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Roma, 29 gennaio 2008
Circolare n. 25/2008
Oggetto: Tributi – Manovra finanziaria 2008 – Legge
24.12.2007, n.244, su S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007.
Si riepilogano qui
di seguito le disposizione di carattere fiscale di maggiore interesse per le
imprese.
IRES - Art.1 comma 33 lettere e), n), o), q) – A decorrere dal periodo
d’imposta 2008 l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è stata
ridotta al 27,5 per cento (in precedenza 33 per cento). Per contro è stata
ampliata la base imponibile in quanto sono state abolite le cosiddette deduzioni extracontabili, ossia le
deduzioni a titolo di ammortamento (ammortamento
anticipato e ammortamento accelerato)
e per altre rettifiche di valore che potevano essere effettuate nella
dichiarazione dei redditi in aggiunta agli importi già considerati ai fini
civilistici.
MODIFICHE DELLA DISCIPLINA IRAP - Art.1 commi da 43 a 45; commi da 50 a 52 – A
decorrere dal periodo d’imposta 2008 l’aliquota base dell’Imposta Regionale
sull’Attività Produttive scende al 3,90 per cento (in precedenza 4,25 per
cento). Peraltro è stata ampliata la base imponibile che ora si avvicina
maggiormente alla base imponibile delle imposte sui redditi. Resta ferma la
tassazione del costo del lavoro (ad eccezione, come nel passato, dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi che continuano a non concorrere
alla determinazione della base imponibile). Per le imprese di autotrasporto
rimane inoltre deducibile l’indennità di trasferta erogata agli autisti nel
limite di 46,48 euro giornalieri (77,47 euro per le trasferte all’estero). Le
disposizioni sulla determinazione della base imponibile per le associazioni di
categoria sono rimaste invariate. Sempre a decorrere da quest’anno la dichiarazione
annuale Irap non dovrà più essere presentata in forma unificata con la
dichiarazione dei redditi e dovrà essere presentata direttamente alle regioni
secondo le modalità che verranno stabiliti con successivo decreto. Dal 2009
inoltre l’imposta sarà disciplinata da ciascuna regione con propria legge; in
particolare le regioni potranno variare la misura dell’aliquota, l’importo
delle detrazioni e delle deduzioni d’imposta e potranno prevedere speciali
agevolazioni.
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Art.1 commi da 121 a 123 e da 217 a 221 – A
partire dal 2009 i datori di lavoro dovranno comunicare mensilmente in via
telematica all’Amministrazione finanziaria i dati retributivi e le notizie
necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli,
nonché per il calcolo dei contributi previdenziali e assicurativi; questa
dichiarazione mensile consentirà un sostanziale snellimento della dichiarazione
annuale modello 770. Per l’attuazione delle nuove disposizioni saranno emanati
successivi decreti interministeriali del Ministro dell’Economia e del Ministro
del Lavoro.
Da quest’anno il
termine di presentazione della dichiarazione annuale mod. 770 è stato
anticipato al 31 luglio. E’ stato inoltre stabilito che le dichiarazioni
rilasciate dai dipendenti per fruire delle detrazioni Irpef debbano essere
rinnovate annualmente e debbano contenere l’indicazione del codice fiscale dei
soggetti fiscalmente a carico del dipendente.
FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA - Art.1 comma 197 – E’ stato
confermato il tetto di esenzione fiscale di 3.615 euro annui per i contributi
versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ai Fondi di Assistenza Sanitaria
integrativi del SSN, come ad esempio il Fasdac, il
Fondo di assistenza dei dirigenti del commercio e del trasporto-spedizione.
Relativamente ai contributi Fasdac si rammenta che
essi sono interamente deducibili sia per la quota dovuta per la gestione dei
dirigenti in servizio (in quanto rientrante nel tetto dei 3.615 euro annui),
sia per la quota dovuta dalle aziende per la gestione dei dirigenti pensionati
(in quanto priva di limite di deducibilità come chiarito nella circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E/1999).
