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Roma, 28 agosto 2013

 

Circolare n. 196/2013

 

Oggetto: Funzione pubblica – Finanziamenti – Tributi – Lavoro – Codice della Strada – D.L. n.69/2013 convertito nella Legge 9.8.2013, n.98, su S.O. alla G.U. n.194 del 20.8.2013.

 

Il cosiddetto “decreto del fare” è stato convertito in legge, senza modifiche sostanziali di rilievo.

 

Di seguito si riepilogano le disposizioni di maggiore e più diretto interesse per le imprese associate.

 

Fondo di garanzia per le PMI (art.1) – La legge di conversione ha confermato le norme introdotte dal decreto volte a migliorare l’operatività del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale a favore delle piccole e medie imprese che ricorrono a prestiti bancari; tra l’altro, è stata elevata fino all’80 per cento la misura dell’intervento del Fondo sulle operazioni di anticipazioni bancarie sui crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Finanziamenti per l’acquisto di impianti e macchinari (art.2) – Sono stati confermati i finanziamenti e i contributi a tasso agevolato per le micro, piccole e medie imprese che investono in immobilizzazioni, anche mediante leasing finanziario; la legge di conversione ha ampliato le tipologie di beni finanziabili: macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, investimenti in hardware, software e tecnologie digitali; le modalità di applicazione della misura dovranno essere stabilite da un successivo decreto.

 

Sblocca cantieri (art.18) – Sono stati confermati gli stanziamenti per il nuovo Fondo per la continuità dei cantieri; la legge di conversione ha inoltre previsto un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici mediante fondi in disponibilità dell’Inail.

 

Lavori pubblici (art.19) – Sono state confermate tutte le modifiche al Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgvo n.163/2006) per snellire le procedure di concessione degli appalti.

 

Riduzione per pagamento immediato delle multe stradali (art.20) – Nell’ambito del nuovo piano di interventi per la sicurezza stradale, sono state introdotte con la legge di conversione norme per incentivare il pagamento immediato delle multe stradali. Per le violazioni meno gravi, per le quali non siano previste le sanzioni accessorie della sospensione della patente o della confisca del mezzo, è stata introdotta una riduzione del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. E’ stato inoltre previsto che le sanzioni possano essere pagate con carte di credito e bancomat, anche direttamente all’agente accertatore. Per i conducenti di veicoli pesanti che non effettuino immediatamente il pagamento della sanzione su strada, la cauzione dovuta è stata ridotta al minimo edittale della sanzione stessa, anziché alla metà del massimo come previsto finora. Si tratta di una modifica dovuta in quanto finora la misura della cauzione per i vettori stranieri era già pari al minimo e dunque i vettori nazionali erano ingiustamente penalizzati.

 

Ferrovie (art.24) – Inopinatamente è stata mantenuta la norma prevista dal decreto legge che consente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di autodefinire il canone dovuto per l’utilizzo dell’infrastruttura stessa. Sono state inoltre rafforzate le disposizioni già previste nel decreto, tese a limitare l’entrata dei vettori comunitari nel mercato nazionale del trasporto ferroviario passeggeri.

 

Misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti (art.25) – L’articolo contiene numerose integrazioni rispetto al decreto legge che introduceva solo norme di carattere contabile-finanziario per i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli enti collegati. Si segnala in particolare la destinazione di risorse finanziarie per i lavori di completamento del passante ferroviario di Torino, per il collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle, per il collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa, per la realizzazione della terza corsia della A4 tratta Quarto d’Altino-Villessa-Gorizia, per interventi di soppressione e automazione dei passaggi a livello nella tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario Bologna – Lecce.

 

Authority dei Trasporti a Torino (art.25 bis) – La legge di conversione ha previsto che l’istituenda Autorità dei Trasporti debba risiedere a Torino.

 

Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo (art.28) – E’ stata confermata la disposizione sull’indennizzo di 30 euro giornalieri - fino ad un massimo di 2.000 euro – a carico delle Pubbliche Amministrazioni che non osservino i termini dei procedimenti amministrativi. L’indennizzo deve essere richiesto dall’interessato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine del procedimento.

 

Data unica di efficacia di nuovi obblighi (art.29) – E’ stato confermato che gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi dovranno fissare la data di decorrenza dell’efficacia di nuovi obblighi all’1 luglio o all’1 gennaio successivi alla loro entrata in vigore.

 

Appalti pubblici, finanziamenti pubblici e DURC (art.31) – La legge di conversione ha previsto che il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) da presentare alle Pubbliche Amministrazioni in caso di appalti pubblici abbia validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Analoga validità di 120 giorni è stata introdotta per i DURC che le imprese devono presentare in caso siano beneficiarie di contributi pubblici o finanziamenti comunitari. Nel caso il DURC evidenzi mancati pagamenti, i finanziamenti e contributi pubblici saranno erogati al netto di quanto dovuto agli enti previdenziali.

 

Abolizione licenza di pubblica sicurezza per le imprese di spedizione (art.31 comma 8-septies) – Per le imprese di spedizione, è stato definitivamente soppresso l’obbligo della licenza di PS e di tutti gli adempimenti connessi (es. tenuta registro degli affari).

 

Sicurezza sul lavoro (art.32) – Sono divenute definitive le norme introdotte dal decreto legge per semplificare la disciplina della sicurezza sul lavoro a carico dei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali che saranno individuati dal Ministero del Lavoro; la legge di conversione ha inoltre introdotto modifiche formali alla disciplina della verifica delle attrezzature di lavoro a carico delle imprese.

 

Prestazioni lavorative di breve durata (art.35) – Con successivo decreto interministeriale Lavoro – Salute dovranno essere definite semplificazioni della documentazione relativa ai rapporti di lavoro che durano non oltre 50 giorni lavorativi all’anno.

 

EXPO Milano 2015 (art. 46, 46bis e 46ter) – E’ stato introdotto un pacchetto di misure per la migliore organizzazione dell’EXPO 2015 (finanziamenti, semplificazioni per l’assunzione di personale, riduzione dell’aliquota Iva sui diritti di accesso all’esposizione, ecc.).

 

Responsabilità fiscale negli appalti (art.50) – Nei contratti di appalto è stata confermata l’esclusione della responsabilità fiscale dei committenti per il versamento dell’Iva sul corrispettivo dell’appalto. In capo ai committenti resta solo l’obbligo di controllare il corretto versamento da parte dell’appaltatore (e dell’eventuale subappaltatore) delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro degli occupati nell’appalto. Sull’esatta decorrenza della disposizione si attendono ancora i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

 

Comunicazione delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art.50 bis) – Dall’1 gennaio 2015 è stata prevista la facoltà per tutti i soggetti Iva di comunicare quotidianamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture emesse e ricevute. Chi opterà per la comunicazione quotidiana sarà esonerato da una serie di dichiarazioni periodiche (speso metro, elenco clienti e fornitori, ecc.); la disposizione dovrà essere regolata con successivo decreto.

 

Soppressione degli elenchi Intrastat servizi acquistati (art.50 bis) – Venendo incontro alle richieste di semplificazione delle associazioni di categoria, tra cui la Confetra, sono stati semplificati i modelli degli scambi intracomunitari; in particolare non dovranno essere più redatti i modelli per i servizi acquistati da operatori comunitari; non è peraltro chiaro da quando decorrerà la semplificazione.

 

Estensione dell’assistenza fiscale (art.51bis) – E’ stata introdotta la possibilità di presentare il mod.730 ai Caf e professionisti abilitati anche da parte dei dipendenti che abbiano interrotto il rapporto di lavoro e non abbiano pertanto un sostituto in grado di effettuare i conguagli in busta paga; al posto dei conguagli, gli interessati dovranno provvedere al pagamento diretto delle imposte a debito, ovvero dovranno chiedere il rimborso delle imposte a credito.

 

Riscossione mediante ruolo (art.52) – Sono state confermate le disposizioni introdotte dal decreto legge, in particolare l’allungamento del periodo per effettuare il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo per chi dimostri la grave difficoltà economica (fino a 120 rate).

 

Concordato preventivo (art.82) – Sono state confermate le norme per limitare il ricorso al nuovo istituto del concordato preventivo “in bianco”, cioè senza presentazione della documentazione sul ripianamento dei debiti.

 

Mediazione civile e commerciale (art.84) – Com’è noto, il decreto legge ha reintrodotto l’istituto della mediazione civile obbligatoria come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria; ora la legge di conversione ha delineato con maggior precisione e vincoli l’ambito di applicazione dell’istituto.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.145/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.194 del 20.82013

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge

di  conversione  9  agosto  2013,  n.  98,  recante:  «Disposizioni 

urgenti  per il rilancio dell'economia».

 

                               Titolo I

                 MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

 

                               Capo I

                Misure per il sostegno alle imprese

 

                               Art. 1

                 Rafforzamento del Fondo di garanzia

                   per le piccole e medie imprese

  1. Al fine di migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo  di

garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  con  decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate,  entro  30  giorni

dall'entrata in vigore del presente  decreto  e  nel  rispetto  degli

equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:

  a) assicurare un piu' ampio  accesso  al  credito  da  parte  delle

piccole e medie imprese, anche tramite:

  1)   l'aggiornamento,   in   funzione   del   ciclo   economico   e

dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei  criteri  di

valutazione delle imprese ai  fini  dell'accesso  alla  garanzia  del

Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente  di

rischio;

    2) l'incremento, sull'intero territorio nazionale,  della  misura

massima della garanzia diretta concessa dal  Fondo  fino  all'80  per

cento dell'ammontare  dell'operazione  finanziaria,  con  riferimento

alle «operazioni di anticipazione di credito,  senza  cessione  dello

stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di  pubbliche

amministrazioni»  e  alle  «operazioni  finanziarie  di  durata   non

inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del

decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze, 26  giugno  2012,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi  restando  gli

ulteriori limiti nonche' i requisiti  e  le  procedure  previsti  dai

medesimi articoli; la misura  massima  di  copertura  della  garanzia

diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni in

favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo  27

del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  nonche'  alle

operazioni  garantite  a  valere  sulla  sezione  speciale   di   cui

all'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei  trasporti  27  luglio  2009,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;  

  3)  la  semplificazione  delle  procedure  e  delle  modalita'   di

presentazione  delle  richieste  attraverso  un  maggior  ricorso   a

modalita' telematiche   di ammissione alla  garanzia  e  di  gestione

delle relative pratiche  ;

  4) misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei  vantaggi

della garanzia pubblica alle piccole  e  medie  imprese  beneficiarie

dell'intervento;

  b) limitare il rilascio della garanzia del  Fondo  alle  operazioni

finanziarie  di  nuova  concessione  ed  erogazione,  escludendo   la

possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia' deliberate  dai

soggetti finanziatori alla data di presentazione della  richiesta  di

garanzia, salvo che le stesse  non  siano  condizionate,  nella  loro

esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

    b-bis)  prevedere  specifici  criteri  di  valutazione  ai   fini

dell'ammissione alla  garanzia  del  Fondo  da  parte  delle  imprese

sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,  nonche'

delle cooperative sociali di cui  alla  legge  8  novembre  1991,  n.

381.  

  2. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni  di  carattere

generale  di  cui  all'articolo   13   del   decreto   del   Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio  1999,  n.

248,  sono  approvate  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo

economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

  3.   (soppresso).  

    4. Al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre  2011,  n.  214,  le  parole:  «all'80  per  cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».  

  5.   All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, e successive modificazioni  , le parole: «nonche' alle grandi

imprese  limitatamente  ai  soli   finanziamenti   erogati   con   la

partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto  previsto

e nei limiti  di  cui  all'articolo  8,  comma  5,  lettera  b),  del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.

    5-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al  comma  1  e

previa adozione di un apposito decreto del  Ministro  dello  sviluppo

economico, da adottare di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle  finanze,  gli  interventi  ivi   previsti   sono   estesi   ai

professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti

alle  associazioni  professionali  iscritte  nell'elenco  tenuto  dal

Ministero dello sviluppo economico ai sensi della  legge  14  gennaio

2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della

medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo  periodo

sono determinate le  modalita'  di  attuazione  del  presente  comma,

prevedendo in particolare un limite  massimo  di  assorbimento  delle

risorse del  Fondo  non  superiore  al  5  per  cento  delle  risorse

stesse.  

    5-ter. Al fondo di  garanzia  a  favore  delle  piccole  e  medie

imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23

dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono  affluire,

previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato,  contributi

su base volontaria per essere destinati alla  microimprenditorialita'

ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma  7-bis,

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto  del

Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  del

presente comma nonche' le modalita'  di  contribuzione  da  parte  di

enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto fondo di

garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n.

662 del 1996.  

 

                               Art. 2

Finanziamenti  per  l'acquisto  di  nuovi  macchinari,   impianti   e

  attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

  1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti  al  sistema

produttivo,  le    micro  ,  le  piccole  e   medie   imprese,   come

individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6

maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso

agevolato    per  gli  investimenti,  anche  mediante  operazioni  di

leasing finanziario, in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di

impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'

per gli investimenti  in  hardware,  in  software  ed  in  tecnologie

digitali.  

  2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono  concessi,  entro  il  31

dicembre  2016,  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari

autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  di  leasing  finanziario,

purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma

7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le  finalita'

di cui all'articolo 3, comma 4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.

  3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni

dalla data di stipula del contratto e sono accordati  per  un  valore

massimo complessivo non superiore a 2 milioni di  euro  per  ciascuna

impresa  beneficiaria,  anche  frazionato  in  piu'   iniziative   di

acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento  per

cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui  al  comma

5.

  4. Alle imprese di cui al  comma  1  il  Ministero  dello  sviluppo

economico concede un contributo, rapportato agli interessi  calcolati

sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima  e  con  le

modalita' stabilite con il decreto di cui al  comma  5.  L'erogazione

del predetto contributo e' effettuata in piu' quote  determinate  con

il medesimo decreto. I contributi sono concessi  nel  rispetto  della

disciplina  comunitaria   applicabile   e,   comunque,   nei   limiti

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8,   secondo periodo.  

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  i

requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente

articolo, la misura massima di cui al  comma  4  e  le  modalita'  di

erogazione  dei  contributi  medesimi,  le  relative   attivita'   di

controllo nonche' le modalita' di raccordo con  il  finanziamento  di

cui al comma 2.

  6. La concessione dei finanziamenti di  cui  al  presente  articolo

puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo  di  garanzia  per  le

piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),

della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nella   misura   massima

dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con  decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di  accesso

e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo  sui

predetti finanziamenti.

  7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,

il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   sentito   il   Ministero

dell'economia e delle finanze,  l'Associazione  Bancaria  Italiana  e

Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in

relazione  agli  aspetti  di  competenza,  per  la  definizione,   in

particolare:

  a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle  banche    e

agli intermediari di cui al comma 2   del plafond di provvista di cui

al comma 2, anche mediante meccanismi  premiali  che  favoriscano  il

piu' efficace utilizzo delle risorse;

  b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in

garanzia per l'utilizzo da parte delle banche   e degli  intermediari

di cui al comma 2   della provvista di cui al comma 2;

  c) delle attivita' informative, di monitoraggio  e  rendicontazione

  che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari  di  cui

al comma 2   aderenti alla convenzione, con modalita' che  assicurino

piena trasparenza   sulle misure previste dal presente articolo  .

  8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di  2,5

miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili

ovvero che si renderanno  disponibili  con  successivi  provvedimenti

legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli

esiti del monitoraggio sull'andamento  dei  finanziamenti  effettuato

dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al

Ministero dello sviluppo economico ed al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla  concessione

dei contributi di cui al comma 4, e'  autorizzata  la  spesa  di  7,5

milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni  di  euro  per  l'anno

2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,

di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di  6  milioni  di  euro  per

l'anno 2021.

    8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,

compatibilmente con la normativa europea vigente  in  materia,  anche

alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.  

 

                               Art. 3

              Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

  1.    Ai  fini  dell'attuazione   delle   disposizioni     di   cui

all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133     sono

destinate   risorse pari a 150 milioni di euro per  il  finanziamento

dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli

relativi  alla  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti

agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle

  risorse finanziarie   disponibili alla data di  entrata  in  vigore

del presente decreto,   non sono  destinatari    di  risorse  per  la

concessione delle agevolazioni.

  2. I programmi  di  cui  al  comma  1  sono  agevolati  tramite  la

concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo  del

cinquanta per cento  dei  costi  ammissibili.  Alla  concessione  del

contributo a  fondo  perduto  si  provvede,  conformemente  a  quanto

previsto dall'articolo 8, comma 1, del   decreto del  Ministro  dello

sviluppo economico   24 settembre 2010,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale  24  dicembre  2010,  n.  300,  nel

limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale  disposto

in favore dei singoli programmi d'investimento.

  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dello  sviluppo

economico utilizza le  disponibilita'  esistenti  del  Fondo  per  la

crescita sostenibile di cui  all'articolo  23  del  decreto-legge  22

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita' previste dal

decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il

Ministero dell'economia e delle  finanze  8  marzo  2013,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme di  cui  al

comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno  2014  per  le

finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella disponibilita'

del Fondo per la crescita sostenibile.

  4. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,

provvede a ridefinire le modalita' e i criteri   per  la  concessione

delle  agevolazioni  e  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui

all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  , anche al fine

di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni,  di

favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di

prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono

nei territori oggetto di accordi,  stipulati    dal  Ministero  dello

sviluppo economico  , per lo sviluppo  e  la  riconversione  di  aree

interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di

rilevanti complessi aziendali.

    4-bis. Al fine di consentire la  migliore  attuazione  di  quanto

previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il

decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4  deve

prevedere l'importo complessivo delle spese e dei  costi  ammissibili

degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con  esclusione

del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore  a  20

milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del  Ministro

dello  sviluppo  economico  24   settembre   2010,   pubblicato   nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24  dicembre

2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali  programmi  riguardino

esclusivamente attivita' di trasformazione e  commercializzazione  di

prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i  progetti

d'investimento del proponente devono prevedere spese  ammissibili  di

importo complessivo non inferiore a  10  milioni  di  euro,  a  parte

eventuali progetti  di  ricerca  industriale  a  prevalente  sviluppo

sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  medesimo  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni

di euro se tali  programmi  riguardano  esclusivamente  attivita'  di

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  

 

                               Art. 3-bis

              Misure urgenti per i pagamenti dei debiti

           degli enti del Servizio sanitario nazionale   

     1. Le risorse  per  il  pagamento  dei  debiti  degli  enti  del

Servizio sanitario nazionale, ripartite  ai  sensi  dell'articolo  3,

comma 2, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e  non  richieste

dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate,  con

decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al  medesimo

articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013,  alle  regioni

che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013,  prioritariamente  in

funzione dell'adempimento  alla  diffida  prevista  dall'articolo  1,

comma 174, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive

modificazioni.  

     2. In relazione a quanto previsto al comma  1,  all'articolo  3,

comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  le

parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».  

 

                               Art. 4

             Norme in materia di concorrenza nel mercato

                  del gas naturale e nei carburanti

  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  maggio

2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1,  del  decreto

legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli  stessi  clienti

vulnerabili» sono sostituite  dalle  seguenti  «Per  i  soli  clienti

domestici».

  2.   I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.

226, come modificati ai sensi del  comma  3  del  presente  articolo,

relativi all'avvio delle procedure  di  gara  per  l'affidamento  del

servizio di distribuzione del gas naturale   sono  da  intendersi  di

natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini,  la  Regione

con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso  la

nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7,

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

  3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del   regolamento di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.

226  ,  relative  agli  ambiti  ricadenti   nel   primo   e   secondo

raggruppamento dello stesso  Allegato  1,  che  sono  scadute  o  che

verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di

quattro mesi, con uno  spostamento  dei  rispettivi  termini  di  cui

all'articolo 3 del   medesimo  regolamento    relativi  alla  mancata

nomina della stazione appaltante comunque a  data  non  anteriore  al

  1° gennaio 2014  . Per tutti gli ambiti dello  stesso  Allegato  in

cui non e' presente il capoluogo di provincia, la designazione  della

stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a

maggioranza  qualificata  dei  due  terzi  dei  comuni   appartenenti

all'ambito  che  rappresentino  almeno  i  due  terzi  dei  punti  di

riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di  riferimento  per

la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero

dello sviluppo economico.

    3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso  al  regolamento

di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre

2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi  delle

proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per  gli  ambiti

in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato  nei

comuni colpiti dagli eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012  e

inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1  annesso  al  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze    giugno  2012,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e  successive

modificazioni.  

  4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al  comma

2 senza che la Regione competente abbia  proceduto  alla  nomina  del

commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita

la Regione,  interviene  per  dare  avvio  alla  gara,  nominando  un

commissario ad acta.

  5.  Nei  casi  in  cui  gli  Enti  locali  concedenti  non  abbiano

rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.  226,  come  modificati

  ai sensi del comma 3 del presente articolo  , il  venti  per  cento

  delle somme   di cui all'articolo  8,  comma  4,  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,  ad  essi

spettanti a seguito della gara,    e'  versato    dal  concessionario

subentrante, con modalita'  stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia

elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa  conguaglio

per il settore elettrico  per  essere    destinato    alla  riduzione

delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

  6. Al fine di facilitare lo svolgimento  delle  gare    di  cui  al

comma 2   e di ridurre i  costi    per  gli  enti  locali  e  per  le

imprese  , il Ministero dello sviluppo economico puo'  emanare  linee

guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del  valore

di rimborso degli impianti di  distribuzione  del  gas  naturale,  in

conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello  sviluppo

economico 12 novembre 2011, n. 226.

  7. Al  fine  di  promuovere  la  razionalizzazione  della  rete  di

distribuzione dei carburanti liquidi e  per  diffondere  l'uso    del

metano e del GPL   per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di

impianti di  distribuzione  di  tale  carburante,  il  fondo  per  la

razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti  di  cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.  32,  e'

destinato anche alla erogazione  di  contributi  per  la  chiusura  e

contestuale  trasformazione  da    impianti   di   distribuzione   di

carburanti   liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano

  o di GPL   per autotrazione, secondo le modalita'  definite  con  i

decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19  aprile  2013,

  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013  ,  e

7 agosto 2003,   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223  del  25

settembre 2003  .

    7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  il

comma 1 e' sostituito dal seguente:  

    «1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul  reddito  di

impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il

reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un

importo pari alle seguenti percentuali dei  volumi  d'affari  di  cui

all'articolo 20,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:  

     a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;  

    b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e  fino

a 2.064.000 euro;  

    c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro».  

 

                               Art. 5

                    Disposizioni per la riduzione

                  dei prezzi dell'energia elettrica

  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,

n. 112, convertito,   con modificazioni  , dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, e successive modificazioni,  le  parole:  «volume  di  ricavi

superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a  1

milione di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «volume  di  ricavi

superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300

mila euro».

  2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al  comma

1 sono  destinate,  al  netto  della  copertura  finanziaria  di  cui

all'articolo 61, alla riduzione della  componente  A2  della  tariffa

elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas

sulla base delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato  dal

Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro

dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.

  3. Per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile  di

cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei  prezzi    n.

6/92 del 29 aprile 1992  , pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  12

maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino  alla  fissazione

del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per  la  componente

convenzionale relativa al prezzo del  combustibile,  sulla  base  del

  paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma

15, della legge 23 luglio 2009, n. 99  , in cui il peso dei  prodotti

petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto

pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per cento

nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre e al

sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al cento  per

cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento  del  gas

naturale nei mercati all'ingrosso come definito  dalla  deliberazione

del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori  provvedimenti

  dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  .  Il  Ministro

dello sviluppo economico, con  provvedimento  da  adottare  entro  60

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,

stabilisce le modalita' di  aggiornamento  del  predetto  valore,  in

acconto e in conguaglio, nonche' le modalita'  di  pubblicazione  dei

valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e  5.  Restano

ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al margine di

commercializzazione all'ingrosso  e  della  componente  di  trasporto

nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del  Ministro

dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.

  4.  A  decorrere  dal      gennaio  2014  ,   in   attesa   della

ridefinizione della disciplina organica di settore,  il    valore  di

cui al comma 3, primo periodo  ,  e'  aggiornato  trimestralmente  in

base al costo di approvvigionamento  del  gas  naturale  nei  mercati

all'ingrosso    come  definito   al   comma   3  ,   ferma   restando

l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.

    5.  In  deroga  ai  commi  3   e   4,   per   gli   impianti   di

termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di otto  anni

alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono  stati

ammessi  al   regime   di   cui   al   provvedimento   del   Comitato

interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,  fino  al

completamento del quarto anno di esercizio dalla data di  entrata  in

vigore del presente decreto, il valore  di  cui  al  comma  3,  primo

periodo,  e'  determinato  sulla  base  del  paniere  di  riferimento

individuato ai sensi dell'articolo  30,  comma  15,  della  legge  23

luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi  e'  pari

al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si applica  il

metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo.  Per

gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione  del

ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e'  determinato  sulla

base  del  paniere  di  riferimento  in  cui  il  peso  dei  prodotti

petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo

anno di esercizio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.  

  6.   (soppresso).  

  7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater  dell'articolo  25  del  decreto

legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  come  introdotti  dal  comma  364

dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

    7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica

alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31

dicembre 2012 possono optare,  in  alternativa  al  mantenimento  del

diritto  agli  incentivi  spettanti  sulla  produzione   di   energia

elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in  esercizio,  per

un incremento del 20  per  cento  dell'incentivo  spettante,  per  un

periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013,  e  del

10 per cento per un ulteriore successivo  periodo  di  un  anno,  con

corrispondente riduzione del 15 per  cento  dell'incentivo  spettante

nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la  fine

del periodo di incentivazione su una produzione  di  energia  pari  a

quella sulla quale e'  stato  riconosciuto  il  predetto  incremento.

L'incremento e' applicato sul coefficiente  moltiplicativo  spettante

per gli impianti a certificati verdi e, per gli  impianti  a  tariffa

onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del

prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per

l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,

del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,   registrato

nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'

comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al

Gestore dei servizi energetici (GSE).  

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate in modo

da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di sistema

elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.

 

                               Art. 6

                     Gasolio per il riscaldamento

                   delle coltivazioni sotto serra

  1. A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al  31  dicembre  2015,  a

favore  dei  coltivatori  diretti  e  degli   imprenditori   agricoli

professionali  iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale  ed

assistenziale  e'  applicata,   sul   gasolio   utilizzato   per   il

riscaldamento delle  coltivazioni  sotto  serra,    nel  rispetto  di

quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1,  lettera  b),    della

direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003  e  successive

modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per  l'anno  2013,

pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti, in  sede

di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n.  454,  si

obblighino a rispettare  la  progressiva  riduzione  del  consumo  di

gasolio per finalita' ambientali.

  2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della

Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da  corrispondere

non deve essere inferiore al livello minimo di  imposizione  definito

dalla direttiva n. 2003/96/CE, e  successive  modificazioni.  Qualora

tale livello minimo sia modificato l'accisa  dovuta  per  il  gasolio

utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra  viene

corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni  relative

alla  misura  di  cui  al  presente  articolo  e'   comunicata   alla

Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del citato

regolamento (CE) n. 800/2008.

  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4

milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro  per  ciascuno

degli   anni 2014 e 2015   si provvede mediante riduzione dei consumi

medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di

cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  26

febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002,  n.

67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria  di  cui  al

presente comma.

  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, di  concerto  con  il    Ministro  dell'economia  e  delle

finanze  , viene disciplinata l'applicazione del presente articolo.

 

                               Art. 7

                    Imprese miste per lo sviluppo

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,

e' sostituito dal seguente:

  1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,

e' sostituito dal seguente:

  «1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con  le

stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti

agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale  di

rischio, anche in forma anticipata, per la  costituzione  di  imprese

miste.  Possono  altresi'  essere  concessi  crediti   agevolati   ad

investitori pubblici o privati o  ad  organizzazioni  internazionali,

affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in  via  di

sviluppo (PVS) o concedano altre forme di  agevolazione  identificate

dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una  quota

del medesimo Fondo puo' essere  destinata  alla  costituzione  di  un

Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di  credito  a

imprese italiane o  per  agevolare  gli  apporti  di  capitale  delle

imprese italiane nelle imprese miste.».

    1-bis. Nel quadro degli impegni  assunti  dall'Italia  in  ambito

internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per accedere  ai

crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto  dall'articolo

6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, le

imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare  quanto

previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione  e

lo sviluppo economico  (OCSE)  sulla  responsabilita'  sociale  delle

imprese per  gli  investimenti  internazionali  e  dalla  risoluzione

P7 TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia

di investimenti internazionali e di rispetto da parte  delle  imprese

delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali  sui

diritti umani.  

 

                               Art. 8

                            Partenariati

  1. Dopo l'articolo 14 della legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  e'

aggiunto il seguente:

  «Art.  14-bis  (Partenariati).  -  1.  Per  la   realizzazione   di

programmi, progetti o interventi  rientranti  nelle  finalita'  della

presente legge in partenariato con  altri  soggetti,  sono  stipulati

appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.

241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.

  2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le

regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento,

indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti  beneficiari  e  la

tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire  con  decreto  di

natura non regolamentare del Ministro degli affari  esteri,  d'intesa

con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica  l'articolo

11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.

123.

  3. Le somme statali non utilizzate alla fine  dell'intervento  sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le  somme  non  statali

non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli  enti  o

organismi  sovranazionali  o  privati   firmatari   dell'accordo   di

programma.».

 

                               Art. 9

                  Accelerazione nell'utilizzazione

                    dei fondi strutturali europei

  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento

autonomo, ivi compresi gli istituti e le  scuole  di  ogni  ordine  e

grado e le istituzioni educative, le  istituzioni  universitarie,  le

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  gli  enti

pubblici non economici  nazionali,  le  agenzie  di  cui  al  decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti  a  dare  precedenza,

nella  trattazione  degli  affari  di  competenza,  ai  procedimenti,

provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi

alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi

strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale  e

alla pesca  e  alla  realizzazione  dei  progetti  realizzati  con  i

medesimi fondi.

    2.  Al  fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste

dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione

dei programmi e  dei  progetti  cofinanziati  con  fondi  strutturali

europei  e  di   sottoutilizzazione   dei   relativi   finanziamenti,

relativamente alla programmazione 2007-2013, in  caso  di  inerzia  o

inadempimento  delle  amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli

interventi, il Governo, allo scopo di assicurare  la  competitivita',

la coesione e  l'unita'  economica  del  Paese,  esercita  il  potere

sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  secondo   comma,   della

Costituzione   secondo   le   modalita'    procedurali    individuate

dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e

11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  e

dalle disposizioni  vigenti  in  materia  di  interventi  sostitutivi

finalizzati all'esecuzione di opere e di  investimenti  nel  caso  di

inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai

contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel  caso  di

inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche  attraverso

la nomina di un commissario straordinario,  senza  nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte  le  attivita'  di

competenza   delle   amministrazioni   pubbliche    necessarie    per

l'autorizzazione e per  l'effettiva  realizzazione  degli  interventi

programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.  A  tal

fine, le amministrazioni  interessate  possono  avvalersi  di  quanto

previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e

successive modificazioni.  

  3.   (soppresso).  

    3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle

spese  europee  relative  ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi

strutturali europei  2007-2013  e  per  evitare  di  incorrere  nelle

sanzioni di disimpegno automatico previste dai  regolamenti  europei,

le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   o

nazionali che hanno  disponibilita'  di  risorse  sui  relativi  assi

territoriali  o  urbani  attingono   direttamente   agli   interventi

candidati dai comuni  al  piano  nazionale  per  le  citta',  di  cui

all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  stipulando

accordi diretti con  i  comuni  proponenti,  a  condizione  che  tali

interventi risultino coerenti con le finalita' dei  citati  programmi

operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale  e

d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e

con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a  cui  partecipano

le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   e

nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione

nazionale dei comuni italiani (ANCI) che  provvede  a  supportare  le

autorita'  competenti  nell'istruttoria  di  tutti  gli   adempimenti

necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti  interventi.

Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni  dalla

costituzione del tavolo  tecnico  tra  l'ANCI,  il  Ministro  per  la

coesione territoriale, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le

autonomie e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono

definite le linee di indirizzo  per  la  stipulazione  degli  accordi

diretti tra i comuni e  le  autorita'  di  gestione  nonche'  per  il

raccordo tra le attivita'  di  supporto  alla  stipulazione  di  tali

convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di  sistema

dei programmi di capacity  building  della  programmazione  regionale

unitaria.  

  4. (   soppresso).  

  5. Le risorse economiche   rivenienti   dal Fondo  di  solidarieta'

dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono  accreditate

al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16  aprile

1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo

trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza,  alle   gestioni

commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi,  ovvero,  in

mancanza,   alle   amministrazioni   competenti,   fermo   il   ruolo

dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto

in sede europea.

 

                               Art. 9-bis

               Attuazione rafforzata degli interventi

            per lo sviluppo e la coesione territoriali   

      1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  9,  nonche'  per

accelerare la realizzazione di  nuovi  progetti  strategici,  sia  di

carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale,  di  rilievo

nazionale,  interregionale  e  regionale,  aventi  natura  di  grandi

progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra  loro

funzionalmente  connessi,  in  relazione  a  obiettivi  e  risultati,

finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per

lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui  all'articolo  4  del  decreto

legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  le  amministrazioni  competenti

possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.  

    2. Al fine di cui al  comma  1,  il  contratto  istituzionale  di

sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la  coesione  territoriale  o

dalle  amministrazioni  titolari  dei  nuovi   progetti   strategici,

coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo,  nazionale  o

territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti  dell'articolo  6

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  come  modificato  dal

presente articolo, in quanto compatibili con il presente articolo.  

    3. Il terzo periodo del  comma  2  dell'articolo  6  del  decreto

legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito  dal  seguente:  «Il

contratto  istituzionale  di  sviluppo   prevede,   quale   modalita'

attuativa,  che  le  amministrazioni   centrali,   ed   eventualmente

regionali, si avvalgano, anche  ai  sensi  dell'articolo  55-bis  del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modificazioni,

dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo

sviluppo d'impresa Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del

decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni,

ad  esclusione  di  quanto  demandato  all'attuazione  da  parte  dei

concessionari di servizi pubblici».  

    4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo  31  maggio

2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)alla lettera a), la parola: «attuatrici» e'  sostituita  dalle

seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia nazionale  per

l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo   d'impresa   Spa,

costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio

1999, n. 1, e  successive  modificazioni,  anche  quale  centrale  di

committenza della quale si possono avvalere le stesse amministrazioni

responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;  

     b)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

nonche' gli incentivi all'utilizzazione del  contratto  istituzionale

di sviluppo di cui all'articolo 6».  

    5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e  lo

sviluppo d'impresa Spa,  per  le  attivita'  di  progettazione  e  di

realizzazione degli interventi di cui al presente articolo opera  nel

rispetto  della  disciplina  nazionale  ed  europea  in  materia.  Ai

progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti  in  materia

di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei tentativi di

infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le comunicazioni e

le informazioni antimafia.  

    6. Con direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il  contenuto

minimo delle convenzioni di  cui  al  comma  5  dell'articolo  2  del

decreto  legislativo   9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive

modificazioni.  

    7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.  

 

                               Art. 10

Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet  tramite  tecnologia

  WIFI e  dell'allacciamento  dei  terminali  di  comunicazione  alle

  interfacce della rete pubblica

     1. L'offerta di accesso alla rete internet  al  pubblico  tramite

tecnologia  WIFI  non  richiede  l'identificazione  personale   degli

utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita'

commerciale  prevalente  del  gestore  del  servizio,   non   trovano

applicazione   l'articolo   25   del   codice   delle   comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e

successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27  luglio

2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio

2005, n. 155, e successive modificazioni.  

  2. (   soppresso).  

  3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) l'articolo 2 e'   abrogato  ;

  b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il

decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio  1992,

n. 314, e' abrogato».

 

                               Art. 11

          Proroga del credito d'imposta per la produzione,

           la distribuzione e l'esercizio cinematografico

  1. Per il periodo d'imposta 2014 spettano i  crediti  d'imposta  di

cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24

dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel limite  massimo

di spesa di 45 milioni di euro per  l'anno  2014.  Con  provvedimento

dell'Agenzia delle  entrate  sono  dettati  termini  e  modalita'  di

fruizione dei crediti di  imposta  nonche'  ogni  altra  disposizione

finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo  di  spesa  di

cui al primo periodo.

 

                              Art. 11-bis

              Misure economiche di natura compensativa

                    per le televisioni locali   

     1. Le misure economiche compensative percepite  dalle  emittenti

televisive locali a titolo  risarcitorio  a  seguito  del  volontario

rilascio delle  frequenze  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  23  gennaio  2012,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 50 del  29  febbraio  2012,  sono  da  qualificare  come

contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera

b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, e come tali partecipano alla  formazione  del  reddito

nell'esercizio in cui  sono  stati  incassati  o  in  quote  costanti

nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi  esercizi

non oltre il quarto.  

 

                               Art. 12

                         Ricapitalizzazione

              delle Societa' di Gestione del Risparmio

  1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:

«6  milioni  di  euro».  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

                              Art. 12-bis

      Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati   

    1. All'articolo  1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:  

    «17-sexies. Al  fine  di  sostenere  la  grave  situazione  delle

imprese creditrici dei comuni  dissestati  e  di  ridare  impulso  ai

relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino  all'importo

massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al

comma 10 della -Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti

dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  locali-,  non

erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013  e  2014,  e'

destinata a favore  dei  comuni  che  hanno  deliberato  il  dissesto

finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata  in

vigore del presente  decreto  e  che  hanno  aderito  alla  procedura

semplificata prevista dall'articolo 258 del testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa  apposita  istanza

dell'ente  interessato.  Tali  somme  sono   messe   a   disposizione

dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al  pagamento

dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione  dei  debiti

fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del  testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro  la

medesima data, con le modalita' di cui al citato  articolo  258,  nei

limiti dell'anticipazione  erogata,  entro  centoventi  giorni  dalla

disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro  dell'interno,

di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono

stabiliti i criteri e le modalita' per il  riparto  e  l'attribuzione

della  somma  stanziata  tra  gli  enti  beneficiari  e  la  relativa

restituzione, ai sensi del comma  13.  Dall'attuazione  del  presente

comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica».  

 

                              Capo II

       Misure per il potenziamento dell'agenda digitale italiana

 

                               Art. 13

              Governance dell'Agenda digitale Italiana

  1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9  febbraio  2012,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n.  35

e' sostituito dal seguente:

  «2. E' istituita la cabina di regia  per  l'attuazione  dell'agenda

digitale  italiana,  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello  sviluppo

economico,  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   la

semplificazione, dal  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  dal

Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  dal

Ministro della salute, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,

  dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  ,  da

un Presidente di regione e da un Sindaco designati  dalla  Conferenza

Unificata. La cabina di regia e' integrata dai  Ministri  interessati

alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta

al Parlamento,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  avvalendosi  anche  dell'Agenzia   per   l'Italia

digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia,

un quadro complessivo delle norme vigenti, dei  programmi  avviati  e

del loro  stato  di  avanzamento  e  delle  risorse  disponibili  che

costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale.  Nell'ambito  della

cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri  il  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e  l'agenda

digitale  italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da

esperti in materia di innovazione tecnologica e  da  esponenti  delle

imprese private e delle universita', presieduto dal  Commissario  del

Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto  a  capo  di  una

struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita

presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  All'istituzione

della cabina di regia di cui al presente comma  si  provvede  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica.».

    1-bis. Alla lettera f)  del  comma  2-bis  dell'articolo  47  del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  dopo  le  parole:  «per  favorire

l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle  zone

rurali, nonche'».  

  2.  Al  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 19, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  «del

Ministro dell'economia e  delle  finanze  ,  »  sino  alla  fine  del

periodo;

  b)  all'articolo  20,  comma  2,  sono  soppresse  le   parole   da

«,altresi', fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche  ,  »;

  c) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il  Ministro

delegato,  nomina  il  direttore  generale  dell'Agenzia  ,   tramite

procedura  di  selezione  ad  evidenza  pubblica,    tra  persone  di

particolare e comprovata qualificazione professionale in  materia  di

innovazione tecnologica e in possesso di una  documentata  esperienza

di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;

     d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo  e  il  quarto

periodo sono sostituiti dai seguenti:  «Lo  Statuto  prevede  che  il

Comitato  di  indirizzo  sia  composto  da  un  rappresentante  della

Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  da  un  rappresentante  del

Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  un   rappresentante   del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  da  un

rappresentante del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la

semplificazione, da un rappresentante del Ministero  dell'economia  e

delle finanze e da  due  rappresentanti  designati  dalla  Conferenza

unificata e dai membri del  Tavolo  permanente  per  l'innovazione  e

l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato  di  indirizzo

non spettano compensi,  gettoni,  emolumenti  o  indennita'  comunque

definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Con lo Statuto sono altresi' disciplinate le  modalita'  di

nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato  di

indirizzo e le modalita' di nomina  del  Collegio  dei  revisori  dei

conti»;  

     d-bis) all'articolo 22, comma 3,  dopo  il  secondo  periodo  e'

inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui

all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  i

relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie a  valere

sul   Progetto   operativo   di    assistenza    tecnica    -Societa'

dell'informazione-  che   permangono   nella   disponibilita'   della

Presidenza del Consiglio dei ministri, che  puo'  avvalersi,  per  il

loro  utilizzo,  della  struttura  di   missione   per   l'attuazione

dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima Presidenza

del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni»;  

  e) all'articolo 22, il secondo periodo del comma 4 e' soppresso;

  f) all'articolo 22, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

  «6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  o  del

Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, da emanarsi entro quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del

direttore generale dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle

risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite  massimo  di  130

unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche  delle

amministrazioni di provenienza, nonche' la  dotazione  delle  risorse

finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia

stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e

funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e

di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni

esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di

equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al

comparto    Ministeri.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono

l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il  trattamento

economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e

continuative. Nel caso in cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato

rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per

la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi

miglioramenti economici.».

    2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma

4, 12, comma 13, e 14, comma  2-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto,  sono  adottati  su  proposta  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri.  

    2-ter. I  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma

1, e  7,  comma  3,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto  il  concerto  dei

Ministri interessati.  

    2-quater. I decreti ministeriali previsti dalle  disposizioni  di

cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e  13,  10,  comma  10,  12,

comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2,  del  decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono adottati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri anche  ove  non  sia  pervenuto  il  concerto  dei  Ministri

interessati.  

 

                              Art. 13-bis

Piattaforme accreditate per gli acquisti  di  beni  e  servizi  delle

  tecnologie della comunicazione e dell'informazione   

      1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei

trasporti, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,

sentita l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di

lavori, servizi e forniture,  da  emanare  entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, sono dettate linee guida  per  l'accreditamento  di

conformita' alla normativa  in  materia  di  contratti  pubblici,  di

servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on  line  e

per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di  beni  e

servizi delle tecnologie  della  comunicazione  e  dell'informazione.

L'accreditamento  indica,  tra  l'altro,  i  livelli   di   sicurezza

informatica, gli elementi minimi di tracciabilita' dei processi  e  i

requisiti  di  inalterabilita',  autenticita'  e  non   ripudio   dei

documenti scambiati.  

    2. Le  pubbliche  amministrazioni  possono  usare  piattaforme  e

soluzioni  di  acquisto  on  line  accreditate  anche  ponendole   in

competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che  non

comportino oneri di spesa,  il  ricorso  ai  medesimi  prodotti  deve

essere ritenuto prioritario.  

    3.  Gli  operatori  che  mettono  a  disposizione   soluzioni   e

tecnologie  accreditate  sono  inseriti  nell'elenco  dei   fornitori

qualificati  del  Sistema  pubblico   di   connettivita'   ai   sensi

dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al

decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive

modificazioni.  

 

                               Art. 14

      Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale

  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

dopo il comma 3-  ter sono aggiunti i seguenti  :

  «3-quater. All'atto  della  richiesta  del  documento  unificato  ,

ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della  dichiarazione  di

cambio di residenza a partire  dall'entrata  a  regime  dell'Anagrafe

nazionale della popolazione residente,  di  cui  all'articolo  2  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al  cittadino  una

casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione  di

domicilio  digitale,  ai  sensi  dell'articolo   3-bis   del   codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita'  telematica  dal

medesimo cittadino  . Con il decreto del Ministro dell'interno di cui

al comma 3 sono stabilite le  modalita'  di  rilascio  del  domicilio

digitale all'atto di richiesta del documento unificato.

    3-quinquies.  Il  documento  unificato  di   cui   al   comma   3

sostituisce, a tutti gli effetti di legge,  il  tesserino  di  codice

fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».  

    1-bis.  All'articolo  47,  comma  2,  lettera  c),   del   codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82, dopo le parole: -di cui all'articolo 71-  sono  inserite

le seguenti: -. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di  documenti

a mezzo fax-.  

    1-ter.  All'articolo  43  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  -3.

L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi

del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L)-.  

  2. Dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  comma  1  non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 15

                       Disposizioni in materia

                di sistema pubblico di connettivita'

  1. Il comma 2 dell'articolo 80  del  decreto  legislativo  7  marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni e' sostituito  dal  seguente:

«2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per

l'attuazione dell'agenda digitale o,  su  sua  delega,  il  Direttore

dell'Agenzia digitale. Il Presidente e  gli  altri  componenti  della

Commissione restano  in  carica  per  un  triennio  e  l'incarico  e'

rinnovabile».

 

                               Art. 16

Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione  dati  -  Modifiche  al

                decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

  1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

  «4-bis. Nell'ambito del piano triennale di  cui  al  comma  4  sono

individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di capacita'

elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche'  le  modalita'

di consolidamento  e  razionalizzazione,  ricorrendo  ove  necessario

all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private   nonche' di enti

locali o di soggetti partecipati da enti locali   nel rispetto  della

legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».

 

                              Art. 16-bis

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  in  materia

              di accesso alle banche dati pubbliche   

     1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono  apportate

le seguenti modificazioni:  

      a)all'articolo  30-ter,  dopo  il  comma  7  e'   inserito   il

seguente:  

    «7-bis. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  7,  nell'ambito

dello svolgimento della propria  specifica  attivita',  gli  aderenti

possono   inviare   all'ente   gestore    richieste    di    verifica

dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita

dalle persone fisiche nei casi in cui  ritengono  utile,  sulla  base

della valutazione degli  elementi  acquisiti,  accertare  l'identita'

delle medesime»;  

     b)all'articolo  30-sexies,  dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il

seguente:  

    «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,

sentito il parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo  30-ter,

comma 9, puo' essere rideterminata la  misura  delle  componenti  del

contributo di cui al comma 2 del presente articolo».  

 

                                Art. 17

                Misure per favorire la realizzazione

               del Fascicolo sanitario elettronico   

    1. All'articolo 12 del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a) al comma 2, dopo  le  parole:  «Il  FSE  e'  istituito  dalle

regioni  e   province   autonome,»   sono   inserite   le   seguenti:

«conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro

il 30 giugno 2015,»;  

     b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:  

    «2-bis.   Per   favorire   la    qualita',    il    monitoraggio,

l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla

terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il dossier

farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a  cura  della

farmacia che effettua la dispensazione»;  

      c)  al  comma  6,  le  parole  «senza   l'utilizzo   dei   dati

identificativi degli assistiti e dei documenti clinici  presenti  nel

FSE» sono  sostituite  dalle  seguenti  «senza  l'utilizzo  dei  dati

identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;  

     d) al comma 7, le parole: «con decreto»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti del  FSE

e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier

farmaceutico nonche'»;  

     e) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste  erogate»

sono aggiunte le seguenti: «, ovvero  partecipare  alla  definizione,

realizzazione   ed   utilizzo   dell'infrastruttura   nazionale   per

l'interoperabilita' per il FSE  conforme  ai  criteri  stabiliti  dai

decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia

digitale,»;  

     f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:  

    «15-bis. Entro il 30  giugno  2014,  le  regioni  e  le  province

autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al  Ministero

della salute il piano di  progetto  per  la  realizzazione  del  FSE,

redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla  medesima

Agenzia e dal Ministero  della  salute,  anche  avvalendosi  di  enti

pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.  

    15-ter.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  sulla  base   delle

esigenze  avanzate  dalle  regioni   e   dalle   province   autonome,

nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con  il  Ministero

della salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione

e  la  realizzazione  dell'infrastruttura  nazionale   necessaria   a

garantire l'interoperabilita' dei FSE.  

    15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale e il  Ministero  della

salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,

al fine di:  

     a) valutare e approvare,  entro  sessanta  giorni,  i  piani  di

progetto presentati dalle regioni e dalle province  autonome  per  la

realizzazione  del  FSE,  verificandone  la  conformita'   a   quanto

stabilito  dai  decreti  di  cui  al  comma  7  ed   in   particolare

condizionandone  l'approvazione  alla  piena  fruibilita'  dei   dati

regionali  a  livello  nazionale,   per   indagini   epidemiologiche,

valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini

di programmazione sanitaria nazionale;  

     b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e

delle  province  autonome,  conformemente  ai   piani   di   progetto

approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto  disposto

dai decreti di cui al comma 7 e' compresa  tra  gli  adempimenti  cui

sono tenute le regioni  e  le  province  autonome  per  l'accesso  al

finanziamento integrativo a carico del Servizio  sanitario  nazionale

da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa

sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 105 del 7 maggio 2005.  

    15-quinquies. Per il progetto FSE di  cui  al  comma  15-ter,  da

realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata  una  spesa  non

superiore ai 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia  per

l'Italia digitale».  

 

                              Art. 17-bis

Modifica all'articolo 2 della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  in

  materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato   

    1.  All'articolo  2  della  legge  13  luglio  1966,  n.  559,  e

successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  

    «10-bis.  Ai  fini  del  presente  articolo,  ferme  restando  le

specifiche disposizioni  legislative  in  materia,  sono  considerati

carte valori i  prodotti,  individuati  con  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  aventi

almeno uno dei seguenti requisiti:  

     a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato

o   di   altre   pubbliche   amministrazioni,   di    autorizzazioni,

certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e

riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore

fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro

emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;  

     b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o  con  impiego  di

carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero

con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente

alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un'idonea  protezione

dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».  

 

                              Art. 17-ter

                  Sistema pubblico per la gestione

          dell'identita' digitale di cittadini e imprese   

    1. Al comma 2 dell'articolo 64  del  codice  dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e

successive modificazioni,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il

seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma  2-bis,

le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete  ai

propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1,  ovvero

mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».  

    2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al  decreto

legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal

presente articolo, sono aggiunti i seguenti:  

    «2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare

l'accesso agli stessi da parte  di  cittadini  e  imprese,  anche  in

mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per  l'Italia  digitale,

il sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'  digitale  di

cittadini e imprese (SPID).  

    2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme  aperto  di

soggetti pubblici e  privati  che,  previo  accreditamento  da  parte

dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il

decreto  di  cui  al  comma  2-sexies,  gestiscono   i   servizi   di

registrazione e di messa a disposizione  delle  credenziali  e  degli

strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese  per

conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita'  di  erogatori  di

servizi  in  rete,   ovvero,   direttamente,   su   richiesta   degli

interessati.  

    2-quater.  Il  sistema   SPID   e'   adottato   dalle   pubbliche

amministrazioni nei tempi e secondo  le  modalita'  definiti  con  il

decreto di cui al comma 2-sexies.  

    2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in  rete,

e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita'  definite

con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del

sistema SPID per  la  gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri

utenti. L'adesione al sistema SPID per la  verifica  dell'accesso  ai

propri  servizi  erogati  in  rete  per  i  quali  e'  richiesto   il

riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un  obbligo  generale

di  sorveglianza  delle  attivita'  sui   propri   siti,   ai   sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.  

    2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,

su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del

Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il

Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  definite  le

caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:  

     a) modello architetturale e organizzativo del sistema;  

     b) alle modalita' e ai requisiti necessari per  l'accreditamento

dei gestori dell'identita' digitale;  

     c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni  tecniche  e

organizzative   da   adottare   anche   al    fine    di    garantire

l'interoperabilita' delle credenziali e degli  strumenti  di  accesso

resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi  di

cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;  

     d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in

qualita' di utenti di servizi in rete;  

     e) ai  tempi  e  alle  modalita'  di  adozione  da  parte  delle

pubbliche amministrazioni in qualita'  di  erogatori  di  servizi  in

rete;  

     f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate

in qualita' di erogatori di servizi in rete».  

    3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di

cittadini e imprese  (SPID)  e'  realizzato  utilizzando  le  risorse

finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per  l'Agenzia  per

l'Italia digitale, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza pubblica.  

 

                              Capo III

          Misure per il rilancio delle infrastrutture

 

                               Art. 18

          Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio

                       e fondo piccoli Comuni

  1. Per consentire nell'anno 2013 la  continuita'  dei  cantieri  in

corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati

all'avvio dei lavori e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del

Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  un  Fondo  con  una

dotazione complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335

milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014,

652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro  per  l'anno

2016 e 142 milioni di euro  per  l'anno  2017.    Il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti presenta  semestralmente  alle  Camere

una   documentazione   conoscitiva   e   una   relazione    analitica

sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.  

  2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore

  della legge di conversione    del  presente  decreto,  si  provvede

all'individuazione  degli  specifici  interventi  da   finanziare   e

all'assegnazione  delle  risorse   occorrenti,   nei   limiti   delle

disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma  1.  Gli  interventi

finanziabili  ai   sensi   del   presente   comma   riguardano     il

completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica  nazionale

in  corso  di  realizzazione  ,  il  potenziamento  dei  nodi,  dello

standard di interoperabilita' dei corridoi europei e il miglioramento

delle  prestazioni  della  rete  e   dei   servizi   ferroviari,   il

collegamento ferroviario funzionale tra  la  Regione  Piemonte  e  la

Valle d'Aosta, il  superamento  di  criticita'  sulle  infrastrutture

viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di  collegamento  tra  la

strada statale 640 e l'autostrada  A19  Agrigento-Caltanissetta,  gli

assi autostradali Pedemontana Veneta e  Tangenziale  Esterna  Est  di

Milano.   Per   quest'ultimo   intervento,   l'atto   aggiuntivo   di

aggiornamento  della  convenzione  conseguente  all'assegnazione  del

finanziamento  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni  dalla

trasmissione dell'atto convenzionale  ad  opera  dell'amministrazione

concedente.    Gli   interventi   rispondenti   alle   finalita'   di

potenziamento dei  nodi,  dello  standard  di  interoperabilita'  dei

corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della  rete  e

dei servizi ferroviari sono in ogni caso  riferiti  a  infrastrutture

comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di  cui  alla

legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate  le

procedure  di  individuazione  con  il  coinvolgimento   degli   enti

territoriali  .

  3. Con delibere CIPE,  da  adottarsi  entro  quarantacinque  giorni

dalla data di entrata in vigore   della legge  di  conversione    del

presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui

al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili,  l'asse

viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta Colosseo-Piazza  Venezia

della linea  C  della  metropolitana  di  Roma,  la  linea  M4  della

metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo lotto

Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre  fonti  di

finanziamento, la linea  1  della  metropolitana  di  Napoli,  l'asse

autostradale Ragusa-Catania  e  la  tratta  Cancello-Frasso  Telesino

della linea AV/AC Napoli-Bari.

  4. Le risorse gia' assegnate con la delibera  CIPE  n.  88/2010  al

«Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella  autostradale

Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i lotti in

cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa  a  gara,  puo'

essere realizzata e finanziata  per  lotti  funzionali,  senza  alcun

obbligo  del  concedente  nei   confronti   del   concessionario   al

finanziamento delle tratte non coperte ove nei  tre  anni  successivi

all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.

  5. Per assicurare la continuita' funzionale e per lo sviluppo degli

investimenti  previsti  nella  Convenzione  vigente   relativa   alla

realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e A25  «Strade

dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in deroga  alla

procedura  di  cui  al  comma   2,   e'   destinato   alla   societa'

concessionaria, secondo le modalita' previste  dal  Verbale  d'Intesa

sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16 dicembre

2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro,  in  ragione  di

82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per l'anno

2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo Stato

e 56,5  milioni  di  euro  in  via  di  anticipazione  a  fronte  del

contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e  dal  Comune

di Roma ai sensi della Convenzione.  Le  risorse  anticipate  vengono

restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro il  31

dicembre 2015, con versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato

per la successiva riassegnazione al Fondo  di  cui  all'articolo  32,

comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sottoposto al  CIPE  il  progetto

definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea  C  della

metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo  di  cui  al

comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea C da

Pantano a Centocelle sia messa in    pre-esercizio    entro  il    15

dicembre   2013.

  7. Nelle more dell'approvazione del Contratto di Programma -  parte

investimenti  2012-2016  sottoscritto  con  RFI  e'  autorizzata   la

contrattualizzazione degli interventi per  la  sicurezza  ferroviaria

immediatamente cantierabili per l'importo  gia'  disponibile  di  300

milioni di euro di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio

2012, n. 119.

    8.  Per  innalzare  il  livello  di   sicurezza   degli   edifici

scolastici,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli

infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   nell'ambito   degli   investimenti

immobiliari previsti dal piano di impiego dei  fondi  disponibili  di

cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e  successive

modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno  degli

anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in  sicurezza

degli  edifici  scolastici  e  di  costruzione   di   nuovi   edifici

scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,  comma  5,

del  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma

concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri

dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   e   delle

infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e

successive modificazioni.  

    8-bis. Al fine di predisporre il  piano  di  messa  in  sicurezza

degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la  spesa

di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  in

relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, per l'individuazione  di  un  modello  unico  di  rilevamento  e

potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio

sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni 2014, 2015 e 2016,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.

Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad

apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di

bilancio.  

    8-ter.  Al  fine  di  attuare  misure  urgenti  in   materia   di

riqualificazione  e  di  messa   in   sicurezza   delle   istituzioni

scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in  cui  e'

stata censita  la  presenza  di  amianto,  nonche'  di  garantire  il

regolare svolgimento  del  servizio  scolastico,  ferma  restando  la

procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a  4-octies,  del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse  destinate

al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo  articolo  11  e

nelle more della completa  attuazione  della  stessa  procedura,  per

l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di  euro.  Per  le

suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino al  31

dicembre 2014, i sindaci e i presidenti  delle  province  interessati

operano in qualita' di commissari governativi, con poteri  derogatori

rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del

Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi

del comma 8-sexies.  

    8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter  sono  ripartite  a

livello regionale per essere assegnate agli enti  locali  proprietari

degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli

edifici scolastici e degli alunni  presenti  in  ciascuna  regione  e

della situazione del patrimonio edilizio scolastico  ai  sensi  della

tabella 1  annessa  al  presente  decreto.  Le  quote  imputate  alle

province autonome di Trento e di Bolzano sono rese  indisponibili  in

attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,

n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  entro  il

30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni

entro il 15 ottobre 2013. A tale fine,  gli  enti  locali  presentano

alle  regioni  entro  il  15  settembre   2013   progetti   esecutivi

immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e

manutenzione  straordinaria  degli  edifici  scolastici.  La  mancata

trasmissione delle graduatorie da parte delle  regioni  entro  il  15

ottobre   2013   comporta   la   decadenza   dall'assegnazione    dei

finanziamenti  assegnabili.  Le  risorse  resesi   disponibili   sono

ripartite   in   misura   proporzionale   tra   le   altre   regioni.

L'assegnazione  del  finanziamento  prevista  dal  medesimo   decreto

autorizza gli enti  locali  ad  avviare  le  procedure  di  gara  con

pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di  affidamento  dei

lavori.  Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze  l'elenco

dei finanziamenti assegnati agli  enti  locali  e  semestralmente  lo

stato di attuazione degli interventi, che sono  pubblicati  nel  sito

internet dei due Ministeri.  

    8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di  cui  al  comma

8-quater  entro  il  28  febbraio  2014  comporta   la   revoca   dei

finanziamenti.  Le  eventuali  economie  di  spesa  che  si   rendono

disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater

ovvero le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono

riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della

ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria.  Lo

stesso Ministero provvede al trasferimento delle  risorse  agli  enti

locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,  secondo

gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.  

    8-sexies. La somma di 150 milioni  di  euro  giacente  sul  conto

corrente  bancario  acceso  presso  la  banca  Intesa  Sanpaolo  Spa,

relativo alla gestione stralcio del Fondo  speciale  per  la  ricerca

applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25  ottobre  1968,

n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il  31

gennaio 2014 per essere riassegnata al  Fondo  unico  per  l'edilizia

scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del  decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze

e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio.  Le  ulteriori  somme  disponibili  all'esito

della  chiusura  della  gestione  stralcio  del  FSRA  sono   versate

all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente

riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'

statali.  

    8-septies. All'articolo 1, comma 141,  della  legge  24  dicembre

2012, n. 228, dopo  le  parole:  «non  possono  effettuare  spese  di

ammontare superiore al 20 per cento della spesa  sostenuta  in  media

negli anni 2010 e 2011 per  l'acquisto  di  mobili  e  arredi,»  sono

inserite le seguenti: «se non  destinati  all'uso  scolastico  e  dei

servizi all'infanzia,».  

  9. A valere sul Fondo di cui al comma 1, in deroga  alla  procedura

indicata al comma 2, l'importo di 100  milioni  di  euro  per  l'anno

2014, da iscriversi nello stato di  previsione  del  Ministero  delle

Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla  realizzazione  del

primo   Programma    «6000    Campanili»    concernente    interventi

infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione

di  edifici  pubblici,    ivi  compresi   gli   interventi   relativi

all'adozione di misure  antisismiche  ,  ovvero  di  realizzazione  e

manutenzione  di  reti    viarie  e   infrastrutture   accessorie   e

funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e  WI-FI,    nonche'

di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono accedere

al finanziamento solo  gli  interventi  muniti  di  tutti  i  pareri,

autorizzazioni,  permessi  e  nulla   osta   previsti   dal   decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni    dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione   del presente  decreto,

con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e  dei

trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e

il personale -  e    l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani

(ANCI),   da approvare con decreto del Ministro delle  infrastrutture

e  dei  trasporti  e  pubblicare  sulla  Gazzetta   Ufficiale,   sono

disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli

interventi che fanno parte del Programma. I  Comuni  con  popolazione

inferiore a 5.000  abitanti,    le  unioni  composte  da  comuni  con

popolazione inferiore a 5.000  abitanti  e  i  comuni  risultanti  da

fusione tra comuni, ciascuno dei quali con  popolazione  inferiore  a

5.000 abitanti  , per il tramite dell'  ANCI  , presentano  entro  60

giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana della sopra citata convenzione, le richieste  di  contributo

finanziario al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il

contributo  richiesto  per  il  singolo  progetto  non  puo'   essere

inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e  il  costo

totale del singolo intervento puo' superare il  contributo  richiesto

soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie

siano gia' immediatamente  disponibili  e  spendibili  da  parte  del

Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo  progetto.  Il

Programma degli interventi che accedono al finanziamento e' approvato

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  10. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  con  decreto  del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  approvato  il

programma degli interventi di manutenzione  straordinaria  di  ponti,

viadotti e gallerie della rete stradale  di  interesse  nazionale  in

gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle  relative  risorse  e

apposita convenzione che disciplina i rapporti  tra  Ministero  delle

infrastrutture e dei  trasporti  e  ANAS  SpA  per  l'attuazione  del

programma nei tempi previsti e le relative modalita' di monitoraggio.

