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Roma, 23 aprile 2013
Circolare n.97/2013
Oggetto: Tributi – Detassazione su somme erogate per
incrementi di produttività – Circolare Ministero del Lavoro n. 15 del 3.4.2013.
Il Ministero del
Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sulla detassazione 2013 dei premi di
produttività (art. 1, comma 481 della legge n. 228/2012) a seguito delle
modalità di attuazione fissate dal DPCM dello scorso 22 gennaio. Come è noto,
in base a quel decreto le somme erogate ai lavoratori a titolo di retribuzione di produttività per effetto
di accordi collettivi (aziendali o territoriali) sono soggette ad un’imposta
del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali); l’agevolazione
si applica esclusivamente, nei limiti dell’importo massimo annuo di 2.500 euro
lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori che nel 2012 abbiano percepito un
reddito non superiore a 40 mila euro.
Somme detassabili – Le somme detassabili sono di due tipi che possono
entrambi coesistere all’interno dello stesso accordo collettivo. Secondo la
circolare ministeriale la rispondenza di tali somme alle finalità volute dal
legislatore deriva da una valutazione esclusiva delle parti che stipulano
l’accordo; ne consegue che l’agevolazione
non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.
Il primo tipo di
somme detassabili comprende le somme erogate con espresso riferimento ad
indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione. Al riguardo la circolare ministeriale, dopo aver precisato che le
somme possono far riferimento alternativamente ad uno solo dei suddetti
indicatori ed essere anche incerte nella corresponsione o nell’ammontare,
fornisce un’elencazione esemplificativa delle stesse ammettendo in particolare
al beneficio, come negli scorsi anni, anche i compensi per lavoro straordinario
che ad una prima lettura del DPCM di gennaio sembravano invece esclusi. Sempre
a titolo esemplificativo vengono fatte rientrare tra le somme agevolate quelle
legate all’andamento del fatturato, ad una maggiore soddisfazione della
clientela, al lavoro prestato nei periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL), a premi di rendimento o di produttività nonché le quote retributive o le
maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi di orario adottati
dall’azienda (quali indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole
flessibili o elastiche, lavoro domenicale o festivo).
In merito alle somme
detassabili di secondo tipo, la circolare ministeriale richiama le disposizioni
del DPCM del 22 gennaio secondo cui deve trattarsi di somme erogate in esecuzione dei contratti che prevedano l’attivazione
di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito
indicate:adozione di modelli di orari flessibili, distribuzione flessibile
delle ferie, adozione di misure che rendono compatibile l’impiego di nuove
tecnologie, intercambiabilità delle funzioni e integrazione delle competenze.
Deposito degli accordi collettivi – Il citato DPCM del 22 gennaio ha
previsto l’obbligo per i datori di lavoro di depositare presso
I termini entro cui
effettuare il deposito variano in base alla data di stipula dell’accordo. In
particolare:
·
gli
accordi sottoscritti prima del 13 aprile 2013 (data di entrata in vigore del
DPCM) dovranno essere depositati entro il 13 maggio 2013;
·
gli
accordi sottoscritti successivamente al 13 aprile 2013 dovranno essere depositati
entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione;
·
gli
accordi già depositati a qualsiasi titolo non dovranno essere depositati nuovamente;
in tal caso sarà sufficiente inviare, sempre entro il 13 maggio 2013, alla
Direzione Territoriale (anche tramite posta elettronica certificata) la sola autodichiarazione
di conformità contenente gli estremi dell’accordo già depositato;
·
in
caso di accordi territoriali il deposito potrà essere effettuato dall’associazione
firmataria.
Decorrenza della detassazione - Il Ministero del Lavoro ha precisato che in linea
generale la detassazione decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi.
Fanno eccezione le somme corrisposte al termine di un periodo annuale (ad esempio
i premi di produttività) che potranno essere detassate per intero, nonché le
somme corrisposte in forza di accordi collettivi sottoscritti in base alla
disciplina previgente ma comunque compatibile con la nuova nozione di retribuzione di produttività; in quest’ultimo
caso la detassazione sarà applicabile sin dall’1 gennaio 2013.
