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Roma, 28 agosto 2013

 

Circolare n. 196/2013

 

Oggetto: Funzione pubblica – Finanziamenti – Tributi – Lavoro – Codice della Strada – D.L. n.69/2013 convertito nella Legge 9.8.2013, n.98, su S.O. alla G.U. n.194 del 20.8.2013.

 

Il cosiddetto “decreto del fare” è stato convertito in legge, senza modifiche sostanziali di rilievo.

 

Di seguito si riepilogano le disposizioni di maggiore e più diretto interesse per le imprese associate.

 

Fondo di garanzia per le PMI (art.1) – La legge di conversione ha confermato le norme introdotte dal decreto volte a migliorare l’operatività del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale a favore delle piccole e medie imprese che ricorrono a prestiti bancari; tra l’altro, è stata elevata fino all’80 per cento la misura dell’intervento del Fondo sulle operazioni di anticipazioni bancarie sui crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Finanziamenti per l’acquisto di impianti e macchinari (art.2) – Sono stati confermati i finanziamenti e i contributi a tasso agevolato per le micro, piccole e medie imprese che investono in immobilizzazioni, anche mediante leasing finanziario; la legge di conversione ha ampliato le tipologie di beni finanziabili: macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, investimenti in hardware, software e tecnologie digitali; le modalità di applicazione della misura dovranno essere stabilite da un successivo decreto.

 

Sblocca cantieri (art.18) – Sono stati confermati gli stanziamenti per il nuovo Fondo per la continuità dei cantieri; la legge di conversione ha inoltre previsto un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici mediante fondi in disponibilità dell’Inail.

 

Lavori pubblici (art.19) – Sono state confermate tutte le modifiche al Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgvo n.163/2006) per snellire le procedure di concessione degli appalti.

 

Riduzione per pagamento immediato delle multe stradali (art.20) – Nell’ambito del nuovo piano di interventi per la sicurezza stradale, sono state introdotte con la legge di conversione norme per incentivare il pagamento immediato delle multe stradali. Per le violazioni meno gravi, per le quali non siano previste le sanzioni accessorie della sospensione della patente o della confisca del mezzo, è stata introdotta una riduzione del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. E’ stato inoltre previsto che le sanzioni possano essere pagate con carte di credito e bancomat, anche direttamente all’agente accertatore. Per i conducenti di veicoli pesanti che non effettuino immediatamente il pagamento della sanzione su strada, la cauzione dovuta è stata ridotta al minimo edittale della sanzione stessa, anziché alla metà del massimo come previsto finora. Si tratta di una modifica dovuta in quanto finora la misura della cauzione per i vettori stranieri era già pari al minimo e dunque i vettori nazionali erano ingiustamente penalizzati.

 

Ferrovie (art.24) – Inopinatamente è stata mantenuta la norma prevista dal decreto legge che consente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di autodefinire il canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura stessa. Sono state inoltre rafforzate le disposizioni già previste nel decreto, tese a limitare l’entrata dei vettori comunitari nel mercato nazionale del trasporto ferroviario passeggeri.

 

Misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti (art.25) – L’articolo contiene numerose integrazioni rispetto al decreto legge che introduceva solo norme di carattere contabile-finanziario per i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli enti collegati. Si segnala in particolare la destinazione di risorse finanziarie per i lavori di completamento del passante ferroviario di Torino, per il collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle, per il collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa, per la realizzazione della terza corsia della A4 tratta Quarto d’Altino-Villessa-Gorizia, per interventi di soppressione e automazione dei passaggi a livello nella tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario Bologna – Lecce.

 

Authority dei Trasporti a Torino (art.25 bis) – La legge di conversione ha previsto che l’istituenda Autorità dei Trasporti debba risiedere a Torino.

 

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo (art.28) – E’ stata confermata la disposizione sull’indennizzo di 30 euro giornalieri - fino ad un massimo di 2.000 euro – a carico delle Pubbliche Amministrazioni che non osservino i termini dei procedimenti amministrativi. L’indennizzo deve essere richiesto dall’interessato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine del procedimento.

 

Data unica di efficacia di nuovi obblighi (art.29) – E’ stato confermato che gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi dovranno fissare la data di decorrenza dell’efficacia di nuovi obblighi all’1 luglio o all’1 gennaio successivi alla loro entrata in vigore.

 

Appalti pubblici, finanziamenti pubblici e DURC (art.31) – La legge di conversione ha previsto che il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) da presentare alle Pubbliche Amministrazioni in caso di appalti pubblici abbia validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Analoga validità di 120 giorni è stata introdotta per i DURC che le imprese devono presentare in caso siano beneficiarie di contributi pubblici o finanziamenti comunitari. Nel caso il DURC evidenzi mancati pagamenti, i finanziamenti e contributi pubblici saranno erogati al netto di quanto dovuto agli enti previdenziali.

 

Abolizione licenza di pubblica sicurezza per le imprese di spedizione (art.31 comma 8-septies) – Per le imprese di spedizione, è stato definitivamente soppresso l’obbligo della licenza di PS e di tutti gli adempimenti connessi (es. tenuta registro degli affari).

 

Sicurezza sul lavoro (art.32) – Sono divenute definitive le norme introdotte dal decreto legge per semplificare la disciplina della sicurezza sul lavoro a carico dei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali che saranno individuati dal Ministero del Lavoro; la legge di conversione ha inoltre introdotto modifiche formali alla disciplina della verifica delle attrezzature di lavoro a carico delle imprese.

 

Prestazioni lavorative di breve durata (art.35) – Con successivo decreto interministeriale Lavoro – Salute dovranno essere definite semplificazioni della documentazione relativa ai rapporti di lavoro che durano non oltre 50 giorni lavorativi all’anno.

 

EXPO Milano 2015 (art. 46, 46bis e 46ter) – E’ stato introdotto un pacchetto di misure per la migliore organizzazione dell’EXPO 2015 (finanziamenti, semplificazioni per l’assunzione di personale, riduzione dell’aliquota Iva sui diritti di accesso all’esposizione, ecc.).

 

Responsabilità fiscale negli appalti (art.50) – Nei contratti di appalto è stata confermata l’esclusione della responsabilità fiscale dei committenti per il versamento dell’Iva sul corrispettivo dell’appalto. In capo ai committenti resta solo l’obbligo di controllare il corretto versamento da parte dell’appaltatore (e dell’eventuale subappaltatore) delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro degli occupati nell’appalto. Sull’esatta decorrenza della disposizione si attendono ancora i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

 

Comunicazione delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art.50 bis) – Dall’1 gennaio 2015 è stata prevista la facoltà per tutti i soggetti Iva di comunicare quotidianamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture emesse e ricevute. Chi opterà per la comunicazione quotidiana sarà esonerato da una serie di dichiarazioni periodiche (speso metro, elenco clienti e fornitori, ecc.); la disposizione dovrà essere regolata con successivo decreto.

 

Soppressione degli elenchi Intrastat servizi acquistati (art.50 bis) – Venendo incontro alle richieste di semplificazione delle associazioni di categoria, tra cui la Confetra, sono stati semplificati i modelli degli scambi intracomunitari; in particolare non dovranno essere più redatti i modelli per i servizi acquistati da operatori comunitari; non è peraltro chiaro da quando decorrerà la semplificazione.

 

Estensione dell’assistenza fiscale (art.51bis) – E’ stata introdotta la possibilità di presentare il mod.730 ai Caf e professionisti abilitati anche da parte dei dipendenti che abbiano interrotto il rapporto di lavoro e non abbiano pertanto un sostituto in grado di effettuare i conguagli in busta paga; al posto dei conguagli, gli interessati dovranno provvedere al pagamento diretto delle imposte a debito, ovvero dovranno chiedere il rimborso delle imposte a credito.

 

Riscossione mediante ruolo (art.52) – Sono state confermate le disposizioni introdotte dal decreto legge, in particolare l’allungamento del periodo per effettuare il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo per chi dimostri la grave difficoltà economica (fino a 120 rate).

 

Concordato preventivo (art.82) – Sono state confermate le norme per limitare il ricorso al nuovo istituto del concordato preventivo “in bianco”, cioè senza presentazione della documentazione sul ripianamento dei debiti.

 

Mediazione civile e commerciale (art.84) – Com’è noto, il decreto legge ha reintrodotto l’istituto della mediazione civile obbligatoria come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria; ora la legge di conversione ha delineato con maggior precisione e vincoli l’ambito di applicazione dell’istituto.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.145/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.194 del 20.82013

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge

di  conversione  9  agosto  2013,  n.  98,  recante:  «Disposizioni 

urgenti  per il rilancio dell'economia».

 

                               Titolo I

                 MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

 

                               Capo I

                Misure per il sostegno alle imprese

 

                               Art. 1

                 Rafforzamento del Fondo di garanzia

                   per le piccole e medie imprese

  1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo  di

garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  con  decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate,  entro  30  giorni

dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  nel  rispetto  degli

equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

  a) assicurare un piu' ampio  accesso  al  credito  da  parte  delle

piccole e medie imprese, anche tramite:

  1)   l'aggiornamento,   in   funzione   del   ciclo   economico   e

dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei  criteri  di

valutazione delle imprese ai  fini  dell'accesso  alla  garanzia  del

Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente  di

rischio;

    2) l'incremento, sull'intero territorio nazionale,  della  misura

massima della garanzia diretta concessa dal  Fondo  fino  all'80  per

cento dell'ammontare  dell'operazione  finanziaria,  con  riferimento

alle «operazioni di anticipazione di credito,  senza  cessione  dello

stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di  pubbliche

amministrazioni»  e  alle  «operazioni  finanziarie  di  durata   non

inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del

decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, 26  giugno  2012,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi  restando  gli

ulteriori limiti nonche' i requisiti  e  le  procedure  previsti  dai

medesimi articoli; la misura  massima  di  copertura  della  garanzia

diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in

favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo  27

del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  nonche'  alle

operazioni  garantite  a  valere  sulla  sezione  speciale   di   cui

all'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei  trasporti  27  luglio  2009,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;  

  3)  la  semplificazione  delle  procedure  e  delle  modalita'   di

presentazione  delle  richieste  attraverso  un  maggior  ricorso   a

modalita' telematiche   di ammissione alla  garanzia  e  di  gestione

delle relative pratiche  ;

  4) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei  vantaggi

della garanzia pubblica alle piccole  e  medie  imprese  beneficiarie

dell'intervento;

  b) limitare il rilascio della garanzia del  Fondo  alle  operazioni

finanziarie  di  nuova  concessione  ed  erogazione,  escludendo   la

possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate  dai

soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di

garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro

esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

    b-bis)  prevedere  specifici  criteri  di  valutazione  ai   fini

dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo  da  parte  delle  imprese

sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  nonche'

delle cooperative sociali di cui  alla  legge  8  novembre  1991,  n.

381.  

  2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni  di  carattere

generale  di  cui  all'articolo   13   del   decreto   del   Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio  1999,  n.

248,  sono  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo

economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

  3.   (soppresso).  

    4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre  2011,  n.  214,  le  parole:  «all'80  per  cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».  

  5.   All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, e successive modificazioni  , le parole: «nonche' alle grandi

imprese  limitatamente  ai  soli   finanziamenti   erogati   con   la

partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto  previsto

e nei limiti  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,  lettera  b),  del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

    5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al  comma  1  e

previa adozione di un apposito decreto del  Ministro  dello  sviluppo

economico, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle  finanze,  gli  interventi  ivi   previsti   sono   estesi   ai

professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti

alle  associazioni  professionali  iscritte  nell'elenco  tenuto  dal

Ministero dello sviluppo economico ai sensi della  legge  14  gennaio

2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della

medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo  periodo

sono determinate le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,

prevedendo in particolare un limite  massimo  di  assorbimento  delle

risorse del  Fondo  non  superiore  al  5  per  cento  delle  risorse

stesse.  

    5-ter. Al fondo di  garanzia  a  favore  delle  piccole  e  medie

imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23

dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono  affluire,

previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato,  contributi

su base volontaria per essere destinati alla  microimprenditorialita'

ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma  7-bis,

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto  del

Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  del

presente comma nonche' le modalita'  di  contribuzione  da  parte  di

enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto fondo di

garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n.

662 del 1996.  