  La societa'  ANAS  SpA  presenta  semestralmente  alle  Camere  una

relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.  

  11. Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle

finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del  finanziamento

assegnato ai sensi del presente  articolo.  Con  i  provvedimenti  di

assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono  stabilite,  in

ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo  delle  risorse

assegnate,  di  monitoraggio  dell'avanzamento  dei   lavori   e   di

applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  confluiscono

nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111.

  12. Le risorse assegnate a valere sul Fondo di cui al comma  1  non

possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.

  13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235

milioni  per   l'anno   2013,   mediante   corrispondente   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 213,  della

legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni  per  l'anno

2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a euro

142  milioni  per  l'anno  2016,  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,  comma  1,  della

legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a  euro  96  milioni  per  l'anno

2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143   milioni    per

l'anno  2016  e  a  euro  142  milioni  per  l'anno   2017   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 208, della legge  24  dicembre  2012,  n.  228;

quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013,  a  euro  189  milioni  per

l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro 250  milioni

per  l'anno  2016  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse

assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo  Valico  dei

Giovi a valere sul  Fondo  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare,  con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei

Ministeri interessati, le variazioni  di  bilancio  conseguenti  alla

ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

    14-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti

riferisce semestralmente alle Camere sullo stato  di  attuazione  dei

decreti  attuativi  di  propria  competenza  di   cui   al   presente

articolo.  

 

                               Art. 19

               Disposizioni in materia di concessioni

                         e defiscalizzazione

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 143:

  1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «All'atto

della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre

di  tutte  le  autorizzazioni,  licenze,  abilitazioni,  nulla  osta,

permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti  dalla

normativa vigente  e  che  detti  atti  sono  legittimi,  efficaci  e

validi.»;

  2) al comma 8, le parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle

attivita' previste nella concessione, quando determinano una modifica

dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle  seguenti:  «o  che

comunque incidono sull'equilibrio del   piano  economico-finanziario,

previa  verifica  del  CIPE  sentito  il  Nucleo  di  consulenza  per

l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di

pubblica utilita' (NARS)   »;

  3) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

  «8-bis. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  di  cui  al

comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti

e le condizioni di base del   piano  economico-finanziario    le  cui

variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino  una

modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua  revisione.  La

convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio  economico

finanziario   che fa   riferimento ad indicatori di redditivita' e di

capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di verifica  e

la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;

  b) all'articolo 144:

  1) al comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

  «Per le concessioni da affidarsi con la  procedura  ristretta,  nel

bando  puo'  essere  previsto  che  l'amministrazione  aggiudicatrice

  possa indire  , prima della scadenza del termine  di  presentazione

delle  offerte,  una  consultazione  preliminare  con  gli  operatori

economici invitati a presentare le offerte,  al  fine  di  verificare

l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto

il profilo della finanziabilita', e   possa provvedere  ,  a  seguito

della consultazione, ad adeguare gli  atti  di  gara  aggiornando  il

termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore

a  trenta  giorni  decorrenti  dalla  relativa   comunicazione   agli

interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle

misure di defiscalizzazione di cui all'articolo  18  della  legge  12

novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012,  n.  221,  nonche'  l'importo  dei  contributi  pubblici,   ove

previsti.»

  2) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

  «3-ter. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia  corredata  dalla

dichiarazione sottoscritta da uno o  piu'  istituti  finanziatori  di

manifestazione di  interesse  a  finanziare  l'operazione,  anche  in

considerazione dei contenuti dello schema di contratto  e  del  piano

economico-finanziario.

  3-quater. L'amministrazione aggiudicatrice  prevede  nel  bando  di

gara che il contratto di concessione stabilisca  la  risoluzione  del

rapporto  in  caso  di  mancata  sottoscrizione  del   contratto   di

finanziamento  o    in  mancanza    della  sottoscrizione  o    del 

collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo  157,

entro un congruo termine fissato dal  bando  medesimo,  comunque  non

superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di  approvazione

del progetto definitivo. Resta salva la facolta'  del  concessionario

di   reperire   la   liquidita'   necessaria    alla    realizzazione

dell'investimento attraverso altre forme  di  finanziamento  previste

dalla  normativa  vigente,  purche'  sottoscritte  entro  lo   stesso

termine. Nel caso di risoluzione del  rapporto  ai  sensi  del  primo

periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso  delle

spese sostenute,  ivi  incluse  quelle  relative  alla  progettazione

definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in  caso  di

parziale finanziamento del  progetto  e  comunque  per  uno  stralcio

tecnicamente  ed   economicamente   funzionale,   il   contratto   di

concessione   rimanga valido   limitatamente alla parte che regola la

realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;

  c) all'articolo 153, dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:

  «21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di  bancabilita'  e

il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si  applicano

in quanto compatibili le  disposizioni  contenute  all'articolo  144,

commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

  d) all'articolo 174, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

  «4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il

coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi

3-bis, 3-ter e 3-quater.»;

  e) all'articolo 175 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

  «5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il

coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi

3-bis, 3-ter e 3-quater.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non

si applicano alle procedure in  finanza  di  progetto,  di  cui  agli

articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,

con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del presente

decreto  , ne' agli interventi  da  realizzare  mediante  finanza  di

progetto le cui proposte  sono  state  gia'  dichiarate  di  pubblico

interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto  .

  3. All'articolo 33 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. Al

fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove  opere

infrastrutturali  di  rilevanza  strategica  nazionale   di   importo

superiore  a  200  milioni  di  euro  mediante  l'utilizzazione   dei

contratti di partenariato pubblico-privato  di  cui  all'articolo  3,

comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la  cui

progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per

i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto  ed  e'

accertata, in esito  alla  procedura  di  cui  al  comma  2,  la  non

sostenibilita' del   piano economico-finanziario  ,  e'  riconosciuto

al   soggetto    titolare      del    contratto    di    partenariato

pubblico-privato  , ivi comprese  le  societa'  di  progetto  di  cui

all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un

credito di  imposta  a  valere  sull'IRES  e  sull'IRAP  generate  in

relazione alla costruzione e gestione dell'opera»;

  b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  CIPE,  previo

parere del NARS  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori

componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su

proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  proprie

delibere  individua   l'elenco   delle   opere   che,   per   effetto

dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter,  conseguono

le  condizioni  di  equilibrio  economico-finanziario  necessarie   a

consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che

possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura  sono

inoltre  determinate  le  misure  agevolative   necessarie   per   la

sostenibilita' del   piano  economico-finanziario  ,  definendone  le

modalita' per l'accertamento, per il  relativo  monitoraggio  nonche'

per la loro rideterminazione in caso di miglioramento  dei  parametri

posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto

compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite

linee guida  per  l'applicazione  dell'articolo  18  della  legge  12

novembre 2011, n. 183»;

  c) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: «  2-ter. Al fine  di

favorire    la  realizzazione  di  nuove  opere  infrastrutturali  di

rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni  di

euro  mediante  l'utilizzazione   dei   contratti   di   partenariato

  pubblico-privato   di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva

sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali  e'  accertata,

in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilita'  del

piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto titolare del

contratto  di  partenariato    pubblico-privato  ,  ivi  comprese  le

societa' di progetto di cui all'articolo  156  del  medesimo  decreto

legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita' economica

dell'operazione di partenariato   pubblico-privato  , l'esenzione dal

pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura  necessaria  al

raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario»;

  d) al comma 2-quater, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:

«Le misure di cui al presente  articolo  sono  alternative  a  quelle

previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011,  n.  183.  Le

stesse  misure  sono  riconosciute  in  conformita'  alla  disciplina

comunitaria in materia di   aiuti di Stato  .

  4. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Con  le

modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi'  definita

ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;

  b) il comma 3 e' abrogato.

  5. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite

dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».

    5-bis. Fino alla data  del  15  settembre  2013  sono  sospesi  i

pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime  indicate

all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e  successive

modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati  iscritti

al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle  di  pagamento  da

parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa data

del 15 settembre 2013  sono  sospesi  i  procedimenti  amministrativi

avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei  medesimi,

relativi alla  sospensione,  revoca  o  decadenza  dalla  concessione

demaniale marittima  derivante  dal  mancato  versamento  del  canone

demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo articolo 03

del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  le

amministrazioni competenti provvedono a trasmettere all'agente  della

riscossione   l'elenco   dei   codici   tributo   interessati   dalla

sospensione.  

 

                               Art. 20

                  Riprogrammazione degli interventi

            del Piano nazionale della sicurezza stradale

  1.   Con ricognizione, da completare entro  sessanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare   con i

soggetti  beneficiari,  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e   dei

trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi del    e

  Programma  annuale  di  attuazione  del  Piano  Nazionale   della

Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999,  n.  488.

Ove dalla  predetta  ricognizione  risultino  interventi  non  ancora

avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di spesa

sono revocati con uno o piu' decreti, di  natura  non  regolamentare,

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.

  2.   Le risorse derivanti  dalle  revoche  dei  finanziamenti  sono

iscritte  nello   stato   di   previsione   del   Ministero     delle

infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla realizzazione in

cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza  stradale,

  concernenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza  di

itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche'  al  finanziamento

della realizzazione e della messa in sicurezza  dei  tratti  stradali

mancanti per dare continuita'  all'asse  viario  Terni-Rieti  ,  alla

prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione  del  Piano

Nazionale della  Sicurezza  Stradale  ed  all'implementazione  ed  al

miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita' stradale

in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  56  della  legge  29

luglio 2010, n. 120.

  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati  iscritte  in  conto

residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere

riassegnate, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  nel

triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2.

  4. Il programma  da  cofinanziare  e'  definito  sulla  base  delle

proposte formulate dalle Regioni a  seguito  di  specifica  procedura

fondata su criteri di selezione che  tengono  prioritariamente  conto

dell'importanza  degli  interventi  in   termini   di   effetti   sul

miglioramento della sicurezza stradale   di cui al comma 2   e  della

loro immediata cantierabilita'.

  5.   Il Ministro   dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad

apportare le variazioni di bilancio  conseguenti  all'attuazione  del

presente articolo.

    5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio

relativo alle violazioni del codice della strada, di cui  al  decreto

legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  l'effettiva  disponibilita'

delle risorse destinate al finanziamento  dei  programmi  annuali  di

attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale,  di  cui  ai

commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato codice

di  cui  al  decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Tale

somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro

cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione

di cui al periodo precedente  non  si  applica  alle  violazioni  del

presente codice per cui e'  prevista  la  sanzione  accessoria  della

confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo  210,  e  la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di

guida»;  

     b)al comma 2:  

    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:

«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;  

    2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;  

     c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  

    «2.1.  Qualora  l'agente  accertatore  sia   munito   di   idonea

apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal  comma

2, e' ammesso ad effettuare immediatamente,  nelle  mani  dell'agente

accertatore medesimo, il pagamento mediante  strumenti  di  pagamento

elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma

1. L'agente trasmette il verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e

rilascia al trasgressore una ricevuta della somma  riscossa,  facendo

menzione del pagamento  nella  copia  del  verbale  che  consegna  al

trasgressore medesimo»;  

     d) al comma 2-bis e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:

«Qualora l'agente accertatore sia dotato di  idonea  apparecchiatura,

il conducente puo' effettuare il pagamento anche  mediante  strumenti

di pagamento elettronico»;  

     e) al comma 2-ter, le parole:  «alla  meta'  del  massimo»  sono

sostituite dalle seguenti: «al minimo».  

    5-ter.   Il   Ministro   dell'interno,   sentito   il    Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,   promuove   la   stipulazione   di

convenzioni con banche, con la societa'  Poste  italiane  Spa  e  con

altri intermediari finanziari al fine  di  favorire,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione  dei  pagamenti

mediante strumenti di pagamento  elettronico  previsti  dall'articolo

202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile

1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del  presente

articolo.  

    5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con

i Ministri della giustizia, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la

semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  per

la finanza pubblica, entro quattro mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto, le  procedure

per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti

abilitati all'utilizzo della posta  medesima,  escludendo  l'addebito

delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.  

 

                               Art. 21

        Differimento dell'operativita' della garanzia    globale

                            di esecuzione

  1. Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto  del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia' prorogato ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2012,  n.

119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.

 

                               Art. 22

         Misure per l'aumento della produttivita' nei porti

  1. All'articolo  5-bis  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, primo periodo,  le  parole:  «Nei  siti  oggetto  di

interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle  aree  portuali  e

marino costiere poste in siti» e il quarto periodo e' sostituito  dal

seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro  trenta

giorni  dalla  suddetta  trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il

progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture  di

contenimento  non  comprese  nei  provvedimenti  di  rilascio   della

Valutazione d'impatto ambientale dei  Piani  regolatori  portuali  di

riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti,

della Commissione di cui all'articolo 8  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del progetto  alla

valutazione di impatto ambientale»;

  b) al comma 2, lettera a), le parole: «analoghe al  fondo  naturale

con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;

  c) al comma 2, lettera c), le parole «con le modalita' previste dal

decreto di cui al comma 6» sono soppresse;

  d) al comma 6, le parole: «sentita la Conferenza permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e

Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore

della  presente  disposizione,  definisce  con  proprio  decreto   le

modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche  al

fine  dell'eventuale  loro  reimpiego,  di  aree  portuali  e  marino

costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse  nazionale»  sono

sostituite dalle seguenti:  «adotta  con  proprio  decreto  le  norme

tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali

e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al

fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati  ed  al  fine  di

quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

  2. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle  autorita'

portuali e' consentito di stabilire variazioni in  diminuzione,  fino

all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio  e  portuale,  cosi'  come

adeguate ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 28  maggio  2009,  n.  107,  nonche'  variazioni  in

aumento, fino a   un limite massimo   pari  al  doppio  della  misura

delle  tasse  medesime.     L'utilizzo   delle   entrate   rivenienti

dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorita'

portuali  ,  nonche'  la  compensazione,  con  riduzioni   di   spese

correnti, sono adeguatamente esposti nelle   relazioni sul bilancio 

di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le autorita'

portuali si avvalgano della  predetta  facolta'  di  riduzione  della

tassa di ancoraggio in misura superiore al  settanta  per  cento,  e'

esclusa la  possibilita'  di  pagare  il  tributo  con  la  modalita'

dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei conti  attesta

la compatibilita'  finanziaria  delle  operazioni  poste  in  essere.

  Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma   non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  3. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma

1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti»

sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari  alla  messa

in sicurezza, alla manutenzione e alla  riqualificazione  strutturale

degli ambiti portuali» e le parole: «di 70  milioni  di  euro  annui»

sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».

 

                               Art. 23

         Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica

                  da diporto e del turismo nautico

    01. All'articolo 49-bis, comma  1,  del  decreto  legislativo  18

luglio 2005, n. 171, dopo le parole:  «il  titolare  persona  fisica»

sono inserite le  seguenti:  «o  societa'  non  avente  come  oggetto

sociale il noleggio o la locazione».  

  1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18  luglio

2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1»  sono  inserite  le

seguenti: «, di durata  complessiva  non  superiore  a    quarantadue

giorni  ,» e le parole «sempreche' di importo non superiore a  30.000

euro annui» sono soppresse.

  2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214,   le lettere a) e b)sono abrogate   e le lettere c) e d) sono

sostituite dalle seguenti:

  «c) euro 870 per le unita' con scafo di lunghezza  da  14,01  a  17

metri;

  d) euro 1.300 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  20

metri;».

 

                               Art. 24

        Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,

                 ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)   al comma 1, le parole: «d'intesa con»,   sono sostituite dalla

seguente: «sentita» e le parole: «e' stabilito il canone dovuto» sono

sostituite dalle seguenti: «  e' approvata   la proposta del  gestore

per l'individuazione del canone dovuto»;

  b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Con  uno  o  piu'

decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da

pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  sono

definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi e  le

procedure per l'assegnazione della capacita' di cui  all'articolo  27

del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini dell'utilizzo

dell'infrastruttura ferroviaria   e dei corrispettivi    dei  servizi

di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in quelli

obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura, nonche'

le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo 20.».

  2. Al fine di completare l'adeguamento  della  normativa  nazionale

agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo 5 del

decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  dopo  il  comma  4,  e'

aggiunto il seguente:

  «4-bis. La separazione contabile e dei bilanci di cui ai precedenti

commi   del   presente   articolo   deve   fornire   la   trasparente

rappresentazione  delle  attivita'  di  servizio   pubblico   e   dei

corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.».

  3. Al fine di semplificare le procedure di accesso al  mercato  nei

segmenti di trasporto nazionale a media e lunga  percorrenza  nonche'

al fine di  integrare  il  recepimento  della  direttiva  2007/58/CE,

all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, le parole: «diritto di far salire e  scendere»  sono

sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;

  b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  «4-bis.  L'autorita'  competente,  qualora   venga   accertata   la

compromissione dell'equilibrio economico del  contratto  di  servizio

pubblico,  puo'  richiedere  all'impresa  ferroviaria  oggetto  della

procedura  di  cui  al  comma  2,    il  pagamento    di   opportuni,

trasparenti  e   non   discriminatori   diritti   di   compensazione.

  L'importo di tali diritti deve, in linea  con  l'analisi  economica

effettuata   dall'organismo   di   regolazione,   essere   tale    da

neutralizzare la predetta  compromissione  dell'equilibrio  economico

e   non puo' comunque eccedere quanto necessario per coprire i  costi

originati dall'adempimento degli obblighi  di  servizio,  inclusa  la

componente di  remunerazione  del  capitale  investito  prevista  nei

contratti di servizio.   I diritti riscossi devono essere  utilizzati

per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di  servizio

pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico  .  Nel  caso

in cui  le  imprese  ferroviarie,  interessate  dal  procedimento  di

limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento dei  sopra

indicati diritti alla competente autorita', non  sono  piu'  soggette

alle limitazioni   nel diritto di far salire   o scendere le  persone

fintanto che   non si verifichino    nuove  ulteriori  compromissioni

dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.

  4-ter. Si prescinde dalla valutazione di cui ai commi precedenti  e

dalle limitazioni conseguenti qualora il  modello  di  esercizio  sia

tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100 Km e

i livelli  medi  tariffari  applicati  risultino  di  almeno  il  20%

superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».

    3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del  decreto  legislativo

10 agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente:  

    «3-bis. Le modifiche di cui al comma 2  non  possono  prescrivere

livelli di sicurezza diversi da quelli minimi  definiti  dai  CST,  a

meno  che  non  siano  accompagnate  da  una  stima  dei  sovraccosti

necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica  e  finanziaria

per il gestore dell'infrastruttura  e  per  le  imprese  ferroviarie,

corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi  di

attuazione».  

 

                               Art. 25

                Misure urgenti di settore in materia

                    di infrastrutture e trasporti

  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza

sui concessionari della rete  autostradale  da  parte  del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo  11,

comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,

con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  i

Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica

amministrazione e la semplificazione, si procede alla  individuazione

delle   unita'   di   personale   trasferito   al   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti e alla definizione  della  tabella  di

equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al

comparto  Ministeri  e  all'Area  I  della  dirigenza  nonche'   alla

individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di

vigilanza e controllo sui concessionari  autostradali.  Il  personale

trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente  previsto,

le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio  2011,  n.  111,  mantiene  la  posizione  assicurativa   gia'

costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale   obbligatoria,

ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

  Per le finalita' di cui al presente comma,  la  dotazione  organica

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata di

un numero pari alle unita' di personale  con  rapporto  di  lavoro  a

tempo  indeterminato  individuate  dal  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.   

  2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede  all'individuazione

delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime  autostradale

e,  ove  necessario,  di  quelle  derivanti   dal   canone   comunque

corrisposto ad ANAS S.p.a. ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1020,

secondo periodo, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  -  anche

mediante  apposita  rideterminazione  della  quota  percentuale   del

predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte

dei concessionari autostradali -   destinate a  coprire  gli  oneri 

derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente  nello  stato

di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.

ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra  i  ricavi  propri

del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma

1020.

  3. ANAS S.p.a. versa, entro il  30  giugno  2013,  all'entrata  del

bilancio dello Stato, per la successiva  riassegnazione  ad  apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze,  la  quota  relativa  al  periodo    ottobre-31   dicembre

2012  ,   al netto delle anticipazioni gia'  effettuate,  dei  canoni

afferenti  alla  competenza  dell'anno  2012   concernenti   le   sub

concessioni  sul  sedime   autostradale   previsti   a   carico   dei

concessionari  autostradali.  A  decorrere  dal  2013  i  canoni   di

competenza relativi alle  sub  concessioni  sul  sedime  autostradale

previsti a carico dei  concessionari  autostradali  sono  versati  al

bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il  mese  successivo,

nella misura del novanta per  cento    dell'ammontare  degli  importi

dovuti per il corrispondente periodo    dell'anno  precedente,  salvo

conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per

il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle  prime

sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

  4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  assume  le

situazioni debitorie e  creditorie  relative  alle  funzioni  di  cui

all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed

all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,

nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a  far  data  dal    ottobre

2012.

  5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per

l'anno 2012  destinate  ai  Contratti  di  servizio  e  di  programma

dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4

marzo 1989, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5

maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per  la  compensazione

dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti

contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa  di

cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.

248.

    5-bis. Al fine di ridurre il  rischio  aeronautico  e  ambientale

correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale  intercluse

nel sedime dell'aeroporto di Pisa,  e'  stipulato  tra  il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della  difesa,  il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  l'Ente  nazionale   per

l'aviazione civile (ENAC), la societa' di  gestione  interessata,  la

regione, la provincia e il  comune  competenti  apposito  accordo  di

programma per la delocalizzazione  delle  abitazioni  intercluse  nel

sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti  le

modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al

finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le modalita'

di  trasferimento  delle  aree  al  demanio  aeronautico   civile   e

statale.  

    5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis puo' essere

destinata una quota  delle  risorse  da  assegnare  per  l'anno  2013

all'ENAC, ai  sensi  dall'articolo  11-decies  del  decreto-legge  30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2

dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro  e,

comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.  

  6. Al fine di  superare  lo  stato  di  emergenza  derivante  dalla

scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la  messa  in

sicurezza delle grandi dighe senza concessionario,  all'articolo  55,

comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  dopo  il  primo

periodo e' inserito il seguente: «A tal fine  la  dotazione  organica

del personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e'

incrementata di un numero corrispondente di posti».

    7. All'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:   

     a)al comma 2:  

    1) all'alinea, le parole: «, anche avvalendosi di  Anas  s.p.a.,»

sono soppresse;  

    2) alla lettera a), le parole: «ovvero in affidamento diretto  ad

Anas s.p.a. a condizione che  non  comporti  effetti  negativi  sulla

finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione,

di affidamento diretto a tale societa' della concessione di  gestione

di autostrade per le quali la  concessione  sia  in  scadenza  ovvero

revocata» sono soppresse;  

    3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato;  

     b)al comma 3, lettera a) , le  parole:  «anche  per  effetto  di

subentro ai sensi del  precedente  comma  2,  lettere  a)e  b)»  sono

soppresse.  

    8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)al primo periodo, le  parole:  «L'amministratore  unico»  sono

sostituite dalle seguenti: «L'organo  amministrativo»  e  le  parole:

«entro il 30 marzo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  30

novembre»;  

      b)al   secondo   periodo,   le   parole:   «Entro   30   giorni

dall'emanazione del  decreto  di  approvazione  dello  statuto»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «Entro  30   giorni   dalla   data   di

approvazione da parte dell'assemblea  del  bilancio  per  l'esercizio

2012»;  

     c) il terzo periodo e' soppresso.  

  9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle  attivita'  previste

dalla  Convenzione  per  l'esercizio  dei  servizi  di   collegamento

marittimo  con  le  isole  minori  siciliane   stipulata   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  e

dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,

sono attribuiti alla Regione Siciliana a  decorrere  dall'entrata  in

vigore del presente decreto.

  10. All'articolo 6, comma 19,   del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge   7  agosto  2012,  n.

135, le parole «con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze»

sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione ovvero

integrazione delle suddette convenzioni e' approvata»  sono  inserite

le seguenti «con decreto del Presidente della Regione Siciliana.».

  11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti

si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche  del  testo

convenzionale,  stipulato  in  data  30   luglio   2012,   necessarie

all'adeguamento alle presenti disposizioni.

    11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma  11,

che confluiscono nel Fondo di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla   legge   15   luglio   2011,   n.   111,    sono    attribuite

prioritariamente:  

     a)al completamento della copertura del Passante  ferroviario  di

Torino;  

     b)alla regione  Piemonte,  a  titolo  di  contributo  per  spese

sostenute     per     la     realizzazione      del      collegamento

Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;  

       c)   al   collegamento   ferroviario   Novara-Seregno-Malpensa

(potenziamento e variante di Galliate);  

      d)  alla  regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia   per   la

realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4  Quarto

d'Altino-Villesse-Gorizia,  al  fine   di   consentire   l'attuazione

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008

del 5 settembre 2008, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213

dell'11 settembre 2008;  

     e) agli interventi di soppressione e automazione di  passaggi  a

livello  sulla  rete  ferroviaria  mediante  costruzione  di   idonei

manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento  delle

condizioni di  esercizio  di  passaggi  a  livello  non  eliminabili,

individuati, con priorita'  per  la  tratta  terminale  pugliese  del

corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze.  

    11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei

progetti  preliminari,  anche  suddivisi  per  lotti  funzionali   in

coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi  di

adeguamento della strada statale 372 «Telesina» tra  lo  svincolo  di

Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di  Benevento  sulla

strada statale 88 nonche' del collegamento  autostradale  Termoli-San

Vittore devono essere sottoposte al  CIPE  per  l'approvazione  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. Le risorse gia'  assegnate  con  la

delibera del CIPE n. 100/2006 del 29  marzo  2006,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul

Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera del  CIPE

n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.

304  del  31  dicembre  2011,  sono  destinate  esclusivamente   alla

realizzazione  della  predetta  opera  di  adeguamento  della  strada

statale  372  «Telesina».  La  mancata  approvazione  delle  proposte

determina l'annullamento della procedura  avviata  e  la  revoca  dei

soggetti promotori.  

    11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le seguenti:

«dalle  aviosuperfici,  dai  luoghi  in  cui  si  svolgono  attivita'

sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo  1,

comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo  le  parole:  «di  autodromi,»

sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si  svolgono

attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma  stabile,».

All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280

del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono inserite le

seguenti:  «,  di  aviosuperfici,  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono

attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma   stabile».

All'articolo 1, comma 1,  lettera  a)  ,  del  decreto  del  Ministro

dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, nonche' delle aviosuperfici  e  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono

attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile».  

    11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi

6 e 7, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  nonche'  quanto

disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134, le  regioni  interessate,  al  fine  di  consentire  la

rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti  pregressi

a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti  i  servizi  di

trasporto pubblico regionale e locale e di  applicare  i  criteri  di

incremento   dell'efficienza   e   di   razionalizzazione    previsti

dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

e   successive   modificazioni,    predispongono    un    piano    di

ristrutturazione  del  debito  a  tutto  il  31  dicembre  2012,   da

sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia  e

delle  finanze.  Il  piano  di  ristrutturazione  del   debito   deve

individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento

dell'efficienza da conseguire attraverso  l'adozione  dei  criteri  e

delle modalita' di cui  al  citato  articolo  16-bis,  comma  3,  del

decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge  n.  135  del  2012.  Per  il  finanziamento   del   piano   di

ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata, previa

delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse

ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in

attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011  dell'11  gennaio  2011,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  7  aprile  2011,  nel

limite  massimo  dell'importo  che  sara'  concordato  tra   ciascuna

regione, il Ministero per  la  coesione  territoriale,  il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero  dell'economia  e

delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate

sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE,  per  la  presa

d'atto, la nuova  programmazione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione.  

    11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al  fine  di  consentire  il

raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione

di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la

regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del Ministro per

la coesione territoriale, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare

le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo  per  lo

sviluppo e la  coesione,  nel  limite  di  40  milioni  di  euro  per

operazioni di potenziamento del sistema  di  mobilita'  regionale  su

ferro, compreso l'acquisto di materiale  rotabile  automobilistico  e

ferroviario. Le risorse sono  rese  disponibili,  entro  il  predetto

limite di 40 milioni di  euro,  previa  rimodulazione  del  piano  di

interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo

sviluppo e la coesione.  

 

                              Art. 25-bis

                      Modifica all'articolo 37

            del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201   

    1. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  sede

dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'  pubblica

nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, entro  il  termine  del  31  dicembre

2013».  

 

                               Art. 26

               Proroghe in materia di appalti pubblici

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma

418 e' sostituito dal seguente:

  «418. In sede di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui

all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i dati

ivi previsti relativi all'anno 2012  sono  pubblicati  unitamente  ai

dati relativi all'anno 2013.».

  2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

sono apportate le seguenti modificazioni:

     a)al comma 9-bis:  

    1) al primo e al secondo periodo, le parole: «31  dicembre  2013»

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;  

    2) al primo periodo, le parole:  «ai  migliori  cinque  anni  del

decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;  

  b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

  c) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre  2013»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

 

                              Art. 26-bis

                      Suddivisione in lotti   

    1. All'articolo 2, comma 1-bis, del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  dopo

il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Nella  determina  a

contrarre le stazioni appaltanti indicano  la  motivazione  circa  la

mancata suddivisione dell'appalto in lotti».  

    2. All'articolo  6,  comma  5,  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  dopo  le  parole:  «principi  di

correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del  contraente,»

sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e  medie  imprese

attraverso  adeguata  suddivisione   degli   affidamenti   in   lotti

funzionali».  

    3. All'articolo 7, comma 8, lettera a) , del  codice  di  cui  al

decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive

modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il  contenuto  dei

bandi»   sono   inserite   le   seguenti:   «,   con   specificazione

dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2,  comma

1-bis,».  

 

                              Art. 26-ter

                     Anticipazione del prezzo   

    1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati

a seguito di gare bandite successivamente alla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31

dicembre 2014, in deroga ai  vigenti  divieti  di  anticipazione  del

prezzo,  e'  prevista  e  pubblicizzata  nella  gara   d'appalto   la

corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al

10 per cento dell'importo contrattuale.  Si  applicano  gli  articoli

124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e  3,  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.  

    2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori  di  durata

pluriennale, l'anticipazione  va  compensata  fino  alla  concorrenza

dell'importo sui  pagamenti  effettuati  nel  corso  del  primo  anno

contabile.  

    3. Nel caso  di  contratti  sottoscritti  nel  corso  dell'ultimo

trimestre dell'anno, l'anticipazione e'  effettuata  nel  primo  mese

dell'anno successivo ed e' compensata nel  corso  del  medesimo  anno

contabile.  

 

                               Art. 27

            Semplificazione in materia di procedura CIPE

                     e concessioni autostradali

  1. Il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre  2003,

n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,

n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  «5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di

ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare

nonche' la componente investimenti dei parametri X  e  K  relativi  a

ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con  decreto  motivato  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  15

dicembre, sono approvate  o  rigettate  le  variazioni  proposte.  Il

decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche relative

alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e  dei

relativi conteggi, nonche' alla  sussistenza  di  gravi  inadempienze

delle disposizioni previste  dalla  convenzione  e  che  siano  state

formalmente  contestate  dal  concessionario  entro  il   30   giugno

precedente.».

  2. All'articolo 169-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.

163, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, terzo  periodo,  le  parole:  «Dipartimento  per  la

programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»

sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la programmazione e

il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri» e, dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il

seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento

della politica economica della Presidenza del Consiglio dei  Ministri

si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente i  quali

il decreto puo' essere comunque adottato»;

  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di

criticita' procedurali,  tali  da  non  consentire  il  rispetto  del

predetto termine di trenta giorni  per  l'adozione  del  decreto,  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al  Consiglio

dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».

