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Roma, 30 luglio
2013
Circolare n. 184/2013
Oggetto: Funzione pubblica –
Obbligo di fatturazione elettronica nelle transazioni con P.A. – DM 3.4.2013,
n.55, su G.U. n.118 del 22.5.2013.
Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con il decreto indicato in oggetto, ha fissato i
criteri per la fatturazione elettronica delle transazioni con le Pubbliche
Amministrazioni e con gli enti pubblici nazionali prevista dalla legge
finanziaria 2008 (art.1 commi 201-214 L.244/2007).
La fatturazione
elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti Nazionali di
previdenza e assistenza sociale diverrà obbligatoria dal 6 giugno 2014 (12 mesi
dall’entrata in vigore del decreto in oggetto), mentre quella nei confronti
degli altri enti pubblici nazionali decorrerà dal 6 giugno 2015. Le singole
amministrazioni e i fornitori potranno accordarsi per un adeguamento anticipato
a partire dal 6 dicembre di quest’anno.
La decorrenza
dell’obbligo della fatturazione elettronica nei confronti degli enti locali
sarà fissata con successivo provvedimento.
La trasmissione
delle fatture elettroniche dovrà avvenire tramite il Sistema di interscambio
gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.25/2008
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Area |
Allegato uno |
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D/d |
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alla Confetra. |
G.U. n.118 del 22.5.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
DECRETO 3 aprile 2013, n. 55
Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi
alle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 1, commi da
209 a 213, della legge 24
dicembre
2007, n. 244.
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di
applicazione
1. Il presente regolamento
reca disposizioni in
materia di
emissione,
trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica,
attraverso il Sistema di
interscambio, ai
sensi dell'articolo 1,
commi da 209 a
214, della legge
24 dicembre 2007,
n. 244, e
successive
modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento trovano
applicazione
nei riguardi
delle amministrazioni di cui al comma 209
dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del
presente
regolamento,
singolarmente ovvero nel loro complesso,
sono definite
«amministrazioni».
3. Le disposizioni di
cui al presente decreto non comportano nuovi
o maggiori
oneri a
carico della finanza
pubblica in quanto
le
amministrazioni
si adeguano
nell'ambito delle risorse
umane,
strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 2
Fattura elettronica, regole tecniche e
linee guida
1. Ai fini del presente
regolamento, la fattura elettronica reca i
dati e le
informazioni indicati e definiti
nel documento recante
«Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del
regolamento.
2. La fattura
elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso
il Sistema di interscambio
di cui al
decreto del Ministro
del'economia e delle finanze 7 marzo 2008
riporta obbligatoriamente
le informazioni
di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente
regolamento.
3. Le regole tecniche
relative alle modalita' di emissione
della
fattura elettronica, nonche' alla trasmissione e al ricevimento della
stessa
attraverso il
Sistema di interscambio,
sono quelle del
documento che
costituisce l'allegato B del presente regolamento.
4. La fattura elettronica
si considera trasmessa
per via
elettronica, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1,
del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta
dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
solo a fronte
del
rilascio della
ricevuta di consegna, di
cui al paragrafo
4 del
documento che
costituisce l'allegato B del presente
regolamento, da
parte del Sistema
di interscambio.
5. Le linee guida per la gestione della
fattura elettronica da
parte delle
amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono
contenute nel documento
che costituisce l'allegato C
del presente
regolamento.
Art. 3
Codici degli uffici
1. Le amministrazioni
identificano i propri uffici deputati in via
esclusiva alla
ricezione delle fatture elettroniche
da parte del
Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle
Pubbliche
Amministrazioni (IPA),
istituito all'articolo 11
del
decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2000,
pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana 21
novembre 2000, n. 272,
in tempo utile per garantirne l'utilizzo
in
sede di trasmissione delle
fatture elettroniche; le
stesse
amministrazioni curano altresi', agli stessi
fini, l'aggiornamento
periodico dei propri
uffici nel predetto Indice,
che provvede ad
assegnare il codice in
modo univoco.
2. La fattura elettronica,
fra i dati
obbligatori di cui
all'articolo 2, comma 2,
riporta esclusivamente i codici IPA
degli
uffici destinatari
di fatture elettroniche di cui al
comma 1 del
presente articolo,
consultabili sul sito www.indicepa.gov.it.
3. Le regole di
identificazione e gestione degli uffici destinatari
di fatture
elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D
del presente
regolamento.
