei    lavoratori

comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale,  ovvero

dalle  loro  rappresentanze  sindacali  operanti  in  azienda,   sono

soggette a un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle

persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10

per cento.

  2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova  applicazione  con

esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di  reddito

da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad  euro  40.000,

al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012  all'imposta

sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27  maggio  2008,

n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,  n.

126.

  3. La retribuzione di  produttivita'  individualmente  riconosciuta

che puo' beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1,  non

puo' comunque essere complessivamente superiore, nel corso  dell'anno

2013, ad euro 2.500 lordi.

  4. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni  dei

commi da 2 a 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio  2008,  n.

93, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.

126.

 

                               Art. 2

                    Retribuzione di produttivita'

  1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale  agevolato  di  cui

all'articolo 1, per retribuzione di  produttivita'  si  intendono  le

voci retributive erogate, in esecuzione di  contratti,  con  espresso

riferimento        ad        indicatori        quantitativi        di

produttivita'/redditivita'/qualita'/efficienza/innovazione,   o,   in

alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione  di  contratti

che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre  delle

aree di intervento di seguito indicate:

    a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro  distribuzione

con  modelli  flessibili,  anche  in  rapporto   agli   investimenti,

all'innovazione  tecnologica  e   alla   fluttuazione   dei   mercati

finalizzati ad un piu' efficiente utilizzo delle strutture produttive

idoneo  a  raggiungere  gli  obiettivi  di  produttivita'   convenuti

mediante  una  programmazione  mensile  della   quantita'   e   della

collocazione oraria della prestazione;

    b) introduzione  di  una  distribuzione  flessibile  delle  ferie

mediante una programmazione aziendale anche  non  continuativa  delle

giornate di ferie eccedenti le due settimane;

    c) adozione di misure volte a rendere  compatibile  l'impiego  di

nuove  tecnologie  con  la  tutela  dei  diritti   fondamentali   dei

lavoratori, per facilitare l'attivazione  di  strumenti  informatici,

indispensabili per lo svolgimento delle attivita' lavorative;

    d) attivazione di interventi in  materia  di  fungibilita'  delle

mansioni e di  integrazione  delle  competenze,  anche  funzionali  a

processi di innovazione tecnologica.

 

                               Art. 3

                     Procedimento e monitoraggio

  1. Al fine di  consentire  il  monitoraggio  dello  sviluppo  delle

misure di cui al presente decreto e la verifica di conformita'  degli

accordi alle disposizioni del presente decreto, i  datori  di  lavoro

provvedono a depositare i contratti presso la Direzione  territoriale

del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro

sottoscrizione,  con  allegata   autodichiarazione   di   conformita'

dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto.

  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  -  Direzione

generale delle  relazioni  industriali  e  dei  rapporti  di  lavoro,

provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati  ai

sensi del presente articolo.

  3. Entro il 30 novembre 2013  il  Governo  procede  ,  anche  sulla

scorta di elementi risultanti dal monitoraggio di cui al comma  2,  a

un confronto con le parti sociali,  al  fine  di  acquisire  elementi

conoscitivi in ordine all'applicazione dei contratti e  all'effettiva

idoneita' delle previsioni di cui all'articolo  2  a  conseguire  gli

obiettivi  di  incremento  della  produttivita',  anche  al  fine  di

orientare le successive determinazioni in materia.

  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

    Roma, 22 gennaio 2013

                                          Il Presidente del Consiglio

                                                 dei Ministri        

                                                      Monti          

 

Il Ministro dell'economia

      e delle finanze

          Grilli

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013

Ufficio controllo  atti  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -

Ministero della giustizia e Ministero degli esteri,  registro  n.  3,

foglio n. 81