 

                               Art. 2

Finanziamenti  per  l'acquisto  di  nuovi  macchinari,   impianti   e

  attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

  1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti  al  sistema

produttivo,  le    micro  ,  le  piccole  e   medie   imprese,   come

individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6

maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso

agevolato    per  gli  investimenti,  anche  mediante  operazioni  di

leasing finanziario, in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di

impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'

per gli investimenti  in  hardware,  in  software  ed  in  tecnologie

digitali.  

  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono  concessi,  entro  il  31

dicembre  2016,  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari

autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  di  leasing  finanziario,

purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma

7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le  finalita'

di cui all'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

  3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni

dalla data di stipula del contratto e sono accordati  per  un  valore

massimo complessivo non superiore a 2 milioni di  euro  per  ciascuna

impresa  beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'   iniziative   di

acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento  per

cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui  al  comma

5.

  4. Alle imprese di cui al  comma  1  il  Ministero  dello  sviluppo

economico concede un contributo, rapportato agli interessi  calcolati

sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima  e  con  le

modalita' stabilite con il decreto di cui al  comma  5.  L'erogazione

del predetto contributo e' effettuata in piu' quote  determinate  con

il medesimo decreto. I contributi sono concessi  nel  rispetto  della

disciplina  comunitaria   applicabile   e,   comunque,   nei   limiti

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,   secondo periodo.  

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  i

requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente

articolo, la misura massima di cui al  comma  4  e  le  modalita'  di

erogazione  dei  contributi  medesimi,  le  relative   attivita'   di

controllo nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di

cui al comma 2.

  6. La concessione dei finanziamenti di  cui  al  presente  articolo

puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo  di  garanzia  per  le

piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),

della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nella   misura   massima

dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con  decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di  accesso

e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo  sui

predetti finanziamenti.

  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,

il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   sentito   il   Ministero

dell'economia e delle finanze,  l'Associazione  Bancaria  Italiana  e

Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in

relazione  agli  aspetti  di  competenza,  per  la  definizione,   in

particolare:

  a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle  banche    e

agli intermediari di cui al comma 2   del plafond di provvista di cui

al comma 2, anche mediante meccanismi  premiali  che  favoriscano  il

piu' efficace utilizzo delle risorse;

  b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in

garanzia per l'utilizzo da parte delle banche   e degli  intermediari

di cui al comma 2   della provvista di cui al comma 2;

  c) delle attivita' informative, di monitoraggio  e  rendicontazione

  che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari  di  cui

al comma 2   aderenti alla convenzione, con modalita' che  assicurino

piena trasparenza   sulle misure previste dal presente articolo  .

  8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di  2,5

miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili

ovvero che si renderanno  disponibili  con  successivi  provvedimenti

legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli

esiti del monitoraggio sull'andamento  dei  finanziamenti  effettuato

dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al

Ministero dello sviluppo economico ed al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione

dei contributi di cui al comma 4, e'  autorizzata  la  spesa  di  7,5

milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni  di  euro  per  l'anno

2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,

di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  per

l'anno 2021.

    8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,

compatibilmente con la normativa europea vigente  in  materia,  anche

alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.  

 

                               Art. 3

              Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

  1.    Ai  fini  dell'attuazione   delle   disposizioni     di   cui

all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133     sono

destinate   risorse pari a 150 milioni di euro per  il  finanziamento

dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli

relativi  alla  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti

agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle

  risorse finanziarie   disponibili alla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto,   non sono  destinatari    di  risorse  per  la

concessione delle agevolazioni.

  2. I programmi  di  cui  al  comma  1  sono  agevolati  tramite  la

concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo  del

cinquanta per cento  dei  costi  ammissibili.  Alla  concessione  del

contributo a  fondo  perduto  si  provvede,  conformemente  a  quanto

previsto dall'articolo 8, comma 1, del   decreto del  Ministro  dello

sviluppo economico   24 settembre 2010,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale  24  dicembre  2010,  n.  300,  nel

limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale  disposto

in favore dei singoli programmi d'investimento.

  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello  sviluppo

economico utilizza le  disponibilita'  esistenti  del  Fondo  per  la

crescita sostenibile di cui  all'articolo  23  del  decreto-legge  22

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita' previste dal

decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il

Ministero dell'economia e delle  finanze  8  marzo  2013,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di  cui  al

comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno  2014  per  le

finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita'

del Fondo per la crescita sostenibile.

  4. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,

provvede a ridefinire le modalita' e i criteri   per  la  concessione

delle  agevolazioni  e  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui

all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , anche al fine

di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni,  di

favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di

prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono

nei territori oggetto di accordi,  stipulati    dal  Ministero  dello

sviluppo economico  , per lo sviluppo  e  la  riconversione  di  aree

interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di

rilevanti complessi aziendali.

    4-bis. Al fine di consentire la  migliore  attuazione  di  quanto

previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il

decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4  deve

prevedere l'importo complessivo delle spese e dei  costi  ammissibili

degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con  esclusione

del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore  a  20

milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del  Ministro

dello  sviluppo  economico  24   settembre   2010,   pubblicato   nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24  dicembre

2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali  programmi  riguardino

esclusivamente attivita' di trasformazione e  commercializzazione  di

prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i  progetti

d'investimento del proponente devono prevedere spese  ammissibili  di

importo complessivo non inferiore a  10  milioni  di  euro,  a  parte

eventuali progetti  di  ricerca  industriale  a  prevalente  sviluppo

sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  medesimo  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni

di euro se tali  programmi  riguardano  esclusivamente  attivita'  di

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  

 

                               Art. 3-bis

              Misure urgenti per i pagamenti dei debiti

           degli enti del Servizio sanitario nazionale   

     1. Le risorse  per  il  pagamento  dei  debiti  degli  enti  del

Servizio sanitario nazionale, ripartite  ai  sensi  dell'articolo  3,

comma 2, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  non  richieste

dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate,  con

decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al  medesimo

articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013,  alle  regioni

che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013,  prioritariamente  in

funzione dell'adempimento  alla  diffida  prevista  dall'articolo  1,

comma 174, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive

modificazioni.  

     2. In relazione a quanto previsto al comma  1,  all'articolo  3,

comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  le

parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».  

 

                               Art. 4

             Norme in materia di concorrenza nel mercato

                  del gas naturale e nei carburanti

  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  maggio

2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1,  del  decreto

legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli  stessi  clienti

vulnerabili» sono sostituite  dalle  seguenti  «Per  i  soli  clienti

domestici».

  2.   I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.

226, come modificati ai sensi del  comma  3  del  presente  articolo,

relativi all'avvio delle procedure  di  gara  per  l'affidamento  del

servizio di distribuzione del gas naturale   sono  da  intendersi  di

natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini,  la  Regione

con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso  la

nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7,

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

  3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del   regolamento di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.

226  ,  relative  agli  ambiti  ricadenti   nel   primo   e   secondo

raggruppamento dello stesso  Allegato  1,  che  sono  scadute  o  che

verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di

quattro mesi, con uno  spostamento  dei  rispettivi  termini  di  cui

all'articolo 3 del   medesimo  regolamento    relativi  alla  mancata

nomina della stazione appaltante comunque a  data  non  anteriore  al

  1° gennaio 2014  . Per tutti gli ambiti dello  stesso  Allegato  in

cui non e' presente il capoluogo di provincia, la designazione  della

stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a

maggioranza  qualificata  dei  due  terzi  dei  comuni   appartenenti

all'ambito  che  rappresentino  almeno  i  due  terzi  dei  punti  di

riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di  riferimento  per

la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero

dello sviluppo economico.

    3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso  al  regolamento

di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre

2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi  delle

proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per  gli  ambiti

in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato  nei

comuni colpiti dagli eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012  e

inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1  annesso  al  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze    giugno  2012,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e  successive

modificazioni.  

  4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al  comma

2 senza che la Regione competente abbia  proceduto  alla  nomina  del

commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita

la Regione,  interviene  per  dare  avvio  alla  gara,  nominando  un

commissario ad acta.

  5.  Nei  casi  in  cui  gli  Enti  locali  concedenti  non  abbiano

rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.  226,  come  modificati

  ai sensi del comma 3 del presente articolo  , il  venti  per  cento

  delle somme   di cui all'articolo  8,  comma  4,  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,  ad  essi

spettanti a seguito della gara,    e'  versato    dal  concessionario

subentrante, con modalita'  stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia

elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa  conguaglio

per il settore elettrico  per  essere    destinato    alla  riduzione

delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

  6. Al fine di facilitare lo svolgimento  delle  gare    di  cui  al

comma 2   e di ridurre i  costi    per  gli  enti  locali  e  per  le

imprese  , il Ministero dello sviluppo economico puo'  emanare  linee

guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del  valore

di rimborso degli impianti di  distribuzione  del  gas  naturale,  in

conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello  sviluppo

economico 12 novembre 2011, n. 226.

  7. Al  fine  di  promuovere  la  razionalizzazione  della  rete  di

distribuzione dei carburanti liquidi e  per  diffondere  l'uso    del

metano e del GPL   per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di

impianti di  distribuzione  di  tale  carburante,  il  fondo  per  la

razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti  di  cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.  32,  e'

destinato anche alla erogazione  di  contributi  per  la  chiusura  e

contestuale  trasformazione  da    impianti   di   distribuzione   di

carburanti   liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano

  o di GPL   per autotrazione, secondo le modalita'  definite  con  i

decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19  aprile  2013,

  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013  ,  e

7 agosto 2003,   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223  del  25

settembre 2003  .

    7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  il

comma 1 e' sostituito dal seguente:  

    «1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul  reddito  di

impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il

reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un

importo pari alle seguenti percentuali dei  volumi  d'affari  di  cui

all'articolo 20,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:  

     a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;  

    b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e  fino

a 2.064.000 euro;  

    c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro».  

 

                               Art. 5

                    Disposizioni per la riduzione

                  dei prezzi dell'energia elettrica

  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,

n. 112, convertito,   con modificazioni  , dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, e successive modificazioni,  le  parole:  «volume  di  ricavi

superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a  1

milione di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «volume  di  ricavi

superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300

mila euro».

  2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al  comma

1 sono  destinate,  al  netto  della  copertura  finanziaria  di  cui

all'articolo 61, alla riduzione della  componente  A2  della  tariffa

elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas

sulla base delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato  dal

Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro

dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.

  3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile  di

cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei  prezzi    n.

6/92 del 29 aprile 1992  , pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12

maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino  alla  fissazione

del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per  la  componente

convenzionale relativa al prezzo del  combustibile,  sulla  base  del

  paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma

15, della legge 23 luglio 2009, n. 99  , in cui il peso dei  prodotti

petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto

pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento

nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al

sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento  per

cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento  del  gas

naturale nei mercati all'ingrosso come definito  dalla  deliberazione

del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori  provvedimenti

  dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  .  Il  Ministro

dello sviluppo economico, con  provvedimento  da  adottare  entro  60

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,

stabilisce le modalita' di  aggiornamento  del  predetto  valore,  in

acconto e in conguaglio, nonche' le modalita'  di  pubblicazione  dei

valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e  5.  Restano

ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di

commercializzazione all'ingrosso  e  della  componente  di  trasporto

nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del  Ministro

dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.

  4.  A  decorrere  dal      gennaio  2014  ,   in   attesa   della

ridefinizione della disciplina organica di settore,  il    valore  di

cui al comma 3, primo periodo  ,  e'  aggiornato  trimestralmente  in

base al costo di approvvigionamento  del  gas  naturale  nei  mercati

all'ingrosso    come  definito   al   comma   3  ,   ferma   restando

l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.

    5.  In  deroga  ai  commi  3   e   4,   per   gli   impianti   di

termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto  anni

alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono  stati

ammessi  al   regime   di   cui   al   provvedimento   del   Comitato

interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,  fino  al

completamento del quarto anno di esercizio dalla data di  entrata  in

vigore del presente decreto, il valore  di  cui  al  comma  3,  primo

periodo,  e'  determinato  sulla  base  del  paniere  di  riferimento

individuato ai sensi dell'articolo  30,  comma  15,  della  legge  23

luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi  e'  pari

al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica  il

metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo.  Per

gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione  del

ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e'  determinato  sulla

base  del  paniere  di  riferimento  in  cui  il  peso  dei  prodotti

petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo

anno di esercizio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.  