INTERESSI PASSIVI - Art.1 comma 33 lettere da a) a d), lettera l) – E’
stato rivisto il regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi, in
un’ottica di snellimento e di semplificazione. In particolare, per le società
di capitali la deducibilità degli interessi passivi è ora vincolata
all’ammontare dei corrispondenti interessi attivi e all’andamento gestionale
della società (nuovo testo dell’articolo 96 del TUIR). Inoltre è stata
completamente superata la disciplina sul contrasto alla sottocapitalizzazione
delle imprese che limitava la deducibilità degli interessi passivi dei finanziamenti
garantiti da soci dell’impresa (abrogato l’articolo 98 del TUIR). Anche per le
imprese individuali e per le società di persone la deducibilità degli interessi
passivi è stata legata all’andamento dell’impresa (la deducibilità è consentita
pro-rata in base ai ricavi dell’esercizio).
TERRENI DEI FABBRICATI strumentali
– Art.1 comma 81 –
Com’è noto la legge n.248/2006 ha stabilito che il costo dei fabbricati
strumentali è ammortizzabile al netto del valore dei terreni sui cui insistono
i fabbricati stessi. Con una norma di interpretazione autentica è stato
chiarito che le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti
al 2006 e riferite al costo complessivo (costo del fabbricato più costoso
dell’area) si intendono riferite proporzionalmente al valore del fabbricato e
al valore dell’area (per i fabbricati industriali rispettivamente 70 e 30 per
cento). La norma di interpretazione autentica era contenuta nel decreto legge
n.118/2007 poi decaduto per non essere stato convertito in legge.
CAPITAL GAIN – Art.1 comma 33 lettera h) – E’ stata innalzata al 95
per cento (in precedenza 84 per cento) la percentuale di esenzione delle
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate ex
art. 87 del TUIR. La nuova disposizione si applica alle plusvalenze realizzate
a decorrere del periodo d’imposta 2008.
CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE E MONDIALE - Art.1 comma 33 lettere r), s),
t), v) – E’ stata modificata in senso restrittivo la disciplina della fiscalità
di gruppo (nuovo testo dell’articolo 122 del TUIR) con l’abolizione dei benefici
fiscali prima previsti. La scelta è stata motivata con la considerazione che il
regime di tassazione di gruppo rappresenterebbe un beneficio in sè e dunque non sarebbero necessarie ulteriori agevolazioni
per incentivarne l’applicazione. In base alle nuove norme la società capogruppo
deve dichiarare il reddito complessivo del gruppo quale mera somma algebrica
dei redditi di ciascuna società partecipante al regime consolidato; norme
particolari restano in vigore per quanto riguarda la deducibilità degli
interessi passivi.
OPERAZIONI STRAORDINARIE – Art.1 commi 46 e 47 – Il regime di
neutralità fiscale ex 176 del TUIR finora previsto solo per i conferimenti di
aziende tra residenti è stato esteso ai conferimenti di aziende site in Italia
effettuati tra non residenti. Mentre quindi ai fini civilistici le operazioni
straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) sono operazioni che generano
plusvalenze e minusvalenze, ai fini fiscali è stato ribadito il principio di
considerarle neutrali. In alternativa alla neutralità è peraltro stato
introdotto un regime fiscale sostituivo (con aliquota al 18 per cento) che
consente di far emergere i maggiori valori dei cespiti risultanti nel bilancio
della società conferitaria o incorporante. L’applicazione
dell’imposta sostitutiva può essere richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa a quella in cui interviene l’operazione e nella dichiarazione dei
redditi successiva.
IVA DI GRUPPO – Art.1 commi 63 e 64 – E’ stata
abolita la possibilità di compensare i crediti IVA risultanti dalle singole dichiarazioni
annuali societarie relative ad anni precedenti a quello in cui inizia l’applicazione
della liquidazione di gruppo. Quei crediti potranno essere recuperati solo
attraverso la procedura del rimborso. La nuova disposizione si applica con decorrenza
dalla liquidazione IVA di gruppo relativa al 2008.
FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art.1 commi da 209 a 214 – Le
fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici nazionali dovranno essere esclusivamente elettroniche; la disposizione
entrerà in vigore successivamente all’emanazione di un apposito regolamento
attuativo.
SANATORIA ELENCO CLIENTI E FORNITORI – Art.1 comma 207 – Gli elenchi IVA clienti e fornitori relativi al periodo d’imposta 2006 trasmessi entro il 15 novembre 2007 si considerano presentati entro i termini.
STUDI DI SETTORE – Art.1 comma 252 – La legge
Finanziaria 2008 ribadisce che l’onere della prova per avvalorare
l’attribuzione di maggiori ricavi sulla base gli indicatori di normalità economica (di cui al D.M. 20.3.07) incombe
sull’Amministrazione Finanziaria; inoltre i soggetti che hanno dichiarato
ricavi inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei suddetti indicatori
non possono essere sottoposti ad accertamenti automatici. Si rammenta che
rientrano nella disciplina degli studi di settore le imprese che dichiarano
ricavi fino a 7,5 milioni annui (in precedenza 5,2 milioni di euro annui).
CONTRIBUENTI MINIMI E MARGINALI – Art.1 commi da 96 a 117 – E’
stato introdotto a decorrere dal 2008 un nuovo regime fiscale agevolato per i
contribuenti minimi (persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni) che
nell’anno solare precedente abbiano avuto ricavi o compensi fino a 30 mila euro,
non abbiano effettuato cessioni all’esportazione e non abbiano avuto
dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione; inoltre nel triennio
solare precedente non devono aver acquistato
beni strumentali per ammontare superiore a 15 mila euro. Il nuovo regime
è obbligatorio e consiste sostanzialmente nell’esclusione dell’applicazione del
regime IVA, nell’esenzione dall’IRAP, nell’applicazione di un’imposta
sostitutiva sui redditi pari al 20 per cento e nella estrema semplificazione
delle scritture contabili obbligatorie.
IMPRESE MINORI – Art.1 commi da 40 a 42 – E’ stata introdotta la facoltà
per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da
partecipazione in società di persone di optare per l’assoggettamento di tali
redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione
che tali redditi non siano prelevati o distribuiti, ma restino nel patrimonio
dell’azienda.
BONUS PER ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO – Art.2 commi da 539 a 553 – E’ stato
previsto un credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno che nel corso del
2008 incrementano la base occupazionale. L’operatività del beneficio peraltro
scatterà solo dopo il nulla osta della Commissione Europea. Il credito
d’imposta sarà pari a 333 euro/mese per ogni dipendente assunto a tempo
indeterminato (426 euro in caso di lavoratrici). La base cui far riferimento
per determinare gli incrementi occupazionali che daranno diritto al credito
d’imposta è la media dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nel 2007. I
neo assunti devono appartenere alle categorie dei lavoratori in cerca di prima
occupazione, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità, ovvero dei portatori
di handicap.
PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI – Art.1 comma 119 – E’ stata
autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la Banca
d’Italia che consentirà finalmente di poter pagare i diritti doganali tramite
bonifico bancario o postale. E’ auspicabile che la disposizione venga messa in
atto in tempi brevi.
SOCIETA DI COMODO – Art.1 commi 128 e 129 – Sono state
introdotte numerose modifiche alla legge n. 724/1994 tese a rendere ancora più
restrittive le disposizioni che individuano le società non operative al fine di
scongiurare i rischi di elusione fiscale.
f.to
dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 148, 127 e 124/2007 |
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Allegato uno |
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D/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007 (fonte Guritel)
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)
*** omissis ***
33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: "non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:
"non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le perdite derivanti
dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8";
b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del
comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione
dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
15";
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," e' soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: "33 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";
*** omissis ***
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: "del 91 per cento,
e dell'84 per cento a decorrere dal 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "del 95 per cento";
*** omissis ***
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
*** omissis ***
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa
concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa;
in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui
al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa se la
durata del contratto non e', rispettivamente, inferiore a undici anni
ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo
164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi
impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo
96";
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
*** omissis ***
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei
beni materiali" fino a: ", che hanno concorso alla formazione del
reddito." sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96"
sono sostituite dalle seguenti: "per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";
3) il comma 6 e' abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: "ventesimo"
e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo";
s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
"Art. 122. - (Obblighi della societa' o ente controllante). - 1. La
societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi
del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante
dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del consolidato e
procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le
disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di
dichiarazione dei redditi";
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
*** omissis ***
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
*** omissis ***
40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche
titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali
redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a
condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non
siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o
distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta gia' versata si
scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o
distribuiti.