 

                               Titolo II

                            SEMPLIFICAZIONI

 

                                Capo I

               Misure per la semplificazione amministrativa

 

                               Art. 28

               Indennizzo da ritardo nella conclusione

                          del procedimento

  1.  La  pubblica  amministrazione  procedente  o    ,  in  caso  di

procedimenti  in  cui  intervengono  piu'  amministrazioni,    quella

responsabile del ritardo e i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma

1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del

termine di conclusione del procedimento  amministrativo  iniziato  ad

istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,

con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi

pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di  indennizzo  per

il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di  ritardo

con decorrenza dalla data di scadenza del termine  del  procedimento,

comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

  2. Al  fine  di  ottenere  l'indennizzo,  l'istante  e'  tenuto  ad

azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis,

della legge n. 241 del 1990 nel  termine    perentorio    di    venti

giorni   dalla scadenza del termine di conclusione del  procedimento.

  Nel caso di procedimenti in cui intervengono piu'  amministrazioni,

l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la

trasmette  tempestivamente  al  titolare   del   potere   sostitutivo

dell'amministrazione responsabile del ritardo  . I  soggetti  di  cui

all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano  a  tal

fine il responsabile del potere sostitutivo.

  3. Nel caso in cui anche il titolare  del  potere  sostitutivo  non

emani il provvedimento nel termine   di  cui  all'articolo  2,  comma

9-ter,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  ,  o   non   liquidi

l'indennizzo maturato   fino alla data della medesima  liquidazione 

l'istante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice

del  processo  amministrativo  di  cui  all'Allegato  1  al   decreto

legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  e  successive  modificazioni,

oppure,  ricorrendone  i  presupposti,  dell'articolo  118    dello 

stesso codice.

  4. Nel giudizio  di  cui  all'articolo  117    del  codice  di  cui

all'Allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e

successive modificazioni  , puo' proporsi, congiuntamente al  ricorso

avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal  caso,

anche tale domanda  e'  trattata  con  rito  camerale  e  decisa  con

sentenza in forma semplificata.

  5. Nei ricorsi  di  cui  al  comma  3,    nonche'  nei  giudizi  di

opposizione e in  quelli  di  appello  conseguenti  ,  il  contributo

unificato e' ridotto alla meta' e  confluisce  nel  capitolo  di  cui

all'articolo 37, comma 10,    secondo  periodo  del  decreto-legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni  .

  6. Se il ricorso e'  dichiarato  inammissibile  o  e'  respinto  in

relazione  all'inammissibilita'   o   alla   manifesta   infondatezza

dell'istanza che ha dato  avvio  al  procedimento,  il  giudice,  con

pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente  a  pagare

in favore del resistente una somma da due volte a  quattro  volte  il

contributo unificato.

  7. La  pronuncia  di  condanna  a  carico  dell'amministrazione  e'

comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,

alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica

amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei  Conti  per

le  valutazioni  di  competenza,  nonche'  al  titolare   dell'azione

disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento

amministrativo.

  8.  Nella  comunicazione  di  avvio  del   procedimento   e   nelle

informazioni sul procedimento pubblicate ai  sensi  dell'articolo  35

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta  menzione  del

diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita'  e  dei  termini  per

conseguirlo  ,  e  sono  altresi'  indicati    il  soggetto  cui   e'

attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo  assegnati  per

la conclusione del procedimento.

  9. All'articolo 2-bis della    legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e

successive modificazioni, dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:

«1-bis.   Fatto salvo quanto previsto dal comma  1  e  ad  esclusione

delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi  pubblici,  in

caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento  ad

istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,

l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo

alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o,  sulla

base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme

corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte

dal risarcimento».

  10. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in  via

sperimentale e dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del  presente  decreto,  ai  procedimenti  amministrativi

relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati

successivamente   alla medesima   data di entrata in vigore.

  11. Gli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo

restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di  ciascuna

amministrazione interessata.

  12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del  presente  decreto  e  sulla  base  del  monitoraggio

relativo alla sua applicazione,  con  regolamento  emanato  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su

proposta  del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sentita la   Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del

decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive

modificazioni, sono stabiliti   la conferma, la rimodulazione,  anche

con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la  cessazione

delle disposizioni del presente articolo,  nonche'  eventualmente  il

termine a decorrere dal quale  le  disposizioni  ivi  contenute  sono

applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi

da quelli individuati al comma 10   del presente articolo  .

 

                               Art. 29

               Data unica di efficacia degli obblighi

  1. Gli atti normativi del Governo e    gli  atti  amministrativi  a

carattere generale delle  amministrazioni  dello  Stato,  degli  enti

pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto  legislativo  30

luglio 1999, n. 300,   fissano la data di  decorrenza  dell'efficacia

degli obblighi amministrativi introdotti  a  carico  di  cittadini  e

imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in

vigore,  fatta  salva  la  sussistenza  di  particolari  esigenze  di

celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita'  di

dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.

  2. Per obbligo amministrativo ai  sensi  del  comma  1  si  intende

qualunque   adempimento,    comportante    raccolta,    elaborazione,

trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti,

cui cittadini e imprese sono  tenuti  nei  confronti  della  pubblica

amministrazione.

  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,

dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Il  responsabile

della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul  sito

istituzionale  uno  scadenzario  con  l'indicazione  delle  date   di

efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo  comunica

tempestivamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  la

pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita  sezione

del sito istituzionale. L'inosservanza del  presente  comma  comporta

l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».

  4. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e

la semplificazione, sono determinate  le  modalita'  di  applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis,  del  decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3  del  presente

articolo.

  5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal  2

luglio 2013.

 

                              Art. 29-bis

Disposizioni  transitorie  in  materia  di  incompatibilita'  di  cui

  all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.

  148   

    1. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  primo

periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  non  si

applicano alle cariche elettive di  natura  monocratica  relative  ad

organi di governo di enti pubblici territoriali con  popolazione  tra

5.000 e 20.000 abitanti, le cui  elezioni  sono  state  svolte  prima

della data di entrata in vigore del medesimo decreto.  

 

                              Art. 29-ter

        Disposizioni transitorie in materia di incompatibilita'

        di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39    

    1. In sede di prima applicazione, con riguardo ai  casi  previsti

dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del  decreto  legislativo  8

aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i  contratti  stipulati

prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   medesimo   decreto

legislativo in conformita' alla normativa vigente prima della  stessa

data, non hanno effetto come  causa  di  incompatibilita'  fino  alla

scadenza gia' stabilita per i medesimi incarichi e contratti.  

 

                               Art. 30

                 Semplificazioni in materia edilizia

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22,  comma  6,  del

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno

2001,  n.  380,  al  medesimo  decreto  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

     0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:  

    «Art. 2-bis (L)   (Deroghe in materia di limiti di  distanza  tra

fabbricati).   - 1. Ferma restando la competenza statale  in  materia

di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle

connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative,  le

regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono

prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni  derogatorie

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e

possono  dettare  disposizioni  sugli   spazi   da   destinare   agli

insediamenti residenziali, a quelli produttivi,  a  quelli  riservati

alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della

definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque  funzionali

a  un  assetto  complessivo  e  unitario   o   di   specifiche   aree

territoriali»;  

  a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le  parole:

«e sagoma»  sono  soppresse  e  dopo  la  parola  «antisismica»  sono

aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici,

o parti di essi, eventualmente crollati  o  demoliti,  attraverso  la

loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la  preesistente

consistenza.  Rimane  fermo  che,  con  riferimento   agli   immobili

sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio

2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione

e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati  o

demoliti  costituiscono  interventi  di   ristrutturazione   edilizia

soltanto  ove  sia  rispettata  la  medesima   sagoma   dell'edificio

preesistente.»;

  b) all'articolo 6, al comma 4,  al  primo  periodo,  le  parole  da

«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

  c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della  sagoma,»

sono  soppresse;  dopo  le   parole   «comportino   mutamenti   della

destinazione  d'uso»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  gli

interventi che comportino  modificazioni  della  sagoma  di  immobili

sottoposti a vincoli ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio

2004, n. 42 e successive modificazioni».

  d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: «8. Decorso  inutilmente

il termine  per  l'adozione  del  provvedimento  conclusivo,  ove  il

dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia  opposto  motivato

diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il

silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui  sussistano  vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali  si  applicano  le

disposizioni di cui al comma 9.»;

  2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

  «9. Qualora l'immobile oggetto  dell'intervento  sia  sottoposto  a

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di  cui  al

comma 6 decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto  di  assenso,  il

procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento  espresso

e si applica quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  7  agosto

1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di  diniego

dell'atto  di  assenso,  eventualmente  acquisito  in  conferenza  di

servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento  finale,

la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.

Il  responsabile  del  procedimento  trasmette  al   richiedente   il

provvedimento di diniego dell'atto di  assenso  entro  cinque  giorni

dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni  di  cui

all'articolo 3, comma  4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e

successive modificazioni.  Per  gli  immobili  sottoposti  a  vincolo

paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo  146,  comma

9, del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive

modificazioni.»;

  3) il comma 10 e' abrogato;

  e) all'articolo 22, comma 2,  dopo  le  parole:  «non  alterano  la

sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora  sottoposto

a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e

successive modificazioni,»;

  f)   nel capo III del titolo II  , dopo l'articolo 23, e'  aggiunto

il seguente:

  «Art.  23-bis    (Autorizzazioni  preliminari   alla   segnalazione

certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio  dei

lavori). -   1. Nei casi  in  cui  si  applica  la  disciplina  della

segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'articolo  19

della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima  della  presentazione  della

segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello  unico  di

provvedere all'acquisizione di tutti gli atti  di  assenso,  comunque

denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza

di acquisizione dei medesimi atti  di  assenso  contestualmente  alla

segnalazione.   Lo   sportello   unico    comunica    tempestivamente

all'interessato l'avvenuta acquisizione degli  atti  di  assenso.  Se

tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui  all'articolo

20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del  medesimo

articolo.

  2.  In  caso  di  presentazione  contestuale   della   segnalazione

certificata di inizio attivita' e  dell'istanza  di  acquisizione  di

tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  per

l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori  solo

dopo la comunicazione da parte dello  sportello  unico  dell'avvenuta

acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della

conferenza di servizi.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano  anche  alla

comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma  2,

qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per  la

realizzazione dell'intervento edilizio.

    4. All'interno delle zone omogenee      A)di cui al  decreto  del

Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444,  e  in  quelle

equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle

leggi  regionali,   i   comuni   devono   individuare   con   propria

deliberazione, da adottare entro il 30 giugno  2014,  le  aree  nelle

quali non  e'  applicabile  la  segnalazione  certificata  di  inizio

attivita' per  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  o  per

varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso

tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai

sensi della normativa vigente,  la  deliberazione  di  cui  al  primo

periodo e' adottata da un Commissario  nominato  dal  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone

omogenee      A)e a quelle equipollenti di cui al primo periodo,  gli

interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata  di  inizio

attivita' non possono in ogni  caso  avere  inizio  prima  che  siano

decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo  periodo

e comunque in sua assenza, non trova  applicazione  per  le  predette

zone omogenee      A)la segnalazione certificata di inizio  attivita'

con modifica della sagoma»;  

  g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche:

  a) per  singoli  edifici  o  singole  porzioni  della  costruzione,

purche' funzionalmente autonomi, qualora  siano  state  realizzate  e

collaudate le opere di urbanizzazione  primaria  relative  all'intero

intervento edilizio   e siano state completate e collaudate le  parti

strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati  gli  impianti

relativi alle parti comuni  ;

     b)per singole unita' immobiliari,  purche'  siano  completate  e

collaudate le  opere  strutturali  connesse,  siano  certificati  gli

impianti  e  siano  completate  le  parti  comuni  e  le   opere   di

urbanizzazione primaria dichiarate funzionali  rispetto  all'edificio

oggetto di agibilita' parziale».  

  4-ter    (soppresso);   

  h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi  del  comma

1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione  di

cui al comma 3, lettere a), b) e  d),    del  presente  articolo    e

all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta  la  dichiarazione  del

direttore dei lavori o, qualora non nominato,  di  un  professionista

abilitato, con la quale  si  attesta  la  conformita'  dell'opera  al

progetto presentato e la sua  agibilita',  corredata  dalla  seguente

documentazione:

  a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico

provvede a trasmettere al catasto;

  b)  dichiarazione  dell'impresa  installatrice   che   attesta   la

conformita' degli impianti installati negli edifici  alle  condizioni

di  sicurezza,  igiene,  salubrita',  risparmio  energetico  valutate

secondo la normativa vigente.

  5-ter. Le Regioni a statuto ordinario  disciplinano  con  legge  le

modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e

per l'effettuazione dei controlli.».

  2. (   soppresso).   

  3.   Salva   diversa disciplina regionale, previa comunicazione del

soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di  inizio

e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15  del  decreto  del

Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come  indicati

nei   titoli   abilitativi   rilasciati    o    comunque    formatisi

antecedentemente  all'entrata  in  vigore  del  presente   decreto  ,

purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi  al  momento  della

comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi  non

risultino   in   contrasto,   al    momento    della    comunicazione

dell'interessato,  con  nuovi  strumenti  urbanistici   approvati   o

adottati.  

    3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine

lavori  nell'ambito  delle  convenzioni  di  lottizzazione   di   cui

all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942,  n.  1150,  ovvero  degli

accordi similari  comunque  nominati  dalla  legislazione  regionale,

stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.  

  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle  denunce

di  inizio  attivita'  e  alle  segnalazioni  certificate  di  inizio

attivita' presentate entro lo stesso termine.

  5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    5-bis. I destinatari  degli  atti  amministrativi  relativi  alle

attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1°  agosto

2002,  n.  166,  effettuate  dal  Servizio  tecnico  centrale   della

Presidenza  del  Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   gia'

rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di  cui  al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre

2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro  il  30  giugno  2014,

dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui  all'allegato  I

annesso  allo  stesso  regolamento,  corrispondente  ai   giorni   di

validita' degli atti amministrativi rilasciati,  nonche'  all'importo

totale, nei casi in  cui  tali  atti  non  prevedano  un  termine  di

scadenza.  

    5-ter. All'articolo 31, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  potendo

prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche

aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree

dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali».  

    5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011,  n.  180,

le parole: «con posa in opera» sono soppresse.  

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

                              Art. 30-bis

               Semplificazioni in materia agricola   

    1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:  

     a)al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

«Per la vendita  al  dettaglio  esercitata  su  superfici  all'aperto

nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita  esercitata

in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a  carattere  religioso,

benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non

e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'»;  

     b)dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  

    «4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo'

essere iniziata  contestualmente  all'invio  della  comunicazione  al

comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»;  

     c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:  

    «8-bis. In conformita' a quanto  previsto  dall'articolo  34  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  nell'ambito  dell'esercizio

della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti

oggetto  di  vendita,  utilizzando  i  locali  e  gli  arredi   nella

disponibilita'  dell'imprenditore  agricolo,  con  l'esclusione   del

servizio assistito  di  somministrazione  e  con  l'osservanza  delle

prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.  

    8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei  prodotti  agricoli  ai

sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso

dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi  su  tutto  il

territorio comunale  a  prescindere  dalla  destinazione  urbanistica

della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati».  

 

                               Art. 31

                 Semplificazioni in materia di DURC

   1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7  maggio  2012,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.

94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma  1175,  della  legge  27

dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.

    1-bis. In caso di lavori  privati  di  manutenzione  in  edilizia

realizzati senza ricorso  a  imprese  direttamente  in  economia  dal

proprietario dell'immobile, non sussiste  l'obbligo  della  richiesta

del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli  istituti

o agli enti abilitati al rilascio.  

  2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta  fermo»  fino  a:

«successive  modificazioni  e  integrazioni»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «resta fermo per le stazioni  appaltanti  e  per  gli  enti

aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico  di

regolarita' contributiva»;

  b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni  rese  nell'ambito

dell'appalto o del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce

d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso  di

validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».

  3. Nei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,  nelle

ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo,  in  caso  di

ottenimento da parte dei soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,

lettera b), del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa

a uno o piu' soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto,  i

medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  del

decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  2010  trattengono

dal    certificato    di    pagamento    l'importo     corrispondente

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per  le  inadempienze

accertate  mediante  il  DURC  e'  disposto  dai  soggetti   di   cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della

Repubblica n. 207 del 2010 direttamente  agli  enti  previdenziali  e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

  4. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.

207, acquisiscono d'ufficio,  attraverso  strumenti  informatici,  il

documento unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)  in  corso  di

validita':

  a) per la verifica  della  dichiarazione  sostitutiva  relativa  al

requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera  i),  del  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

  b) per l'aggiudicazione del contratto ai  sensi  dell'articolo  11,

comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

  c) per la stipula del contratto;

  d) per il pagamento degli   stati di  avanzamento  dei  lavori    o

delle prestazioni relative a servizi e forniture;

  e) per il certificato  di  collaudo,  il  certificato  di  regolare

esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione

di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

  5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato

per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha  validita'

di   centoventi giorni dalla data del rilascio  . I soggetti  di  cui

all'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,

utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi  di

cui al comma 4, lettera a),  del  presente  articolo,  anche  per  le

ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo   comma nonche'  per

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi  da  quelli

per i quali e' stato espressamente acquisito  . Dopo la  stipula  del

contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del

decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010  acquisiscono

il DURC ogni   centoventi giorni   e lo utilizzano per  le  finalita'

di cui al comma 4, lettere d) ed e),  del  presente  articolo,  fatta

eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e'  in  ogni

caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

  6. Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del  regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.

207,  acquisiscono  d'ufficio  il  documento  unico  di   regolarita'

contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai  subappaltatori

ai fini del rilascio dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  118,

comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.

163, nonche' nei casi previsti al comma 4,  lettere  d)  ed  e),  del

presente articolo.

  7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  ai  fini

della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono

essere corredati dal  documento  unico  di  regolarita'  contributiva

(DURC) anche in formato elettronico.

  8. Ai fini della verifica per il rilascio del  documento  unico  di

regolarita' contributiva (DURC), in caso di  mancanza  dei  requisiti

per il rilascio di tale documento  gli  Enti  preposti  al  rilascio,

prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento  gia'

rilasciato,  invitano  l'interessato,  mediante   posta   elettronica

certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del  consulente  del

lavoro   ovvero   degli altri soggetti di cui  all'articolo  1  della

legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare  la  propria  posizione

entro  un  termine  non  superiore  a  quindici   giorni,   indicando

analiticamente le cause della irregolarita'.

    8-bis.  Alle  erogazioni  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,

ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere,  compresi

quelli di cui all'articolo 1, comma  553,  della  legge  23  dicembre

2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le  quali  e'

prevista  l'acquisizione   del   documento   unico   di   regolarita'

contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile,  il  comma  3

del presente articolo.  

    8-ter.  Ai  fini  della  fruizione  dei  benefici   normativi   e

contributivi in materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale  e  per

finanziamenti e  sovvenzioni  previsti  dalla  normativa  dell'Unione

europea, statale e  regionale,  il  documento  unico  di  regolarita'

contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data  del

rilascio.  

    8-quater. Ai  fini  dell'ammissione  delle  imprese  di  tutti  i

settori  ad   agevolazioni   oggetto   di   cofinanziamento   europeo

finalizzate  alla  realizzazione  di  investimenti   produttivi,   le

pubbliche  amministrazioni  procedenti  anche  per  il   tramite   di

eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono

tenute a verificare, in sede di concessione  delle  agevolazioni,  la

regolarita' contributiva del beneficiario,  acquisendo  d'ufficio  il

documento unico di regolarita' contributiva (DURC).  

    8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di  cui  al  comma

8-quater e' disposta in presenza di un documento unico di regolarita'

contributiva (DURC) rilasciato in data  non  anteriore  a  centoventi

giorni dalla data del rilascio.  

    8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014  la  disposizione  di  cui  al

comma 5, primo periodo, si  applica  anche  ai  lavori  edili  per  i

soggetti privati.  

    8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di spedizione non

e'  soggetto  a  licenza  di  pubblica  sicurezza   e   ai   relativi

controlli.  

 

                               Art. 32

               Semplificazione di adempimenti formali

                        in materia di lavoro

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

      0a)  all'articolo  3,  il  comma  12-bis  e'   sostituito   dal

seguente:  

    «12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11  agosto

1991, n. 266, dei  volontari  che  effettuano  servizio  civile,  dei

soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo

gratuito o con mero rimborso di spese, in favore  delle  associazioni

di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  e

delle associazioni sportive dilettantistiche di  cui  alla  legge  16

dicembre 1991, n. 398, e all'articolo  90  della  legge  27  dicembre

2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche'  nei  confronti  di

tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera   m)  , del

testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi

tra i soggetti e le  associazioni  o  gli  enti  di  servizio  civile

possono essere individuate le modalita' di attuazione della tutela di

cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui  al  primo  periodo

svolga la sua prestazione nell'ambito di  una  organizzazione  di  un

datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al soggetto  dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei  quali

e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e  di  emergenza

adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi' tenuto  ad

adottare le misure utili a eliminare o, ove cio' non  sia  possibile,

ridurre al minimo i rischi da interferenze  tra  la  prestazione  del

soggetto e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima

organizzazione»;  

    0b)  all'articolo  6,  comma  8,  lettera    g)  ,   la   parola:

«definire» e' sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine  ai»  e

dopo le parole: «con decreto del Presidente della  Repubblica,»  sono

aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del  lavoro  e  delle

politiche sociali,»;  

  a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

  «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione  e  il

coordinamento di cui al comma 2, elaborando  un  unico  documento  di

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate  per  eliminare

o, ove  cio'  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi  da

interferenze  ovvero  individuando,  limitatamente  ai   settori   di

attivita'   a basso rischio di infortuni e  malattie  professionali 

di  cui  all'articolo  29,  comma  6-ter,  con  riferimento     sia 

all'attivita' del datore di lavoro committente   sia  alle  attivita'

dell'impresa appaltatrice e dei  lavoratori  autonomi  ,  un  proprio

incaricato,  in  possesso  di  formazione,  esperienza  e  competenza

professionali,   adeguate  e  specifiche  in  relazione  all'incarico

conferito  , nonche'  di  periodico  aggiornamento  e  di  conoscenza

diretta  dell'ambiente  di   lavoro,   per   sovrintendere   a   tali

cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso

e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato

in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.   A tali

dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli

organismi  locali  delle  organizzazioni  sindacali  dei   lavoratori

comparativamente  piu'   rappresentative   a   livello   nazionale. 

Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo  o  della

sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di

appalto o di  opera.  Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si

applicano ai rischi specifici  propri  dell'attivita'  delle  imprese

appaltatrici  o  dei  singoli  lavoratori  autonomi.  Nell'ambito  di

applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, tale documento  e'  redatto,  ai  fini  dell'affidamento  del

contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale  e  di  spesa

relativo alla gestione dello specifico appalto.

  3-bis. Ferme restando le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,

l'obbligo di cui al comma 3 non  si  applica  ai  servizi  di  natura

intellettuale, alle mere forniture di materiali  o  attrezzature,  ai

lavori  o  servizi  la  cui  durata  non  e'  superiore    a   cinque

uomini-giorno  , sempre che  essi  non  comportino  rischi  derivanti

  dal rischio di incendio di livello elevato, ai  sensi  del  decreto

del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7  aprile  1998,  o

dallo svolgimento di attivita'  in  ambienti  confinati,  di  cui  al

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14

settembre 2011, n. 177,  o  dalla  presenza  di  agenti  cancerogeni,

mutageni o biologici, di amianto o di   atmosfere esplosive  o  dalla

presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI   del presente

decreto  . Ai fini del presente comma, per uomini-giorno  si  intende

l'entita' presunta dei  lavori,  servizi  e  forniture  rappresentata

dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei

lavori, servizi o  forniture  considerata  con  riferimento  all'arco

temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

    a-bis) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  

    «1. Con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui

all'articolo 6, comma 8, lettera   g)  , sono individuati i  settori,

ivi compresi i  settori  della  sanificazione  del  tessile  e  dello

strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione  di

un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,

con riferimento alla tutela della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,

fondato  sulla  base  della  specifica   esperienza,   competenza   e

conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi  mirati,  e

sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma  2,  nonche'

sull'applicazione   di   determinati    standard    contrattuali    e

organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione  agli

appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati  ai  sensi

del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10  settembre  2003,

n. 276, e successive modificazioni»;  

  b) all'articolo 29:

  1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando

quanto previsto al comma 6-ter,»;

  2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

  «6-ter. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali,  da  adottare,    sulla   base   delle   indicazioni   della

Commissione   consultiva permanente per la  salute  e  sicurezza  sul

lavoro e previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, sono individuati   settori di attivita' a  basso  rischio

di infortuni e  malattie  professionali,  sulla  base  di  criteri  e

parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e

relativi alle malattie professionali di settore  e  specifiche  della

singola azienda  . Il  decreto  di  cui  al  primo  periodo  reca  in

allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi,

i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attivita'

a  basso  rischio  infortunistico  possono    dimostrare    di   aver

effettuato la valutazione dei rischi   di cui agli articoli 17 e 28 e

al presente articolo  . Resta ferma  la  facolta'  delle  aziende  di

utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6   del

presente articolo  .

  6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al

comma  6-ter  per  le  aziende  di  cui  al  medesimo  comma  trovano

applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;

    b-bis). All'articolo 31, comma 1, dopo le  parole:  «servizio  di

prevenzione    e    protezione»    e'    inserita    la     seguente:

«prioritariamente»;  

  c) all'articolo 32, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

  «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal

presente  decreto  legislativo,  in  cui  i  contenuti  dei  percorsi

formativi si sovrappongano, in tutto o in parte,  a  quelli  previsti

per il responsabile   e per gli addetti   del servizio prevenzione  e

protezione, e' riconosciuto credito formativo  per  la  durata  ed  i

contenuti  della  formazione  e   dell'aggiornamento   corrispondenti

erogati.   Le modalita' di riconoscimento del credito formativo  e  i

modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono

individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita  la

Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti

di istruzione e universitari provvedono  a  rilasciare  agli  allievi

equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera

a) , e dell'articolo 37,  comma  1,  lettere        a)e    b)  ,  del

presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e

sicurezza sul lavoro  »;

  d) all'articolo 37, dopo il comma 14 e' inserito il seguente:

  «14-bis. In tutti i casi di formazione ed  aggiornamento,  previsti

dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti,  lavoratori

e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui  i  contenuti

dei percorsi formativi si sovrappongano, in  tutto  o  in  parte,  e'

riconosciuto il credito formativo per la durata  e  per  i  contenuti

della formazione e dell'aggiornamento  corrispondenti  erogati.    Le

modalita' di riconoscimento del credito formativo  e  i  modelli  per

mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono individuati

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita  la  Commissione

consultiva  permanente  di  cui  all'articolo  6.  Gli  istituti   di

istruzione  e  universitari  provvedono  a  rilasciare  agli  allievi

equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera

a) , e dell'articolo 37,  comma  1,  lettere  a)e  b),  del  presente

decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione  sulla  salute   e

sicurezza sul lavoro  »;

  e) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  67  (Notifiche  all'organo  di  vigilanza   competente   per

territorio). - 1. In  caso  di  costruzione  e  di  realizzazione  di

edifici o locali da adibire a lavorazioni  industriali,  nonche'  nei

casi di ampliamenti e di  ristrutturazioni  di  quelli  esistenti,  i

relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto  della  normativa

di  settore  e  devono  essere  comunicati  all'organo  di  vigilanza

competente per territorio i seguenti elementi informativi:

  a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni  e  delle  principali

modalita' di esecuzione delle stesse;

  b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

  2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma  1

nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni  o  delle  attestazioni

presentate allo sportello unico per le attivita'  produttive  con  le

modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente  disposizione,  con  decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro  per

la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   sentita   la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuate,  secondo

criteri di semplicita' e  di  comprensibilita',  le  informazioni  da

trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare  per  i

fini di cui al presente articolo.

  3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma

1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di  vigilanza

competente per territorio  le  informazioni  loro  pervenute  con  le

modalita' indicate dal comma 2.

  4. L'obbligo di comunicazione di cui  al  comma  1  si  applica  ai

luoghi di  lavoro  ove  e'  prevista  la  presenza  di  piu'  di  tre

lavoratori.

  5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma

2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;

     f) all'articolo 71, il comma 11 e' sostituito dal seguente:  

    «11. Oltre a quanto previsto dal comma 8,  il  datore  di  lavoro

sottopone le attrezzature di lavoro  riportate  nell'allegato  VII  a

verifiche  periodiche  volte  a  valutarne   l'effettivo   stato   di

conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la  frequenza

indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica  il  datore  di

lavoro  si  avvale  dell'INAIL,  che  vi  provvede  nel  termine   di

quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.  Una

volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque  giorni  sopra

indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a  propria  scelta,  di

altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le  modalita'  di

cui al comma 13. Le successive verifiche sono  effettuate  su  libera

scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio'  sia  previsto  con

legge  regionale,  dall'ARPA,  o  da  soggetti  pubblici  o   privati

abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al comma  13.

Per  l'effettuazione  delle  verifiche  l'INAIL  puo'  avvalersi  del

supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali  redatti

all'esito delle verifiche di cui  al  presente  comma  devono  essere

conservati e tenuti  a  disposizione  dell'organo  di  vigilanza.  Le

verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e

le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore  di

lavoro»;  

     g) all'articolo 88, comma 2, la  lettera  g-bis)  e'  sostituita

dalla seguente:  

    «g-bis)  ai  lavori   relativi   a   impianti   elettrici,   reti

informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonche' ai

piccoli lavori la cui  durata  presunta  non  e'  superiore  a  dieci

uomini-giorno, finalizzati alla  realizzazione  o  alla  manutenzione

delle infrastrutture per servizi, che non espongano i  lavoratori  ai

rischi di cui all'allegato XI»;  

    g-bis)  all'articolo  88,  dopo  il  comma  2  e'   aggiunto   il

seguente:  

    «2-bis. Le disposizioni di cui al presente  titolo  si  applicano

agli  spettacoli  musicali,  cinematografici  e   teatrali   e   alle

manifestazioni fieristiche tenendo conto delle  particolari  esigenze

connesse allo svolgimento delle relative attivita',  individuate  con

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita  la  Commissione

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che  deve

essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;  

  h) al capo I del titolo IV,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

articolo:

  «Art.   104-bis     (Misure   di   semplificazione   nei   cantieri

  temporanei o mobili). - 1. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e

delle  politiche  sociali,  di  concerto  con   il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti   e con il Ministro della salute  , da

adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e

sicurezza  sul  lavoro  ,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza

permanente   per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province

autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sono   individuati   modelli

semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui

all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano  di  sicurezza  e  di

coordinamento di cui all'articolo  100,  comma  1,  e  del  fascicolo

dell'opera di  cui  all'articolo  91,  comma  1,  lettera  b),  fermi

restando i relativi obblighi.»;

  i) all'articolo 225, comma 8, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via

telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

  l) all'articolo 240, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via

telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

  m) all'articolo 250, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Tale notifica puo' essere  effettuata  in  via  telematica,

anche per mezzo degli organismi  paritetici  o  delle  organizzazioni

sindacali dei datori di lavoro.»;

  n) all'articolo 277, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo:  «Tale  comunicazione  puo'   essere   effettuata   in   via

telematica, anche  per  mezzo  degli  organismi  paritetici  o  delle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

  2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter  e  104-bis,  del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  introdotti  dal  comma  1,

lettere  b),  ed   h),   del   presente   articolo   sono   adottati,

rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

  3. Dall'attuazione della disposizione di cui al  comma  1,  lettera

f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri

per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono  ai

compiti derivanti dalla medesima disposizione con le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  4. Dopo il comma 2  dell'articolo  131  del  codice  dei  contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente:

  «2-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti   e con il Ministro della salute  , sentita la  Commissione

consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro  ,  previa

intesa in sede di Conferenza  permanente    per  i  rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

individuati modelli  semplificati  per  la  redazione  del  piano  di

sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento  di  cui

al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».

