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Roma, 28 agosto
2013
Circolare n. 196/2013
Oggetto: Funzione pubblica –
Finanziamenti – Tributi – Lavoro – Codice della Strada – D.L. n.69/2013
convertito nella Legge 9.8.2013, n.98, su S.O. alla G.U. n.194 del 20.8.2013.
Il cosiddetto “decreto del fare” è stato convertito in
legge, senza modifiche sostanziali di rilievo.
Di seguito si riepilogano
le disposizioni di maggiore e più diretto interesse per le imprese associate.
Fondo di garanzia per le PMI (art.1) – La legge di
conversione ha confermato le norme introdotte dal decreto volte a migliorare
l’operatività del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale a favore delle
piccole e medie imprese che ricorrono a prestiti bancari; tra l’altro, è stata
elevata fino all’80 per cento la misura dell’intervento del Fondo sulle
operazioni di anticipazioni bancarie sui crediti vantati nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni.
Finanziamenti per l’acquisto di impianti e
macchinari (art.2)
– Sono stati confermati i finanziamenti e i contributi a tasso agevolato per le
micro, piccole e medie imprese che investono in immobilizzazioni, anche
mediante leasing finanziario; la legge di conversione ha ampliato le tipologie
di beni finanziabili: macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa,
attrezzature, investimenti in hardware, software e tecnologie digitali; le
modalità di applicazione della misura dovranno essere stabilite da un
successivo decreto.
Sblocca cantieri (art.18) – Sono stati
confermati gli stanziamenti per il nuovo Fondo per la continuità dei cantieri;
la legge di conversione ha inoltre previsto un piano di messa in sicurezza
degli edifici scolastici mediante fondi in disponibilità dell’Inail.
Lavori pubblici (art.19) – Sono state
confermate tutte le modifiche al Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgvo
n.163/2006) per snellire le procedure di concessione degli appalti.
Riduzione per pagamento immediato delle
multe stradali (art.20) – Nell’ambito del nuovo piano di interventi per la
sicurezza stradale, sono state introdotte con la legge di conversione norme per
incentivare il pagamento immediato delle multe stradali. Per le violazioni meno
gravi, per le quali non siano previste le sanzioni accessorie della sospensione
della patente o della confisca del mezzo, è stata introdotta una riduzione del
30 per cento se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o
dalla notifica. E’ stato inoltre previsto che le sanzioni possano essere pagate
con carte di credito e bancomat, anche direttamente all’agente accertatore. Per
i conducenti di veicoli pesanti che non effettuino immediatamente il pagamento
della sanzione su strada, la cauzione dovuta è stata ridotta al minimo edittale
della sanzione stessa, anziché alla metà del massimo come previsto finora. Si
tratta di una modifica dovuta in quanto finora la misura della cauzione per i
vettori stranieri era già pari al minimo e dunque i vettori nazionali erano
ingiustamente penalizzati.
Ferrovie (art.24) – Inopinatamente è
stata mantenuta la norma prevista dal decreto legge che consente al gestore
dell’infrastruttura ferroviaria di autodefinire il canone dovuto per l’utilizzo
dell’infrastruttura stessa. Sono state inoltre rafforzate le disposizioni già
previste nel decreto, tese a limitare l’entrata dei vettori comunitari nel
mercato nazionale del trasporto ferroviario passeggeri.
Misure urgenti in materia di infrastrutture
e trasporti (art.25)
– L’articolo contiene numerose integrazioni rispetto al decreto legge che introduceva
solo norme di carattere contabile-finanziario per i rapporti tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli enti collegati. Si segnala in
particolare la destinazione di risorse finanziarie per i lavori di
completamento del passante ferroviario di Torino, per il collegamento
Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle, per il collegamento ferroviario
Novara-Seregno-Malpensa, per la realizzazione della terza corsia della A4
tratta Quarto d’Altino-Villessa-Gorizia, per interventi di soppressione e
automazione dei passaggi a livello nella tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario Bologna – Lecce.
Authority dei Trasporti a Torino (art.25
bis)
– La legge di conversione ha previsto che l’istituenda Autorità dei Trasporti
debba risiedere a Torino.
Indennizzo da ritardo nella conclusione del
procedimento amministrativo (art.28) – E’ stata confermata la disposizione
sull’indennizzo di 30 euro giornalieri - fino ad un massimo di 2.000 euro – a
carico delle Pubbliche Amministrazioni che non osservino i termini dei
procedimenti amministrativi. L’indennizzo deve essere richiesto
dall’interessato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del
termine del procedimento.
Data unica di efficacia di nuovi obblighi
(art.29) –
E’ stato confermato che gli atti normativi del Governo e gli atti
amministrativi dovranno fissare la data di decorrenza dell’efficacia di nuovi
obblighi all’1 luglio o all’1 gennaio successivi alla loro entrata in vigore.
Appalti pubblici, finanziamenti pubblici e
DURC (art.31) –
La legge di conversione ha previsto che il DURC (Documento unico di regolarità
contributiva) da presentare alle Pubbliche Amministrazioni in caso di appalti
pubblici abbia validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Analoga validità
di 120 giorni è stata introdotta per i DURC che le imprese devono presentare in
caso siano beneficiarie di contributi pubblici o finanziamenti comunitari. Nel
caso il DURC evidenzi mancati pagamenti, i finanziamenti e contributi pubblici
saranno erogati al netto di quanto dovuto agli enti previdenziali.
Abolizione licenza di pubblica sicurezza
per le imprese di spedizione (art.31 comma 8-septies) – Per le imprese
di spedizione, è stato definitivamente soppresso l’obbligo della licenza di PS e
di tutti gli adempimenti connessi (es. tenuta registro degli affari).
Sicurezza sul lavoro (art.32) – Sono divenute
definitive le norme introdotte dal decreto legge per semplificare la disciplina
della sicurezza sul lavoro a carico dei settori a basso rischio di infortuni e
malattie professionali che saranno individuati dal Ministero del Lavoro; la
legge di conversione ha inoltre introdotto modifiche formali alla disciplina
della verifica delle attrezzature di lavoro a carico delle imprese.
Prestazioni lavorative di breve durata
(art.35)
– Con successivo decreto interministeriale Lavoro – Salute dovranno essere
definite semplificazioni della documentazione relativa ai rapporti di lavoro
che durano non oltre 50 giorni lavorativi all’anno.
EXPO Milano 2015 (art. 46, 46bis e 46ter) –
E’
stato introdotto un pacchetto di misure per la migliore organizzazione
dell’EXPO 2015 (finanziamenti, semplificazioni per l’assunzione di personale,
riduzione dell’aliquota Iva sui diritti di accesso all’esposizione, ecc.).
Responsabilità fiscale negli appalti
(art.50)
– Nei contratti di appalto è stata confermata l’esclusione della responsabilità
fiscale dei committenti per il versamento dell’Iva sul corrispettivo
dell’appalto. In capo ai committenti resta solo l’obbligo di controllare il
corretto versamento da parte dell’appaltatore (e dell’eventuale subappaltatore)
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro degli occupati nell’appalto.
Sull’esatta decorrenza della disposizione si attendono ancora i chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.
Comunicazione delle fatture all’Agenzia
delle Entrate (art.50 bis) – Dall’1 gennaio 2015 è stata prevista la facoltà per
tutti i soggetti Iva di comunicare quotidianamente in via telematica
all’Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture emesse e ricevute. Chi
opterà per la comunicazione quotidiana sarà esonerato da una serie di
dichiarazioni periodiche (speso metro, elenco clienti e fornitori, ecc.); la
disposizione dovrà essere regolata con successivo decreto.
Soppressione degli elenchi Intrastat
servizi acquistati (art.50 bis) – Venendo incontro alle richieste di
semplificazione delle associazioni di categoria, tra cui la Confetra, sono
stati semplificati i modelli degli scambi intracomunitari; in particolare non
dovranno essere più redatti i modelli per i servizi acquistati da operatori
comunitari; non è peraltro chiaro da quando decorrerà la semplificazione.
Estensione dell’assistenza fiscale
(art.51bis)
– E’ stata introdotta la possibilità di presentare il mod.730 ai Caf e professionisti
abilitati anche da parte dei dipendenti che abbiano interrotto il rapporto di
lavoro e non abbiano pertanto un sostituto in grado di effettuare i conguagli
in busta paga; al posto dei conguagli, gli interessati dovranno provvedere al
pagamento diretto delle imposte a debito, ovvero dovranno chiedere il rimborso
delle imposte a credito.
Riscossione mediante ruolo (art.52) – Sono state
confermate le disposizioni introdotte dal decreto legge, in particolare
l’allungamento del periodo per effettuare il pagamento rateale delle somme
iscritte a ruolo per chi dimostri la grave difficoltà economica (fino a 120
rate).
Concordato preventivo (art.82) – Sono state
confermate le norme per limitare il ricorso al nuovo istituto del concordato
preventivo “in bianco”, cioè senza presentazione della documentazione sul
ripianamento dei debiti.
Mediazione civile e commerciale (art.84) – Com’è noto, il
decreto legge ha reintrodotto l’istituto della mediazione civile obbligatoria
come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria; ora la legge di
conversione ha delineato con maggior precisione e vincoli l’ambito di
applicazione dell’istituto.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.145/2013
|
Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.194 del 20.82013
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la
legge
di conversione 9
agosto 2013, n.
98, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio
dell'economia».
Titolo I
MISURE
PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I
Misure per il sostegno alle imprese
Art. 1
Rafforzamento del Fondo di garanzia
per le
piccole e medie imprese
1. Al fine di migliorare
l'efficacia degli interventi del Fondo
di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo
2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono adottate,
entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto
e nel rispetto
degli
equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un piu'
ampio accesso al
credito da parte
delle
piccole e medie imprese, anche tramite:
1) l'aggiornamento, in
funzione del ciclo
economico e
dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri
di
valutazione delle imprese ai
fini dell'accesso alla
garanzia del
Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di
coefficiente di
rischio;
2) l'incremento,
sull'intero territorio nazionale,
della misura
massima della garanzia diretta concessa dal Fondo
fino all'80 per
cento dell'ammontare
dell'operazione finanziaria, con
riferimento
alle «operazioni di anticipazione di credito, senza
cessione dello
stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche
amministrazioni» e alle
«operazioni finanziarie di
durata non
inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e
5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno
2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando
gli
ulteriori limiti nonche' i requisiti e
le procedure previsti
dai
medesimi articoli; la misura
massima di copertura
della garanzia
diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni
in
favore di imprese ubicate in aree di crisi definite
dall'articolo 27
del decreto-legge 22
giugno 2012, n.
83, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012,
n. 134, nonche'
alle
operazioni garantite a
valere sulla sezione
speciale di cui
all'articolo 2, comma
2, del decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti 27 luglio
2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
3) la
semplificazione delle procedure
e delle modalita'
di
presentazione delle richieste
attraverso un maggior
ricorso a
modalita' telematiche di
ammissione alla garanzia e
di gestione
delle relative pratiche ;
4) misure volte a
garantire l'effettivo trasferimento dei
vantaggi
della garanzia pubblica alle piccole e
medie imprese beneficiarie
dell'intervento;
b) limitare il rilascio
della garanzia del Fondo alle
operazioni
finanziarie di nuova
concessione ed erogazione,
escludendo la
possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia'
deliberate dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta
di
garanzia, salvo che le stesse
non siano condizionate,
nella loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
b-bis) prevedere
specifici criteri di
valutazione ai fini
dell'ammissione alla
garanzia del Fondo
da parte delle
imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155, nonche'
delle cooperative sociali di cui
alla legge 8
novembre 1991, n.
381.
2. Le condizioni di
ammissibilita' e le disposizioni di carattere
generale di cui
all'articolo 13 del
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999,
n.
248, sono approvate
con decreto del
Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. (soppresso).
4. Al comma 3, ultimo
periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge
22 dicembre 2011, n.
214, le parole:
«all'80 per cento»
sono
sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».
5. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni , le parole: «nonche' alle grandi
imprese
limitatamente ai soli
finanziamenti erogati con
la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto
e nei limiti di cui
all'articolo 8, comma
5, lettera b),
del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.
