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Roma, 2 luglio 2013
Circolare n. 153/2013
Oggetto: Autotrasporto Rimborso accise
del II trimestre 2013 Nota Agenzia Dogane e Monopoli n.75112 del 25.6.2013.
Entro
il 31 luglio 2013 le imprese di
autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione
dei consumi di gasolio utilizzato nel II trimestre di questanno con veicoli di
peso pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del relativo credito
dimposta.
Sul
sito internet dellAgenzia Dogane e Monopoli θ disponibile lapposito software
per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it in
un click Accise Benefici per il gasolio autotrazione II trimestre 2013).
La
misura del beneficio θ, come per il I trimestre, pari a 214,18609 euro per ogni
mille litri di gasolio acquistato, in relazione ai consumi effettuati tra l1
aprile e il 30 giugno 2013.
Il
credito dimposta spettante puς essere portato in compensazione dei versamenti
effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla
osta dellufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60
giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso).
La compensazione non ha limiti dimporto annuali.
Si
rammenta che la compensazione potrΰ essere effettuata fino al 31 dicembre 2014;
superata quella data, le eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso
entro il termine del 30 giugno 2015.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.79/2013
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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totale o parziale θ consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
Roma, 25 giugno 2013
Destinatari omessi
RU 75112
OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel
secondo trimestre dellanno 2013.
Disponibilitΰ software.
Con riferimento alla materia in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dellanno in corso, la dichiarazione
necessaria alla fruizione
dei
benefici fiscali previsti dalla
legislazione vigente
dovrΰ essere presentata entro il 31 luglio p.v..
A tal riguardo si fa
presente quanto segue.
I)
Disponibilitΰ
del software
Sul sito internet di questa Agenzia, allindirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click Accise - Benefici per il gasolio autotrazione Benefici per il gasolio autotrazione 2° trimestre 2013) θ disponibile il
software aggiornato
per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico CD-rom, DVD, pen
drive USB - al competente Ufficio delle Dogane o allUfficio delle Dogane di Roma I (per gli
esercenti comunitari non tenuti
alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e
recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento
automatico dei dati identificativi dellimpresa e del dichiarante nonchι di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in
parola.
Tutti i dettagli sono descritti nel Manuale utente pubblicato insieme al software in parola.
II)
Importirimborsabili
In attuazione dellart. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012,
tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in
ragione dei precedenti aumenti dellaliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la
misura del beneficio
riconoscibile θ
pari
a:
- 214,18609
per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e
il
30 giugno 2013.
III)
Aventi diritto,
termini e modalitΰ
di fruizione del rimborso
Per quanto attiene allindividuazione dei soggetti che possono usufruire dellagevolazione in questione, ferma restando lesclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a)
gli esercenti lattivitΰ di autotrasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o
superiore a 7,5
tonnellate;
b)
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti lattivitΰ di trasporto di
cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di
attuazione;
c)
le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui
alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
d)
gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per
trasporto di persone.
Attesa la non accoglibilitΰ delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto
sopra distinti.
Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonchι a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticitΰ.
Per ottenere il rimborso dellimporto sopra evidenziato, ai fini
della
restituzione in denaro o dellutilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui
alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, lapposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con losservanza delle modalitΰ stabilite con il regolamento emanato
con D.P.R. 9 giugno
2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine
del
31 luglio
2013.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a
decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dallart. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove limporto complessivo annuo dei crediti dimposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000, indicato dallart.1, comma
53, sopra richiamato.
Per la fruizione dellagevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato
Il CODICE TRIBUTO 6740.
Per laccreditamento su conto corrente in altro Stato dellU.M.E. θ richiesta lindicazione dei codici BIC (Bank identification code)
e
IBAN (International bank address
number).
Come giΰ evidenziato
in passato, si conferma che:
i soli esercenti lattivitΰ di trasporto di persone di cui alle suddette lettere
b), c) e d) possono comprovare i consumi
di
gasolio per
autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche
con scheda carburante;
gli esercenti lattivitΰ di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative
fatture di acquisto.
IV)
Invio telematico
delle
dichiarazioni
Si rammenta, ancora, che gli utenti interessati possono inviare
le proprie
dichiarazioni anche
per mezzo del Servizio Telematico
Doganale E.D.I.
A tal riguardo, si ribadiscono le modalitΰ tecniche ed operative finalizzate allutilizzo del sistema suddetto, giΰ evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010. In particolare:
gli utenti interessati devono richiedere
allAgenzia delle Dogane e
dei Monopoli, qualora non ne siano giΰ in possesso, labilitazione allutilizzo del Servizio Telematico
Doganale E.D.I.;
le istruzioni per la richiesta dellabilitazione, nonchι le modalitΰ tecniche
ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico
Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, allindirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica
sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico
Doganale
θ possibile:
utilizzare il software disponibile secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2013;
fare riferimento al tracciato record, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2013.
Tutto ciς
premesso,
si
sottolinea che,
al fine
dellinvio
telematico in
questione, θ assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati
preventivamente
abilitati allutilizzo del Servizio Telematico
Doganale E.D.I.
Non sono consentite ulteriori modalitΰ di invio
telematico.
V)
Termini di
utilizzo del credito maturato
nel precedente trimestre
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dallart. 61 sopra
menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dellanno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre
2014.
Da tale data decorre il termine, previsto dallart. 4, comma 3, del DPR n.
277/2000, per la presentazione dellistanza di rimborso in denaro delle eccedenze
non utilizzate in compensazione, le quali dovranno,
quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015.
* * * * *
Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dellart. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28.12.2000, n.445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto θ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Allorchι, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dellautotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtΰ, si
rende applicabile la disposizione di cui allart. 75 del predetto DPR n. 445/2000,
con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione
infedele.
Il Direttore
Centrale ad interim
Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dellart.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93