  6.   (soppresso).  

  7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater  dell'articolo  25  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  come  introdotti  dal  comma  364

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

    7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica

alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31

dicembre 2012 possono optare,  in  alternativa  al  mantenimento  del

diritto  agli  incentivi  spettanti  sulla  produzione   di   energia

elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in  esercizio,  per

un incremento del 20  per  cento  dell'incentivo  spettante,  per  un

periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013,  e  del

10 per cento per un ulteriore successivo  periodo  di  un  anno,  con

corrispondente riduzione del 15 per  cento  dell'incentivo  spettante

nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la  fine

del periodo di incentivazione su una produzione  di  energia  pari  a

quella sulla quale e'  stato  riconosciuto  il  predetto  incremento.

L'incremento e' applicato sul coefficiente  moltiplicativo  spettante

per gli impianti a certificati verdi e, per gli  impianti  a  tariffa

onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del

prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per

l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,

del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   registrato

nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'

comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al

Gestore dei servizi energetici (GSE).  

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo

da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema

elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

 

                               Art. 6

                     Gasolio per il riscaldamento

                   delle coltivazioni sotto serra

  1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al  31  dicembre  2015,  a

favore  dei  coltivatori  diretti  e  degli   imprenditori   agricoli

professionali  iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed

assistenziale  e'  applicata,   sul   gasolio   utilizzato   per   il

riscaldamento delle  coltivazioni  sotto  serra,    nel  rispetto  di

quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1,  lettera  b),    della

direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003  e  successive

modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per  l'anno  2013,

pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in  sede

di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n.  454,  si

obblighino a rispettare  la  progressiva  riduzione  del  consumo  di

gasolio per finalita' ambientali.

  2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della

Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da  corrispondere

non deve essere inferiore al livello minimo di  imposizione  definito

dalla direttiva n. 2003/96/CE, e  successive  modificazioni.  Qualora

tale livello minimo sia modificato l'accisa  dovuta  per  il  gasolio

utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra  viene

corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni  relative

alla  misura  di  cui  al  presente  articolo  e'   comunicata   alla

Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato

regolamento (CE) n. 800/2008.

  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4

milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro  per  ciascuno

degli   anni 2014 e 2015   si provvede mediante riduzione dei consumi

medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di

cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  26

febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002,  n.

67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria  di  cui  al

presente comma.

  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, di  concerto  con  il    Ministro  dell'economia  e  delle

finanze  , viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

 

                               Art. 7

                    Imprese miste per lo sviluppo

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,

e' sostituito dal seguente:

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,

e' sostituito dal seguente:

  «1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con  le

stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti

agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale  di

rischio, anche in forma anticipata, per la  costituzione  di  imprese

miste.  Possono  altresi'  essere  concessi  crediti   agevolati   ad

investitori pubblici o privati o  ad  organizzazioni  internazionali,

affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in  via  di

sviluppo (PVS) o concedano altre forme di  agevolazione  identificate

dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una  quota

del medesimo Fondo puo' essere  destinata  alla  costituzione  di  un

Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di  credito  a

imprese italiane o  per  agevolare  gli  apporti  di  capitale  delle

imprese italiane nelle imprese miste.».

    1-bis. Nel quadro degli impegni  assunti  dall'Italia  in  ambito

internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere  ai

crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto  dall'articolo

6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le

imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare  quanto

previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione  e

lo sviluppo economico  (OCSE)  sulla  responsabilita'  sociale  delle

imprese per  gli  investimenti  internazionali  e  dalla  risoluzione

P7 TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia

di investimenti internazionali e di rispetto da parte  delle  imprese

delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali  sui

diritti umani.  

 

                               Art. 8

                            Partenariati

  1. Dopo l'articolo 14 della legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  e'

aggiunto il seguente:

  «Art.  14-bis  (Partenariati).  -  1.  Per  la   realizzazione   di

programmi, progetti o interventi  rientranti  nelle  finalita'  della

presente legge in partenariato con  altri  soggetti,  sono  stipulati

appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.

241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

  2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le

regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento,

indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti  beneficiari  e  la

tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire  con  decreto  di

natura non regolamentare del Ministro degli affari  esteri,  d'intesa

con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica  l'articolo

11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.

123.

  3. Le somme statali non utilizzate alla fine  dell'intervento  sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le  somme  non  statali

non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli  enti  o

organismi  sovranazionali  o  privati   firmatari   dell'accordo   di

programma.».

 

                               Art. 9

                  Accelerazione nell'utilizzazione

                    dei fondi strutturali europei

  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento

autonomo, ivi compresi gli istituti e le  scuole  di  ogni  ordine  e

grado e le istituzioni educative, le  istituzioni  universitarie,  le

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  gli  enti

pubblici non economici  nazionali,  le  agenzie  di  cui  al  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti  a  dare  precedenza,

nella  trattazione  degli  affari  di  competenza,  ai  procedimenti,

provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi

alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi

strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale  e

alla pesca  e  alla  realizzazione  dei  progetti  realizzati  con  i

medesimi fondi.

    2.  Al  fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste

dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione

dei programmi e  dei  progetti  cofinanziati  con  fondi  strutturali

europei  e  di   sottoutilizzazione   dei   relativi   finanziamenti,

relativamente alla programmazione 2007-2013, in  caso  di  inerzia  o

inadempimento  delle  amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli

interventi, il Governo, allo scopo di assicurare  la  competitivita',

la coesione e  l'unita'  economica  del  Paese,  esercita  il  potere

sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  secondo   comma,   della

Costituzione   secondo   le   modalita'    procedurali    individuate

dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e

11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  e

dalle disposizioni  vigenti  in  materia  di  interventi  sostitutivi

finalizzati all'esecuzione di opere e di  investimenti  nel  caso  di

inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai

contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel  caso  di

inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche  attraverso

la nomina di un commissario straordinario,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte  le  attivita'  di

competenza   delle   amministrazioni   pubbliche    necessarie    per

l'autorizzazione e per  l'effettiva  realizzazione  degli  interventi

programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.  A  tal

fine, le amministrazioni  interessate  possono  avvalersi  di  quanto

previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e

successive modificazioni.  

  3.   (soppresso).  

    3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle

spese  europee  relative  ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi

strutturali europei  2007-2013  e  per  evitare  di  incorrere  nelle

sanzioni di disimpegno automatico previste dai  regolamenti  europei,

le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   o

nazionali che hanno  disponibilita'  di  risorse  sui  relativi  assi

territoriali  o  urbani  attingono   direttamente   agli   interventi

candidati dai comuni  al  piano  nazionale  per  le  citta',  di  cui

all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  stipulando

accordi diretti con  i  comuni  proponenti,  a  condizione  che  tali

interventi risultino coerenti con le finalita' dei  citati  programmi

operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale  e

d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e

con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a  cui  partecipano

le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   e

nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione

nazionale dei comuni italiani (ANCI) che  provvede  a  supportare  le

autorita'  competenti  nell'istruttoria  di  tutti  gli   adempimenti

necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti  interventi.

Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni  dalla

costituzione del tavolo  tecnico  tra  l'ANCI,  il  Ministro  per  la

coesione territoriale, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le

autonomie e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono

definite le linee di indirizzo  per  la  stipulazione  degli  accordi

diretti tra i comuni e  le  autorita'  di  gestione  nonche'  per  il

raccordo tra le attivita'  di  supporto  alla  stipulazione  di  tali

convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di  sistema

dei programmi di capacity  building  della  programmazione  regionale

unitaria.  

  4. (   soppresso).  

  5. Le risorse economiche   rivenienti   dal Fondo  di  solidarieta'

dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono  accreditate

al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16  aprile

1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo

trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza,  alle   gestioni

commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi,  ovvero,  in

mancanza,   alle   amministrazioni   competenti,   fermo   il   ruolo

dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto

in sede europea.

 

                               Art. 9-bis

               Attuazione rafforzata degli interventi

            per lo sviluppo e la coesione territoriali   

      1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  per

accelerare la realizzazione di  nuovi  progetti  strategici,  sia  di

carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale,  di  rilievo

nazionale,  interregionale  e  regionale,  aventi  natura  di  grandi

progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra  loro

funzionalmente  connessi,  in  relazione  a  obiettivi  e  risultati,

finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per

lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui  all'articolo  4  del  decreto

legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  le  amministrazioni  competenti

possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.  

    2. Al fine di cui al  comma  1,  il  contratto  istituzionale  di

sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la  coesione  territoriale  o

dalle  amministrazioni  titolari  dei  nuovi   progetti   strategici,

coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo,  nazionale  o

territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti  dell'articolo  6

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  come  modificato  dal

presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.  

    3. Il terzo periodo del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito  dal  seguente:  «Il

contratto  istituzionale  di  sviluppo   prevede,   quale   modalita'

attuativa,  che  le  amministrazioni   centrali,   ed   eventualmente

regionali, si avvalgano, anche  ai  sensi  dell'articolo  55-bis  del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modificazioni,

dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo

sviluppo d'impresa Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del

decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni,

ad  esclusione  di  quanto  demandato  all'attuazione  da  parte  dei

concessionari di servizi pubblici».  

    4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo  31  maggio

2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)alla lettera a), la parola: «attuatrici» e'  sostituita  dalle

seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale  per

l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo   d'impresa   Spa,

costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio

1999, n. 1, e  successive  modificazioni,  anche  quale  centrale  di

committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni

responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;  

     b)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

nonche' gli incentivi all'utilizzazione del  contratto  istituzionale

di sviluppo di cui all'articolo 6».  

    5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e  lo

sviluppo d'impresa Spa,  per  le  attivita'  di  progettazione  e  di

realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera  nel

rispetto  della  disciplina  nazionale  ed  europea  in  materia.  Ai

progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti  in  materia

di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei tentativi di

infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e

le informazioni antimafia.  

    6. Con direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il  contenuto

minimo delle convenzioni di  cui  al  comma  5  dell'articolo  2  del

decreto  legislativo   9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive

modificazioni.  

    7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.  

 

                               Art. 10

Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet  tramite  tecnologia

  WIFI e  dell'allacciamento  dei  terminali  di  comunicazione  alle

  interfacce della rete pubblica

     1. L'offerta di accesso alla rete internet  al  pubblico  tramite

tecnologia  WIFI  non  richiede  l'identificazione  personale   degli

utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita'

commerciale  prevalente  del  gestore  del  servizio,   non   trovano

applicazione   l'articolo   25   del   codice   delle   comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e

successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27  luglio

2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio

2005, n. 155, e successive modificazioni.  

  2. (   soppresso).  

  3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) l'articolo 2 e'   abrogato  ;

  b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il

decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio  1992,

n. 314, e' abrogato».

 

                               Art. 11

          Proroga del credito d'imposta per la produzione,

           la distribuzione e l'esercizio cinematografico

  1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i  crediti  d'imposta  di

cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite  massimo

di spesa di 45 milioni di euro per  l'anno  2014.  Con  provvedimento

dell'Agenzia delle  entrate  sono  dettati  termini  e  modalita'  di

fruizione dei crediti di  imposta  nonche'  ogni  altra  disposizione

finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di

cui al primo periodo.

 

                              Art. 11-bis

              Misure economiche di natura compensativa

                    per le televisioni locali   

     1. Le misure economiche compensative percepite  dalle  emittenti

televisive locali a titolo  risarcitorio  a  seguito  del  volontario

rilascio delle  frequenze  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  23  gennaio  2012,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 50 del  29  febbraio  2012,  sono  da  qualificare  come

contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera

b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, e come tali partecipano alla  formazione  del  reddito

nell'esercizio in cui  sono  stati  incassati  o  in  quote  costanti

nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi  esercizi

non oltre il quarto.  

