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Roma, 29 gennaio 2008
Circolare n. 25/2008
Oggetto: Tributi – Manovra finanziaria 2008 – Legge
24.12.2007, n.244, su S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007.
Si riepilogano qui
di seguito le disposizione di carattere fiscale di maggiore interesse per le
imprese.
IRES - Art.1 comma 33 lettere e), n), o), q) – A decorrere dal periodo
d’imposta 2008 l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è stata
ridotta al 27,5 per cento (in precedenza 33 per cento). Per contro è stata
ampliata la base imponibile in quanto sono state abolite le cosiddette deduzioni extracontabili, ossia le
deduzioni a titolo di ammortamento (ammortamento
anticipato e ammortamento accelerato)
e per altre rettifiche di valore che potevano essere effettuate nella
dichiarazione dei redditi in aggiunta agli importi già considerati ai fini
civilistici.
MODIFICHE DELLA DISCIPLINA IRAP - Art.1 commi da 43 a 45; commi da 50 a 52 – A
decorrere dal periodo d’imposta 2008 l’aliquota base dell’Imposta Regionale
sull’Attività Produttive scende al 3,90 per cento (in precedenza 4,25 per
cento). Peraltro è stata ampliata la base imponibile che ora si avvicina
maggiormente alla base imponibile delle imposte sui redditi. Resta ferma la
tassazione del costo del lavoro (ad eccezione, come nel passato, dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi che continuano a non concorrere
alla determinazione della base imponibile). Per le imprese di autotrasporto
rimane inoltre deducibile l’indennità di trasferta erogata agli autisti nel
limite di 46,48 euro giornalieri (77,47 euro per le trasferte all’estero). Le
disposizioni sulla determinazione della base imponibile per le associazioni di
categoria sono rimaste invariate. Sempre a decorrere da quest’anno la dichiarazione
annuale Irap non dovrà più essere presentata in forma unificata con la
dichiarazione dei redditi e dovrà essere presentata direttamente alle regioni
secondo le modalità che verranno stabiliti con successivo decreto. Dal 2009
inoltre l’imposta sarà disciplinata da ciascuna regione con propria legge; in
particolare le regioni potranno variare la misura dell’aliquota, l’importo
delle detrazioni e delle deduzioni d’imposta e potranno prevedere speciali
agevolazioni.
SOSTITUTI D’IMPOSTA – Art.1 commi da 121 a 123 e da 217 a 221 – A
partire dal 2009 i datori di lavoro dovranno comunicare mensilmente in via
telematica all’Amministrazione finanziaria i dati retributivi e le notizie
necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli,
nonché per il calcolo dei contributi previdenziali e assicurativi; questa
dichiarazione mensile consentirà un sostanziale snellimento della dichiarazione
annuale modello 770. Per l’attuazione delle nuove disposizioni saranno emanati
successivi decreti interministeriali del Ministro dell’Economia e del Ministro
del Lavoro.
Da quest’anno il
termine di presentazione della dichiarazione annuale mod. 770 è stato
anticipato al 31 luglio. E’ stato inoltre stabilito che le dichiarazioni
rilasciate dai dipendenti per fruire delle detrazioni Irpef debbano essere
rinnovate annualmente e debbano contenere l’indicazione del codice fiscale dei
soggetti fiscalmente a carico del dipendente.
FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA - Art.1 comma 197 – E’ stato
confermato il tetto di esenzione fiscale di 3.615 euro annui per i contributi
versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ai Fondi di Assistenza Sanitaria
integrativi del SSN, come ad esempio il Fasdac, il
Fondo di assistenza dei dirigenti del commercio e del trasporto-spedizione.
Relativamente ai contributi Fasdac si rammenta che
essi sono interamente deducibili sia per la quota dovuta per la gestione dei
dirigenti in servizio (in quanto rientrante nel tetto dei 3.615 euro annui),
sia per la quota dovuta dalle aziende per la gestione dei dirigenti pensionati
(in quanto priva di limite di deducibilità come chiarito nella circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E/1999).