5-bis. Nell'ambito
delle risorse del Fondo di cui al
comma 1 e
previa adozione di un apposito decreto del Ministro
dello sviluppo
economico, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, gli
interventi ivi previsti
sono estesi ai
professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli
aderenti
alle associazioni professionali
iscritte nell'elenco tenuto
dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge
14 gennaio
2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi
della
medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al
primo periodo
sono determinate le
modalita' di attuazione
del presente comma,
prevedendo in particolare un limite massimo
di assorbimento delle
risorse del Fondo non
superiore al 5
per cento delle
risorse
stesse.
5-ter. Al fondo
di garanzia a
favore delle piccole
e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della
legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire,
previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi
su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita'
ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39,
comma 7-bis,
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto,
sono definite le
modalita' di attuazione
del
presente comma nonche' le modalita' di
contribuzione da parte
di
enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto
fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge n.
662 del 1996.
Art. 2
Finanziamenti per l'acquisto
di nuovi macchinari,
impianti e
attrezzature da parte
delle piccole e medie imprese
1. Al fine di accrescere
la competitivita' dei crediti al sistema
produttivo, le micro
, le piccole
e medie imprese,
come
individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
del 6
maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso
agevolato per gli
investimenti, anche mediante
operazioni di
leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonche'
per gli investimenti
in hardware, in
software ed in
tecnologie
digitali.
2. I finanziamenti di
cui al comma 1 sono concessi, entro
il 31
dicembre 2016, dalle
banche e dagli
intermediari finanziari
autorizzati
all'esercizio dell'attivita' di
leasing finanziario,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al
comma
7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita'
di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009,
n. 33, presso la gestione
separata di Cassa
depositi e prestiti
S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di
cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni
dalla data di stipula del contratto e sono accordati per
un valore
massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro
per ciascuna
impresa
beneficiaria, anche frazionato
in piu' iniziative
di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per
cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al
comma
5.
4. Alle imprese di cui
al comma
1 il Ministero
dello sviluppo
economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati
sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e
con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma
5. L'erogazione
del predetto contributo e' effettuata in piu' quote determinate
con
il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel
rispetto della
disciplina
comunitaria applicabile e,
comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.
5. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico,
di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze sono stabiliti
i
requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al
presente
articolo, la misura massima di cui al comma
4 e le
modalita' di
erogazione dei contributi
medesimi, le relative
attivita' di
controllo nonche' le modalita' di raccordo con il
finanziamento di
cui al comma 2.
6. La concessione dei
finanziamenti di cui al
presente articolo
puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di
garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a),
della legge 23
dicembre 1996, n.
662, nella misura
massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento.
Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita'
di accesso
e modalita' semplificate di concessione della garanzia del
Fondo sui
predetti finanziamenti.
7. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo,
il Ministero dello
sviluppo economico, sentito
il Ministero
dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana
e
Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu'
convenzioni, in
relazione agli aspetti
di competenza, per
la definizione, in
particolare:
a) delle condizioni e
dei criteri di attribuzione alle
banche e
agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui
al comma 2, anche mediante meccanismi premiali
che favoriscano il
piu' efficace utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di
finanziamento e di cessione del credito in
garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli
intermediari
di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita'
informative, di monitoraggio e rendicontazione
che devono essere svolte
dalle banche e dagli intermediari
di cui
al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che
assicurino
piena trasparenza sulle
misure previste dal presente articolo .
8. L'importo massimo dei
finanziamenti di cui al comma 1 e' di
2,5
miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse
disponibili
ovvero che si renderanno
disponibili con successivi
provvedimenti
legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro
secondo gli
esiti del monitoraggio sull'andamento dei
finanziamenti effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato
trimestralmente al
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero
dell'economia e
delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione
dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata
la spesa di 7,5
milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di
euro per l'anno
2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2019,
di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6
milioni di euro
per
l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni
di cui al presente articolo si
applicano,
compatibilmente con la normativa europea vigente in
materia, anche
alle piccole e medie imprese agricole e del settore della
pesca.
Art. 3
Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
1. Ai
fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133
sono
destinate risorse pari a
150 milioni di euro per il finanziamento
dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi
quelli
relativi alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base
delle
risorse finanziarie disponibili alla data di entrata
in vigore
del presente decreto,
non sono destinatari di
risorse per la
concessione delle agevolazioni.
2. I programmi di
cui al comma
1 sono agevolati
tramite la
concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite
massimo del
cinquanta per cento
dei costi ammissibili.
Alla concessione del
contributo a fondo perduto
si provvede, conformemente
a quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del
Ministro dello
sviluppo economico 24
settembre 2010, pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24
dicembre 2010, n.
300, nel
limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto
in favore dei singoli programmi d'investimento.
3. Per le finalita' di
cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo
economico utilizza le
disponibilita' esistenti del
Fondo per la
crescita sostenibile di cui
all'articolo 23 del
decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 7
agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita'
previste dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il
Ministero dell'economia e delle
finanze 8 marzo
2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme
di cui
al
comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014
per le
finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella
disponibilita'
del Fondo per la crescita sostenibile.
4. Il Ministro dello
sviluppo economico, con
proprio decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per
la concessione
delle agevolazioni e
la realizzazione degli
interventi di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , anche al fine
di accelerare le procedure per la concessione delle
agevolazioni, di
favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che
ricadono
nei territori oggetto di accordi, stipulati
dal Ministero dello
sviluppo economico , per
lo sviluppo e la
riconversione di aree
interessate dalla crisi
di specifici comparti
produttivi o di
rilevanti complessi aziendali.
4-bis. Al fine di
consentire la migliore attuazione
di quanto
previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il
decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma
4 deve
prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi
ammissibili
degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione
del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20
milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo
industriale
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico
24 settembre 2010,
pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre
2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi
riguardino
esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti
d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili
di
importo complessivo non inferiore a 10
milioni di euro,
a parte
eventuali progetti
di ricerca industriale
a prevalente sviluppo
sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo
industriale di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
medesimo decreto del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3
milioni
di euro se tali
programmi riguardano esclusivamente attivita'
di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Art. 3-bis
Misure
urgenti per i pagamenti dei debiti
degli enti del
Servizio sanitario nazionale
1. Le risorse per
il pagamento dei
debiti degli enti
del
Servizio sanitario nazionale, ripartite ai
sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e non
richieste
dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere
assegnate, con
decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo
articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle
regioni
che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in
funzione dell'adempimento
alla diffida prevista
dall'articolo 1,
comma 174, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311,
e successive
modificazioni.
2. In relazione a
quanto previsto al comma 1, all'articolo
3,
comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64,
le
parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15
luglio».
Art. 4
Norme in
materia di concorrenza nel mercato
del gas
naturale e nei carburanti
1. All'articolo 22,
comma 2, del decreto
legislativo 23 maggio
2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del
decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi
clienti
vulnerabili» sono sostituite
dalle seguenti «Per
i soli clienti
domestici».
2. I termini previsti dall'articolo 3 del
regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n.
226, come modificati ai sensi del comma
3 del presente
articolo,
relativi all'avvio delle procedure di
gara per l'affidamento
del
servizio di distribuzione del gas naturale sono
da intendersi di
natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la
Regione
con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara
attraverso la
nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14,
comma 7,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le date limite di cui
all'Allegato 1 del regolamento di cui
al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n.
226 , relative
agli ambiti ricadenti
nel primo e
secondo
raggruppamento dello stesso
Allegato 1, che
sono scadute o che
verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono
prorogate di
quattro mesi, con uno
spostamento dei rispettivi
termini di cui
all'articolo 3 del
medesimo regolamento relativi
alla mancata
nomina della stazione appaltante comunque a data
non anteriore al
1° gennaio 2014 . Per tutti gli ambiti dello stesso
Allegato in
cui non e' presente il capoluogo di provincia, la
designazione della
stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,
avviene a
maggioranza
qualificata dei due
terzi dei comuni
appartenenti
all'ambito che rappresentino
almeno i due
terzi dei punti
di
riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento
per
la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del
Ministero
dello sviluppo economico.
3-bis. Le date
stabilite dall'Allegato 1 annesso
al regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre
2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi,
comprensivi delle
proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli
ambiti
in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e'
situato nei
comuni colpiti dagli eventi
sismici del 20
e 29 maggio
2012 e
inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso
al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 6 giugno
2012, e successive
modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi
dalla scadenza dei termini di cui al
comma
2 senza che la Regione competente abbia proceduto
alla nomina del
commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico,
sentita
la Regione,
interviene per dare
avvio alla gara,
nominando un
commissario ad acta.
5. Nei
casi in cui gli Enti
locali concedenti non
abbiano
rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,
come modificati
ai sensi del comma 3 del
presente articolo , il venti
per cento
delle somme di cui all'articolo 8,
comma 4, del
decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad
essi
spettanti a seguito della gara, e'
versato dal concessionario
subentrante, con modalita'
stabilite dall'Autorita' per
l'energia
elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio
per il settore elettrico
per essere destinato
alla riduzione
delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
6. Al fine di facilitare
lo svolgimento delle gare
di cui al
comma 2 e di ridurre
i costi per
gli enti locali
e per le
imprese , il Ministero
dello sviluppo economico puo'
emanare linee
guida su criteri e modalita' operative per la valutazione
del valore
di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas
naturale, in
conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226.
7. Al fine
di promuovere la
razionalizzazione della rete
di
distribuzione dei carburanti liquidi e per
diffondere l'uso del
metano e del GPL per
autotrazione nelle aree con scarsa presenza di
impianti di
distribuzione di tale
carburante, il fondo
per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, e'
destinato anche alla erogazione
di contributi per
la chiusura e
contestuale
trasformazione da impianti
di distribuzione di
carburanti liquidi in
impianti di distribuzione esclusiva di metano
o di GPL per autotrazione, secondo le modalita' definite
con i
decreti del Ministro
dello sviluppo economico
19 aprile 2013,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013
, e
7 agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
223 del 25
settembre 2003 .
7-bis. All'articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n.
183, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per tenere conto
dell'incidenza delle accise sul
reddito di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante,
il
reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria,
di un
importo pari alle seguenti percentuali dei volumi
d'affari di cui
all'articolo 20,
primo comma, del
decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del
volume d'affari fino a 1.032.000 euro;
b) 0,6 per cento del
volume d'affari oltre 1.032.000 euro e
fino
a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del
volume d'affari oltre 2.064.000 euro».
Art. 5
Disposizioni per la riduzione
dei prezzi
dell'energia elettrica
1. Al comma 16
dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008,
n. 112, convertito, con
modificazioni , dalla legge 6 agosto
2008,
n. 133, e successive modificazioni, le
parole: «volume di ricavi
superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore
a 1
milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume
di ricavi
superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore
a 300
mila euro».
2. Le maggiori entrate
generate dalle disposizioni di cui al
comma
1 sono destinate, al
netto della copertura
finanziaria di cui
all'articolo 61, alla riduzione della componente
A2 della tariffa
elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas
sulla base delle modalita' individuate
con decreto adottato
dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro
dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per l'anno 2013, il
valore del costo evitato di combustibile
di
cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
n.
6/92 del 29 aprile 1992 ,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12
maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla
fissazione
del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per la
componente
convenzionale relativa al prezzo del combustibile,
sulla base del
paniere di riferimento
individuato ai sensi dell'articolo 30, comma
15, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , in cui il peso dei prodotti
petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e
posto
pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per
cento
nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre
e al
sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al
cento per
cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento del
gas
naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla
deliberazione
del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti
dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il
gas . Il
Ministro
dello sviluppo economico, con
provvedimento da adottare
entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas,
stabilisce le modalita' di
aggiornamento del predetto
valore, in
acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di
pubblicazione dei
valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5.
Restano
ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al
margine di
commercializzazione all'ingrosso
e della componente
di trasporto
nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.
