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Roma, 28 agosto
2013
Circolare n. 196/2013
Oggetto: Funzione pubblica –
Finanziamenti – Tributi – Lavoro – Codice della Strada – D.L. n.69/2013
convertito nella Legge 9.8.2013, n.98, su S.O. alla G.U. n.194 del 20.8.2013.
Il cosiddetto “decreto del fare” è stato convertito in
legge, senza modifiche sostanziali di rilievo.
Di seguito si riepilogano
le disposizioni di maggiore e più diretto interesse per le imprese associate.
Fondo di garanzia per le PMI (art.1) – La legge di
conversione ha confermato le norme introdotte dal decreto volte a migliorare
l’operatività del Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale a favore delle
piccole e medie imprese che ricorrono a prestiti bancari; tra l’altro, è stata
elevata fino all’80 per cento la misura dell’intervento del Fondo sulle
operazioni di anticipazioni bancarie sui crediti vantati nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni.
Finanziamenti per l’acquisto di impianti e
macchinari (art.2)
– Sono stati confermati i finanziamenti e i contributi a tasso agevolato per le
micro, piccole e medie imprese che investono in immobilizzazioni, anche
mediante leasing finanziario; la legge di conversione ha ampliato le tipologie
di beni finanziabili: macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa,
attrezzature, investimenti in hardware, software e tecnologie digitali; le
modalità di applicazione della misura dovranno essere stabilite da un
successivo decreto.
Sblocca cantieri (art.18) – Sono stati
confermati gli stanziamenti per il nuovo Fondo per la continuità dei cantieri;
la legge di conversione ha inoltre previsto un piano di messa in sicurezza
degli edifici scolastici mediante fondi in disponibilità dell’Inail.
Lavori pubblici (art.19) – Sono state
confermate tutte le modifiche al Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgvo
n.163/2006) per snellire le procedure di concessione degli appalti.
Riduzione per pagamento immediato delle
multe stradali (art.20) – Nell’ambito del nuovo piano di interventi per la
sicurezza stradale, sono state introdotte con la legge di conversione norme per
incentivare il pagamento immediato delle multe stradali. Per le violazioni meno
gravi, per le quali non siano previste le sanzioni accessorie della sospensione
della patente o della confisca del mezzo, è stata introdotta una riduzione del
30 per cento se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o
dalla notifica. E’ stato inoltre previsto che le sanzioni possano essere pagate
con carte di credito e bancomat, anche direttamente all’agente accertatore. Per
i conducenti di veicoli pesanti che non effettuino immediatamente il pagamento
della sanzione su strada, la cauzione dovuta è stata ridotta al minimo edittale
della sanzione stessa, anziché alla metà del massimo come previsto finora. Si
tratta di una modifica dovuta in quanto finora la misura della cauzione per i
vettori stranieri era già pari al minimo e dunque i vettori nazionali erano
ingiustamente penalizzati.
Ferrovie (art.24) – Inopinatamente è
stata mantenuta la norma prevista dal decreto legge che consente al gestore
dell’infrastruttura ferroviaria di autodefinire il canone dovuto per l’utilizzo
dell’infrastruttura stessa. Sono state inoltre rafforzate le disposizioni già
previste nel decreto, tese a limitare l’entrata dei vettori comunitari nel
mercato nazionale del trasporto ferroviario passeggeri.
Misure urgenti in materia di infrastrutture
e trasporti (art.25)
– L’articolo contiene numerose integrazioni rispetto al decreto legge che introduceva
solo norme di carattere contabile-finanziario per i rapporti tra il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli enti collegati. Si segnala in
particolare la destinazione di risorse finanziarie per i lavori di
completamento del passante ferroviario di Torino, per il collegamento
Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle, per il collegamento ferroviario
Novara-Seregno-Malpensa, per la realizzazione della terza corsia della A4
tratta Quarto d’Altino-Villessa-Gorizia, per interventi di soppressione e
automazione dei passaggi a livello nella tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario Bologna – Lecce.
Authority dei Trasporti a Torino (art.25
bis)
– La legge di conversione ha previsto che l’istituenda Autorità dei Trasporti
debba risiedere a Torino.
Indennizzo da ritardo nella conclusione del
procedimento amministrativo (art.28) – E’ stata confermata la disposizione
sull’indennizzo di 30 euro giornalieri - fino ad un massimo di 2.000 euro – a
carico delle Pubbliche Amministrazioni che non osservino i termini dei
procedimenti amministrativi. L’indennizzo deve essere richiesto
dall’interessato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del
termine del procedimento.
Data unica di efficacia di nuovi obblighi
(art.29) –
E’ stato confermato che gli atti normativi del Governo e gli atti
amministrativi dovranno fissare la data di decorrenza dell’efficacia di nuovi
obblighi all’1 luglio o all’1 gennaio successivi alla loro entrata in vigore.
Appalti pubblici, finanziamenti pubblici e
DURC (art.31) –
La legge di conversione ha previsto che il DURC (Documento unico di regolarità
contributiva) da presentare alle Pubbliche Amministrazioni in caso di appalti
pubblici abbia validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Analoga validità
di 120 giorni è stata introdotta per i DURC che le imprese devono presentare in
caso siano beneficiarie di contributi pubblici o finanziamenti comunitari. Nel
caso il DURC evidenzi mancati pagamenti, i finanziamenti e contributi pubblici
saranno erogati al netto di quanto dovuto agli enti previdenziali.
Abolizione licenza di pubblica sicurezza
per le imprese di spedizione (art.31 comma 8-septies) – Per le imprese
di spedizione, è stato definitivamente soppresso l’obbligo della licenza di PS e
di tutti gli adempimenti connessi (es. tenuta registro degli affari).
Sicurezza sul lavoro (art.32) – Sono divenute
definitive le norme introdotte dal decreto legge per semplificare la disciplina
della sicurezza sul lavoro a carico dei settori a basso rischio di infortuni e
malattie professionali che saranno individuati dal Ministero del Lavoro; la
legge di conversione ha inoltre introdotto modifiche formali alla disciplina
della verifica delle attrezzature di lavoro a carico delle imprese.
Prestazioni lavorative di breve durata
(art.35)
– Con successivo decreto interministeriale Lavoro – Salute dovranno essere
definite semplificazioni della documentazione relativa ai rapporti di lavoro
che durano non oltre 50 giorni lavorativi all’anno.
EXPO Milano 2015 (art. 46, 46bis e 46ter) –
E’
stato introdotto un pacchetto di misure per la migliore organizzazione
dell’EXPO 2015 (finanziamenti, semplificazioni per l’assunzione di personale,
riduzione dell’aliquota Iva sui diritti di accesso all’esposizione, ecc.).
Responsabilità fiscale negli appalti
(art.50)
– Nei contratti di appalto è stata confermata l’esclusione della responsabilità
fiscale dei committenti per il versamento dell’Iva sul corrispettivo
dell’appalto. In capo ai committenti resta solo l’obbligo di controllare il
corretto versamento da parte dell’appaltatore (e dell’eventuale subappaltatore)
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro degli occupati nell’appalto.
Sull’esatta decorrenza della disposizione si attendono ancora i chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.
Comunicazione delle fatture all’Agenzia
delle Entrate (art.50 bis) – Dall’1 gennaio 2015 è stata prevista la facoltà per
tutti i soggetti Iva di comunicare quotidianamente in via telematica
all’Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture emesse e ricevute. Chi
opterà per la comunicazione quotidiana sarà esonerato da una serie di
dichiarazioni periodiche (speso metro, elenco clienti e fornitori, ecc.); la
disposizione dovrà essere regolata con successivo decreto.
Soppressione degli elenchi Intrastat
servizi acquistati (art.50 bis) – Venendo incontro alle richieste di
semplificazione delle associazioni di categoria, tra cui la Confetra, sono
stati semplificati i modelli degli scambi intracomunitari; in particolare non
dovranno essere più redatti i modelli per i servizi acquistati da operatori
comunitari; non è peraltro chiaro da quando decorrerà la semplificazione.
Estensione dell’assistenza fiscale
(art.51bis)
– E’ stata introdotta la possibilità di presentare il mod.730 ai Caf e professionisti
abilitati anche da parte dei dipendenti che abbiano interrotto il rapporto di
lavoro e non abbiano pertanto un sostituto in grado di effettuare i conguagli
in busta paga; al posto dei conguagli, gli interessati dovranno provvedere al
pagamento diretto delle imposte a debito, ovvero dovranno chiedere il rimborso
delle imposte a credito.
Riscossione mediante ruolo (art.52) – Sono state
confermate le disposizioni introdotte dal decreto legge, in particolare
l’allungamento del periodo per effettuare il pagamento rateale delle somme
iscritte a ruolo per chi dimostri la grave difficoltà economica (fino a 120
rate).
Concordato preventivo (art.82) – Sono state
confermate le norme per limitare il ricorso al nuovo istituto del concordato
preventivo “in bianco”, cioè senza presentazione della documentazione sul
ripianamento dei debiti.
Mediazione civile e commerciale (art.84) – Com’è noto, il
decreto legge ha reintrodotto l’istituto della mediazione civile obbligatoria
come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria; ora la legge di
conversione ha delineato con maggior precisione e vincoli l’ambito di
applicazione dell’istituto.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.145/2013
|
Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.194 del 20.82013
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la
legge
di conversione 9
agosto 2013, n.
98, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio
dell'economia».
Titolo I
MISURE
PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I
Misure per il sostegno alle imprese
Art. 1
Rafforzamento del Fondo di garanzia
per le
piccole e medie imprese
1. Al fine di migliorare
l'efficacia degli interventi del Fondo
di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo
2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono adottate,
entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto
e nel rispetto
degli
equilibri di finanza pubblica, specifiche disposizioni volte a:
a) assicurare un piu'
ampio accesso al
credito da parte
delle
piccole e medie imprese, anche tramite:
1) l'aggiornamento, in
funzione del ciclo
economico e
dell'andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri
di
valutazione delle imprese ai
fini dell'accesso alla
garanzia del
Fondo e della misura dell'accantonamento a titolo di
coefficiente di
rischio;
2) l'incremento,
sull'intero territorio nazionale,
della misura
massima della garanzia diretta concessa dal Fondo
fino all'80 per
cento dell'ammontare
dell'operazione finanziaria, con
riferimento
alle «operazioni di anticipazione di credito, senza
cessione dello
stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche
amministrazioni» e alle
«operazioni finanziarie di
durata non
inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e
5 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno
2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando
gli
ulteriori limiti nonche' i requisiti e
le procedure previsti
dai
medesimi articoli; la misura
massima di copertura
della garanzia
diretta di cui al presente numero si applica anche alle operazioni
in
favore di imprese ubicate in aree di crisi definite
dall'articolo 27
del decreto-legge 22
giugno 2012, n.
83, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012,
n. 134, nonche'
alle
operazioni garantite a
valere sulla sezione
speciale di cui
all'articolo 2, comma
2, del decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti 27 luglio
2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
3) la
semplificazione delle procedure
e delle modalita'
di
presentazione delle richieste
attraverso un maggior
ricorso a
modalita' telematiche di
ammissione alla garanzia e
di gestione
delle relative pratiche ;
4) misure volte a
garantire l'effettivo trasferimento dei
vantaggi
della garanzia pubblica alle piccole e
medie imprese beneficiarie
dell'intervento;
b) limitare il rilascio
della garanzia del Fondo alle
operazioni
finanziarie di nuova
concessione ed erogazione,
escludendo la
possibilita' di garantire operazioni finanziarie gia'
deliberate dai
soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta
di
garanzia, salvo che le stesse
non siano condizionate,
nella loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
b-bis) prevedere
specifici criteri di
valutazione ai fini
dell'ammissione alla
garanzia del Fondo
da parte delle
imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.
155, nonche'
delle cooperative sociali di cui
alla legge 8
novembre 1991, n.
381.
2. Le condizioni di
ammissibilita' e le disposizioni di carattere
generale di cui
all'articolo 13 del
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999,
n.
248, sono approvate
con decreto del
Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. (soppresso).
4. Al comma 3, ultimo
periodo, dell'articolo 39 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge
22 dicembre 2011, n.
214, le parole:
«all'80 per cento»
sono
sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento».
5. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni , le parole: «nonche' alle grandi
imprese
limitatamente ai soli
finanziamenti erogati con
la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto
e nei limiti di cui
all'articolo 8, comma
5, lettera b),
del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106» sono soppresse.
5-bis. Nell'ambito
delle risorse del Fondo di cui al
comma 1 e
previa adozione di un apposito decreto del Ministro
dello sviluppo
economico, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, gli
interventi ivi previsti
sono estesi ai
professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli
aderenti
alle associazioni professionali
iscritte nell'elenco tenuto
dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge
14 gennaio
2013, n. 4, e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi
della
medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al
primo periodo
sono determinate le
modalita' di attuazione
del presente comma,
prevedendo in particolare un limite massimo
di assorbimento delle
risorse del Fondo non
superiore al 5
per cento delle
risorse
stesse.
5-ter. Al fondo
di garanzia a
favore delle piccole
e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) , della
legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono affluire,
previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi
su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialita'
ai sensi e secondo le modalita' di cui all'articolo 39,
comma 7-bis,
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto,
sono definite le
modalita' di attuazione
del
presente comma nonche' le modalita' di
contribuzione da parte
di
enti, associazioni, societa' o singoli cittadini al predetto
fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge n.
662 del 1996.
Art. 2
Finanziamenti per l'acquisto
di nuovi macchinari,
impianti e
attrezzature da parte
delle piccole e medie imprese
1. Al fine di accrescere
la competitivita' dei crediti al sistema
produttivo, le micro
, le piccole
e medie imprese,
come
individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
del 6
maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso
agevolato per gli
investimenti, anche mediante
operazioni di
leasing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
nonche'
per gli investimenti
in hardware, in
software ed in
tecnologie
digitali.
2. I finanziamenti di
cui al comma 1 sono concessi, entro
il 31
dicembre 2016, dalle
banche e dagli
intermediari finanziari
autorizzati
all'esercizio dell'attivita' di
leasing finanziario,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al
comma
7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita'
di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del
decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009,
n. 33, presso la gestione
separata di Cassa
depositi e prestiti
S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di
cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni
dalla data di stipula del contratto e sono accordati per
un valore
massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro
per ciascuna
impresa
beneficiaria, anche frazionato
in piu' iniziative
di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al
cento per
cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al
comma
5.
4. Alle imprese di cui
al comma
1 il Ministero
dello sviluppo
economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati
sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e
con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma
5. L'erogazione
del predetto contributo e' effettuata in piu' quote determinate
con
il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel
rispetto della
disciplina
comunitaria applicabile e,
comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.
5. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico,
di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze sono stabiliti
i
requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al
presente
articolo, la misura massima di cui al comma
4 e le
modalita' di
erogazione dei contributi
medesimi, le relative
attivita' di
controllo nonche' le modalita' di raccordo con il
finanziamento di
cui al comma 2.
6. La concessione dei
finanziamenti di cui al
presente articolo
puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di
garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a),
della legge 23
dicembre 1996, n.
662, nella misura
massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento.
Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita'
di accesso
e modalita' semplificate di concessione della garanzia del
Fondo sui
predetti finanziamenti.
7. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo,
il Ministero dello
sviluppo economico, sentito
il Ministero
dell'economia e delle finanze,
l'Associazione Bancaria Italiana
e
Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu'
convenzioni, in
relazione agli aspetti
di competenza, per
la definizione, in
particolare:
a) delle condizioni e
dei criteri di attribuzione alle
banche e
agli intermediari di cui al comma 2 del plafond di provvista di cui
al comma 2, anche mediante meccanismi premiali
che favoriscano il
piu' efficace utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di
finanziamento e di cessione del credito in
garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli
intermediari
di cui al comma 2 della
provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita'
informative, di monitoraggio e rendicontazione
che devono essere svolte
dalle banche e dagli intermediari
di cui
al comma 2 aderenti alla
convenzione, con modalita' che
assicurino
piena trasparenza sulle
misure previste dal presente articolo .
8. L'importo massimo dei
finanziamenti di cui al comma 1 e' di
2,5
miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse
disponibili
ovvero che si renderanno
disponibili con successivi
provvedimenti
legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro
secondo gli
esiti del monitoraggio sull'andamento dei
finanziamenti effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato
trimestralmente al
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero
dell'economia e
delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione
dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata
la spesa di 7,5
milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di
euro per l'anno
2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2019,
di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6
milioni di euro
per
l'anno 2021.
8-bis. Le disposizioni
di cui al presente articolo si
applicano,
compatibilmente con la normativa europea vigente in
materia, anche
alle piccole e medie imprese agricole e del settore della
pesca.
Art. 3
Rifinanziamento dei contratti di sviluppo
1. Ai
fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n. 133
sono
destinate risorse pari a
150 milioni di euro per il finanziamento
dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi
quelli
relativi alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base
delle
risorse finanziarie disponibili alla data di entrata
in vigore
del presente decreto,
non sono destinatari di
risorse per la
concessione delle agevolazioni.
2. I programmi di
cui al comma
1 sono agevolati
tramite la
concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite
massimo del
cinquanta per cento
dei costi ammissibili.
Alla concessione del
contributo a fondo perduto
si provvede, conformemente
a quanto
previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del
Ministro dello
sviluppo economico 24
settembre 2010, pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24
dicembre 2010, n.
300, nel
limite finanziario dell'eventuale cofinanziamento regionale disposto
in favore dei singoli programmi d'investimento.
3. Per le finalita' di
cui al comma 1, il Ministero dello
sviluppo
economico utilizza le
disponibilita' esistenti del
Fondo per la
crescita sostenibile di cui
all'articolo 23 del
decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 7
agosto 2012, n. 134, secondo le procedure e le modalita'
previste dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il
Ministero dell'economia e delle
finanze 8 marzo
2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. Le somme
di cui
al
comma 1 che non risultano impegnate entro il 30 giugno 2014
per le
finalita' previste dal medesimo comma, ritornano nella
disponibilita'
del Fondo per la crescita sostenibile.
4. Il Ministro dello
sviluppo economico, con
proprio decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per
la concessione
delle agevolazioni e
la realizzazione degli
interventi di cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , anche al fine
di accelerare le procedure per la concessione delle
agevolazioni, di
favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che
ricadono
nei territori oggetto di accordi, stipulati
dal Ministero dello
sviluppo economico , per
lo sviluppo e la
riconversione di aree
interessate dalla crisi
di specifici comparti
produttivi o di
rilevanti complessi aziendali.
4-bis. Al fine di
consentire la migliore attuazione
di quanto
previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il
decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma
4 deve
prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi
ammissibili
degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione
del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a 20
milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo
industriale
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico
24 settembre 2010,
pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre
2010, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi
riguardino
esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli. Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti
d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili
di
importo complessivo non inferiore a 10
milioni di euro,
a parte
eventuali progetti
di ricerca industriale
a prevalente sviluppo
sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo
industriale di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
medesimo decreto del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, ovvero 3
milioni
di euro se tali
programmi riguardano esclusivamente attivita'
di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Art. 3-bis
Misure
urgenti per i pagamenti dei debiti
degli enti del
Servizio sanitario nazionale
1. Le risorse per
il pagamento dei
debiti degli enti
del
Servizio sanitario nazionale, ripartite ai
sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e non
richieste
dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere
assegnate, con
decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo
articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle
regioni
che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in
funzione dell'adempimento
alla diffida prevista
dall'articolo 1,
comma 174, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311,
e successive
modificazioni.
2. In relazione a
quanto previsto al comma 1, all'articolo
3,
comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64,
le
parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15
luglio».
Art. 4
Norme in
materia di concorrenza nel mercato
del gas
naturale e nei carburanti
1. All'articolo 22,
comma 2, del decreto
legislativo 23 maggio
2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del
decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli stessi
clienti
vulnerabili» sono sostituite
dalle seguenti «Per
i soli clienti
domestici».
2. I termini previsti dall'articolo 3 del
regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n.
226, come modificati ai sensi del comma
3 del presente
articolo,
relativi all'avvio delle procedure di
gara per l'affidamento
del
servizio di distribuzione del gas naturale sono
da intendersi di
natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini, la
Regione
con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara
attraverso la
nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14,
comma 7,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
3. Le date limite di cui
all'Allegato 1 del regolamento di cui
al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n.
226 , relative
agli ambiti ricadenti
nel primo e
secondo
raggruppamento dello stesso
Allegato 1, che
sono scadute o che
verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono
prorogate di
quattro mesi, con uno
spostamento dei rispettivi
termini di cui
all'articolo 3 del
medesimo regolamento relativi
alla mancata
nomina della stazione appaltante comunque a data
non anteriore al
1° gennaio 2014 . Per tutti gli ambiti dello stesso
Allegato in
cui non e' presente il capoluogo di provincia, la
designazione della
stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,
avviene a
maggioranza
qualificata dei due
terzi dei comuni
appartenenti
all'ambito che rappresentino
almeno i due
terzi dei punti
di
riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento
per
la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del
Ministero
dello sviluppo economico.
3-bis. Le date
stabilite dall'Allegato 1 annesso
al regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre
2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi,
comprensivi delle
proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per gli
ambiti
in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e'
situato nei
comuni colpiti dagli eventi
sismici del 20
e 29 maggio
2012 e
inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso
al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 6 giugno
2012, e successive
modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi
dalla scadenza dei termini di cui al
comma
2 senza che la Regione competente abbia proceduto
alla nomina del
commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico,
sentita
la Regione,
interviene per dare
avvio alla gara,
nominando un
commissario ad acta.
5. Nei
casi in cui gli Enti
locali concedenti non
abbiano
rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del
Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,
come modificati
ai sensi del comma 3 del
presente articolo , il venti
per cento
delle somme di cui all'articolo 8,
comma 4, del
decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, ad
essi
spettanti a seguito della gara, e'
versato dal concessionario
subentrante, con modalita'
stabilite dall'Autorita' per
l'energia
elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio
per il settore elettrico
per essere destinato
alla riduzione
delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
6. Al fine di facilitare
lo svolgimento delle gare
di cui al
comma 2 e di ridurre
i costi per
gli enti locali
e per le
imprese , il Ministero
dello sviluppo economico puo'
emanare linee
guida su criteri e modalita' operative per la valutazione
del valore
di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas
naturale, in
conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226.
7. Al fine
di promuovere la
razionalizzazione della rete
di
distribuzione dei carburanti liquidi e per
diffondere l'uso del
metano e del GPL per
autotrazione nelle aree con scarsa presenza di
impianti di
distribuzione di tale
carburante, il fondo
per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32, e'
destinato anche alla erogazione
di contributi per
la chiusura e
contestuale
trasformazione da impianti
di distribuzione di
carburanti liquidi in
impianti di distribuzione esclusiva di metano
o di GPL per autotrazione, secondo le modalita' definite
con i
decreti del Ministro
dello sviluppo economico
19 aprile 2013,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013
, e
7 agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
223 del 25
settembre 2003 .
7-bis. All'articolo 34
della legge 12 novembre 2011, n.
183, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per tenere conto
dell'incidenza delle accise sul
reddito di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante,
il
reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria,
di un
importo pari alle seguenti percentuali dei volumi
d'affari di cui
all'articolo 20,
primo comma, del
decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del
volume d'affari fino a 1.032.000 euro;
b) 0,6 per cento del
volume d'affari oltre 1.032.000 euro e
fino
a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del
volume d'affari oltre 2.064.000 euro».
Art. 5
Disposizioni per la riduzione
dei prezzi
dell'energia elettrica
1. Al comma 16
dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008,
n. 112, convertito, con
modificazioni , dalla legge 6 agosto
2008,
n. 133, e successive modificazioni, le
parole: «volume di ricavi
superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore
a 1
milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «volume
di ricavi
superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore
a 300
mila euro».
2. Le maggiori entrate
generate dalle disposizioni di cui al
comma
1 sono destinate, al
netto della copertura
finanziaria di cui
all'articolo 61, alla riduzione della componente
A2 della tariffa
elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas
sulla base delle modalita' individuate
con decreto adottato
dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro
dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per l'anno 2013, il
valore del costo evitato di combustibile
di
cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
n.
6/92 del 29 aprile 1992 ,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12
maggio 1992, n. 109, da riconoscere in acconto fino alla
fissazione
del valore annuale di conguaglio, e' determinato, per la
componente
convenzionale relativa al prezzo del combustibile,
sulla base del
paniere di riferimento
individuato ai sensi dell'articolo 30, comma
15, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , in cui il peso dei prodotti
petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre e
posto
pari all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta per
cento
nel secondo trimestre, al sessanta per cento nel terzo trimestre
e al
sessanta per cento nel quarto trimestre. Il complemento al
cento per
cento e' determinato in base al costo di approvvigionamento del
gas
naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla
deliberazione
del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti
dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il
gas . Il
Ministro
dello sviluppo economico, con
provvedimento da adottare
entro 60
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas,
stabilisce le modalita' di
aggiornamento del predetto
valore, in
acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di
pubblicazione dei
valori individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5.
Restano
ferme le modalita' di calcolo della componente relativa al
margine di
commercializzazione all'ingrosso
e della componente
di trasporto
nonche' i valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.