  5. Il decreto previsto dal  comma  4  e'  adottato  entro  sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  6.  Al  testo  unico   delle   disposizioni   per   l'assicurazione

obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie

professionali di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30

giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) l'articolo 54 e' abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno

successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui

all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.

81;

  b) all'articolo 56:

  1) il primo comma e' sostituito dal seguente:

  «  A   decorrere   dal      gennaio   2014,   l'INAIL   trasmette

telematicamente, mediante il Sistema  informativo  nazionale  per  la

prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  alle  autorita'  di   pubblica

sicurezza, alle aziende sanitarie locali,  alle  autorita'  portuali,

marittime e consolari, alle direzioni territoriali del  lavoro  e  ai

corrispondenti  uffici  della  Regione  siciliana  e  delle  province

autonome di Trento e di Bolzano  competenti  per  territorio  i  dati

relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con

prognosi superiore a trenta giorni  »;

  2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'

breve tempo possibile, e in ogni  caso  entro  quattro  giorni  dalla

presa visione, mediante accesso  alla  banca  dati  INAIL,  dei  dati

relativi alle  denunce  di  infortuni  di  cui  al  primo  comma,  la

direzione territoriale del lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro

procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite  o

dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

  3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

  «Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.».

  7.   Le modalita' di comunicazione previste dalle  disposizioni  di

cui al comma 6 si applicano   a decorrere dal centottantesimo  giorno

successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui

all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.

81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche  per

la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale

per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

    7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:  

    «3-bis. Il prezzo piu' basso e' determinato al netto delle  spese

relative al costo del  personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi

salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di

settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   e   le

organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'

rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive  previste

dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di

adempimento alle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  nei

luoghi di lavoro».  

    7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo  1988,  n.

67, e successive  modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  il

pagamento dei  contributi  previdenziali  e  assicurativi  in  misura

ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di

cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno  1984,  n.  240,

non  operanti  in  zone  svantaggiate  o  di  montagna,   in   misura

proporzionale alla quantita' di prodotto  coltivato  o  allevato  dai

propri  soci,  anche  avvalendosi  di  contratti  agrari  di   natura

associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile,

in zone di montagna o svantaggiate e successivamente  conferito  alla

cooperativa.  Non  si  da'  luogo  alla  ripetizione   di   eventuali

versamenti contributivi  effettuati  antecedentemente  alla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione.  

 

                               Art. 33

           Semplificazione del procedimento per l'acquisto

         della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

  1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge  5  febbraio

1992,  n.  91,  all'interessato   non   sono   imputabili   eventuali

inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della  Pubblica

Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il  possesso  dei  requisiti

con ogni idonea documentazione.

  2.   Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso  dei  sei

mesi precedenti il compimento del  diciottesimo  anno  di  eta'  ,  a

comunicare all'interessato, nella sede  di  residenza  quale  risulta

all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma

2 del citato  articolo  4  della  legge  n.  91  del  1992  entro  il

compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza,  il  diritto

puo' essere esercitato anche oltre tale data.

    2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, gli  uffici  pubblici  coinvolti

nei  procedimenti  di  rilascio  della  cittadinanza  acquisiscono  e

trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.  

 

                               Art. 34

Disposizioni  in  materia  di  trasmissione  in  via  telematica  del

  certificato medico di gravidanza indicante  la  data  presunta  del

  parto, del certificato di parto e del certificato  di  interruzione

  di gravidanza

  1. All'articolo 21 del testo unico delle  disposizioni  legislative

in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis. A decorrere  dal  termine  indicato  nel  comma  2-ter,  il

certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto

deve essere inviato all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale

(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico  del

Servizio sanitario nazionale o con  esso  convenzionato,  secondo  le

modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei

mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,

utilizzando  il  sistema  di  trasmissione  delle  certificazioni  di

malattia, di cui al decreto del Ministro  della  salute  26  febbraio

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.»;

  b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato  di  parto  o  del

certificato di interruzione  di  gravidanza  deve  essere  effettuata

esclusivamente  per  via  telematica   dalla   competente   struttura

sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio  sanitario

nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi definiti  con

il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

  2-ter. Le modalita' di comunicazione di cui ai commi 1-bis e  2-bis

trovano applicazione a decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo

alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale  di  cui

al comma 1-bis.

  2-quater. Fino alla scadenza del termine  di  cui  al  comma  2-ter

rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare  all'INPS

il certificato medico di gravidanza indicante la  data  presunta  del

parto, a sensi del comma  1,  nonche'  la  dichiarazione  sostitutiva

attestante la data del parto, ai sensi  dell'articolo  46  del  testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, e successive modificazioni».

  2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni  di  cui

al comma  1  l'amministrazione  provvede  nell'ambito  delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 35

                      Misure di semplificazione

            per le prestazioni lavorative di breve durata

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,

  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi  :

    «13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche

sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere  delle

competenti  Commissioni  parlamentari  e   sentite   la   Commissione

consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6

del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel

rispetto dei livelli generali di tutela  di  cui  alla  normativa  in

materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  fermi  restando  gli

obblighi di cui agli articoli 36 e  37  del  presente  decreto,  sono

definite misure di semplificazione  della  documentazione,  anche  ai

fini dell'inserimento di tale documentazione nel  libretto  formativo

del cittadino, che dimostra l'adempimento  da  parte  del  datore  di

lavoro degli obblighi  di  informazione  e  formazione  previsti  dal

presente decreto in relazione a prestazioni lavorative  regolamentate

dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano  una

permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non  superiore  a

cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.  

    13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e  delle

politiche sociali e del Ministro della salute, adottato  di  concerto

con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,

sentite le Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, nel  rispetto  dei  livelli

generali di tutela di cui alla  normativa  in  materia  di  salute  e

sicurezza sul lavoro, sono definite misure di  semplificazione  degli

adempimenti relativi all'informazione,  formazione,  valutazione  dei

rischi  e  sorveglianza  sanitaria  per  le  imprese  agricole,   con

particolare  riferimento  a  lavoratori   a   tempo   determinato   e

stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».  

    1-bis. All'articolo 6, comma  20,  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rispetto

del parametro e' considerato al  fine  della  definizione,  da  parte

della regione, della puntuale applicazione della disposizione  recata

in termini di principio dal comma 28  dell'articolo  9  del  presente

decreto».  

 

                               Art. 36

                  Proroga di consigli di indirizzo

                     e vigilanza di INPS e INAIL

  1. Nelle more  del  completamento  del  processo  di  riordino  dei

consigli di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  della

previdenza   sociale   (INPS)   e   dell'istituto    nazionale    per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  conseguente

alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa e

gestionale,  nonche'  il  rispetto  degli   adempimenti   di   natura

contabile,  economica  e  finanziaria,  i  componenti  dei   medesimi

organismi operanti alla data del 30 aprile 2013  sono  prorogati  nei

rispettivi incarichi fino alla costituzione  dei  nuovi  consigli  di

indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

  2. Gli  obiettivi  di  risparmio    rivenienti    dalle  misure  di

razionalizzazione  organizzativa  dell'INPS  e  dell'INAIL   di   cui

all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  in

aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24

dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di  ulteriori  150.000  euro

per l'anno 2013  , per la   copertura delle  spese  di  funzionamento

conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo  e  vigilanza  dei

medesimi enti disposta dal presente articolo.

 

                               Art. 37

                       Zone a burocrazia zero

  1. Fermo restando quanto previsto dalle norme  di  liberalizzazione

delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri burocratici per

le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9

febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4

aprile  2012,  n.  35,  possono  essere  sottoscritte  dai   soggetti

sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore

del presente decreto.

  2. Le attivita' di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto  il  territorio

nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita'  operative

per la creazione di un sistema integrato di dati  telematici  tra  le

diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di  servizi

per la pubblica utilita'.

  3. I soggetti sperimentatori individuano  e  rendono  pubblici  sul

loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in

vigore del  presente  decreto,  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle

autorizzazioni di  competenza  e'  sostituito  da  una  comunicazione

dell'interessato.

    3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita'

delle imprese per le quali le  competenti  pubbliche  amministrazioni

non   ritengano   necessarie   l'autorizzazione,   la    segnalazione

certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la

mera  comunicazione.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a

pubblicare nel proprio sito  internet  istituzionale  l'elenco  delle

attivita' soggette  a  controllo.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,

nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i  propri  ordinamenti

alle disposizioni di cui al presente comma.  

  4. Il Ministero dello sviluppo economico  promuove  l'accesso  alle

informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite  il  proprio

sito istituzionale.

  Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per

la  pubblica  amministrazione  e  la   semplificazione,   predispone,

altresi', un Piano nazionale  delle  zone  a  burocrazia  zero  e  ne

monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio sito  una

relazione trimestrale.

  5. Le attivita' di cui al comma 2 non sono soggette a  limitazioni,

se non quando sia necessario tutelare i principi  fondamentali  della

Costituzione, la sicurezza, la liberta' e  la  dignita'  dell'uomo  e

l'utilita' sociale, il  rispetto  della  salute,  dell'ambiente,  del

paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

  6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 

                               Art. 38

           Disposizioni in materia di prevenzione incendi

  1. Gli enti e i privati  di  cui  all'articolo  11,  comma  4,  del

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  sono

esentati  dalla  presentazione  dell'istanza   preliminare   di   cui

all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in  possesso  di  atti

abilitativi  riguardanti  anche  la  sussistenza  dei  requisiti   di

sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.

  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui  al

medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3

e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data  di  entrata  in

vigore dello stesso.

 

                               Art. 39

               Disposizioni in materia di beni culturali

  1. Al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo  106,  comma  2,  la  parola:  «soprintendente»  e'

sostituita dalla seguente: «Ministero»;

  b) all'articolo 146:

  1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Qualora

i  lavori  siano  iniziati  nel  quinquennio,   l'autorizzazione   si

considera efficace per tutta la durata degli stessi»;

  2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e,  ove  non  sia  reso

entro il termine di novanta giorni dalla  ricezione  degli  atti,  si

considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' reso nel

rispetto  delle   previsioni   e   delle   prescrizioni   del   piano

paesaggistico,  entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla

ricezione degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente

provvede sulla domanda di autorizzazione»;

  3)   (soppresso).  

    1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12  del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, sono abrogati.  

    1-ter. Con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'

culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento di  cui  al

decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24 settembre

2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio superiore

per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di  indirizzo  per  la

societa' Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del Ministro  dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto  con  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio superiore

per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  ha  facolta'  di  proporre

osservazioni  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'atto   di

indirizzo. Lo schema del  decreto  recante  l'atto  di  indirizzo  e'

trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni

parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari.  I

pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di  trasmissione.

Decorso tale termine,  il  decreto  puo'  comunque  essere  adottato.

Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  comma  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 

                               Art. 40

Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa del  

  Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo   

  1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,

dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono  aggiunte

le seguenti: «nonche' il reintegro  degli  stanziamenti  di  bilancio

dello stato di previsione della spesa  del    Ministero  dei  beni  e

delle attivita' culturali e del turismo  » e dopo le parole: «impegni

gia' presi su dette disponibilita'» sono aggiunte le  seguenti  «,  o

versamenti all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  i  quali  il

Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  con  propri

decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio,   ai  fini

della loro riassegnazione  , in aggiunta agli  ordinari  stanziamenti

di bilancio, allo stato di previsione della spesa del   Ministero dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo   per  l'attivita'  di

tutela e valorizzazione del patrimonio  culturale.».  Restano  fermi,

inoltre, gli obblighi  di  versamento    all'entrata    del  bilancio

dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12  novembre

2011, n. 183, e successive modificazioni.

    1-bis. L'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30

aprile 2010, n. 64, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29

giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin

dalla loro trasformazione in soggetti  di  diritto  privato,  non  si

applicano le disposizioni di legge che prevedono  la  stabilizzazione

del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle  norme

in materia di stipulazione  di  contratti  di  lavoro  subordinato  a

termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.  

 

                               Art. 41

                 Disposizioni in materia ambientale

  1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e

successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

  «Art. 243   (Gestione delle acque sotterranee emunte).   -   1.  Al

fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle  acque  sotterranee

nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa

in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento  delle  acque,  anche

tramite conterminazione  idraulica  con  emungimento  e  trattamento,

devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili

per eliminare, anche mediante  trattamento  secondo  quanto  previsto

dall'articolo 242, o isolare le fonti  di  contaminazione  dirette  e

indirette;  in  caso  di  emungimento  e  trattamento   delle   acque

sotterranee  deve  essere  valutata  la   possibilita'   tecnica   di

utilizzazione delle acque emunte nei cicli  produttivi  in  esercizio

nel sito, in conformita' alle finalita' generali e agli obiettivi  di

conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte

terza.  

    2. Il ricorso al barrieramento fisico e' consentito solo nel caso

in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi  di  cui

al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste.  

  3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1  e  2,  l'immissione  di

acque emunte  in  corpi  idrici  superficiali  o  in  fognatura  deve

avvenire  previo  trattamento  depurativo  da  effettuare  presso  un

apposito impianto di trattamento delle acque di falda  o  presso  gli

impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in

esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

  4. Le acque  emunte  convogliate  tramite  un  sistema  stabile  di

collettamento che collega senza soluzione di continuita' il punto  di

prelievo di tali acque con  il  punto  di  immissione  delle  stesse,

previo  trattamento  di  depurazione,  in   corpo   ricettore,   sono

assimilate alle  acque  reflue  industriali  che  provengono  da  uno

scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

    5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104,  ai

soli  fini  della  bonifica,  e'  ammessa  la  reimmissione,   previo

trattamento, delle acque sotterranee nello stesso  acquifero  da  cui

sono emunte. A tal fine il progetto  di  cui  all'articolo  242  deve

indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche  qualitative

e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di reimmissione  e

le misure di controllo e monitoraggio  della  porzione  di  acquifero

interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche  mediante

reiterati cicli di emungimento, trattamento  e  reimmissione,  e  non

devono contenere  altre  acque  di  scarico  ne'  altre  sostanze  ad

eccezione  di  sostanze  necessarie  per  la  bonifica  espressamente

autorizzate, con particolare riferimento alle quantita'  utilizzabili

e alle modalita' d'impiego.  

    6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire  un'effettiva

riduzione della massa delle sostanze inquinanti  scaricate  in  corpo

ricettore,  al  fine  di  evitare   il   mero   trasferimento   della

contaminazione presente  nelle  acque  sotterranee  ai  corpi  idrici

superficiali  ».

  2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, e successive modificazioni, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il

seguente:

  «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare  di   concerto   con   il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n.  161,  adottato  in

attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del  decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce  da  scavo  che

provengono da attivita' o  opere  soggette  a  valutazione  d'impatto

ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.  Il  decreto  di

cui al periodo  precedente  non  si  applica  comunque  alle  ipotesi

disciplinate dall'articolo 109   del presente decreto  .».

  3.  All'articolo  3  del  decreto-legge  25  gennaio  2012,  n.  2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,

costituite  da  una  miscela  eterogenea  di  materiale  di   origine

antropica, quali residui e scarti di produzione e di  consumo,  e  di

terreno, che compone un orizzonte  stratigrafico  specifico  rispetto

alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno

in un determinato sito  , e  utilizzate    per  la  realizzazione  di

riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

  b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  «2.    Fatti  salvi  gli  accordi  di  programma  per  la  bonifica

sottoscritti prima della data di entrata  in  vigore  della  presente

disposizione che rispettano le norme in materia di  bonifica  vigenti

al  tempo   della   sottoscrizione  ,   ai   fini   dell'applicazione

dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto  legislativo

n. 152 del 2006,  le  matrici  materiali  di  riporto  devono  essere

sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali  granulari  ai

sensi dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5

febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta

Ufficiale  16  aprile  1998,  n.  88,  ai  fini  delle  metodiche  da

utilizzare  per  escludere  rischi  di  contaminazione  delle   acque

sotterranee e, ove conformi ai limiti del test  di  cessione,  devono

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in  materia  di

bonifica dei siti contaminati.

  3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi

ai limiti del test di cessione sono fonti di  contaminazione  e  come

tali devono essere rimosse o   devono essere rese conformi ai  limiti

del  test  di  cessione    tramite  operazioni  di  trattamento   che

  rimuovano   i contaminanti o devono essere sottoposte  a  messa  in

sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a

costi sostenibili che   consentano   di utilizzare l'area secondo  la

destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

  3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente

a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

    3-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  49  del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali  di  scavo  provenienti

dalle miniere dismesse, o comunque  esaurite,  collocate  all'interno

dei  siti  di  interesse   nazionale,   possono   essere   utilizzati

nell'ambito delle medesime aree minerarie  per  la  realizzazione  di

reinterri,  riempimenti,  rimodellazioni,   rilevati,   miglioramenti

fondiari o viari oppure altre forme  di  ripristini  e  miglioramenti

ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali  materiali,

tenuto  conto  del  valore  di  fondo   naturale,   abbia   accertato

concentrazioni degli inquinanti che si  collocano  al  di  sotto  dei

valori  di  cui  all'allegato  5  alla  parte  quarta   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  in  funzione  della  destinazione

d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione  da

compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al  decreto  del

Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  e

successive modificazioni.  

    3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al  comma

3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i  suoli  e

per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini

di tale restituzione, il soggetto interessato comunica  al  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  i  risultati

della  caratterizzazione,  validati  dall'Agenzia  regionale  per  la

protezione dell'ambiente (ARPA) competente  per  territorio,  che  si

avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.  

  4.  All'articolo  3,  comma  1,  lettera  e.5),  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  dopo  le  parole

«esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorche'

siano   installati  , con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno

di strutture ricettive  all'aperto,  in  conformita'  alla  normativa

regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».

  5. All'articolo  1,  comma  359,  primo  periodo,  della  legge  24

dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono  aggiunte  le

seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole «, se attribuiti, in tutto o  in  parte,  con  il  decreto  di

nomina di cui al comma 358».

  6.  In  relazione  alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  n.

2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione

nell'attuazione degli  interventi  di  adeguamento  del  sistema  dei

rifiuti nella Regione Campania e  di  accelerare  l'attuazione  delle

azioni in corso per il superamento delle  criticita'  della  gestione

del sistema stesso, il Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu' commissari

ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti  competenti  in

via ordinaria, alla  realizzazione    e  all'avvio    della  gestione

degli impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora  realizzati,

e per le altre iniziative strettamente strumentali  e  necessarie.  I

decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i compiti

e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o

revoca.

    6-bis. I commissari ad acta di cui al comma 6  possono  avvalersi

dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi  2  e  2-bis

dell'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre  2010,   n.   196,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.  1,  e

successive modificazioni.  

    6-ter. I commissari ad acta di cui al comma 6 possono  promuovere

la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34  del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e

accordi  tra  i  soggetti   istituzionali   interessati,   ai   sensi

dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di

assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle procedure

amministrative    concernenti    l'attuazione    degli    interventi;

l'acquisizione al patrimonio pubblico  e  la  disciplina  del  regime

giuridico  delle  aree  di  localizzazione  degli  impianti  e  degli

impianti medesimi;  la  realizzazione  delle  opere  complementari  e

accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e

delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure  premiali

e di compensazione ambientale in favore degli  enti  locali  nel  cui

territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra  gli  enti

locali per garantire l'utilizzo convenzionale  o  obbligatorio  degli

impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei  rifiuti  nel  bacino

territoriale interessato, quale  modello  giuridico  con  l'efficacia

prevista dal comma 7 dell'articolo  200  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152.  

    6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di  cui  al

comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

in considerazione delle perduranti imperative esigenze di  protezione

sanitaria  e  ambientale   nella   regione   Campania,   e'   vietata

l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e no,  e

di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.  

    6-quinquies. Essendo cessata il 31  dicembre  2012  la  struttura

commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche  e

tutela delle acque nella regione Campania,  ai  sensi  dell'ordinanza

del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010, n.  3849,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  6  marzo  2010,  in

ragione  delle  competenze  residue  al   31   dicembre   2012,   non

precedentemente  trasferite  agli  enti  ordinariamente   competenti,

consistenti  prevalentemente  nel  contenzioso   di   natura   legale

derivante dalle precedenti  gestioni,  e'  assegnato  al  Commissario

delegato di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 4  agosto  2010,  n.  3891,  pubblicata  nella

Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  prorogato   con

l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in considerazione

della precedente attivita' di  liquidazione  svolta,  il  compito  di

definire entro il termine del 31 dicembre 2013  il  valore  economico

del predetto contenzioso  e  gli  enti  legittimati  al  subentro,  e

comunque di garantire la continuita' dell'attivita' amministrativa in

corso. Alle attivita' di cui al precedente  periodo  si  procede  con

l'ausilio,   oltre   che   dell'Avvocatura   dello    Stato,    anche

dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali esigenze  di

natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino

al 31 dicembre 2013, il Commissario  di  cui  al  presente  comma  e'

autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro,  ad  utilizzare

le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza.  

  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma  6  sono  posti  a

carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le modalita' da

stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.

    7-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  11

febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli

impianti geotermici pilota sono di competenza statale».  

    7-ter. Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono

apportate le seguenti modificazioni:  

     a)dopo il  punto  7-ter  dell'allegato  II  alla  parte  II,  e'

inserito il seguente:  

    «7-quater). Impianti geotermici pilota  di  cui  all'articolo  1,

comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e

successive modificazioni»;  

      b)alla  lettera  v)  dell'allegato  III  alla  parte  II,  sono

aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  con  esclusione  degli

impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1,  comma  3-bis,  del

decreto  legislativo  11  febbraio  2010,   n.   22,   e   successive

modificazioni»;  

     c) alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV  alla  parte  II

dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite  le  seguenti:

«con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui  all'articolo

1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.  22,  e

successive modificazioni».  

    7-quater. La lettera e-bis)  del  comma  1  dell'articolo  4  del

decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  e'  sostituita  dalla

seguente:  

    «e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento  offshore  di  minerali,

compresi gli idrocarburi nonche'  quelli  previsti  dall'articolo  1,

comma 3-bis, del decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  e

successive modificazioni».  

 

                              Art. 41-bis

   Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo   

    1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui  al

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 10 agosto  2012,  n.  161,  i  materiali  da  scavo  di  cui

all'articolo 1, comma 1,  lettera    b)  ,  del  citato  regolamento,

prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base alle

norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo  184-bis

del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive  modificazioni,

se il produttore dimostra:  

     a)che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente  presso

uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;  

      b)che,  in  caso  di  destinazione  a   recuperi,   ripristini,

rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri  utilizzi  sul  suolo,

non  sono  superati  i  valori   delle   concentrazioni   soglia   di

contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1

dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.  152  del

2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e

alla destinazione d'uso urbanistica del  sito  di  destinazione  e  i

materiali  non  costituiscono  fonte  di  contaminazione  diretta   o

indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi  i  valori  di  fondo

naturale;  

     c) che, in caso  di  destinazione  ad  un  successivo  ciclo  di

produzione,  l'utilizzo  non  determina  rischi  per  la  salute  ne'

variazioni qualitative o quantitative  delle  emissioni  rispetto  al

normale utilizzo delle materie prime;  

     d) che ai fini di cui alle lettere        b)e        c)  non  e'

necessario sottoporre  i  materiali  da  scavo  ad  alcun  preventivo

trattamento,  fatte  salve  le  normali  pratiche  industriali  e  di

cantiere.  

    2. Il proponente  o  il  produttore  attesta  il  rispetto  delle

condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione  resa  all'Agenzia

regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del

testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre  2000,   n.   445,   precisando   le   quantita'   destinate

all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per  l'utilizzo,

che non possono comunque superare un anno dalla data  di  produzione,

salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad

essere utilizzato preveda un  termine  di  esecuzione  superiore.  Le

attivita' di  scavo  e  di  utilizzo  devono  essere  autorizzate  in

conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

La  modifica  dei  requisiti  e  delle  condizioni   indicate   nella

dichiarazione di cui al primo  periodo  e'  comunicata  entro  trenta

giorni al comune del luogo di produzione.  

    3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorita' di

cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al  luogo

di produzione e di utilizzo, che i  materiali  da  scavo  sono  stati

completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.  

    4. L'utilizzo dei materiali da  scavo  come  sottoprodotto  resta

assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il

trasporto di tali materiali e' accompagnato,  qualora  previsto,  dal

documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto  redatto

in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e

7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e  successive

modificazioni.  

    5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai

materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non rientranti  nel

campo di applicazione  del  comma  2-bis  dell'articolo  184-bis  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dal  comma  2

dell'articolo 41 del presente decreto.  

    6. L'articolo 8-bis del decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'

abrogato.  

    7. L'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto

2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre  e

rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera   b)  , i  materiali

da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  

 

                              Art. 41-ter

Norme  ambientali  per  gli  impianti  ad  inquinamento   scarsamente

                          significativo   

    1. Alla parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  V  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono

apportate le seguenti modificazioni:  

    a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

nonche' silos per i materiali vegetali»;  

     b)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:  

    «v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali  impiegati

da imprese agricole o a servizio delle  stesse  con  potenza  termica

nominale, per corpo  essiccante,  uguale  o  inferiore  a  1  MW,  se

alimentati a biomasse o a biodiesel  o  a  gasolio  come  tale  o  in

emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a

metano o a gpl o a biogas»;  

     c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» e' soppressa;  

     d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:  

    «kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno  di

uva nonche' stabilimenti di  produzione  di  aceto  o  altre  bevande

fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i

distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque

sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  di

fermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamento

meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materie

prime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla

presente lettera.  

    kk-ter) Frantoi».  

    2. Alla parte II  dell'allegato  IV  alla  parte  V  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  sono

apportate le seguenti modificazioni:  

     a)dopo la lettera v) e' inserita la seguente:  

    «v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali  impiegati

o a servizio di imprese agricole non ricompresi  nella  parte  I  del

presente allegato»;  

     b)dopo la lettera oo) e' aggiunta la seguente:  

    «oo-bis) Stabilimenti  di  produzione  di  vino,  aceto  o  altre

bevande  fermentate  non  ricompresi  nella  parte  I  del   presente

allegato».  

 

                             Art. 41-quater

              Disciplina dell'utilizzo del pastazzo   

    1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del

mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e  con  il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, un decreto contenente  disposizioni

che consentano la produzione,  la  commercializzazione  e  l'uso  del

pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli  agrumi  ad  uso

agricolo  e  zootecnico,  sottraendolo  in   modo   definitivo   alla

disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'  adottato

un decreto ai sensi  dell'articolo  184-bis,  comma  2,  del  decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  per  stabilire   i   criteri

qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel

corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in  altri  cicli

di produzione.  

 

                               Art. 42

                Soppressione certificazioni sanitarie

  1. Fermi restando gli obblighi  di  certificazione  previsti    dal

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  , per i lavoratori soggetti

a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le  disposizioni  concernenti

l'obbligo   dei   seguenti   certificati    attestanti    l'idoneita'

psico-fisica al lavoro:

  a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui:

  1) all'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 4  maggio

1925, n. 653;

  2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al  regio

decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

  3) all'articolo 3, secondo comma, lettera f),  del  regolamento  di

cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

  4) all'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;

  b) limitatamente alle lavorazioni non  a  rischio,  certificato  di

idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del  regolamento  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n.

1668, e all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977,  e

successive modificazioni;

  c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i

farmacisti, di cui:

  1) all'articolo 4, primo comma, lettera e), del regolamento di  cui

al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

  2) all'articolo 31, quinto comma, del regolamento di cui  al  regio

decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

  3) all'articolo 5, secondo comma, numero 3), del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

  d) certificato di idoneita' fisica per  l'assunzione  nel  pubblico

impiego, di cui:

  1) all'articolo 2, primo comma, numero 4), del  testo  unico  delle

disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello

Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio

1957, n. 3;

  2) all'articolo 11, secondo comma,  lettera  c),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

  3) all'articolo 2, comma 1, numero 3), del regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

  4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente

della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;

  5) all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente

della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;

  e) certificato di idoneita' psico-fisica all'attivita'  di  maestro

di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  della  legge  8

marzo 1991, n. 81.

  2.   All'articolo 32 del regolamento per il servizio  farmaceutico,

di cui al regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1706,  e  successive

modificazioni  , sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo comma, le parole: «ed esibire tanti certificati  medici

quanti sono i dipendenti  medesimi  per  comprovare  che  essi  siano

esenti  da  difetti  ed  imperfezioni  che  impediscano   l'esercizio

professionale della farmacia e da malattie  contagiose  in  atto  che

rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;

  b) al terzo comma, le parole:  «Le  suddette  comunicazioni  devono

essere trascritte»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  suddetta

comunicazione deve essere trascritta».

  3. Per i lavoratori che rientrano nell'ambito della  disciplina  di

cui  al  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81  e  successive

modificazioni,    non  si  applicano  le   disposizioni   concernenti

l'obbligo della certificazione   attestante l'idoneita'  psico-fisica

relativa all'esecuzione di operazioni  relative  all'impiego  di  gas

tossici,  di  cui  all'articolo  27,  primo  comma,  numero  4°,  del

regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

  4. Sono abrogate le disposizioni relative  all'obbligatorieta'  del

certificato  per  la  vendita  dei  generi  di  monopolio,   di   cui

all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre 1957,

n. 1293.

  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile  2002,

n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono soppresse.

  6. La lettera e) del  comma  1,  dell'articolo  5  della  legge  21

novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e  la  lettera  e)

del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono

abrogate.

    7-bis. L'articolo 14 della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  e

l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della

Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.  

    7-ter. All'articolo 240, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  la

lettera      f) e' abrogata.  

 

                              Art. 42-bis

        Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria   

    1. Al fine di salvaguardare la salute dei  cittadini  promuovendo

la pratica sportiva, per non gravare cittadini e  Servizio  sanitario

nazionale di ulteriori  onerosi  accertamenti  e  certificazioni,  e'

soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita'  ludico-motoria

e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13

settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8

novembre 2012, n. 189, e dal decreto del  Ministro  della  salute  24

aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio

2013.  

    2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra

di base per l'attivita' sportiva non  agonistica.  Sono  i  medici  o

pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita,  se

i   pazienti   necessitano    di    ulteriori    accertamenti    come

l'elettrocardiogramma  .

 

                              Art. 42-ter

Semplificazione in  merito  alle  verifiche  dell'Istituto  nazionale

  della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidita'   

    1. I soggetti per i quali e' gia' stata accertata da parte  degli

uffici competenti una menomazione  o  una  patologia  stabilizzate  o

ingravescenti di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del

27  settembre  2007,  inclusi  i  soggetti  affetti  da  sindrome  da

talidomide  o  da  sindrome  di   Down,   che   hanno   ottenuto   il

riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di  comunicazione

sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza  dello  stato

invalidante da  parte  degli  uffici  dell'Istituto  nazionale  della

previdenza sociale (INPS).  

    2.   Il   soggetto   chiamato   dall'INPS   per    la    verifica

sull'accertamento del suo  stato  invalidante  effettua  la  verifica

limitatamente alle situazioni incerte.  

    3.   Il   soggetto   chiamato   dall'INPS   per    la    verifica

sull'accertamento del suo stato invalidante non perde  il  diritto  a

percepire l'emolumento economico  di  cui  e'  titolare  anche  se  i

verbali di visita non sono immediatamente vidimati  dal  responsabile

preposto.  

