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Roma, 27 agosto 2013

 

Circolare n. 194/2013

 

Oggetto: Autotrasporto – Proroga validità CQC rilasciate d’ufficio – D.M. 6.8.2013 su G.U. n.199 del 26.8.2013 Circ. MIT prot.n.20630 del 7.8.2013.

 

Con il decreto indicato in oggetto la validità delle Carte di Qualificazione del Conducente per trasporto merci rilasciate d’ufficio è stata prorogata di due anni, fino al 9 settembre 2016, in analogia con quanto avvenuto in altri Stati comunitari.

 

Com’è noto, la normale validità della CQC è di cinque anni. La proroga ora concessa consente di far slittare l’onere della frequenza del corso di formazione periodica necessario per ottenere il rinnovo del documento.

 

Si rammenta che la CQC è divenuta obbligatoria dal 9 settembre 2009 per i conducenti di veicoli superiori a 3,5 tonnellate; per i conducenti che a quella data erano già titolari di patente professionale è stato ammesso in via transitoria (fino al 9 settembre 2014) il rilascio d’ufficio della carta.

 

Il decreto ha inoltre stabilito che il rinnovo delle CQC di cui trattasi varrà fino al 9 settembre 2021, anche nell’eventualità di conducenti che abbiano frequentato un corso di formazione periodica prima dell’emanazione del decreto stesso.

 

Si rammenta che da alcuni mesi la CQC non è più un documento a se stante, ma è stata integrata nella patente attraverso la stampigliatura di un apposito codice. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella circolare indicata in oggetto, ha precisato che chi richiede il duplicato della patente potrà ottenerlo con la data di scadenza aggiornata della CQC. Il possesso del documento aggiornato è opportuno per i conducenti che si recano all’estero al fine di evitare il rischio di contestazioni.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.108/2013

Responsabile di Area

Allegati due:

- D.M. 6.8.2013 su G.U. n.199 del 26.8.2013

- Circ. MIT prot.n.20630 del 7.8.2013

 

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