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Roma, 30 luglio 2013

 

Circolare n. 184/2013

 

Oggetto: Funzione pubblica – Obbligo di fatturazione elettronica nelle transazioni con P.A. – DM 3.4.2013, n.55, su G.U. n.118 del 22.5.2013.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto indicato in oggetto, ha fissato i criteri per la fatturazione elettronica delle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni e con gli enti pubblici nazionali prevista dalla legge finanziaria 2008 (art.1 commi 201-214 L.244/2007).

 

La fatturazione elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale diverrà obbligatoria dal 6 giugno 2014 (12 mesi dall’entrata in vigore del decreto in oggetto), mentre quella nei confronti degli altri enti pubblici nazionali decorrerà dal 6 giugno 2015. Le singole amministrazioni e i fornitori potranno accordarsi per un adeguamento anticipato a partire dal 6 dicembre di quest’anno.

 

La decorrenza dell’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti degli enti locali sarà fissata con successivo provvedimento.

 

La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà avvenire tramite il Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.25/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.118 del 22.5.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni  pubbliche  ai

sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della  legge  24  dicembre

2007, n. 244.

 

               IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

                           di concerto con

 

   IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

 

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  reca  disposizioni  in  materia   di

emissione, trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica,

attraverso il Sistema di  interscambio,  ai  sensi  dell'articolo  1,

commi da 209  a  214,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e

successive modificazioni.

  2. Le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione

nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209  dell'articolo

1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente

regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso,  sono  definite

«amministrazioni».

  3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano  nuovi

o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  in  quanto  le

amministrazioni  si  adeguano  nell'ambito   delle   risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 2

         Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida

  1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca  i

dati e le informazioni indicati  e  definiti  nel  documento  recante

«Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A  del

regolamento.

  2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso

il  Sistema  di  interscambio  di  cui  al   decreto   del   Ministro

del'economia e delle finanze 7 marzo 2008  riporta  obbligatoriamente

le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente

regolamento.

  3. Le regole tecniche relative alle modalita'  di  emissione  della

fattura elettronica, nonche' alla trasmissione e al ricevimento della

stessa  attraverso  il  Sistema  di  interscambio,  sono  quelle  del

documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento.

  4.  La  fattura  elettronica  si  considera   trasmessa   per   via

elettronica, ai sensi dell'articolo 21,  comma  1,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  solo  a  fronte  del

rilascio della ricevuta di  consegna,  di  cui  al  paragrafo  4  del

documento che costituisce l'allegato B del presente  regolamento,  da

parte del Sistema di interscambio.

  5. Le linee guida per la  gestione  della  fattura  elettronica  da

parte delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  sono

contenute nel documento che costituisce  l'allegato  C  del  presente

regolamento.

 

                               Art. 3

                         Codici degli uffici

  1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in  via

esclusiva alla ricezione delle  fatture  elettroniche  da  parte  del

Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento  nell'Indice  delle

Pubbliche  Amministrazioni  (IPA),  istituito  all'articolo  11   del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  31  ottobre  2000,

pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana  21

novembre 2000, n. 272, in tempo utile per  garantirne  l'utilizzo  in

sede  di  trasmissione  delle   fatture   elettroniche;   le   stesse

amministrazioni curano altresi', agli  stessi  fini,  l'aggiornamento

periodico dei propri uffici nel  predetto  Indice,  che  provvede  ad

assegnare il codice in modo univoco.

  2.  La  fattura  elettronica,  fra  i  dati  obbligatori   di   cui

all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i  codici  IPA  degli

uffici destinatari di fatture elettroniche di  cui  al  comma  1  del

presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.

  3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari

di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato  D

del presente regolamento.

 

                               Art. 4

          Misure di supporto per le piccole e medie imprese

  1. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  nell'ambito  del

Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende  disponibile  in

via  non  onerosa  sul  proprio  portale   elettronico,   accessibile

all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole  e  medie  imprese

abilitate  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione

(MEPA) e che  forniscono  beni  e  servizi  alle  amministrazioni,  i

servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema  di

generazione  delle  fatture  nel  formato  previsto  dal  Sistema  di

interscambio e di conservazione, nonche' i servizi  di  comunicazione

con il detto Sistema,  secondo  quanto  previsto  nel  documento  che

costituisce l'allegato E del presente regolamento.

  2.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale,   in   collaborazione   con

Unioncamere e sentite le associazioni di categoria  delle  imprese  e

dei professionisti,  mette  a  disposizione  delle  piccole  e  medie

imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti

informatici «open source» per la fatturazione elettronica.

 

                               Art. 5

                            Intermediari

  1. Gli operatori economici possono  avvalersi,  attraverso  accordi

tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e

l'archiviazione della fattura elettronica  mantenendo  inalterate  le

responsabilita' fiscali dell'ente emittente la fattura nei  confronti

delle PA.

  2.  Le  pubbliche   amministrazioni   possono   costituirsi   quali

intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni  previo

accordo tra le parti.

 

                               Art. 6

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in  vigore  del

presente decreto il Sistema di Interscambio  viene  reso  disponibile

alle  amministrazioni  di   cui   all'articolo   1   comma   2   che,

volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i  propri

fornitori, intendono  avvalersene  per  la  ricezione  delle  fatture

elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento.  In  tali

casi, la  data  di  effettiva  applicazione  delle  disposizioni  del

presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni  e'  quella

dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma  212,

della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.

  2. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  1,  gli  obblighi  stabiliti

dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e

successive  modificazioni,  decorrono  dal  termine  di  dodici  mesi

dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  nei  confronti  dei

Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza

e  assistenza  sociale  individuati  come  tali   nell'elenco   delle

amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato

individuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  della  legge  30

dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il  31  luglio  di

ogni anno.

  3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2

decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del

presente  decreto  nei  confronti  delle   amministrazioni   di   cui

all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e  4,

nonche' da quelle di cui all'articolo 1  comma  214  della  legge  24

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

  4. Con successivo decreto  verranno  determinate  le  modalita'  di

applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della  legge  24

dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento  escluse

dal presente regolamento, alle fatture emesse da  parte  di  soggetti

non residenti in Italia e alle fatture, gia' trasmesse  in  modalita'

telematica, relative al servizio di pagamento delle  entrate  oggetto

del sistema di versamento unificato di cui al decreto  legislativo  9

luglio 1997, n.  241,  nonche'  al  servizio  di  trasmissione  delle

dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

  5. Le amministrazioni completano il caricamento  degli  uffici,  di

cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi  dalla  data  di  decorrenza

degli obblighi di cui ai precedenti commi.

  6.  A  decorrere  dalle  date  di  cui  ai  commi  da  1  a  4,  le

amministrazioni in essi indicate non possono  accettare  fatture  che

non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite  del  Sistema

di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali  date,  le  stesse  non

possono  procedere  ad  alcun  pagamento,  nemmeno   parziale,   sino

all'invio delle fatture in formato elettronico.

  7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente  regolamento  ne

costituiscono sua parte integrante.

  Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

    Roma, 3 aprile 2013

 

                                            Il Ministro dell'economia

                                                 e delle finanze     

                                                     Grilli          

 

          Il Ministro

per la pubblica amministrazione

     e la semplificazione

        Patroni Griffi

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle

finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129

 

Allegati omessi