INTERESSI PASSIVI - Art.1 comma 33 lettere da a) a d), lettera l) – E’
stato rivisto il regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi, in
un’ottica di snellimento e di semplificazione. In particolare, per le società
di capitali la deducibilità degli interessi passivi è ora vincolata
all’ammontare dei corrispondenti interessi attivi e all’andamento gestionale
della società (nuovo testo dell’articolo 96 del TUIR). Inoltre è stata
completamente superata la disciplina sul contrasto alla sottocapitalizzazione
delle imprese che limitava la deducibilità degli interessi passivi dei finanziamenti
garantiti da soci dell’impresa (abrogato l’articolo 98 del TUIR). Anche per le
imprese individuali e per le società di persone la deducibilità degli interessi
passivi è stata legata all’andamento dell’impresa (la deducibilità è consentita
pro-rata in base ai ricavi dell’esercizio).
TERRENI DEI FABBRICATI strumentali
– Art.1 comma 81 –
Com’è noto la legge n.248/2006 ha stabilito che il costo dei fabbricati
strumentali è ammortizzabile al netto del valore dei terreni sui cui insistono
i fabbricati stessi. Con una norma di interpretazione autentica è stato
chiarito che le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti
al 2006 e riferite al costo complessivo (costo del fabbricato più costoso
dell’area) si intendono riferite proporzionalmente al valore del fabbricato e
al valore dell’area (per i fabbricati industriali rispettivamente 70 e 30 per
cento). La norma di interpretazione autentica era contenuta nel decreto legge
n.118/2007 poi decaduto per non essere stato convertito in legge.
CAPITAL GAIN – Art.1 comma 33 lettera h) – E’ stata innalzata al 95
per cento (in precedenza 84 per cento) la percentuale di esenzione delle
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate ex
art. 87 del TUIR. La nuova disposizione si applica alle plusvalenze realizzate
a decorrere del periodo d’imposta 2008.
CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE E MONDIALE - Art.1 comma 33 lettere r), s),
t), v) – E’ stata modificata in senso restrittivo la disciplina della fiscalità
di gruppo (nuovo testo dell’articolo 122 del TUIR) con l’abolizione dei benefici
fiscali prima previsti. La scelta è stata motivata con la considerazione che il
regime di tassazione di gruppo rappresenterebbe un beneficio in sè e dunque non sarebbero necessarie ulteriori agevolazioni
per incentivarne l’applicazione. In base alle nuove norme la società capogruppo
deve dichiarare il reddito complessivo del gruppo quale mera somma algebrica
dei redditi di ciascuna società partecipante al regime consolidato; norme
particolari restano in vigore per quanto riguarda la deducibilità degli
interessi passivi.
OPERAZIONI STRAORDINARIE – Art.1 commi 46 e 47 – Il regime di
neutralità fiscale ex 176 del TUIR finora previsto solo per i conferimenti di
aziende tra residenti è stato esteso ai conferimenti di aziende site in Italia
effettuati tra non residenti. Mentre quindi ai fini civilistici le operazioni
straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) sono operazioni che generano
plusvalenze e minusvalenze, ai fini fiscali è stato ribadito il principio di
considerarle neutrali. In alternativa alla neutralità è peraltro stato
introdotto un regime fiscale sostituivo (con aliquota al 18 per cento) che
consente di far emergere i maggiori valori dei cespiti risultanti nel bilancio
della società conferitaria o incorporante. L’applicazione
dell’imposta sostitutiva può essere richiesta nella dichiarazione dei redditi
relativa a quella in cui interviene l’operazione e nella dichiarazione dei
redditi successiva.
IVA DI GRUPPO – Art.1 commi 63 e 64 – E’ stata
abolita la possibilità di compensare i crediti IVA risultanti dalle singole dichiarazioni
annuali societarie relative ad anni precedenti a quello in cui inizia l’applicazione
della liquidazione di gruppo. Quei crediti potranno essere recuperati solo
attraverso la procedura del rimborso. La nuova disposizione si applica con decorrenza
dalla liquidazione IVA di gruppo relativa al 2008.
FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art.1 commi da 209 a 214 – Le
fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici nazionali dovranno essere esclusivamente elettroniche; la disposizione
entrerà in vigore successivamente all’emanazione di un apposito regolamento
attuativo.
SANATORIA ELENCO CLIENTI E FORNITORI – Art.1 comma 207 – Gli elenchi IVA clienti e fornitori relativi al periodo d’imposta 2006 trasmessi entro il 15 novembre 2007 si considerano presentati entro i termini.