Art. 4
Misure di supporto per le piccole e
medie imprese
1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in
via non onerosa sul
proprio portale elettronico, accessibile
all'indirizzo
www.acquistinretepa.it, alle piccole
e medie imprese
abilitate al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e che
forniscono beni e
servizi alle amministrazioni, i
servizi e gli
strumenti di supporto di natura informatica in tema di
generazione
delle fatture
nel formato previsto
dal Sistema di
interscambio e di
conservazione, nonche' i servizi di
comunicazione
con il detto
Sistema, secondo quanto
previsto nel documento
che
costituisce l'allegato E
del presente regolamento.
2. L'Agenzia per
l'Italia digitale, in
collaborazione con
Unioncamere e sentite le
associazioni di categoria
delle imprese e
dei
professionisti, mette a
disposizione delle piccole
e medie
imprese, in via non
onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti
informatici «open source»
per la fatturazione elettronica.
Art. 5
Intermediari
1. Gli operatori
economici possono
avvalersi, attraverso accordi
tra le parti, di
intermediari per la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione della fattura elettronica
mantenendo inalterate le
responsabilita' fiscali dell'ente emittente
la fattura nei confronti
delle PA.
2. Le pubbliche amministrazioni possono
costituirsi quali
intermediari nei confronti
di altre pubbliche amministrazioni
previo
accordo tra le parti.
Art. 6
Disposizioni transitorie e
finali
1. A decorrere dal
termine di sei mesi dall'entrata in vigore
del
presente decreto il
Sistema di Interscambio viene reso
disponibile
alle
amministrazioni di
cui all'articolo 1
comma 2 che,
volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri
fornitori,
intendono avvalersene per
la ricezione delle
fatture
elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento. In tali
casi, la data
di effettiva applicazione
delle disposizioni del
presente regolamento
nei riguardi di tali amministrazioni e' quella
dalle stesse
comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212,
della legge 24
dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.
2. Fuori dai casi di cui
al comma 1,
gli obblighi stabiliti
dall'articolo 1, comma 209,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive
modificazioni, decorrono
dal termine di
dodici mesi
dall'entrata
in vigore
del presente decreto
nei confronti dei
Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di
previdenza
e assistenza sociale individuati
come tali nell'elenco
delle
amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato
individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma
5, della legge
30
dicembre 2004, n. 311,
pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio
di
ogni anno.
3. Fuori dai casi di cui
al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2
decorrono dal termine
di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
presente
decreto nei
confronti delle amministrazioni di
cui
all'articolo 1, comma 2,
diverse da quelle indicate nei commi 2 e
4,
nonche' da quelle di cui all'articolo 1 comma
214 della legge
24
dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni.
4. Con successivo decreto verranno determinate
le modalita' di
applicazione degli
obblighi stabiliti all'articolo 1 della
legge 24
dicembre 2007 n. 244,
e successive modificazioni, al momento
escluse
dal presente
regolamento, alle fatture emesse da
parte di soggetti
non residenti in
Italia e alle fatture, gia' trasmesse in modalita'
telematica, relative al
servizio di pagamento delle entrate oggetto
del sistema di
versamento unificato di cui al decreto
legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche' al
servizio di trasmissione
delle
dichiarazioni di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente
della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. Le amministrazioni
completano il caricamento
degli uffici, di
cui all'articolo
3 comma 1, entro 3 mesi dalla data
di decorrenza
degli obblighi di
cui ai precedenti commi.
6. A decorrere dalle
date di cui
ai commi da
1 a 4, le
amministrazioni in essi indicate non possono
accettare fatture che
non siano
trasmesse in forma elettronica per il tramite
del Sistema
di interscambio
e, trascorsi tre mesi da tali date, le
stesse non
possono
procedere ad
alcun pagamento, nemmeno
parziale, sino
all'invio delle fatture
in formato elettronico.
7. I documenti A, B, C,
D, E, allegati al presente
regolamento ne
costituiscono sua parte
integrante.
Il presente regolamento
munito del sigillo di Stato sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo
osservare.
Roma, 3 aprile 2013
Il
Ministro dell'economia
e delle
finanze
Grilli
Il Ministro
per la pubblica
amministrazione
e
la semplificazione
Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e
delle
finanze, registro n.
4, Economia e finanze, foglio n. 129
Allegati omessi