4. A
decorrere dal 1°
gennaio 2014 ,
in attesa della
ridefinizione della disciplina organica di settore, il
valore di
cui al comma 3, primo periodo
, e' aggiornato
trimestralmente in
base al costo di approvvigionamento del
gas naturale nei
mercati
all'ingrosso come definito
al comma 3
, ferma restando
l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al
decreto del
Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
5. In
deroga ai commi
3 e 4,
per gli impianti
di
termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di
otto anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
sono stati
ammessi al regime
di cui al
provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29
aprile 1992, fino
al
completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto, il valore di
cui al comma
3, primo
periodo, e' determinato
sulla base del
paniere di riferimento
individuato ai sensi dell'articolo 30,
comma 15, della
legge 23
luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi e'
pari
al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si
applica il
metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente
articolo. Per
gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla
gestione del
ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e' determinato
sulla
base del paniere
di riferimento in
cui il peso
dei prodotti
petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento
dell'ottavo
anno di esercizio dalla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto.
6. (soppresso).
7. I commi 7-bis, 7-ter
e 7-quater dell'articolo 25
del decreto
legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, come
introdotti dal comma
364
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
abrogati.
7-bis. I titolari di
impianti di generazione di energia elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro
il 31
dicembre 2012 possono optare,
in alternativa al
mantenimento del
diritto agli incentivi
spettanti sulla produzione
di energia
elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio,
per
un incremento del 20
per cento dell'incentivo spettante,
per un
periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre
2013, e
del
10 per cento per un ulteriore successivo periodo
di un anno,
con
corrispondente riduzione del 15 per cento
dell'incentivo spettante
nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro
la fine
del periodo di incentivazione su una produzione di
energia pari a
quella sulla quale e'
stato riconosciuto il
predetto incremento.
L'incremento e' applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante
per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti
a tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al
netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito
dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13,
comma 3,
del decreto legislativo
29 dicembre 2003,
n. 387, registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma
e'
comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data
di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al
Gestore dei servizi energetici (GSE).
8. Le disposizioni di
cui al presente articolo sono attuate in modo
da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di
sistema
elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.
Art. 6
Gasolio per il riscaldamento
delle
coltivazioni sotto serra
1. A decorrere dal 1°
agosto 2013 e fino al 31 dicembre
2015, a
favore dei coltivatori
diretti e degli
imprenditori agricoli
professionali
iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed
assistenziale e' applicata,
sul gasolio utilizzato
per il
riscaldamento delle
coltivazioni sotto serra,
nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera
b), della
direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e
successive
modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno
2013,
pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti,
in sede
di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454,
si
obblighino a rispettare
la progressiva riduzione
del consumo di
gasolio per finalita' ambientali.
2. Ai sensi
dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere
non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione
definito
dalla direttiva n. 2003/96/CE, e
successive modificazioni. Qualora
tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta
per il gasolio
utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto
serra viene
corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative
alla misura di
cui al presente
articolo e' comunicata
alla
Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del
citato
regolamento (CE) n. 800/2008.
3. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4
milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per
ciascuno
degli anni 2014 e
2015 si provvede mediante riduzione dei
consumi
medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego
agevolato di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
26
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
2002, n.
67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di
cui al
presente comma.
4. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole
alimentari e
forestali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e
delle
finanze , viene
disciplinata l'applicazione del presente articolo.
Art. 7
Imprese miste per lo sviluppo
1. Il comma 1
dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e' sostituito dal seguente:
1. Il comma 1
dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e' sostituito dal seguente:
«1. A valere sul Fondo
di rotazione di cui all'articolo 6 e con
le
stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane
crediti
agevolati per assicurare il finanziamento della quota di
capitale di
rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione
di imprese
miste. Possono altresi'
essere concessi crediti
agevolati ad
investitori pubblici o privati o
ad organizzazioni internazionali,
affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi
in via
di
sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione
identificate
dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari.
Una quota
del medesimo Fondo puo' essere
destinata alla costituzione
di un
Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito
a
imprese italiane o
per agevolare gli
apporti di capitale
delle
imprese italiane nelle imprese miste.».
1-bis. Nel quadro
degli impegni assunti dall'Italia
in ambito
internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per
accedere ai
crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, le
imprese italiane si devono formalmente impegnare a
rispettare quanto
previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la
cooperazione e
lo sviluppo economico
(OCSE) sulla responsabilita' sociale
delle
imprese per gli investimenti
internazionali e dalla
risoluzione
P7 TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in
materia
di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle
imprese
delle clausole sociali e ambientali e delle norme
internazionali sui
diritti umani.
Art. 8
Partenariati
1. Dopo l'articolo 14
della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e'
aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis
(Partenariati). - 1.
Per la realizzazione di
programmi, progetti o interventi
rientranti nelle finalita'
della
presente legge in partenariato con altri
soggetti, sono stipulati
appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto
1990, n.
241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.
2. I soggetti
realizzatori degli interventi rendicontano secondo le
regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni
intervento,
indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti
beneficiari e la
tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con
decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri,
d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n.
123.
3. Le somme statali non
utilizzate alla fine
dell'intervento sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme
non statali
non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate
agli enti o
organismi
sovranazionali o privati
firmatari dell'accordo di
programma.».
Art. 9
Accelerazione nell'utilizzazione
dei
fondi strutturali europei
1. Le amministrazioni e
le aziende dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine
e
grado e le istituzioni educative, le istituzioni
universitarie, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli
enti
pubblici non economici
nazionali, le agenzie
di cui al
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a
dare precedenza,
nella trattazione degli
affari di competenza,
ai procedimenti,
provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale
relativi
alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei
fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo
rurale e
alla pesca e alla
realizzazione dei progetti
realizzati con i
medesimi fondi.
2. Al
fine di non
incorrere nelle sanzioni
previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e dei progetti
cofinanziati con fondi
strutturali
europei e di
sottoutilizzazione dei relativi
finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso
di inerzia o
inadempimento delle amministrazioni pubbliche
responsabili degli
interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la
competitivita',
la coesione e
l'unita' economica del
Paese, esercita il
potere
sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120, secondo
comma, della
Costituzione
secondo le modalita'
procedurali individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli
articoli 5 e
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e
dalle disposizioni
vigenti in materia
di interventi sostitutivi
finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti
nel caso di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto
previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso
di
inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso
la nomina di un commissario straordinario, senza
nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le
attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche
necessarie per
l'autorizzazione e per
l'effettiva realizzazione degli
interventi
programmati, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate. A tal
fine, le amministrazioni
interessate possono avvalersi
di quanto
previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e
successive modificazioni.
3. (soppresso).
3-bis. Al fine di
accelerare le procedure di certificazione delle
spese europee relative
ai programmi cofinanziati dai
fondi
strutturali europei
2007-2013 e per
evitare di incorrere
nelle
sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti
europei,
le autorita' di
gestione dei programmi
operativi regionali o
nazionali che hanno disponibilita' di
risorse sui relativi
assi
territoriali o urbani
attingono direttamente agli
interventi
candidati dai comuni
al piano nazionale
per le citta',
di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.
134, stipulando
accordi diretti con
i comuni proponenti,
a condizione che
tali
interventi risultino coerenti con le finalita' dei citati
programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione
territoriale e
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui
partecipano
le autorita' di
gestione dei programmi
operativi regionali e
nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari,
l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede
a supportare le
autorita' competenti nell'istruttoria di
tutti gli adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi.
Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta
giorni dalla
costituzione del tavolo
tecnico tra l'ANCI,
il Ministro per la
coesione territoriale, il Ministro per gli
affari regionali e le
autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono
definite le linee di indirizzo
per la stipulazione
degli accordi
diretti tra i comuni e
le autorita' di
gestione nonche' per il
raccordo tra le attivita'
di supporto alla
stipulazione di tali
convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni
di sistema
dei programmi di capacity
building della programmazione regionale
unitaria.
4. ( soppresso).
5. Le risorse
economiche rivenienti dal Fondo
di solidarieta'
dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate
al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge
16 aprile
1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da
questo
trasferite, per quanto
di rispettiva spettanza,
alle gestioni
commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero,
in
mancanza, alle amministrazioni competenti,
fermo il ruolo
dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo
sottoscritto
in sede europea.
Art. 9-bis
Attuazione
rafforzata degli interventi
per lo
sviluppo e la coesione territoriali
1. Per
le finalita' di
cui all'articolo 9,
nonche' per
accelerare la realizzazione di
nuovi progetti strategici,
sia di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
rilievo
nazionale,
interregionale e regionale,
aventi natura di
grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
tra loro
funzionalmente
connessi, in relazione
a obiettivi e
risultati,
finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del
Fondo per
lo sviluppo e
la coesione di
cui all'articolo 4
del decreto
legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, le
amministrazioni competenti
possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui
al comma
1, il contratto
istituzionale di
sviluppo e' promosso dal Ministro per
la coesione territoriale
o
dalle
amministrazioni titolari dei
nuovi progetti strategici,
coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo, nazionale
o
territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo
6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come
modificato dal
presente articolo, in quanto compatibili con il presente
articolo.
3. Il terzo periodo
del comma 2
dell'articolo 6 del
decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito dal
seguente: «Il
contratto
istituzionale di sviluppo
prevede, quale modalita'
attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed
eventualmente
regionali, si avvalgano, anche
ai sensi dell'articolo
55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 marzo
2012, n. 27,
e successive modificazioni,
dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli
investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa,
costituita ai sensi
dell'articolo 1 del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni,
ad esclusione di
quanto demandato all'attuazione da
parte dei
concessionari di servizi pubblici».
4. Al comma 4
dell'articolo 5 del decreto legislativo
31 maggio
2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla lettera a), la
parola: «attuatrici» e' sostituita dalle
seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia
nazionale per
l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo
d'impresa Spa,
costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9
gennaio
1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche
quale centrale di
committenza della quale si possono avvalere le stesse
amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;
b)alla lettera d)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' gli incentivi all'utilizzazione del contratto
istituzionale
di sviluppo di cui all'articolo 6».
5. L'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti
e lo
sviluppo d'impresa Spa,
per le attivita'
di progettazione e di
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo
opera nel
rispetto della disciplina
nazionale ed europea
in materia. Ai
progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in
materia
di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei
tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le
comunicazioni e
le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri,
su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto
minimo delle convenzioni di
cui al comma
5 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 9
gennaio 1999, n.
1, e successive
modificazioni.
7. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.
Art. 10
Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite
tecnologia
WIFI e dell'allacciamento dei
terminali di comunicazione
alle
interfacce della rete
pubblica
1. L'offerta di
accesso alla rete internet al pubblico
tramite
tecnologia WIFI non
richiede l'identificazione personale
degli
utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce
l'attivita'
commerciale
prevalente del gestore
del servizio, non
trovano
applicazione
l'articolo 25 del
codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e
successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge
27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni.
2. ( soppresso).
3. Al decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 198,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' abrogato
;
b) all'articolo 3 il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il
decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23
maggio 1992,
n. 314, e' abrogato».
Art. 11
Proroga del
credito d'imposta per la produzione,
la
distribuzione e l'esercizio cinematografico
1. Per il periodo
d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta
di
cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della
legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel
limite massimo
di spesa di 45 milioni di euro per l'anno
2014. Con provvedimento
dell'Agenzia delle
entrate sono dettati
termini e modalita'
di
fruizione dei crediti di
imposta nonche' ogni
altra disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di
spesa di
cui al primo periodo.
Art. 11-bis
Misure
economiche di natura compensativa
per le
televisioni locali
1. Le misure
economiche compensative percepite
dalle emittenti
televisive locali a titolo
risarcitorio a seguito
del volontario
rilascio delle
frequenze di cui
al decreto del
Ministro dello
sviluppo economico 23
gennaio 2012, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del
29 febbraio 2012,
sono da qualificare
come
contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3,
lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni, e come tali partecipano alla formazione
del reddito
nell'esercizio in cui
sono stati incassati
o in quote
costanti
nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi
non oltre il quarto.