41. L'opzione prevista dal comma 40 non e' esercitabile se le
imprese o le societa' sono in contabilita' semplificata. In apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data
indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non
distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di
cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le
somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale
dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello
stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili
dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo
degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si
considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al
termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime
opzionale.
42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41,
con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalita'
dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento
con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e
in materia di accertamento.
43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle
regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) assume la natura di
tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e'
istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto
delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e
crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello
europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle
regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita'
dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le
basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono
modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonche'
introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione
del presente comma in conformita' all'articolo 3, commi 158 e 159,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato lo schema di
regolamentotipo regionale recante la disciplina della liquidazione,
dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge
regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente
sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il
regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che
le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate
all'Agenzia delle entrate.
45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attivita'
di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 172, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'
incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
b) all'articolo 173, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'
beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
c) all'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: "di aziende e" e le parole:
"all'azienda o" sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Conferimenti di
partecipazioni di controllo o di collegamento";
d) all'articolo 176:
1) al comma 1, le parole: "a condizione che il soggetto
conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b)" sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato";
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e' disciplinata
dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo
delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1,
2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta
in essere l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodo
d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi
all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i
10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a
partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto
periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale
e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva
versata e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli
articoli 22 e 79";
4) al comma 3, le parole: "il regime di continuita' dei valori
fiscali riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione
sostitutiva" e le parole: "totale" e "parziale" sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: "Nelle ipotesi
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,";
6) il comma 6 e' abrogato.
47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva
introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta
anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate
entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o
del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il
coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di
applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio
dell'opzione puo' essere subordinato al rispetto di limiti minimi.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la
prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e
la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
*** omissis ***
50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella
concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
societa' di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le
attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e'
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12)
e 13), cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo
le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a
quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in
deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato
classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera
B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti
della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto
economico, i componenti positivi e negativi del valore della
produzione sono accertati secondo i criteri di corretta
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai
principi contabili adottati dall'impresa";
b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta
delle societa' di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base
imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo
unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e
immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale
dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si
assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa
ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilita'
ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della
produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione
e' irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata
con le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo
2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti,
secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole del comma l; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile";
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
banche e di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche e
gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base
imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci
del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei
dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale
per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di
investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e
la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di
cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra
le commissioni attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assume
la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i
componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella
misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come
risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i
criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre
2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati
rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il
comma 4 dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i
quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai
criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti
componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunque
ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti
attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali
sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione
dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario,
la base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi
attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri
assimilati";
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la
base imponibile e' determinata apportando alla somma dei risultati
del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei
rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e
le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili
nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per
cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate
nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite
e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e
le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto
economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come
risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita'
ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735
del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997";
e) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono
cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi";
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a
5.000" e "fino a 10.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "pari a 4.600" e "fino a 9.200";
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al
numero 2) le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle
seguenti: "nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67";
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro
4.000" e "euro 2.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "euro 7.350", "euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850",
ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)
e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e'
aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed
euro 525";
5) al comma 4-bis. 1, le parole: "pari a euro 2.000" sono
sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";
g) l'articolo 11-bis e' abrogato;
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 per
cento".
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base
imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo
109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo
svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate
nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi
la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente
disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti,
ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del
comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare
complessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base
imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre
componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in
applicazione della precedente disciplina.