STUDI DI SETTORE – Art.1 comma 252 – La legge
Finanziaria 2008 ribadisce che l’onere della prova per avvalorare
l’attribuzione di maggiori ricavi sulla base gli indicatori di normalità economica (di cui al D.M. 20.3.07) incombe
sull’Amministrazione Finanziaria; inoltre i soggetti che hanno dichiarato
ricavi inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei suddetti indicatori
non possono essere sottoposti ad accertamenti automatici. Si rammenta che
rientrano nella disciplina degli studi di settore le imprese che dichiarano
ricavi fino a 7,5 milioni annui (in precedenza 5,2 milioni di euro annui).
CONTRIBUENTI MINIMI E MARGINALI – Art.1 commi da 96 a 117 – E’
stato introdotto a decorrere dal 2008 un nuovo regime fiscale agevolato per i
contribuenti minimi (persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni) che
nell’anno solare precedente abbiano avuto ricavi o compensi fino a 30 mila euro,
non abbiano effettuato cessioni all’esportazione e non abbiano avuto
dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione; inoltre nel triennio
solare precedente non devono aver acquistato
beni strumentali per ammontare superiore a 15 mila euro. Il nuovo regime
è obbligatorio e consiste sostanzialmente nell’esclusione dell’applicazione del
regime IVA, nell’esenzione dall’IRAP, nell’applicazione di un’imposta
sostitutiva sui redditi pari al 20 per cento e nella estrema semplificazione
delle scritture contabili obbligatorie.
IMPRESE MINORI – Art.1 commi da 40 a 42 – E’ stata introdotta la facoltà
per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da
partecipazione in società di persone di optare per l’assoggettamento di tali
redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione
che tali redditi non siano prelevati o distribuiti, ma restino nel patrimonio
dell’azienda.
BONUS PER ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO – Art.2 commi da 539 a 553 – E’ stato
previsto un credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno che nel corso del
2008 incrementano la base occupazionale. L’operatività del beneficio peraltro
scatterà solo dopo il nulla osta della Commissione Europea. Il credito
d’imposta sarà pari a 333 euro/mese per ogni dipendente assunto a tempo
indeterminato (426 euro in caso di lavoratrici). La base cui far riferimento
per determinare gli incrementi occupazionali che daranno diritto al credito
d’imposta è la media dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nel 2007. I
neo assunti devono appartenere alle categorie dei lavoratori in cerca di prima
occupazione, dei disoccupati, dei lavoratori in mobilità, ovvero dei portatori
di handicap.
PAGAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI – Art.1 comma 119 – E’ stata
autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso la Banca
d’Italia che consentirà finalmente di poter pagare i diritti doganali tramite
bonifico bancario o postale. E’ auspicabile che la disposizione venga messa in
atto in tempi brevi.
SOCIETA DI COMODO – Art.1 commi 128 e 129 – Sono state
introdotte numerose modifiche alla legge n. 724/1994 tese a rendere ancora più
restrittive le disposizioni che individuano le società non operative al fine di
scongiurare i rischi di elusione fiscale.
