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Roma, 11 aprile 2013

 

Circolare n. 89/2013

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Chiarimenti – Circ. Min. Lavoro n. 9 del 5.3.2013.

 

Come è noto, in base al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 71 del D.LGVO 81/2008), il datore di lavoro è tenuto a richiedere all’INAIL (in caso di prima verifica) e alle ASL (in caso di verifiche successive) di valutare lo stato di conservazione e l’efficienza di alcune attrezzature particolari tra cui apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a 200Kg, scale aeree, ponti mobili, carrelli semoventi a braccio telescopico. Le verifiche devono essere effettuate secondo una tempistica fissata dallo stesso Testo Unico in relazione alle diverse attrezzature. La prima verifica deve essere richiesta dalle aziende interessate all’INAIL almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, mentre le verifiche successive devono essere richieste all’ASL almeno 30 giorni prima.

 

Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha ora precisato in particolare che:

 

·       sono escluse dall’applicazione delle verifiche periodiche alcune attrezzature tra cui i loader portuali (cd. cargo loader) definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari, nonché il carrello elevatore a forche (cd. muletto) a meno che non sia munito di accessori di sollevamento o di attrezzature intercambiabili;

 

·       resta confermato che qualora l’INAIL o l’ASL non effettuino le verifiche periodiche entro i termini previsti (60 o 30 giorni dalla richiesta rispettivamente a seconda che si tratti della prima verifica o di quelle successive), il datore di lavoro deve rivolgersi ad un soggetto abilitato tra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dal Ministero del Lavoro (decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 disponibile sul sito www.lavoro.gov.it); al riguardo la circolare ministeriale ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare in questi casi, nel più breve tempo possibile, all’INAIL o all’ASL il nominativo del soggetto abilitato prescelto.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 226/2012  

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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