 

                             Art. 42-quater

Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33   

    1. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge  10

febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9

aprile 2009, n. 33, e' inserito il seguente:   

    «14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della  misura

del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che  risultino,

alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilita', oppure  titolari

di prestazioni straordinarie a carico dei  fondi  di  solidarieta'  o

autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano

validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione  di  esposizione

all'amianto rilasciati dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione

contro gli infortuni  sul  lavoro,  ai  fini  del  conseguimento  dei

benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo  1992,

n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di  revoca  delle

certificazioni rilasciate sono privi di effetto,  salvo  il  caso  di

dolo  dell'interessato  accertato  in  via  giudiziale  con  sentenza

definitiva».  

 

                               Art. 43

                Disposizioni in materia di trapianti

  1.   Al terzo comma   dell'articolo 3 del regio decreto  18  giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo:  «  I  comuni    trasmettono  i  dati  relativi  al

consenso  o  al  diniego  alla  donazione  degli  organi  al  Sistema

informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge  1

aprile 1999, n. 91.».

    1-bis. Il consenso o  il  diniego  alla  donazione  degli  organi

confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive

modificazioni.  

  2. Agli adempimenti di cui al comma 1, si provvede  senza  nuovi  e

maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane  e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 44

  Riconoscimento  del   servizio   prestato   presso   le   pubbliche

  amministrazioni di altri Stati  membri  e  semplificazioni  per  la

  certificazione di qualita' delle materie prime  utilizzate  per  la

  produzione   di   medicinali     nonche'   disposizioni   per    la

  classificazione dei  farmaci  orfani  e  di  eccezionale  rilevanza

  terapeutica

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile  2008,  n.

59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,

dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «  Relativamente  al

personale  delle  aree    della  dirigenza  medica,   veterinaria   e

sanitaria  che  presta  servizio  presso   le   strutture   sanitarie

pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini  del

riconoscimento   di   vantaggi   economici   o   professionali,   che

l'esperienza  professionale  e  l'anzianita'  siano  maturate   senza

soluzione di continuita',  tale  condizione  non  si  applica  se  la

soluzione di continuita' dipende dal  passaggio  dell'interessato  da

una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di

uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».

  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le  risorse  del

fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,

n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio  dello

Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario  nazionale,  ai  fini

della successiva erogazione alle  regioni,  sulla  base  di  apposito

riparto, da effettuare con decreto  del  Ministro  della  salute,  di

concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di

recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il disposto di

cui  al  primo  periodo  dell'articolo  54,  comma  3,  del   decreto

legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.  Fino

alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54,  comma  2,

del medesimo decreto legislativo, anche  importate  da  paesi  terzi,

devono essere corredate di una certificazione di qualita' che attesti

la conformita' alle norme di  buona  fabbricazione  rilasciata  dalla

persona qualificata responsabile della produzione del medicinale  che

utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita',  per  l'AIFA,

di effettuare ispezioni dirette a  verificare  la  conformita'  delle

materie prime alla certificazione resa.

  4. Il comma 3-bis  dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  24

aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' abrogato.

    4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge

13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali

per i quali e' stata presentata domanda  ai  sensi  del  comma  3,  i

medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».  

    4-ter. Dopo il comma 5  dell'articolo  12  del  decreto-legge  13

settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8

novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:  

    «5-bis. L'AIFA valuta, ai  fini  della  classificazione  e  della

rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale, i  farmaci

di cui al comma 3, per  i  quali  e'  stata  presentata  la  relativa

domanda di  classificazione  di  cui  al  comma  1,  corredata  della

necessaria documentazione, in via prioritaria  e  dando  agli  stessi

precedenza  rispetto  ai   procedimenti   pendenti   alla   data   di

presentazione della domanda di classificazione  di  cui  al  presente

comma, anche attraverso la fissazione di sedute  straordinarie  delle

competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui  al  comma  4,

primo periodo, e' ridotto a cento giorni.  

    5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta  giorni  dal

rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di   un

medicinale di cui al comma 3,  l'AIFA  sollecita  l'azienda  titolare

della  relativa  autorizzazione   all'immissione   in   commercio   a

presentare la domanda di classificazione di cui al comma  1  entro  i

successivi trenta giorni. Decorso  inutilmente  tale  termine,  viene

data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA  e  viene  meno  la

collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».  

    4-quater. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in

materia di condizioni assicurative per gli esercenti  le  professioni

sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012,

n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,

n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura  assicurativa

anche   per   i   giovani   esercenti   le   professioni   sanitarie,

incentivandone l'occupazione,  nonche'  di  consentire  alle  imprese

assicuratrici e agli esercenti  stessi  di  adeguarsi  alla  predetta

disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, e' sostituito dal seguente:  

    «5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie,  gli

obblighi di cui al comma 5, lettera   e)  , si applicano decorsi  due

anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della

Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».  

    4-quinquies. All'articolo 37 del decreto  legislativo  24  aprile

2006, n. 219, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  

    «1-bis.  Nei  casi  di  modificazioni  apportate   al   foglietto

illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico  delle  scorte,

subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un

foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato».  

 

                               Art. 45

                 Omologazioni delle macchine agricole

  1. Al primo periodo del comma  2,  dell'articolo  107  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo  le  parole:  «degli  uffici

competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono  aggiunte

le seguenti «o da parte  di  strutture  o  Enti  aventi  i  requisiti

stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole,

alimentari e forestali».

 

                              Art. 45-bis

            Abilitazione all'uso di macchine agricole   

   1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo  9  aprile

2008, n. 81, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  le

condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».  

    2.   Il   termine   per   l'entrata   in   vigore    dell'obbligo

dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di

quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato  nel

supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  60  del  12

marzo 2012, tra il Governo, le regioni  e  le  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle  attrezzature

di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione  degli

operatori,  nonche'  le  modalita'  per  il  riconoscimento  di  tale

abilitazione, i soggetti formatori, la  durata,  gli  indirizzi  e  i

requisiti  minimi  di  validita'  della  formazione,  in   attuazione

dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81, e successive modificazioni, e' differito al 22 marzo 2015.  

 

                               Art. 46

                          EXPO Milano 2015

  1.  In  via  straordinaria,  e  fino  al  31  dicembre   2015,   le

disposizioni  di  cui  ai  commi  8  e  12,  dell'articolo   6,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli enti  locali

coinvolti nell'organizzazione del  grande  evento  EXPO  Milano  2015

indicati nel decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  6

maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio  2013,  n.

123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del  grande

evento.

    1-bis. Al  fine  di  promuovere  l'adeguata  presentazione  delle

iniziative e delle esperienze della  cooperazione  italiana  all'Expo

Milano 2015 nonche' la valorizzazione delle esperienze innovative nel

campo del diritto all'alimentazione, della  sovranita'  alimentare  e

dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, e' assegnato  al

Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi

della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2014 e  2015,  specificamente  destinato

alle attivita' di organizzazione logistica e comunicazione  attinenti

alla partecipazione all'Expo Milano 2015.  

    1-ter. Al fine di garantire la  trasparenza  nell'utilizzo  delle

risorse pubbliche, il comune di Milano, nonche'  gli  enti  coinvolti

nella realizzazione dell'evento,  sono  obbligati  a  pubblicare  nel

proprio   sito   internet   ufficiale   le   spese   sostenute    per

l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.  

    1-quater. Il comune di Milano puo', senza nuovi o maggiori  oneri

per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento del  gettito

derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella citta' di

Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015,  al  programma  di

azioni  finalizzato  alla  realizzazione  dell'evento   «Expo   2015»

denominato  «City  Operations»,  approvato  con  deliberazione  della

Giunta comunale di Milano.  

    1-quinquies. Le azioni indicate nel programma  di  cui  al  comma

1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate con le

entrate di cui al medesimo comma 1-quater,  non  sono  sottoposte  ai

limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122.  

    1-sexies. I comuni della provincia di Milano,  e  successivamente

ricompresi  nell'istituenda  area  metropolitana,  possono  istituire

l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi  dell'articolo  4   del   decreto

legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  successive  modificazioni.  Ai

medesimi comuni sono estese le facolta' previste  per  il  comune  di

Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente articolo,  sulla

base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte comunali.  

 

                              Art. 46-bis

           Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999   

    1. Al fine di favorire il rilancio  del  settore  agricolo  e  di

assicurare la realizzazione delle iniziative in campo  agroalimentare

connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche'  per  la  partecipazione

all'evento medesimo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per

ciascuno degli  anni  2013  e  2014  a  favore  del  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali.  

 

 

 

                              Art. 46-ter

         Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale

                        di Milano del 2015   

    1.  Al  fine  dello  svolgimento  delle  attivita'   di   propria

competenza,  la  societa'  Expo  2015  s.p.a.  puo'  avvalersi  della

struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualita' di centrale

di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice di  cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  mediante  preventiva

stipula di apposita convenzione che preveda il  mero  rimborso  delle

relative spese a carico della societa' Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

    2. Fermo restando il conseguimento complessivo  dei  risparmi  di

spesa previsti a legislazione vigente, le  societa'  in  house  degli

enti locali soci di Expo 2015  s.p.a.  possono  procedere,  anche  in

deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente  in

materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo  determinato

necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali  essenziali

e altre  opere,  nonche'  per  la  prestazione  di  servizi  e  altre

attivita',  tutte  strettamente  connesse   all'evento,   fino   alla

conclusione delle medesime e comunque con  durata  non  oltre  il  31

dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.  

    3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo  della

Repubblica italiana e il Bureau Internationale des Expositions  sulle

misure necessarie per facilitare  la  partecipazione  all'Esposizione

Universale di Milano  del  2015,  fatto  a  Roma  l'11  luglio  2012,

ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si  interpreta

nel senso che le disposizioni dell'articolo  17,  quinto  comma,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si

applicano   anche   alle    prestazioni    di    servizi    attinenti

all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione I, del

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  

    4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di  Milano

del 2015 si  applica,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,

l'aliquota ridotta del 10 per cento.  

    5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione  delle  opere

Expo indispensabili per l'Evento,  con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico  di

cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.   43,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,

sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati,  fino  alla

concorrenza  del  contributo  in  conto  impianti  dovuto  dai   soci

inadempienti, i finanziamenti  statali  relativi  ad  opere  connesse

all'Evento,  gia'  incluse  in  apposito  allegato  al  decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri  22  ottobre  2008,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre  2008,  e  successive

modificazioni, il cui progetto definitivo non e' stato approvato  dal

CIPE alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del

presente decreto.  

 

                               Art. 47

            Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

  1. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e'  cosi'

modificato:

  a) al comma 13, come modificato dall'articolo 64, comma 3-ter,  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni,

dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole «Ministro

per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono  sostituite  da

«Presidente del Consiglio dei Ministri, o   dall'Autorita' di Governo

delegata   per lo sport, ove nominata»;

  b) il comma 15 e' abrogato.

 

                              Art. 47-bis

Misure  per  garantire  la   piena   funzionalita'   e   semplificare

  l'attivita'  della   Commissione   per   l'accesso   ai   documenti

  amministrativi   

    1.  All'articolo  27  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)al comma 2:  

    1) le parole: «e' composta  da  dodici  membri»  sono  sostituite

dalle seguenti: «e' composta da dieci membri»;  

    2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di  cui  alla

legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite  le  seguenti:  «anche  in

quiescenza,»;  

    3) le parole: «due fra i professori  di  ruolo»  sono  sostituite

dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;  

    4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato  e  degli  altri

enti pubblici» sono soppresse;  

     b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  

    «2-bis. La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.

L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la

decadenza».  

    2. La Commissione di cui all'articolo 27  della  legge  7  agosto

1990, n. 241, come da ultimo modificato  dal  presente  articolo,  e'

ricostituita entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto. Fino  alla  data  di

nuova  costituzione,  la  Commissione  continua   a   operare   nella

precedente composizione.  

    3. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del  regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,  n.

184, e' soppresso.  

 

                               Art. 48

        Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

  1.    Al  capo  II  del  titolo  II  del  libro  terzo  del  codice

dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis e' aggiunto il seguente  :

  «Art. 537-ter   (Cooperazione con altri Stati per  i  materiali  di

armamento prodotti dall'industria nazionale).    -  1.  Il  Ministero

della  difesa,  nel  rispetto  dei  principi,  delle  norme  e  delle

procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di  cui

alla legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e  successive  modificazioni,

d'intesa con il Ministero degli  affari  esteri,  puo'  svolgere  per

conto di altri  Stati  esteri  con  i  quali  sussistono  accordi  di

cooperazione o di reciproca assistenza  tecnico-militare,  e  tramite

proprie articolazioni, attivita' di  supporto  tecnico-amministrativo

per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti  dall'industria

nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate  esigenze

di sostegno logistico e  assistenza  tecnica,  richiesti  dai  citati

Stati, nei limiti e secondo le modalita'  disciplinati  nei  predetti

accordi.

  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della

difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il  Ministro

dell'economia e delle  finanze,    previo  parere  delle  Commissioni

parlamentari competenti  , e'  definita  la  disciplina  esecutiva  e

attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo

  3.   Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per  le

attivita' di cui al comma 1, sono versate   all'entrata del  bilancio

dello Stato per essere integralmente   riassegnate   ai fondi di  cui

all'articolo 619.».

 

                               Art. 49

   Proroga e differimento di termini in materia di spending review  e

  ulteriori  disposizioni  urgenti  per  l'equilibrio   del   settore

  sanitario   

    01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

le  parole:  «entro  il  31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».  

  1.  All'articolo  4,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma  1,  lettera  b),  le  parole  «30  giugno  2013»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre  2013»  e  le  parole  «a

decorrere dal 1° gennaio 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a

decorrere dal 1° luglio 2014»;

  b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1°  gennaio  2014»  sono

sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».

    1-bis. Il comma 2 dell'articolo  5  del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e  i  termini

ivi previsti non si applicano  alle  societa'  quotate  e  alle  loro

controllate.  

  2. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135 e' differito al  31  dicembre  2013.  Sono  fatti

salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed  organismi  che  hanno

proseguito la loro attivita' oltre il predetto termine.

    2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,

sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)al comma 8, lettera   d)  , le parole: «rilevati  dai  modelli

CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del  nuovo

sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della

salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4

gennaio 2005»;  

     b)al comma 14, dopo il primo periodo, e' inserito  il  seguente:

«Qualora nell'anno 2011 talune strutture  private  accreditate  siano

rimaste inoperative a causa  di  eventi  sismici  o  per  effetto  di

situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di riduzione  della

spesa possono tenere conto degli  atti  di  programmazione  regionale

riferiti alle predette  strutture  rimaste  inoperative,  purche'  la

regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su altre

aree della spesa sanitaria, il  rispetto  dell'obiettivo  finanziario

previsto dal presente comma».  

 

                              Art. 49-bis

        Misure per il rafforzamento della spending review   

    1. Al fine di coordinare l'azione  del  Governo  e  le  politiche

volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare  la

qualita' dei servizi  pubblici  offerti,  e'  istituito  un  Comitato

interministeriale,  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio   dei

ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  dal

Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il  Parlamento

e il coordinamento dell'attivita' di Governo,  dal  Ministro  per  la

pubblica amministrazione e la semplificazione e  dal  Sottosegretario

di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del

Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'

invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri Ministri,

in ragione della rispettiva competenza  in  ordine  alle  materie  da

trattare.  Il  Comitato  svolge   attivita'   di   indirizzo   e   di

coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti  pubblici,  nonche'  delle

societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni

pubbliche che non emettono strumenti finanziari  quotati  in  mercati

regolamentati,  con  particolare  riferimento  alla   revisione   dei

programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese,

alla razionalizzazione delle attivita'  e  dei  servizi  offerti,  al

ridimensionamento delle strutture, alla  riduzione  delle  spese  per

acquisto  di  beni  e  servizi,  all'ottimizzazione  dell'uso   degli

immobili  e  alle  altre  materie  individuate  dalla  direttiva  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio  2012,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012,  o  da  ulteriori

direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.  

    2.  Ai  fini  della   razionalizzazione   della   spesa   e   del

coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,

puo' nominare con proprio decreto un Commissario  straordinario,  con

il compito di formulare indirizzi  e  proposte,  anche  di  carattere

normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al  comma  1,  terzo

periodo.  

    3. Il Commissario straordinario opera in piena  autonomia  e  con

indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto  tra  persone,

anche estranee alla pubblica amministrazione,  dotate  di  comprovata

esperienza e capacita'  in  materia  economica  e  di  organizzazione

amministrativa.  

    4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

comma 2 stabilisce:  

     a)la durata dell'incarico, che non puo' comunque eccedere i  tre

anni;  

     b)l'indennita' del  Commissario  straordinario,  nei  limiti  di

quanto previsto dall'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214;  

     c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia  e

delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo' avvalersi

nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.  

    5. Il Commissario straordinario ha diritto di  corrispondere  con

tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di  chiedere  ad

essi,  oltre  a  informazioni  e  documenti,  la  collaborazione  per

l'adempimento delle sue  funzioni.  In  particolare,  il  Commissario

straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o  alimentate.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario  puo'

disporre  lo  svolgimento   di   ispezioni   e   verifiche   a   cura

dell'Ispettorato per la funzione pubblica e  del  Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai  sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.

68, la collaborazione della Guardia di finanza.  

    6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario  straordinario

presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma

di  lavoro  recante  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi   metodologici

dell'attivita'  di  revisione  della  spesa   pubblica.   Nel   corso

dell'incarico il Commissario straordinario, anche  su  richiesta  del

Comitato   interministeriale,   puo'   presentare   aggiornamenti   e

integrazioni del programma ai fini della loro approvazione  da  parte

del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali  aggiornamenti  e

integrazioni sono trasmessi alle Camere.  

    7. Il Commissario straordinario, se richiesto,  svolge  audizioni

presso le competenti Commissioni parlamentari.  

    8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera   b)  ,  nel  limite

massimo di 150 mila euro per  l'anno  2013,  di  300  mila  euro  per

ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per  l'anno  2016,

si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad

apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di

bilancio.  

    9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5  e  6  del  decreto-legge  7

maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2,  della  legge  6  luglio

2012, n. 94, sono abrogati.  

 

                              Art. 49-ter

             Semplificazioni per i contratti pubblici   

    1. Per i  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture

sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire  da  tre  mesi

successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del presente decreto, la documentazione comprovante il  possesso  dei

requisiti   di   carattere   generale,    tecnico-organizzativo    ed

economico-finanziario e' acquisita esclusivamente attraverso la banca

dati  di  cui  all'articolo  6-bis  del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  

 

                             Art. 49-quater

                Anticipazione di liquidita' in favore

           dell'Associazione italiana della Croce Rossa   

    1.  Nelle  more  dello  svolgimento  delle   attivita'   di   cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.  178,

l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)  puo'  presentare  al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e

Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  30

settembre 2013, con certificazione congiunta  del  presidente  e  del

direttore  generale,  un'istanza  di  accesso  ad  anticipazione   di

liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo  di  150  milioni  di

euro. L'anticipazione e'  concessa,  previa  presentazione  da  parte

della CRI di un piano di  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed

esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a  carico  di  singoli

comitati territoriali, a  valere  sulla  sezione  per  assicurare  la

liquidita' dei debiti certi, liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del

Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo  1,  comma

10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.  

    2. All'erogazione della somma di cui al comma  1  si  provvede  a

seguito:  

     a)della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee  e

congrue di  copertura  annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di

liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito  tavolo

tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria

generale dello Stato;  

     b)della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la CRI, nel

quale sono definite le modalita'  di  erogazione  e  di  restituzione

delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore  a

trenta anni, prevedendo altresi',  qualora  l'ente  non  adempia  nei

termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia  le  modalita'

di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia

e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.  Il  tasso

di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato  dei

buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.  

 

                          Art. 49-quinquies

          Misure finanziarie urgenti per gli enti locali   

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,

n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)all'articolo 243-bis,  comma  5,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di

cui al  presente  comma  risulti  gia'  presentata  dalla  precedente

amministrazione, ordinaria o  commissariale,  e  non  risulti  ancora

intervenuta la delibera della Corte dei conti di  approvazione  o  di

diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in

carica  ha  facolta'  di  rimodulare  il   piano   di   riequilibrio,

presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi  alla

sottoscrizione della relazione di cui all'articolo  4-bis,  comma  2,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;  

       b)all'articolo   243-quater,   comma   2,   le   parole:   «la

sottocommissione di cui al comma 1» sono sostituite  dalle  seguenti:

«la commissione di cui all'articolo 155».  

 

                              Capo II

               Semplificazione in materia fiscale

 

                               Art. 50

                      Modifiche alla disciplina

             della responsabilita' fiscale negli appalti

  1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio  2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.

248, le parole: «e del versamento dell'imposta  sul  valore  aggiunto

dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».

 

                              Art. 50-bis

Semplificazione delle  comunicazioni  telematiche  all'Agenzia  delle

  entrate per i soggetti titolari di partita IVA   

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita

IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate  i

dati analitici delle  fatture  di  acquisto  e  cessione  di  beni  e

servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in  diminuzione.

Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei  corrispettivi  delle

operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli

appositi registri. Sono esclusi dalla  segnalazione  i  corrispettivi

relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate  dallo

Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi

di diritto pubblico, nonche' dai soggetti che applicano  la  dispensa

dagli  adempimenti  di  cui  all'articolo  36-bis  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive

modificazioni.  

    2.  Le  informazioni  di  cui   al   comma   1   sono   trasmesse

quotidianamente.  

    3. L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'

informata  al  principio  della   massima   semplificazione   per   i

contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di

attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l'invio  dei

dati di cui al comma 1 in via telematica  all'Agenzia  delle  entrate

non si applicano le seguenti disposizioni:  

     a)l'articolo  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e

successive modificazioni;  

     b)l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,

n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,  n.

73, e successive modificazioni;  

     c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;  

     d) l'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;  

     e) l'articolo 1, comma 1, lettera   c)  ,  ultimo  periodo,  del

decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1984,  n.  17,  e  successive

modificazioni;  

     f) l'articolo 35, commi  28  e  seguenti,  del  decreto-legge  4

luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4

agosto 2006, n. 248, come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  50,

comma 1, del presente decreto.  

    4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo

periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto  1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,

n. 427,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:  

     a)al primo periodo,  le  parole:  «e  quelle  da  questi  ultimi

ricevute» sono soppresse;  

     b)al secondo periodo, le parole: «e delle prestazioni di servizi

di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute  da  soggetti

passivi stabiliti in un altro  Stato  membro  della  Comunita'»  sono

soppresse;  

      c)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «ed  al   secondo»   sono

soppresse.  

    5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e

successive modificazioni, e' emanato un regolamento  che  ridefinisce

le  informazioni  da   annotare   nei   registri   tenuti   ai   fini

dell'assolvimento degli obblighi in materia  di  imposta  sul  valore

aggiunto, allo scopo di allineare  il  contenuto  dei  medesimi  alle

segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo,  e  abroga,  in

tutto o  in  parte,  gli  obblighi  di  trasmissione  di  dati  e  di

dichiarazione contenenti informazioni gia' ricomprese nelle  medesime

segnalazioni.  

    6. Le disposizioni  di  attuazione  del  presente  articolo  sono

adottate con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze

avente natura non regolamentare,  da  emanare  entro  novanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.  

 

                               Art. 51

         Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile

                           del modello 770

  1. Il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto-legge  30  settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2003, n. 326, e' abrogato.

 

                              Art. 51-bis

               Ampliamento dell'assistenza fiscale   

    1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di

lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50,  comma

1, lettere a), c), c-bis), d),g),  con  esclusione  delle  indennita'

percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  in  assenza  di  un  sostituto

d'imposta  tenuto  a  effettuare  il  conguaglio,  possono   comunque

adempiere agli obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  presentando

l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della  destinazione  del

cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate dall'articolo

13, comma 1, lettera b),  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  e   successive

modificazioni, ai soggetti di  cui  all'articolo  34,  comma  4,  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti  che

possono prestare l'assistenza fiscale  ai  sensi  delle  disposizioni

contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.  

    2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1  emerge

un debito, il soggetto  che  presta  l'assistenza  fiscale  trasmette

telematicamente  la  delega  di  versamento  utilizzando  i   servizi

telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero,  entro

il decimo giorno antecedente la scadenza del  termine  di  pagamento,

consegna la  delega  di  versamento  compilata  al  contribuente  che

effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'articolo 19  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

    3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la  dichiarazione

ai sensi del comma 1, i rimborsi sono  eseguiti  dall'amministrazione

finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.  

    4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono

essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle

stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  termini  e

le modalita'  applicative  delle  disposizioni  recate  dal  presente

comma.  

 

                               Art. 52

           Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1)   dopo   il   comma   1-quater   e'   inserito   il    seguente:

«1  -quinquies  . La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove  il

debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita',

in una comprovata e  grave  situazione  di  difficolta'  legata  alla

congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a  centoventi  rate

mensili. Ai fini della concessione di tale  maggiore  rateazione,  si

intende per comprovata e grave situazione di  difficolta'  quella  in

cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  a) accertata impossibilita' per il contribuente di   eseguire    il

pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione

ordinario;

  b)   solvibilita' del  contribuente,  valutata    in  relazione  al

piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;

  2) al comma 3, alinea, le parole «di  due  rate  consecutive»  sono

sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione,  di

otto rate, anche non consecutive»;

  b) all'articolo 52:

  1) al  comma  2-bis  le  parole:  «e  79,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

  2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

  «2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui  al

comma 2-bis, la vendita del bene  deve  aver  luogo  entro  i  cinque

giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e  78,

per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata  per

effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

  2-quater. Se la vendita di cui al comma  2-ter  non  ha  luogo  nei

cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto  e  vi

e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro  il  giorno

che precede  tale  incanto,  puo'  comunque  esercitare  la  facolta'

prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli  articoli

69 e 81.»;

  c) all'articolo 53, comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite

dalle seguenti: «duecento»;

  d) all'articolo 62:

  1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  beni  di  cui

all'articolo 515,   terzo comma  , del codice  di  procedura  civile,

anche se il debitore e' costituito in forma  societaria  ed  in  ogni

caso se nelle attivita'  del  debitore  risulta  una  prevalenza  del

capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di

un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri  beni

rinvenuti dall'ufficiale esattoriale  o  indicati  dal  debitore  non

appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;

  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis.  Nel  caso  di

pignoramento dei beni di cui  al  comma  1,  la  custodia  e'  sempre

affidata al debitore ed il primo incanto non puo'  aver  luogo  prima

che siano decorsi trecento giorni dal  pignoramento  stesso.  In  tal

caso, il pignoramento perde efficacia  quando  dalla  sua  esecuzione

sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato

il primo incanto.»;

  e) all'articolo 72-bis, comma 1, lettera a) la  parola:  «quindici»

e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;

  f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2 e'   aggiunto   il seguente:

«2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e  2  sul

conto  corrente  intestato  al  debitore,  gli  obblighi  del   terzo

pignorato non si estendono  all'ultimo  emolumento  accreditato  allo

stesso titolo.»;

  g) all'articolo 76, il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.

Ferma la facolta' di intervento ai sensi    dell'articolo  499    del

codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

  a)  non  da'  corso  all'espropriazione  se  l'unico  immobile   di

proprieta' del debitore, con esclusione  delle  abitazioni  di  lusso

aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per  i

lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati  nelle

categorie catastali A/8 e A/9, e'  adibito  ad  uso  abitativo  e  lo

stesso vi risiede anagraficamente;

    a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere

di beni definiti «beni essenziali»  e  individuato  con  decreto  del

Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia  delle

entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;  

  b) nei casi  diversi  da  quello  di  cui  alla  lettera  a),  puo'

procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del

credito per cui procede supera centoventimila euro.  L'espropriazione

puo'  essere  avviata  se  e'  stata  iscritta   l'ipoteca   di   cui

all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione  senza

che il debito sia stato estinto.»;

  h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo le parole «  comma 1,  » sono

inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora verificate le

condizioni per procedere all'espropriazione di cui  all'articolo  76,

commi 1 e 2,»;

  i) all'articolo 78, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:

«2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma

2, il primo incanto non puo' essere effettuato  nella  data  indicata

nell'avviso di vendita, l'agente  della  riscossione  fissa  i  nuovi

incanti e notifica al soggetto nei confronti del  quale  procede,  il

relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera

d) del presente articolo.»;

  l) all'articolo 80:

  1) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Entro  il

termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito

internet dell'agente della riscossione.»;

  2) il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Su  istanza  del

soggetto nei confronti del  quale  si  procede  o  dell'agente  della

riscossione, il giudice puo' disporre:

  a) che degli incanti, ferma la data fissata  per  gli  stessi,  sia

data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme

di pubblicita' commerciale;

  b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da  lui

nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato

ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente

della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario

  che riferisca sulle caratteristiche e  sulle  condizioni  del  bene

pignorato, e puo' assegnare  ad  esso  la  funzione  di  custode  del

bene  .»;

  3) dopo il comma 2, e'   aggiunto   il seguente: «2-bis Nei casi di

cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla  parte  richiedente  e

liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga  a  quanto  disposto

dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non  perde  efficacia  se,

per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo,  il

primo incanto  non  puo'  essere  effettuato  entro  duecento  giorni

dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;

  m) all'articolo 85, comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo

base del terzo incanto e la somma  per  la  quale  si  procede»  sono

sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»;

    m-bis) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  

    «2.  La  procedura  di  iscrizione  del  fermo  di  beni   mobili

registrati e' avviata dall'agente della riscossione con  la  notifica

al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici  registri  di  una

comunicazione preventiva contenente l'avviso  che,  in  mancanza  del

pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara'

eseguito il  fermo,  senza  necessita'  di  ulteriore  comunicazione,

mediante iscrizione del provvedimento che  lo  dispone  nei  registri

mobiliari, salvo che  il  debitore  o  i  coobbligati,  nel  predetto

termine, dimostrino all'agente della riscossione che il  bene  mobile

e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione».  

  2. All'articolo 10,  comma  13  -quinquies    del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla  legge  22

dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono sostituite  dalle

seguenti: «30 settembre».

  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da

adottare entro 30 giorni   dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione   del presente decreto-legge sono  stabilite  le

modalita'  di  attuazione  e  monitoraggio  degli  effetti  derivanti

dall'applicazione del meccanismo di rateazione  di  cui  al  comma  1

lettera a).

    3-bis. Entro nove mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce  alle

Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle  misure

di cui al presente articolo, ai  fini  di  una  puntuale  valutazione

della loro efficacia, con particolare  riferimento:  all'introduzione

di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili

diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120

del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i  debiti;

all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa

venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.  

 

                               Art. 53

Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali,

  dei comuni e delle societa' da essi partecipate

  1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.

64, e' sostituito dal  seguente:  «2-ter.  Al  fine  di  favorire  il

compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle

attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche

mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'

del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle

funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,

comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e

all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre

2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.».

 

                               Art. 54

Fabbisogni  standard:   disponibilita'   dei   questionari   di   cui

  all'articolo 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  26

  novembre 2010, n. 216

  1. I questionari di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera  c),  del

decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono  resi  disponibili

sul sito internet della Soluzioni per il  Sistema  Economico  -  SOSE

S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze

da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e'

data notizia della data in cui i questionari sono disponibili.  Dalla

data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre  il  termine

di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).