 

                               Art. 12

                         Ricapitalizzazione

              delle Societa' di Gestione del Risparmio

  1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:

«6  milioni  di  euro».  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

                              Art. 12-bis

      Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati   

    1. All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:  

    «17-sexies. Al  fine  di  sostenere  la  grave  situazione  delle

imprese creditrici dei comuni  dissestati  e  di  ridare  impulso  ai

relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino  all'importo

massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al

comma 10 della -Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti

dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  locali-,  non

erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013  e  2014,  e'

destinata a favore  dei  comuni  che  hanno  deliberato  il  dissesto

finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata  in

vigore del presente  decreto  e  che  hanno  aderito  alla  procedura

semplificata prevista dall'articolo 258 del testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa  apposita  istanza

dell'ente  interessato.  Tali  somme  sono   messe   a   disposizione

dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al  pagamento

dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione  dei  debiti

fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del  testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro  la

medesima data, con le modalita' di cui al citato  articolo  258,  nei

limiti dell'anticipazione  erogata,  entro  centoventi  giorni  dalla

disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro  dell'interno,

di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono

stabiliti i criteri e le modalita' per il  riparto  e  l'attribuzione

della  somma  stanziata  tra  gli  enti  beneficiari  e  la  relativa

restituzione, ai sensi del comma  13.  Dall'attuazione  del  presente

comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica».  

 

                              Capo II

       Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana

 

                               Art. 13

              Governance dell'Agenda digitale Italiana

  1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9  febbraio  2012,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n.  35

e' sostituito dal seguente:

  «2. E' istituita la cabina di regia  per  l'attuazione  dell'agenda

digitale  italiana,  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello  sviluppo

economico,  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   la

semplificazione, dal  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  dal

Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  dal

Ministro della salute, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,

  dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  ,  da

un Presidente di regione e da un Sindaco designati  dalla  Conferenza

Unificata. La cabina di regia e' integrata dai  Ministri  interessati

alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta

al Parlamento,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  avvalendosi  anche  dell'Agenzia   per   l'Italia

digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,

un quadro complessivo delle norme vigenti, dei  programmi  avviati  e

del loro  stato  di  avanzamento  e  delle  risorse  disponibili  che

costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale.  Nell'ambito  della

cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri  il  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e  l'agenda

digitale  italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da

esperti in materia di innovazione tecnologica e  da  esponenti  delle

imprese private e delle universita', presieduto dal  Commissario  del

Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto  a  capo  di  una

struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita

presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  All'istituzione

della cabina di regia di cui al presente comma  si  provvede  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.».

    1-bis. Alla lettera f)  del  comma  2-bis  dell'articolo  47  del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  dopo  le  parole:  «per  favorire

l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle  zone

rurali, nonche'».  

  2.  Al  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 19, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  «del

Ministro dell'economia e  delle  finanze  ,  »  sino  alla  fine  del

periodo;

  b)  all'articolo  20,  comma  2,  sono  soppresse  le   parole   da

«,altresi', fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche  ,  »;

  c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro

delegato,  nomina  il  direttore  generale  dell'Agenzia  ,   tramite

procedura  di  selezione  ad  evidenza  pubblica,    tra  persone  di

particolare e comprovata qualificazione professionale in  materia  di

innovazione tecnologica e in possesso di una  documentata  esperienza

di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

     d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo  e  il  quarto

periodo sono sostituiti dai seguenti:  «Lo  Statuto  prevede  che  il

Comitato  di  indirizzo  sia  composto  da  un  rappresentante  della

Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  da  un  rappresentante  del

Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  un   rappresentante   del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  da  un

rappresentante del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la

semplificazione, da un rappresentante del Ministero  dell'economia  e

delle finanze e da  due  rappresentanti  designati  dalla  Conferenza

unificata e dai membri del  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e

l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato  di  indirizzo

non spettano compensi,  gettoni,  emolumenti  o  indennita'  comunque

definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Con lo Statuto sono altresi' disciplinate le  modalita'  di

nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato  di

indirizzo e le modalita' di nomina  del  Collegio  dei  revisori  dei

conti»;  

     d-bis) all'articolo 22, comma 3,  dopo  il  secondo  periodo  e'

inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui

all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  i

relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a  valere

sul   Progetto   operativo   di    assistenza    tecnica    -Societa'

dell'informazione-  che   permangono   nella   disponibilita'   della

Presidenza del Consiglio dei ministri, che  puo'  avvalersi,  per  il

loro  utilizzo,  della  struttura  di   missione   per   l'attuazione

dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza

del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;  

  e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso;

  f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

  «6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  o  del

Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, da emanarsi entro quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del

direttore generale dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle

risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite  massimo  di  130

unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche  delle

amministrazioni di provenienza, nonche' la  dotazione  delle  risorse

finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia

stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e

funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e

di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni

esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di

equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al

comparto    Ministeri.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono

l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il  trattamento

economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e

continuative. Nel caso in cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato

rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per

la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi

miglioramenti economici.».

    2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma

4, 12, comma 13, e 14, comma  2-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto,  sono  adottati  su  proposta  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri.  

    2-ter. I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma

1, e  7,  comma  3,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto  il  concerto  dei

Ministri interessati.  

    2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle  disposizioni  di

cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e  13,  10,  comma  10,  12,

comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2,  del  decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono adottati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri anche  ove  non  sia  pervenuto  il  concerto  dei  Ministri

interessati.  

 

                              Art. 13-bis

Piattaforme accreditate per gli acquisti  di  beni  e  servizi  delle

  tecnologie della comunicazione e dell'informazione   

      1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,

sentita l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di

lavori, servizi e forniture,  da  emanare  entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, sono dettate linee guida  per  l'accreditamento  di

conformita' alla normativa  in  materia  di  contratti  pubblici,  di

servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on  line  e

per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di  beni  e

servizi delle tecnologie  della  comunicazione  e  dell'informazione.

L'accreditamento  indica,  tra  l'altro,  i  livelli   di   sicurezza

informatica, gli elementi minimi di tracciabilita' dei processi  e  i

requisiti  di  inalterabilita',  autenticita'  e  non   ripudio   dei

documenti scambiati.  

    2. Le  pubbliche  amministrazioni  possono  usare  piattaforme  e

soluzioni  di  acquisto  on  line  accreditate  anche  ponendole   in

competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che  non

comportino oneri di spesa,  il  ricorso  ai  medesimi  prodotti  deve

essere ritenuto prioritario.  

    3.  Gli  operatori  che  mettono  a  disposizione   soluzioni   e

tecnologie  accreditate  sono  inseriti  nell'elenco  dei   fornitori

qualificati  del  Sistema  pubblico   di   connettivita'   ai   sensi

dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al

decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive

modificazioni.  

 

                               Art. 14

      Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale

  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

dopo il comma 3-  ter sono aggiunti i seguenti  :

  «3-quater. All'atto  della  richiesta  del  documento  unificato  ,

ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della  dichiarazione  di

cambio di residenza a partire  dall'entrata  a  regime  dell'Anagrafe

nazionale della popolazione residente,  di  cui  all'articolo  2  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al  cittadino  una

casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione  di

domicilio  digitale,  ai  sensi  dell'articolo   3-bis   del   codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita'  telematica  dal

medesimo cittadino  . Con il decreto del Ministro dell'interno di cui

al comma 3 sono stabilite le  modalita'  di  rilascio  del  domicilio

digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

    3-quinquies.  Il  documento  unificato  di   cui   al   comma   3

sostituisce, a tutti gli effetti di legge,  il  tesserino  di  codice

fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».  

    1-bis.  All'articolo  47,  comma  2,  lettera  c),   del   codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, dopo le parole: -di cui all'articolo 71-  sono  inserite

le seguenti: -. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di  documenti

a mezzo fax-.  

    1-ter.  All'articolo  43  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  -3.

L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi

del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)-.  

  2. Dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  comma  1  non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 15

                       Disposizioni in materia

                di sistema pubblico di connettivita'

  1. Il comma 2 dell'articolo 80  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni e' sostituito  dal  seguente:

«2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per

l'attuazione dell'agenda digitale o,  su  sua  delega,  il  Direttore

dell'Agenzia digitale. Il Presidente e  gli  altri  componenti  della

Commissione restano  in  carica  per  un  triennio  e  l'incarico  e'

rinnovabile».

 

                               Art. 16

Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione  dati  -  Modifiche  al

                decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Nell'ambito del piano triennale di  cui  al  comma  4  sono

individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita'

elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche'  le  modalita'

di consolidamento  e  razionalizzazione,  ricorrendo  ove  necessario

all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private   nonche' di enti

locali o di soggetti partecipati da enti locali   nel rispetto  della

legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».

 

                              Art. 16-bis

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  in  materia

              di accesso alle banche dati pubbliche   

     1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono  apportate

le seguenti modificazioni:  

      a)all'articolo  30-ter,  dopo  il  comma  7  e'   inserito   il

seguente:  

    «7-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  7,  nell'ambito

dello svolgimento della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti

possono   inviare   all'ente   gestore    richieste    di    verifica

dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita

dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base

della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l'identita'

delle medesime»;  

     b)all'articolo  30-sexies,  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il

seguente:  

    «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,

sentito il parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo  30-ter,

comma 9, puo' essere rideterminata la  misura  delle  componenti  del

contributo di cui al comma 2 del presente articolo».  

 

                                Art. 17

                Misure per favorire la realizzazione

               del Fascicolo sanitario elettronico   

    1. All'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a) al comma 2, dopo  le  parole:  «Il  FSE  e'  istituito  dalle

regioni  e   province   autonome,»   sono   inserite   le   seguenti:

«conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro

il 30 giugno 2015,»;  

     b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  

    «2-bis.   Per   favorire   la    qualita',    il    monitoraggio,

l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla

terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier

farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a  cura  della

farmacia che effettua la dispensazione»;  

      c)  al  comma  6,  le  parole  «senza   l'utilizzo   dei   dati

identificativi degli assistiti e dei documenti clinici  presenti  nel

FSE» sono  sostituite  dalle  seguenti  «senza  l'utilizzo  dei  dati

identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;  

     d) al comma 7, le parole: «con decreto»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti del  FSE

e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier

farmaceutico nonche'»;  

     e) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste  erogate»

sono aggiunte le seguenti: «, ovvero  partecipare  alla  definizione,

realizzazione   ed   utilizzo   dell'infrastruttura   nazionale   per

l'interoperabilita' per il FSE  conforme  ai  criteri  stabiliti  dai

decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia

digitale,»;  

     f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:  

    «15-bis. Entro il 30  giugno  2014,  le  regioni  e  le  province

autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al  Ministero

della salute il piano di  progetto  per  la  realizzazione  del  FSE,

redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla  medesima

Agenzia e dal Ministero  della  salute,  anche  avvalendosi  di  enti

pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.  

    15-ter.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  sulla  base   delle

esigenze  avanzate  dalle  regioni   e   dalle   province   autonome,

nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con  il  Ministero

della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione

e  la  realizzazione  dell'infrastruttura  nazionale   necessaria   a

garantire l'interoperabilita' dei FSE.  

    15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il  Ministero  della

salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,

al fine di:  

     a) valutare e approvare,  entro  sessanta  giorni,  i  piani  di

progetto presentati dalle regioni e dalle province  autonome  per  la

realizzazione  del  FSE,  verificandone  la  conformita'   a   quanto

stabilito  dai  decreti  di  cui  al  comma  7  ed   in   particolare

condizionandone  l'approvazione  alla  piena  fruibilita'  dei   dati

regionali  a  livello  nazionale,   per   indagini   epidemiologiche,

valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini

di programmazione sanitaria nazionale;  

     b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e

delle  province  autonome,  conformemente  ai   piani   di   progetto

approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto  disposto

dai decreti di cui al comma 7 e' compresa  tra  gli  adempimenti  cui

sono tenute le regioni  e  le  province  autonome  per  l'accesso  al

finanziamento integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale

da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa

sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 105 del 7 maggio 2005.  

    15-quinquies. Per il progetto FSE di  cui  al  comma  15-ter,  da

realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata  una  spesa  non

superiore ai 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per

l'Italia digitale».  

 

                              Art. 17-bis

Modifica all'articolo 2 della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  in

  materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato   

    1.  All'articolo  2  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  e

successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  

    «10-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  ferme  restando  le

specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono  considerati

carte valori i  prodotti,  individuati  con  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  aventi

almeno uno dei seguenti requisiti:  

     a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato

o   di   altre   pubbliche   amministrazioni,   di    autorizzazioni,

certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e

riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore

fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro

emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;  

     b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o  con  impiego  di

carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero

con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente

alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un'idonea  protezione

dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».  