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f.to
dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 148, 127 e 124/2007 |
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Allegato uno |
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D/n |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007 (fonte Guritel)
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2008). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulgala seguente legge: Art. 1.(Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)*** omissis ***33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportatele seguenti modificazioni:a) all'articolo 56, comma 2, le parole: "non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:"non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5" ed e'aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le perdite derivantidalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomanditasemplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8";b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passiviinerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la partecorrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altriproventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non viconcorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti iricavi e proventi. 2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi delcomma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazionedall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo15";c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," e' soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: "33 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento"; *** omissis ***h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: "del 91 per cento,
e dell'84 per cento a decorrere dal 2007" sono sostituite dalleseguenti: "del 95 per cento"; *** omissis ***l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
*** omissis ***n) all'articolo 102:
1) il comma 3 e' abrogato; 2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresaconcedente che imputa a conto economico i relativi canoni deducequote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misurarisultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Perl'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni dilocazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione che ladurata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo diammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma delcomma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa;in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cuial periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anniovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa se ladurata del contratto non e', rispettivamente, inferiore a undici anniovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazionefinanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto nonsia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente alcoefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessiimpliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo96";o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
*** omissis ***q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti deibeni materiali" fino a: ", che hanno concorso alla formazione delreddito." sono soppresse; 2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la partecorrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96"sono sostituite dalle seguenti: "per la parte corrispondente alrapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono aformare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quantoesclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi"; 3) il comma 6 e' abrogato;r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: "ventesimo"
e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo";s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
"Art. 122. - (Obblighi della societa' o ente controllante). - 1. Lasocieta' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi
del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultantedalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati daciascuna delle societa' partecipanti al regime del consolidato eprocedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo ledisposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cuiall'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale didichiarazione dei redditi";t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
*** omissis ***v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
*** omissis *** 40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche
titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione insocieta' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di taliredditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, acondizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza nonsiano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo odistribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono aformare il reddito complessivo imponibile e l'imposta gia' versata siscomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati odistribuiti.41. L'opzione prevista dal comma 40 non e' esercitabile se le
imprese o le societa' sono in contabilita' semplificata. In appositoprospetto della dichiarazione dei redditi deve essere dataindicazione del patrimonio netto formato con gli utili nondistribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime dicui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Lesomme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personaledell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nellostesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utilidell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli eserciziprecedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievodegli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare atassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, siconsiderano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti altermine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regimeopzionale.42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41,con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalita'dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamentodelle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamentocon le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi ein materia di accertamento.43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delleregole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanzapubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'impostaregionale sulle attivita' produttive (IRAP) assume la natura ditributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e'istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispettodelle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' ecrescita adottato dall'Unione europea e di garantire ilraggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livelloeuropeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delleregioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita'dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare lebasi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possonomodificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonche'introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazionedel presente comma in conformita' all'articolo 3, commi 158 e 159,della legge 23 dicembre 1996, n. 662.44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato lo schema diregolamentotipo regionale recante la disciplina della liquidazione,
dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con leggeregionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedentesono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso ilregolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce chele funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidateall'Agenzia delle entrate.45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attivita'di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territoridelle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dallalegislazione vigente alla data di entrata in vigore della presentelegge.46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 172, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-terdell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', lecondizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'incorporante o risultante dalla fusione per ottenere ilriconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio aseguito di tali operazioni"; b) all'articolo 173, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-terdell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', lecondizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere ilriconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio aseguito di tali operazioni"; c) all'articolo 175: 1) al comma 1, le parole: "di aziende e" e le parole:"all'azienda o" sono soppresse; 2) i commi 3 e 4 sono abrogati; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Conferimenti dipartecipazioni di controllo o di collegamento"; d) all'articolo 176: 1) al comma 1, le parole: "a condizione che il soggettoconferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b)" sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se ilconferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora ilconferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio delloStato"; 3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. In caso di conferimento dell'unica aziendadell'imprenditore individuale, la successiva cessione dellepartecipazioni ricevute a seguito del conferimento e' disciplinatadagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costodelle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. 2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazionedei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata postain essere l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodod'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, suimaggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivocostituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativiall'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sulreddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito dellesocieta' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresinel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte deimaggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni dieuro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a impostasostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento apartire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitatal'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quartoperiodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscalee' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva edell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutivaversata e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degliarticoli 22 e 79"; 4) al comma 3, le parole: "il regime di continuita' dei valorifiscali riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "i regimi dicontinuita' dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione
sostitutiva" e le parole: "totale" e "parziale" sono soppresse; 5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: "Nelle ipotesidi cui ai commi 1, 2 e 2-bis,"; 6) il comma 6 e' abrogato.47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutivaintrodotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiestaanche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiorivalori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuateentro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limitidei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo odel periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare delMinistro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioniattuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, perl'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per ilcoordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia diagevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso diapplicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'eserciziodell'opzione puo' essere subordinato al rispetto di limiti minimi.L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, laprima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento ela terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sonodovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento. *** omissis *** 50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e disepararne la disciplina applicativa e dichiarativa da quellaconcernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta dellesocieta' di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti leattivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e'
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzionedi cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, conesclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12)e 13), cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio. 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principicontabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendole voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti aquelle indicate nel comma 1. 3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque indeduzione: le spese per il personale dipendente e assimilatoclassificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla letteraB), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi,i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi deicanoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite sucrediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base anorma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costiindeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivantidalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali perl'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cuiscambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni casoalla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse indeduzione quote di ammortamento del costo sostenuto perl'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misuranon superiore a un diciottesimo del costo indipendentementedall'imputazione al conto economico. 4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci delconto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono allaformazione della base imponibile se correlati a componenti rilevantidella base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. 5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel contoeconomico, i componenti positivi e negativi del valore dellaproduzione sono accertati secondo i criteri di correttaqualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti daiprincipi contabili adottati dall'impresa"; b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione nettadelle societa' di persone e delle imprese individuali). - 1. Per isoggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la baseimponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavidi cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni dellerimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testounico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e diconsumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni dilocazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali eimmateriali. Non sono deducibili: le spese per il personaledipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nelcomma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presentedecreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunalesugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorronocomunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezioneper quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti siassumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale eclassificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresaai fini dell'imposta personale. 2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilita'ordinaria, possono optare per la determinazione del valore dellaproduzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzionee' irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicatacon le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento deldirettore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamenterinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti,secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimentodirettoriale, per la determinazione del valore della produzione nettasecondo le regole del comma l; anche in questo caso, l'opzione e'irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile"; c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta dellebanche e di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche egli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successivemodificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la baseimponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti vocidel conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti daiprovvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decretolegislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento deidividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionaleper un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento. 2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi diinvestimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delledisposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'alboprevisto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo ladifferenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilatirelativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e lecommissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario ela somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alleoperazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissionipassive riferite ai servizi prestati dall'intermediario. 3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, dicui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza trale commissioni attive e passive. 4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assumela differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissionipassive dovute a soggetti collocatori. 5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono icomponenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nellamisura ivi indicata. 6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' comerisultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo icriteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 deldecreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicatirispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficialen. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica ilcomma 4 dell'articolo 5. 7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per iquali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' aicriteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centraleeuropea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, labase imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenticomponenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali,nella misura del 90 per cento; f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. 8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunqueammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicatinel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; dellaquota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dalcontratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base anorma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costiindeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivantidalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali perl'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cuiscambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni casoalla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse indeduzione quote di ammortamento del costo sostenuto perl'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misuranon superiore a un diciottesimo del costo indipendentementedall'imputazione al conto economico. 9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva oprevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercentiattivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali
sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 deltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezionedell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario,la base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivantedall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessiattivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneriassimilati"; d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delleimprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, labase imponibile e' determinata apportando alla somma dei risultatidel conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico deirami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, ele altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibilinella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 percento. 2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: lespese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificatenonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perditee le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni dilocazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunalesugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504. 3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezioneper quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze ele minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che noncostituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' benialla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valoredella produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote diammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchid'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a undiciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al contoeconomico. 4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' comerisultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita'ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997"; e) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: "I compensi, i costi e gli altri componenti si assumonocosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi";