4. A
decorrere dal 1°
gennaio 2014 ,
in attesa della
ridefinizione della disciplina organica di settore, il
valore di
cui al comma 3, primo periodo
, e' aggiornato
trimestralmente in
base al costo di approvvigionamento del
gas naturale nei
mercati
all'ingrosso come definito
al comma 3
, ferma restando
l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al
decreto del
Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280.
5. In
deroga ai commi
3 e 4,
per gli impianti
di
termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu' di
otto anni
alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
sono stati
ammessi al regime
di cui al
provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29
aprile 1992, fino
al
completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto, il valore di
cui al comma
3, primo
periodo, e' determinato
sulla base del
paniere di riferimento
individuato ai sensi dell'articolo 30,
comma 15, della
legge 23
luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi e'
pari
al 60 per cento. Per gli anni di esercizio successivi, si
applica il
metodo di aggiornamento di cui al comma 4 del presente
articolo. Per
gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla
gestione del
ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3 e' determinato
sulla
base del paniere
di riferimento in
cui il peso
dei prodotti
petroliferi e' pari al 60 per cento fino al completamento
dell'ottavo
anno di esercizio dalla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto.
6. (soppresso).
7. I commi 7-bis, 7-ter
e 7-quater dell'articolo 25
del decreto
legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, come
introdotti dal comma
364
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
abrogati.
7-bis. I titolari di
impianti di generazione di energia elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro
il 31
dicembre 2012 possono optare,
in alternativa al
mantenimento del
diritto agli incentivi
spettanti sulla produzione
di energia
elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio,
per
un incremento del 20
per cento dell'incentivo spettante,
per un
periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre
2013, e
del
10 per cento per un ulteriore successivo periodo
di un anno,
con
corrispondente riduzione del 15 per cento
dell'incentivo spettante
nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro
la fine
del periodo di incentivazione su una produzione di
energia pari a
quella sulla quale e'
stato riconosciuto il
predetto incremento.
L'incremento e' applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante
per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti
a tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al
netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito
dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13,
comma 3,
del decreto legislativo
29 dicembre 2003,
n. 387, registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma
e'
comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data
di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al
Gestore dei servizi energetici (GSE).
8. Le disposizioni di
cui al presente articolo sono attuate in modo
da comportare una riduzione effettiva degli oneri generali di
sistema
elettrico e dei prezzi dell'energia elettrica.
Art. 6
Gasolio per il riscaldamento
delle
coltivazioni sotto serra
1. A decorrere dal 1°
agosto 2013 e fino al 31 dicembre
2015, a
favore dei coltivatori
diretti e degli
imprenditori agricoli
professionali
iscritti nella relativa
gestione previdenziale ed
assistenziale e' applicata,
sul gasolio utilizzato
per il
riscaldamento delle
coltivazioni sotto serra,
nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera
b), della
direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e
successive
modificazioni, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno
2013,
pari a euro 25 per 1.000 Litri, qualora gli stessi soggetti,
in sede
di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454,
si
obblighino a rispettare
la progressiva riduzione
del consumo di
gasolio per finalita' ambientali.
2. Ai sensi
dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere
non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione
definito
dalla direttiva n. 2003/96/CE, e
successive modificazioni. Qualora
tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta
per il gasolio
utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto
serra viene
corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative
alla misura di
cui al presente
articolo e' comunicata
alla
Commissione europea con le modalita' di cui all'articolo 9 del
citato
regolamento (CE) n. 800/2008.
3. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 14,4
milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per
ciascuno
degli anni 2014 e
2015 si provvede mediante riduzione dei
consumi
medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego
agevolato di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
26
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
2002, n.
67, in misura tale da garantire la copertura finanziaria di
cui al
presente comma.
4. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole
alimentari e
forestali, di
concerto con il
Ministro dell'economia e
delle
finanze , viene
disciplinata l'applicazione del presente articolo.
Art. 7
Imprese miste per lo sviluppo
1. Il comma 1
dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e' sostituito dal seguente:
1. Il comma 1
dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e' sostituito dal seguente:
«1. A valere sul Fondo
di rotazione di cui all'articolo 6 e con
le
stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane
crediti
agevolati per assicurare il finanziamento della quota di
capitale di
rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione
di imprese
miste. Possono altresi'
essere concessi crediti
agevolati ad
investitori pubblici o privati o
ad organizzazioni internazionali,
affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi
in via
di
sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione
identificate
dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari.
Una quota
del medesimo Fondo puo' essere
destinata alla costituzione
di un
Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito
a
imprese italiane o
per agevolare gli
apporti di capitale
delle
imprese italiane nelle imprese miste.».
1-bis. Nel quadro
degli impegni assunti dall'Italia
in ambito
internazionale per il superamento dell'aiuto legato, per
accedere ai
crediti agevolati a valere sul Fondo rotativo previsto dall'articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, le
imprese italiane si devono formalmente impegnare a
rispettare quanto
previsto dalle Linee guida dell'Organizzazione per la
cooperazione e
lo sviluppo economico
(OCSE) sulla responsabilita' sociale
delle
imprese per gli investimenti
internazionali e dalla
risoluzione
P7 TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in
materia
di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle
imprese
delle clausole sociali e ambientali e delle norme
internazionali sui
diritti umani.
Art. 8
Partenariati
1. Dopo l'articolo 14
della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e'
aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis
(Partenariati). - 1.
Per la realizzazione di
programmi, progetti o interventi
rientranti nelle finalita'
della
presente legge in partenariato con altri
soggetti, sono stipulati
appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto
1990, n.
241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.
2. I soggetti
realizzatori degli interventi rendicontano secondo le
regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni
intervento,
indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti
beneficiari e la
tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con
decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri,
d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applica l'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n.
123.
3. Le somme statali non
utilizzate alla fine
dell'intervento sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme
non statali
non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate
agli enti o
organismi
sovranazionali o privati
firmatari dell'accordo di
programma.».
Art. 9
Accelerazione nell'utilizzazione
dei
fondi strutturali europei
1. Le amministrazioni e
le aziende dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine
e
grado e le istituzioni educative, le istituzioni
universitarie, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli
enti
pubblici non economici
nazionali, le agenzie
di cui al
decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a
dare precedenza,
nella trattazione degli
affari di competenza,
ai procedimenti,
provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale
relativi
alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei
fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo
rurale e
alla pesca e alla
realizzazione dei progetti
realizzati con i
medesimi fondi.
2. Al
fine di non
incorrere nelle sanzioni
previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e dei progetti
cofinanziati con fondi
strutturali
europei e di
sottoutilizzazione dei relativi
finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso
di inerzia o
inadempimento delle amministrazioni pubbliche
responsabili degli
interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la
competitivita',
la coesione e
l'unita' economica del
Paese, esercita il
potere
sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120, secondo
comma, della
Costituzione
secondo le modalita'
procedurali individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli
articoli 5 e
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e
dalle disposizioni
vigenti in materia
di interventi sostitutivi
finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti
nel caso di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto
previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso
di
inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso
la nomina di un commissario straordinario, senza
nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le
attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche
necessarie per
l'autorizzazione e per
l'effettiva realizzazione degli
interventi
programmati, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate. A tal
fine, le amministrazioni
interessate possono avvalersi
di quanto
previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e
successive modificazioni.
3. (soppresso).
3-bis. Al fine di
accelerare le procedure di certificazione delle
spese europee relative
ai programmi cofinanziati dai
fondi
strutturali europei
2007-2013 e per
evitare di incorrere
nelle
sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti
europei,
le autorita' di
gestione dei programmi
operativi regionali o
nazionali che hanno disponibilita' di
risorse sui relativi
assi
territoriali o urbani
attingono direttamente agli
interventi
candidati dai comuni
al piano nazionale
per le citta',
di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.
134, stipulando
accordi diretti con
i comuni proponenti,
a condizione che
tali
interventi risultino coerenti con le finalita' dei citati
programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione
territoriale e
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui
partecipano
le autorita' di
gestione dei programmi
operativi regionali e
nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari,
l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede
a supportare le
autorita' competenti nell'istruttoria di
tutti gli adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi.
Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta
giorni dalla
costituzione del tavolo
tecnico tra l'ANCI,
il Ministro per la
coesione territoriale, il Ministro per gli
affari regionali e le
autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono
definite le linee di indirizzo
per la stipulazione
degli accordi
diretti tra i comuni e
le autorita' di
gestione nonche' per il
raccordo tra le attivita'
di supporto alla
stipulazione di tali
convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni
di sistema
dei programmi di capacity
building della programmazione regionale
unitaria.
4. ( soppresso).
5. Le risorse
economiche rivenienti dal Fondo
di solidarieta'
dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate
al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge
16 aprile
1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da
questo
trasferite, per quanto
di rispettiva spettanza,
alle gestioni
commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero,
in
mancanza, alle amministrazioni competenti,
fermo il ruolo
dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo
sottoscritto
in sede europea.
Art. 9-bis
Attuazione
rafforzata degli interventi
per lo
sviluppo e la coesione territoriali
1. Per
le finalita' di
cui all'articolo 9,
nonche' per
accelerare la realizzazione di
nuovi progetti strategici,
sia di
carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
rilievo
nazionale,
interregionale e regionale,
aventi natura di
grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
tra loro
funzionalmente
connessi, in relazione
a obiettivi e
risultati,
finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del
Fondo per
lo sviluppo e
la coesione di
cui all'articolo 4
del decreto
legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, le
amministrazioni competenti
possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo.
2. Al fine di cui
al comma
1, il contratto
istituzionale di
sviluppo e' promosso dal Ministro per
la coesione territoriale
o
dalle
amministrazioni titolari dei
nuovi progetti strategici,
coerenti con priorita' programmatiche di rango europeo, nazionale
o
territoriale, ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo
6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come
modificato dal
presente articolo, in quanto compatibili con il presente
articolo.
3. Il terzo periodo
del comma 2
dell'articolo 6 del
decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e' sostituito dal
seguente: «Il
contratto
istituzionale di sviluppo
prevede, quale modalita'
attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed
eventualmente
regionali, si avvalgano, anche
ai sensi dell'articolo
55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 marzo
2012, n. 27,
e successive modificazioni,
dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli
investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa,
costituita ai sensi
dell'articolo 1 del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni,
ad esclusione di
quanto demandato all'attuazione da
parte dei
concessionari di servizi pubblici».
4. Al comma 4
dell'articolo 5 del decreto legislativo
31 maggio
2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alla lettera a), la
parola: «attuatrici» e' sostituita dalle
seguenti: «responsabili dell'attuazione e dell'Agenzia
nazionale per
l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo
d'impresa Spa,
costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9
gennaio
1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche
quale centrale di
committenza della quale si possono avvalere le stesse
amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi strategici»;
b)alla lettera d)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' gli incentivi all'utilizzazione del contratto
istituzionale
di sviluppo di cui all'articolo 6».
5. L'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti
e lo
sviluppo d'impresa Spa,
per le attivita'
di progettazione e di
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo
opera nel
rispetto della disciplina
nazionale ed europea
in materia. Ai
progetti strategici si applicano le disposizioni vigenti in
materia
di prevenzione e di repressione della criminalita' e dei
tentativi di
infiltrazione mafiosa, comprese quelle concernenti le
comunicazioni e
le informazioni antimafia.
6. Con direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri,
su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto
minimo delle convenzioni di
cui al comma
5 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 9
gennaio 1999, n.
1, e successive
modificazioni.
7. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.
Art. 10
Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet tramite
tecnologia
WIFI e dell'allacciamento dei
terminali di comunicazione
alle
interfacce della rete
pubblica
1. L'offerta di
accesso alla rete internet al pubblico
tramite
tecnologia WIFI non
richiede l'identificazione personale
degli
utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce
l'attivita'
commerciale
prevalente del gestore
del servizio, non
trovano
applicazione
l'articolo 25 del
codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e
successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge
27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni.
2. ( soppresso).
3. Al decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 198,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' abrogato
;
b) all'articolo 3 il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il
decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23
maggio 1992,
n. 314, e' abrogato».
Art. 11
Proroga del
credito d'imposta per la produzione,
la
distribuzione e l'esercizio cinematografico
1. Per il periodo
d'imposta 2014 spettano i crediti d'imposta
di
cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della
legge 24
dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nel
limite massimo
di spesa di 45 milioni di euro per l'anno
2014. Con provvedimento
dell'Agenzia delle
entrate sono dettati
termini e modalita'
di
fruizione dei crediti di
imposta nonche' ogni
altra disposizione
finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di
spesa di
cui al primo periodo.
Art. 11-bis
Misure
economiche di natura compensativa
per le
televisioni locali
1. Le misure
economiche compensative percepite
dalle emittenti
televisive locali a titolo
risarcitorio a seguito
del volontario
rilascio delle
frequenze di cui
al decreto del
Ministro dello
sviluppo economico 23
gennaio 2012, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del
29 febbraio 2012,
sono da qualificare
come
contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3,
lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive
modificazioni, e come tali partecipano alla formazione
del reddito
nell'esercizio in cui
sono stati incassati
o in quote
costanti
nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi
non oltre il quarto.
Art. 12
Ricapitalizzazione
delle
Societa' di Gestione del Risparmio
1. Al comma 1
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti:
«6 milioni di
euro». Al relativo
onere si provvede
mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Art. 12-bis
Sostegno alle
imprese creditrici dei comuni dissestati
1. All'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64,
e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-sexies. Al fine
di sostenere la
grave situazione delle
imprese creditrici dei comuni
dissestati e di
ridare impulso ai
relativi sistemi produttivi locali, una quota annua fino all'importo
massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di
cui al
comma 10 della -Sezione per assicurare la liquidita'
per pagamenti
dei debiti certi,
liquidi ed esigibili
degli enti locali-,
non
erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e
2014, e'
destinata a favore
dei comuni che
hanno deliberato il
dissesto
finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di
entrata in
vigore del presente
decreto e che
hanno aderito alla
procedura
semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico
di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa apposita
istanza
dell'ente interessato. Tali
somme sono messe
a disposizione
dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento
dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei
debiti
fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194
del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
entro la
medesima data, con le modalita' di cui al citato articolo
258, nei
limiti dell'anticipazione
erogata, entro centoventi
giorni dalla
disponibilita' delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto
e l'attribuzione
della somma stanziata
tra gli enti
beneficiari e la
relativa
restituzione, ai sensi del comma
13. Dall'attuazione del
presente
comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri
per la finanza
pubblica».
Capo II
Misure per il
potenziamento dell'agenda digitale italiana
Art. 13
Governance
dell'Agenda digitale Italiana
1. Il comma 2
dell'articolo 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012
n. 35
e' sostituito dal seguente:
«2. E' istituita la
cabina di regia per l'attuazione
dell'agenda
digitale italiana, presieduta
dal Presidente del
Consiglio dei
Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro
per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione, dal
Ministro per la
coesione territoriale, dal
Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca, dal
Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e
delle finanze,
dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali
, da
un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
Conferenza
Unificata. La cabina di regia e' integrata dai Ministri
interessati
alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia
presenta
al Parlamento, entro novanta
giorni dall'entrata in
vigore del
presente decreto, avvalendosi
anche dell'Agenzia per
l'Italia
digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di
regia,
un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi
avviati e
del loro stato di
avanzamento e delle
risorse disponibili che
costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito
della
cabina di regia e' istituito con decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri il Tavolo
permanente per l'innovazione
e l'agenda
digitale italiana, organismo
consultivo permanente composto
da
esperti in materia di innovazione tecnologica e da
esponenti delle
imprese private e delle universita', presieduto dal Commissario
del
Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a
capo di una
struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale
istituita
presso la Presidenza
del Consiglio dei
Ministri. All'istituzione
della cabina di regia di cui al presente comma si
provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza
pubblica.».
1-bis. Alla lettera
f) del
comma 2-bis dell'articolo
47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, dopo le
parole: «per favorire
l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti:
«nelle zone
rurali, nonche'».
2. Al
decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19,
comma 1, sono soppresse
le parole da
«del
Ministro dell'economia e
delle finanze ,
» sino alla
fine del
periodo;
b) all'articolo
20, comma 2,
sono soppresse le
parole da
«,altresi', fatte salve» sino a «istituzioni scolastiche , »;
c) all'articolo 21, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente
del Consiglio dei
Ministri, o il
Ministro
delegato, nomina il
direttore generale dell'Agenzia
, tramite
procedura di selezione
ad evidenza pubblica,
tra persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale in materia
di
innovazione tecnologica e in possesso di una documentata
esperienza
di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.»;
d) all'articolo 21,
comma 4, il secondo, il terzo e il
quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «Lo
Statuto prevede che il
Comitato di indirizzo
sia composto da
un rappresentante della
Presidenza del Consiglio
dei ministri, da un rappresentante del
Ministero dello sviluppo
economico, da un
rappresentante del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
da un
rappresentante del Ministro per
la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da un rappresentante del Ministero dell'economia
e
delle finanze e da
due rappresentanti designati
dalla Conferenza
unificata e dai membri del
Tavolo permanente per
l'innovazione e
l'Agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di
indirizzo
non spettano compensi,
gettoni, emolumenti o
indennita' comunque
definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo
stesso non
devono derivare
nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza
pubblica. Con lo Statuto sono altresi' disciplinate le modalita'
di
nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
Comitato di
indirizzo e le modalita' di nomina del
Collegio dei revisori
dei
conti»;
d-bis) all'articolo
22, comma 3, dopo il
secondo periodo e'
inserito il seguente: «Sono fatti salvi le risorse finanziarie
di cui
all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e i
relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
a valere
sul Progetto operativo
di assistenza tecnica
-Societa'
dell'informazione-
che permangono nella
disponibilita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che puo'
avvalersi, per il
loro utilizzo, della
struttura di missione
per l'attuazione
dell'Agenda digitale italiana istituita presso la medesima
Presidenza
del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo
47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive
modificazioni»;
e) all'articolo 22, il
secondo periodo del comma 4 e' soppresso;
f) all'articolo 22, il
comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni
dalla nomina del
direttore generale dell'Agenzia, e' determinata la
dotazione delle
risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo
di 130
unita', con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle
amministrazioni di provenienza, nonche' la dotazione
delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al
funzionamento dell'Agenzia
stessa, tenendo conto
del rapporto tra
personale dipendente e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle
risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le
collaborazioni
esterne. Con lo
stesso decreto e'
definita la tabella
di
equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al
comparto
Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e
continuative. Nel caso in cui il
trattamento risulti piu'
elevato
rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale
percepisce per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi
miglioramenti economici.».
2-bis. I regolamenti
previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma
4, 12, comma 13, e 14, comma
2-bis, del decreto-legge
18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi
ulteriori trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto,
sono adottati su
proposta del Presidente
del
Consiglio dei ministri.
2-ter. I decreti
del Presidente del
Consiglio dei ministri
previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3,
comma
1, e 7, comma
3, del decreto-legge
18 ottobre 2012,
n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
qualora non ancora adottati e decorsi ulteriori trenta giorni
dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono adottati anche ove non sia pervenuto il
concerto dei
Ministri interessati.
2-quater. I decreti
ministeriali previsti dalle
disposizioni di
cui agli articoli 4, comma 1, 8, commi 2 e 13,
10, comma 10,
12,
comma 7, 13, comma 2, e 15, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati e decorsi
ulteriori trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto, sono adottati
dal Presidente del
Consiglio dei
ministri anche ove non
sia pervenuto il
concerto dei Ministri
interessati.
Art. 13-bis
Piattaforme accreditate per gli acquisti di
beni e servizi
delle
tecnologie della
comunicazione e dell'informazione
1. Con
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con
il Ministro dello
sviluppo economico,
sentita l'Autorita'
per la vigilanza
sui contratti pubblici
di
lavori, servizi e forniture,
da emanare entro
centottanta giorni
dalla data di entrata
in vigore della
legge di conversione
del
presente decreto, sono dettate linee guida per
l'accreditamento di
conformita' alla normativa
in materia di
contratti pubblici, di
servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste
on line
e
per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti
di beni
e
servizi delle tecnologie
della comunicazione e
dell'informazione.
L'accreditamento
indica, tra l'altro,
i livelli di
sicurezza
informatica, gli elementi minimi di tracciabilita' dei
processi e i
requisiti di inalterabilita', autenticita'
e non ripudio
dei
documenti scambiati.
2. Le pubbliche
amministrazioni possono usare
piattaforme e
soluzioni di acquisto
on line accreditate
anche ponendole in
competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source
che non
comportino oneri di spesa,
il ricorso ai
medesimi prodotti deve
essere ritenuto prioritario.
3. Gli
operatori che mettono
a disposizione soluzioni
e
tecnologie
accreditate sono inseriti
nell'elenco dei fornitori
qualificati del Sistema
pubblico di connettivita' ai
sensi
dell'articolo 82 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al
decreto legislativo 7
marzo 2005, n.
82, e successive
modificazioni.
Art. 14
Misure per favorire la diffusione del
domicilio digitale
1. All'articolo 10
del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106,
dopo il comma 3- ter sono
aggiunti i seguenti :
«3-quater. All'atto della
richiesta del documento
unificato ,
ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o della dichiarazione
di
cambio di residenza a partire
dall'entrata a regime
dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente, di cui all'articolo
2 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' assegnata al cittadino
una
casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo
16-bis,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la
funzione di
domicilio digitale, ai
sensi dell'articolo 3-bis
del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo
2005, n. 82, successivamente attivabile in modalita' telematica
dal
medesimo cittadino . Con
il decreto del Ministro dell'interno di cui
al comma 3 sono stabilite le
modalita' di rilascio
del domicilio
digitale all'atto di richiesta del documento unificato.
3-quinquies. Il
documento unificato di
cui al comma
3
sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il
tesserino di codice
fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate».
1-bis. All'articolo
47, comma 2,
lettera c), del
codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo
2005, n. 82, dopo le parole: -di cui all'articolo 71- sono
inserite
le seguenti: -. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti
a mezzo fax-.
1-ter. All'articolo
43 del testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in
materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il comma 3 e' sostituito
dal seguente: -3.
L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai
sensi
del precedente comma, esclusivamente per via telematica
(L)-.
2. Dall'applicazione
della disposizione di cui
al comma 1 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15
Disposizioni in materia
di sistema
pubblico di connettivita'
1. Il comma 2
dell'articolo 80 del decreto legislativo
7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e' sostituito dal
seguente:
«2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del
Governo per
l'attuazione dell'agenda digitale o, su
sua delega, il
Direttore
dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli
altri componenti della
Commissione restano
in carica per
un triennio e
l'incarico e'
rinnovabile».
Art. 16
Razionalizzazione dei CED Centri elaborazione dati
- Modifiche al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
1. All'articolo
33-septies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n.
221, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nell'ambito del
piano triennale di cui al
comma 4 sono
individuati i livelli minimi dei requisiti di sicurezza, di
capacita'
elaborativa e di risparmio energetico dei CED, nonche' le
modalita'
di consolidamento e razionalizzazione, ricorrendo
ove necessario
all'utilizzo dei CED di imprese pubbliche e private nonche' di enti
locali o di soggetti partecipati da enti locali nel rispetto
della
legislazione vigente in materia di contratti pubblici.».
Art. 16-bis
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in
materia
di accesso
alle banche dati pubbliche
1. Al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 30-ter,
dopo il comma
7 e' inserito
il
seguente:
«7-bis. Fatto salvo
quanto previsto dal
comma 7, nell'ambito
dello svolgimento della propria
specifica attivita', gli
aderenti
possono inviare all'ente
gestore richieste di
verifica
dell'autenticita' dei dati
contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono
utile, sulla base
della valutazione degli
elementi acquisiti, accertare
l'identita'
delle medesime»;
b)all'articolo 30-sexies,
dopo il comma
2 e' aggiunto
il
seguente:
«2-bis. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il parere del gruppo di lavoro di cui
all'articolo 30-ter,
comma 9, puo' essere rideterminata la misura
delle componenti del
contributo di cui al comma 2 del presente articolo».
Art. 17
Misure per
favorire la realizzazione
del
Fascicolo sanitario elettronico
1. All'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2,
dopo le
parole: «Il FSE
e' istituito dalle
regioni e province
autonome,» sono inserite
le seguenti:
«conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7,
entro
il 30 giugno 2015,»;
b) dopo il comma 2,
e' inserito il seguente:
«2-bis. Per
favorire la qualita',
il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza
alla
terapia ai fini della sicurezza del paziente, e' istituito il
dossier
farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura
della
farmacia che effettua la dispensazione»;
c) al
comma 6, le
parole «senza l'utilizzo
dei dati
identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti
nel
FSE» sono sostituite dalle
seguenti «senza l'utilizzo
dei dati
identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;
d) al comma 7, le
parole: «con decreto» sono sostituite
dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti
del FSE
e» sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del
dossier
farmaceutico nonche'»;
e) al comma 15, dopo
le parole: «dei servizi da queste
erogate»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero partecipare
alla definizione,
realizzazione ed utilizzo
dell'infrastruttura nazionale per
l'interoperabilita' per il FSE
conforme ai criteri
stabiliti dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per
l'Italia
digitale,»;
f) dopo il comma 15
sono aggiunti i seguenti commi:
«15-bis. Entro il
30 giugno 2014,
le regioni e
le province
autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero
della salute il piano di
progetto per la
realizzazione del FSE,
redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima
Agenzia e dal Ministero
della salute, anche
avvalendosi di enti
pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. L'Agenzia
per l'Italia digitale,
sulla base delle
esigenze avanzate dalle
regioni e dalle
province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il
Ministero
della salute, con le regioni e le province autonome, la
progettazione
e la realizzazione
dell'infrastruttura
nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE.