 

                              Art. 17-ter

                  Sistema pubblico per la gestione

          dell'identita' digitale di cittadini e imprese   

    1. Al comma 2 dell'articolo 64  del  codice  dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e

successive modificazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il

seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma  2-bis,

le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete  ai

propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1,  ovvero

mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».  

    2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al  decreto

legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal

presente articolo, sono aggiunti i seguenti:  

    «2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare

l'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in

mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,

il sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di

cittadini e imprese (SPID).  

    2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di

soggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte

dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il

decreto  di  cui  al  comma  2-sexies,  gestiscono   i   servizi   di

registrazione e di messa a disposizione  delle  credenziali  e  degli

strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese  per

conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita'  di  erogatori  di

servizi  in  rete,   ovvero,   direttamente,   su   richiesta   degli

interessati.  

    2-quater.  Il  sistema   SPID   e'   adottato   dalle   pubbliche

amministrazioni nei tempi e secondo  le  modalita'  definiti  con  il

decreto di cui al comma 2-sexies.  

    2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in  rete,

e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita'  definite

con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del

sistema SPID per  la  gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri

utenti. L'adesione al sistema SPID per la  verifica  dell'accesso  ai

propri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'  richiesto   il

riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un  obbligo  generale

di  sorveglianza  delle  attivita'  sui   propri   siti,   ai   sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.  

    2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,

su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del

Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il

Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le

caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:  

     a) modello architetturale e organizzativo del sistema;  

     b) alle modalita' e ai requisiti necessari per  l'accreditamento

dei gestori dell'identita' digitale;  

     c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni  tecniche  e

organizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire

l'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso

resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di

cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;  

     d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in

qualita' di utenti di servizi in rete;  

     e) ai  tempi  e  alle  modalita'  di  adozione  da  parte  delle

pubbliche amministrazioni in qualita'  di  erogatori  di  servizi  in

rete;  

     f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate

in qualita' di erogatori di servizi in rete».  

    3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di

cittadini e imprese  (SPID)  e'  realizzato  utilizzando  le  risorse

finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per  l'Agenzia  per

l'Italia digitale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica.  

 

                              Capo III

          Misure per il rilancio delle infrastrutture

 

                               Art. 18

          Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio

                       e fondo piccoli Comuni

  1. Per consentire nell'anno 2013 la  continuita'  dei  cantieri  in

corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati

all'avvio dei lavori e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del

Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  Fondo  con  una

dotazione complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335

milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014,

652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro  per  l'anno

2016 e 142 milioni di euro  per  l'anno  2017.    Il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti presenta  semestralmente  alle  Camere

una   documentazione   conoscitiva   e   una   relazione    analitica

sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.  

  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore

  della legge di conversione    del  presente  decreto,  si  provvede

all'individuazione  degli  specifici  interventi  da   finanziare   e

all'assegnazione  delle  risorse   occorrenti,   nei   limiti   delle

disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma  1.  Gli  interventi

finanziabili  ai   sensi   del   presente   comma   riguardano     il

completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica  nazionale

in  corso  di  realizzazione  ,  il  potenziamento  dei  nodi,  dello

standard di interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento

delle  prestazioni  della  rete  e   dei   servizi   ferroviari,   il

collegamento ferroviario funzionale tra  la  Regione  Piemonte  e  la

Valle d'Aosta, il  superamento  di  criticita'  sulle  infrastrutture

viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di  collegamento  tra  la

strada statale 640 e l'autostrada  A19  Agrigento-Caltanissetta,  gli

assi autostradali Pedemontana Veneta e  Tangenziale  Esterna  Est  di

Milano.   Per   quest'ultimo   intervento,   l'atto   aggiuntivo   di

aggiornamento  della  convenzione  conseguente  all'assegnazione  del

finanziamento  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni  dalla

trasmissione dell'atto convenzionale  ad  opera  dell'amministrazione

concedente.    Gli   interventi   rispondenti   alle   finalita'   di

potenziamento dei  nodi,  dello  standard  di  interoperabilita'  dei

corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della  rete  e

dei servizi ferroviari sono in ogni caso  riferiti  a  infrastrutture

comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di  cui  alla

legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate  le

procedure  di  individuazione  con  il  coinvolgimento   degli   enti

territoriali  .

  3. Con delibere CIPE,  da  adottarsi  entro  quarantacinque  giorni

dalla data di entrata in vigore   della legge  di  conversione    del

presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui

al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili,  l'asse

viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo-Piazza  Venezia

della linea  C  della  metropolitana  di  Roma,  la  linea  M4  della

metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto

Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre  fonti  di

finanziamento, la linea  1  della  metropolitana  di  Napoli,  l'asse

autostradale Ragusa-Catania  e  la  tratta  Cancello-Frasso  Telesino

della linea AV/AC Napoli-Bari.

  4. Le risorse gia' assegnate con la delibera  CIPE  n.  88/2010  al

«Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella  autostradale

Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in

cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa  a  gara,  puo'

essere realizzata e finanziata  per  lotti  funzionali,  senza  alcun

obbligo  del  concedente  nei   confronti   del   concessionario   al

finanziamento delle tratte non coperte ove nei  tre  anni  successivi

all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

  5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli

investimenti  previsti  nella  Convenzione  vigente   relativa   alla

realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25  «Strade

dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga  alla

procedura  di  cui  al  comma   2,   e'   destinato   alla   societa'

concessionaria, secondo le modalita' previste  dal  Verbale  d'Intesa

sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre

2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro,  in  ragione  di

82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno

2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato

e 56,5  milioni  di  euro  in  via  di  anticipazione  a  fronte  del

contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e  dal  Comune

di Roma ai sensi della Convenzione.  Le  risorse  anticipate  vengono

restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il  31

dicembre 2015, con versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato

per la successiva riassegnazione al Fondo  di  cui  all'articolo  32,

comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al  CIPE  il  progetto

definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea  C  della

metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo  di  cui  al

comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da

Pantano a Centocelle sia messa in    pre-esercizio    entro  il    15

dicembre   2013.

  7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma -  parte

investimenti  2012-2016  sottoscritto  con  RFI  e'  autorizzata   la

contrattualizzazione degli interventi per  la  sicurezza  ferroviaria

immediatamente cantierabili per l'importo  gia'  disponibile  di  300

milioni di euro di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio

2012, n. 119.

    8.  Per  innalzare  il  livello  di   sicurezza   degli   edifici

scolastici,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli

infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli   investimenti

immobiliari previsti dal piano di impiego dei  fondi  disponibili  di

cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e  successive

modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno  degli

anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in  sicurezza

degli  edifici  scolastici  e  di  costruzione   di   nuovi   edifici

scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,  comma  5,

del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma

concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri

dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   e   delle

infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e

successive modificazioni.  

    8-bis. Al fine di predisporre il  piano  di  messa  in  sicurezza

degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la  spesa

di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  in

relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, per l'individuazione  di  un  modello  unico  di  rilevamento  e

potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio

sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni 2014, 2015 e 2016,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.

Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad

apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di

bilancio.  

    8-ter.  Al  fine  di  attuare  misure  urgenti  in   materia   di

riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni

scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in  cui  e'

stata censita  la  presenza  di  amianto,  nonche'  di  garantire  il

regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  ferma  restando  la

procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse  destinate

al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo  11  e

nelle more della completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per

l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di  euro.  Per  le

suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino al  31

dicembre 2014, i sindaci e i presidenti  delle  province  interessati

operano in qualita' di commissari governativi, con poteri  derogatori

rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del

Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi

del comma 8-sexies.  

    8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter  sono  ripartite  a

livello regionale per essere assegnate agli enti  locali  proprietari

degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli

edifici scolastici e degli alunni  presenti  in  ciascuna  regione  e

della situazione del patrimonio edilizio scolastico  ai  sensi  della

tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote  imputate  alle

province autonome di Trento e di Bolzano sono rese  indisponibili  in

attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,

n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  entro  il

30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni

entro il 15 ottobre 2013. A tale fine,  gli  enti  locali  presentano

alle  regioni  entro  il  15  settembre   2013   progetti   esecutivi

immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e

manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici.  La  mancata

trasmissione delle graduatorie da parte delle  regioni  entro  il  15

ottobre   2013   comporta   la   decadenza   dall'assegnazione    dei

finanziamenti  assegnabili.  Le  risorse  resesi   disponibili   sono

ripartite   in   misura   proporzionale   tra   le   altre   regioni.

L'assegnazione  del  finanziamento  prevista  dal  medesimo   decreto

autorizza gli enti  locali  ad  avviare  le  procedure  di  gara  con

pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di  affidamento  dei

lavori.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze  l'elenco

dei finanziamenti assegnati agli  enti  locali  e  semestralmente  lo

stato di attuazione degli interventi, che sono  pubblicati  nel  sito

internet dei due Ministeri.  

    8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di  cui  al  comma

8-quater  entro  il  28  febbraio  2014  comporta   la   revoca   dei

finanziamenti.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si   rendono

disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater

ovvero le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono

riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della

ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria.  Lo

stesso Ministero provvede al trasferimento delle  risorse  agli  enti

locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo

gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.  

    8-sexies. La somma di 150 milioni  di  euro  giacente  sul  conto

corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa  Sanpaolo  Spa,

relativo alla gestione stralcio del Fondo  speciale  per  la  ricerca

applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25  ottobre  1968,

n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il  31

gennaio 2014 per essere riassegnata al  Fondo  unico  per  l'edilizia

scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze

e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili  all'esito

della  chiusura  della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono   versate

all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente

riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'

statali.  

    8-septies. All'articolo 1, comma 141,  della  legge  24  dicembre

2012, n. 228, dopo  le  parole:  «non  possono  effettuare  spese  di

ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  in  media

negli anni 2010 e 2011 per  l'acquisto  di  mobili  e  arredi,»  sono

inserite le seguenti: «se non  destinati  all'uso  scolastico  e  dei

servizi all'infanzia,».  

  9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga  alla  procedura

indicata al comma 2, l'importo di 100  milioni  di  euro  per  l'anno

2014, da iscriversi nello stato di  previsione  del  Ministero  delle

Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla  realizzazione  del

primo   Programma    «6000    Campanili»    concernente    interventi

infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione

di  edifici  pubblici,    ivi  compresi   gli   interventi   relativi

all'adozione di misure  antisismiche  ,  ovvero  di  realizzazione  e

manutenzione  di  reti    viarie  e   infrastrutture   accessorie   e

funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e  WI-FI,    nonche'

di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere

al finanziamento solo  gli  interventi  muniti  di  tutti  i  pareri,

autorizzazioni,  permessi  e  nulla   osta   previsti   dal   decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni    dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione   del presente  decreto,

con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e

il personale -  e    l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani

(ANCI),   da approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture

e  dei  trasporti  e  pubblicare  sulla  Gazzetta   Ufficiale,   sono

disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli

interventi che fanno parte del Programma. I  Comuni  con  popolazione

inferiore a 5.000  abitanti,    le  unioni  composte  da  comuni  con

popolazione inferiore a 5.000  abitanti  e  i  comuni  risultanti  da

fusione tra comuni, ciascuno dei quali con  popolazione  inferiore  a

5.000 abitanti  , per il tramite dell'  ANCI  , presentano  entro  60

giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana della sopra citata convenzione, le richieste  di  contributo

finanziario al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il

contributo  richiesto  per  il  singolo  progetto  non  puo'   essere

inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e  il  costo

totale del singolo intervento puo' superare il  contributo  richiesto

soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie

siano gia' immediatamente  disponibili  e  spendibili  da  parte  del

Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo  progetto.  Il

Programma degli interventi che accedono al finanziamento e' approvato

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  10. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  con  decreto  del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  approvato  il

programma degli interventi di manutenzione  straordinaria  di  ponti,

viadotti e gallerie della rete stradale  di  interesse  nazionale  in

gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle  relative  risorse  e

apposita convenzione che disciplina i rapporti  tra  Ministero  delle

infrastrutture e dei  trasporti  e  ANAS  SpA  per  l'attuazione  del

programma nei tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio.