Art. 12
Ricapitalizzazione
delle
Societa' di Gestione del Risparmio
1. Al comma 1
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti:
«6 milioni di
euro». Al relativo
onere si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 12-bis
Sostegno alle
imprese creditrici dei comuni dissestati
1. All'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64,
e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-sexies. Al fine
di sostenere la
grave situazione delle
imprese creditrici dei comuni
dissestati e di
ridare impulso ai
relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all'importo
massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di
cui al
comma 10 della -Sezione per assicurare la liquidita'
per pagamenti
dei debiti certi,
liquidi ed esigibili
degli enti locali-,
non
erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e
2014, e'
destinata a favore
dei comuni che
hanno deliberato il
dissesto
finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di
entrata in
vigore del presente
decreto e che
hanno aderito alla
procedura
semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico
di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita
istanza
dell'ente interessato. Tali
somme sono messe
a disposizione
dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento
dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei
debiti
fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194
del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
entro la
medesima data, con le modalita' di cui al citato articolo
258, nei
limiti dell'anticipazione
erogata, entro centoventi
giorni dalla
disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto
e l'attribuzione
della somma stanziata
tra gli enti
beneficiari e la
relativa
restituzione, ai sensi del comma
13. Dall'attuazione del
presente
comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri
per la finanza
pubblica».
Capo II
Misure per il
potenziamento dell'agenda digitale italiana
Art. 13
Governance
dell'Agenda digitale Italiana
1. Il comma 2
dell'articolo 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012
n. 35
e' sostituito dal seguente:
«2. E' istituita la
cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda
digitale italiana, presieduta
dal Presidente del
Consiglio dei
Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro
per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione, dal
Ministro per la
coesione territoriale, dal
Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca, dal
Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e
delle finanze,
dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali
, da
un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
Conferenza
Unificata. La cabina di regia e' integrata dai Ministri
interessati
alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia
presenta
al Parlamento, entro novanta
giorni dall'entrata in
vigore del
presente decreto, avvalendosi
anche dell'Agenzia per
l'Italia
digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di
regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e
del loro stato di
avanzamento e delle
risorse disponibili che
costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito
della
cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri il Tavolo
permanente per l'innovazione
e l'agenda
digitale italiana, organismo
consultivo permanente composto
da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle
imprese private e delle universita', presieduto dal Commissario
del
Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a
capo di una
struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale
istituita
presso la Presidenza
del Consiglio dei
Ministri. All'istituzione
della cabina di regia di cui al presente comma si
provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza
pubblica.».
1-bis. Alla lettera
f) del
comma 2-bis dell'articolo
47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, dopo le
parole: «per favorire
l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti:
«nelle zone
rurali, nonche'».
2. Al
decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19,
comma 1, sono soppresse
le parole da
«del
Ministro dell'economia e
delle finanze ,
» sino alla
fine del
periodo;
b) all'articolo
20, comma 2,
sono soppresse le
parole da
«,altresi', fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche , »;
c) all'articolo 21, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente
del Consiglio dei
Ministri, o il
Ministro
delegato, nomina il
direttore generale dell'Agenzia
, tramite
procedura di selezione
ad evidenza pubblica,
tra persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale in materia
di
innovazione tecnologica e in possesso di una documentata
esperienza
di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;
d) all'articolo 21,
comma 4, il secondo, il terzo e il
quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo
Statuto prevede che il
Comitato di indirizzo
sia composto da
un rappresentante della
Presidenza del Consiglio
dei ministri, da un rappresentante del
Ministero dello sviluppo
economico, da un
rappresentante del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da un
rappresentante del Ministro per
la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia
e
delle finanze e da
due rappresentanti designati
dalla Conferenza
unificata e dai membri del
Tavolo permanente per
l'innovazione e
l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di
indirizzo
non spettano compensi,
gettoni, emolumenti o
indennita' comunque
definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo
stesso non
devono derivare
nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza
pubblica. Con lo Statuto sono altresi' disciplinate le modalita'
di
nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
Comitato di
indirizzo e le modalita' di nomina del
Collegio dei revisori
dei
conti»;
d-bis) all'articolo
22, comma 3, dopo il
secondo periodo e'
inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie
di cui
all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
a valere
sul Progetto operativo
di assistenza tecnica
-Societa'
dell'informazione-
che permangono nella
disponibilita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo'
avvalersi, per il
loro utilizzo, della
struttura di missione
per l'attuazione
dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima
Presidenza
del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo
47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive
modificazioni»;
e) all'articolo 22, il
secondo periodo del comma 4 e' soppresso;
f) all'articolo 22, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni
dalla nomina del
direttore generale dell'Agenzia, e' determinata la
dotazione delle
risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo
di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle
amministrazioni di provenienza, nonche' la dotazione
delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al
funzionamento dell'Agenzia
stessa, tenendo conto
del rapporto tra
personale dipendente e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle
risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le
collaborazioni
esterne. Con lo
stesso decreto e'
definita la tabella
di
equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al
comparto
Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e
continuative. Nel caso in cui il
trattamento risulti piu'
elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi
miglioramenti economici.».
2-bis. I regolamenti
previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma
4, 12, comma 13, e 14, comma
2-bis, del decreto-legge
18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi
ulteriori trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto,
sono adottati su
proposta del Presidente
del
Consiglio dei ministri.
2-ter. I decreti
del Presidente del
Consiglio dei ministri
previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3,
comma
1, e 7, comma
3, del decreto-legge
18 ottobre 2012,
n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni
dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il
concerto dei
Ministri interessati.
2-quater. I decreti
ministeriali previsti dalle
disposizioni di
cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13,
10, comma 10,
12,
comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi
ulteriori trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, sono adottati
dal Presidente del
Consiglio dei
ministri anche ove non
sia pervenuto il
concerto dei Ministri
interessati.
Art. 13-bis
Piattaforme accreditate per gli acquisti di
beni e servizi
delle
tecnologie della
comunicazione e dell'informazione
1. Con
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con
il Ministro dello
sviluppo economico,
sentita l'Autorita'
per la vigilanza
sui contratti pubblici
di
lavori, servizi e forniture,
da emanare entro
centottanta giorni
dalla data di entrata
in vigore della
legge di conversione
del
presente decreto, sono dettate linee guida per
l'accreditamento di
conformita' alla normativa
in materia di
contratti pubblici, di
servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste
on line
e
per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti
di beni
e
servizi delle tecnologie
della comunicazione e
dell'informazione.
L'accreditamento
indica, tra l'altro,
i livelli di
sicurezza
informatica, gli elementi minimi di tracciabilita' dei
processi e i
requisiti di inalterabilita', autenticita'
e non ripudio
dei
documenti scambiati.
2. Le pubbliche
amministrazioni possono usare
piattaforme e
soluzioni di acquisto
on line accreditate
anche ponendole in
competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source
che non
comportino oneri di spesa,
il ricorso ai
medesimi prodotti deve
essere ritenuto prioritario.
3. Gli
operatori che mettono
a disposizione soluzioni
e
tecnologie
accreditate sono inseriti
nell'elenco dei fornitori
qualificati del Sistema
pubblico di connettivita' ai
sensi
dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al
decreto legislativo 7
marzo 2005, n.
82, e successive
modificazioni.
Art. 14
Misure per favorire la diffusione del
domicilio digitale
1. All'articolo 10
del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106,
dopo il comma 3- ter sono
aggiunti i seguenti :
«3-quater. All'atto della
richiesta del documento
unificato ,
ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione
di
cambio di residenza a partire
dall'entrata a regime
dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo
2 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al cittadino
una
casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo
16-bis,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la
funzione di
domicilio digitale, ai
sensi dell'articolo 3-bis
del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo
2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica
dal
medesimo cittadino . Con
il decreto del Ministro dell'interno di cui
al comma 3 sono stabilite le
modalita' di rilascio
del domicilio
digitale all'atto di richiesta del documento unificato.
3-quinquies. Il
documento unificato di
cui al comma
3
sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il
tesserino di codice
fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».
1-bis. All'articolo
47, comma 2,
lettera c), del
codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo
2005, n. 82, dopo le parole: -di cui all'articolo 71- sono
inserite
le seguenti: -. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti
a mezzo fax-.
1-ter. All'articolo
43 del testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: -3.
L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai
sensi
del precedente comma, esclusivamente per via telematica
(L)-.
2. Dall'applicazione
della disposizione di cui
al comma 1 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15
Disposizioni in materia
di sistema
pubblico di connettivita'
1. Il comma 2
dell'articolo 80 del decreto legislativo
7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e' sostituito dal
seguente:
«2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del
Governo per
l'attuazione dell'agenda digitale o, su
sua delega, il
Direttore
dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli
altri componenti della
Commissione restano
in carica per
un triennio e
l'incarico e'
rinnovabile».
Art. 16
Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati
- Modifiche al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
1. All'articolo
33-septies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n.
221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nell'ambito del
piano triennale di cui al
comma 4 sono
individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di
capacita'
elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche' le
modalita'
di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo
ove necessario
all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonche' di enti
locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto
della
legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».
Art. 16-bis
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in
materia
di accesso
alle banche dati pubbliche
1. Al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 30-ter,
dopo il comma
7 e' inserito
il
seguente:
«7-bis. Fatto salvo
quanto previsto dal
comma 7, nell'ambito
dello svolgimento della propria
specifica attivita', gli
aderenti
possono inviare all'ente
gestore richieste di
verifica
dell'autenticita' dei dati
contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono
utile, sulla base
della valutazione degli
elementi acquisiti, accertare
l'identita'
delle medesime»;
b)all'articolo 30-sexies,
dopo il comma
2 e' aggiunto
il
seguente:
«2-bis. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro di cui
all'articolo 30-ter,
comma 9, puo' essere rideterminata la misura
delle componenti del
contributo di cui al comma 2 del presente articolo».
Art. 17
Misure per
favorire la realizzazione
del
Fascicolo sanitario elettronico
1. All'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2,
dopo le
parole: «Il FSE
e' istituito dalle
regioni e province
autonome,» sono inserite
le seguenti:
«conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7,
entro
il 30 giugno 2015,»;
b) dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Per
favorire la qualita',
il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza
alla
terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il
dossier
farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura
della
farmacia che effettua la dispensazione»;
c) al
comma 6, le
parole «senza l'utilizzo
dei dati
identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti
nel
FSE» sono sostituite dalle
seguenti «senza l'utilizzo
dei dati
identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
d) al comma 7, le
parole: «con decreto» sono sostituite
dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti
del FSE
e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del
dossier
farmaceutico nonche'»;
e) al comma 15, dopo
le parole: «dei servizi da queste
erogate»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero partecipare
alla definizione,
realizzazione ed utilizzo
dell'infrastruttura nazionale per
l'interoperabilita' per il FSE
conforme ai criteri
stabiliti dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per
l'Italia
digitale,»;
f) dopo il comma 15
sono aggiunti i seguenti commi:
«15-bis. Entro il
30 giugno 2014,
le regioni e
le province
autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero
della salute il piano di
progetto per la
realizzazione del FSE,
redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima
Agenzia e dal Ministero
della salute, anche
avvalendosi di enti
pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. L'Agenzia
per l'Italia digitale,
sulla base delle
esigenze avanzate dalle
regioni e dalle
province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il
Ministero
della salute, con le regioni e le province autonome, la
progettazione
e la realizzazione
dell'infrastruttura
nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE.
15-quater. L'Agenzia
per l'Italia digitale e il
Ministero della
salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva
competenza,
al fine di:
a) valutare e
approvare, entro sessanta
giorni, i piani
di
progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome
per la
realizzazione del FSE,
verificandone la conformita'
a quanto
stabilito dai decreti
di cui al
comma 7 ed
in particolare
condizionandone
l'approvazione alla piena
fruibilita' dei dati
regionali a livello
nazionale, per indagini
epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a
fini
di programmazione sanitaria nazionale;
b) monitorare la
realizzazione del FSE, da parte delle regioni e
delle province autonome,
conformemente ai piani
di progetto
approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto disposto
dai decreti di cui al comma 7 e' compresa tra
gli adempimenti cui
sono tenute le regioni
e le province
autonome per l'accesso
al
finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario
nazionale
da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9
dell'intesa
sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e
le province autonome
di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005.
15-quinquies. Per il
progetto FSE di cui al
comma 15-ter, da
realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata una
spesa non
superiore ai 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di
euro
a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta
dell'Agenzia per
l'Italia digitale».