    1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del

servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere,

senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a)  ,        b)e

     c) del comma  1  del  predetto  articolo  208,  che  rivesta  la

qualifica di societa' per azioni, puo' delegare, anche per i  servizi

di tesoreria gia' affidati, la gestione di singole  fasi  o  processi

del servizio ad una societa'  per  azioni  che  sia  controllata  dal

tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1)  e  2),

del codice civile. Il tesoriere che deleghi la  gestione  di  singole

fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il  servizio

sia in ogni caso erogato all'ente  locale  nelle  modalita'  previste

dalla convenzione, e mantiene la responsabilita' per gli  atti  posti

in essere dalla societa' delegata. In nessun  caso  la  delega  della

gestione di singole fasi o processi del servizio puo' generare  alcun

aggravio di costi per l'ente.  

 

                              Art. 54-bis

           Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190   

    1. All'articolo 1 della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  sono

apportate le seguenti modificazioni:  

     a)al comma 2, la lettera      d) e' sostituita dalla seguente:  

    «     d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di

indirizzo, nonche' sulle  circolari  del  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione e la semplificazione in  materia  di  conformita'  di

atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di

comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti  il

rapporto di lavoro pubblico»;  

     b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e

danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui  detti

siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della

funzione pubblica».  

 

                              Art. 54-ter

      Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39   

   1. All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.  39,

sono apportate le seguenti modificazioni:  

     a)al comma 2, dopo la parola: «segnalazione»  sono  inserite  le

seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

della Funzione Pubblica»;  

     b)il comma 3 e' sostituito dal seguente:  

    «3.   L'Autorita'   nazionale   anticorruzione   esprime   pareri

obbligatori sulle direttive e le circolari  ministeriali  concernenti

l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e  la  loro

applicazione  alle  diverse  fattispecie  di  inconferibilita'  degli

incarichi e di incompatibilita'».  

 

                               Art. 55

           Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA

                       alle agenzie di viaggio

  1. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310  della  direttiva

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al  sistema

comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata  dalla  Corte

di giustizia dell'Unione europea, l'articolo  74-ter,  comma  3,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si

interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di  beni  e

sulle prestazioni  di  servizi,  di  cui  al  comma  2  dello  stesso

articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di  viaggio

stabilite  fuori  dell'Unione  europea  a   diretto   vantaggio   dei

viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando  quanto  previsto  in

materia di risorse proprie del  bilancio  dell'Unione  europea,  sono

comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata  in  vigore

del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati;  altresi'

non si da' luogo alla restituzione delle  somme  che,  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, risultino gia'  rimborsate  e

successivamente   recuperate   dagli   uffici    dell'amministrazione

finanziaria.

 

                               Art. 56

             Proroga termine di versamento dell'imposta

                    sulle transazioni finanziarie

  1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.

228 e' sostituito dal seguente:

  «497. L'imposta di cui ai commi 491, 492  e  495  si  applica  alle

transazioni  concluse  a  decorrere  dal     marzo   2013   per   i

trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma

495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1°  settembre

2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al

comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il

2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e'  fissata  nella

misura dello 0,22 per cento  ; quella di cui al sesto  periodo    del

medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento.  L'imposta

dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma  491  e  sugli

ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di  cui

al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata entro il

16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di  cui  al  comma

492 e sugli ordini di  cui  al  comma  495  su  strumenti  finanziari

derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013

e' versata entro il 16 ottobre 2013.».

  2. La societa' di Gestione  Accentrata  per  l'imposta  dovuta  sui

trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli ordini  di  cui

rispettivamente ai commi 491,  492    e  495  dell'articolo  1  della

legge   24 dicembre 2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai

soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.

 

                              Art. 56-bis

             Semplificazione delle procedure in materia

       di trasferimenti di immobili agli enti territoriali   

    1. Il trasferimento  in  proprieta',  a  titolo  non  oneroso,  a

comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili di

cui all'articolo 5, comma 1, lettera   e)  , e comma 4,  del  decreto

legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e'

disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento  i

beni  in  uso  per  finalita'  dello  Stato  o  per  quelle  di   cui

all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e

successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure

volte a consentirne l'uso per le medesime finalita',  nonche'  quelli

per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione

di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, e successive modificazioni.  

    2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le  province,  le

citta'  metropolitane  e  le  regioni  che  intendono  acquisire   la

proprieta' dei beni di cui al  comma  1  presentano  all'Agenzia  del

demanio, entro il termine perentorio del 30  novembre  2013,  con  le

modalita' tecniche da definire  a  cura  dell'Agenzia  medesima,  una

richiesta di  attribuzione  sottoscritta  dal  rappresentante  legale

dell'ente, che identifica il  bene,  ne  specifica  le  finalita'  di

utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale

utilizzo.  L'Agenzia  del  demanio,  verificata  la  sussistenza  dei

presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne  comunica  l'esito

all'ente interessato entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della

richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento  con

successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso  di  esito

negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i  motivi  ostativi

all'accoglimento  della  richiesta.   Entro   trenta   giorni   dalla

comunicazione del motivato  provvedimento  di  rigetto,  l'ente  puo'

presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente  ad

elementi  e  documenti  idonei   a   superare   i   motivi   ostativi

rappresentati dall'Agenzia del demanio.  

    3. Laddove le richieste abbiano  ad  oggetto  immobili  assegnati

alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio  interpella  le

amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro  il  termine

perentorio di trenta giorni, la  conferma  della  permanenza  o  meno

delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine  alle  modalita'

di futuro utilizzo  dell'immobile.  Qualora  le  amministrazioni  non

confermino,  entro  tale  termine,  la  permanenza   delle   esigenze

istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con  le

altre amministrazioni la verifica  in  ordine  alla  possibilita'  di

inserire il bene nei piani di razionalizzazione di  cui  all'articolo

2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge  23  dicembre  2009,  n.

191, e successive modificazioni. Qualora  detta  verifica  dia  esito

negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze

statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del bene

con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del  demanio.

In caso di conferma delle  esigenze  di  cui  al  comma  2  da  parte

dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente

i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.  

    4. Qualora per  il  medesimo  immobile  pervengano  richieste  di

attribuzione da parte di piu' livelli  di  governo  territoriale,  il

bene e' attribuito, in forza dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di

radicamento sul territorio, in  via  prioritaria  ai  comuni  e  alle

citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni.

In  caso  di  beni  gia'  utilizzati,  essi   sono   prioritariamente

trasferiti agli enti utilizzatori.   

    5. Nei provvedimenti di cui ai  commi  2  e  3  si  prevede  che,

trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito  di  apposito

monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente  territoriale

non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino  nella

proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.  

    6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e

pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni  e

degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di  fatto  e

di diritto in cui i beni si trovano, con  contestuale  immissione  di

ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data  di  sottoscrizione

dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi  2  e  3,

nel possesso giuridico  e  con  subentro  del  medesimo  in  tutti  i

rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.  

    7. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  le

risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti  locali

che acquisiscono in proprieta'  beni  immobili  utilizzati  a  titolo

oneroso sono ridotte in misura  pari  alla  riduzione  delle  entrate

erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora  non

sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo  Stato

in forza della riduzione delle risorse, si  procede  al  recupero  da

parte dell'Agenzia delle  entrate  a  valere  sui  tributi  spettanti

all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento  all'entrata

del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.  

    8.  Al  fine  di  soddisfare   le   esigenze   allocative   delle

amministrazioni  statali,  gli  enti   territoriali   continuano   ad

assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di  loro  proprieta'

fino al permanere delle esigenze medesime.  

    9. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di

Bolzano.  

    10. Alle risorse nette  derivanti  a  ciascun  ente  territoriale

dall'eventuale alienazione degli immobili  trasferiti  ai  sensi  del

presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di  quote  di  fondi

immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si  applicano  le

disposizioni dell'articolo 9, comma 5,  del  decreto  legislativo  28

maggio 2010, n. 85.  

    11.  In  considerazione  dell'eccezionalita'   della   situazione

economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione  del

debito  pubblico,  al  fine  di  contribuire   alla   stabilizzazione

finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo  economico  e

alla  coesione  sociale,  e'  altresi'   destinato   al   Fondo   per

l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al  comma

5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  il

10  per  cento  delle  risorse   nette   derivanti   dall'alienazione

dell'originario  patrimonio  immobiliare   disponibile   degli   enti

territoriali, salvo che una percentuale uguale  o  maggiore  non  sia

destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.  Per

la parte non destinata al Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di

Stato, resta fermo quanto disposto  dal  comma  443  dell'articolo  1

della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

    12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010,

n. 85, si applicano solo in quanto compatibili  con  quanto  previsto

dal presente articolo.  

    13. All'articolo 33, comma  8-ter,  del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti

modificazioni:  

     a) il quinto periodo e' soppresso;  

     b) al sesto periodo, le parole: «, nonche'  l'attribuzione  agli

Enti  territoriali  delle  quote  dei  fondi,  nel   rispetto   della

ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9 del  decreto

legislativo 28 maggio 2010, n.  85,  limitatamente  ai  beni  di  cui

all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti  dal

conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.  

 

                              Art. 56-ter

                       Piani di azionariato   

    1.  I  Ministri  dello  sviluppo  economico,   della   giustizia,

dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche  sociali

presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013,  una  relazione

sulla   disciplina,   sulle   esperienze    e    sulle    prospettive

dell'azionariato  diffuso,   ovvero   della   partecipazione,   anche

azionaria, dei dipendenti agli utili di  impresa  ed  individuano  le

opportune misure, normative e  di  incentivazione  fiscale,  volte  a

favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito  nazionale

e la collaborazione dei lavoratori alla  gestione  delle  aziende  ai

sensi dell'articolo 46 della Costituzione  a  partire  dai  piani  di

azionariato.  

 

                             Art. 56-quater

         Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede   

                     nei servizi di investimento

    1. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24  febbraio

1998, n. 58, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  «Ferma

restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo

periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo  1,  comma  5,

lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal

1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai  servizi

di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) ».  

 

                           Art. 56-quinquies

              Modifica all'articolo 112 del testo unico

          di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993   

    1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui  al  decreto

legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente  periodo:  «In  attesa  di  un  riordino  complessivo  degli

strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il  31

dicembre 2014, possono continuare a svolgere  la  propria  attivita',

senza obbligo di iscrizione nell'albo di  cui  all'articolo  106,  le

societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro  quinto

del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e  le  cui

azioni non siano negoziate in mercati  regolamentati,  che  concedono

finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti  dei

propri soci, a condizione che:  

     a)non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;  

     b)il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci  non

sia superiore a quindici milioni di euro;  

     c) l'importo unitario del finanziamento  sia  di  ammontare  non

superiore a 20.000 euro;  

     d) i finanziamenti siano concessi a condizioni  piu'  favorevoli

di quelli presenti sul mercato».  

 

                            Capo III

       Misure in materia di istruzione, universita' e ricerca

 

                               Art. 57

           Interventi straordinari a favore della ricerca

                      per lo sviluppo del Paese

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca

favorisce interventi  diretti  al  sostegno  e  allo  sviluppo  delle

attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale,  mediante

la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta  per

cento  della  quota  relativa  alla  contribuzione  a  fondo  perduto

disponibili nel   Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR),   con

particolare riferimento:

  a) al  rafforzamento  della  ricerca  fondamentale  condotta  nelle

universita' e negli enti pubblici di ricerca;

  b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off

universitari;

  c) alla  valorizzazione  dei  progetti  di  social  innovation  per

giovani al di sotto dei 30 anni;

  d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

  e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e

imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione

del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato   e  di

assegni di ricerca  ;

  f) al potenziamento infrastrutturale delle universita' e degli enti

pubblici di ricerca, anche  in  relazione  alla  partecipazione  alle

grandi reti  infrastrutturali  europee    nell'ambito  del  programma

europeo Horizon 2020  ;

  g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole  e  medie

imprese, e in particolare delle societa' nelle quali  la  maggioranza

delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da  giovani  al

di sotto dei 35 anni;

  h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi  a  medio-lungo

termine condotti in partenariato tra imprese e mondo  pubblico  della

ricerca, con  l'obiettivo  di  affrontare  le  grandi  sfide  sociali

contemporanee;

  i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che  risultino

  assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme  similari  di

sovvenzione dell'Unione europea, ovvero  dei  progetti  finanziati  a

carico dei fondi per  progetti  di  ricerca  di  interesse  nazionale

(PRIN) o del  Fondo  per  gli  investimenti  della  ricerca  di  base

(FIRB);  

  l)  al  sostegno  dell'internazionalizzazione  delle  imprese   che

partecipano a bandi europei di ricerca.

    l-bis) al sostegno in favore di  progetti  di  ricerca  in  campo

umanistico, artistico e musicale, con  particolare  riferimento  alla

digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.  

  2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono individuate  le  risorse  disponibili    nel  FAR    da

destinare agli interventi di cui  al  comma  1.  Dette  risorse  sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate

all'apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di

cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze

e'  autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le   occorrenti

variazioni di bilancio.

 

                              Art. 57-bis

                 Modifica all'articolo 1, comma 58,

               della legge 24 dicembre 2012, n. 228   

    1. All'articolo 1, comma 58, della legge  24  dicembre  2012,  n.

228, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «nonche'  quelli

adottati  ai  sensi  del  medesimo  articolo  per  l'anno  scolastico

2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo periodo  del

comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del 1998».  

    2. Per l'attuazione del comma 1, e'  autorizzata  una  spesa  nel

limite massimo di 1,1 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  2,2

milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si  provvede,  per

l'anno  2013,  mediante  corrispondente   riduzione   lineare   degli

stanziamenti di parte  corrente  iscritti,  nell'ambito  delle  spese

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge

31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per  lo  sviluppo

del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della

missione  «Istruzione  scolastica»  dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e,  per

l'anno  2014,  mediante  utilizzo  dei  risparmi  di  spesa  di   cui

all'articolo 58, comma 5.  

 

                               Art. 58

                Disposizioni urgenti per lo sviluppo

          del sistema universitario e degli enti di ricerca

  1. Al fine di favorire lo  sviluppo  del  sistema  universitario  e

della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono  sostituite

dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono

sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;

  b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014»  sono  sostituite

dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le  parole  «per  l'anno  2015»

sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».

  2. Il   Fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'

statali   e' incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro

42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il    Fondo  ordinario  per

gli enti di ricerca   e' incrementato di euro 3,6  milioni  nell'anno

2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015

  3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,

dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente  periodo:  «  Non  e'

richiesto il parere della commissione di cui al terzo  periodo    nel

caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei

programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo  periodo,

effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».

    3-bis.  All'articolo   6,   comma   12,   quarto   periodo,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  dopo  le  parole:  «soggetti

privati» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  da  finanziamenti  di

soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca».  

  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni

nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere  dall'anno  2015,  si

provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5.

  5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014  le  istituzioni

scolastiche ed educative statali acquistano, ai  sensi  dell'articolo

1, comma 449, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  servizi

esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai

collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che

si sosterrebbe  per  coprire  i  posti  di  collaboratore  scolastico

accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A  decorrere  dal  medesimo  anno

scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore  a  quello

dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a  quanto  previsto  dal

presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per  i  servizi

esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014  e  di

euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

  6. Eventuali    risparmi  di  spesa  ulteriori  rispetto  a  quelli

indicati al comma 5 del presente articolo  , tenuto anche conto della

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento

netto derivati dal comma 9 dell'articolo  59  del  presente  decreto,

rimangono a disposizione  per  le  esigenze  di  funzionamento  delle

istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.

  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

    7-bis. Il Consiglio  per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  in

agricoltura,  per  le  eccezionali  e  straordinarie  esigenze  delle

aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole,

nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto  dei

vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di

utilizzo di tipologie di  lavoro  flessibile,  puo'  assumere  operai

agricoli  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  dal  contratto

collettivo  nazionale  di  lavoro   per   gli   operai   agricoli   e

florovivaisti e dai contratti integrativi  provinciali.  L'assunzione

puo' avvenire solo  per  l'esecuzione  di  lavori  di  breve  durata,

stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali

e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia

di contratto.  

 

                               Art. 59

   Piano nazionale per il sostegno al merito e alla  mobilita'  degli

           studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi   

    1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli  studenti

e di incentivare la mobilita' nel sistema universitario, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  bandisce,  entro

quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, borse  di  mobilita'  a  favore  di

studenti che,  avendo  conseguito  risultati  scolastici  eccellenti,

intendono iscriversi per  l'anno  accademico  2013/2014  a  corsi  di

laurea ovvero a corsi di laurea  magistrale  a  ciclo  unico,  presso

universita' statali o non  statali  italiane,  con  esclusione  delle

universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da  quella

di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.  

    2. Il  bando  stabilisce  l'importo  delle  borse  di  mobilita',

nonche' le modalita' per la presentazione telematica delle domande  e

i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale  di  merito

tra i candidati. L'importo  delle  borse  puo'  essere  differenziato

tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello studente

e la sede dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi.  

    3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al  beneficio  sulla

base dei seguenti criteri:  

     a)possesso di un  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore

conseguito in Italia nell'anno scolastico  2012/2013,  con  votazione

all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;  

     b)condizioni economiche dello studente  individuate  sulla  base

dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al

decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive

modificazioni.  

    4. Le borse di  mobilita'  sono  attribuite  sulla  base  di  una

graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti ammessi ai

sensi del comma 3, fino  ad  esaurimento  delle  risorse  di  cui  al

presente articolo. In  caso  di  parita'  di  punteggio,  prevale  il

candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di cui  alla

lettera      b)del citato comma 3, quindi piu' alti nel requisito  di

cui alla lettera      a)del medesimo comma 3. La comunicazione  della

graduatoria  e  l'assegnazione  delle  borse  sono   effettuate   dal

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  45

giorni dalla data di pubblicazione del bando di  cui  al  comma  2  e

comunque non oltre il 30 settembre  2013.  La  predetta  assegnazione

diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente presso

un'universita'  situata  in  una  regione  differente  da  quella  di

residenza dello stesso e della  famiglia  d'origine,  con  esclusione

delle universita' telematiche.  

    5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti  che

hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma  1

possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,  ferma

restando la permanenza del requisito della residenza  fuori  sede,  a

condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:  

     a)aver acquisito almeno il 90 per cento  dei  crediti  formativi

universitari  previsti  dal  piano  di  studi  in  base  all'anno  di

iscrizione;  

     b)aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;  

     c) non aver riportato alcun voto inferiore a 26/30.  

    6. Le borse di mobilita' sono cumulabili con le borse  di  studio

assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.  

    7.  All'atto  dell'effettiva  immatricolazione,  la  somma  viene

assegnata dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca all'universita' presso la quale lo studente  beneficiario  e'

iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.  

    8. Ai fini del presente articolo e' autorizzata  la  spesa  di  5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di

euro per l'anno 2015, da iscrivere nel  Fondo  per  il  sostegno  dei

giovani  e  per  favorire  la  mobilita'  degli  studenti,   di   cui

all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  2003,  n.   170,   per

l'erogazione delle borse di mobilita'.  

    9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate nel limite  di  17

milioni di euro negli anni 2011 e 2012  per  gli  interventi  di  cui

all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.

70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.

106,  sono  mantenute  nel  conto  dei  residui  per  essere  versate

all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a  euro  5  milioni  per

ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per  l'anno  2015.

Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini

di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente  comma  si

provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  che  si

rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.  

    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.  

    11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e

della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la  mobilita'

degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi,  che

definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione

dei beneficiari.  Il  suddetto  Piano  e'  triennale  e  puo'  essere

aggiornato annualmente anche in relazione alle  risorse  disponibili.

Le risorse stanziate per  l'attuazione  del  Piano  sono  determinate

annualmente con la legge di stabilita'.  

 

                               Art. 60

Semplificazione del sistema  di  finanziamento  delle  universita'  e

  delle procedure di valutazione del sistema universitario

    01. La quota del  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle

universita' destinata alla promozione e al  sostegno  dell'incremento

qualitativo  delle  attivita'  delle   universita'   statali   e   al

miglioramento dell'efficacia e  dell'efficienza  nell'utilizzo  delle

risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.

180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1,

e successive modificazioni, e' determinata in misura non inferiore al

16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20

per cento per l'anno 2016,  con  successivi  incrementi  annuali  non

inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30  per  cento.  Di

tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le universita' sulla

base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualita'  della

ricerca  (VQR)  e  un  quinto  sulla  base  della  valutazione  delle

politiche  di  reclutamento,  effettuate   a   cadenza   quinquennale

dall'Agenzia nazionale per la valutazione  dell'universita'  e  della

ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente

comma non puo' determinare la riduzione della quota del Fondo per  il

finanziamento ordinario spettante a ciascuna universita' e a  ciascun

anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.  

  1. Al fine  di  semplificare  il  sistema  di  finanziamento  delle

universita'  statali  e  non  statali,  a  decorrere   dall'esercizio

finanziario 2014 i mezzi finanziari  destinati  dallo  Stato  per  le

finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge  24

dicembre 1993, n. 537,   e  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245  ,

concernenti   la   programmazione   dello   sviluppo   del    sistema

universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  1,  del

decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 luglio 2003, n.  170,  concernente  il  Fondo  per  il

sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per

le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse

di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la  quota  di

rispettiva  competenza,  calcolata  sulla  base  delle   assegnazioni

relative al triennio 2010-2012,  rispettivamente  nel  Fondo  per  il

finanziamento ordinario delle universita' statali  e  nel  contributo

statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,  n.  243,  alle

universita' non statali legalmente riconosciute.

  2. All'articolo 13, comma 12, del decreto  legislativo  27  ottobre

2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il sistema di

valutazione   delle attivita' amministrative    delle  universita'  e

degli enti di ricerca di cui al Capo I  del  decreto  legislativo  31

dicembre  2009,  n.  213,  e'  svolto   dall'Agenzia   nazionale   di

valutazione del sistema universitario e  della  ricerca  (ANVUR)  nel

rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in conformita'

ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».

    3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema

di finanziamento per il  funzionamento  dell'ANVUR  e  di  consentire

un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse iscritte a

tale scopo nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero

dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca,   ai   sensi

dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,

sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari  a  1

milione di euro annui a decorrere dal 2014,  si  provvede,  quanto  a

500.000 euro annui a  decorrere  dal  2014,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'

di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24  dicembre

1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a  decorrere  dal  2014,

mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti di

ricerca di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto  legislativo  5

giugno 1998, n. 204. Le ulteriori  risorse  eventualmente  attribuite

all'ANVUR a valere sui predetti  fondi  ai  sensi  dell'articolo  12,

comma 7, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno

degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di  euro  per

ciascun fondo.  

    3-bis. Al fine di semplificare le procedure  di  valutazione  che

richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma  4,  lettera

  d)  , del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 1° febbraio  2010,  n.  76,  le  parole:  «in  numero  non

superiore complessivamente a cinquanta unita'» sono sostituite  dalle

seguenti: «nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  nel

bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica».  

    3-ter.  Dall'applicazione  del  presente  articolo,  fatto  salvo

quanto previsto dai commi 3 e 3-bis,  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 

                              Capo IV

                       Disposizioni finanziarie

 

                               Art. 61

                        Copertura finanziaria

  1.   Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8,  11,  17,  18,

comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46,  comma

1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per  l'anno  2013,  a

104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9  milioni  di  euro  per

l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016

al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a  46,4  milioni  di

euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno

2022, si provvede:  

  a) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2013, a  12  milioni  di

euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015, a  71,9

milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2019,  a  53,9

milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di  euro  per  l'anno

2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2022,  mediante

corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate

derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;

     b)quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5  milioni

di euro per l'anno 2014,  mediante  corrispondente  riduzione,  dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65  milioni  di

euro  per  l'anno  2013,  l'accantonamento   relativo   al   medesimo

Ministero,  quanto  a   2   milioni   di   euro   per   l'anno   2013

l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche

sociali  e,  quanto  a  3  milioni   di   euro   per   l'anno   2013,

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;  

     c) quanto a 20,75 milioni di  euro  per  l'anno  2013,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,

convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.

221;  

  d)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   mediante

corrispondente  riduzione  dall'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,

relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

    d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro per  l'anno  2014  e  a  3,5

milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,  mediante  corrispondente

riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228;  

    d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;  

    d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015,  mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;  

  e)  quanto  a  75  milioni  per  l'anno  2014  mediante   l'aumento

dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,

nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante

di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni  legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26

ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  in  modo  tale  da

compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi  di

cui  al  penultimo  periodo  della  presente   lettera.   La   misura

dell'aumento   e'   stabilita   con   provvedimento   del   direttore

dell'Agenzia delle dogane   e dei monopoli   da adottare entro il  31

dicembre  2013;  il  provvedimento  e'   efficace   dalla   data   di

pubblicazione sul  sito  internet  dell'Agenzia.  Nei  confronti  dei

soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti

le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima

complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del

decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior  onere

conseguente ai  predetti  aumenti  e'  rimborsato  con  le  modalita'

previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del

decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  26.  Resta  fermo  quanto

stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.

183.

  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                              Titolo III

 MISURE PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL

                         CONTENZIOSO CIVILE

 

                               Capo I

                          Giudici ausiliari

 

                               Art. 62

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Al fine di agevolare la  definizione  dei  procedimenti  civili,

compresi quelli  in  materia  di  lavoro  e  previdenza,  secondo  le

priorita' individuate dai presidenti delle Corti  di  appello  con  i

programmi previsti dall'articolo 37, comma  1,  del  decreto-legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

  2.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non  si   applicano   ai

procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.

 

                               Art. 63

                          Giudici ausiliari

  1. Ai fini di quanto previsto  dall'articolo  62  si  procede  alla

nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.

  2. I giudici ausiliari  sono  nominati  con  apposito  decreto  del

Ministro  della  giustizia,  previa   deliberazione   del   Consiglio

superiore della magistratura, su  proposta  formulata  dal  consiglio

giudiziario territorialmente competente nella composizione  integrata

a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006,  n.

25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli  giudiziari,

nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono  il  parere  del

Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e'  stato  iscritto

negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai  fini  della  formulazione

della proposta i consigli giudiziari, nel caso di  cui  al  comma  3,

lettera e), acquisiscono il parere  del  Consiglio  notarile  cui  e'

iscritto, ovvero e' stato  iscritto  negli  ultimi  cinque  anni,  il

candidato.

  3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

  a)  i  magistrati  ordinari,  contabili  e  amministrativi,  e  gli

avvocati dello Stato, a riposo   da non piu' di tre anni  al  momento

di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari,  che  non

esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la

loro funzione per almeno cinque anni;  

     b)i professori universitari in materie  giuridiche  di  prima  e

seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu'  di  tre

anni al momento di presentazione della domanda;  

  c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

     d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre

anni al momento di presentazione della domanda;  

     e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al  momento

di presentazione della domanda.  

 

                               Art. 64

                       Requisiti per la nomina

  1. Per la nomina a giudice ausiliario sono   necessari   i seguenti

requisiti:

  a) essere cittadino italiano;

  b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

  c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

  d) non essere  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  o  di

sicurezza;

  e) avere idoneita' fisica e psichica;

  f) non avere precedenti disciplinari diversi  dalla  sanzione  piu'

lieve prevista   dagli  ordinamenti  delle  amministrazioni  o  delle

professioni di provenienza.  

  2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a)  e  b),  al

momento della presentazione della domanda il candidato non deve  aver

compiuto i settantacinque anni di eta'.

  3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed  e),  al

momento della presentazione della domanda il  candidato  deve  essere

stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni  e

non aver compiuto i sessanta anni di eta'.

  4. Per la  nomina  a  giudice  ausiliario  in  relazione  ai  posti

previsti per  il  circondario  di  Bolzano  e'  richiesta  anche  una

adeguata conoscenza   delle lingue   italiana e tedesca.  Si  osserva

altresi' il principio di  cui  all'articolo  8,  secondo  comma,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e

successive modificazioni.

  5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

  a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo,  i  deputati  e  i

consiglieri regionali, i  membri  del  Governo,  i  presidenti  delle

regioni  e  delle  province,  i  membri  delle  giunte  regionali   e

provinciali;

  b) i sindaci, gli assessori comunali,  i  consiglieri  provinciali,

comunali e circoscrizionali;

  c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

  d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti

politici.

 

                               Art. 65

               Pianta organica dei giudici ausiliari.

              Domande per la nomina a giudici ausiliari

    1. Entro due mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  sentiti  il

Consiglio superiore della magistratura  e  i  consigli  degli  ordini

distrettuali, e' determinata la pianta organica  ad  esaurimento  dei

giudici ausiliari, con l'indicazione  dei  posti  disponibili  presso

ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata  tenendo

conto delle pendenze e  delle  scoperture  di  organico  in  ciascuna

Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti  complessivamente

non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.  

  2.   Con il decreto  di  cui  al  comma  1  sono  determinati    le

modalita' e i termini di presentazione della domanda per la nomina  a

giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita'  nella  nomina.  E'

riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli  avvocati  iscritti

all'albo.   A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro

che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione

all'Albo  . Della pubblicazione del decreto e' dato avviso  sul  sito

internet del Ministero della giustizia.

  3. Le domande dei  candidati  sono  trasmesse,  senza  ritardo,  al

consiglio giudiziario che formula le  proposte  motivate  di  nomina,

indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio  dei  posti

previsti   nella pianta organica   per ciascun ufficio giudiziario  e

redigendo la graduatoria.

  4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari

alle diverse sezioni dell'ufficio.

 

                               Art. 66

                          Presa di possesso

  1. Il giudice ausiliario  prende  possesso  dell'ufficio  entro  il

termine indicato nel decreto di  nomina  previsto  dall'articolo  63,

comma 2, ed e' assegnato con apposito  provvedimento  del  presidente

della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.

 

                               Art. 67

                         Durata dell'ufficio

  1.   Il giudice ausiliario e' nominato per la  durata    di  cinque

anni  , prorogabili   per non piu' di cinque anni.

  2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo  63,

comma 2.

  3. Il giudice ausiliario  cessa  dall'incarico  al  compimento  del

settantottesimo  anno  di  eta'  e  nelle   ipotesi   di   decadenza,

dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

 

                               Art. 68

                 Collegi e provvedimenti. Monitoraggio

   1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu'  di  un  giudice

ausiliario.

  2. Il giudice ausiliario deve definire,  nel  collegio  in  cui  e'

relatore  e  a  norma  dell'articolo  72,  comma  2,  almeno  novanta

procedimenti per anno.

  3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede  al

monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al  fine  di

rilevare  il  rispetto    dei  parametri  di   operosita'     ed   il

conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

 

                               Art. 69

                 Incompatibilita' ed ineleggibilita'

  1.  Al  giudice  ausiliario  si   applica   la   disciplina   delle

incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista  per  i  magistrati

ordinari.

  2.  Il  giudice  ausiliario,  nominato  tra  i  candidati  di   cui

all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere  le  funzioni

presso la corte di appello nel cui distretto  ha  sede  il  consiglio

dell'ordine cui era iscritto al momento della  nomina  o  nei  cinque

anni precedenti.

  3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario  non

possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari  del

distretto di Corte di appello in cui  svolgono  le  funzioni,  e  non

possono  rappresentare,  assistere  o     difendere   le   parti   di

procedimenti trattati dinanzi agli  uffici  giudiziari  del  medesimo

distretto neppure   nei successivi gradi di giudizio.

  4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario  non

possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici  di

altri distretti di corte  d'appello,  le  parti  di  procedimenti  in

relazione ai quali hanno svolto le funzioni.   Il divieto si  estende

ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.  

 

                               Art. 70

                      Astensione e ricusazione

  1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi  e  puo'  essere

ricusato a norma dell'articolo 52 del  codice  di  procedura  civile,

oltre che nei  casi  previsti  dall'articolo  51,  primo  comma,  del

medesimo codice, quando e'  stato  associato  o  comunque  collegato,

anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con  lo  studio

professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore  di  una  delle

parti.

  2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e  puo'

essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella  qualita'  di

avvocato una delle parti in causa  o  uno  dei  difensori  ovvero  ha

svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle

parti in causa o uno dei difensori.