f) all'articolo 11: 1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a5.000" e "fino a 10.000" sono sostituite, rispettivamente, dalleseguenti: "pari a 4.600" e "fino a 9.200"; 2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e alnumero 2) le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalleseguenti: "nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, nonfare o permettere, di cui all'articolo 67"; 3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; 4) al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro4.000" e "euro 2.000" sono sostituite, rispettivamente, dalleseguenti: "euro 7.350", "euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850",ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e'aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 edeuro 525"; 5) al comma 4-bis. 1, le parole: "pari a euro 2.000" sonosostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850"; g) l'articolo 11-bis e' abrogato; h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 percento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 percento".51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla baseimponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodod'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina losvincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicatenel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativila cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedentedisciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti,ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione delcomma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontarecomplessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodod'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della baseimponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altrecomponenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata inapplicazione della precedente disciplina.52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di
accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo aquello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annualedell'imposta regionale sulle attivita' produttive non deve esserepiu' presentata in forma unificata e deve essere presentata
direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domiciliofiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentaredel Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalita' dipresentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportunedisposizioni di coordinamento. *** omissis *** 63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sonoinseriti i seguenti: "Agli effetti delle dichiarazioni e deiversamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delleeccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relativeal periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi daquelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa'controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma.Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i qualitrova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 30".64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008. *** omissis *** 81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successivemodificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobilestrumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di impostaprecedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolatesul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costodell'area e al costo del fabbricato. *** omissis *** 96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a
117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercentiattivita' di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti ocollaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assuntisecondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoroo fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme sotto formadi utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53,comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti dibeni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000euro.97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base deicriteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633.98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,
arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuentiminimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cuiall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti dicui ai commi 96 e 99.99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai finidell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuanocessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreniedificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi ditrasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in formaindividuale che contestualmente partecipano a societa' di persone oassociazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917,ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116del medesimo testo unico.100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore
aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazionedell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugliacquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimicontribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altreoperazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano lafattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, cheversano entro il giorno 16 del mese successivo a quello dieffettuazione delle operazioni.101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta
la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessarettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione,al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamentoe' effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali dipari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unicarata e' versata entro il termine per il versamento a saldodell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente aquello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; lesuccessive rate sono versate entro il termine per il versamento asaldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presentearticolo. Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazioneai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241.102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui e'
applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tieneconto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicatenell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si e' ancoraverificata l'esigibilita'.103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione,
presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cuil'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari puo'essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo e' costituitodalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nelperiodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stessonell'esercizio dell'attivita' di impresa o dell'arte o dellaprofessione; concorrono, altresi', alla formazione del reddito leplusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa oall'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenzialiversati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quellicorrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiarefiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmentea carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto dirivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinatoai sensi del presente comma.105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionaliregionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di impresefamiliari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo dellequote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovutadall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia diversamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a
esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime deicontribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviatain conformita' alle disposizioni del citato testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 checonsentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residuealla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello diefficacia del predetto regime solo per l'importo della sommaalgebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro.In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro,le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazionedel reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo dellasomma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione delpredetto reddito.107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori
a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possonoessere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi deicommi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citatotesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del
regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione delreddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione deiperiodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'interoimporto che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano lecondizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di
conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti edemessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi diregistrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazionedei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nelregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, icontribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e datutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi dinumerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e dellebollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. Icontribuenti minimi sono, altresi', esonerati dalla presentazionedegli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322, e successive modificazioni.110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modiordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata conla prima dichiarazione annuale da presentare successivamente allascelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regimenormale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino aquando permane la concreta applicazione della scelta operata. Inderoga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata peril periodo d'imposta 2008 puo' essere revocata con effetto dalsuccessivo periodo d'imposta; la revoca e' comunicata con la primadichiarazione annuale da presentare successivamente alla sceltaoperata.111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizionidi cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicateal comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stessoin cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui alcomma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In talcaso sara' dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa aicorrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero annosolare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimocomma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblican. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento delpredetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo ildiritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi almedesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime deicontribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per centodel limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comportal'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al
regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di impostasoggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazionidi imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, inbase alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno gia'concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nelladeterminazione del reddito dei periodi di imposta successiviancorche' di competenza di tali periodi; viceversa quelli che,
ancorche' di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai
citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile delperiodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nelcorso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime dicui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano perl'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione aquello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui alcomma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presentecomma.113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427.114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinariedisposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valoreaggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso diinfedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei datiattestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 chedeterminano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117,le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per centose il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quellodichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avereapplicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito diaccertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni dicui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate alcomma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso incui l'accertamento e' divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi oi compensi definitivamente accertati superino il limite di cui alcomma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In taleultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo delcomma 111.115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a114. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delleentrate sono stabilite le modalita' applicative, anche in riferimentoa eventuali modalita' di presentazione della dichiarazione diverse daquelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitatol'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possonoapplicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presentearticolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non e' trascorso ilperiodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dallapredetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimoperiodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, e' comunicata con laprima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla sceltaoperata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 delpresente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: "cheapplicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sonosostituite dalle seguenti: "che applicano, agli effetti dell'impostasul valore aggiunto, il regime di franchigia".117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'accontodell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno incui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quelloprevisto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delledisposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazionedelle disposizioni del periodo precedente, nel caso di impresefamiliari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, l'acconto e' dovuto dal titolare anche per la quotaimputabile ai collaboratori dell'impresa familiare. *** omissis *** 119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimentidegli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a caricodell'Amministrazione finanziaria, e' consentito il pagamento o ildeposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. Atale fine e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita'speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relativesomme. Le modalita' di riversamento all'Erario o agli altri entibeneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo delDipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia edelle finanze. *** omissis *** 121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, e' inserito il seguente: "Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1.Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata daisostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cuiall'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esuccessive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrispostecon riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica,direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarieper il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, peril calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioniassicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni,mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimogiorno del mese successivo a quello di riferimento".122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sonodefinite le modalita' attuative della disposizione di cui alcomma 121, nonche' le modalita' di condivisione dei dati tral'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istitutonazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazionepubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla
semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cuiall'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto deiseguenti criteri: a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissionedei dati; c) possibilita' di ampliamento delle nuove modalita' dicomunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casseprevidenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. *** omissis *** 128. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: "lapercentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;" sono aggiuntele seguenti: "per tutti gli immobili situati in comuni conpopolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 percento;"; b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: "noninferiore a 100" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a50"; c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguentinumeri: "6-bis) alle societa' che nei due esercizi precedenti hanno avutoun numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita'; 6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate aprocedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coattaamministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle societa' che presentano un ammontare complessivo delvalore della produzione (raggruppamento A del conto economico)superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle societa' partecipate da enti pubblici almenonella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle societa' che risultano congrue e coerenti ai finidegli studi di settore"; d) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso; e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "la predettapercentuale e' ridotta al 3 per cento;" sono aggiunte le seguenti:"per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, lapredetta percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; pertutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;"; f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: "4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entratepossono essere individuate determinate situazioni oggettive, inpresenza delle quali e' consentito disapplicare le disposizioni delpresente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentarel'istanza di interpello di cui al comma 4-bis. 4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenziadelle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazionepresentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati medianteservizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento,ovvero a mezzo fax o posta elettronica".129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice,
di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre2006, n. 296, puo' essere eseguito, dalle societa' considerate nonoperative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007,nonche' da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di
imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimoperiodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci personefisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data dientrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giornidalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento aventedata certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle impostesostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondoperiodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nellamisura rispettivamente del 10 e del 5 per cento. *** omissis *** 197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) e' sostituita dallaseguente: "e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20,ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti oadeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioninegli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro dellasalute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predettolimite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitariaversati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per icontributi versati nell'interesse delle persone indicatenell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, ladeduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,fermo restando l'importo complessivamente stabilito"; b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) e' sostituita dallaseguente: "a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datoredi lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; icontributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dallavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenzialein conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o diregolamento aziendale, che operino negli ambiti di interventostabiliti con il decreto del Ministro della salute di cuiall'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo nonsuperiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo delpredetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenzasanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, letterae-ter)".