Art. 17-bis
Modifica all'articolo 2 della
legge 13 luglio
1966, n. 559,
in
materia di compiti
dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
1. All'articolo
2 della legge
13 luglio 1966,
n. 559, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«10-bis. Ai
fini del presente
articolo, ferme restando
le
specifiche disposizioni
legislative in materia,
sono considerati
carte valori i
prodotti, individuati con
decreto di natura
non
regolamentare del Ministro
dell'economia e delle
finanze, aventi
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono destinati ad
attestare il rilascio, da parte dello Stato
o di altre
pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni,
certificazioni,
abilitazioni, documenti di
identita' e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere
un valore
fiduciario e di tutela della
fede pubblica in
seguito alla loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati
con tecniche di sicurezza o con impiego
di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza
ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente
alle relative infrastrutture, di
assicurare un'idonea protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».
Art. 17-ter
Sistema
pubblico per la gestione
dell'identita'
digitale di cittadini e imprese
1. Al comma 2
dell'articolo 64 del codice
dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e
successive modificazioni,
dopo il primo
periodo e' inserito
il
seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al
comma 2-bis,
le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in
rete ai
propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma
1, ovvero
mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».
2. Dopo il comma 2
dell'articolo 64 del codice di cui al
decreto
legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, come
da ultimo modificato
dal
presente articolo, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per favorire
la diffusione di servizi in rete e agevolare
l'accesso agli stessi da parte
di cittadini e
imprese, anche in
mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia
digitale,
il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale
di
cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema
SPID e'
costituito come insieme
aperto di
soggetti pubblici e
privati che, previo
accreditamento da parte
dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite
con il
decreto di cui
al comma 2-sexies,
gestiscono i servizi
di
registrazione e di messa a disposizione delle
credenziali e degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e
imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di
erogatori di
servizi in rete,
ovvero, direttamente, su
richiesta degli
interessati.
2-quater. Il
sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le
modalita' definiti con il
decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini
dell'erogazione dei propri servizi in
rete,
e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite
con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di
avvalersi del
sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei
propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica
dell'accesso ai
propri servizi erogati
in rete per
i quali e'
richiesto il
riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo
generale
di sorveglianza delle
attivita' sui propri
siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
2-sexies. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei
ministri,
su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica
e del
Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il
Garante per la
protezione dei dati
personali, sono definite
le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) modello
architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalita' e
ai requisiti necessari per
l'accreditamento
dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli
standard tecnologici e
alle soluzioni tecniche
e
organizzative da adottare
anche al fine
di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti
di accesso
resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei
riguardi di
cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma
1;
d) alle modalita' di
adesione da parte di cittadini e imprese in
qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi
e alle modalita'
di adozione da
parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di
erogatori di servizi
in
rete;
f) alle modalita' di
adesione da parte delle imprese interessate
in qualita' di erogatori di servizi in rete».
3. Il sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese
(SPID) e' realizzato
utilizzando le risorse
finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia
per
l'Italia digitale, senza
nuovi o maggiori
oneri a carico
della
finanza pubblica.
Capo III
Misure per il
rilancio delle infrastrutture
Art. 18
Sblocca
cantieri, manutenzione reti e territorio
e
fondo piccoli Comuni
1. Per consentire
nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in
corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali
finalizzati
all'avvio dei lavori e'
istituito nello stato
di previsione del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un
Fondo con una
dotazione complessiva pari a
2.069 milioni di
euro, di cui
335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno
2014,
652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per
l'anno
2016 e 142 milioni di euro
per l'anno 2017.
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle
Camere
una documentazione conoscitiva
e una relazione
analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.
2. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione del presente
decreto, si provvede
all'individuazione
degli specifici interventi
da finanziare e
all'assegnazione
delle risorse occorrenti,
nei limiti delle
disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 1.
Gli interventi
finanziabili ai sensi
del presente comma
riguardano il
completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale
in corso di
realizzazione , il
potenziamento dei nodi,
dello
standard di interoperabilita' dei corridoi europei e il
miglioramento
delle prestazioni della
rete e dei
servizi ferroviari, il
collegamento ferroviario funzionale tra la
Regione Piemonte e la
Valle d'Aosta, il
superamento di criticita'
sulle infrastrutture
viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento
tra la
strada statale 640 e l'autostrada A19
Agrigento-Caltanissetta, gli
assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale
Esterna Est di
Milano. Per quest'ultimo intervento,
l'atto aggiuntivo di
aggiornamento della convenzione
conseguente all'assegnazione del
finanziamento e' approvato
con decreto del
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta
giorni dalla
trasmissione dell'atto convenzionale ad
opera dell'amministrazione
concedente. Gli interventi
rispondenti alle finalita'
di
potenziamento dei
nodi, dello standard
di interoperabilita' dei
corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni
della rete e
dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti
a infrastrutture
comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui
alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono
perfezionate le
procedure di individuazione con
il coinvolgimento degli
enti
territoriali .
3. Con delibere
CIPE, da
adottarsi entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione
del
presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo
di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, l'asse
viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta
Colosseo-Piazza Venezia
della linea C della
metropolitana di Roma,
la linea M4
della
metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo
lotto
Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre fonti
di
finanziamento, la linea
1 della metropolitana
di Napoli, l'asse
autostradale Ragusa-Catania
e la tratta
Cancello-Frasso Telesino
della linea AV/AC Napoli-Bari.
4. Le risorse gia'
assegnate con la delibera CIPE n.
88/2010 al
«Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale
Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i
lotti in
cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa a
gara, puo'
essere realizzata e finanziata
per lotti funzionali,
senza alcun
obbligo del concedente
nei confronti del
concessionario al
finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre
anni successivi
all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.
5. Per assicurare la
continuita' funzionale e per lo sviluppo degli
investimenti
previsti nella Convenzione
vigente relativa alla
realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e
A25 «Strade
dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in
deroga alla
procedura di cui
al comma 2,
e' destinato alla
societa'
concessionaria, secondo le modalita' previste dal
Verbale d'Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16
dicembre
2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in
ragione di
82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per
l'anno
2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo
Stato
e 56,5 milioni di
euro in via
di anticipazione a
fronte del
contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal
Comune
di Roma ai sensi della Convenzione. Le
risorse anticipate vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro
il 31
dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio
dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo di
cui all'articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011 n.
98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Entro il 30 ottobre
2013 viene sottoposto al CIPE il progetto
definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C
della
metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di
cui al
comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea
C da
Pantano a Centocelle sia messa in pre-esercizio entro
il 15
dicembre 2013.
7. Nelle more
dell'approvazione del Contratto di Programma -
parte
investimenti
2012-2016 sottoscritto con
RFI e' autorizzata
la
contrattualizzazione degli interventi per la
sicurezza ferroviaria
immediatamente cantierabili per l'importo gia'
disponibile di 300
milioni di euro di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
maggio
2012, n. 119.
8. Per
innalzare il livello
di sicurezza degli
edifici
scolastici,
l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro
(INAIL), nell'ambito degli
investimenti
immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi
disponibili di
cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per
ciascuno degli
anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici
e di costruzione
di nuovi edifici
scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma
5,
del decreto-legge 9
febbraio 2012, n.
5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un
programma
concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i
Ministeri
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e
successive modificazioni.
8-bis. Al fine di
predisporre il piano di
messa in sicurezza
degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata
la spesa
di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016, in
relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre
2007, n.
244, per l'individuazione
di un modello
unico di rilevamento
e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del
rischio
sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016,
si provvede mediante
corrispondente
riduzione delle proiezioni,
per gli anni
2014 e 2015,
dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di
bilancio.
8-ter. Al
fine di attuare
misure urgenti in
materia di
riqualificazione e di
messa in sicurezza
delle istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle
in cui
e'
stata censita la presenza
di amianto, nonche'
di garantire il
regolare svolgimento del servizio
scolastico, ferma restando
la
procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies,
del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate
al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo
11 e
nelle more della completa
attuazione della stessa
procedura, per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.
Per le
suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino
al 31
dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle
province interessati
operano in qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori
rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con
decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri, su
proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi
del comma 8-sexies.
8-quater. Le risorse
previste dal comma 8-ter sono ripartite
a
livello regionale per essere assegnate agli enti locali
proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero
degli
edifici scolastici e degli alunni presenti
in ciascuna regione
e
della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai
sensi della
tabella 1 annessa al
presente decreto. Le
quote imputate alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili
in
attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009,
n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con
decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
il
30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle
regioni
entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli
enti locali presentano
alle regioni entro
il 15 settembre
2013 progetti esecutivi
immediatamente cantierabili di messa in sicurezza,
ristrutturazione e
manutenzione straordinaria degli
edifici scolastici. La
mancata
trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni
entro il 15
ottobre 2013 comporta
la decadenza dall'assegnazione dei
finanziamenti
assegnabili. Le risorse
resesi disponibili sono
ripartite in misura
proporzionale tra le
altre regioni.
L'assegnazione del finanziamento
prevista dal medesimo
decreto
autorizza gli enti
locali ad avviare
le procedure di
gara con
pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento
dei
lavori. Il Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco
dei finanziamenti assegnati agli
enti locali e
semestralmente lo
stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati
nel sito
internet dei due Ministeri.
8-quinquies. Il
mancato affidamento dei lavori di
cui al comma
8-quater entro il
28 febbraio 2014
comporta la revoca
dei
finanziamenti. Le eventuali economie
di spesa che
si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma
8-quater
ovvero le risorse derivanti
dalle revoche dei
finanziamenti sono
riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della
graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre
2014, secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente
certificati.
8-sexies. La somma di
150 milioni di euro
giacente sul conto
corrente bancario acceso
presso la banca
Intesa Sanpaolo Spa,
relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale
per la ricerca
applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968,
n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro
il 31
gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo
unico per l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge
17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti
variazioni di bilancio.
Le ulteriori somme disponibili all'esito
della chiusura della
gestione stralcio del
FSRA sono versate
all'entrata del
bilancio dello Stato
per essere successivamente
riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'
statali.
8-septies.
All'articolo 1, comma 141, della legge
24 dicembre
2012, n. 228, dopo
le parole: «non
possono effettuare spese
di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta
in media
negli anni 2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili
e arredi,» sono
inserite le seguenti: «se non
destinati all'uso scolastico
e dei
servizi all'infanzia,».
9. A valere sul Fondo di
cui al comma 1, in deroga alla procedura
indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni
di euro per l'anno
2014, da iscriversi nello stato di previsione
del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla realizzazione
del
primo Programma «6000
Campanili» concernente interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova
costruzione
di edifici pubblici,
ivi compresi gli
interventi relativi
all'adozione di misure
antisismiche , ovvero
di realizzazione e
manutenzione di reti
viarie e infrastrutture accessorie
e
funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,
nonche'
di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono
accedere
al finanziamento solo
gli interventi muniti
di tutti i
pareri,
autorizzazioni,
permessi e nulla
osta previsti dal
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente
della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dalla
data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,
con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari
generali e
il personale - e l'Associazione nazionale
dei comuni italiani
(ANCI), da approvare con
decreto del Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti
e pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, sono
disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse
degli
interventi che fanno parte del Programma. I Comuni
con popolazione
inferiore a 5.000
abitanti, le unioni
composte da comuni
con
popolazione inferiore a 5.000
abitanti e i
comuni risultanti da
fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione
inferiore a
5.000 abitanti , per il
tramite dell' ANCI , presentano
entro 60
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della sopra citata convenzione, le richieste di
contributo
finanziario al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Il
contributo richiesto per
il singolo progetto
non puo' essere
inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il
costo
totale del singolo intervento puo' superare il contributo
richiesto
soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive
necessarie
siano gia' immediatamente
disponibili e spendibili
da parte del
Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto.
Il
Programma degli interventi che accedono al finanziamento e'
approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Fermo restando
quanto previsto dal comma 2, con
decreto del
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e'
approvato il
programma degli interventi di manutenzione straordinaria
di ponti,
viadotti e gallerie della rete stradale di
interesse nazionale in
gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative
risorse e
apposita convenzione che disciplina i rapporti tra
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e ANAS
SpA per l'attuazione
del
programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
monitoraggio.