  La societa'  ANAS  SpA  presenta  semestralmente  alle  Camere  una

relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.  

  11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle

finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del  finanziamento

assegnato ai sensi del presente  articolo.  Con  i  provvedimenti  di

assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono  stabilite,  in

ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo  delle  risorse

assegnate,  di  monitoraggio  dell'avanzamento  dei   lavori   e   di

applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  confluiscono

nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111.

  12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma  1  non

possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

  13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235

milioni  per   l'anno   2013,   mediante   corrispondente   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213,  della

legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni  per  l'anno

2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro

142  milioni  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della

legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a  euro  96  milioni  per  l'anno

2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143   milioni    per

l'anno  2016  e  a  euro  142  milioni  per  l'anno   2017   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 208, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228;

quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013,  a  euro  189  milioni  per

l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250  milioni

per  l'anno  2016  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse

assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo  Valico  dei

Giovi a valere sul  Fondo  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei

Ministeri interessati, le variazioni  di  bilancio  conseguenti  alla

ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

    14-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti

riferisce semestralmente alle Camere sullo stato  di  attuazione  dei

decreti  attuativi  di  propria  competenza  di   cui   al   presente

articolo.  

 

                               Art. 19

               Disposizioni in materia di concessioni

                         e defiscalizzazione

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 143:

  1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «All'atto

della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre

di  tutte  le  autorizzazioni,  licenze,  abilitazioni,  nulla  osta,

permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti  dalla

normativa vigente  e  che  detti  atti  sono  legittimi,  efficaci  e

validi.»;

  2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle

attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica

dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle  seguenti:  «o  che

comunque incidono sull'equilibrio del   piano  economico-finanziario,

previa  verifica  del  CIPE  sentito  il  Nucleo  di  consulenza  per

l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di

pubblica utilita' (NARS)   »;

  3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

  «8-bis. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  di  cui  al

comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti

e le condizioni di base del   piano  economico-finanziario    le  cui

variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino  una

modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua  revisione.  La

convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio  economico

finanziario   che fa   riferimento ad indicatori di redditivita' e di

capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica  e

la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;

  b) all'articolo 144:

  1) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  «Per le concessioni da affidarsi con la  procedura  ristretta,  nel

bando  puo'  essere  previsto  che  l'amministrazione  aggiudicatrice

  possa indire  , prima della scadenza del termine  di  presentazione

delle  offerte,  una  consultazione  preliminare  con  gli  operatori

economici invitati a presentare le offerte,  al  fine  di  verificare

l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto

il profilo della finanziabilita', e   possa provvedere  ,  a  seguito

della consultazione, ad adeguare gli  atti  di  gara  aggiornando  il

termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore

a  trenta  giorni  decorrenti  dalla  relativa   comunicazione   agli

interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle

misure di defiscalizzazione di cui all'articolo  18  della  legge  12

novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012,  n.  221,  nonche'  l'importo  dei  contributi  pubblici,   ove

previsti.»

  2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

  «3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia  corredata  dalla

dichiarazione sottoscritta da uno o  piu'  istituti  finanziatori  di

manifestazione di  interesse  a  finanziare  l'operazione,  anche  in

considerazione dei contenuti dello schema di contratto  e  del  piano

economico-finanziario.

  3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice  prevede  nel  bando  di

gara che il contratto di concessione stabilisca  la  risoluzione  del

rapporto  in  caso  di  mancata  sottoscrizione  del   contratto   di

finanziamento  o    in  mancanza    della  sottoscrizione  o    del 

collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo  157,

entro un congruo termine fissato dal  bando  medesimo,  comunque  non

superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di  approvazione

del progetto definitivo. Resta salva la facolta'  del  concessionario

di   reperire   la   liquidita'   necessaria    alla    realizzazione

dell'investimento attraverso altre forme  di  finanziamento  previste

dalla  normativa  vigente,  purche'  sottoscritte  entro  lo   stesso

termine. Nel caso di risoluzione del  rapporto  ai  sensi  del  primo

periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso  delle

spese sostenute,  ivi  incluse  quelle  relative  alla  progettazione

definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in  caso  di

parziale finanziamento del  progetto  e  comunque  per  uno  stralcio

tecnicamente  ed   economicamente   funzionale,   il   contratto   di

concessione   rimanga valido   limitatamente alla parte che regola la

realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;

  c) all'articolo 153, dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:

  «21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di  bancabilita'  e

il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si  applicano

in quanto compatibili le  disposizioni  contenute  all'articolo  144,

commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

  d) all'articolo 174, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

  «4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il

coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi

3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

  e) all'articolo 175 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

  «5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il

coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi

3-bis, 3-ter e 3-quater.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non

si applicano alle procedure in  finanza  di  progetto,  di  cui  agli

articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,

con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente

decreto  , ne' agli interventi  da  realizzare  mediante  finanza  di

progetto le cui proposte  sono  state  gia'  dichiarate  di  pubblico

interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto  .

  3. All'articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Al

fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove  opere

infrastrutturali  di  rilevanza  strategica  nazionale   di   importo

superiore  a  200  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzazione   dei

contratti di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,

comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la  cui

progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per

i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto  ed  e'

accertata, in esito  alla  procedura  di  cui  al  comma  2,  la  non

sostenibilita' del   piano economico-finanziario  ,  e'  riconosciuto

al   soggetto    titolare      del    contratto    di    partenariato

pubblico-privato  , ivi comprese  le  societa'  di  progetto  di  cui

all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un

credito di  imposta  a  valere  sull'IRES  e  sull'IRAP  generate  in

relazione alla costruzione e gestione dell'opera»;

  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  CIPE,  previo

parere del NARS  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori

componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su

proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  proprie

delibere  individua   l'elenco   delle   opere   che,   per   effetto

dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  conseguono

le  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  necessarie   a

consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che

possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura  sono

inoltre  determinate  le  misure  agevolative   necessarie   per   la

sostenibilita' del   piano  economico-finanziario  ,  definendone  le

modalita' per l'accertamento, per il  relativo  monitoraggio  nonche'

per la loro rideterminazione in caso di miglioramento  dei  parametri

posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto

compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite

linee guida  per  l'applicazione  dell'articolo  18  della  legge  12

novembre 2011, n. 183»;

  c) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «  2-ter. Al fine  di

favorire    la  realizzazione  di  nuove  opere  infrastrutturali  di

rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni  di

euro  mediante  l'utilizzazione   dei   contratti   di   partenariato

  pubblico-privato   di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva

sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali  e'  accertata,

in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita'  del

piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del

contratto  di  partenariato    pubblico-privato  ,  ivi  comprese  le

societa' di progetto di cui all'articolo  156  del  medesimo  decreto

legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita' economica

dell'operazione di partenariato   pubblico-privato  , l'esenzione dal

pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al

raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario»;

  d) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:

«Le misure di cui al presente  articolo  sono  alternative  a  quelle

previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011,  n.  183.  Le

stesse  misure  sono  riconosciute  in  conformita'  alla  disciplina

comunitaria in materia di   aiuti di Stato  .

  4. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con  le

modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'  definita

ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;

  b) il comma 3 e' abrogato.

  5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite

dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».

    5-bis. Fino alla data  del  15  settembre  2013  sono  sospesi  i

pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime  indicate

all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e  successive

modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati  iscritti

al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle  di  pagamento  da

parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data

del 15 settembre 2013  sono  sospesi  i  procedimenti  amministrativi

avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei  medesimi,

relativi alla  sospensione,  revoca  o  decadenza  dalla  concessione

demaniale marittima  derivante  dal  mancato  versamento  del  canone

demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03

del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  le

amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente  della

riscossione   l'elenco   dei   codici   tributo   interessati   dalla

sospensione.  

 

                               Art. 20

                  Riprogrammazione degli interventi

            del Piano nazionale della sicurezza stradale

  1.   Con ricognizione, da completare entro  sessanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare   con i

soggetti  beneficiari,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e   dei

trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del    e

  Programma  annuale  di  attuazione  del  Piano  Nazionale   della

Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999,  n.  488.

Ove dalla  predetta  ricognizione  risultino  interventi  non  ancora

avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa

sono revocati con uno o piu' decreti, di  natura  non  regolamentare,

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.

  2.   Le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono

iscritte  nello   stato   di   previsione   del   Ministero     delle

infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in

cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza  stradale,

  concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza  di

itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche'  al  finanziamento

della realizzazione e della messa in sicurezza  dei  tratti  stradali

mancanti per dare continuita'  all'asse  viario  Terni-Rieti  ,  alla

prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione  del  Piano

Nazionale della  Sicurezza  Stradale  ed  all'implementazione  ed  al

miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale

in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  56  della  legge  29

luglio 2010, n. 120.

  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati  iscritte  in  conto

residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere

riassegnate, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  nel

triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2.

  4. Il programma  da  cofinanziare  e'  definito  sulla  base  delle

proposte formulate dalle Regioni a  seguito  di  specifica  procedura

fondata su criteri di selezione che  tengono  prioritariamente  conto

dell'importanza  degli  interventi  in   termini   di   effetti   sul

miglioramento della sicurezza stradale   di cui al comma 2   e  della

loro immediata cantierabilita'.

  5.   Il Ministro   dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad

apportare le variazioni di bilancio  conseguenti  all'attuazione  del

presente articolo.

    5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio

relativo alle violazioni del codice della strada, di cui  al  decreto

legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  l'effettiva  disponibilita'

delle risorse destinate al finanziamento  dei  programmi  annuali  di

attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale,  di  cui  ai

commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice

di  cui  al  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Tale

somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro

cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione

di cui al periodo precedente  non  si  applica  alle  violazioni  del

presente codice per cui e'  prevista  la  sanzione  accessoria  della

confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida»;  

     b)al comma 2:  

    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:

«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;  

    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;  

     c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  

    «2.1.  Qualora  l'agente  accertatore  sia   munito   di   idonea

apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal  comma

2, e' ammesso ad effettuare immediatamente,  nelle  mani  dell'agente

accertatore medesimo, il pagamento mediante  strumenti  di  pagamento

elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma

1. L'agente trasmette il verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e

rilascia al trasgressore una ricevuta della somma  riscossa,  facendo

menzione del pagamento  nella  copia  del  verbale  che  consegna  al

trasgressore medesimo»;  

     d) al comma 2-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:

«Qualora l'agente accertatore sia dotato di  idonea  apparecchiatura,

il conducente puo' effettuare il pagamento anche  mediante  strumenti

di pagamento elettronico»;  

     e) al comma 2-ter, le parole:  «alla  meta'  del  massimo»  sono

sostituite dalle seguenti: «al minimo».  

    5-ter.   Il   Ministro   dell'interno,   sentito   il    Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,   promuove   la   stipulazione   di

convenzioni con banche, con la societa'  Poste  italiane  Spa  e  con

altri intermediari finanziari al fine  di  favorire,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione  dei  pagamenti

mediante strumenti di pagamento  elettronico  previsti  dall'articolo

202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile

1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del  presente

articolo.  

    5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con

i Ministri della giustizia, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la

semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  per

la finanza pubblica, entro quattro mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto, le  procedure

per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti

abilitati all'utilizzo della posta  medesima,  escludendo  l'addebito

delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.  

 

                               Art. 21

        Differimento dell'operativita' della garanzia    globale

                            di esecuzione

  1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto  del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2012,  n.