15-quater. L'Agenzia
per l'Italia digitale e il
Ministero della
salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva
competenza,
al fine di:
a) valutare e
approvare, entro sessanta
giorni, i piani
di
progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome
per la
realizzazione del FSE,
verificandone la conformita'
a quanto
stabilito dai decreti
di cui al
comma 7 ed
in particolare
condizionandone
l'approvazione alla piena
fruibilita' dei dati
regionali a livello
nazionale, per indagini
epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a
fini
di programmazione sanitaria nazionale;
b) monitorare la
realizzazione del FSE, da parte delle regioni e
delle province autonome,
conformemente ai piani
di progetto
approvati. La realizzazione del FSE in conformita' a quanto disposto
dai decreti di cui al comma 7 e' compresa tra
gli adempimenti cui
sono tenute le regioni
e le province
autonome per l'accesso
al
finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario
nazionale
da verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9
dell'intesa
sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e
le province autonome
di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2005.
15-quinquies. Per il
progetto FSE di cui al
comma 15-ter, da
realizzare entro il 31 dicembre 2015, e' autorizzata una
spesa non
superiore ai 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di
euro
a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con
decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze su proposta
dell'Agenzia per
l'Italia digitale».
Art. 17-bis
Modifica all'articolo 2 della
legge 13 luglio
1966, n. 559,
in
materia di compiti
dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
1. All'articolo
2 della legge
13 luglio 1966,
n. 559, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«10-bis. Ai
fini del presente
articolo, ferme restando
le
specifiche disposizioni
legislative in materia,
sono considerati
carte valori i
prodotti, individuati con
decreto di natura
non
regolamentare del Ministro
dell'economia e delle
finanze, aventi
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sono destinati ad
attestare il rilascio, da parte dello Stato
o di altre
pubbliche amministrazioni, di
autorizzazioni,
certificazioni,
abilitazioni, documenti di
identita' e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere
un valore
fiduciario e di tutela della
fede pubblica in
seguito alla loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;
b) sono realizzati
con tecniche di sicurezza o con impiego
di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza
ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente
alle relative infrastrutture, di
assicurare un'idonea protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni».
Art. 17-ter
Sistema
pubblico per la gestione
dell'identita'
digitale di cittadini e imprese
1. Al comma 2
dell'articolo 64 del codice
dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e
successive modificazioni,
dopo il primo
periodo e' inserito
il
seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al
comma 2-bis,
le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in
rete ai
propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma
1, ovvero
mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».
2. Dopo il comma 2
dell'articolo 64 del codice di cui al
decreto
legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, come
da ultimo modificato
dal
presente articolo, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per favorire
la diffusione di servizi in rete e agevolare
l'accesso agli stessi da parte
di cittadini e
imprese, anche in
mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia
digitale,
il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale
di
cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema
SPID e'
costituito come insieme
aperto di
soggetti pubblici e
privati che, previo
accreditamento da parte
dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite
con il
decreto di cui
al comma 2-sexies,
gestiscono i servizi
di
registrazione e di messa a disposizione delle
credenziali e degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e
imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di
erogatori di
servizi in rete,
ovvero, direttamente, su
richiesta degli
interessati.
2-quater. Il
sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le
modalita' definiti con il
decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini
dell'erogazione dei propri servizi in
rete,
e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite
con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di
avvalersi del
sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei
propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica
dell'accesso ai
propri servizi erogati
in rete per
i quali e'
richiesto il
riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo
generale
di sorveglianza delle
attivita' sui propri
siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
2-sexies. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei
ministri,
su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica
e del
Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il
Garante per la
protezione dei dati
personali, sono definite
le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) modello
architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalita' e
ai requisiti necessari per
l'accreditamento
dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli
standard tecnologici e
alle soluzioni tecniche
e
organizzative da adottare
anche al fine
di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti
di accesso
resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei
riguardi di
cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma
1;
d) alle modalita' di
adesione da parte di cittadini e imprese in
qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi
e alle modalita'
di adozione da
parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di
erogatori di servizi
in
rete;
f) alle modalita' di
adesione da parte delle imprese interessate
in qualita' di erogatori di servizi in rete».
3. Il sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese
(SPID) e' realizzato
utilizzando le risorse
finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia
per
l'Italia digitale, senza
nuovi o maggiori
oneri a carico
della
finanza pubblica.
Capo III
Misure per il
rilancio delle infrastrutture
Art. 18
Sblocca
cantieri, manutenzione reti e territorio
e
fondo piccoli Comuni
1. Per consentire
nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in
corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali
finalizzati
all'avvio dei lavori e'
istituito nello stato
di previsione del
Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un
Fondo con una
dotazione complessiva pari a
2.069 milioni di
euro, di cui
335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno
2014,
652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per
l'anno
2016 e 142 milioni di euro
per l'anno 2017.
Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle
Camere
una documentazione conoscitiva
e una relazione
analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.
2. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione del presente
decreto, si provvede
all'individuazione
degli specifici interventi
da finanziare e
all'assegnazione
delle risorse occorrenti,
nei limiti delle
disponibilita' annuali del Fondo di cui al comma 1.
Gli interventi
finanziabili ai sensi
del presente comma
riguardano il
completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale
in corso di
realizzazione , il
potenziamento dei nodi,
dello
standard di interoperabilita' dei corridoi europei e il
miglioramento
delle prestazioni della
rete e dei
servizi ferroviari, il
collegamento ferroviario funzionale tra la
Regione Piemonte e la
Valle d'Aosta, il
superamento di criticita'
sulle infrastrutture
viarie concernenti ponti e gallerie, l'asse di collegamento
tra la
strada statale 640 e l'autostrada A19
Agrigento-Caltanissetta, gli
assi autostradali Pedemontana Veneta e Tangenziale
Esterna Est di
Milano. Per quest'ultimo intervento,
l'atto aggiuntivo di
aggiornamento della convenzione
conseguente all'assegnazione del
finanziamento e' approvato
con decreto del
Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta
giorni dalla
trasmissione dell'atto convenzionale ad
opera dell'amministrazione
concedente. Gli interventi
rispondenti alle finalita'
di
potenziamento dei
nodi, dello standard
di interoperabilita' dei
corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni
della rete e
dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti
a infrastrutture
comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui
alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono
perfezionate le
procedure di individuazione con
il coinvolgimento degli
enti
territoriali .
3. Con delibere
CIPE, da
adottarsi entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione
del
presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo
di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, l'asse
viario Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta
Colosseo-Piazza Venezia
della linea C della
metropolitana di Roma,
la linea M4
della
metropolitana di Milano, il collegamento Milano-Venezia secondo
lotto
Rho-Monza, nonche', qualora non risultino attivabili altre fonti
di
finanziamento, la linea
1 della metropolitana
di Napoli, l'asse
autostradale Ragusa-Catania
e la tratta
Cancello-Frasso Telesino
della linea AV/AC Napoli-Bari.
4. Le risorse gia'
assegnate con la delibera CIPE n.
88/2010 al
«Corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale
Cisterna Valmontone» sono indistintamente utilizzabili per i
lotti in
cui e' articolata l'opera. L'opera, interamente messa a
gara, puo'
essere realizzata e finanziata
per lotti funzionali,
senza alcun
obbligo del concedente
nei confronti del
concessionario al
finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre
anni successivi
all'aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie.
5. Per assicurare la
continuita' funzionale e per lo sviluppo degli
investimenti
previsti nella Convenzione
vigente relativa alla
realizzazione e gestione delle tratte autostradali A24 e
A25 «Strade
dei Parchi», a valere sul Fondo di cui al comma 1, ed in
deroga alla
procedura di cui
al comma 2,
e' destinato alla
societa'
concessionaria, secondo le modalita' previste dal
Verbale d'Intesa
sottoscritto da ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16
dicembre
2010, l'importo complessivo di 90,7 milioni di euro, in
ragione di
82,2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,5 milioni di euro per
l'anno
2014, di cui 34,2 milioni di euro quale contributo dovuto dallo
Stato
e 56,5 milioni di
euro in via
di anticipazione a
fronte del
contributo dovuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal
Comune
di Roma ai sensi della Convenzione. Le
risorse anticipate vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali interessati entro
il 31
dicembre 2015, con versamento all'entrata del bilancio
dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo di
cui all'articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011 n.
98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Entro il 30 ottobre
2013 viene sottoposto al CIPE il progetto
definitivo della tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C
della
metropolitana di Roma, da finanziarsi a valere sul Fondo di
cui al
comma 1 a condizione che la tratta completata della stessa linea
C da
Pantano a Centocelle sia messa in pre-esercizio entro
il 15
dicembre 2013.
7. Nelle more
dell'approvazione del Contratto di Programma -
parte
investimenti
2012-2016 sottoscritto con
RFI e' autorizzata
la
contrattualizzazione degli interventi per la
sicurezza ferroviaria
immediatamente cantierabili per l'importo gia'
disponibile di 300
milioni di euro di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
maggio
2012, n. 119.
8. Per
innalzare il livello
di sicurezza degli
edifici
scolastici,
l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro
(INAIL), nell'ambito degli
investimenti
immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi
disponibili di
cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per
ciascuno degli
anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici
e di costruzione
di nuovi edifici
scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53, comma
5,
del decreto-legge 9
febbraio 2012, n.
5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un
programma
concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i
Ministeri
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e
successive modificazioni.
8-bis. Al fine di
predisporre il piano di
messa in sicurezza
degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata
la spesa
di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016, in
relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre
2007, n.
244, per l'individuazione
di un modello
unico di rilevamento
e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del
rischio
sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016,
si provvede mediante
corrispondente
riduzione delle proiezioni,
per gli anni
2014 e 2015,
dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di
bilancio.
8-ter. Al
fine di attuare
misure urgenti in
materia di
riqualificazione e di
messa in sicurezza
delle istituzioni
scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle
in cui
e'
stata censita la presenza
di amianto, nonche'
di garantire il
regolare svolgimento del servizio
scolastico, ferma restando
la
procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies,
del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse destinate
al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo articolo
11 e
nelle more della completa
attuazione della stessa
procedura, per
l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.
Per le
suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino
al 31
dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle
province interessati
operano in qualita' di commissari governativi, con poteri derogatori
rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con
decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri, su
proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi
del comma 8-sexies.
8-quater. Le risorse
previste dal comma 8-ter sono ripartite
a
livello regionale per essere assegnate agli enti locali
proprietari
degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero
degli
edifici scolastici e degli alunni presenti
in ciascuna regione
e
della situazione del patrimonio edilizio scolastico ai
sensi della
tabella 1 annessa al
presente decreto. Le
quote imputate alle
province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili
in
attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009,
n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con
decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
il
30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle
regioni
entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli
enti locali presentano
alle regioni entro
il 15 settembre
2013 progetti esecutivi
immediatamente cantierabili di messa in sicurezza,
ristrutturazione e
manutenzione straordinaria degli
edifici scolastici. La
mancata
trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni
entro il 15
ottobre 2013 comporta
la decadenza dall'assegnazione dei
finanziamenti
assegnabili. Le risorse
resesi disponibili sono
ripartite in misura
proporzionale tra le
altre regioni.
L'assegnazione del finanziamento
prevista dal medesimo
decreto
autorizza gli enti
locali ad avviare
le procedure di
gara con
pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento
dei
lavori. Il Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco
dei finanziamenti assegnati agli
enti locali e
semestralmente lo
stato di attuazione degli interventi, che sono pubblicati
nel sito
internet dei due Ministeri.
8-quinquies. Il
mancato affidamento dei lavori di
cui al comma
8-quater entro il
28 febbraio 2014
comporta la revoca
dei
finanziamenti. Le eventuali economie
di spesa che
si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma
8-quater
ovvero le risorse derivanti
dalle revoche dei
finanziamenti sono
riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della
graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti
locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre
2014, secondo
gli stati di avanzamento dei lavori debitamente
certificati.
8-sexies. La somma di
150 milioni di euro
giacente sul conto
corrente bancario acceso
presso la banca
Intesa Sanpaolo Spa,
relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale
per la ricerca
applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968,
n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro
il 31
gennaio 2014 per essere riassegnata al Fondo
unico per l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge
17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti
variazioni di bilancio.
Le ulteriori somme disponibili all'esito
della chiusura della
gestione stralcio del
FSRA sono versate
all'entrata del
bilancio dello Stato
per essere successivamente
riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'
statali.
8-septies.
All'articolo 1, comma 141, della legge
24 dicembre
2012, n. 228, dopo
le parole: «non
possono effettuare spese
di
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta
in media
negli anni 2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili
e arredi,» sono
inserite le seguenti: «se non
destinati all'uso scolastico
e dei
servizi all'infanzia,».
9. A valere sul Fondo di
cui al comma 1, in deroga alla procedura
indicata al comma 2, l'importo di 100 milioni
di euro per l'anno
2014, da iscriversi nello stato di previsione
del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, e' destinato alla realizzazione
del
primo Programma «6000
Campanili» concernente interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova
costruzione
di edifici pubblici,
ivi compresi gli
interventi relativi
all'adozione di misure
antisismiche , ovvero
di realizzazione e
manutenzione di reti
viarie e infrastrutture accessorie
e
funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,
nonche'
di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Possono
accedere
al finanziamento solo
gli interventi muniti
di tutti i
pareri,
autorizzazioni,
permessi e nulla
osta previsti dal
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente
della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Entro 30 giorni dalla
data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,
con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari
generali e
il personale - e l'Associazione nazionale
dei comuni italiani
(ANCI), da approvare con
decreto del Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti
e pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, sono
disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse
degli
interventi che fanno parte del Programma. I Comuni
con popolazione
inferiore a 5.000
abitanti, le unioni
composte da comuni
con
popolazione inferiore a 5.000
abitanti e i
comuni risultanti da
fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione
inferiore a
5.000 abitanti , per il
tramite dell' ANCI , presentano
entro 60
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della sopra citata convenzione, le richieste di
contributo
finanziario al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Il
contributo richiesto per
il singolo progetto
non puo' essere
inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il
costo
totale del singolo intervento puo' superare il contributo
richiesto
soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive
necessarie
siano gia' immediatamente
disponibili e spendibili
da parte del
Comune proponente. Ogni Comune puo' presentare un solo progetto.
Il
Programma degli interventi che accedono al finanziamento e'
approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
10. Fermo restando
quanto previsto dal comma 2, con
decreto del
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e'
approvato il
programma degli interventi di manutenzione straordinaria
di ponti,
viadotti e gallerie della rete stradale di
interesse nazionale in
gestione ad ANAS SpA con l'individuazione delle relative
risorse e
apposita convenzione che disciplina i rapporti tra
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti e ANAS
SpA per l'attuazione
del
programma nei tempi previsti e le relative modalita' di
monitoraggio.
La societa' ANAS
SpA presenta semestralmente alle
Camere una
relazione sull'attuazione del programma di cui al presente
comma.
11. Il mancato
conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle
finalita' indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento
assegnato ai sensi del presente
articolo. Con i
provvedimenti di
assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite,
in
ordine a ciascun intervento, le modalita' di utilizzo delle
risorse
assegnate, di monitoraggio
dell'avanzamento dei lavori
e di
applicazione di misure di revoca. Le risorse
revocate confluiscono
nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6
luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011, n. 111.
12. Le risorse assegnate
a valere sul Fondo di cui al comma
1 non
possono essere utilizzate per la risoluzione di contenziosi.
13. Agli oneri derivanti
dal comma 1 si provvede: quanto a euro 235
milioni per l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
213, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50 milioni per
l'anno
2013, a euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
euro
142 milioni per
l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
1, della
legge 6 febbraio 2009, n. 7; quanto a euro
96 milioni per l'anno
2014, a euro 258 milioni per l'anno 2015, a euro 143 milioni
per
l'anno 2016 e
a euro 142
milioni per l'anno
2017 mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24
dicembre 2012, n.
228;
quanto a euro 50 milioni per l'anno 2013, a
euro 189 milioni
per
l'anno 2014, a euro 274 milioni per l'anno 2015 e a euro
250 milioni
per l'anno 2016
mediante corrispondente utilizzo
delle risorse
assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico
dei
Giovi a valere sul
Fondo di cui
all'articolo 32, comma
1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
14. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, negli stati
di previsione dei
Ministeri interessati, le variazioni di
bilancio conseguenti alla
ripartizione del Fondo di cui al comma 1.
14-bis. Il
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di
attuazione dei
decreti attuativi di
propria competenza di
cui al presente
articolo.
Art. 19
Disposizioni in materia di concessioni
e
defiscalizzazione
1. Al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 143:
1) al comma 5 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«All'atto
della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di
disporre
di tutte le
autorizzazioni, licenze, abilitazioni,
nulla osta,
permessi o altri atti di consenso comunque denominati
previsti dalla
normativa vigente e che
detti atti sono
legittimi, efficaci e
validi.»;
2) al comma 8, le
parole: «o nuove condizioni per l'esercizio delle
attivita' previste nella concessione, quando determinano una
modifica
dell'equilibrio del piano», sono sostituite dalle seguenti:
«o che
comunque incidono sull'equilibrio del piano
economico-finanziario,
previa verifica del
CIPE sentito il
Nucleo di consulenza
per
l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi
di
pubblica utilita' (NARS)
»;
3) dopo il comma 8, e'
inserito il seguente:
«8-bis. Ai fini della
applicazione delle disposizioni di
cui al
comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i
presupposti
e le condizioni di base del
piano economico-finanziario le
cui
variazioni non imputabili al concessionario, qualora
determinino una
modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione.
La
convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico
finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditivita' e
di
capacita' di rimborso del debito, nonche' la procedura di
verifica e
la cadenza temporale degli adempimenti connessi.»;
b) all'articolo 144:
1) al comma 3-bis, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le concessioni da
affidarsi con la procedura ristretta,
nel
bando puo' essere
previsto che l'amministrazione aggiudicatrice
possa indire , prima della scadenza del termine di
presentazione
delle offerte, una
consultazione preliminare con
gli operatori
economici invitati a presentare le offerte, al
fine di verificare
l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara
sotto
il profilo della finanziabilita', e possa provvedere ,
a seguito
della consultazione, ad adeguare gli atti
di gara aggiornando
il
termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere
inferiore
a trenta giorni
decorrenti dalla relativa
comunicazione agli
interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo
delle
misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18
della legge 12
novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18
ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221,
nonche' l'importo dei contributi pubblici,
ove
previsti.»
2) dopo il comma 3-bis,
sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Il bando puo'
prevedere che l'offerta sia
corredata dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o piu'
istituti finanziatori di
manifestazione di interesse a
finanziare l'operazione, anche
in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto e
del piano
economico-finanziario.
3-quater.
L'amministrazione aggiudicatrice
prevede nel bando
di
gara che il contratto di concessione stabilisca la
risoluzione del
rapporto in caso
di mancata sottoscrizione del
contratto di
finanziamento o in
mancanza della sottoscrizione o
del
collocamento delle obbligazioni di progetto di cui
all'articolo 157,
entro un congruo termine fissato dal bando
medesimo, comunque non
superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione
del progetto definitivo. Resta salva la facolta' del
concessionario
di reperire la
liquidita' necessaria alla
realizzazione
dell'investimento attraverso altre forme di
finanziamento previste
dalla normativa vigente,
purche' sottoscritte entro
lo stesso
termine. Nel caso di risoluzione del rapporto
ai sensi del primo
periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun
rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse
quelle relative alla
progettazione
definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in caso
di
parziale finanziamento del
progetto e comunque
per uno stralcio
tecnicamente ed economicamente funzionale,
il contratto di
concessione rimanga
valido limitatamente alla parte che
regola la
realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale.»;
c) all'articolo 153,
dopo il comma 21 e' aggiunto il seguente:
«21-bis. Al fine di
assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e
il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano
in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo
144,
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
d) all'articolo 174,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di
assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si
applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144,
commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.»;
e) all'articolo 175 dopo
il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di
assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si
applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144,
commi
3-bis, 3-ter e 3-quater.».
2. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non
si applicano alle procedure in
finanza di progetto,
di cui agli
articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,
con bando gia' pubblicato alla data di entrata in vigore del
presente
decreto , ne' agli
interventi da realizzare
mediante finanza di
progetto le cui proposte
sono state gia'
dichiarate di pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del presente
decreto .
3. All'articolo 33
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, il primo periodo, e' sostituito
dal seguente: «1. Al
fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di
nuove opere
infrastrutturali di rilevanza
strategica nazionale di
importo
superiore a 200
milioni di euro
mediante l'utilizzazione dei
contratti di partenariato pubblico-privato di
cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
la cui
progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre
2016, per
i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo
perduto ed e'
accertata, in esito
alla procedura di
cui al comma
2, la non
sostenibilita' del piano
economico-finanziario , e'
riconosciuto
al soggetto titolare del
contratto di partenariato
pubblico-privato , ivi
comprese le societa'
di progetto di cui
all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del
2006, un
credito di imposta a
valere sull'IRES e
sull'IRAP generate in
relazione alla costruzione e gestione dell'opera»;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Il CIPE,
previo
parere del NARS che allo
scopo e' integrato
con due ulteriori
componenti designati rispettivamente dal
Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su
proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprie
delibere individua l'elenco
delle opere
che, per effetto
dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono
le condizioni di
equilibrio
economico-finanziario necessarie a
consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle
opere che
possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna
infrastruttura sono
inoltre determinate le
misure agevolative necessarie
per la
sostenibilita' del
piano economico-finanziario ,
definendone le
modalita' per l'accertamento, per il relativo
monitoraggio nonche'
per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei
parametri
posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per
quanto
compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le
apposite
linee guida per l'applicazione dell'articolo
18 della legge
12
novembre 2011, n. 183»;
c) il comma 2-ter e'
sostituito dal seguente: « 2-ter. Al
fine di
favorire la realizzazione
di nuove opere
infrastrutturali di
rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di
euro mediante l'utilizzazione dei
contratti di partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione
definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali e'
accertata,
in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita' del
piano economico-finanziario, e' riconosciuta al soggetto
titolare del
contratto di partenariato pubblico-privato , ivi comprese
le
societa' di progetto di cui all'articolo 156
del medesimo decreto
legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilita'
economica
dell'operazione di partenariato
pubblico-privato , l'esenzione
dal
pagamento del canone di
concessione nella misura
necessaria al
raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario»;
d) al comma 2-quater, e'
aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le misure di cui al presente
articolo sono alternative
a quelle
previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n.
183. Le
stesse misure sono
riconosciute in conformita'
alla disciplina
comunitaria in materia di
aiuti di Stato .
4. All'articolo 18 della
legge 12
novembre 2011, n.
183, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e'
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con le
modalita' di cui al precedente periodo puo' essere altresi' definita
ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.»;
b) il comma 3 e'
abrogato.
5. All'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134,
le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» sono
sostituite
dalle seguenti «le disposizioni di cui al comma 1».
5-bis. Fino alla
data del
15 settembre 2013
sono sospesi i
pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate
all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive
modificazioni, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti
al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di
pagamento da
parte degli agenti incaricati alla riscossione. Fino alla stessa
data
del 15 settembre 2013 sono
sospesi i procedimenti
amministrativi
avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi,
relativi alla
sospensione, revoca o
decadenza dalla concessione
demaniale marittima
derivante dal mancato
versamento del canone
demaniale marittimo nella misura determinata dal medesimo
articolo 03
del decreto-legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni dalla data
di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto le
amministrazioni competenti provvedono a trasmettere
all'agente della
riscossione
l'elenco dei codici
tributo interessati dalla
sospensione.
Art. 20
Riprogrammazione degli interventi
del Piano
nazionale della sicurezza stradale
1. Con ricognizione, da completare entro sessanta
giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, da
effettuare con i
soggetti
beneficiari, il Ministero
delle Infrastrutture e dei
trasporti verifica lo stato di attuazione degli interventi
del 1°
e
2° Programma annuale
di attuazione del
Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale cofinanziati con legge 23 dicembre 1999, n.
488.