La societa' ANAS
SpA presenta semestralmente alle
Camere una
relazione sull'attuazione del programma di cui al presente
comma.
11. Il mancato
conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle
finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento
assegnato ai sensi del presente
articolo. Con i
provvedimenti di
assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite,
in
ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo delle
risorse
assegnate, di monitoraggio
dell'avanzamento dei lavori
e di
applicazione di misure di revoca. Le risorse
revocate confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6
luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011, n. 111.
12. Le risorse assegnate
a valere sul Fondo di cui al comma
1 non
possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.
13. Agli oneri derivanti
dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235
milioni per l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
213, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per
l'anno
2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
euro
142 milioni per
l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
1, della
legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro
96 milioni per l'anno
2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milioni
per
l'anno 2016 e
a euro 142
milioni per l'anno
2017 mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24
dicembre 2012, n.
228;
quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a
euro 189 milioni
per
l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro
250 milioni
per l'anno 2016
mediante corrispondente utilizzo
delle risorse
assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico
dei
Giovi a valere sul
Fondo di cui
all'articolo 32, comma
1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
14. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, negli stati
di previsione dei
Ministeri interessati, le variazioni di
bilancio conseguenti alla
ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
14-bis. Il
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di
attuazione dei
decreti attuativi di
propria competenza di
cui al presente
articolo.
Art. 19
Disposizioni in materia di concessioni
e
defiscalizzazione
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 143:
1) al comma 5 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«All'atto
della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di
disporre
di tutte le
autorizzazioni, licenze, abilitazioni,
nulla osta,
permessi o altri atti di consenso comunque denominati
previsti dalla
normativa vigente e che
detti atti sono
legittimi, efficaci e
validi.»;
2) al comma 8, le
parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle
attivita' previste nella concessione, quando determinano una
modifica
dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti:
«o che
comunque incidono sull'equilibrio del piano
economico-finanziario,
previa verifica del
CIPE sentito il
Nucleo di consulenza
per
l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi
di
pubblica utilita' (NARS)
»;
3) dopo il comma 8, e'
inserito il seguente:
«8-bis. Ai fini della
applicazione delle disposizioni di
cui al
comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i
presupposti
e le condizioni di base del
piano economico-finanziario le
cui
variazioni non imputabili al concessionario, qualora
determinino una
modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione.
La
convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico
finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita' e
di
capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di
verifica e
la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;
b) all'articolo 144:
1) al comma 3-bis, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le concessioni da
affidarsi con la procedura ristretta,
nel
bando puo' essere
previsto che l'amministrazione aggiudicatrice
possa indire , prima della scadenza del termine di
presentazione
delle offerte, una
consultazione preliminare con
gli operatori
economici invitati a presentare le offerte, al
fine di verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara
sotto
il profilo della finanziabilita', e possa provvedere ,
a seguito
della consultazione, ad adeguare gli atti
di gara aggiornando
il
termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere
inferiore
a trenta giorni
decorrenti dalla relativa
comunicazione agli
interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo
delle
misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18
della legge 12
novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18
ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221,
nonche' l'importo dei contributi pubblici,
ove
previsti.»
2) dopo il comma 3-bis,
sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Il bando puo'
prevedere che l'offerta sia
corredata dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o piu'
istituti finanziatori di
manifestazione di interesse a
finanziare l'operazione, anche
in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto e
del piano
economico-finanziario.
3-quater.
L'amministrazione aggiudicatrice
prevede nel bando
di
gara che il contratto di concessione stabilisca la
risoluzione del
rapporto in caso
di mancata sottoscrizione del
contratto di
finanziamento o in
mancanza della sottoscrizione o
del
collocamento delle obbligazioni di progetto di cui
all'articolo 157,
entro un congruo termine fissato dal bando
medesimo, comunque non
superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione
del progetto definitivo. Resta salva la facolta' del
concessionario
di reperire la
liquidita' necessaria alla
realizzazione
dell'investimento attraverso altre forme di
finanziamento previste
dalla normativa vigente,
purche' sottoscritte entro
lo stesso
termine. Nel caso di risoluzione del rapporto
ai sensi del primo
periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun
rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse
quelle relative alla
progettazione
definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in caso
di
parziale finanziamento del
progetto e comunque
per uno stralcio
tecnicamente ed economicamente funzionale,
il contratto di
concessione rimanga
valido limitatamente alla parte che
regola la
realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;
c) all'articolo 153,
dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:
«21-bis. Al fine di
assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e
il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano
in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo
144,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
d) all'articolo 174,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di
assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si
applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144,
commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
e) all'articolo 175 dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di
assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si
applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144,
commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.».
2. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non
si applicano alle procedure in
finanza di progetto,
di cui agli
articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,
con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del
presente
decreto , ne' agli
interventi da realizzare
mediante finanza di
progetto le cui proposte
sono state gia'
dichiarate di pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del presente
decreto .
3. All'articolo 33
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito
dal seguente: «1. Al
fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di
nuove opere
infrastrutturali di rilevanza
strategica nazionale di
importo
superiore a 200
milioni di euro
mediante l'utilizzazione dei
contratti di partenariato pubblico-privato di
cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
la cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
2016, per
i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo
perduto ed e'
accertata, in esito
alla procedura di
cui al comma
2, la non
sostenibilita' del piano
economico-finanziario , e'
riconosciuto
al soggetto titolare del
contratto di partenariato
pubblico-privato , ivi
comprese le societa'
di progetto di cui
all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del
2006, un
credito di imposta a
valere sull'IRES e
sull'IRAP generate in
relazione alla costruzione e gestione dell'opera»;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Il CIPE,
previo
parere del NARS che allo
scopo e' integrato
con due ulteriori
componenti designati rispettivamente dal
Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su
proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprie
delibere individua l'elenco
delle opere
che, per effetto
dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono
le condizioni di
equilibrio
economico-finanziario necessarie a
consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle
opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna
infrastruttura sono
inoltre determinate le
misure agevolative necessarie
per la
sostenibilita' del
piano economico-finanziario ,
definendone le
modalita' per l'accertamento, per il relativo
monitoraggio nonche'
per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei
parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per
quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le
apposite
linee guida per l'applicazione dell'articolo
18 della legge
12
novembre 2011, n. 183»;
c) il comma 2-ter e'
sostituito dal seguente: « 2-ter. Al
fine di
favorire la realizzazione
di nuove opere
infrastrutturali di
rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di
euro mediante l'utilizzazione dei
contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione
definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e'
accertata,
in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita' del
piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto
titolare del
contratto di partenariato pubblico-privato , ivi comprese
le
societa' di progetto di cui all'articolo 156
del medesimo decreto
legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita'
economica
dell'operazione di partenariato
pubblico-privato , l'esenzione
dal
pagamento del canone di
concessione nella misura
necessaria al
raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario»;
d) al comma 2-quater, e'
aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le misure di cui al presente
articolo sono alternative
a quelle
previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n.
183. Le
stesse misure sono
riconosciute in conformita'
alla disciplina
comunitaria in materia di
aiuti di Stato .
4. All'articolo 18 della
legge 12
novembre 2011, n.
183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con le
modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi' definita
ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;
b) il comma 3 e'
abrogato.
5. All'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134,
le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono
sostituite
dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».
5-bis. Fino alla
data del
15 settembre 2013
sono sospesi i
pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate
all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive
modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti
al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di
pagamento da
parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa
data
del 15 settembre 2013 sono
sospesi i procedimenti
amministrativi
avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi,
relativi alla
sospensione, revoca o
decadenza dalla concessione
demaniale marittima
derivante dal mancato
versamento del canone
demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo
articolo 03
del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data
di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto le
amministrazioni competenti provvedono a trasmettere
all'agente della
riscossione
l'elenco dei codici
tributo interessati dalla
sospensione.
Art. 20
Riprogrammazione degli interventi
del Piano
nazionale della sicurezza stradale
1. Con ricognizione, da completare entro sessanta
giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, da
effettuare con i
soggetti
beneficiari, il Ministero
delle Infrastrutture e dei
trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi
del 1°
e
2° Programma annuale
di attuazione del
Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n.
488.
Ove dalla predetta ricognizione
risultino interventi non
ancora
avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di
spesa
sono revocati con uno o piu' decreti, di natura
non regolamentare,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le risorse derivanti dalle
revoche dei finanziamenti
sono
iscritte nello stato
di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla
realizzazione in
cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale,
concernenti
prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche' al
finanziamento
della realizzazione e della messa in sicurezza dei
tratti stradali
mancanti per dare continuita'
all'asse viario Terni-Rieti
, alla
prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del
Piano
Nazionale della
Sicurezza Stradale ed
all'implementazione ed al
miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita'
stradale
in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 56
della legge 29
luglio 2010, n. 120.
3. Le somme relative ai
finanziamenti revocati iscritte in
conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere
riassegnate, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica nel
triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2.
4. Il programma da
cofinanziare e' definito
sulla base delle
proposte formulate dalle Regioni a seguito
di specifica procedura
fondata su criteri di selezione che tengono
prioritariamente conto
dell'importanza
degli interventi in
termini di effetti
sul
miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e
della
loro immediata cantierabilita'.
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le variazioni di bilancio conseguenti
all'attuazione del
presente articolo.
5-bis. Al fine di
garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio
relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al
decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e
l'effettiva disponibilita'
delle risorse destinate al finanziamento dei
programmi annuali di
attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di
cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato
codice
di cui al
decreto legislativo n.
285 del 1992,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Tale
somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato
entro
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La
riduzione
di cui al periodo precedente
non si applica
alle violazioni del
presente codice per cui e'
prevista la sanzione
accessoria della
confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210,
e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di
guida»;
b)al comma 2:
1) al primo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2.1. Qualora
l'agente accertatore sia
munito di idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto
dal comma
2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente
accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti
di pagamento
elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del
comma
1. L'agente trasmette il verbale
al proprio comando
o ufficio e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
facendo
menzione del pagamento
nella copia del verbale
che consegna al
trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis e'
aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea
apparecchiatura,
il conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante
strumenti
di pagamento elettronico»;
e) al comma 2-ter, le
parole: «alla meta'
del massimo» sono
sostituite dalle seguenti: «al minimo».
5-ter. Il
Ministro dell'interno, sentito
il Ministro
dell'economia e delle
finanze, promuove la
stipulazione di
convenzioni con banche, con la societa' Poste
italiane Spa e con
altri intermediari finanziari al fine di
favorire, senza nuovi
o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei
pagamenti
mediante strumenti di pagamento
elettronico previsti dall'articolo
202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile
1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente
articolo.
5-quater. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto
con
i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e
dei trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione
e la
semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori
oneri per
la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla
data di entrata
in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle
violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.
285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei
soggetti
abilitati all'utilizzo della posta medesima,
escludendo l'addebito
delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
Art. 21
Differimento
dell'operativita' della garanzia
globale
di esecuzione
1. Il termine previsto
dall'articolo 357, comma 5, del decreto
del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia'
prorogato ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2012, n.
119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
Art. 22
Misure per
l'aumento della produttivita' nei porti
1. All'articolo 5-bis
della legge 28
gennaio 1994, n.
84 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, le parole:
«Nei siti oggetto
di
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree
portuali e
marino costiere poste in siti» e il quarto periodo e'
sostituito dal
seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente
e
della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta
giorni dalla suddetta
trasmissione, previo parere,
solo se il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di
infrastrutture di
contenimento non comprese
nei provvedimenti di
rilascio della
Valutazione d'impatto ambientale dei Piani
regolatori portuali di
riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei
provvedimenti,
della Commissione di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del
progetto alla
valutazione di impatto ambientale»;
b) al comma 2, lettera
a), le parole: «analoghe al fondo naturale
con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;
c) al comma 2, lettera
c), le parole «con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 6» sono soppresse;
d) al comma 6, le
parole: «sentita la Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore
della presente disposizione,
definisce con proprio
decreto le
modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali,
anche al
fine dell'eventuale loro
reimpiego, di aree
portuali e marino
costiere poste in siti
di bonifica di
interesse nazionale» sono
sostituite dalle seguenti:
«adotta con proprio
decreto le norme
tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree
portuali
e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse
nazionale al
fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed
al fine di
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
2. Nell'ambito della
propria autonomia finanziaria, alle
autorita'
portuali e' consentito di stabilire variazioni in diminuzione,
fino
all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e
portuale, cosi' come
adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 28
maggio 2009, n.