119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

 

                               Art. 22

         Misure per l'aumento della produttivita' nei porti

  1. All'articolo  5-bis  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «Nei  siti  oggetto  di

interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle  aree  portuali  e

marino costiere poste in siti» e il quarto periodo e' sostituito  dal

seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro  trenta

giorni  dalla  suddetta  trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il

progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture  di

contenimento  non  comprese  nei  provvedimenti  di  rilascio   della

Valutazione d'impatto ambientale dei  Piani  regolatori  portuali  di

riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti,

della Commissione di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto  alla

valutazione di impatto ambientale»;

  b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al  fondo  naturale

con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;

  c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalita' previste dal

decreto di cui al comma 6» sono soppresse;

  d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e

Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore

della  presente  disposizione,  definisce  con  proprio  decreto   le

modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche  al

fine  dell'eventuale  loro  reimpiego,  di  aree  portuali  e  marino

costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse  nazionale»  sono

sostituite dalle seguenti:  «adotta  con  proprio  decreto  le  norme

tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali

e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al

fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati  ed  al  fine  di

quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

  2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle  autorita'

portuali e' consentito di stabilire variazioni in  diminuzione,  fino

all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio  e  portuale,  cosi'  come

adeguate ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 28  maggio  2009,  n.  107,  nonche'  variazioni  in

aumento, fino a   un limite massimo   pari  al  doppio  della  misura

delle  tasse  medesime.     L'utilizzo   delle   entrate   rivenienti

dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorita'

portuali  ,  nonche'  la  compensazione,  con  riduzioni   di   spese

correnti, sono adeguatamente esposti nelle   relazioni sul bilancio 

di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorita'

portuali si avvalgano della  predetta  facolta'  di  riduzione  della

tassa di ancoraggio in misura superiore al  settanta  per  cento,  e'

esclusa la  possibilita'  di  pagare  il  tributo  con  la  modalita'

dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti  attesta

la compatibilita'  finanziaria  delle  operazioni  poste  in  essere.

  Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma   non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma

1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti»

sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari  alla  messa

in sicurezza, alla manutenzione e alla  riqualificazione  strutturale

degli ambiti portuali» e le parole: «di 70  milioni  di  euro  annui»

sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».

 

                               Art. 23

         Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica

                  da diporto e del turismo nautico

    01. All'articolo 49-bis, comma  1,  del  decreto  legislativo  18

luglio 2005, n. 171, dopo le parole:  «il  titolare  persona  fisica»

sono inserite le  seguenti:  «o  societa'  non  avente  come  oggetto

sociale il noleggio o la locazione».  

  1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18  luglio

2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1»  sono  inserite  le

seguenti: «, di durata  complessiva  non  superiore  a    quarantadue

giorni  ,» e le parole «sempreche' di importo non superiore a  30.000

euro annui» sono soppresse.

  2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214,   le lettere a) e b)sono abrogate   e le lettere c) e d) sono

sostituite dalle seguenti:

  «c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza  da  14,01  a  17

metri;

  d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  20

metri;».

 

                               Art. 24

        Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,

                 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)   al comma 1, le parole: «d'intesa con»,   sono sostituite dalla

seguente: «sentita» e le parole: «e' stabilito il canone dovuto» sono

sostituite dalle seguenti: «  e' approvata   la proposta del  gestore

per l'individuazione del canone dovuto»;

  b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Con  uno  o  piu'

decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da

pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  sono

definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e  le

procedure per l'assegnazione della capacita' di cui  all'articolo  27

del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo

dell'infrastruttura ferroviaria   e dei corrispettivi    dei  servizi

di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli

obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche'

le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

  2. Al fine di completare l'adeguamento  della  normativa  nazionale

agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del

decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  dopo  il  comma  4,  e'

aggiunto il seguente:

  «4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti

commi   del   presente   articolo   deve   fornire   la   trasparente

rappresentazione  delle  attivita'  di  servizio   pubblico   e   dei

corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.».

  3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al  mercato  nei

segmenti di trasporto nazionale a media e lunga  percorrenza  nonche'

al fine di  integrare  il  recepimento  della  direttiva  2007/58/CE,

all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e  scendere»  sono

sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;

  b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  «4-bis.  L'autorita'  competente,  qualora   venga   accertata   la

compromissione dell'equilibrio economico del  contratto  di  servizio

pubblico,  puo'  richiedere  all'impresa  ferroviaria  oggetto  della

procedura  di  cui  al  comma  2,    il  pagamento    di   opportuni,

trasparenti  e   non   discriminatori   diritti   di   compensazione.

  L'importo di tali diritti deve, in linea  con  l'analisi  economica

effettuata   dall'organismo   di   regolazione,   essere   tale    da

neutralizzare la predetta  compromissione  dell'equilibrio  economico

e   non puo' comunque eccedere quanto necessario per coprire i  costi

originati dall'adempimento degli obblighi  di  servizio,  inclusa  la

componente di  remunerazione  del  capitale  investito  prevista  nei

contratti di servizio.   I diritti riscossi devono essere  utilizzati

per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di  servizio

pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico  .  Nel  caso

in cui  le  imprese  ferroviarie,  interessate  dal  procedimento  di

limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei  sopra

indicati diritti alla competente autorita', non  sono  piu'  soggette

alle limitazioni   nel diritto di far salire   o scendere le  persone

fintanto che   non si verifichino    nuove  ulteriori  compromissioni

dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

  4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti  e

dalle limitazioni conseguenti qualora il  modello  di  esercizio  sia

tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e

i livelli  medi  tariffari  applicati  risultino  di  almeno  il  20%

superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

    3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del  decreto  legislativo

10 agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente:  

    «3-bis. Le modifiche di cui al comma 2  non  possono  prescrivere

livelli di sicurezza diversi da quelli minimi  definiti  dai  CST,  a

meno  che  non  siano  accompagnate  da  una  stima  dei  sovraccosti

necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica  e  finanziaria

per il gestore dell'infrastruttura  e  per  le  imprese  ferroviarie,

corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi  di

attuazione».  

 

                               Art. 25

                Misure urgenti di settore in materia

                    di infrastrutture e trasporti

  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza

sui concessionari della rete  autostradale  da  parte  del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo  11,

comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,

con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  i

Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica

amministrazione e la semplificazione, si procede alla  individuazione

delle   unita'   di   personale   trasferito   al   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti e alla definizione  della  tabella  di

equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al

comparto  Ministeri  e  all'Area  I  della  dirigenza  nonche'   alla

individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di

vigilanza e controllo sui concessionari  autostradali.  Il  personale

trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente  previsto,

le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio  2011,  n.  111,  mantiene  la  posizione  assicurativa   gia'

costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale   obbligatoria,

ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

  Per le finalita' di cui al presente comma,  la  dotazione  organica

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di

un numero pari alle unita' di personale  con  rapporto  di  lavoro  a

tempo  indeterminato  individuate  dal  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.   

  2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede  all'individuazione

delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime  autostradale

e,  ove  necessario,  di  quelle  derivanti   dal   canone   comunque

corrisposto ad ANAS S.p.a. ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1020,

secondo periodo, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  -  anche

mediante  apposita  rideterminazione  della  quota  percentuale   del

predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte

dei concessionari autostradali -   destinate a  coprire  gli  oneri 

derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente  nello  stato

di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.

ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra  i  ricavi  propri

del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma

1020.

  3. ANAS S.p.a. versa, entro il  30  giugno  2013,  all'entrata  del

bilancio dello Stato, per la successiva  riassegnazione  ad  apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze,  la  quota  relativa  al  periodo    ottobre-31   dicembre

2012  ,   al netto delle anticipazioni gia'  effettuate,  dei  canoni

afferenti  alla  competenza  dell'anno  2012   concernenti   le   sub

concessioni  sul  sedime   autostradale   previsti   a   carico   dei

concessionari  autostradali.  A  decorrere  dal  2013  i  canoni   di

competenza relativi alle  sub  concessioni  sul  sedime  autostradale

previsti a carico dei  concessionari  autostradali  sono  versati  al

bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il  mese  successivo,

nella misura del novanta per  cento    dell'ammontare  degli  importi

dovuti per il corrispondente periodo    dell'anno  precedente,  salvo

conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per

il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle  prime

sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

  4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  assume  le

situazioni debitorie e  creditorie  relative  alle  funzioni  di  cui

all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed

all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,

nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a  far  data  dal    ottobre

2012.

  5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per

l'anno 2012  destinate  ai  Contratti  di  servizio  e  di  programma

dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4

marzo 1989, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5

maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per  la  compensazione

dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti

contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa  di

cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.

248.

    5-bis. Al fine di ridurre il  rischio  aeronautico  e  ambientale

correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale  intercluse

nel sedime dell'aeroporto di Pisa,  e'  stipulato  tra  il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della  difesa,  il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  l'Ente  nazionale   per

l'aviazione civile (ENAC), la societa' di  gestione  interessata,  la

regione, la provincia e il  comune  competenti  apposito  accordo  di

programma per la delocalizzazione  delle  abitazioni  intercluse  nel

sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti  le

modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al

finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le modalita'

di  trasferimento  delle  aree  al  demanio  aeronautico   civile   e

statale.  

    5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis puo' essere

destinata una quota  delle  risorse  da  assegnare  per  l'anno  2013

all'ENAC, ai  sensi  dall'articolo  11-decies  del  decreto-legge  30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2

dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro  e,

comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.  

  6. Al fine di  superare  lo  stato  di  emergenza  derivante  dalla

scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la  messa  in

sicurezza delle grandi dighe senza concessionario,  all'articolo  55,

comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  dopo  il  primo

periodo e' inserito il seguente: «A tal fine  la  dotazione  organica

del personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e'

incrementata di un numero corrispondente di posti».

    7. All'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)al comma 2:  

    1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di  Anas  s.p.a.,»

sono soppresse;  

    2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto  ad

Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti  effetti  negativi  sulla

finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione,

di affidamento diretto a tale societa' della concessione di  gestione

di autostrade per le quali la  concessione  sia  in  scadenza  ovvero

revocata» sono soppresse;  

    3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato;  

     b)al comma 3, lettera a) , le  parole:  «anche  per  effetto  di

subentro ai sensi del  precedente  comma  2,  lettere  a)e  b)»  sono

soppresse.  

    8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)al primo periodo, le  parole:  «L'amministratore  unico»  sono

sostituite dalle seguenti: «L'organo  amministrativo»  e  le  parole:

«entro il 30 marzo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  30

novembre»;  

      b)al   secondo   periodo,   le   parole:   «Entro   30   giorni

dall'emanazione del  decreto  di  approvazione  dello  statuto»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  30   giorni   dalla   data   di

approvazione da parte dell'assemblea  del  bilancio  per  l'esercizio

2012»;  

     c) il terzo periodo e' soppresso.  

  9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle  attivita'  previste

dalla  Convenzione  per  l'esercizio  dei  servizi  di   collegamento

marittimo  con  le  isole  minori  siciliane   stipulata   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  e

dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,

sono attribuiti alla Regione Siciliana a  decorrere  dall'entrata  in

vigore del presente decreto.

  10. All'articolo 6, comma 19,   del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge   7  agosto  2012,  n.

135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze»

sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero

integrazione delle suddette convenzioni e' approvata»  sono  inserite

le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

  11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti

si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche  del  testo

convenzionale,  stipulato  in  data  30   luglio   2012,   necessarie

all'adeguamento alle presenti disposizioni.

    11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma  11,

che confluiscono nel Fondo di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla   legge   15   luglio   2011,   n.   111,    sono    attribuite

prioritariamente:  

     a)al completamento della copertura del Passante  ferroviario  di

Torino;  

     b)alla regione  Piemonte,  a  titolo  di  contributo  per  spese

sostenute     per     la     realizzazione      del      collegamento

Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;  

       c)   al   collegamento   ferroviario   Novara-Seregno-Malpensa

(potenziamento e variante di Galliate);  

      d)  alla  regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia   per   la

realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4  Quarto

d'Altino-Villesse-Gorizia,  al  fine   di   consentire   l'attuazione

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008

del 5 settembre 2008, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213

dell'11 settembre 2008;  

     e) agli interventi di soppressione e automazione di  passaggi  a

livello  sulla  rete  ferroviaria  mediante  costruzione  di   idonei

manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento  delle

condizioni di  esercizio  di  passaggi  a  livello  non  eliminabili,

individuati, con priorita'  per  la  tratta  terminale  pugliese  del

corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze.  

    11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei

progetti  preliminari,  anche  suddivisi  per  lotti  funzionali   in

coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi  di

adeguamento della strada statale 372 «Telesina» tra  lo  svincolo  di

Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di  Benevento  sulla

strada statale 88 nonche' del collegamento  autostradale  Termoli-San

Vittore devono essere sottoposte al  CIPE  per  l'approvazione  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. Le risorse gia'  assegnate  con  la

delibera del CIPE n. 100/2006 del 29  marzo  2006,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul

Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del  CIPE

n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.

