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Roma,
2 agosto 2013
Circolare n. 188/2013
Oggetto:Autostrade
– Ristorno pedaggi 2012 – Scadenza del 16 ottobre 2013 - Delibera C.C.A.A. in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Dalle
ore 9,00 del 16 settembre alle ore 14,00 del 16 ottobre restano aperti i
termini per la presentazione delle domande di ristorno dei pedaggi pagati dalle
imprese di autotrasporto merci per i transiti autostradali effettuati nel 2012.
Lo ha stabilito il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori
con apposita delibera in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; come
per lo scorso anno, le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via
telematica collegandosi al sito internet www.alboautotrasporto.it
e sottoscrivendole con firma digitale. A tal fine gli interessati devono
dotarsi dell’apposito kit per la firma digitale distribuito dai certificatori
abilitati (es. uffici postali, Camere di Commercio, ecc.).
Si rammenta
che i ristorni sono riconosciuti solo per i pedaggi pagati con la modalità
della riscossione differita relativamente ai transiti effettuati con veicoli
adibiti all’autotrasporto merci delle categorie autostradali B 3, 4 e 5
(furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati), classificati Euro 2 e
superiori.
Rispetto
allo scorso anno sono stati innalzati fortemente gli scaglioni dei pedaggi
annui su cui calcolare i ristorni: in particolare la soglia minima per poter
accedere ai ristorni è ora pari a 200 mila euro (in precedenza 100 mila euro);
il ristorno massimo del 13% spetta solo ai soggetti con volumi di pedaggi annui
superiori ai 5.000.000 di euro (in precedenza 3.500.000 euro). Come nel passato
le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento del traffico
autostradale nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00
ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) hanno diritto ad un ulteriore sconto.
Pedaggi annui (calcolati tenendo conto
della classe inquinante del veicolo) |
Ristorno % |
Pedaggi annui per transiti notturni (calcolati tenendo conto
della classe inquinante del veicolo) |
Ulteriore ristorno % |
da 200.000 a
400.000 |
4,33 |
da 20.000 a
40.000 |
0,433 |
da 400.001 a
1.200.000 |
6,5 |
da 40.001 a
120.000 |
0,65 |
da 1.200.001 a
2.500.000 |
8,67 |
da 120.001 a
250.000 |
0,867 |
da 2.500.001 a
5.000.000 |
10,83 |
da 250.001 a
5000.000 |
1,083 |
oltre 5.000.000 |
13 |
oltre 500.000 |
1,3 |
Come
già da alcuni anni, i pedaggi relativi ai veicoli Euro 3 ed Euro 4 e 5 vengono determinati
ai fini dello sconto con un meccanismo premiante: in particolare i pedaggi dei
veicoli Euro 3 valgono il 50% in più, mentre i pedaggi dei veicoli Euro 4 e 5
vengono raddoppiati. Ad esempio se un’impresa ha effettuato transiti
autostradali con veicoli Euro 4 per complessivi 60.000 euro, ai fini della
riduzione deve calcolare un volume di pedaggi pari a 120.000 euro. Da
quest’anno, inoltre, i veicoli Euro 2 vengono penalizzati in quanto l’ammontare
dei pedaggi, ai fini dei ristorni, viene dimezzato. L’importo del ristorno
spettante sarà accreditato in fattura direttamente da parte delle società
concessionarie autostradali.
Per
le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile la domanda deve essere
presentata dalla cooperativa o consorzio.
Daniela
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Per riferimenti confronta
circ.re conf.le n.158/2012 |
Responsabile di Area |
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