Ove dalla predetta ricognizione
risultino interventi non
ancora
avviati i corrispondenti finanziamenti ed i relativi impegni di
spesa
sono revocati con uno o piu' decreti, di natura
non regolamentare,
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le risorse derivanti dalle
revoche dei finanziamenti
sono
iscritte nello stato
di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sono destinate alla
realizzazione in
cofinanziamento di un programma di interventi di sicurezza stradale,
concernenti
prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nonche' al
finanziamento
della realizzazione e della messa in sicurezza dei
tratti stradali
mancanti per dare continuita'
all'asse viario Terni-Rieti
, alla
prosecuzione del monitoraggio dei Programmi di attuazione del
Piano
Nazionale della
Sicurezza Stradale ed
all'implementazione ed al
miglioramento del sistema di raccolta dati di incidentalita'
stradale
in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 56
della legge 29
luglio 2010, n. 120.
3. Le somme relative ai
finanziamenti revocati iscritte in
conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere
riassegnate, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica nel
triennio 2013-2015, per le finalita' del comma 2.
4. Il programma da
cofinanziare e' definito
sulla base delle
proposte formulate dalle Regioni a seguito
di specifica procedura
fondata su criteri di selezione che tengono
prioritariamente conto
dell'importanza
degli interventi in
termini di effetti
sul
miglioramento della sicurezza stradale di cui al comma 2 e
della
loro immediata cantierabilita'.
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le variazioni di bilancio conseguenti
all'attuazione del
presente articolo.
5-bis. Al fine di
garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio
relativo alle violazioni del codice della strada, di cui al
decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e
l'effettiva disponibilita'
delle risorse destinate al finanziamento dei
programmi annuali di
attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di
cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del citato
codice
di cui al
decreto legislativo n.
285 del 1992,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Tale
somma e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato
entro
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La
riduzione
di cui al periodo precedente
non si applica
alle violazioni del
presente codice per cui e'
prevista la sanzione
accessoria della
confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210,
e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di
guida»;
b)al comma 2:
1) al primo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
2) al secondo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico»;
c) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2.1. Qualora
l'agente accertatore sia
munito di idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto
dal comma
2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente
accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti
di pagamento
elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del
comma
1. L'agente trasmette il verbale
al proprio comando
o ufficio e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
facendo
menzione del pagamento
nella copia del verbale
che consegna al
trasgressore medesimo»;
d) al comma 2-bis e'
aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea
apparecchiatura,
il conducente puo' effettuare il pagamento anche mediante
strumenti
di pagamento elettronico»;
e) al comma 2-ter, le
parole: «alla meta'
del massimo» sono
sostituite dalle seguenti: «al minimo».
5-ter. Il
Ministro dell'interno, sentito
il Ministro
dell'economia e delle
finanze, promuove la
stipulazione di
convenzioni con banche, con la societa' Poste
italiane Spa e con
altri intermediari finanziari al fine di
favorire, senza nuovi
o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei
pagamenti
mediante strumenti di pagamento
elettronico previsti dall'articolo
202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile
1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 5-bis del presente
articolo.
5-quater. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto
con
i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e
dei trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione
e la
semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori
oneri per
la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla
data di entrata
in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle
violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.
285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei
soggetti
abilitati all'utilizzo della posta medesima,
escludendo l'addebito
delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
Art. 21
Differimento
dell'operativita' della garanzia
globale
di esecuzione
1. Il termine previsto
dall'articolo 357, comma 5, del decreto
del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, gia'
prorogato ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2012, n.
119, e' ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
Art. 22
Misure per
l'aumento della produttivita' nei porti
1. All'articolo 5-bis
della legge 28
gennaio 1994, n.
84 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, le parole:
«Nei siti oggetto
di
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle aree
portuali e
marino costiere poste in siti» e il quarto periodo e'
sostituito dal
seguente: «Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente
e
della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta
giorni dalla suddetta
trasmissione, previo parere,
solo se il
progetto di dragaggio prevede anche il progetto di
infrastrutture di
contenimento non comprese
nei provvedimenti di
rilascio della
Valutazione d'impatto ambientale dei Piani
regolatori portuali di
riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei
provvedimenti,
della Commissione di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita' o meno del
progetto alla
valutazione di impatto ambientale»;
b) al comma 2, lettera
a), le parole: «analoghe al fondo naturale
con riferimento al sito di prelievo e» sono soppresse;
c) al comma 2, lettera
c), le parole «con le modalita' previste dal
decreto di cui al comma 6» sono soppresse;
d) al comma 6, le
parole: «sentita la Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore
della presente disposizione,
definisce con proprio
decreto le
modalita' e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali,
anche al
fine dell'eventuale loro
reimpiego, di aree
portuali e marino
costiere poste in siti
di bonifica di
interesse nazionale» sono
sostituite dalle seguenti:
«adotta con proprio
decreto le norme
tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree
portuali
e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse
nazionale al
fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed
al fine di
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».
2. Nell'ambito della
propria autonomia finanziaria, alle
autorita'
portuali e' consentito di stabilire variazioni in diminuzione,
fino
all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e
portuale, cosi' come
adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 28
maggio 2009, n.
107, nonche' variazioni
in
aumento, fino a un
limite massimo pari al
doppio della misura
delle tasse medesime.
L'utilizzo delle entrate
rivenienti
dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle
autorita'
portuali , nonche'
la compensazione, con
riduzioni di spese
correnti, sono adeguatamente esposti nelle relazioni sul bilancio
di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le
autorita'
portuali si avvalgano della
predetta facolta' di
riduzione della
tassa di ancoraggio in misura superiore al settanta
per cento, e'
esclusa la possibilita' di
pagare il tributo
con la modalita'
dell'abbonamento annuale. Il collegio dei revisori dei
conti attesta
la compatibilita'
finanziaria delle operazioni
poste in essere.
Dall'attuazione delle
disposizioni del presente comma
non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 18-bis
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma
1, dopo le parole: «nei collegamenti stradali e ferroviari nei
porti»
sono aggiunte le seguenti: «e gli investimenti necessari alla
messa
in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale
degli ambiti portuali» e le parole: «di 70 milioni
di euro annui»
sono sostituite dalle seguenti: «di 90 milioni di euro annui».
Art. 23
Disposizioni
urgenti per il rilancio della nautica
da
diporto e del turismo nautico
01. All'articolo
49-bis, comma 1, del
decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il
titolare persona fisica»
sono inserite le
seguenti: «o societa'
non avente come
oggetto
sociale il noleggio o la locazione».
1. All'articolo 49-bis,
comma 5, del decreto legislativo 18
luglio
2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono
inserite le
seguenti: «, di durata
complessiva non superiore
a quarantadue
giorni ,» e le parole
«sempreche' di importo non superiore a
30.000
euro annui» sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214, le lettere a) e
b)sono abrogate e le lettere c) e d)
sono
sostituite dalle seguenti:
«c) euro 870 per le
unita' con scafo di lunghezza da 14,01
a 17
metri;
d) euro 1.300 per le
unita' con scafo di lunghezza da
17,01 a 20
metri;».
Art. 24
Modifiche al
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
ed alla
legge 3 luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 17 del
decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con», sono sostituite dalla
seguente: «sentita» e le parole: «e' stabilito il canone dovuto»
sono
sostituite dalle seguenti: «
e' approvata la proposta
del gestore
per l'individuazione del canone dovuto»;
b) il comma 11 e'
sostituito dal seguente: «11. Con
uno o piu'
decreti del Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono
definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura, i principi
e le
procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo
27
del presente decreto, per il calcolo del canone ai fini
dell'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria
e dei corrispettivi dei servizi
di cui all'articolo 20 del presente decreto, non ricompresi in
quelli
obbligatori inclusi nel canone di accesso all'infrastruttura,
nonche'
le regole in materia di servizi di cui al medesimo articolo
20.».
2. Al fine di completare
l'adeguamento della normativa
nazionale
agli obblighi previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all'articolo
5 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, dopo il
comma 4, e'
aggiunto il seguente:
«4-bis. La separazione
contabile e dei bilanci di cui ai precedenti
commi del presente
articolo deve fornire
la trasparente
rappresentazione
delle attivita' di servizio pubblico
e dei
corrispettivi e/o fondi pubblici percepiti per ogni attivita'.».
3. Al fine di
semplificare le procedure di accesso al
mercato nei
segmenti di trasporto nazionale a media e lunga percorrenza
nonche'
al fine di integrare il
recepimento della direttiva
2007/58/CE,
all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le
parole: «diritto di far salire e
scendere» sono
sostituite dalle seguenti «diritto di far salire o scendere»;
b) dopo il comma 4, sono
inseriti i seguenti:
«4-bis. L'autorita'
competente, qualora venga
accertata la
compromissione dell'equilibrio economico del contratto
di servizio
pubblico, puo' richiedere
all'impresa ferroviaria oggetto
della
procedura di cui
al comma 2,
il pagamento di
opportuni,
trasparenti e non
discriminatori diritti di
compensazione.
L'importo di tali
diritti deve, in linea con l'analisi
economica
effettuata dall'organismo di
regolazione, essere tale
da
neutralizzare la predetta
compromissione
dell'equilibrio economico
e non puo' comunque
eccedere quanto necessario per coprire i
costi
originati dall'adempimento degli obblighi di
servizio, inclusa la
componente di
remunerazione del capitale
investito prevista nei
contratti di servizio. I
diritti riscossi devono essere
utilizzati
per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio
pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico .
Nel caso
in cui le imprese
ferroviarie, interessate dal
procedimento di
limitazione di cui ai commi 1 e 2, provvedano al pagamento
dei sopra
indicati diritti alla competente autorita', non sono
piu' soggette
alle limitazioni nel
diritto di far salire o scendere
le persone
fintanto che non si
verifichino nuove ulteriori
compromissioni
dei contratti di servizio pubblico sulle relazioni interessate.
4-ter. Si prescinde
dalla valutazione di cui ai commi precedenti
e
dalle limitazioni conseguenti qualora il modello
di esercizio sia
tale che le fermate intermedie siano a distanza superiore ai 100
Km e
i livelli medi tariffari
applicati risultino di
almeno il 20%
superiori a quelli dei servizi a committenza pubblica.».
3-bis. Dopo il comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e' inserito il seguente:
«3-bis. Le modifiche
di cui al comma 2 non possono
prescrivere
livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti
dai CST, a
meno che non
siano accompagnate da
una stima dei
sovraccosti
necessari e da un'analisi di sostenibilita' economica e
finanziaria
per il gestore dell'infrastruttura e
per le imprese
ferroviarie,
corredata di stime ragionevoli anche in termini di relativi
tempi di
attuazione».
Art. 25
Misure
urgenti di settore in materia
di
infrastrutture e trasporti
1. Al fine di assicurare
la continuita' dell'attivita' di vigilanza
sui concessionari della rete
autostradale da parte
del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione
dell'articolo 11,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n.
14,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i
Ministri
dell'economia e delle
finanze e per
la pubblica
amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione
delle unita' di
personale trasferito al
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della
tabella di
equiparazione del personale trasferito con
quello appartenente al
comparto Ministeri e
all'Area I della
dirigenza nonche' alla
individuazione delle spese di funzionamento relative
all'attivita' di
vigilanza e controllo sui concessionari autostradali.
Il personale
trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto,
le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del
decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15
luglio 2011, n.
111, mantiene la
posizione assicurativa gia'
costituita
nell'ambito
dell'assicurazione generale obbligatoria,
ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione
stessa.
Per le finalita' di cui
al presente comma, la dotazione
organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
incrementata di
un numero pari alle unita' di personale con
rapporto di lavoro
a
tempo indeterminato individuate
dal decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
2. Con il decreto di cui
al comma 1 si provvede
all'individuazione
delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale
e, ove necessario,
di quelle derivanti
dal canone comunque
corrisposto ad ANAS S.p.a. ai
sensi dell'articolo 1,
comma 1020,
secondo periodo, della
legge 27 dicembre
2006, n. 296
- anche
mediante apposita rideterminazione della
quota percentuale del
predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da
parte
dei concessionari autostradali - destinate a
coprire gli oneri
derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente nello
stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra i ricavi propri
del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato
comma
1020.
3. ANAS S.p.a. versa,
entro il 30 giugno
2013, all'entrata del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad
apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti con decreto
del Ministro dell'economia
e delle
finanze, la quota
relativa al periodo
1° ottobre-31 dicembre
2012 , al netto delle anticipazioni gia' effettuate,
dei canoni
afferenti alla competenza
dell'anno 2012 concernenti
le sub
concessioni sul sedime
autostradale previsti a
carico dei
concessionari
autostradali. A decorrere
dal 2013 i
canoni di
competenza relativi alle
sub concessioni sul
sedime autostradale
previsti a carico dei
concessionari autostradali sono
versati al
bilancio dello Stato con cadenza mensile, entro il mese
successivo,
nella misura del novanta per
cento dell'ammontare degli
importi
dovuti per il corrispondente periodo dell'anno
precedente, salvo
conguaglio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno
successivo. Per
il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento
delle prime
sei rate e' fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro
dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti assume le
situazioni debitorie e
creditorie relative alle
funzioni di cui
all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, ed
all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n.
14,
nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a far
data dal 1° ottobre
2012.
5. Le disponibilita'
residue delle risorse iscritte in bilancio per
l'anno 2012
destinate ai Contratti
di servizio e
di programma
dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del
decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 5
maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la
compensazione
dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai
predetti
contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed
operativa di
cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n.
248.
5-bis. Al fine di
ridurre il rischio aeronautico
e ambientale
correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale intercluse
nel sedime dell'aeroporto di Pisa, e'
stipulato tra il
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa,
il
Ministero
dell'economia e delle
finanze, l'Ente nazionale
per
l'aviazione civile (ENAC), la societa' di gestione
interessata, la
regione, la provincia e il
comune competenti apposito
accordo di
programma per la delocalizzazione delle
abitazioni intercluse nel
sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono
previsti le
modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che
concorrono al
finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le
modalita'
di trasferimento delle
aree al demanio
aeronautico civile e
statale.
5-ter. All'accordo di
programma di cui al comma 5-bis puo' essere
destinata una quota
delle risorse da
assegnare per l'anno
2013
all'ENAC, ai sensi dall'articolo
11-decies del decreto-legge
30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2
dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di
euro e,
comunque, senza
nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza
pubblica.
6. Al fine di superare
lo stato di
emergenza derivante dalla
scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la messa
in
sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo
55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n.
27, dopo il
primo
periodo e' inserito il seguente: «A tal fine la
dotazione organica
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e'
incrementata di un numero corrispondente di posti».
7. All'articolo
36 del
decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)al comma 2:
1) all'alinea, le
parole: «, anche avvalendosi di
Anas s.p.a.,»
sono soppresse;
2) alla lettera a), le
parole: «ovvero in affidamento diretto
ad
Anas s.p.a. a condizione che
non comporti effetti
negativi sulla
finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima
condizione,
di affidamento diretto a tale societa' della concessione di gestione
di autostrade per le quali la
concessione sia in
scadenza ovvero
revocata» sono soppresse;
3) alla lettera b), il
numero 3) e' abrogato;
b)al comma 3, lettera
a) , le parole: «anche
per effetto di
subentro ai sensi del
precedente comma 2,
lettere a)e b)»
sono
soppresse.
8. All'articolo 36,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo periodo,
le parole: «L'amministratore unico»
sono
sostituite dalle seguenti: «L'organo amministrativo» e
le parole:
«entro il 30 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30
novembre»;
b)al secondo
periodo, le parole:
«Entro 30 giorni
dall'emanazione del
decreto di approvazione
dello statuto» sono
sostituite dalle seguenti:
«Entro 30 giorni
dalla data di
approvazione da parte dell'assemblea del
bilancio per l'esercizio
2012»;
c) il terzo periodo
e' soppresso.
9. Le funzioni ed i compiti
di vigilanza sulle attivita' previste
dalla Convenzione per
l'esercizio dei servizi
di collegamento
marittimo con le
isole minori siciliane
stipulata ai sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n. 166,
sono attribuiti alla Regione Siciliana a decorrere
dall'entrata in
vigore del presente decreto.
10. All'articolo 6,
comma 19, del decreto-legge 6 luglio
2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n.
135, le parole «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»
sono soppresse e dopo le parole «ogni successiva modificazione
ovvero
integrazione delle suddette convenzioni e' approvata» sono
inserite
le seguenti «con decreto del Presidente della Regione
Siciliana.».
11. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche del
testo
convenzionale,
stipulato in data
30 luglio 2012,
necessarie
all'adeguamento alle presenti disposizioni.
11-bis. Le risorse revocate ai sensi
dell'articolo 18, comma 11,
che confluiscono nel Fondo di
cui all'articolo 32,
comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15
luglio 2011, n.
111, sono attribuite
prioritariamente:
a)al completamento
della copertura del Passante
ferroviario di
Torino;
b)alla regione Piemonte,
a titolo di
contributo per spese
sostenute per la
realizzazione del collegamento
Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;
c) al
collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa
(potenziamento e variante di Galliate);
d) alla
regione autonoma Friuli
Venezia Giulia per
la
realizzazione della terza corsia della tratta autostradale
A4 Quarto
d'Altino-Villesse-Gorizia,
al fine di
consentire l'attuazione
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3702/2008
del 5 settembre 2008, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 213
dell'11 settembre 2008;
e) agli interventi di
soppressione e automazione di
passaggi a
livello sulla rete
ferroviaria mediante costruzione
di idonei
manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di
miglioramento delle
condizioni di esercizio di
passaggi a livello
non eliminabili,
individuati, con priorita'
per la tratta
terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
11-ter. Le proposte
dei soggetti promotori per l'approvazione dei
progetti
preliminari, anche suddivisi
per lotti funzionali
in
coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli
interventi di
adeguamento della strada statale 372 «Telesina» tra lo
svincolo di
Caianello della strada statale 372 e lo svincolo di Benevento
sulla
strada statale 88 nonche' del collegamento autostradale
Termoli-San
Vittore devono essere sottoposte al CIPE
per l'approvazione entro
novanta giorni dalla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del presente decreto. Le risorse gia' assegnate
con la
delibera del CIPE n. 100/2006 del 29 marzo
2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e quelle a
valere sul
Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con la delibera
del CIPE
n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.
304 del 31
dicembre 2011, sono
destinate esclusivamente alla
realizzazione della predetta
opera di adeguamento
della strada
statale 372 «Telesina».
La mancata approvazione
delle proposte
determina l'annullamento della procedura avviata
e la revoca
dei
soggetti promotori.
11-quater. All'articolo
11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, dopo le parole: «dagli autodromi,» sono inserite le
seguenti:
«dalle
aviosuperfici, dai luoghi
in cui si
svolgono attivita'
sportive di discipline olimpiche in forma stabile,». All'articolo 1,
comma 1, del regolamento di
cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le
parole: «di autodromi,»
sono inserite le seguenti: «aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono
attivita' sportive di
discipline olimpiche in
forma stabile,».
All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280
del 1° dicembre 1997, dopo la parola: «aeroportuali» sono
inserite le
seguenti: «, di
aviosuperfici, dei luoghi
in cui si
svolgono
attivita' sportive di
discipline olimpiche in
forma stabile».
All'articolo 1, comma 1,
lettera a) ,
del decreto del
Ministro
dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.
267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
«, nonche' delle aviosuperfici
e dei luoghi
in cui si
svolgono
attivita' sportive di discipline olimpiche in forma
stabile».
11-quinquies. Fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi
6 e 7, del decreto-legge
8 aprile 2013,
n. 35, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n.
64, nonche' quanto
disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22
giugno
2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto
2012, n. 134, le
regioni interessate, al
fine di consentire
la
rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi
a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti i servizi di
trasporto pubblico regionale e locale e di applicare
i criteri di
incremento
dell'efficienza e di
razionalizzazione previsti
dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135,
e successive modificazioni, predispongono un
piano di
ristrutturazione del debito
a tutto il
31 dicembre 2012,
da
sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia e
delle finanze. Il
piano di ristrutturazione del
debito deve
individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di
incremento
dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione
dei criteri e
delle modalita' di cui
al citato articolo
16-bis, comma 3, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 135
del 2012. Per
il finanziamento del
piano di
ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata,
previa
delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le
risorse
ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione in
attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11
gennaio 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del
7 aprile 2011,
nel
limite massimo dell'importo
che sara' concordato
tra ciascuna
regione, il Ministero per
la coesione territoriale,
il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia
e
delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni
interessate
sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per
la presa
d'atto, la nuova
programmazione delle risorse
del Fondo per lo
sviluppo e la coesione.
11-sexies. Per il
biennio 2013-2014, al fine di
consentire il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e
razionalizzazione
di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, la
regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del
Ministro per
la coesione territoriale, del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
utilizzare
le risorse destinate alla programmazione regionale del
Fondo per lo
sviluppo e la
coesione, nel limite
di 40 milioni
di euro per
operazioni di potenziamento del sistema di
mobilita' regionale su
ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile
automobilistico e
ferroviario. Le risorse sono
rese disponibili, entro
il predetto
limite di 40 milioni di
euro, previa rimodulazione
del piano di
interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo
per lo
sviluppo e la coesione.
Art. 25-bis
Modifica all'articolo 37
del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
1. All'articolo 37,
comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011,
n. 214, il secondo periodo
e' sostituito dal
seguente: «La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica
nella citta' di Torino, laddove idoneo e disponibile, con
decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il
termine del 31 dicembre
2013».
Art. 26
Proroghe in
materia di appalti pubblici
1. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, il
comma
418 e' sostituito dal seguente:
«418. In sede di prima
applicazione delle disposizioni
di cui
all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i
dati
ivi previsti relativi all'anno 2012 sono
pubblicati unitamente ai
dati relativi all'anno 2013.».
2. All'articolo 253 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma
9-bis:
1) al primo e al
secondo periodo, le parole: «31
dicembre 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
2) al primo periodo,
le parole: «ai migliori
cinque anni del
decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;
b) al comma 15-bis le
parole: «31 dicembre 2013» sono
sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
c) al comma 20-bis le
parole: «31 dicembre 2013» sono
sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
Art. 26-bis
Suddivisione in lotti
1. All'articolo 2,
comma 1-bis, del codice di
cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, dopo
il primo periodo
e' inserito il
seguente: «Nella determina
a
contrarre le stazioni appaltanti indicano la
motivazione circa la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti».
2. All'articolo 6,
comma 5, del
codice di cui
al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
le parole: «principi
di
correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente,»
sono inserite le seguenti: «di tutela delle piccole e medie
imprese
attraverso adeguata suddivisione
degli affidamenti in
lotti
funzionali».
3. All'articolo 7, comma
8, lettera a) , del codice di
cui al
decreto legislativo 12
aprile 2006, n.
163, e successive
modificazioni, dopo le parole: «i dati concernenti il contenuto
dei
bandi» sono inserite
le seguenti: «,
con specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo
2, comma
1-bis,».
Art. 26-ter
Anticipazione del prezzo
1. Per i contratti di
appalto relativi a lavori, disciplinati dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
affidati
a seguito di gare bandite successivamente alla data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al
31
dicembre 2014, in deroga ai
vigenti divieti di
anticipazione del
prezzo, e' prevista
e pubblicizzata nella
gara d'appalto la
corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione
pari al
10 per cento dell'importo contrattuale. Si
applicano gli articoli
124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3,
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
2. Nel caso di
contratti di appalto relativi a lavori
di durata
pluriennale, l'anticipazione
va compensata fino
alla concorrenza
dell'importo sui
pagamenti effettuati nel
corso del primo
anno
contabile.
3. Nel caso di
contratti sottoscritti nel
corso dell'ultimo
trimestre dell'anno, l'anticipazione e' effettuata
nel primo mese
dell'anno successivo ed e' compensata nel corso
del medesimo anno
contabile.
Art. 27
Semplificazione in materia di procedura CIPE
e
concessioni autostradali
1. Il comma 5
dell'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003,
n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004,
n. 47, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario
formula al concedente, entro il 15 ottobre di
ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende
applicare
nonche' la componente investimenti dei parametri X e
K relativi a
ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto
motivato del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 15
dicembre, sono approvate
o rigettate le
variazioni proposte. Il
decreto motivato puo' riguardare esclusivamente le verifiche
relative
alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale
e dei
relativi conteggi, nonche' alla
sussistenza di gravi
inadempienze
delle disposizioni previste
dalla convenzione e
che siano state
formalmente
contestate dal concessionario entro
il 30 giugno
precedente.».
2. All'articolo 169-bis
del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
terzo periodo, le
parole: «Dipartimento per la
programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la
programmazione e
il coordinamento della
politica economica della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, dopo
il terzo periodo
e' inserito il
seguente: «Il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi infruttuosamente
i quali
il decreto puo' essere comunque adottato»;
b) al comma 3 e'
aggiunto, in fine il seguente periodo: «In caso di
criticita' procedurali,
tali da non
consentire il rispetto
del
predetto termine di trenta giorni per
l'adozione del decreto,
il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio
dei Ministri per le conseguenti determinazioni.».
Titolo II
SEMPLIFICAZIONI
Capo I
Misure per
la semplificazione amministrativa
Art. 28
Indennizzo da
ritardo nella conclusione
del procedimento
1. La
pubblica amministrazione procedente
o , in
caso di
procedimenti in cui
intervengono piu' amministrazioni, quella
responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'articolo
1, comma
1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di
inosservanza del
termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato
ad
istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo
di pronunziarsi,
con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo
per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno
di ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine del
procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine
di ottenere l'indennizzo,
l'istante e' tenuto
ad
azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma
9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel
termine perentorio di
venti
giorni dalla scadenza
del termine di conclusione del
procedimento.