*** omissis *** 209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e
registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data dientrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione,la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fattureemesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche adordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sottoforma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuataesclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decretolegislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codicedell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82.210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e glienti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse otrasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento,nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso
il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia edelle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle propriestrutture societarie.212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il gestore del Sistemadi interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivicomprese quelle relative: a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltrodelle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussiinformativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi dimonitoraggio della finanza pubblica.213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nellapubblica amministrazione, sono definite: a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali eperiferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche dautilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fattureelettroniche e le modalita' di integrazione con il Sistema diinterscambio; c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delleamministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione dellefatture elettroniche; d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209,limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatorieconomici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, diintermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati aisensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimentodelle attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degliobblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, perle piccole e medie imprese; g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui alcomma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilita' diintrodurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissioneesclusiva in forma elettronica.214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le
regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione deibilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e delsistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, dellaCostituzione. *** omissis *** 217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successivemodificazioni, le parole: "entro il 31 marzo" sono sostituite dalleseguenti: "entro il 31 luglio".218. Le persone fisiche nonche' le societa' o le associazioni di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentanoall'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta suiredditi e di imposta regionale sulle attivita' produttiveesclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'annosuccessivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo lemodalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presentecomma i contribuenti che non hanno la possibilita' di utilizzare ilmodello 730 perche' privi di datore di lavoro o non titolari dipensione.219. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di
lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditiall'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero,entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui alcomma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal qualerisulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi delservizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo dipresentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, esuccessive modificazioni, ai fini della scelta della destinazionedell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisicheprevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalleleggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cuiall'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare,entro il termine di cui al citato comma 218, apposito modello,approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esuccessive modificazioni, ovvero la certificazione di cuiall'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per iltramite di un ufficio della societa' Poste italiane Spa ovveroavvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato dellatrasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 322 del 1998.220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno,
rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delleloro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimentodel direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita'per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "se ilpercipiente dichiara" e' inserita la seguente: "annualmente" e dopole parole: "indica le condizioni di spettanza" sono inserite leseguenti: ", il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruiscedelle detrazioni"; b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso. *** omissis *** 252. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai finidell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare efornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggioriricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori dinormalita' economica di cui al presente comma, approvati con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76del 31 marzo 2007, e successive modificazioni, fino all'entrata invigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anchedi concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dalpresente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi ocompensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui alpresente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici". *** omissis *** 270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei
clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuateentro il termine del 15 novembre 2007. 271. Al comma 37-bisdell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:"immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituitedalle seguenti: "immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio2009". *** omissis *** Art. 2.(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) *** omissis *** 539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero dilavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghepreviste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattatoche istituisce la Comunita' europea, e' concesso, per gli anni 2008,2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 perciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratricidonne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cuiall'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 dellaCommissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta e' concessonella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917.540. Il credito d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni
unita' lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascunmese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminatomediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto dilavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misuraproporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contrattonazionale.541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllateo collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenticapo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per isoggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorreredal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisceincremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti concontratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella baseoccupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto aquelle del contratto nazionale.542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazionedel reddito e del valore della produzione ai fini dell'impostaregionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini delrapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917.543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creatinon abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto diperdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensidella legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donnerientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cuiall'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE)n. 2204/2002 della Commissione; b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivinazionali anche con riferimento alle unita' lavorative che non dannodiritto al credito d'imposta; c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza deilavoratori previste dalle vigenti disposizioni; d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nelperiodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversida quelli del collocamento a riposo.544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, ilcredito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratoriassunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratoridipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi ilavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risultainferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendentimediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il31 dicembre 2007; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodominimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medieimprese; c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni nonformali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo noninferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva inmateria di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sullasalute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigentidisposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizionidei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimentidefinitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condottaantisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazionidecorrono i termini per far luogo al recupero delle minori sommeversate o del maggior credito riportato e per l'applicazione dellerelative sanzioni.546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548 i
soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratoridipendenti.547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 e' istituito un Fondocon dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le areesottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sonostabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche alfine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui alperiodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede adeffettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delledisposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuovaoccupazione generata per area territoriale, sesso, eta' eprofessionalita'.
548. L'efficacia dei commi da 539 a 547 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo dellaComunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta laseguente: "g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lostanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annuiper la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per leiniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favoredelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondistrutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'appositaconvenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale avalere sul Fondo di cui al presente comma".550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinataridegli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anchein deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmenteutili, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU), perl'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzatealla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU,nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio,nonche' dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decretolegislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni,estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gliincentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.551. Per le finalita' di cui al comma 550, gli enti utilizzatori
possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia diassunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, dellacitata legge n. 296 del 2006, della facolta' di procedere adassunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie Ae B dei soggetti di cui al comma 550, nonche' ad assunzioni a tempodeterminato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo iprofili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ognicaso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a fardata dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550,la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delleASU e alla gestione a regime delle unita' stabilizzate tramiteassunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascunodegli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni conmeno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratorisocialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almenootto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alleregioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, econ oneri a carico del proprio bilancio, e' autorizzata allatrasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con ilpersonale di protezione civile proveniente da organismi di dirittopubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale dellaRegione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successivemodificazioni, gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della leggeregionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, edell'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.
FINE TESTO