107, nonche' variazioni
in
aumento, fino a un
limite massimo pari al
doppio della misura
delle tasse medesime.
L'utilizzo delle entrate
rivenienti
dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle
autorita'
portuali , nonche'
la compensazione, con
riduzioni di spese
correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio
di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le
autorita'
portuali si avvalgano della
predetta facolta' di
riduzione della
tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta
per cento, e'
esclusa la possibilita' di
pagare il tributo
con la modalita'
dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei
conti attesta
la compatibilita'
finanziaria delle operazioni
poste in essere.
Dall'attuazione delle
disposizioni del presente comma
non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 18-bis
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma
1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei
porti»
sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla
messa
in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale
degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni
di euro annui»
sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».
Art. 23
Disposizioni
urgenti per il rilancio della nautica
da
diporto e del turismo nautico
01. All'articolo
49-bis, comma 1, del
decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il
titolare persona fisica»
sono inserite le
seguenti: «o societa'
non avente come
oggetto
sociale il noleggio o la locazione».
1. All'articolo 49-bis,
comma 5, del decreto legislativo 18
luglio
2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono
inserite le
seguenti: «, di durata
complessiva non superiore
a quarantadue
giorni ,» e le parole
«sempreche' di importo non superiore a
30.000
euro annui» sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214, le lettere a) e
b)sono abrogate e le lettere c) e d)
sono
sostituite dalle seguenti:
«c) euro 870 per le
unita' con scafo di lunghezza da 14,01
a 17
metri;
d) euro 1.300 per le
unita' con scafo di lunghezza da
17,01 a 20
metri;».
Art. 24
Modifiche al
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
ed alla
legge 3 luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 17 del
decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con», sono sostituite dalla
seguente: «sentita» e le parole: «e' stabilito il canone dovuto»
sono
sostituite dalle seguenti: «
e' approvata la proposta
del gestore
per l'individuazione del canone dovuto»;
b) il comma 11 e'
sostituito dal seguente: «11. Con
uno o piu'
decreti del Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono
definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi
e le
procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo
27
del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini
dell'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria
e dei corrispettivi dei servizi
di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in
quelli
obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura,
nonche'
le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo
20.».
2. Al fine di completare
l'adeguamento della normativa
nazionale
agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo
5 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, dopo il
comma 4, e'
aggiunto il seguente:
«4-bis. La separazione
contabile e dei bilanci di cui ai precedenti
commi del presente
articolo deve fornire
la trasparente
rappresentazione
delle attivita' di servizio pubblico
e dei
corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.».
3. Al fine di
semplificare le procedure di accesso al
mercato nei
segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza
nonche'
al fine di integrare il
recepimento della direttiva
2007/58/CE,
all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le
parole: «diritto di far salire e
scendere» sono
sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;
b) dopo il comma 4, sono
inseriti i seguenti:
«4-bis. L'autorita'
competente, qualora venga
accertata la
compromissione dell'equilibrio economico del contratto
di servizio
pubblico, puo' richiedere
all'impresa ferroviaria oggetto
della
procedura di cui
al comma 2,
il pagamento di
opportuni,
trasparenti e non
discriminatori diritti di
compensazione.
L'importo di tali
diritti deve, in linea con l'analisi
economica
effettuata dall'organismo di
regolazione, essere tale
da
neutralizzare la predetta
compromissione
dell'equilibrio economico
e non puo' comunque
eccedere quanto necessario per coprire i
costi
originati dall'adempimento degli obblighi di
servizio, inclusa la
componente di
remunerazione del capitale
investito prevista nei
contratti di servizio. I
diritti riscossi devono essere
utilizzati
per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio
pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico .
Nel caso
in cui le imprese
ferroviarie, interessate dal
procedimento di
limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento
dei sopra
indicati diritti alla competente autorita', non sono
piu' soggette
alle limitazioni nel
diritto di far salire o scendere
le persone
fintanto che non si
verifichino nuove ulteriori
compromissioni
dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.
4-ter. Si prescinde
dalla valutazione di cui ai commi precedenti
e
dalle limitazioni conseguenti qualora il modello
di esercizio sia
tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100
Km e
i livelli medi tariffari
applicati risultino di
almeno il 20%
superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».
3-bis. Dopo il comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le modifiche
di cui al comma 2 non possono
prescrivere
livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti
dai CST, a
meno che non
siano accompagnate da
una stima dei
sovraccosti
necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica e
finanziaria
per il gestore dell'infrastruttura e
per le imprese
ferroviarie,
corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi
tempi di
attuazione».
Art. 25
Misure
urgenti di settore in materia
di
infrastrutture e trasporti
1. Al fine di assicurare
la continuita' dell'attivita' di vigilanza
sui concessionari della rete
autostradale da parte
del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione
dell'articolo 11,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n.
14,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i
Ministri
dell'economia e delle
finanze e per
la pubblica
amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione
delle unita' di
personale trasferito al
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della
tabella di
equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al
comparto Ministeri e
all'Area I della
dirigenza nonche' alla
individuazione delle spese di funzionamento relative
all'attivita' di
vigilanza e controllo sui concessionari autostradali.
Il personale
trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto,
le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del
decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15
luglio 2011, n.
111, mantiene la
posizione assicurativa gia'
costituita
nell'ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria,
ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione
stessa.
Per le finalita' di cui
al presente comma, la dotazione
organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
incrementata di
un numero pari alle unita' di personale con
rapporto di lavoro
a
tempo indeterminato individuate
dal decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
2. Con il decreto di cui
al comma 1 si provvede
all'individuazione
delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale
e, ove necessario,
di quelle derivanti
dal canone comunque
corrisposto ad ANAS S.p.a. ai
sensi dell'articolo 1,
comma 1020,
secondo periodo, della
legge 27 dicembre
2006, n. 296
- anche
mediante apposita rideterminazione della
quota percentuale del
predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da
parte
dei concessionari autostradali - destinate a
coprire gli oneri
derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello
stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri
del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato
comma
1020.
3. ANAS S.p.a. versa,
entro il 30 giugno
2013, all'entrata del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad
apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti con decreto
del Ministro dell'economia
e delle
finanze, la quota
relativa al periodo
1° ottobre-31 dicembre
2012 , al netto delle anticipazioni gia' effettuate,
dei canoni
afferenti alla competenza
dell'anno 2012 concernenti
le sub
concessioni sul sedime
autostradale previsti a
carico dei
concessionari
autostradali. A decorrere
dal 2013 i
canoni di
competenza relativi alle
sub concessioni sul
sedime autostradale
previsti a carico dei
concessionari autostradali sono
versati al
bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese
successivo,
nella misura del novanta per
cento dell'ammontare degli
importi
dovuti per il corrispondente periodo dell'anno
precedente, salvo
conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno
successivo. Per
il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento
delle prime
sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro
dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti assume le
situazioni debitorie e
creditorie relative alle
funzioni di cui
all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, ed
all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n.
14,
nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a far
data dal 1° ottobre
2012.
5. Le disponibilita'
residue delle risorse iscritte in bilancio per
l'anno 2012
destinate ai Contratti
di servizio e
di programma
dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del
decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 5
maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la
compensazione
dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai
predetti
contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed
operativa di
cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n.
248.
5-bis. Al fine di
ridurre il rischio aeronautico
e ambientale
correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse
nel sedime dell'aeroporto di Pisa, e'
stipulato tra il
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa,
il
Ministero
dell'economia e delle
finanze, l'Ente nazionale
per
l'aviazione civile (ENAC), la societa' di gestione
interessata, la
regione, la provincia e il
comune competenti apposito
accordo di
programma per la delocalizzazione delle
abitazioni intercluse nel
sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono
previsti le
modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che
concorrono al
finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le
modalita'
di trasferimento delle
aree al demanio
aeronautico civile e
statale.
5-ter. All'accordo di
programma di cui al comma 5-bis puo' essere
destinata una quota
delle risorse da
assegnare per l'anno
2013
all'ENAC, ai sensi dall'articolo
11-decies del decreto-legge
30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2
dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di
euro e,
comunque, senza
nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza
pubblica.
6. Al fine di superare
lo stato di
emergenza derivante dalla
scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la messa
in
sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo
55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n.
27, dopo il
primo
periodo e' inserito il seguente: «A tal fine la
dotazione organica
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e'
incrementata di un numero corrispondente di posti».
7. All'articolo
36 del
decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)al comma 2:
1) all'alinea, le
parole: «, anche avvalendosi di
Anas s.p.a.,»
sono soppresse;
2) alla lettera a), le
parole: «ovvero in affidamento diretto
ad
Anas s.p.a. a condizione che
non comporti effetti
negativi sulla
finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima
condizione,
di affidamento diretto a tale societa' della concessione di gestione
di autostrade per le quali la
concessione sia in
scadenza ovvero
revocata» sono soppresse;
3) alla lettera b), il
numero 3) e' abrogato;
b)al comma 3, lettera
a) , le parole: «anche
per effetto di
subentro ai sensi del
precedente comma 2,
lettere a)e b)»
sono
soppresse.
8. All'articolo 36,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo periodo,
le parole: «L'amministratore unico»
sono
sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e
le parole:
«entro il 30 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30
novembre»;
b)al secondo
periodo, le parole:
«Entro 30 giorni
dall'emanazione del
decreto di approvazione
dello statuto» sono
sostituite dalle seguenti:
«Entro 30 giorni
dalla data di
approvazione da parte dell'assemblea del
bilancio per l'esercizio
2012»;
c) il terzo periodo
e' soppresso.
9. Le funzioni ed i compiti
di vigilanza sulle attivita' previste
dalla Convenzione per
l'esercizio dei servizi
di collegamento
marittimo con le
isole minori siciliane
stipulata ai sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n. 166,
sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere
dall'entrata in
vigore del presente decreto.
10. All'articolo 6,
comma 19, del decreto-legge 6 luglio
2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.
135, le parole «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»
sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione
ovvero
integrazione delle suddette convenzioni e' approvata» sono
inserite
le seguenti «con decreto del Presidente della Regione
Siciliana.».
11. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del
testo
convenzionale,
stipulato in data
30 luglio 2012,
necessarie
all'adeguamento alle presenti disposizioni.
11-bis. Le risorse revocate ai sensi
dell'articolo 18, comma 11,
che confluiscono nel Fondo di
cui all'articolo 32,
comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, sono attribuite
prioritariamente:
a)al completamento
della copertura del Passante
ferroviario di
Torino;
b)alla regione Piemonte,
a titolo di
contributo per spese
sostenute per la
realizzazione del collegamento
Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
c) al
collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa
(potenziamento e variante di Galliate);
d) alla
regione autonoma Friuli
Venezia Giulia per
la
realizzazione della terza corsia della tratta autostradale
A4 Quarto
d'Altino-Villesse-Gorizia,
al fine di
consentire l'attuazione
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3702/2008
del 5 settembre 2008, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 213
dell'11 settembre 2008;
e) agli interventi di
soppressione e automazione di
passaggi a
livello sulla rete
ferroviaria mediante costruzione
di idonei
manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di
miglioramento delle
condizioni di esercizio di
passaggi a livello
non eliminabili,
individuati, con priorita'
per la tratta
terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
11-ter. Le proposte
dei soggetti promotori per l'approvazione dei
progetti
preliminari, anche suddivisi
per lotti funzionali
in
coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli
interventi di
adeguamento della strada statale 372 «Telesina» tra lo
svincolo di
Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di Benevento
sulla
strada statale 88 nonche' del collegamento autostradale
Termoli-San
Vittore devono essere sottoposte al CIPE
per l'approvazione entro
novanta giorni dalla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del presente decreto. Le risorse gia' assegnate
con la
delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo
2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a
valere sul
Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera
del CIPE
n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.
304 del 31
dicembre 2011, sono
destinate esclusivamente alla
realizzazione della predetta
opera di adeguamento
della strada
statale 372 «Telesina».