Nel caso di procedimenti
in cui intervengono piu'
amministrazioni,
l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente,
che la
trasmette
tempestivamente al titolare
del potere sostitutivo
dell'amministrazione responsabile del ritardo . I
soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge
individuano a tal
fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche
il titolare del potere
sostitutivo non
emani il provvedimento nel termine di
cui all'articolo 2, comma
9-ter, della legge
7 agosto 1990,
n. 241 ,
o non liquidi
l'indennizzo maturato
fino alla data della medesima
liquidazione
l'istante puo' proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del
codice
del processo amministrativo di
cui all'Allegato 1
al decreto
legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, e
successive modificazioni,
oppure, ricorrendone i
presupposti, dell'articolo 118
dello
stesso codice.
4. Nel giudizio di
cui all'articolo 117
del codice di cui
all'Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e
successive modificazioni
, puo' proporsi, congiuntamente al
ricorso
avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In
tal caso,
anche tale domanda
e' trattata con
rito camerale e
decisa con
sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di
cui al comma
3, nonche' nei
giudizi di
opposizione e in quelli di
appello conseguenti ,
il contributo
unificato e' ridotto alla meta' e confluisce
nel capitolo di cui
all'articolo 37, comma 10,
secondo periodo del
decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni .
6. Se il ricorso e' dichiarato
inammissibile o e'
respinto in
relazione
all'inammissibilita' o alla
manifesta infondatezza
dell'istanza che ha dato
avvio al procedimento,
il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a
pagare
in favore del resistente una somma da due volte a quattro
volte il
contributo unificato.
7. La pronuncia
di condanna a
carico dell'amministrazione e'
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha
pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla
pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti
per
le valutazioni di
competenza, nonche' al
titolare dell'azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal
procedimento
amministrativo.
8. Nella
comunicazione di avvio
del procedimento e
nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi
dell'articolo 35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta menzione
del
diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita' e
dei termini per
conseguirlo , e
sono altresi' indicati
il soggetto cui
e'
attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati
per
la conclusione del procedimento.
9. All'articolo 2-bis
della legge 7
agosto 1990, n.
241, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente:
«1-bis. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 1 e
ad esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in
caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento
ad
istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo
di pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla
legge o, sulla
base della legge, da un regolamento emanato ai
sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le
somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono
detratte
dal risarcimento».
10. Le disposizioni del
presente articolo si
applicano, in via
sperimentale e dalla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del
presente decreto, ai
procedimenti amministrativi
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa
iniziati
successivamente alla
medesima data di entrata in vigore.
11. Gli oneri
derivanti dall'applicazione del
presente articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto
mesi dall'entrata in vigore della
legge di
conversione del
presente decreto e
sulla base del
monitoraggio
relativo alla sua applicazione,
con regolamento emanato
ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su
proposta del Ministro
per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze, sentita la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n.
281, e successive
modificazioni, sono stabiliti
la conferma, la rimodulazione,
anche
con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione
delle disposizioni del presente articolo, nonche'
eventualmente il
termine a decorrere dal quale
le disposizioni ivi
contenute sono
applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi
diversi
da quelli individuati al comma 10 del presente articolo .
Art. 29
Data unica
di efficacia degli obblighi
1. Gli atti normativi
del Governo e gli atti
amministrativi a
carattere generale delle
amministrazioni dello Stato,
degli enti
pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo
30
luglio 1999, n. 300,
fissano la data di
decorrenza dell'efficacia
degli obblighi amministrativi introdotti a
carico di cittadini
e
imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro
entrata in
vigore, fatta salva
la sussistenza di
particolari esigenze di
celerita' dell'azione amministrativa o derivanti dalla
necessita' di
dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea.
2. Per obbligo
amministrativo ai sensi del
comma 1 si
intende
qualunque
adempimento, comportante raccolta,
elaborazione,
trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e
documenti,
cui cittadini e imprese sono
tenuti nei confronti
della pubblica
amministrazione.
3. All'articolo 12 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: «1-bis.
Il responsabile
della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica
sul sito
istituzionale uno scadenzario
con l'indicazione delle
date di
efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica
tempestivamente al Dipartimento
della funzione pubblica
per la
pubblicazione riepilogativa su base temporale in
un'apposita sezione
del sito istituzionale. L'inosservanza del presente
comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.».
4. Entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore
del presente
decreto, con uno o piu' decreti
del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e
la semplificazione, sono determinate le
modalita' di applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del
decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3 del
presente
articolo.
5. Il comma 1 del
presente articolo ha efficacia a decorrere dal
2
luglio 2013.
Art. 29-bis
Disposizioni
transitorie in materia
di incompatibilita' di cui
all'articolo 13, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n.
148
1. Le disposizioni
di cui all'articolo
13, comma 3,
primo
periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011,
n. 148, non si
applicano alle cariche elettive di natura
monocratica relative ad
organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione
tra
5.000 e 20.000 abitanti, le cui
elezioni sono state
svolte prima
della data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Art. 29-ter
Disposizioni
transitorie in materia di incompatibilita'
di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39
1. In sede di prima
applicazione, con riguardo ai casi previsti
dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto
legislativo 8
aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti
stipulati
prima della data
di entrata in
vigore del medesimo
decreto
legislativo in conformita' alla normativa vigente prima
della stessa
data, non hanno effetto come
causa di incompatibilita' fino
alla
scadenza gia' stabilita per i medesimi incarichi e contratti.
Art. 30
Semplificazioni in materia edilizia
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22, comma 6, del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno
2001, n. 380,
al medesimo decreto
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
0a) dopo l'articolo 2
e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (L) (Deroghe in materia di limiti di distanza
tra
fabbricati). - 1. Ferma
restando la competenza statale in materia
di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e
alle
connesse norme del codice civile e alle disposizioni
integrative, le
regioni e le
province autonome di Trento
e di Bolzano
possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, e
possono dettare disposizioni
sugli spazi da
destinare agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a
quelli riservati
alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito
della
definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali
a un assetto
complessivo e unitario
o di specifiche
aree
territoriali»;
a) all'articolo 3, comma
1, lettera d), ultimo periodo, le
parole:
«e sagoma» sono soppresse
e dopo la
parola «antisismica» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di
edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la
loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo
che, con riferimento
agli immobili
sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo
22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione
e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o
demoliti
costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia
soltanto ove sia
rispettata la medesima
sagoma dell'edificio
preesistente.»;
b) all'articolo 6, al
comma 4, al primo
periodo, le parole
da
«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;
c) all'articolo 10,
comma 1, lettera c) le parole: «della
sagoma,»
sono soppresse; dopo
le parole «comportino
mutamenti della
destinazione d'uso» sono
aggiunte le seguenti:
«, nonche' gli
interventi che comportino
modificazioni della sagoma
di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo
22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni».
d) all'articolo 20 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8, e'
sostituito dal seguente: «8. Decorso
inutilmente
il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo,
ove il
dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto
motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il
silenzio-assenso, fatti
salvi i casi
in cui sussistano
vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le
disposizioni di cui al comma 9.»;
2) il comma 9 e'
sostituito dal seguente:
«9. Qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia
sottoposto a
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine
di cui
al
comma 6 decorre dal rilascio
del relativo atto
di assenso, il
procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso
e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 7 agosto
1990, n. 241,
e successive modificazioni. In caso
di diniego
dell'atto di assenso,
eventualmente acquisito in
conferenza di
servizi, decorso il termine per l'adozione del
provvedimento finale,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende
respinta.
Il responsabile del procedimento trasmette
al richiedente il
provvedimento di diniego dell'atto di assenso
entro cinque giorni
dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le
indicazioni di cui
all'articolo 3, comma
4, della legge
7 agosto 1990,
n. 241 e
successive modificazioni.
Per gli immobili
sottoposti a vincolo
paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146,
comma
9, del decreto legislativo
22 gennaio 2004,
n. 42 e
successive
modificazioni.»;
3) il comma 10 e'
abrogato;
e) all'articolo 22,
comma 2, dopo le
parole: «non alterano
la
sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto
a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42
e
successive modificazioni,»;
f) nel capo III del titolo II , dopo l'articolo 23, e' aggiunto
il seguente:
«Art. 23-bis
(Autorizzazioni preliminari alla
segnalazione
certificata di inizio attivita' e alla comunicazione
dell'inizio dei
lavori). - 1. Nei
casi in
cui si applica
la disciplina della
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo
19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della
presentazione della
segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello unico
di
provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di
assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare
istanza
di acquisizione dei medesimi atti di
assenso contestualmente alla
segnalazione. Lo sportello
unico comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti
di assenso. Se
tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo
20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo
articolo.
2. In
caso di presentazione
contestuale della segnalazione
certificata di inizio attivita' e dell'istanza
di acquisizione di
tutti gli atti
di assenso, comunque
denominati, necessari per
l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai
lavori solo
dopo la comunicazione da parte dello sportello
unico dell'avvenuta
acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo
della
conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2, si applicano
anche alla
comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6,
comma 2,
qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati,
per la
realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle
zone omogenee A)di cui al decreto
del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, e in
quelle
equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata
dalle
leggi regionali, i
comuni devono individuare
con propria
deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014,
le aree nelle
quali non e' applicabile
la segnalazione certificata
di inizio
attivita' per
interventi di demolizione
e ricostruzione, o per
varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della
sagoma.
Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
decorso
tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della
regione ai
sensi della normativa vigente,
la deliberazione di
cui al primo
periodo e' adottata da un Commissario nominato
dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle
zone
omogenee A)e a quelle
equipollenti di cui al primo periodo,
gli
interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di
inizio
attivita' non possono in ogni
caso avere inizio
prima che siano
decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al
primo periodo
e comunque in sua assenza, non trova applicazione
per le predette
zone omogenee A)la
segnalazione certificata di inizio
attivita'
con modifica della sagoma»;
g) all'articolo 24, dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il certificato
di agibilita' puo' essere richiesto anche:
a) per singoli
edifici o singole
porzioni della costruzione,
purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e
collaudate le opere di urbanizzazione primaria
relative all'intero
intervento edilizio e
siano state completate e collaudate le
parti
strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli
impianti
relativi alle parti comuni
;
b)per singole unita'
immobiliari, purche' siano
completate e
collaudate le opere strutturali
connesse, siano certificati
gli
impianti e siano
completate le parti
comuni e le
opere di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto
all'edificio
oggetto di agibilita' parziale».
4-ter (soppresso);
h) all'articolo 25, dopo
il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Ove l'interessato
non proponga domanda ai sensi del comma
1, fermo restando l'obbligo di presentazione della
documentazione di
cui al comma 3, lettere a), b) e
d), del presente
articolo e
all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la
dichiarazione del
direttore dei lavori o, qualora non nominato, di
un professionista
abilitato, con la quale
si attesta la
conformita' dell'opera al
progetto presentato e la sua
agibilita', corredata dalla
seguente
documentazione:
a) richiesta di
accatastamento dell'edificio che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione
dell'impresa installatrice che
attesta la
conformita' degli impianti installati negli edifici alle
condizioni
di sicurezza, igiene,
salubrita', risparmio energetico
valutate
secondo la normativa vigente.
5-ter. Le Regioni a
statuto ordinario disciplinano con
legge le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
5-bis e
per l'effettuazione dei controlli.».
2. ( soppresso).
3. Salva
diversa disciplina regionale, previa comunicazione del
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini
di inizio
e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del
decreto del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati
nei titoli abilitativi
rilasciati o comunque
formatisi
antecedentemente
all'entrata in vigore
del presente decreto
,
purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al
momento della
comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli
abilitativi non
risultino in contrasto,
al momento della
comunicazione
dell'interessato,
con nuovi strumenti
urbanistici approvati o
adottati.
3-bis. Il termine di
validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori nell'ambito delle
convenzioni di lottizzazione di
cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, ovvero degli
accordi similari
comunque nominati dalla
legislazione regionale,
stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre
anni.
4. La disposizione di
cui al comma 3 si applica anche alle
denunce
di inizio attivita'
e alle segnalazioni
certificate di inizio
attivita' presentate entro lo stesso termine.
5. Dall'attuazione dei
commi 3 e 4 non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-bis. I
destinatari degli atti
amministrativi relativi alle
attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge
1° agosto
2002, n. 166,
effettuate dal Servizio
tecnico centrale della
Presidenza del Consiglio
superiore dei lavori
pubblici, gia'
rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26
novembre
2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il
30 giugno 2014,
dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato
I
annesso allo stesso
regolamento, corrispondente ai
giorni di
validita' degli atti amministrativi rilasciati, nonche'
all'importo
totale, nei casi in
cui tali atti
non prevedano un
termine di
scadenza.
5-ter. All'articolo
31, comma 2, del decreto-legge
6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, potendo
prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori,
anche
aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad
aree
dove possano insediarsi attivita' produttive e
commerciali».
5-quater. All'articolo
15 della legge 11 novembre 2011, n. 180,
le parole: «con posa in opera» sono soppresse.
6. Le disposizioni del
presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 30-bis
Semplificazioni in materia agricola
1. All'articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)al comma 2, il
secondo periodo e' sostituito
dal seguente:
«Per la vendita al dettaglio
esercitata su superfici
all'aperto
nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere
religioso,
benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o
locali, non
e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'»;
b)dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. La vendita
diretta mediante il commercio elettronico puo'
essere iniziata
contestualmente all'invio della
comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»;
c) dopo il comma 8
sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. In conformita'
a quanto previsto dall'articolo
34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214,
nell'ambito dell'esercizio
della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei
prodotti
oggetto di vendita,
utilizzando i locali
e gli arredi
nella
disponibilita'
dell'imprenditore agricolo, con
l'esclusione del
servizio assistito
di somministrazione e
con l'osservanza delle
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L'attivita' di
vendita diretta dei prodotti agricoli
ai
sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione
d'uso
dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su
tutto il
territorio comunale
a prescindere dalla
destinazione urbanistica
della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati».
Art. 31
Semplificazioni in materia di DURC
1. All'articolo 13-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n.
94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175,
della legge 27
dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
1-bis. In caso di
lavori privati di
manutenzione in edilizia
realizzati senza ricorso
a imprese direttamente
in economia dal
proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo
della richiesta
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli istituti
o agli enti abilitati al rilascio.
2. Al codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38,
comma 3, le parole da: «resta
fermo» fino a:
«successive
modificazioni e integrazioni»
sono sostituite dalle
seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti
e per gli
enti
aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento
unico di
regolarita' contributiva»;
b) all'articolo 118,
comma 6, il terzo periodo e' sostituito
dal
seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito
dell'appalto o del
subappalto, la stazione
appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in
corso di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti
pubblici di lavori, servizi e
forniture, nelle
ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in
caso di
ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo
3, comma 1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di
regolarita'
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva
relativa
a uno o piu' soggetti
impiegati nell'esecuzione del
contratto, i
medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010
trattengono
dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze
accertate mediante il
DURC e' disposto
dai soggetti di
cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della
Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli
enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti
pubblici di lavori,
servizi e forniture,
i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n.
207, acquisiscono d'ufficio,
attraverso strumenti informatici,
il
documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) in
corso di
validita':
a) per la verifica della
dichiarazione sostitutiva relativa
al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i),
del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione
del contratto ai sensi dell'articolo
11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del
contratto;
d) per il pagamento
degli stati di avanzamento
dei lavori o
delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il
certificato di collaudo,
il certificato di
regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita',
l'attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita'
di centoventi giorni
dalla data del rilascio . I
soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del
regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207,
utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per
l'ipotesi di
cui al comma 4, lettera a),
del presente articolo,
anche per le
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonche' per
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli
per i quali e' stato espressamente acquisito . Dopo la
stipula del
contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono
il DURC ogni centoventi
giorni e lo utilizzano per le
finalita'
di cui al comma 4, lettere d) ed e), del
presente articolo, fatta
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e' in
ogni
caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti
pubblici di lavori,
servizi e forniture,
i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n.
207, acquisiscono d'ufficio
il documento unico
di regolarita'
contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori
ai fini del rilascio dell'autorizzazione di
cui all'articolo 118,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n.
163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere
d) ed e), del
presente articolo.
7. Nei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture,
ai fini
della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento
devono
essere corredati dal
documento unico di
regolarita' contributiva
(DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della
verifica per il rilascio del
documento unico di
regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza
dei requisiti
per il rilascio di tale documento gli
Enti preposti al
rilascio,
prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del
documento gia'
rilasciato, invitano l'interessato, mediante
posta elettronica
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente
del
lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo
1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la
propria posizione
entro un termine
non superiore a
quindici giorni, indicando
analiticamente le cause della irregolarita'.
8-bis. Alle
erogazioni di sovvenzioni,
contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi
quelli di cui all'articolo 1, comma 553,
della legge 23 dicembre
2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali
e'
prevista
l'acquisizione del documento
unico di regolarita'
contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il
comma 3
del presente articolo.
8-ter. Ai
fini della fruizione
dei benefici normativi
e
contributivi in materia
di lavoro e
legislazione sociale e per
finanziamenti e
sovvenzioni previsti dalla
normativa dell'Unione
europea, statale e
regionale, il documento
unico di regolarita'
contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla
data del
rilascio.
8-quater. Ai fini
dell'ammissione delle imprese
di tutti i
settori ad agevolazioni oggetto
di cofinanziamento europeo
finalizzate alla realizzazione
di investimenti produttivi,
le
pubbliche
amministrazioni procedenti anche
per il tramite
di
eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato
sono
tenute a verificare, in sede di concessione delle
agevolazioni, la
regolarita' contributiva del beneficiario, acquisendo
d'ufficio il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
8-quinquies. La
concessione delle agevolazioni di
cui al comma
8-quater e' disposta in presenza di un documento unico di
regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato in data non
anteriore a centoventi
giorni dalla data del rilascio.
8-sexies. Fino al 31
dicembre 2014 la disposizione
di cui al
comma 5, primo periodo, si
applica anche ai
lavori edili per i
soggetti privati.
8-septies. L'esercizio
dell'attivita' d'impresa di spedizione non
e' soggetto a
licenza di pubblica
sicurezza e ai
relativi
controlli.
Art. 32
Semplificazione di adempimenti formali
in
materia di lavoro
1. Al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all'articolo
3, il comma
12-bis e' sostituito
dal
seguente:
«12-bis. Nei confronti
dei volontari di cui alla legge 11
agosto
1991, n. 266, dei volontari che
effettuano servizio civile,
dei
soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a
titolo
gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle
associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90
della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, nonche' nei
confronti di
tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) ,
del
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con
accordi
tra i soggetti e le
associazioni o gli
enti di servizio
civile
possono essere individuate le modalita' di attuazione della
tutela di
cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al
primo periodo
svolga la sua prestazione nell'ambito di una
organizzazione di un
datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al soggetto dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti
nei quali
e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza
adottate in relazione alla sua attivita'. Egli e' altresi'
tenuto ad
adottare le misure utili a eliminare o, ove cio' non sia
possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze tra
la prestazione del
soggetto e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della
medesima
organizzazione»;
0b) all'articolo
6, comma 8,
lettera g) ,
la parola:
«definire» e' sostituita dalle seguenti: «discutere in
ordine ai» e
dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,»
sono
aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali,»;
a) all'articolo 26, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione
e il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare
o, ove cio' non
e' possibile, ridurre
al minimo i
rischi da
interferenze ovvero individuando,
limitatamente ai settori
di
attivita' a basso
rischio di infortuni e malattie professionali
di cui all'articolo
29, comma 6-ter,
con riferimento sia
all'attivita' del datore di lavoro committente sia
alle attivita'
dell'impresa appaltatrice e dei
lavoratori autonomi ,
un proprio
incaricato, in possesso
di formazione, esperienza
e competenza
professionali,
adeguate e specifiche
in relazione all'incarico
conferito , nonche' di
periodico aggiornamento e
di conoscenza
diretta dell'ambiente di
lavoro, per sovrintendere a
tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento
esso
e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere
adeguato
in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e
forniture. A tali
dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e gli
organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori
comparativamente
piu' rappresentative a
livello nazionale.
Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o
della
sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel
contratto di
appalto o di opera. Le
disposizioni del presente
comma non si
applicano ai rischi specifici
propri dell'attivita' delle
imprese
appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006,
n. 163, tale documento
e' redatto, ai
fini dell'affidamento del
contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le
disposizioni di cui
ai commi 1
e 2,
l'obbligo di cui al comma 3 non
si applica ai
servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, ai
lavori o servizi
la cui durata
non e' superiore
a cinque
uomini-giorno , sempre
che essi
non comportino rischi
derivanti
dal rischio di incendio
di livello elevato, ai sensi del
decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel
supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o
dallo svolgimento di attivita'
in ambienti confinati,
di cui al
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 14
settembre 2011, n. 177,
o dalla presenza
di agenti cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o
dalla
presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente
decreto . Ai fini del
presente comma, per uomini-giorno si
intende
l'entita' presunta dei
lavori, servizi e
forniture rappresentata
dalla somma delle giornate di lavoro necessarie
all'effettuazione dei
lavori, servizi o
forniture considerata con
riferimento all'arco
temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
a-bis) all'articolo
27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con il
decreto del Presidente
della Repubblica di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g) ,
sono individuati i settori,
ivi compresi i
settori della sanificazione
del tessile e
dello
strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla
definizione di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi,
con riferimento alla tutela della salute
e sicurezza sul lavoro,
fondato sulla base
della specifica esperienza,
competenza e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati,
e
sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2,
nonche'
sull'applicazione
di determinati standard
contrattuali e
organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in
relazione agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai
sensi
del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre
2003,
n. 276, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono
premesse le seguenti parole: «Fermo restando
quanto previsto al comma 6-ter,»;
2) dopo il comma 6-bis
sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto
del Ministro del
lavoro e delle
politiche
sociali, da adottare,
sulla base delle
indicazioni della
Commissione consultiva
permanente per la salute e
sicurezza sul
lavoro e previa
intesa in sede
di Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e
di Bolzano, sono individuati
settori di attivita' a basso rischio
di infortuni e
malattie professionali, sulla
base di criteri
e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici
dell'INAIL e
relativi alle malattie professionali di settore e
specifiche della
singola azienda . Il decreto
di cui al
primo periodo reca
in
allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi
obblighi,
i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di
attivita'
a basso rischio
infortunistico possono dimostrare di
aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e
al presente articolo .
Resta ferma la facolta'
delle aziende di
utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e
6 del
presente articolo .
6-quater. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 6-ter per
le aziende di
cui al medesimo
comma trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;
b-bis). All'articolo
31, comma 1, dopo le parole: «servizio
di
prevenzione e protezione» e'
inserita la seguente:
«prioritariamente»;
c) all'articolo 32, dopo
il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. In tutti i casi
di formazione e aggiornamento, previsti dal
presente decreto legislativo,
in cui i
contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a
quelli previsti
per il responsabile e
per gli addetti del servizio
prevenzione e
protezione, e' riconosciuto credito formativo per
la durata ed i
contenuti della formazione
e dell'aggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalita' di
riconoscimento del credito formativo
e i
modelli per mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione
sono
individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli
istituti
di istruzione e universitari provvedono a
rilasciare agli allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera
a) , e dell'articolo 37,
comma 1, lettere
a)e b)
, del
presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla
salute e
sicurezza sul lavoro »;
d) all'articolo 37, dopo
il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. In tutti i casi
di formazione ed aggiornamento, previsti
dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori
e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i
contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
o in parte,
e'
riconosciuto il credito formativo per la durata e
per i contenuti
della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.
Le
modalita' di riconoscimento del credito formativo e
i modelli per
mezzo dei quali e' documentata l'avvenuta formazione sono
individuati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Commissione
consultiva
permanente di cui
all'articolo 6. Gli
istituti di
istruzione e universitari
provvedono a rilasciare
agli allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera
a) , e dell'articolo 37,
comma 1, lettere
a)e b), del
presente
decreto, gli attestati
di avvenuta formazione
sulla salute e
sicurezza sul lavoro »;
e) l'articolo 67 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 67
(Notifiche all'organo di
vigilanza competente per
territorio). - 1. In
caso di costruzione
e di realizzazione
di
edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,
nonche' nei
casi di ampliamenti e di
ristrutturazioni di quelli
esistenti, i
relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della
normativa
di settore e
devono essere comunicati
all'organo di vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione
dell'oggetto delle lavorazioni e delle
principali
modalita' di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle
caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro
effettua la comunicazione di cui al comma
1
nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o
delle attestazioni
presentate allo sportello unico per le attivita' produttive
con le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni
dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per
la pubblica amministrazione e
la semplificazione, sentita
la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate,
secondo
criteri di semplicita' e
di comprensibilita', le
informazioni da
trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da
utilizzare per i
fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni
che ricevono le comunicazioni di cui al comma
1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza
competente per territorio
le informazioni loro
pervenute con le
modalita' indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di
comunicazione di cui al comma
1 si applica
ai
luoghi di lavoro ove
e' prevista la
presenza di piu'
di tre
lavoratori.
5. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al
comma
2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»;
f) all'articolo 71,
il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto
previsto dal comma 8, il datore
di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate
nell'allegato VII a
verifiche periodiche volte
a valutarne l'effettivo
stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza
indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il
datore di
lavoro si avvale
dell'INAIL, che vi
provvede nel termine
di
quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell'attrezzatura. Una
volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni
sopra
indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a propria
scelta, di
altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalita'
di
cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate
su libera
scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio' sia
previsto con
legge regionale, dall'ARPA,
o da soggetti
pubblici o privati
abilitati che vi provvedono secondo le modalita' di cui al
comma 13.
Per l'effettuazione delle
verifiche l'INAIL puo'
avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
verbali redatti
all'esito delle verifiche di cui
al presente comma
devono essere
conservati e tenuti
a disposizione dell'organo
di vigilanza. Le
verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo
oneroso e
le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del
datore di
lavoro»;
g) all'articolo 88,
comma 2, la lettera g-bis)
e' sostituita
dalla seguente:
«g-bis) ai
lavori relativi a
impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento,
nonche' ai
piccoli lavori la cui
durata presunta non
e' superiore a
dieci
uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla
manutenzione
delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori
ai
rischi di cui all'allegato XI»;
g-bis) all'articolo
88, dopo il
comma 2 e'
aggiunto il
seguente:
«2-bis. Le
disposizioni di cui al presente
titolo si applicano
agli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali
e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari
esigenze
connesse allo svolgimento delle relative attivita', individuate
con
decreto del Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il
Ministro della salute,
sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
che deve
essere adottato entro il 31 dicembre 2013»;
h) al capo I del titolo
IV, e'
aggiunto, in fine,
il seguente
articolo:
«Art. 104-bis
(Misure di semplificazione nei
cantieri
temporanei o mobili). - 1.
Con decreto del Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali,
di concerto con
il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
e con il Ministro della salute ,
da
adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e
sicurezza sul lavoro
, previa intesa
in sede di
Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province
autonome di Trento
e di Bolzano,
sono individuati modelli
semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza
di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di
sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100,
comma 1, e del fascicolo
dell'opera di cui all'articolo
91, comma 1,
lettera b), fermi
restando i relativi obblighi.»;
i) all'articolo 225,
comma 8, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: «Tale comunicazione
puo' essere effettuata
in via
telematica, anche
per mezzo degli
organismi paritetici o
delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
l) all'articolo 240,
comma 3, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: «Tale comunicazione
puo' essere effettuata
in via
telematica, anche
per mezzo degli
organismi paritetici o
delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;
m) all'articolo 250,
comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: «Tale notifica puo' essere effettuata
in via telematica,
anche per mezzo degli organismi
paritetici o delle
organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro.»;
n) all'articolo 277,
comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: «Tale comunicazione
puo' essere effettuata
in via
telematica, anche
per mezzo degli
organismi paritetici o
delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».
2. I decreti di cui agli
articoli 29, comma 6-ter e 104-bis,
del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti
dal comma 1,
lettere b), ed
h), del presente
articolo sono adottati,
rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione della
disposizione di cui al comma 1,
lettera
f), del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate
adempiono ai
compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse
umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo
131 del codice
dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto
del Ministro del
lavoro e delle
politiche
sociali, di concerto con
il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti e con il
Ministro della salute , sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ,
previa
intesa in sede di Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono
individuati modelli
semplificati per la
redazione del piano
di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento di cui
al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».
5. Il decreto previsto
dal comma 4
e' adottato entro
sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Al
testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro
e le malattie
professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 54 e'
abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di
entrata in vigore
del decreto di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n.
81;
b) all'articolo 56:
1) il primo comma e'
sostituito dal seguente:
« A
decorrere dal 1°
gennaio 2014, l'INAIL
trasmette
telematicamente, mediante il Sistema informativo
nazionale per la
prevenzione nei luoghi
di lavoro, alle
autorita' di pubblica
sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle
autorita' portuali,
marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro
e ai
corrispondenti
uffici della Regione
siciliana e delle
province
autonome di Trento e di Bolzano
competenti per territorio
i dati
relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di
quelli con
prognosi superiore a trenta giorni »;
2) al secondo comma,
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni
caso entro quattro
giorni dalla
presa visione, mediante accesso
alla banca dati
INAIL, dei dati
relativi alle
denunce di infortuni
di cui al
primo comma, la
direzione territoriale del lavoro -
settore ispezione del lavoro
procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un
superstite o
dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;
3) dopo il quarto comma
e' aggiunto il seguente:
«Agli adempimenti di cui
al presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente, senza nuovi
o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica.».
7. Le modalita' di comunicazione previste
dalle disposizioni di
cui al comma 6 si applicano
a decorrere dal centottantesimo
giorno
successivo alla data di
entrata in vigore
del decreto di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n.
81, e successive modificazioni, che definisce le regole
tecniche per
la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo
nazionale
per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro.
7-bis. All'articolo 82
del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture,
di cui al
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Il prezzo piu'
basso e' determinato al netto delle
spese
relative al costo del
personale, valutato sulla
base dei minimi
salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale
di
settore tra le
organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le
organizzazioni dei datori
di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle
misure di
adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei
luoghi di lavoro».
7-ter. Il comma 5
dell'articolo 9 della legge 11 marzo
1988, n.
67, e successive
modificazioni, si interpreta
nel senso che il
pagamento dei
contributi previdenziali e
assicurativi in misura
ridotta e' riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi
di
cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984,
n. 240,
non operanti in
zone svantaggiate o
di montagna, in
misura
proporzionale alla quantita' di prodotto coltivato
o allevato dai
propri soci, anche
avvalendosi di contratti
agrari di natura
associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice
civile,
in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito
alla
cooperativa. Non si
da' luogo alla
ripetizione di eventuali
versamenti contributivi
effettuati antecedentemente alla
data di
entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 33
Semplificazione
del procedimento per l'acquisto
della
cittadinanza per lo straniero nato in Italia
1. Ai fini di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge
5 febbraio
1992, n. 91,
all'interessato non sono
imputabili eventuali
inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica
Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso
dei requisiti
con ogni idonea documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti,
nel corso dei sei
mesi precedenti il compimento del diciottesimo
anno di eta'
, a
comunicare all'interessato, nella sede di
residenza quale risulta
all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al
comma
2 del citato
articolo 4 della
legge n. 91
del 1992 entro
il
compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il
diritto
puo' essere esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, gli uffici
pubblici coinvolti
nei procedimenti di
rilascio della cittadinanza
acquisiscono e
trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti
informatici.
Art. 34
Disposizioni in materia
di trasmissione in
via telematica del
certificato medico di
gravidanza indicante la data
presunta del
parto, del certificato
di parto e del certificato di interruzione
di gravidanza
1. All'articolo 21 del
testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dal
termine indicato nel
comma 2-ter, il
certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del
parto
deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza
sociale
(INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal
medico del
Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato, secondo le
modalita' e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della
salute, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente
disposizione,
utilizzando il sistema
di trasmissione delle
certificazioni di
malattia, di cui al decreto del Ministro della
salute 26 febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n.
65.»;
b) dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
«2-bis. La trasmissione all'INPS del
certificato di parto
o del
certificato di interruzione
di gravidanza deve
essere effettuata
esclusivamente per via
telematica dalla competente
struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale, secondo le modalita' e utilizzando i servizi
definiti con
il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.
2-ter. Le modalita' di
comunicazione di cui ai commi 1-bis e
2-bis
trovano applicazione a decorrere dal novantesimo
giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui
al comma 1-bis.
2-quater. Fino alla
scadenza del termine di cui
al comma 2-ter
rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS
il certificato medico di gravidanza indicante la data
presunta del
parto, a sensi del comma
1, nonche' la
dichiarazione sostitutiva
attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo
46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni».
2. Alle funzioni e ai
compiti derivanti dalle disposizioni
di cui
al comma 1 l'amministrazione provvede
nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 35
Misure di semplificazione
per le
prestazioni lavorative di breve durata
1. All'articolo 3 del
decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81,
sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi :
«13-bis. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle
competenti
Commissioni parlamentari e
sentite la Commissione
consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui
all'articolo 6
del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa
in
materia di salute e sicurezza
sul lavoro e
fermi restando gli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37
del presente decreto,
sono
definite misure di semplificazione della
documentazione, anche ai
fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto
formativo
del cittadino, che dimostra l'adempimento da
parte del datore
di
lavoro degli obblighi di informazione
e formazione previsti
dal
presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che
implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore
a
cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di
riferimento.
13-ter. Con un
ulteriore decreto del Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di
concerto
con il Ministro delle
politiche agricole alimentari
e forestali,
sentite le Commissioni
parlamentari competenti per
materia e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
dei livelli
generali di tutela di cui alla
normativa in materia
di salute e
sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli
adempimenti relativi all'informazione, formazione,
valutazione dei
rischi e sorveglianza
sanitaria per le
imprese agricole, con
particolare
riferimento a lavoratori
a tempo determinato
e
stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni».
1-bis. All'articolo 6,
comma 20, del
decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
rispetto
del parametro e' considerato al
fine della definizione,
da parte
della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata
in termini di principio dal comma 28 dell'articolo
9 del presente
decreto».
Art. 36
Proroga
di consigli di indirizzo
e
vigilanza di INPS e INAIL
1. Nelle more del
completamento del processo
di riordino dei
consigli di
indirizzo e vigilanza
dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS)
e dell'istituto nazionale
per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), conseguente
alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31
maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n.
214, al fine di garantire la continuita' dell'azione
amministrativa e
gestionale, nonche' il
rispetto degli adempimenti
di natura
contabile, economica e
finanziaria, i componenti
dei medesimi
organismi operanti alla data del 30 aprile 2013 sono
prorogati nei
rispettivi incarichi fino alla costituzione dei
nuovi consigli di
indirizzo e vigilanza e comunque non oltre il 30 settembre 2013.
2. Gli obiettivi
di risparmio rivenienti dalle
misure di
razionalizzazione
organizzativa dell'INPS e
dell'INAIL di cui
all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della
legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori
150.000 euro
per l'anno 2013 , per
la copertura delle spese
di funzionamento
conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e
vigilanza dei
medesimi enti disposta dal presente articolo.
Art. 37
Zone a burocrazia zero
1. Fermo restando quanto
previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri
burocratici per
le imprese, le convenzioni di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 9
febbraio, 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4
aprile 2012, n.
35, possono essere
sottoscritte dai soggetti
sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto.
2. Le attivita' di
sperimentazione di cui al citato articolo 12 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il
territorio
nazionale, anche ai fini della definizione delle modalita' operative
per la creazione di un sistema integrato di dati telematici
tra le
diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e
di servizi
per la pubblica utilita'.
3. I soggetti
sperimentatori individuano e rendono
pubblici sul
loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto,
i casi in
cui il rilascio
delle
autorizzazioni di
competenza e' sostituito
da una comunicazione
dell'interessato.
3-bis. Si intendono
non sottoposte a controllo tutte le attivita'
delle imprese per le quali le
competenti pubbliche amministrazioni
non ritengano necessarie
l'autorizzazione, la segnalazione
certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni,
ovvero la
mera comunicazione. Le
pubbliche amministrazioni sono
tenute a
pubblicare nel proprio sito
internet istituzionale l'elenco
delle
attivita' soggette a controllo.
Le regioni e
gli enti locali,
nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri
ordinamenti
alle disposizioni di cui al presente comma.
4. Il Ministero dello
sviluppo economico promuove l'accesso
alle
informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il
proprio
sito istituzionale.
Il Ministero dello
sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per
la pubblica amministrazione e
la semplificazione, predispone,
altresi', un Piano nazionale
delle zone a
burocrazia zero e ne
monitora costantemente l'attuazione pubblicando sul proprio
sito una
relazione trimestrale.
5. Le attivita' di cui
al comma 2 non sono soggette a
limitazioni,
se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali
della
Costituzione, la sicurezza, la liberta' e la
dignita' dell'uomo e
l'utilita' sociale, il
rispetto della salute,
dell'ambiente, del
paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
6. Agli adempimenti di
cui al presente articolo si provvede con
le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente, senza nuovi
o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica.
Art. 38
Disposizioni in
materia di prevenzione incendi
1. Gli enti e i
privati di cui
all'articolo 11, comma
4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, sono
esentati dalla presentazione
dell'istanza preliminare di
cui
all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso
di atti
abilitativi
riguardanti anche la sussistenza dei
requisiti di
sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.
2. Fermo restando quanto
previsto al comma 1, i soggetti di cui
al
medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui
all'articolo 3
e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di
entrata in
vigore dello stesso.
Art. 39
Disposizioni in materia di beni culturali
1. Al Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al
decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 106,
comma 2, la
parola: «soprintendente» e'
sostituita dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 146:
1) al comma 4, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora
i lavori siano
iniziati nel quinquennio,
l'autorizzazione si
considera efficace per tutta la durata degli stessi»;
2) al comma 5, secondo
periodo, le parole: «e, ove non
sia reso
entro il termine di novanta giorni dalla ricezione
degli atti, si
considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed e'
reso nel
rispetto delle previsioni
e delle prescrizioni del
piano
paesaggistico, entro il
termine di quarantacinque giorni
dalla
ricezione degli atti, decorsi i
quali l'amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione»;
3) (soppresso).
1-bis. I commi da 24 a
30 dell'articolo 12 del decreto-legge
6
luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 7
agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
1-ter. Con
decreto del Ministro
dei beni e
delle attivita'
culturali e del
turismo, di concerto
con il Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, si provvede alla revisione del regolamento
di cui
al
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 24
settembre
2008, n. 182, prevedendo anche la trasmissione al Consiglio
superiore
per i beni culturali e paesaggistici dell'atto di indirizzo
per la
societa' Arcus Spa, annualmente emanato con decreto del
Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto
con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio
superiore
per i beni
culturali e paesaggistici
ha facolta' di
proporre
osservazioni entro trenta
giorni dalla ricezione
dell'atto di
indirizzo. Lo schema del decreto recante
l'atto di indirizzo
e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari. I
pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine,
il decreto puo'
comunque essere adottato.
Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 40
Riequilibrio finanziario dello stato di previsione della spesa
del
Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo
1. All'articolo 2, comma
8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75,
dopo le parole: «Soprintendenze speciali ed autonome,» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' il reintegro degli
stanziamenti di bilancio
dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo » e dopo le parole: «impegni
gia' presi su dette disponibilita'» sono aggiunte le seguenti
«, o
versamenti all'entrata del bilancio dello
Stato, per i quali il
Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato
con propri
decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai
fini
della loro riassegnazione
, in aggiunta agli ordinari stanziamenti
di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo per
l'attivita' di
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.».
Restano fermi,
inoltre, gli obblighi
di versamento all'entrata del
bilancio
dello Stato di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni.
1-bis. L'articolo 3,
comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29
giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle
fondazioni, fin
dalla loro trasformazione in soggetti di
diritto privato, non si
applicano le disposizioni di legge che prevedono la
stabilizzazione
del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione
delle norme
in materia di stipulazione
di contratti di
lavoro subordinato a
termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.
Art. 41
Disposizioni in materia ambientale
1. L'articolo 243 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 243 (Gestione delle acque sotterranee
emunte). - 1. Al
fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque
sotterranee
nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di
messa
in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle
acque, anche
tramite conterminazione
idraulica con emungimento
e trattamento,
devono essere individuate e adottate le migliori tecniche
disponibili
per eliminare, anche mediante
trattamento secondo quanto
previsto
dall'articolo 242, o isolare le fonti di
contaminazione dirette e
indirette; in caso
di emungimento e
trattamento delle acque
sotterranee deve essere
valutata la possibilita' tecnica
di
utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi
in esercizio
nel sito, in conformita' alle finalita' generali e agli
obiettivi di
conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella
parte
terza.
2. Il ricorso al
barrieramento fisico e' consentito solo nel caso
in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli
obiettivi di cui
al comma 1 secondo le modalita' dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai
sensi dei commi 1 e 2,
l'immissione di
acque emunte in corpi
idrici superficiali o
in fognatura deve
avvenire previo trattamento
depurativo da effettuare
presso un
apposito impianto di trattamento delle acque di falda o
presso gli
impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti
e in
esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte
convogliate tramite un
sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuita' il
punto di
prelievo di tali acque con
il punto di
immissione delle stesse,
previo trattamento di
depurazione, in corpo
ricettore, sono
assimilate alle
acque reflue industriali
che provengono da uno
scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 104,
ai
soli fini della bonifica,
e' ammessa la
reimmissione, previo
trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero
da cui
sono emunte. A tal fine il progetto di
cui all'articolo 242
deve
indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative
e quantitative delle acque reimmesse, le modalita' di
reimmissione e
le misure di controllo e monitoraggio della
porzione di acquifero
interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante
reiterati cicli di emungimento, trattamento e
reimmissione, e non
devono contenere
altre acque di
scarico ne' altre
sostanze ad
eccezione di sostanze
necessarie per la
bonifica espressamente
autorizzate, con particolare riferimento alle quantita' utilizzabili
e alle modalita' d'impiego.
6. Il trattamento
delle acque emunte deve garantire
un'effettiva
riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate
in corpo
ricettore, al fine
di evitare il
mero trasferimento della
contaminazione presente
nelle acque sotterranee
ai corpi idrici
superficiali ».
2. All'articolo 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e successive modificazioni, dopo il comma
2, e' aggiunto
il
seguente:
«2-bis. Il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del
mare di concerto
con il Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161,
adottato in
attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24
marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da
scavo che
provengono da attivita' o
opere soggette a
valutazione d'impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il
decreto di
cui al periodo
precedente non si
applica comunque alle
ipotesi
disciplinate dall'articolo 109
del presente decreto .».
3. All'articolo
3 del decreto-legge
25 gennaio 2012,
n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole: «,
costituite da una
miscela eterogenea di
materiale di origine
antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo,
e di
terreno, che compone un orizzonte stratigrafico
specifico rispetto
alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del
terreno
in un determinato sito ,
e utilizzate per
la realizzazione di
riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;
b) i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
«2. Fatti
salvi gli accordi
di programma per
la bonifica
sottoscritti prima della data di entrata in
vigore della presente
disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica
vigenti
al tempo della
sottoscrizione , ai
fini dell'applicazione
dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo
n. 152 del 2006, le matrici
materiali di riporto
devono essere
sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari
ai
sensi dell'articolo
9 del decreto
del Ministro dell'ambiente
5
febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale 16 aprile
1998, n. 88,
ai fini delle
metodiche da
utilizzare per escludere
rischi di contaminazione delle
acque
sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di
cessione, devono
rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia
di
bonifica dei siti contaminati.
3. Le matrici materiali
di riporto che non siano risultate conformi
ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come
tali devono essere rimosse o
devono essere rese conformi ai
limiti
del test di
cessione tramite
operazioni di trattamento
che
rimuovano i contaminanti o devono essere
sottoposte a messa
in
sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche
disponibili e a
costi sostenibili che
consentano di utilizzare l'area
secondo la
destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
3-bis. Gli oneri
derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».
3-bis. Fermo
restando quanto previsto
dall'articolo 49 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di
scavo provenienti
dalle miniere dismesse, o comunque esaurite,
collocate all'interno
dei siti di
interesse nazionale, possono
essere utilizzati
nell'ambito delle medesime aree minerarie per
la realizzazione di
reinterri,
riempimenti, rimodellazioni, rilevati,
miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti
ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali,
tenuto conto del
valore di fondo
naturale, abbia accertato
concentrazioni degli inquinanti che si collocano
al di sotto
dei
valori di cui
all'allegato 5 alla
parte quarta del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
funzione della destinazione
d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di
cessione da
compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto
del
Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato
nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
e
successive modificazioni.
3-ter. Le aree sulle
quali insistono i materiali di cui al
comma
3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli
e
per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai
fini
di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
i risultati
della
caratterizzazione, validati dall'Agenzia
regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) competente per
territorio, che si
avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.
4. All'articolo
3, comma 1,
lettera e.5), del
decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
dopo le parole
«esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti
«ancorche'
siano installati , con temporaneo ancoraggio al suolo,
all'interno
di strutture ricettive
all'aperto, in conformita'
alla normativa
regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.».
5. All'articolo 1,
comma 359, primo
periodo, della legge
24
dicembre 2012 n. 228, dopo le parole «1, comma 2,» sono aggiunte
le
seguenti «ed agli articoli 2,», e sono aggiunte, in fine, le
seguenti
parole «, se attribuiti, in tutto o in
parte, con il
decreto di
nomina di cui al comma 358».
6. In
relazione alla procedura
di infrazione comunitaria
n.
2007/2195, al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione
nell'attuazione degli
interventi di adeguamento
del sistema dei
rifiuti nella Regione Campania e
di accelerare l'attuazione
delle
azioni in corso per il superamento delle criticita'
della gestione
del sistema stesso, il Ministro
dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare nomina con propri decreti uno o piu'
commissari
ad acta per provvedere, in via sostitutiva degli Enti competenti
in
via ordinaria, alla
realizzazione e all'avvio
della gestione
degli impianti nella Regione, gia' previsti e non ancora realizzati,
e per le altre iniziative strettamente strumentali e
necessarie. I
decreti, adottati sentiti gli Enti interessati, specificano i
compiti
e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo
proroga o
revoca.
6-bis. I commissari ad
acta di cui al comma 6 possono avvalersi
dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2
e 2-bis
dell'articolo 1 del
decreto-legge 26 novembre
2010, n. 196,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011,
n. 1,
e
successive modificazioni.
6-ter. I commissari ad
acta di cui al comma 6 possono
promuovere
la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo
34 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267,
e
accordi tra i
soggetti istituzionali interessati, ai
sensi
dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n.
241, al fine
di
assicurare l'efficace coordinamento e l'accelerazione delle
procedure
amministrative
concernenti l'attuazione degli
interventi;
l'acquisizione al patrimonio pubblico e
la disciplina del regime
giuridico delle aree
di localizzazione degli
impianti e degli
impianti medesimi;
la realizzazione delle
opere complementari e
accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti
viarie e
delle infrastrutture a rete; il riconoscimento delle misure premiali
e di compensazione ambientale in favore degli enti
locali nel cui
territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli
enti
locali per garantire l'utilizzo convenzionale o
obbligatorio degli
impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti
nel bacino
territoriale interessato, quale
modello giuridico con
l'efficacia
prevista dal comma 7 dell'articolo 200
del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152.
6-quater. Nelle more
del completamento degli impianti di
cui al
comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla
data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto,
in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione
sanitaria e ambientale
nella regione Campania,
e' vietata
l'importazione nella regione di rifiuti speciali, pericolosi e
no, e
di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.
6-quinquies. Essendo
cessata il 31 dicembre 2012
la struttura
commissariale del Commissario di Governo per l'emergenza
bonifiche e
tutela delle acque nella regione Campania, ai
sensi dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 2010,
n. 3849,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
54 del 6
marzo 2010, in
ragione delle competenze
residue al 31
dicembre 2012, non
precedentemente
trasferite agli enti
ordinariamente competenti,
consistenti
prevalentemente nel contenzioso
di natura legale
derivante dalle precedenti
gestioni, e' assegnato
al Commissario
delegato di cui all'articolo 11
dell'ordinanza del Presidente
del
Consiglio dei ministri 4
agosto 2010, n.
3891, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
195 del 21
agosto 2010, prorogato
con
l'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, in
considerazione
della precedente attivita' di
liquidazione svolta, il
compito di
definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il
valore economico
del predetto contenzioso
e gli enti
legittimati al subentro,
e
comunque di garantire la continuita' dell'attivita'
amministrativa in
corso. Alle attivita' di cui al precedente periodo
si procede con
l'ausilio, oltre che
dell'Avvocatura dello Stato,
anche
dell'Avvocatura della regione Campania. Per le eventuali
esigenze di
natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo
fino
al 31 dicembre 2013, il Commissario di
cui al presente
comma e'
autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad
utilizzare
le somme giacenti sulla contabilita' speciale di competenza.
7. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 6 sono
posti a
carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo le
modalita' da
stabilirsi con i decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare previsti dal medesimo comma.
7-bis. All'articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo
11
febbraio 2010, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Gli
impianti geotermici pilota sono di competenza statale».
7-ter. Al
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il punto
7-ter dell'allegato II
alla parte II, e'
inserito il seguente:
«7-quater). Impianti
geotermici pilota di cui all'articolo
1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e
successive modificazioni»;
b)alla lettera
v) dell'allegato III
alla parte II,
sono
aggiunte, in fine,
le seguenti parole:
«, con esclusione
degli
impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma
3-bis, del
decreto legislativo 11
febbraio 2010, n.
22, e successive
modificazioni»;
c) alla lettera b)
del punto 2 dell'allegato IV alla parte
II
dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono inserite le
seguenti:
«con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo
1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, e
successive modificazioni».