52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di
accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non deve essere
piu' presentata in forma unificata e deve essere presentata
direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune
disposizioni di coordinamento.
*** omissis ***
63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: "Agli effetti delle dichiarazioni e dei
versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali
trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30".
64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
*** omissis ***
81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo
dell'area e al costo del fabbricato.
*** omissis ***
96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a
117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti
secondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoro
o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme sotto forma
di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53,
comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,
pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000
euro.
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei
criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,
arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti
minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui ai commi 96 e 99.
99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni
edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in forma
individuale che contestualmente partecipano a societa' di persone o
associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116
del medesimo testo unico.
100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore
aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi
contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che
versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.
101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta
la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa
rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione,
al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento
e' effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di
pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica
rata e' versata entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a
quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le
successive rate sono versate entro il termine per il versamento a
saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente
articolo. Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui e'
applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene
conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate
nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita'.
103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione,
presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari puo'
essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo e' costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel
periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'attivita' di impresa o dell'arte o della
professione; concorrono, altresi', alla formazione del reddito le
plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o
all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli
corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare
fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente
a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di
rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma.
105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali
regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese
familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta
dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a
esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei
contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata
in conformita' alle disposizioni del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che
consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue
alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di
efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma
algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro.
In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro,
le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione
del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della
somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del
predetto reddito.
107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori
a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono
essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei
commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del
regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del
reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei
periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le
condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3
dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di
conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed
emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione
dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da
tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I
contribuenti minimi sono, altresi', esonerati dalla presentazione
degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni.
110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In
deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per
il periodo d'imposta 2008 puo' essere revocata con effetto dal
successivo periodo d'imposta; la revoca e' comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata.
111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al
comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal
caso sara' dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno
solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del
predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il
diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al
medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei
contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento
del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta
l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al
regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni
di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in
base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno gia'
concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi
ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa quelli che,
ancorche' di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai
citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del
periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel
corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di
cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per
l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a
quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al
comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente
comma.
113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore
aggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di
infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati
attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che
determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117,
le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello
dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di
accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di
cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al
comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in
cui l'accertamento e' divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o
i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al
comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale
ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del
comma 111.
115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a
114. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' applicative, anche in riferimento
a eventuali modalita' di presentazione della dichiarazione diverse da
quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono
applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente
articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non e' trascorso il
periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla
predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo
periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, e' comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del
presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: "che
applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono
sostituite dalle seguenti: "che applicano, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, il regime di franchigia".
117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in
cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle
disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese
familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, l'acconto e' dovuto dal titolare anche per la quota
imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.
*** omissis ***
119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti
degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell'Amministrazione finanziaria, e' consentito il pagamento o il
deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A
tale fine e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita'
speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative
somme. Le modalita' di riversamento all'Erario o agli altri enti
beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze.
*** omissis ***
121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' inserito il seguente:
"Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1.
Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai
sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte
con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9
dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie
per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per
il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni,
mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento".
122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
definite le modalita' attuative della disposizione di cui al
comma 121, nonche' le modalita' di condivisione dei dati tra
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.
123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla
semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione
dei dati;
c) possibilita' di ampliamento delle nuove modalita' di
comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse
previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
*** omissis ***
128. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: "la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;" sono aggiunte
le seguenti: "per tutti gli immobili situati in comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per
cento;";
b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: "non
inferiore a 100" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a
50";
c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti
numeri:
"6-bis) alle societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto
un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita';
6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a
procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta
amministrativa ed in concordato preventivo;
6-quater) alle societa' che presentano un ammontare complessivo del
valore della produzione (raggruppamento A del conto economico)
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle societa' partecipate da enti pubblici almeno
nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle societa' che risultano congrue e coerenti ai fini
degli studi di settore";
d) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "la predetta
percentuale e' ridotta al 3 per cento;" sono aggiunte le seguenti:
"per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la
predetta percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; per
tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;";
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in
presenza delle quali e' consentito disapplicare le disposizioni del
presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare
l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia
delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione
presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante
servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo fax o posta elettronica".
