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Roma, 11 aprile 2013
Circolare n. 89/2013
Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro – Chiarimenti – Circ.
Min. Lavoro n. 9 del 5.3.2013.
Come è noto, in base
al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 71 del D.LGVO
81/2008), il datore di lavoro è tenuto a richiedere all’INAIL (in caso di prima
verifica) e alle ASL (in caso di verifiche successive) di valutare lo stato di
conservazione e l’efficienza di alcune attrezzature particolari tra cui
apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a 200Kg, scale aeree,
ponti mobili, carrelli semoventi a braccio telescopico. Le verifiche devono
essere effettuate secondo una tempistica fissata dallo stesso Testo Unico in
relazione alle diverse attrezzature. La prima verifica deve essere richiesta
dalle aziende interessate all’INAIL almeno 60 giorni prima della relativa
scadenza, mentre le verifiche successive devono essere richieste all’ASL almeno
30 giorni prima.
Con la circolare in
oggetto il Ministero del Lavoro ha ora precisato in particolare che:
·
sono
escluse dall’applicazione delle verifiche periodiche alcune attrezzature tra
cui i loader portuali (cd. cargo loader)
definiti come piattaforme di sollevamento
per carico/scarico di carichi unitari, nonché il carrello elevatore a forche (cd.
muletto) a meno che non sia munito di accessori di sollevamento o di
attrezzature intercambiabili;
·
resta confermato che qualora
l’INAIL o l’ASL non effettuino le verifiche periodiche entro i termini previsti
(60 o 30 giorni dalla richiesta rispettivamente a seconda che si tratti della
prima verifica o di quelle successive), il datore di lavoro deve rivolgersi
ad un soggetto abilitato tra quelli indicati in un apposito elenco predisposto
dal Ministero del Lavoro (decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 disponibile
sul sito www.lavoro.gov.it);
al riguardo la circolare ministeriale ha introdotto l’obbligo per i datori
di lavoro di comunicare in questi casi, nel
più breve tempo possibile, all’INAIL o all’ASL il nominativo del soggetto
abilitato prescelto.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 226/2012 |
Responsabile
di Area |
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