Fabio |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 80/2013 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
CIRCOLARE N. 15/2013
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Roma, 3 aprile 2013
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Ministero del lavoro
e delle politiche sociali |
Prot. 37/0006009
Agli indirizzi in allegato
Oggetto: art. 1, comma
L’art. 1, comma 481, della L. n. 228/2012 ha prorogato
le “misure sperimentali per l’incremento della produttività
del lavoro” già previste in passato, rimandando ad un apposito
D.P.C.M. l’indicazione delle modalità di attuazione dell’agevolazione.
Tali modalità sono state definite con D.P.C.M. 22 gennaio
2013 (pubblicato in G.U. n. 75 del 29 marzo 2013), al quale occorre
dunque far riferimento per applicare correttamente l’agevolazione, finanziata con 950 milioni di euro per l’anno 2013, 400 milioni per l’anno 2014 e
200 milioni per il 2015.
Oggetto e misura
dell’agevolazione
Nel limite delle risorse anzidette, il Decreto ha stabilito che le somme erogate a titolo di
retribuzione di produttività – la cui nozione sarà meglio declinata in seguito – sono soggette
ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
L’erogazione di tali somme deve avvenire “in esecuzione di contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) ai sensi della normativa
di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”.
Tale formulazione risulta in parte diversa rispetto a quanto già previsto in relazione all’analogo strumento agevolativo nel 2012 dall’art.
26 del D.L. n. 98/2011 (conv. da L. n. 111/2011).
In particolare va evidenziato che il Decreto
introduce il requisito secondo
il quale i contratti collettivi in questione devono essere sottoscritti da organizzazioni in possesso
del requisito della
maggiore rappresentatività comparata
sul piano nazionale
ovvero dalle loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda.
Sia il riferimento alle rappresentanze
sindacali operanti “in azienda”
(e non propriamente “Rappresentanze Sindacali Aziendali”),
sia quello agli accordi interconfederali
vigenti, fra i quali pertanto l’accordo del 23 luglio 1993 e successivi, lasciano inoltre intendere
che il Legislatore voglia indicare
tanto le RSA che le RSU.
Resta ferma la possibilità, per le aziende prive di rappresentanze sindacali
in ambito aziendale, di
sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale.
In ogni caso,
sia a livello territoriale
che a livello aziendale, i contratti
dovranno essere sottoscritti
da associazioni dei lavoratori in possesso del grado di rappresentatività
richiesto. Non potranno viceversa essere tenuti
in considerazione, ai fini della
applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di
categoria.
Secondo l’art. 1 del Decreto, inoltre:
- l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato
in relazione ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore
nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo
delle somme assoggettate, sempre nel 2012, alla analoga agevolazione prevista dall’art. 2 del
D.L. n. 93/2008 (conv. da L. 126/2008);
- la retribuzione di produttività
individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi;
- restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da
Su tali contenuti
dell’art. 1 si rinvia a specifici chiarimenti che potranno
essere forniti dall’Agenzia
delle entrate.
Retribuzione
di produttività
L’art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 fornisce la definizione della “retribuzione di produttività” ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato.
Il
Decreto stabilisce anzitutto che “per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate,
in esecuzione di contratti, con espresso
riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”.
Trattasi pertanto
di voci retributive
separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa. Più in particolare tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare
un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale. Tali voci retributive possono infatti
far riferimento alternativamente
ad indicatori di produttività, redditività,
qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per
l’applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di importi collegati ad indicatori
quantitativi e che possono essere
anche incerti nella loro corresponsione
o nel loro ammontare.
A titolo puramente esemplificativo, tali voci possono essere
collegate:
- all’andamento del fatturato;
- ad una maggior
soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà
riscontro;
- a minori costi di produzione
a seguito dell’utilizzo di nuove
tecnologie;
- alla lavorazione di periodi di riposo di origine
pattizia
(ad es. ROL);
- a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto
dal contratto nazionale di categoria;
- a premi di rendimento o produttività (quali ad es. quelli
che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 247/2007) ovvero a quote
retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione
di particolari sistemi orari adottati dall’azienda come: a ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;
- ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività come sopra specificato.
Qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di miglioramento della produttività, gli accordi
collettivi territoriali o aziendali
prevedano, in particolare:
- modifiche alla distribuzione degli
orari di lavoro esistenti
in azienda;
- modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate
aggiuntive (ad es. lavoro domenicale
o festivo), e/o a orari
a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle
modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o
ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo
degli impianti e dell’organizzazione del lavoro,
tali modifiche potranno
comportare l’applicazione della agevolazione sulle corrispondenti
quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività.
In
via alternativa il Decreto introduce
una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano
l’attivazione di almeno una
misura in almeno
3 delle aree di intervento di seguito elencate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività
convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione
oraria della prestazione;
b)
introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa
delle giornate di ferie eccedenti le
due settimane;
c)
adozione di misure volte a rendere compatibile
l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art.4 della L. n. 300/1970,
per facilitare l’attivazione di
strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle
attività lavorative;
d)
attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni
e di integrazione delle competenze,
anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’art.
13 della L. n. 300/1970.
In sostanza, in questa seconda
ipotesi, il Decreto prevede l’applicabilità della agevolazione qualora si dia esecuzione a contratti collettivi che prevedano congiuntamente l’introduzione di almeno una misura
in almeno 3 delle aree di intervento di cui alle lett. a), b), c), e d).
Tali interventi migliorativi possono dunque consistere, anche in tal caso a titolo puramente esemplificativo, nella introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta
un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità di mansioni tale da
consentire un impiego più flessibile
del personale.
Va peraltro evidenziato che le due nozioni
di “retribuzione di produttività”
possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e pertanto appare possibile dare esecuzione
ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto in
ordine alla applicabilità della agevolazione. A titolo puramente esemplificativo, pertanto, sarà possibile prevedere l’erogazione di voci retributive per un importo di euro
In ogni caso va osservato
che la rispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal Legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva, cosicché l’agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.
Procedimento
e monitoraggio
L’art. 3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 introduce alcune disposizioni di carattere
procedurale finalizzate sia al monitoraggio “dello sviluppo delle misure” in esame, sia la “verifica di conformità
degli accordi” alle
disposizioni dello stesso
Decreto.
È
dunque previsto che i datori
di lavoro siano tenuti a “depositare i contratti presso
Sul punto va anzitutto chiarito che, per i contratti
già sottoscritti alla data di entrata
in vigore del D.P.C.M., il termine
di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data.
In ogni caso l’agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale
è data esecuzione (per un contratto sottoscritto
pertanto il 1° febbraio sarà possibile applicare
l’agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far “retroagire” l’efficacia delle previsioni collettive). Ciò evidentemente non vale in
relazione alla corresponsione di voci retributive corrisposte solo al termine
di un periodo annuale (ad es. corresponsione di premi di produttività sulla base delle
risultanze circa il realizzarsi di obiettivi su base annua). Inoltre,
per i contratti sottoscritti in vigenza
della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una “retribuzione di produttività”
coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del D.P.C.M., sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin dal 1° gennaio
del corrente anno; in tal caso la “autodichiarazione”
– di seguito indicata – sarà evidentemente
volta a confermare la corrispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite
dal Decreto.
Quanto alla “autodichiarazione di conformità”
da allegare ai contratti
depositati, anche al
fine di una maggior semplificazione delle procedure, si ritiene che la stessa possa essere ricompresa
all’interno degli stessi contratti e non necessariamente in un separato atto.
Per i contratti
già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro a qualsiasi
titolo sarà sufficiente che l’autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito. L’autodichiarazione potrà essere inviata
alla DTL anche tramite posta certificata e la data
dell’invio sarà equiparata al
deposito.
Da ultimo si precisa
che, nel caso di accordi territoriali, l’invio
nonché il deposito (da
effettuarsi, in caso di accordi
regionali, presso
Il Direttore generale
(f.to Paolo Pennesi)