304  del  31  dicembre  2011,  sono  destinate  esclusivamente   alla

realizzazione  della  predetta  opera  di  adeguamento  della  strada

statale  372  «Telesina».  La  mancata  approvazione  delle  proposte

determina l'annullamento della procedura  avviata  e  la  revoca  dei

soggetti promotori.  

    11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti:

«dalle  aviosuperfici,  dai  luoghi  in  cui  si  svolgono  attivita'

sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo  1,

comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo  le  parole:  «di  autodromi,»

sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si  svolgono

attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma  stabile,».

All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280

del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono inserite le

seguenti:  «,  di  aviosuperfici,  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono

attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma   stabile».

All'articolo 1, comma 1,  lettera  a)  ,  del  decreto  del  Ministro

dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, nonche' delle aviosuperfici  e  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono

attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile».  

    11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi

6 e 7, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  nonche'  quanto

disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134, le  regioni  interessate,  al  fine  di  consentire  la

rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti  pregressi

a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti  i  servizi  di

trasporto pubblico regionale e locale e di  applicare  i  criteri  di

incremento   dell'efficienza   e   di   razionalizzazione    previsti

dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

e   successive   modificazioni,    predispongono    un    piano    di

ristrutturazione  del  debito  a  tutto  il  31  dicembre  2012,   da

sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia  e

delle  finanze.  Il  piano  di  ristrutturazione  del   debito   deve

individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento

dell'efficienza da conseguire attraverso  l'adozione  dei  criteri  e

delle modalita' di cui  al  citato  articolo  16-bis,  comma  3,  del

decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge  n.  135  del  2012.  Per  il  finanziamento   del   piano   di

ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata, previa

delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse

ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in

attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011  dell'11  gennaio  2011,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  7  aprile  2011,  nel

limite  massimo  dell'importo  che  sara'  concordato  tra   ciascuna

regione, il Ministero per  la  coesione  territoriale,  il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero  dell'economia  e

delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate

sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE,  per  la  presa

d'atto, la nuova  programmazione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione.  

    11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al  fine  di  consentire  il

raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione

di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la

regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del Ministro per

la coesione territoriale, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare

le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo  per  lo

sviluppo e la  coesione,  nel  limite  di  40  milioni  di  euro  per

operazioni di potenziamento del sistema  di  mobilita'  regionale  su

ferro, compreso l'acquisto di materiale  rotabile  automobilistico  e

ferroviario. Le risorse sono  rese  disponibili,  entro  il  predetto

limite di 40 milioni di  euro,  previa  rimodulazione  del  piano  di

interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo

sviluppo e la coesione.  

 

                              Art. 25-bis

                      Modifica all'articolo 37

            del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201   

    1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  sede

dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'  pubblica

nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31  dicembre

2013».  

 

                               Art. 26

               Proroghe in materia di appalti pubblici

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma

418 e' sostituito dal seguente:

  «418. In sede di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui

all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati

ivi previsti relativi all'anno 2012  sono  pubblicati  unitamente  ai

dati relativi all'anno 2013.».

  2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

sono apportate le seguenti modificazioni:

     a)al comma 9-bis:  

    1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31  dicembre  2013»

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;  

    2) al primo periodo, le parole:  «ai  migliori  cinque  anni  del

decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;  

  b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

  c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

 

                              Art. 26-bis

                      Suddivisione in lotti   

    1. All'articolo 2, comma 1-bis, del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  dopo

il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nella  determina  a

contrarre le stazioni appaltanti indicano  la  motivazione  circa  la

mancata suddivisione dell'appalto in lotti».  

    2. All'articolo  6,  comma  5,  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:  «principi  di

correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del  contraente,»

sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e  medie  imprese

attraverso  adeguata  suddivisione   degli   affidamenti   in   lotti

funzionali».  

    3. All'articolo 7, comma 8, lettera a) , del  codice  di  cui  al

decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive

modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il  contenuto  dei

bandi»   sono   inserite   le   seguenti:   «,   con   specificazione

dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2,  comma

1-bis,».  

 

                              Art. 26-ter

                     Anticipazione del prezzo   

    1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati

a seguito di gare bandite successivamente alla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31

dicembre 2014, in deroga ai  vigenti  divieti  di  anticipazione  del

prezzo,  e'  prevista  e  pubblicizzata  nella  gara   d'appalto   la

corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al

10 per cento dell'importo contrattuale.  Si  applicano  gli  articoli

124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e  3,  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  

    2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori  di  durata

pluriennale, l'anticipazione  va  compensata  fino  alla  concorrenza

dell'importo sui  pagamenti  effettuati  nel  corso  del  primo  anno

contabile.  

    3. Nel caso  di  contratti  sottoscritti  nel  corso  dell'ultimo

trimestre dell'anno, l'anticipazione e'  effettuata  nel  primo  mese

dell'anno successivo ed e' compensata nel  corso  del  medesimo  anno

contabile.  

 

                               Art. 27

            Semplificazione in materia di procedura CIPE

                     e concessioni autostradali

  1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre  2003,

n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,

n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  «5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di

ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare

nonche' la componente investimenti dei parametri X  e  K  relativi  a

ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con  decreto  motivato  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  15

dicembre, sono approvate  o  rigettate  le  variazioni  proposte.  Il

decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative

alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e  dei

relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi  inadempienze

delle disposizioni previste  dalla  convenzione  e  che  siano  state

formalmente  contestate  dal  concessionario  entro  il   30   giugno

precedente.».

  2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.

163, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, terzo  periodo,  le  parole:  «Dipartimento  per  la

programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»

sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e

il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri» e, dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il

seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento

della politica economica della Presidenza del Consiglio dei  Ministri

si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i  quali

il decreto puo' essere comunque adottato»;

  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di

criticita' procedurali,  tali  da  non  consentire  il  rispetto  del

predetto termine di trenta giorni  per  l'adozione  del  decreto,  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al  Consiglio

dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

 

                               Titolo II

                            SEMPLIFICAZIONI

 

                                Capo I

               Misure per la semplificazione amministrativa

 

                               Art. 28

               Indennizzo da ritardo nella conclusione

                          del procedimento

  1.  La  pubblica  amministrazione  procedente  o    ,  in  caso  di

procedimenti  in  cui  intervengono  piu'  amministrazioni,    quella

responsabile del ritardo e i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma

1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del

termine di conclusione del procedimento  amministrativo  iniziato  ad

istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,

con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi

pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di  indennizzo  per

il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo

con decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento,

comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

  2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istante  e'  tenuto  ad

azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis,

della legge n. 241 del 1990 nel  termine    perentorio    di    venti

giorni   dalla scadenza del termine di conclusione del  procedimento.

  Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu'  amministrazioni,

l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la

trasmette  tempestivamente  al  titolare   del   potere   sostitutivo

dell'amministrazione responsabile del ritardo  . I  soggetti  di  cui

all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano  a  tal

fine il responsabile del potere sostitutivo.

  3. Nel caso in cui anche il titolare  del  potere  sostitutivo  non

emani il provvedimento nel termine   di  cui  all'articolo  2,  comma

9-ter,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  ,  o   non   liquidi

l'indennizzo maturato   fino alla data della medesima  liquidazione 

l'istante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice

del  processo  amministrativo  di  cui  all'Allegato  1  al   decreto

legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  e  successive  modificazioni,

oppure,  ricorrendone  i  presupposti,  dell'articolo  118    dello 

stesso codice.

  4. Nel giudizio  di  cui  all'articolo  117    del  codice  di  cui

all'Allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e

successive modificazioni  , puo' proporsi, congiuntamente al  ricorso

avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal  caso,

anche tale domanda  e'  trattata  con  rito  camerale  e  decisa  con

sentenza in forma semplificata.

  5. Nei ricorsi  di  cui  al  comma  3,    nonche'  nei  giudizi  di

opposizione e in  quelli  di  appello  conseguenti  ,  il  contributo

unificato e' ridotto alla meta' e  confluisce  nel  capitolo  di  cui

all'articolo 37, comma 10,    secondo  periodo  del  decreto-legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni  .

  6. Se il ricorso e'  dichiarato  inammissibile  o  e'  respinto  in

relazione  all'inammissibilita'   o   alla   manifesta   infondatezza

dell'istanza che ha dato  avvio  al  procedimento,  il  giudice,  con

pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente  a  pagare

in favore del resistente una somma da due volte a  quattro  volte  il

contributo unificato.

  7. La  pronuncia  di  condanna  a  carico  dell'amministrazione  e'

comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,

alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica

amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei  Conti  per

le  valutazioni  di  competenza,  nonche'  al  titolare   dell'azione

disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento

amministrativo.

  8.  Nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento   e   nelle

informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta  menzione  del

diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita'  e  dei  termini  per

conseguirlo  ,  e  sono  altresi'  indicati    il  soggetto  cui   e'

attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo  assegnati  per

la conclusione del procedimento.

  9. All'articolo 2-bis della    legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e

successive modificazioni, dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:

«1-bis.   Fatto salvo quanto previsto dal comma  1  e  ad  esclusione

delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi  pubblici,  in

caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento  ad

istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,

l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo

alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o,  sulla

base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme

corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte

dal risarcimento».

  10. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in  via

sperimentale e dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del  presente  decreto,  ai  procedimenti  amministrativi

relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati

successivamente   alla medesima   data di entrata in vigore.

  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo

restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di  ciascuna

amministrazione interessata.

  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del  presente  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio

relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su

proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sentita la   Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del

decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive

modificazioni, sono stabiliti   la conferma, la rimodulazione,  anche

con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la  cessazione

delle disposizioni del presente articolo,  nonche'  eventualmente  il

termine a decorrere dal quale  le  disposizioni  ivi  contenute  sono

applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi

da quelli individuati al comma 10   del presente articolo  .

 

                               Art. 29

               Data unica di efficacia degli obblighi

  1. Gli atti normativi del Governo e    gli  atti  amministrativi  a

carattere generale delle  amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti

pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto  legislativo  30

luglio 1999, n. 300,   fissano la data di  decorrenza  dell'efficacia

degli obblighi amministrativi introdotti  a  carico  di  cittadini  e

imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in

vigore,  fatta  salva  la  sussistenza  di  particolari  esigenze  di

celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita'  di

dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

  2. Per obbligo amministrativo ai  sensi  del  comma  1  si  intende

qualunque   adempimento,    comportante    raccolta,    elaborazione,

trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti,

cui cittadini e imprese sono  tenuti  nei  confronti  della  pubblica

amministrazione.

  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,

dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  responsabile

della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul  sito

istituzionale  uno  scadenzario  con  l'indicazione  delle  date   di

efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo  comunica

tempestivamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  la

pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita  sezione

del sito istituzionale. L'inosservanza del  presente  comma  comporta

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».

  4. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e

la semplificazione, sono determinate  le  modalita'  di  applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis,  del  decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3  del  presente

articolo.

  5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal  2

luglio 2013.

 

                              Art. 29-bis

Disposizioni  transitorie  in  materia  di  incompatibilita'  di  cui

  all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.

  148   

    1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  primo

periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  non  si

applicano alle cariche elettive di  natura  monocratica  relative  ad

organi di governo di enti pubblici territoriali con  popolazione  tra

5.000 e 20.000 abitanti, le cui  elezioni  sono  state  svolte  prima

della data di entrata in vigore del medesimo decreto.  

 

                              Art. 29-ter

        Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita'

        di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39    

    1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai  casi  previsti

dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del  decreto  legislativo  8

aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i  contratti  stipulati

prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   medesimo   decreto

legislativo in conformita' alla normativa vigente prima della  stessa

data, non hanno effetto come  causa  di  incompatibilita'  fino  alla

scadenza gia' stabilita per i medesimi incarichi e contratti.  

 

                               Art. 30

                 Semplificazioni in materia edilizia

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22,  comma  6,  del

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno

2001,  n.  380,  al  medesimo  decreto  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

     0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:  

    «Art. 2-bis (L)