 

                               Art. 71

          Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca

  1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche'

viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di

dimissioni,  in  caso  di  mancata  conferma  annuale  ovvero  quando

sussiste una causa di incompatibilita'.

  2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno   dalla  data

della nomina  , il consiglio giudiziario  in  composizione  integrata

verifica che il  giudice  ausiliario    abbia  definito    il  numero

minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2,   e propone 

al Consiglio superiore della  magistratura  la  sua  conferma  o,  in

mancanza  e  previo  contraddittorio,  la  dichiarazione  di  mancata

conferma.

  3. In ogni momento il presidente della  corte  di  appello  propone

motivatamente  al  consiglio  giudiziario  la  revoca   del   giudice

ausiliario  che  non  e'  in  grado  di  svolgere  diligentemente   e

proficuamente il proprio incarico.

  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  il  consiglio  giudiziario  in

composizione  integrata,  sentito  l'interessato  e   verificata   la

fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore  della

magistratura unitamente ad un parere motivato.

  5. I provvedimenti di cessazione  sono  adottati  con  decreto  del

Ministro della giustizia su  deliberazione  del  Consiglio  superiore

della magistratura.

 

 

 

                               Art. 72

                    Stato giuridico e indennita'

  1.  I  giudici  ausiliari  acquisiscono  lo  stato   giuridico   di

magistrati onorari.

  2.   Ai   giudici    ausiliari    e'    attribuita    un'indennita'

onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per

ogni provvedimento che definisce il processo, anche in  parte  o  nei

confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2.

  3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni  caso,

la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti  contributi

previdenziali.

  4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con  i

trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

 

                              Capo II

           Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

 

                               Art. 73

               Formazione presso gli uffici giudiziari

  1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di  durata

almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui

all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto  30

gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno  27/30

negli esami  di  diritto  costituzionale,  diritto  privato,  diritto

processuale civile,  diritto  commerciale,  diritto  penale,  diritto

processuale penale, diritto  del  lavoro  e  diritto  amministrativo,

  ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110   e  che  non

abbiano compiuto i   trenta  anni    di  eta',  possono  accedere,  a

domanda  e  per  una  sola  volta,  a  un   periodo   di   formazione

teorico-pratica presso   le Corti di appello, i  tribunali  ordinari,

gli uffici e  i  tribunali  di  sorveglianza  e  i  tribunali  per  i

minorenni   della durata  complessiva  di  diciotto  mesi.  Lo  stage

formativo, con riferimento al procedimento penale, puo' essere svolto

esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati, con  i

medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di  formazione

teorico-pratica, della stessa durata, anche presso  il  Consiglio  di

Stato,  sia  nelle  sezioni  giurisdizionali  che  consultive,  e   i

Tribunali Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana  e    le

province autonome di Trento e di Bolzano  , nell'ambito della propria

autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano  l'istituto

dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di  svolgimento

presso il  Consiglio  di  Giustizia  amministrativa  per  la  Regione

Siciliana  e   presso   il     Tribunale   Regionale   di   Giustizia

amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano  .

  2. Quando non e' possibile avviare al periodo di  formazione  tutti

gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al  comma  1  si  riconosce

preferenza,  nell'ordine,  alla  media  degli  esami   indicati,   al

punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica.    A  parita'  dei

requisiti previsti dal primo periodo  si  attribuisce  preferenza  ai

corsi  di  perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi  alla

laurea  .

  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano

domanda ai capi degli uffici giudiziari con  allegata  documentazione

comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche

a norma degli articoli 46 e  47  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445.  Nella  domanda  puo'  essere

espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di  cui  si  tiene

conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il  Consiglio

di Stato, il Consiglio di Giustizia  amministrativa  per  la  Regione

Siciliana, il   Tribunale Regionale di  Giustizia  amministrativa  di

Trento e la sezione autonoma di Bolzano  , i Tribunali Amministrativi

Regionali la preferenza si esprime con  riferimento  ad  una  o  piu'

sezioni in cui sono trattate specifiche materie

  4. Gli ammessi allo stage sono affidati  a  un  magistrato  che  ha

espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario assicurare la

continuita' della formazione, a  un  magistrato  designato  dal  capo

dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano  il  magistrato  nel

compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo' rendersi

affidatario di piu' di due  ammessi.  Il  ministero  della  giustizia

fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in

condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce

loro la necessaria assistenza tecnica.   Per l'acquisto di  dotazioni

strumentali informatiche per le necessita' di cui al  quarto  periodo

e' autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.    Nel

corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione  il  magistrato

puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage  al  fine

di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza  e  ausilio.

L'attivita' di magistrato formatore  e'  considerata  ai  fini  della

valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma 2,  del

decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  nonche'  ai  fini  del

conferimento  di  incarichi  direttivi  e  semidirettivi  di  merito.

L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi

formativi  dei   laureati   presso   gli   organi   della   Giustizia

amministrativa non si considera ai fini  dei  passaggi  di  qualifica

  di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186,

e successive modificazioni  , ne'  ai  fini  del  conferimento  delle

funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della  medesima  legge.

Al magistrato  formatore  non  spetta  alcun  compenso  aggiuntivo  o

rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.

  5. L'attivita' degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida  e

il  controllo  del  magistrato  e  nel  rispetto  degli  obblighi  di

riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e  alle

notizie acquisite durante il periodo di formazione,  con  obbligo  di

mantenere  il  segreto  su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro

attivita' e  astenersi  dalla  deposizione  testimoniale.  Essi  sono

ammessi  ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati   per   i

magistrati dell'ufficio ed ai corsi  di  formazione  decentrata  loro

specificamente dedicati e organizzati con cadenza  almeno  semestrale

  secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da

parte della Scuola superiore della magistratura.   I laureati ammessi

a partecipare al periodo di formazione   teorico-pratica   presso  il

Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa  per  la

Regione  Siciliana,  i  Tribunali  Amministrativi  Regionali   e   il

  Tribunale Regionale di Giustizia  amministrativa  di  Trento  e  la

sezione autonoma di Bolzano   sono ammessi  ai  corsi  di  formazione

organizzati   dal   Consiglio   di   Presidenza    della    Giustizia

Amministrativa.

    5-bis. L'attivita' di formazione  degli  ammessi  allo  stage  e'

condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli  avvocati

e con le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni  legali,

secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio,  qualora  gli

stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense

o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.  

  6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli  processuali,

partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e  dinanzi

al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che  il  giudice

ritenga di non ammetterli; non possono  avere  accesso  ai  fascicoli

relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano  in  conflitto  di

interessi per conto proprio o di  terzi,  ivi  compresi  i  fascicoli

relativi ai  procedimenti  trattati  dall'avvocato  presso  il  quale

svolgono il tirocinio.

  7.  Gli  ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare   attivita'

professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne'  possono

rappresentare o difendere, anche nelle fasi o  nei  gradi  successivi

della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi  al

magistrato  formatore  o  assumere  da  costoro  qualsiasi   incarico

professionale.

  8. Lo svolgimento dello stage non da' diritto ad alcun  compenso  e

non determina il sorgere di alcun rapporto di  lavoro  subordinato  o

autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.

  9. Lo stage  puo'  essere  interrotto  in  ogni  momento  dal  capo

dell'ufficio,  anche  su  proposta  del  magistrato  formatore,   per

sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno  del  rapporto

fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza

e l'imparzialita'  dell'ufficio  o  la  credibilita'  della  funzione

giudiziaria,  nonche'  per  l'immagine  e  il  prestigio  dell'ordine

giudiziario.

  10. Lo stage puo' essere svolto contestualmente ad altre attivita',

compreso il dottorato di ricerca, il  tirocinio  per  l'accesso  alla

professione di avvocato o di notaio e la frequenza  dei  corsi  delle

scuole di specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con

modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il  contestuale  svolgimento  del  tirocinio   per   l'accesso   alla

professione forense non impedisce all'avvocato  presso  il  quale  il

tirocinio si svolge di esercitare l'attivita'  professionale  innanzi

al magistrato formatore.

  11. Il magistrato formatore redige, al  termine  dello  stage,  una

relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo

dell'ufficio.

  12.   (soppresso).  

  13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio  l'esito

positivo dello stage di cui al presente articolo e' valutato  per  il

periodo di un anno ai fini del compimento del  periodo  di  tirocinio

professionale ed e' valutato per il medesimo periodo  ai  fini  della

frequenza  dei  corsi  della  scuola  di  specializzazione   per   le

professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e

delle prove  finali  d'esame  di  cui  all'articolo  16  del  decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a

parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente

della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nei  concorsi  indetti

dall'amministrazione  della  giustizia,  dall'amministrazione   della

giustizia  amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.  Per   i

concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato   l'esito

positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a

parita' di titoli e di merito.

  15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo  di  preferenza

per la  nomina    a  giudice  onorario    di  tribunale  e    a  vice

procuratore onorario  .

  16. All'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n.  374,  dopo  il

comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione di cui

al comma 2 si applica anche a  coloro  che  hanno  svolto  con  esito

positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».

  17. Al fine di favorire  l'accesso  allo  stage  e'  in  ogni  caso

consentito   l'apporto   finanziario   di   terzi,   anche   mediante

l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base  di  specifiche

convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro  delegati,  nel

rispetto delle disposizioni del presente articolo.

  18. I capi degli uffici giudiziari  di  cui  al  presente  articolo

quando  stipulano  le  convenzioni  previste  dall'articolo  37   del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande

presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

  19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della  Giustizia

amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e' equiparato  a

tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici  della  Giustizia

ordinaria.

  20. La domanda di cui al comma 3 non puo' essere  presentata  prima

del decorso del termine di trenta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

                              Capo III

    Modifiche all'organico dei magistrati addetti alla Corte di

                             cassazione

 

                               Art. 74

   Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo  della

  Corte di cassazione con compiti di assistente di studio   

    1. All'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio

decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  e  successive  modificazioni,  sono

apportate le seguenti modificazioni:  

     a)le parole: «trentasette magistrati destinati  all'ufficio  del

massimario   e   del   ruolo»   sono   sostituite   dalle   seguenti:

«sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e  del

ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;  

     b)e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  

    «Il Primo Presidente della  Corte  di  cassazione,  tenuto  conto

delle  esigenze  dell'ufficio,  osservati  i  criteri  stabiliti  dal

Consiglio superiore della magistratura, anno per anno puo'  destinare

fino a trenta magistrati addetti all'ufficio  del  massimario  e  del

ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I

magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle

camere di consiglio della sezione della  Corte  cui  sono  destinati,

senza  possibilita'  di  prendere  parte  alla  deliberazione  o   di

esprimere il voto sulla decisione».  

    2.   In   sede   di   prima   applicazione   dell'articolo    115

dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio

1941, n. 12, come da ultimo  modificato  dal  comma  1  del  presente

articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il

Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di  garantire  la

piu' celere definizione dei procedimenti pendenti, destina almeno  la

meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del  ruolo,

e non piu' di quaranta, alle sezioni civili con compiti di assistente

di studio.  

    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente  decreto,  il  Consiglio  superiore

della magistratura stabilisce  i  criteri  per  la  destinazione  dei

magistrati addetti  all'ufficio  del  massimario  e  del  ruolo  alle

sezioni della Corte  di  cassazione  con  compiti  di  assistente  di

studio.  

    4. Con  cadenza  annuale  il  Primo  Presidente  della  Corte  di

cassazione informa il Consiglio superiore della magistratura  e,  per

le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi  relativi

alla  giustizia,  il  Ministero  della   giustizia   del   numero   e

dell'attivita'  svolta  dai  magistrati   addetti   all'ufficio   del

massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con compiti

di assistente di studio.  

    5. Al decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 e'

sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.  

    6. I procedimenti di prima  copertura  dei  posti  aggiunti  alla

pianta organica per la Corte di  cassazione  ai  sensi  del  presente

articolo devono essere  conclusi  entro  il  termine  di  centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.  

    7. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito

il Consiglio superiore della magistratura, entro  centottanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, sono determinate le piante organiche  degli  uffici

giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.  

 

                               Capo IV

                        Misure processuali

 

                               Art. 75

Intervento del pubblico ministero nei  giudizi  civili  dinanzi  alla

                         corte di cassazione

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 70, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:

«Deve intervenire nelle cause davanti alla corte  di  cassazione  nei

casi stabiliti dalla legge.»;

  b) all'articolo 380-bis,  secondo  comma,  il  secondo  periodo  e'

sostituito dal  seguente:  «Almeno  venti  giorni  prima  della  data

stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione  sono  notificati

agli avvocati delle  parti  i  quali  hanno  facolta'  di  presentare

memorie non oltre cinque  giorni  prima,  e  di  chiedere  di  essere

sentiti, se compaiono.»;

  c) all'articolo 390, primo comma, le parole «o  sia  notificata  la

richiesta del  pubblico  ministero  di  cui  all'articolo  375»  sono

sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni scritte

del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter».

    2. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai

giudizi dinanzi alla Corte di cassazione  nei  quali  il  decreto  di

fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera  di  consiglio  sia

adottato a partire dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto.  

 

                               Art. 76

               Divisione a domanda congiunta demandata

                         a un professionista

  1.   Nel titolo V  del  libro  quarto  del  codice    di  procedura

civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto il seguente:

  «  Art. 791-bis     (Divisione a domanda congiunta).   - Quando non

sussiste controversia sul diritto alla divisione ne'  sulle  quote  o

altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e  gli  eventuali

creditori  e  aventi  causa  che  hanno   notificato   o   trascritto

l'opposizione  alla  divisione  possono,  con  ricorso  congiunto  al

tribunale competente per territorio,  domandare    la  nomina  di  un

notaio ovvero di un avvocato aventi   sede nel circondario  al  quale

demandare le operazioni di divisione.   Le sottoscrizioni apposte  in

calce al ricorso possono  essere  autenticate,  quando  le  parti  lo

richiedono, da un  notaio  o  da  un  avvocato  .  Se  riguarda  beni

immobili, il ricorso deve essere  trascritto  a  norma  dell'articolo

2646 del codice civile. Si procede  a  norma  degli  articoli  737  e

seguenti   del presente codice  . Il giudice, con decreto, nomina  il

professionista incaricato eventualmente indicato dalle  parti  e,  su

richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.

  Quando risulta che una delle parti di cui al  primo  comma  non  ha

sottoscritto il ricorso, il   professionista incaricato   rimette gli

atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e

ordina la cancellazione della relativa trascrizione.  Il  decreto  e'

reclamabile a norma dell'articolo 739.

  Il   professionista incaricato   designato, sentite le parti e  gli

eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno  dei  partecipanti

che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113

del codice civile,  nel  termine  assegnato  nel  decreto  di  nomina

predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non

comodamente  divisibili  e  da'  avviso  alle  parti  e  agli   altri

interessati del progetto o della vendita. Alla vendita  dei  beni  si

applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative   al

professionista delegato di cui al   Libro terzo, Titolo II, Capo  IV,

Sezione III, § 3-bis  . Entro trenta giorni dal versamento del prezzo

il   professionista incaricato   predispone il progetto di  divisione

e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati.

  Ciascuna delle parti o degli altri interessati  puo'  ricorrere  al

Tribunale nel termine perentorio di  trenta  giorni  dalla  ricezione

dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto

di  divisione.  Sull'opposizione  il  giudice  procede   secondo   le

disposizioni di cui al   Libro quarto  , Titolo I, Capo III bis;  non

si applicano quelle di cui ai commi  secondo  e  terzo  dell'articolo

702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da'  le  disposizioni

necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette

le parti avanti al   professionista incaricato  .

  Decorso il termine di cui al   quarto comma   senza che  sia  stata

proposta opposizione, il   professionista  incaricato    deposita  in

cancelleria il progetto con la  prova  degli  avvisi  effettuati.  Il

giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti

al   professionista incaricato   per gli adempimenti successivi.».

 

                               Art. 77

                       Conciliazione giudiziale

   1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente:

  «  Art. 185-bis      (Proposta di conciliazione del  giudice).    -

Il giudice, alla prima udienza, ovvero  sino  a  quando  e'  esaurita

l'istruzione,   formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla

natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza  di

questioni di facile e pronta soluzione  di  diritto  ,  una  proposta

transattiva o conciliativa.   La proposta di conciliazione  non  puo'

costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice  »;

  b) all'articolo 420, primo comma, primo  periodo,  dopo  la  parola

«transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»;  allo  stesso

comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le

parole «o conciliativa».

 

                               Art. 78

                  Misure per la tutela del credito

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a)  all'articolo  645,  secondo  comma,  e'  aggiunto  il  seguente

periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,  terzo  comma,

deve essere disposta fissando l'udienza  per  la  comparizione  delle

parti non oltre trenta giorni dalla scadenza  del  termine  minimo  a

comparire»;

  b) all'articolo 648, primo comma,  le  parole  «con  ordinanza  non

impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole:  «provvedendo  in

prima udienza, con ordinanza non impugnabile».

  2. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai

procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma, del

codice di procedura civile, successivamente all'entrata in vigore del

presente decreto.

 

                               Art. 79

       Semplificazione della motivazione della sentenza civile

 (   soppresso).   

 

                               Art. 80

               Foro delle societa' con sede all'estero

 (   soppresso).   

 

                              Capo V

                Modifiche all'ordinamento giudiziario

 

                               Art. 81

          Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

  1. L'articolo 76 del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e'

sostituito dal seguente:

  «Art. 76   (Attribuzioni del pubblico  ministero  presso  la  Corte

suprema di cassazione).   - 1. Il pubblico ministero presso la  Corte

di cassazione interviene e conclude:

  a) in tutte le udienze penali;

  b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite  civili  e  nelle

udienze pubbliche  dinanzi  alle  sezioni  semplici  della  Corte  di

cassazione, ad eccezione di  quelle  che  si  svolgono  dinanzi  alla

sezione di cui all'articolo 376,  primo  comma,  primo  periodo,  del

codice di procedura civile.

  2. Il pubblico ministero  presso  la  Corte  di  cassazione  redige

requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».

 

 

 

 

                             Capo VI

          Disposizioni in materia di concordato preventivo

 

                               Art. 82

                        Concordato preventivo

  1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo  1942,

n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo periodo, dopo le  parole  «ultimi  tre  esercizi»  sono

aggiunte le seguenti  «e  all'elenco  nominativo  dei  creditori  con

l'indicazione dei rispettivi crediti»;

  b) sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «  Con  decreto

motivato che fissa il termine di cui al primo periodo  , il tribunale

puo' nominare il commissario  giudiziale  di  cui  all'articolo  163,

secondo comma, n. 3  ; si applica   l'articolo 170, secondo comma. Il

commissario giudiziale, quando accerta che il debitore  ha  posto  in

essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve  riferirne

immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di  cui

all'articolo 15 e verificata la sussistenza  delle  condotte  stesse,

puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su  istanza

del creditore o su richiesta  del  pubblico  ministero,  accertati  i

presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara  il  fallimento  del

debitore con contestuale sentenza reclamabile a  norma  dell'articolo

18.».

  2. All'articolo 161, settimo comma,   primo  periodo,  del    regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni»

sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  deve  acquisire  il   parere   del

commissario giudiziale, se nominato».

  3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,

n. 267, e' sostituito dal seguente: «Con il decreto    che  fissa  il

termine di cui al sesto comma  , primo  periodo,  il  tribunale  deve

disporre gli obblighi  informativi  periodici,  anche  relativi  alla

gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta  ai  fini

della predisposizione della proposta e del  piano,  che  il  debitore

deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la  vigilanza

del commissario  giudiziale  se  nominato,  sino  alla  scadenza  del

termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile, deposita  una

situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno  successivo,

e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del  cancelliere.  In

caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi

secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore

e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e  del

piano, il tribunale,  anche  d'ufficio,  sentito  il  debitore  e  il

commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine  fissato  con

il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in

ogni momento sentire i creditori».

    3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle  cooperative

di  lavoro,  in  relazione  alla  loro  finalita'  mutualistica,   il

privilegio di  cui  all'articolo  2751-bis,  numero  5),  del  codice

civile, spettante  per  corrispettivi  dei  servizi  prestati  e  dei

manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le  medesime  cooperative

abbiano  superato  positivamente  o  abbiano  comunque  richiesto  la

revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.  

 

                                Capo VII

      Altre misure per il funzionamento dei servizi di giustizia

 

                               Art. 83

Modifiche alla disciplina  dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione

             all'esercizio della professione di avvocato

  1. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,

le parole «magistrati in pensione» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«  di regola prioritariamente  magistrati  in  pensione,  e  solo  in

seconda istanza magistrati in servizio  ».

 

                              Capo VIII

           Misure in materia di mediazione civile e commerciale

 

                               Art. 84

        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.  28,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    0a) all'articolo 1, comma 1,  la  lettera        a)e'  sostituita

dalla seguente:  

    «     a)mediazione: l'attivita', comunque denominata,  svolta  da

un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due  o  piu'  soggetti

nella ricerca di un accordo amichevole per  la  composizione  di  una

controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la

risoluzione della stessa»;  

    0b) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:   

    «1. La domanda di mediazione relativa alle  controversie  di  cui

all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso

un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la

controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa

controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo

territorialmente competente presso il quale e'  stata  presentata  la

prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha  riguardo

alla data del deposito dell'istanza»;  

     a)all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  

    «3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto

a  informare  l'assistito  della  possibilita'   di   avvalersi   del

procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle

agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa

altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento

di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda

giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per

iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il

contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento

che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve

essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il

giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non

provvede ai sensi dell'articolo 5,  comma  1-bis,  informa  la  parte

della facolta' di chiedere la mediazione»;  

  b) all'articolo 5, prima del  comma  2,  e'  inserito  il  seguente

comma:

  «  1-bis  . Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a

una controversia in materia di condominio, diritti reali,  divisione,

successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,

affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da

responsabilita' medica   e sanitaria   e da  diffamazione  con  mezzo

della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita',   contratti

assicurativi,  bancari   e   finanziari,   e'   tenuto  ,   assistito

dall'avvocato  ,  preliminarmente  a  esperire  il  procedimento   di

mediazione ai sensi del presente decreto ovvero  il  procedimento  di

conciliazione previsto dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n.

179, ovvero il procedimento  istituito  in  attuazione  dell'articolo

128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive

modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.  L'esperimento   del

procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della

domanda giudiziale.   La presente disposizione  ha  efficacia  per  i

quattro anni successivi alla data della sia  entrata  in  vigore.  Al

termine di due anni dalla medesima  data  di  entrata  in  vigore  e'

attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il  monitoraggio

degli esiti di tale sperimentazione  . L'improcedibilita' deve essere

eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal

giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice  ove  rilevi  che  la

mediazione e'  gia'  iniziata,  ma  non  si  e'  conclusa,  fissa  la

successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo

6. Allo stesso modo  provvede  quando  la  mediazione  non  e'  stata

esperita,  assegnando  contestualmente  alle  parti  il  termine   di

quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.  Il

presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37,

140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo  6

settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

     c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  

    2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto  disposto

dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di  giudizio  di  appello,

valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il

comportamento  delle   parti,   puo'   disporre   l'esperimento   del

procedimento  di  mediazione;  in   tal   caso,   l'esperimento   del

procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della

domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di  cui

al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di  precisazione

delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista,  prima

della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza

dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la

mediazione non e' gia' stata avviata,  assegna  contestualmente  alle

parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della

domanda di mediazione;  

    c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  

    «2-bis. Quando l'esperimento del procedimento  di  mediazione  e'

condizione di procedibilita' della domanda giudiziale  la  condizione

si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si

conclude senza l'accordo»;  

     d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:  

    «4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:  

     a)nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,  fino

alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della

provvisoria esecuzione;  

     b)nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino  al

mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura

civile;  

     c) nei procedimenti di consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini

della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice

di procedura civile;  

      d)  nei  procedimenti  possessori,  fino  alla  pronuncia   dei

provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di

procedura civile;  

     e) nei procedimenti di opposizione o incidentali  di  cognizione

relativi all'esecuzione forzata;  

     f) nei procedimenti in camera di consiglio;  

     g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;  

     e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:  

    «5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto

dai  commi  3  e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto  ovvero  l'atto

costitutivo  dell'ente  prevedono  una  clausola  di   mediazione   o

conciliazione e il tentativo  non  risulta  esperito,  il  giudice  o

l'arbitro, su  eccezione  di  parte,  proposta  nella  prima  difesa,

assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione

della domanda di mediazione e fissa la  successiva  udienza  dopo  la

scadenza del termine di cui  all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il

giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la  mediazione

o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma  non  conclusi.  La

domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla  clausola,

se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti  ad  un  altro

organismo  iscritto,  fermo  il  rispetto   del   criterio   di   cui

all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti  possono  concordare,

successivamente al contratto o allo statuto o  all'atto  costitutivo,

l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;  

  f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» e' sostituita dalla

seguente parola: «tre»;

    f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  

    «2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data  di  deposito

della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato

dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il

giudice dispone il rinvio della  causa  ai  sensi  del  sesto  o  del

settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai  sensi  del

comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale»;  

  g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1.

Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal

giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non  si  computano

ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

     h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre

quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta»  e  dopo

il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  «Al  primo  incontro  e

agli incontri successivi, fino al termine della procedura,  le  parti

devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante  il  primo

incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'

di svolgimento della mediazione. Il mediatore,  sempre  nello  stesso

primo incontro, invita poi le parti e i loro  avvocati  a  esprimersi

sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso

positivo, procede con lo svolgimento »;  

  i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente  comma:

«4-bis. Dalla mancata partecipazione  senza  giustificato  motivo  al

procedimento di mediazione, il giudice  puo'  desumere  argomenti  di

prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo

comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna  la  parte

costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato

al procedimento senza giustificato motivo, al versamento  all'entrata

del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al

contributo unificato dovuto per il giudizio.»;

     l) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  

    «1. Se e' raggiunto un accordo  amichevole,  il  mediatore  forma

processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.

Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una

proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una

proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta

in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della

proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze

di cui all'articolo 13»;  

     m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo e' sostituito  dai

seguenti:  «Ove  tutte  le  parti  aderenti  alla  mediazione   siano

assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle

parti e  dagli  stessi  avvocati  costituisce  titolo  esecutivo  per

l'espropriazione  forzata,  l'esecuzione  per  consegna  e  rilascio,

l'esecuzione  degli  obblighi  di  fare  e  non  fare,  nonche'   per

l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale.  Gli  avvocati   attestano   e

certificano la  conformita'  dell'accordo  alle  norme  imperative  e

all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi  l'accordo  allegato  al

verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente

del tribunale, previo accertamento della regolarita'  formale  e  del

rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;  

     n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:  

    «Art. 13   (Spese processuali).   - «1. Quando  il  provvedimento

che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto  della

proposta, il giudice esclude la  ripetizione  delle  spese  sostenute

dalla parte vincitrice che ha rifiutato la  proposta,  riferibili  al

periodo successivo alla formulazione della stessa, e la  condanna  al

rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative  allo

stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio  dello

Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente  al  contributo

unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96

del codice di procedura civile. Le disposizioni di  cui  al  presente

comma si applicano altresi' alle spese per  l'indennita'  corrisposta

al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo

8, comma 4.  

    2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio   non

corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se

ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la

ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per

l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto

all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare

esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle

spese di cui al periodo precedente.  

    3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non  si

applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;  

  o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo  sono  di  diritto  mediatori.

  Gli avvocati iscritti ad  organismi  di  mediazione  devono  essere

adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria

preparazione con percorsi di  aggiornamento  teorico-pratici  a  cio'

finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del

codice   deontologico   forense.   Dall'attuazione   della   presente

disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica.  »;

  p)   all'articolo 17:  

    1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  

    «4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis  e  5-ter  del

presente articolo, con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,

sono determinati:  

     a)l'ammontare minimo e massimo delle indennita'  spettanti  agli

organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di

ripartizione tra le parti;  

     b)i criteri per l'approvazione delle  tabelle  delle  indennita'

proposte dagli organismi costituiti da enti privati;  

      c)  le  maggiorazioni  massime  delle  indennita'  dovute,  non

superiori  al  25  per  cento,   nell'ipotesi   di   successo   della

mediazione;  

     d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi  in

cui  la  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   ai   sensi

dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi

dell'articolo 5, comma 2»;  

    2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:  

    «5-bis. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'

della domanda ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,  ovvero  e'

disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del  presente

decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna  indennita'  dalla  parte

che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese

dello Stato, ai sensi dell'articolo 76  (L)  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di

giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30

maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte

e' tenuta a  depositare  presso  l'organismo  apposita  dichiarazione

sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  la  cui  sottoscrizione  puo'

essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena

di inammissibilita', se l'organismo lo  richiede,  la  documentazione

necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.  

    5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo  incontro,

nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione».  

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

 

                              Art. 84-bis

           Modifica all'articolo 2643 del codice civile   

    1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo  il  numero  12)  e'

inserito il seguente:  

    «12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con

la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico

ufficiale a cio' autorizzato».  

 

                              Art. 84-ter

Compensi  per  gli  amministratori  di  societa'  controllate   dalle

                    pubbliche amministrazioni   

    1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  

    «5-quater.   Nelle   societa'   direttamente   o   indirettamente

controllate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  emettono

esclusivamente strumenti finanziari, diversi  dalle  azioni,  quotati

nei  mercati  regolamentati  nonche'  nelle  societa'  dalle   stesse

controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo  comma,  del

codice civile per  l'amministratore  delegato  e  il  presidente  del

consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito  e  corrisposto

in misura  superiore  al  75  per  cento  del  trattamento  economico

complessivo a  qualsiasi  titolo  determinato,  compreso  quello  per

eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel corso  del

mandato antecedente al rinnovo.  

    5-quinquies.  Nelle  societa'   direttamente   o   indirettamente

controllate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  emettono

titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo

degli  organi  di  amministrazione  e'  sottoposta   all'approvazione

dell'assemblea  degli  azionisti   una   proposta   in   materia   di

remunerazione degli amministratori con deleghe di  dette  societa'  e

delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 5-quater.

In  tale  sede,  l'azionista  di  controllo  pubblico  e'  tenuto  ad

esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.  

    5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e  5-quinquies

si  applicano  limitatamente  al  primo  rinnovo  dei   consigli   di

amministrazione successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione ovvero,  qualora  si  sia  gia'  provveduto  al

rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da  determinare  in

via  definitiva.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   5-quater   e

5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla

data di entrata in vigore della  presente  disposizione  siano  state

adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore  delegato  o  del

presidente del consiglio di  amministrazione  almeno  pari  a  quelle

previste nei medesimi commi».  

 

                             Capo IX

                     Disposizioni finanziarie

 

                               Art. 85

                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai Capi  I  e  II

del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000 euro  per

l'anno 2013 e 8.000.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2014  e  fino

all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota  parte  delle

maggiori entrate derivanti dall'applicazione  delle  disposizioni  di

cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,

che  sono  conseguentemente  iscritte  nello  stato   di   previsione

dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre

2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio

degli oneri di cui al presente articolo  e  riferisce  in  merito  al

Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni

di cui al  presente  articolo,  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede,  con  proprio

decreto, alla riduzione, nella  misura  necessaria    alla  copertura

finanziaria  del    maggior  onere   risultante   dall'attivita'   di

monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,

nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  nel  Programma

Giustizia civile e penale della Missione  Giustizia  dello  stato  di

previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e

delle finanze  riferisce  senza  ritardo  alle  Camere  con  apposita

relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle

misure di cui al secondo periodo.

  4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV, V, VI, VII  e  VIII    del

presente titolo non devono derivare   nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

 

                               Art. 86

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.