7-quater. La lettera
e-bis) del comma
1 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334,
e' sostituita dalla
seguente:
«e-bis) l'esplorazione
e lo sfruttamento offshore di
minerali,
compresi gli idrocarburi nonche'
quelli previsti dall'articolo
1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e
successive modificazioni».
Art. 41-bis
Ulteriori disposizioni
in materia di terre e rocce da scavo
1. In relazione a
quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del
decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, e successive
modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di
cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e
del mare 10 agosto
2012, n. 161,
i materiali da
scavo di cui
all'articolo 1, comma 1,
lettera b) ,
del citato regolamento,
prodotti nel corso di attivita' e interventi autorizzati in base
alle
norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui
all'articolo 184-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni,
se il produttore dimostra:
a)che e' certa la
destinazione all'utilizzo direttamente
presso
uno o piu' siti o cicli produttivi determinati;
b)che, in
caso di destinazione
a recuperi, ripristini,
rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi
sul suolo,
non sono superati
i valori delle
concentrazioni soglia di
contaminazione di cui
alle colonne A
e B della
tabella 1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto
legislativo n. 152
del
2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici
ambientali e
alla destinazione d'uso urbanistica del sito
di destinazione e i
materiali non costituiscono
fonte di contaminazione diretta
o
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i
valori di fondo
naturale;
c) che, in caso di
destinazione ad un
successivo ciclo di
produzione,
l'utilizzo non determina
rischi per la
salute ne'
variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al
normale utilizzo delle materie prime;
d) che ai fini di cui
alle lettere b)e c)
non e'
necessario sottoporre
i materiali da
scavo ad alcun
preventivo
trattamento, fatte salve
le normali pratiche
industriali e di
cantiere.
2. Il proponente o
il produttore attesta
il rispetto delle
condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa
all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli
effetti del
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n.
445, precisando le
quantita' destinate
all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo,
che non possono comunque superare un anno dalla data di
produzione,
salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e'
destinato ad
essere utilizzato preveda un
termine di esecuzione
superiore. Le
attivita' di scavo e
di utilizzo devono
essere autorizzate in
conformita' alla vigente disciplina urbanistica e
igienico-sanitaria.
La modifica dei
requisiti e delle
condizioni indicate nella
dichiarazione di cui al primo
periodo e' comunicata
entro trenta
giorni al comune del luogo di produzione.
3. Il produttore deve,
in ogni caso, confermare alle autorita' di
cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento
al luogo
di produzione e di utilizzo, che i materiali
da scavo sono stati
completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
4. L'utilizzo dei
materiali da scavo come
sottoprodotto resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal
fine il
trasporto di tali materiali e' accompagnato, qualora
previsto, dal
documento di trasporto o da copia del contratto di
trasporto redatto
in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli
articoli 6 e
7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni.
5. Le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai
materiali da scavo derivanti da attivita' e opere non
rientranti nel
campo di applicazione
del comma 2-bis
dell'articolo 184-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dal comma 2
dell'articolo 41 del presente decreto.
6. L'articolo 8-bis
del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.
71, e'
abrogato.
7. L'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 10 agosto
2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle
terre e
rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b) ,
i materiali
da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti
disposizioni
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 41-ter
Norme ambientali per
gli impianti ad
inquinamento scarsamente
significativo
1. Alla parte I
dell'allegato IV alla
parte V del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera m)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' silos per i materiali vegetali»;
b)dopo la lettera v)
e' inserita la seguente:
«v-bis) impianti di
essiccazione di materiali vegetali
impiegati
da imprese agricole o a servizio delle stesse
con potenza termica
nominale, per corpo
essiccante, uguale o
inferiore a 1
MW, se
alimentati a biomasse o a biodiesel o
a gasolio come
tale o in
emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se
alimentati a
metano o a gpl o a biogas»;
c) alla lettera z),
la parola: «potenzialmente» e' soppressa;
d) dopo la lettera
kk) sono aggiunte le seguenti:
«kk-bis) Cantine che
trasformano fino a 600 tonnellate l'anno
di
uva nonche' stabilimenti di
produzione di aceto o
altre bevande
fermentate, con una
produzione annua di
250 ettolitri per i
distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono
comunque
sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le
fasi di
fermentazione,
movimentazione, travaso, addizione,
trattamento
meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle
materie
prime e dei residui
effettuate negli stabilimenti
di cui alla
presente lettera.
kk-ter) Frantoi».
2. Alla parte II dell'allegato
IV alla parte
V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo la lettera v)
e' inserita la seguente:
«v-bis) Impianti di
essiccazione di materiali vegetali
impiegati
o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella
parte I del
presente allegato»;
b)dopo la lettera oo)
e' aggiunta la seguente:
«oo-bis)
Stabilimenti di produzione
di vino, aceto
o altre
bevande fermentate non
ricompresi nella parte
I del presente
allegato».
Art. 41-quater
Disciplina
dell'utilizzo del pastazzo
1. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con
il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana
entro
sessanta giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente decreto, un decreto contenente disposizioni
che consentano la produzione,
la commercializzazione e
l'uso del
pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi
ad uso
agricolo e zootecnico,
sottraendolo in modo
definitivo alla
disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
adottato
un decreto ai sensi
dell'articolo 184-bis, comma
2, del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152,
per stabilire i
criteri
qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze
prodotte nel
corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri
cicli
di produzione.
Art. 42
Soppressione certificazioni sanitarie
1. Fermi restando gli
obblighi di certificazione previsti
dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , per i lavoratori soggetti
a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni
concernenti
l'obbligo dei seguenti
certificati attestanti l'idoneita'
psico-fisica al lavoro:
a) certificato di sana e
robusta costituzione, di cui:
1) all'articolo 2 del
regolamento di cui al regio decreto 4
maggio
1925, n. 653;
2) all'articolo 17,
secondo comma, del regolamento di cui al
regio
decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
3) all'articolo 3,
secondo comma, lettera f), del regolamento
di
cui al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
4) all'articolo 8, comma
2, del regolamento di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 2000, n. 402;
b) limitatamente alle
lavorazioni non a rischio,
certificato di
idoneita' per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento
di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956,
n.
1668, e all'articolo 8 della
legge 17 ottobre
1967, n. 977, e
successive modificazioni;
c) certificato medico
comprovante la sana costituzione fisica per i
farmacisti, di cui:
1) all'articolo 4, primo
comma, lettera e), del regolamento di
cui
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
2) all'articolo 31,
quinto comma, del regolamento di cui
al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
3) all'articolo 5,
secondo comma, numero 3), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n.
1275;
d) certificato di
idoneita' fisica per l'assunzione nel
pubblico
impiego, di cui:
1) all'articolo 2, primo
comma, numero 4), del testo unico
delle
disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati
civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio
1957, n. 3;
2) all'articolo 11,
secondo comma, lettera c),
del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
3) all'articolo 2, comma
1, numero 3), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
4) all'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto del
Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483;
5) all'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto del
Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220;
e) certificato di
idoneita' psico-fisica all'attivita'
di maestro
di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
della legge 8
marzo 1991, n. 81.
2. All'articolo 32 del regolamento per il
servizio farmaceutico,
di cui al regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1706, e
successive
modificazioni , sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le
parole: «ed esibire tanti certificati
medici
quanti sono i dipendenti
medesimi per comprovare
che essi siano
esenti da difetti
ed imperfezioni che
impediscano l'esercizio
professionale della farmacia e da malattie contagiose
in atto che
rendano pericoloso l'esercizio stesso» sono soppresse;
b) al terzo comma, le
parole: «Le suddette
comunicazioni devono
essere trascritte»
sono sostituite dalle
seguenti: «La suddetta
comunicazione deve essere trascritta».
3. Per i lavoratori che
rientrano nell'ambito della
disciplina di
cui al decreto
legislativo 9 aprile
2008 n. 81
e successive
modificazioni, non si
applicano le disposizioni concernenti
l'obbligo della certificazione
attestante l'idoneita'
psico-fisica
relativa all'esecuzione di operazioni relative
all'impiego di gas
tossici, di cui
all'articolo 27, primo
comma, numero 4°,
del
regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
4. Sono abrogate le
disposizioni relative
all'obbligatorieta' del
certificato per la
vendita dei generi
di monopolio, di
cui
all'articolo 6, primo comma, numero 5), della legge 22 dicembre
1957,
n. 1293.
5. All'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 5 aprile
2002,
n. 77, le parole: «, muniti di idoneita' fisica,» sono
soppresse.
6. La lettera e)
del comma 1,
dell'articolo 5 della
legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e la
lettera e)
del comma 1 dell'articolo 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276,
sono
abrogate.
7-bis. L'articolo 14
della legge 30
aprile 1962, n.
283, e
l'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.
7-ter. All'articolo
240, comma 1, del
regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, la
lettera f) e'
abrogata.
Art. 42-bis
Ulteriore
soppressione di certificazione sanitaria
1. Al fine di
salvaguardare la salute dei
cittadini promuovendo
la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio
sanitario
nazionale di ulteriori
onerosi accertamenti e
certificazioni, e'
soppresso l'obbligo di certificazione per l'attivita' ludico-motoria
e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del
decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8
novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro
della salute 24
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio
2013.
2. Rimane l'obbligo di
certificazione presso il medico o pediatra
di base per l'attivita' sportiva non agonistica.
Sono i medici
o
pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e
visita, se
i pazienti necessitano di
ulteriori accertamenti come
l'elettrocardiogramma .
Art. 42-ter
Semplificazione in
merito alle verifiche
dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale
sull'accertamento dell'invalidita'
1. I soggetti per i
quali e' gia' stata accertata da parte
degli
uffici competenti una menomazione o
una patologia stabilizzate
o
ingravescenti di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle
finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
225 del
27 settembre 2007,
inclusi i soggetti
affetti da sindrome
da
talidomide o da
sindrome di Down,
che hanno ottenuto
il
riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione
sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello
stato
invalidante da parte degli
uffici dell'Istituto nazionale
della
previdenza sociale (INPS).
2. Il
soggetto chiamato dall'INPS
per la verifica
sull'accertamento del suo
stato invalidante effettua
la verifica
limitatamente alle situazioni incerte.
3. Il
soggetto chiamato dall'INPS
per la verifica
sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il
diritto a
percepire l'emolumento economico
di cui e'
titolare anche se i
verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal
responsabile
preposto.
Art. 42-quater
Modifica all'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
1. Dopo il comma
14-bis dell'articolo 7-ter del decreto-legge
10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9
aprile 2009, n. 33, e' inserito il seguente:
«14-ter. Ai fini della
determinazione del diritto e della
misura
del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino,
alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilita', oppure titolari
di prestazioni straordinarie a carico dei fondi
di solidarieta' o
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione,
restano
validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di
esposizione
all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione
contro gli infortuni
sul lavoro, ai
fini del conseguimento
dei
benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca
delle
certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo
il caso di
dolo
dell'interessato accertato in
via giudiziale con
sentenza
definitiva».
Art. 43
Disposizioni in materia di trapianti
1. Al terzo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: « I
comuni trasmettono i
dati relativi al
consenso o al
diniego alla donazione
degli organi al
Sistema
informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della
legge 1
aprile 1999, n. 91.».
1-bis. Il consenso
o il
diniego alla donazione
degli organi
confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui
all'articolo 12
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, e successive
modificazioni.
2. Agli adempimenti di
cui al comma 1, si provvede senza nuovi
e
maggiori oneri per la
finanza pubblica, con
le risorse umane
e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 44
Riconoscimento del
servizio prestato presso
le pubbliche
amministrazioni di altri
Stati membri e
semplificazioni per la
certificazione di
qualita' delle materie prime utilizzate per la
produzione di
medicinali nonche' disposizioni per
la
classificazione dei farmaci
orfani e di
eccezionale rilevanza
terapeutica
1. Al comma 1
dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile
2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.
101,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
« Relativamente al
personale delle aree
della dirigenza medica,
veterinaria e
sanitaria che presta
servizio presso le
strutture sanitarie
pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai
fini del
riconoscimento di vantaggi
economici o professionali, che
l'esperienza
professionale e l'anzianita'
siano maturate senza
soluzione di continuita',
tale condizione non
si applica se la
soluzione di continuita' dipende dal passaggio
dell'interessato da
una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n.
735, di
uno Stato membro a quella di un altro Stato membro».
2. All'onere derivante
dal comma 1 si provvede con le
risorse del
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987,
n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del
bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale,
ai fini
della successiva erogazione alle
regioni, sulla base
di apposito
riparto, da effettuare con decreto del
Ministro della salute,
di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo di
recepimento della direttiva 2011/62/UE, non si applica il
disposto di
cui al primo
periodo dell'articolo 54,
comma 3, del
decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni. Fino
alla stessa data, le materie prime di cui all'articolo 54, comma
2,
del medesimo decreto legislativo, anche importate
da paesi terzi,
devono essere corredate di una certificazione di qualita' che
attesti
la conformita' alle norme di
buona fabbricazione rilasciata
dalla
persona qualificata responsabile della produzione del
medicinale che
utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilita', per
l'AIFA,
di effettuare ispezioni dirette a verificare
la conformita' delle
materie prime alla certificazione resa.
4. Il comma 3-bis dell'articolo
54 del decreto
legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' abrogato.
4-bis. All'articolo
12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge
8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i
medicinali
per i quali e' stata presentata domanda ai
sensi del comma 3, i
medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».
4-ter. Dopo il comma
5 dell'articolo 12
del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8
novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'AIFA valuta,
ai fini
della classificazione e
della
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale,
i farmaci
di cui al comma 3, per
i quali e'
stata presentata la
relativa
domanda di
classificazione di cui
al comma 1,
corredata della
necessaria documentazione, in via prioritaria e
dando agli stessi
precedenza rispetto ai
procedimenti pendenti alla
data di
presentazione della domanda di classificazione di
cui al presente
comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie
delle
competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al
comma 4,
primo periodo, e' ridotto a cento giorni.
5-ter. In caso di
mancata presentazione entro trenta
giorni dal
rilascio
dell'autorizzazione
all'immissione in commercio
di un
medicinale di cui al comma 3,
l'AIFA sollecita l'azienda
titolare
della relativa autorizzazione all'immissione in
commercio a
presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1
entro i
successivi trenta giorni. Decorso inutilmente
tale termine, viene
data informativa nel sito istituzionale dell'AIFA e
viene meno la
collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5».
4-quater. Nelle more
dell'emanazione della disciplina organica in
materia di condizioni assicurative per gli esercenti le
professioni
sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre
2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012,
n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa
anche per i
giovani esercenti le
professioni sanitarie,
incentivandone l'occupazione,
nonche' di consentire
alle imprese
assicuratrici e agli esercenti
stessi di adeguarsi
alla predetta
disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e' sostituito dal seguente:
«5.1. Limitatamente
agli esercenti le professioni sanitarie,
gli
obblighi di cui al comma 5, lettera e) ,
si applicano decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della
Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5».
4-quinquies.
All'articolo 37 del decreto
legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei
casi di modificazioni
apportate al foglietto
illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle
scorte,
subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista,
di un
foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato».
Art. 45
Omologazioni delle macchine agricole
1. Al primo periodo del
comma 2,
dell'articolo 107 del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le
parole: «degli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri» sono aggiunte
le seguenti «o da parte
di strutture o
Enti aventi i
requisiti
stabiliti con decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti di concerto
con il Ministro
delle politiche agricole,
alimentari e forestali».
Art. 45-bis
Abilitazione
all'uso di macchine agricole
1. Al comma 5
dell'articolo 73 del decreto legislativo
9 aprile
2008, n. 81, sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole: «e le
condizioni considerate equivalenti alla specifica
abilitazione».
2. Il
termine per l'entrata
in vigore dell'obbligo
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione
di
quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53,
pubblicato nel
supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 12
marzo 2012, tra il Governo, le regioni e
le province autonome
di
Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature
di lavoro per le quali e' richiesta una specifica
abilitazione degli
operatori, nonche' le
modalita' per il
riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi e i
requisiti minimi di
validita' della formazione,
in attuazione
dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n.
81, e successive modificazioni, e' differito al 22 marzo
2015.
Art. 46
EXPO Milano 2015
1. In
via straordinaria, e fino al
31 dicembre 2015,
le
disposizioni di cui
ai commi 8
e 12, dell'articolo 6,
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con
modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano agli
enti locali
coinvolti nell'organizzazione del grande
evento EXPO Milano
2015
indicati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
6
maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013,
n.
123, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione
del grande
evento.
1-bis. Al fine
di promuovere l'adeguata
presentazione delle
iniziative e delle esperienze della cooperazione
italiana all'Expo
Milano 2015 nonche' la valorizzazione delle esperienze
innovative nel
campo del diritto all'alimentazione, della sovranita'
alimentare e
dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, e'
assegnato al
Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli
obiettivi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015,
specificamente destinato
alle attivita' di organizzazione logistica e comunicazione attinenti
alla partecipazione all'Expo Milano 2015.
1-ter. Al fine di
garantire la trasparenza nell'utilizzo
delle
risorse pubbliche, il comune di Milano, nonche' gli
enti coinvolti
nella realizzazione dell'evento,
sono obbligati a
pubblicare nel
proprio sito internet
ufficiale le spese
sostenute per
l'organizzazione del grande evento Expo Milano 2015.
1-quater. Il comune di
Milano puo', senza nuovi o maggiori
oneri
per la finanza pubblica, destinare fino all'80 per cento
del gettito
derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella
citta' di
Milano, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015, al
programma di
azioni finalizzato alla
realizzazione dell'evento «Expo
2015»
denominato «City Operations»,
approvato con deliberazione
della
Giunta comunale di Milano.
1-quinquies. Le azioni
indicate nel programma di cui
al comma
1-quater del presente articolo e le relative spese, finanziate
con le
entrate di cui al medesimo comma 1-quater, non
sono sottoposte ai
limiti e ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31
maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122.
1-sexies. I comuni
della provincia di Milano, e successivamente
ricompresi
nell'istituenda area metropolitana, possono
istituire
l'imposta di soggiorno
ai sensi dell'articolo
4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e successive
modificazioni. Ai
medesimi comuni sono estese le facolta' previste per
il comune di
Milano dai commi 1-quater e 1-quinquies del presente
articolo, sulla
base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte
comunali.
Art. 46-bis
Rifinanziamento
della legge n. 499 del 1999
1. Al fine di favorire
il rilancio del settore
agricolo e di
assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare
connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche' per
la partecipazione
all'evento medesimo, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2013
e 2014 a
favore del Ministero
delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 46-ter
Disposizioni in
favore dell'Esposizione Universale
di
Milano del 2015
1. Al
fine dello svolgimento
delle attivita' di
propria
competenza, la societa'
Expo 2015 s.p.a.
puo' avvalersi della
struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualita' di
centrale
di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del codice
di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
mediante preventiva
stipula di apposita convenzione che preveda il mero
rimborso delle
relative spese a carico della societa' Expo 2015 s.p.a. e senza
nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Fermo restando il
conseguimento complessivo dei risparmi
di
spesa previsti a legislazione vigente, le societa'
in house degli
enti locali soci di Expo 2015
s.p.a. possono procedere,
anche in
deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione
vigente in
materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato
necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali
e altre opere, nonche'
per la prestazione di
servizi e altre
attivita', tutte strettamente
connesse all'evento, fino
alla
conclusione delle medesime e comunque con durata
non oltre il 31
dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette
opere.
3. L'articolo 19, paragrafo
2, dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Bureau Internationale des
Expositions sulle
misure necessarie per facilitare
la partecipazione all'Esposizione
Universale di Milano
del 2015, fatto
a Roma l'11
luglio 2012,
ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta
nel senso che le disposizioni dell'articolo 17,
quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si
applicano anche alle
prestazioni di servizi
attinenti
all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione
I, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
4. Ai diritti per
l'accesso all'Esposizione Universale di
Milano
del 2015 si applica, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto,
l'aliquota ridotta del 10 per cento.
5. Al fine di
garantire la tempestiva realizzazione
delle opere
Expo indispensabili per l'Evento, con
decreto del Ministro
delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario
Unico di
cui all'articolo 5
del decreto-legge 26
aprile 2013, n.
43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71,
sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati, fino
alla
concorrenza del contributo
in conto impianti
dovuto dai soci
inadempienti, i finanziamenti
statali relativi ad
opere connesse
all'Evento, gia' incluse
in apposito allegato
al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22
ottobre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008,
e successive
modificazioni, il cui progetto definitivo non e' stato
approvato dal
CIPE alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
Art. 47
Modifiche alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289
1. L'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' cosi'
modificato:
a) al comma 13, come
modificato dall'articolo 64, comma 3-ter,
del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni,
dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole
«Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport» sono sostituite
da
«Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorita' di Governo
delegata per lo sport,
ove nominata»;
b) il comma 15 e'
abrogato.
Art. 47-bis
Misure per garantire
la piena funzionalita' e
semplificare
l'attivita' della
Commissione per l'accesso
ai documenti
amministrativi
1. All'articolo
27 della legge
7 agosto 1990,
n. 241, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)al comma 2:
1) le parole: «e'
composta da dodici
membri» sono sostituite
dalle seguenti: «e' composta da dieci membri»;
2) dopo le parole:
«quattro scelti fra il personale di
cui alla
legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono inserite le
seguenti: «anche in
quiescenza,»;
3) le parole: «due fra
i professori di ruolo»
sono sostituite
dalle seguenti: «e uno scelto fra i professori di ruolo»;
4) le parole: «e uno
fra i dirigenti dello Stato e degli
altri
enti pubblici» sono soppresse;
b)dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. La Commissione
delibera a maggioranza
dei presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina
la
decadenza».
2. La Commissione di
cui all'articolo 27 della legge
7 agosto
1990, n. 241, come da ultimo modificato dal
presente articolo, e'
ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Fino alla
data di
nuova costituzione, la
Commissione continua a
operare nella
precedente composizione.
3. Il primo periodo
del comma 6 dell'articolo 12 del
regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n.
184, e' soppresso.
Art. 48
Modifiche al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al
capo II del
titolo II del
libro terzo del
codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis e' aggiunto il
seguente :
«Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i
materiali di
armamento prodotti dall'industria nazionale). -
1. Il Ministero
della difesa, nel
rispetto dei principi,
delle norme e
delle
procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento
di cui
alla legge 9 luglio
1990, n. 185,
e successive modificazioni,
d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, puo'
svolgere per
conto di altri Stati esteri
con i quali
sussistono accordi di
cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e
tramite
proprie articolazioni, attivita' di supporto
tecnico-amministrativo
per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria
nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze
di sostegno logistico e
assistenza tecnica, richiesti
dai citati
Stati, nei limiti e secondo le modalita' disciplinati
nei predetti
accordi.
2. Con regolamento
adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della
difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro
dell'economia e delle
finanze, previo parere
delle Commissioni
parlamentari competenti ,
e' definita la
disciplina esecutiva e
attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo
3. Le somme percepite per il rimborso dei costi
sostenuti per le
attivita' di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere integralmente riassegnate
ai fondi di cui
all'articolo 619.».
Art. 49
Proroga e differimento
di termini in materia di spending review
e
ulteriori disposizioni
urgenti per l'equilibrio
del settore
sanitario
01. All'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135,
le parole: «entro
il 31 dicembre
2012» sono sostituite
dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2013».
1. All'articolo
4, del decreto-legge
6 luglio 2012,
n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
lettera b), le
parole «30 giugno
2013» sono
sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2013»
e le parole
«a
decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° luglio 2014»;
b) al comma 2, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014»
sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2014».
1-bis. Il comma 2
dell'articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i
termini
ivi previsti non si applicano
alle societa' quotate
e alle loro
controllate.
2. Il termine di cui
all'articolo 9, comma 4, del
decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito,
con modificazioni, dalla
legge 7
agosto 2012, n. 135 e' differito al 31
dicembre 2013. Sono fatti
salvi gli atti compiuti dagli enti, agenzie ed organismi
che hanno
proseguito la loro attivita' oltre il predetto termine.
2-bis. All'articolo 15
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 8,
lettera d) , le parole: «rilevati dai modelli
CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito
del nuovo
sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della
salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2
del 4
gennaio 2005»;
b)al comma 14, dopo
il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Qualora nell'anno 2011 talune strutture private
accreditate siano
rimaste inoperative a causa
di eventi sismici
o per effetto
di
situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di
riduzione della
spesa possono tenere conto degli
atti di programmazione regionale
riferiti alle predette
strutture rimaste inoperative,
purche' la
regione assicuri, adottando misure di contenimento dei costi su
altre
aree della spesa sanitaria, il
rispetto dell'obiettivo finanziario
previsto dal presente comma».