129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice,
di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, puo' essere eseguito, dalle societa' considerate non
operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007,
nonche' da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di
imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo
periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone
fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni
dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente
data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte
sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella
misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
*** omissis ***
197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) e' sostituita dalla
seguente:
"e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20,
ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni
negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della
salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto
limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito";
b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento
stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
e-ter)".
*** omissis ***
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e
registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione,
la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture
emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli
enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o
trasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso
il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e
delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie
strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il gestore del Sistema
di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi
comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro
delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi
informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di
monitoraggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sono definite:
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da
utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture
elettroniche e le modalita' di integrazione con il Sistema di
interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle
fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209,
limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori
economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di
intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai
sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento
delle attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degli
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per
le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al
comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilita' di
introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione
esclusiva in forma elettronica.
214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le
regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
*** omissis ***
217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, le parole: "entro il 31 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 luglio".
218. Le persone fisiche nonche' le societa' o le associazioni di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentano
all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui
redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive
esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente
comma i contribuenti che non hanno la possibilita' di utilizzare il
modello 730 perche' privi di datore di lavoro o non titolari di
pensione.
219. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di
lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi
all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero,
entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al
comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale
risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del
servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle
leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare,
entro il termine di cui al citato comma 218, apposito modello,
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il
tramite di un ufficio della societa' Poste italiane Spa ovvero
avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3
dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno,
rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle
loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita'
per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "se il
percipiente dichiara" e' inserita la seguente: "annualmente" e dopo
le parole: "indica le condizioni di spettanza" sono inserite le
seguenti: ", il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce
delle detrazioni";
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso.
*** omissis ***
252. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini
dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e
fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori
ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di
normalita' economica di cui al presente comma, approvati con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2007, e successive modificazioni, fino all'entrata in
vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche
di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal
presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al
presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici".
*** omissis ***
270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei
clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate
entro il termine del 15 novembre 2007. 271. Al comma 37-bis
dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio
2009".
*** omissis ***
Art. 2.
(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)
*** omissis ***
539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, e' concesso, per gli anni 2008,
2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici
donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta e' concesso
nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
540. Il credito d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni
unita' lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i
soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere
dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base
occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale.
542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati
non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di
perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne
rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali anche con riferimento alle unita' lavorative che non danno
diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel
periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi
da quelli del collocamento a riposo.
544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il
credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta
inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il
31 dicembre 2007;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non
formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in
materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti
disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni
dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni
decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme
versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle
relative sanzioni.
546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548 i
soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti.
547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 e' istituito un Fondo
con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al
fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al
periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle
disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova
occupazione generata per area territoriale, sesso, eta' e
professionalita'.
548. L'efficacia dei commi da 539 a 547 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente:
"g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo
stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui
per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le
iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore
delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a
valere sul Fondo di cui al presente comma".
550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche
in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente
utili, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU), per
l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate
alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU,
nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonche' dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni,
estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli
incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.
551. Per le finalita' di cui al comma 550, gli enti utilizzatori
possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di
assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della
citata legge n. 296 del 2006, della facolta' di procedere ad
assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A
e B dei soggetti di cui al comma 550, nonche' ad assunzioni a tempo
determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i
profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni
caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far
data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550,
la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle
ASU e alla gestione a regime delle unita' stabilizzate tramite
assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.
552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con
meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno
otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle
regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.
553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
con oneri a carico del proprio bilancio, e' autorizzata alla
trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il
personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto
pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della
Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive
modificazioni, gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e
dell'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10
dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.
FINE TESTO