La mancata approvazione
delle proposte
determina l'annullamento della procedura avviata
e la revoca
dei
soggetti promotori.
11-quater. All'articolo
11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le
seguenti:
«dalle
aviosuperfici, dai luoghi
in cui si
svolgono attivita'
sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo 1,
comma 1, del regolamento di
cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le
parole: «di autodromi,»
sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono
attivita' sportive di
discipline olimpiche in
forma stabile,».
All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280
del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono
inserite le
seguenti: «, di
aviosuperfici, dei luoghi
in cui si
svolgono
attivita' sportive di
discipline olimpiche in
forma stabile».
All'articolo 1, comma 1,
lettera a) ,
del decreto del
Ministro
dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.
267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
«, nonche' delle aviosuperfici
e dei luoghi
in cui si
svolgono
attivita' sportive di discipline olimpiche in forma
stabile».
11-quinquies. Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi
6 e 7, del decreto-legge
8 aprile 2013,
n. 35, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n.
64, nonche' quanto
disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22
giugno
2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto
2012, n. 134, le
regioni interessate, al
fine di consentire
la
rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi
a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale e di applicare
i criteri di
incremento
dell'efficienza e di
razionalizzazione previsti
dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135,
e successive modificazioni, predispongono un
piano di
ristrutturazione del debito
a tutto il
31 dicembre 2012,
da
sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia e
delle finanze. Il
piano di ristrutturazione del
debito deve
individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di
incremento
dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione
dei criteri e
delle modalita' di cui
al citato articolo
16-bis, comma 3, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 135
del 2012. Per
il finanziamento del
piano di
ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata,
previa
delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le
risorse
ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione in
attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11
gennaio 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del
7 aprile 2011,
nel
limite massimo dell'importo
che sara' concordato
tra ciascuna
regione, il Ministero per
la coesione territoriale,
il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia
e
delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni
interessate
sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per
la presa
d'atto, la nuova
programmazione delle risorse
del Fondo per lo
sviluppo e la coesione.
11-sexies. Per il
biennio 2013-2014, al fine di
consentire il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e
razionalizzazione
di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, la
regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del
Ministro per
la coesione territoriale, del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
utilizzare
le risorse destinate alla programmazione regionale del
Fondo per lo
sviluppo e la
coesione, nel limite
di 40 milioni
di euro per
operazioni di potenziamento del sistema di
mobilita' regionale su
ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile
automobilistico e
ferroviario. Le risorse sono
rese disponibili, entro
il predetto
limite di 40 milioni di
euro, previa rimodulazione
del piano di
interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo
per lo
sviluppo e la coesione.
Art. 25-bis
Modifica all'articolo 37
del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
1. All'articolo 37,
comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214, il secondo periodo
e' sostituito dal
seguente: «La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica
nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il
termine del 31 dicembre
2013».
Art. 26
Proroghe in
materia di appalti pubblici
1. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, il
comma
418 e' sostituito dal seguente:
«418. In sede di prima
applicazione delle disposizioni
di cui
all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i
dati
ivi previsti relativi all'anno 2012 sono
pubblicati unitamente ai
dati relativi all'anno 2013.».
2. All'articolo 253 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma
9-bis:
1) al primo e al
secondo periodo, le parole: «31
dicembre 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
2) al primo periodo,
le parole: «ai migliori
cinque anni del
decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;
b) al comma 15-bis le
parole: «31 dicembre 2013» sono
sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
c) al comma 20-bis le
parole: «31 dicembre 2013» sono
sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
Art. 26-bis
Suddivisione in lotti
1. All'articolo 2,
comma 1-bis, del codice di
cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, dopo
il primo periodo
e' inserito il
seguente: «Nella determina
a
contrarre le stazioni appaltanti indicano la
motivazione circa la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
2. All'articolo 6,
comma 5, del
codice di cui
al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
le parole: «principi
di
correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,»
sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e medie
imprese
attraverso adeguata suddivisione
degli affidamenti in
lotti
funzionali».
3. All'articolo 7, comma
8, lettera a) , del codice di
cui al
decreto legislativo 12
aprile 2006, n.
163, e successive
modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto
dei
bandi» sono inserite
le seguenti: «,
con specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo
2, comma
1-bis,».
Art. 26-ter
Anticipazione del prezzo
1. Per i contratti di
appalto relativi a lavori, disciplinati dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
affidati
a seguito di gare bandite successivamente alla data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al
31
dicembre 2014, in deroga ai
vigenti divieti di
anticipazione del
prezzo, e' prevista
e pubblicizzata nella
gara d'appalto la
corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione
pari al
10 per cento dell'importo contrattuale. Si
applicano gli articoli
124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3,
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
2. Nel caso di
contratti di appalto relativi a lavori
di durata
pluriennale, l'anticipazione
va compensata fino
alla concorrenza
dell'importo sui
pagamenti effettuati nel
corso del primo
anno
contabile.
3. Nel caso di
contratti sottoscritti nel
corso dell'ultimo
trimestre dell'anno, l'anticipazione e' effettuata
nel primo mese
dell'anno successivo ed e' compensata nel corso
del medesimo anno
contabile.
Art. 27
Semplificazione in materia di procedura CIPE
e
concessioni autostradali
1. Il comma 5
dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004,
n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario
formula al concedente, entro il 15 ottobre di
ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende
applicare
nonche' la componente investimenti dei parametri X e
K relativi a
ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto
motivato del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 15
dicembre, sono approvate
o rigettate le
variazioni proposte. Il
decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche
relative
alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale
e dei
relativi conteggi, nonche' alla
sussistenza di gravi
inadempienze
delle disposizioni previste
dalla convenzione e
che siano state
formalmente
contestate dal concessionario entro
il 30 giugno
precedente.».
2. All'articolo 169-bis
del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
terzo periodo, le
parole: «Dipartimento per la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la
programmazione e
il coordinamento della
politica economica della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, dopo
il terzo periodo
e' inserito il
seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente
i quali
il decreto puo' essere comunque adottato»;
b) al comma 3 e'
aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di
criticita' procedurali,
tali da non
consentire il rispetto
del
predetto termine di trenta giorni per
l'adozione del decreto,
il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio
dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».
Titolo II
SEMPLIFICAZIONI
Capo I
Misure per
la semplificazione amministrativa
Art. 28
Indennizzo da
ritardo nella conclusione
del procedimento
1. La
pubblica amministrazione procedente
o , in
caso di
procedimenti in cui
intervengono piu' amministrazioni, quella
responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'articolo
1, comma
1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di
inosservanza del
termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato
ad
istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo
di pronunziarsi,
con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo
per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno
di ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine del
procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine
di ottenere l'indennizzo,
l'istante e' tenuto
ad
azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma
9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel
termine perentorio di
venti
giorni dalla scadenza
del termine di conclusione del
procedimento.
Nel caso di procedimenti
in cui intervengono piu'
amministrazioni,
l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente,
che la
trasmette
tempestivamente al titolare
del potere sostitutivo
dell'amministrazione responsabile del ritardo . I
soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge
individuano a tal
fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche
il titolare del potere
sostitutivo non
emani il provvedimento nel termine di
cui all'articolo 2, comma
9-ter, della legge
7 agosto 1990,
n. 241 ,
o non liquidi
l'indennizzo maturato
fino alla data della medesima
liquidazione
l'istante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del
codice
del processo amministrativo di
cui all'Allegato 1
al decreto
legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, e
successive modificazioni,
oppure, ricorrendone i
presupposti, dell'articolo 118
dello
stesso codice.
4. Nel giudizio di
cui all'articolo 117
del codice di cui
all'Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e
successive modificazioni
, puo' proporsi, congiuntamente al
ricorso
avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In
tal caso,
anche tale domanda
e' trattata con
rito camerale e
decisa con
sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di
cui al comma
3, nonche' nei
giudizi di
opposizione e in quelli di
appello conseguenti ,
il contributo
unificato e' ridotto alla meta' e confluisce
nel capitolo di cui
all'articolo 37, comma 10,
secondo periodo del
decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni .
6. Se il ricorso e' dichiarato
inammissibile o e'
respinto in
relazione
all'inammissibilita' o alla
manifesta infondatezza
dell'istanza che ha dato
avvio al procedimento,
il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a
pagare
in favore del resistente una somma da due volte a quattro
volte il
contributo unificato.
7. La pronuncia
di condanna a
carico dell'amministrazione e'
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha
pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla
pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti
per
le valutazioni di
competenza, nonche' al
titolare dell'azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal
procedimento
amministrativo.
8. Nella
comunicazione di avvio
del procedimento e
nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi
dell'articolo 35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta menzione
del
diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita' e
dei termini per
conseguirlo , e
sono altresi' indicati
il soggetto cui
e'
attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati
per
la conclusione del procedimento.
9. All'articolo 2-bis
della legge 7
agosto 1990, n.
241, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
«1-bis. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 1 e
ad esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento
ad
istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo
di pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla
legge o, sulla
base della legge, da un regolamento emanato ai
sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le
somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono
detratte
dal risarcimento».
10. Le disposizioni del
presente articolo si
applicano, in via
sperimentale e dalla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del
presente decreto, ai
procedimenti amministrativi
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa
iniziati
successivamente alla
medesima data di entrata in vigore.
11. Gli oneri
derivanti dall'applicazione del
presente articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto
mesi dall'entrata in vigore della
legge di
conversione del
presente decreto e
sulla base del
monitoraggio
relativo alla sua applicazione,
con regolamento emanato
ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su
proposta del Ministro
per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, sentita la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n.
281, e successive
modificazioni, sono stabiliti
la conferma, la rimodulazione,
anche
con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione
delle disposizioni del presente articolo, nonche'
eventualmente il
termine a decorrere dal quale
le disposizioni ivi
contenute sono
applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi
diversi
da quelli individuati al comma 10 del presente articolo .
Art. 29
Data unica
di efficacia degli obblighi
1. Gli atti normativi
del Governo e gli atti
amministrativi a
carattere generale delle
amministrazioni dello Stato,
degli enti
pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo
30
luglio 1999, n. 300,
fissano la data di
decorrenza dell'efficacia
degli obblighi amministrativi introdotti a
carico di cittadini
e
imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro
entrata in
vigore, fatta salva
la sussistenza di
particolari esigenze di
celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla
necessita' di
dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.
2. Per obbligo
amministrativo ai sensi del
comma 1 si
intende
qualunque
adempimento, comportante raccolta,
elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti,
cui cittadini e imprese sono
tenuti nei confronti
della pubblica
amministrazione.
3. All'articolo 12 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: «1-bis.
Il responsabile
della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica
sul sito
istituzionale uno scadenzario
con l'indicazione delle
date di
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica
tempestivamente al Dipartimento
della funzione pubblica
per la
pubblicazione riepilogativa su base temporale in
un'apposita sezione
del sito istituzionale. L'inosservanza del presente
comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».
4. Entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore
del presente
decreto, con uno o piu' decreti
del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e
la semplificazione, sono determinate le
modalita' di applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del
decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del
presente
articolo.
5. Il comma 1 del
presente articolo ha efficacia a decorrere dal
2
luglio 2013.
Art. 29-bis
Disposizioni
transitorie in materia
di incompatibilita' di cui
all'articolo 13, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n.
148
1. Le disposizioni
di cui all'articolo
13, comma 3,
primo
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011,
n. 148, non si
applicano alle cariche elettive di natura
monocratica relative ad
organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione
tra
5.000 e 20.000 abitanti, le cui
elezioni sono state
svolte prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Art. 29-ter
Disposizioni
transitorie in materia di incompatibilita'
di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39
1. In sede di prima
applicazione, con riguardo ai casi previsti
dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto
legislativo 8
aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti
stipulati
prima della data
di entrata in
vigore del medesimo
decreto
legislativo in conformita' alla normativa vigente prima
della stessa
data, non hanno effetto come
causa di incompatibilita' fino
alla
scadenza gia' stabilita per i medesimi incarichi e contratti.
Art. 30
Semplificazioni in materia edilizia
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22, comma 6, del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno
2001, n. 380,
al medesimo decreto
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
0a) dopo l'articolo 2
e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (L)