Art. 49-bis
Misure per il
rafforzamento della spending review
1. Al fine di
coordinare l'azione del Governo
e le politiche
volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e
migliorare la
qualita' dei servizi
pubblici offerti, e'
istituito un Comitato
interministeriale,
presieduto dal Presidente
del Consiglio dei
ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal
Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attivita' di Governo, dal
Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dal
Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario
del
Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri
puo'
invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri
Ministri,
in ragione della rispettiva competenza in
ordine alle materie
da
trattare. Il Comitato
svolge attivita' di
indirizzo e di
coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della
spesa
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici,
nonche' delle
societa' controllate direttamente o indirettamente da
amministrazioni
pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati
in mercati
regolamentati, con particolare
riferimento alla revisione
dei
programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle
imprese,
alla razionalizzazione delle attivita' e
dei servizi offerti,
al
ridimensionamento delle strutture, alla riduzione
delle spese per
acquisto di beni
e servizi, all'ottimizzazione dell'uso
degli
immobili e alle
altre materie individuate
dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012,
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o
da ulteriori
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai
fini della razionalizzazione della
spesa e del
coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del
Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze,
puo' nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con
il compito di formulare indirizzi e
proposte, anche di
carattere
normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma
1, terzo
periodo.
3. Il Commissario
straordinario opera in piena
autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra
persone,
anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate
di comprovata
esperienza e capacita'
in materia economica
e di organizzazione
amministrativa.
4. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2 stabilisce:
a)la durata
dell'incarico, che non puo' comunque eccedere i
tre
anni;
b)l'indennita'
del Commissario straordinario, nei
limiti di
quanto previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
c) le risorse umane e
strumentali del Ministero dell'economia
e
delle finanze delle quali il Commissario straordinario puo'
avvalersi
nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Il Commissario
straordinario ha diritto di
corrispondere con
tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere
ad
essi, oltre a
informazioni e documenti,
la collaborazione per
l'adempimento delle sue
funzioni. In particolare,
il Commissario
straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni
pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,
l'accesso a tutte le banche di dati da esse costituite o alimentate.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario
straordinario puo'
disporre lo svolgimento
di ispezioni e
verifiche a cura
dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del
Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese
ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n.
68, la collaborazione della Guardia di finanza.
6. Entro venti giorni
dalla nomina, il Commissario
straordinario
presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un
programma
di lavoro recante
gli obiettivi e
gli indirizzi metodologici
dell'attivita' di revisione
della spesa pubblica.
Nel corso
dell'incarico il Commissario straordinario, anche su
richiesta del
Comitato
interministeriale, puo' presentare
aggiornamenti e
integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da
parte
del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti
e
integrazioni sono trasmessi alle Camere.
7. Il Commissario
straordinario, se richiesto, svolge audizioni
presso le competenti Commissioni parlamentari.
8. Agli oneri
derivanti dal comma 4, lettera b) ,
nel limite
massimo di 150 mila euro per
l'anno 2013, di
300 mila euro
per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200 mila euro per l'anno
2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di
bilancio.
9. Gli articoli 1,
1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6
del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 6
luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della
legge 6 luglio
2012, n. 94, sono abrogati.
Art. 49-ter
Semplificazioni per i contratti pubblici
1. Per i contratti
pubblici di lavori,
servizi e forniture
sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da
tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso
dei
requisiti di carattere
generale,
tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario e' acquisita esclusivamente attraverso la
banca
dati di cui
all'articolo 6-bis del
codice di cui
al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 49-quater
Anticipazione di liquidita' in favore
dell'Associazione
italiana della Croce Rossa
1. Nelle
more dello svolgimento
delle attivita' di
cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178,
l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) puo'
presentare al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
e
Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato,
entro il 30
settembre 2013, con certificazione congiunta del
presidente e del
direttore generale, un'istanza
di accesso ad
anticipazione di
liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di
150 milioni di
euro. L'anticipazione e'
concessa, previa presentazione
da parte
della CRI di un piano di
pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico
di singoli
comitati territoriali, a
valere sulla sezione
per assicurare la
liquidita' dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti
del
Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1,
comma
10, del decreto-legge
8 aprile 2013,
n. 35, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. All'erogazione
della somma di cui al comma 1 si
provvede a
seguito:
a)della
predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e
congrue di copertura annuale
del rimborso dell'anticipazione di
liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da
apposito tavolo
tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero
dell'economia e delle
finanze - Dipartimento
della ragioneria
generale dello Stato;
b)della
sottoscrizione di apposito contratto
tra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la
CRI, nel
quale sono definite le modalita'
di erogazione e
di restituzione
delle somme comprensive di interessi e in un periodo non
superiore a
trenta anni, prevedendo altresi', qualora
l'ente non adempia
nei
termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le
modalita'
di recupero delle medesime somme da parte del Ministero
dell'economia
e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il
tasso
di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di
mercato dei
buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di
emissione.
Art. 49-quinquies
Misure
finanziarie urgenti per gli enti locali
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo 18
agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo
243-bis, comma 5,
e' aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: «Qualora, in caso di inizio mandato, la
delibera di
cui al presente comma
risulti gia' presentata
dalla precedente
amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non
risulti ancora
intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione
o di
diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3,
l'amministrazione in
carica ha facolta'
di rimodulare il
piano di riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149»;
b)all'articolo 243-quater,
comma 2, le
parole: «la
sottocommissione di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti:
«la commissione di cui all'articolo 155».
Capo II
Semplificazione in materia fiscale
Art. 50
Modifiche alla disciplina
della
responsabilita' fiscale negli appalti
1. Al comma 28,
dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio
2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n.
248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul
valore aggiunto
dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».
Art. 50-bis
Semplificazione delle
comunicazioni telematiche all'Agenzia
delle
entrate per i soggetti
titolari di partita IVA
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2015 i soggetti titolari di partita
IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle
entrate i
dati analitici delle
fatture di acquisto
e cessione di
beni e
servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione.
Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi
delle
operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti
dagli
appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione
i corrispettivi
relativi a operazioni, non soggette a fatturazione,
effettuate dallo
Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri
organismi
di diritto pubblico, nonche' dai soggetti che applicano la
dispensa
dagli adempimenti di
cui all'articolo 36-bis
del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive
modificazioni.
2. Le
informazioni di cui
al comma 1
sono trasmesse
quotidianamente.
3. L'attuazione delle
disposizioni del presente
articolo e'
informata al principio
della massima semplificazione per
i
contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di
attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per
l'invio dei
dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia
delle entrate
non si applicano le seguenti disposizioni:
a)l'articolo 21
del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e
successive modificazioni;
b)l'articolo 1, commi
da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n.
73, e successive modificazioni;
c) l'articolo 60-bis
del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
d) l'articolo 20,
primo comma, del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
e) l'articolo 1,
comma 1, lettera c) ,
ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, e
successive
modificazioni;
f) l'articolo 35,
commi 28
e seguenti, del
decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4
agosto 2006, n. 248, come
da ultimo modificato
dall'articolo 50,
comma 1, del presente decreto.
4. A partire dalla
stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo
periodo, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30
agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,
n. 427, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a)al primo
periodo, le parole:
«e quelle da
questi ultimi
ricevute» sono soppresse;
b)al secondo periodo,
le parole: «e delle prestazioni di servizi
di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da
soggetti
passivi stabiliti in un altro
Stato membro della
Comunita'» sono
soppresse;
c) al
terzo periodo, le
parole: «ed al
secondo» sono
soppresse.
5. Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e
successive modificazioni, e' emanato un regolamento che
ridefinisce
le informazioni da
annotare nei registri
tenuti ai fini
dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul
valore
aggiunto, allo scopo di allineare il
contenuto dei medesimi
alle
segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e
abroga, in
tutto o in parte,
gli obblighi di
trasmissione di dati
e di
dichiarazione contenenti informazioni gia' ricomprese nelle medesime
segnalazioni.
6. Le
disposizioni di attuazione
del presente articolo
sono
adottate con decreto
del Ministro dell'economia
e delle finanze
avente natura non regolamentare,
da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
5.
Art. 51
Soppressione
dell'obbligo di presentazione mensile
del modello 770
1. Il comma 1
dell'articolo 44-bis del decreto-legge
30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' abrogato.
Art. 51-bis
Ampliamento
dell'assistenza fiscale
1. A decorrere
dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e
50, comma
1, lettere a), c), c-bis), d),g), con
esclusione delle indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo
unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in assenza
di un sostituto
d'imposta tenuto a
effettuare il conguaglio,
possono comunque
adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei
redditi presentando
l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione
del
cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate
dall'articolo
13, comma 1, lettera b),
del regolamento di
cui al decreto
del
Ministro delle finanze
31 maggio 1999,
n. 164, e
successive
modificazioni, ai soggetti di
cui all'articolo 34,
comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
soggetti che
possono prestare l'assistenza fiscale ai
sensi delle disposizioni
contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle
dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1
emerge
un debito, il soggetto
che presta l'assistenza
fiscale trasmette
telematicamente la delega
di versamento utilizzando
i servizi
telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate
ovvero, entro
il decimo giorno antecedente la scadenza del termine
di pagamento,
consegna la delega di
versamento compilata al
contribuente che
effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'articolo
19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nei riguardi dei
contribuenti che presentano la dichiarazione
ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti
dall'amministrazione
finanziaria, sulla base del risultato finale delle
dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le
dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono
essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se
dalle
stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con
provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini
e
le modalita'
applicative delle disposizioni
recate dal presente
comma.
Art. 52
Disposizioni
per la riscossione mediante ruolo
1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo
il comma 1-quater
e' inserito il
seguente:
«1 -quinquies . La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis,
ove il
debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria
responsabilita',
in una comprovata e
grave situazione di
difficolta' legata alla
congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi
rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si
intende per comprovata e grave situazione di difficolta'
quella in
cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata
impossibilita' per il contribuente di
eseguire il
pagamento del credito
tributario secondo un
piano di rateazione
ordinario;
b) solvibilita' del contribuente,
valutata in relazione
al
piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;
2) al comma 3, alinea,
le parole «di due rate
consecutive» sono
sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di
otto rate, anche non consecutive»;
b) all'articolo 52:
1) al comma
2-bis le parole:
«e 79,» sono
sostituite dalle
seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;
2) dopo il comma 2-bis,
sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. Nel caso in cui
il debitore eserciti la facolta' di cui
al
comma 2-bis, la vendita del bene
deve aver luogo
entro i cinque
giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66
e 78,
per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per
effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera
b).
2-quater. Se la vendita
di cui al comma 2-ter non
ha luogo nei
cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo
incanto e vi
e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro il
giorno
che precede tale incanto,
puo' comunque esercitare
la facolta'
prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli
69 e 81.»;
c) all'articolo 53,
comma 1, le parole «centoventi» sono sostituite
dalle seguenti: «duecento»;
d) all'articolo 62:
1) il comma 1 e' sostituito
dal seguente: «1.
I beni di cui
all'articolo 515, terzo
comma , del codice di
procedura civile,
anche se il debitore e' costituito in forma societaria
ed in ogni
caso se nelle attivita'
del debitore risulta
una prevalenza del
capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei
limiti di
un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli
altri beni
rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati
dal debitore non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito.»;
2) dopo il comma 1, e'
inserito il seguente: «1-bis. Nel caso
di
pignoramento dei beni di cui
al comma 1,
la custodia e'
sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non puo' aver
luogo prima
che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento
stesso. In tal
caso, il pignoramento perde efficacia quando
dalla sua esecuzione
sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato
effettuato
il primo incanto.»;
e) all'articolo 72-bis,
comma 1, lettera a) la parola: «quindici»
e' sostituita dalla seguente: «sessanta»;
f) all'articolo 72-ter
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1
e 2
sul
conto corrente intestato
al debitore, gli
obblighi del terzo
pignorato non si estendono
all'ultimo emolumento accreditato
allo
stesso titolo.»;
g) all'articolo 76, il
comma 1 e' sostituito
dal seguente: «1.
Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 499
del
codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non
da' corso all'espropriazione se
l'unico immobile di
proprieta' del debitore, con esclusione delle
abitazioni di lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro
per i
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati
classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito
ad uso abitativo
e lo
stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso
all'espropriazione per uno specifico paniere
di beni definiti «beni essenziali» e
individuato con decreto
del
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle
entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
b) nei casi diversi
da quello di
cui alla lettera
a), puo'
procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo
complessivo del
credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione
puo' essere avviata
se e' stata
iscritta l'ipoteca di
cui
all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi
dall'iscrizione senza
che il debito sia stato estinto.»;
h) all'articolo 77,
comma 1-bis, dopo le parole « comma 1, » sono
inserite le seguenti: «anche quando non si siano ancora
verificate le
condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'articolo
76,
commi 1 e 2,»;
i) all'articolo 78, dopo
il comma
2, e' aggiunto
il seguente:
«2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80,
comma
2, il primo incanto non puo' essere effettuato nella
data indicata
nell'avviso di vendita, l'agente
della riscossione fissa
i nuovi
incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale
procede, il
relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1,
lettera
d) del presente articolo.»;
l) all'articolo 80:
1) dopo il comma 1,
e' inserito il
seguente: «1-bis. Entro
il
termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul
sito
internet dell'agente della riscossione.»;
2) il comma 2, e'
sostituito dal seguente:
«2. Su istanza
del
soggetto nei confronti del
quale si procede
o dell'agente della
riscossione, il giudice puo' disporre:
a) che degli incanti,
ferma la data fissata per gli
stessi, sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee
forme
di pubblicita' commerciale;
b) la vendita al valore
stimato con l'ausilio di un esperto da
lui
nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene,
determinato
ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se
l'agente
della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un
ausiliario
che riferisca sulle
caratteristiche e sulle condizioni
del bene
pignorato, e puo' assegnare
ad esso la
funzione di custode
del
bene .»;
3) dopo il comma 2,
e' aggiunto il seguente: «2-bis Nei casi di
cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte
richiedente e
liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a
quanto disposto
dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde
efficacia se,
per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente
articolo, il
primo incanto non puo'
essere effettuato entro
duecento giorni
dall'esecuzione del pignoramento stesso.»;
m) all'articolo 85,
comma 1, le parole: «minor prezzo tra il prezzo
base del terzo incanto e la somma per
la quale si
procede» sono
sostituite dalle seguenti: «prezzo base del terzo incanto»;
m-bis) all'articolo
86, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La
procedura di iscrizione
del fermo di
beni mobili
registrati e' avviata dall'agente della riscossione con la
notifica
al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri
di una
comunicazione preventiva contenente l'avviso che,
in mancanza del
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni,
sara'
eseguito il fermo, senza
necessita' di ulteriore
comunicazione,
mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone
nei registri
mobiliari, salvo che
il debitore o
i coobbligati, nel
predetto
termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene
mobile
e' strumentale all'attivita' di impresa o della
professione».
2. All'articolo 10, comma
13 -quinquies del
decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre» sono
sostituite dalle
seguenti: «30 settembre».
3. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze da
adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata
in vigore della
legge di conversione del
presente decreto-legge sono
stabilite le
modalita' di attuazione
e monitoraggio degli
effetti derivanti
dall'applicazione del meccanismo di rateazione di
cui al comma
1
lettera a).
3-bis. Entro nove mesi
dalla data di entrata
in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Governo
riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna
delle misure
di cui al presente articolo, ai
fini di una
puntuale valutazione
della loro efficacia, con particolare riferimento:
all'introduzione
di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli
immobili
diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento
a 120
del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti
i debiti;
all'ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato
pagamento fa
venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.
Art. 53
Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o
patrimoniali,
dei comuni e delle
societa' da essi partecipate
1. Il comma 2-ter
dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n.
64, e' sostituito dal
seguente: «2-ter. Al
fine di favorire
il
compiuto, ordinato ed
efficace riordino della
disciplina delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni,
anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale
delle societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio
delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre
2013.».
Art. 54
Fabbisogni standard: disponibilita' dei
questionari di cui
all'articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto
legislativo 26
novembre 2010, n. 216
1. I questionari di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c),
del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi
disponibili
sul sito internet della Soluzioni per il Sistema
Economico - SOSE
S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e'
data notizia della data in cui i questionari sono
disponibili. Dalla
data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il
termine
di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c).
1-bis. Al fine di
garantire in modo efficiente lo svolgimento del
servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali,
l'articolo 208
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il
tesoriere,
senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a) ,
b)e
c) del comma 1
del predetto articolo
208, che rivesta
la
qualifica di societa' per azioni, puo' delegare, anche per
i servizi
di tesoreria gia' affidati, la gestione di singole fasi
o processi
del servizio ad una societa'
per azioni che
sia controllata dal
tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri
1) e
2),
del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione
di singole
fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio
sia in ogni caso erogato all'ente locale
nelle modalita' previste
dalla convenzione, e mantiene la responsabilita' per gli atti
posti
in essere dalla societa' delegata. In nessun caso
la delega della
gestione di singole fasi o processi del servizio puo'
generare alcun
aggravio di costi per l'ente.
Art. 54-bis
Modifiche alla
legge 6 novembre 2012, n. 190
1. All'articolo 1
della legge 6 novembre
2012, n. 190,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, la
lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
« d)
esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di
indirizzo, nonche' sulle
circolari del Ministro
per la pubblica
amministrazione e la semplificazione in materia
di conformita' di
atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai
codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il
rapporto di lavoro pubblico»;
b) al comma 3, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e
danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti
siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della
funzione pubblica».
Art. 54-ter
Modifiche al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39
1. All'articolo 16 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, dopo la
parola: «segnalazione» sono inserite
le
seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento
della Funzione Pubblica»;
b)il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. L'Autorita'
nazionale anticorruzione esprime
pareri
obbligatori sulle direttive e le circolari ministeriali
concernenti
l'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro
applicazione alle diverse
fattispecie di inconferibilita' degli
incarichi e di incompatibilita'».
Art. 55
Norma
interpretativa in materia di rimborsi IVA
alle agenzie di viaggio
1. Alla luce di quanto
previsto dall'articolo 310 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla
Corte
di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter,
comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si
interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni
di beni
e
sulle prestazioni di servizi,
di cui al
comma 2 dello
stesso
articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie
di viaggio
stabilite fuori dell'Unione
europea a diretto
vantaggio dei
viaggiatori non e' rimborsabile. Fermo restando quanto
previsto in
materia di risorse proprie del
bilancio dell'Unione europea,
sono
comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in
vigore
del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresi'
non si da' luogo alla restituzione delle somme
che, alla data
di
entrata in vigore del presente decreto, risultino gia' rimborsate
e
successivamente
recuperate dagli uffici
dell'amministrazione
finanziaria.
Art. 56
Proroga
termine di versamento dell'imposta
sulle
transazioni finanziarie
1. Il comma 497
dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n.
228 e' sostituito dal seguente:
«497. L'imposta di cui
ai commi 491, 492 e 495
si applica alle
transazioni concluse a
decorrere dal 1°
marzo 2013 per i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al
comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle
di cui al
comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.
Per il
2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e' fissata
nella
misura dello 0,22 per cento
; quella di cui al sesto
periodo del
medesimo comma e' fissata in misura pari a 0,12 per cento. L'imposta
dovuta sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491
e sugli
ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti
di cui
al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 e' versata
entro il
16 ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui
al comma
492 e sugli ordini di
cui al comma
495 su strumenti
finanziari
derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del
2013
e' versata entro il 16 ottobre 2013.».
2. La societa' di
Gestione Accentrata per
l'imposta dovuta sui
trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli
ordini di cui
rispettivamente ai commi 491,
492 e 495
dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012,
n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai
soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre
2013.
Art. 56-bis
Semplificazione delle procedure in materia
di trasferimenti di
immobili agli enti territoriali
1. Il
trasferimento in proprieta',
a titolo non oneroso, a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni
immobili di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) ,
e comma 4, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo
territorio, e'
disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal
trasferimento i
beni in uso
per finalita' dello
Stato o per
quelle di cui
all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e
successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso
procedure
volte a consentirne l'uso per le medesime finalita', nonche'
quelli
per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o
dismissione
di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6
luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1°
settembre 2013, i comuni, le
province, le
citta' metropolitane e
le regioni che
intendono acquisire la
proprieta' dei beni di cui al
comma 1 presentano
all'Agenzia del
demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre
2013, con le
modalita' tecniche da definire
a cura dell'Agenzia
medesima, una
richiesta di
attribuzione sottoscritta dal
rappresentante legale
dell'ente, che identifica il bene,
ne specifica le
finalita' di
utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a
tale
utilizzo. L'Agenzia del
demanio, verificata la
sussistenza dei
presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica
l'esito
all'ente interessato entro
sessanta giorni dalla
ricezione della
richiesta. In caso di esito positivo si procede al
trasferimento con
successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di
esito
negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi
ostativi
all'accoglimento
della richiesta. Entro
trenta giorni dalla
comunicazione del motivato
provvedimento di rigetto,
l'ente puo'
presentare una richiesta di riesame del provvedimento,
unitamente ad
elementi e documenti
idonei a superare
i motivi ostativi
rappresentati dall'Agenzia del demanio.
3. Laddove le
richieste abbiano ad oggetto
immobili assegnati
alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella
le
amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il
termine
perentorio di trenta giorni, la
conferma della permanenza
o meno
delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle
modalita'
di futuro utilizzo
dell'immobile. Qualora le
amministrazioni non
confermino, entro tale
termine, la permanenza
delle esigenze
istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia
con le
altre amministrazioni la verifica in
ordine alla possibilita'
di
inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui
all'articolo
2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23
dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni. Qualora detta
verifica dia esito
negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre
esigenze
statali, la domanda e' accolta e si procede al trasferimento del
bene
con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.
In caso di conferma delle
esigenze di cui
al comma 2
da parte
dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente
richiedente
i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.
4. Qualora per il
medesimo immobile pervengano
richieste di
attribuzione da parte di piu' livelli di
governo territoriale, il
bene e' attribuito, in forza dei
principi di sussidiarieta' e di
radicamento sul territorio, in
via prioritaria ai
comuni e alle
citta' metropolitane e subordinatamente alle province e alle
regioni.
In caso di
beni gia' utilizzati,
essi sono prioritariamente
trasferiti agli enti utilizzatori.
5. Nei provvedimenti
di cui ai commi 2
e 3 si
prevede che,
trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di
apposito
monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale
non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi
rientrino nella
proprieta' dello Stato, che ne assicura la migliore
utilizzazione.
6. I beni trasferiti,
con tutte le pertinenze, accessori, oneri e
pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle
regioni e
degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto
e
di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale
immissione di
ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di
sottoscrizione
dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3,
nel possesso giuridico
e con subentro
del medesimo in
tutti i
rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.
7. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze le
risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli
enti locali
che acquisiscono in proprieta'
beni immobili utilizzati
a titolo
oneroso sono ridotte in misura
pari alla riduzione
delle entrate
erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.
Qualora non
sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato
in forza della riduzione delle risorse, si procede
al recupero da
parte dell'Agenzia delle
entrate a valere
sui tributi spettanti
all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
8. Al
fine di soddisfare
le esigenze allocative
delle
amministrazioni
statali, gli enti
territoriali continuano ad
assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'
fino al permanere delle esigenze medesime.
9. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e
di
Bolzano.
10. Alle risorse
nette derivanti a ciascun ente
territoriale
dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti
ai sensi del
presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote
di fondi
immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano
le
disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del
decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85.
11. In
considerazione
dell'eccezionalita' della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
riduzione del
debito pubblico, al
fine di contribuire alla
stabilizzazione
finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico
e
alla coesione sociale,
e' altresi' destinato
al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalita' di cui
al comma
5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85,
il
10 per cento
delle risorse nette
derivanti dall'alienazione
dell'originario
patrimonio immobiliare disponibile
degli enti
territoriali, salvo che una percentuale uguale o
maggiore non sia
destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo
ente. Per
la parte non destinata al Fondo
per l'ammortamento dei
titoli di
Stato, resta fermo quanto disposto dal
comma 443 dell'articolo
1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. Le disposizioni di cui al decreto
legislativo 28 maggio 2010,
n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con
quanto previsto
dal presente articolo.
13. All'articolo 33,
comma 8-ter, del
decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il quinto periodo
e' soppresso;
b) al sesto periodo,
le parole: «, nonche'
l'attribuzione agli
Enti territoriali delle
quote dei fondi,
nel rispetto della
ripartizione e per le finalita' previste dall'articolo 9
del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n.
85, limitatamente ai
beni di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato,
derivanti dal
conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.
Art. 56-ter
Piani di azionariato
1. I
Ministri dello sviluppo
economico, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali
presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una
relazione
sulla disciplina, sulle
esperienze e sulle
prospettive
dell'azionariato
diffuso, ovvero della
partecipazione, anche
azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa
ed individuano le
opportune misure, normative e
di incentivazione fiscale,
volte a
favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale
e la collaborazione dei lavoratori alla gestione
delle aziende ai
sensi dell'articolo 46 della Costituzione a
partire dai piani
di
azionariato.
Art. 56-quater
Diritto di
ripensamento per l'offerta fuori sede
nei
servizi di investimento
1. All'articolo 30,
comma 6, del decreto legislativo 24
febbraio
1998, n. 58, dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: «Ferma
restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al
secondo
periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1,
comma 5,
lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a
decorrere dal
1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche
ai servizi
di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)
».
Art. 56-quinquies
Modifica
all'articolo 112 del testo unico
di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993
1. All'articolo 112,
comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: «In
attesa di un
riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre
il 31
dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
propria attivita',
senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui
all'articolo 106, le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto
del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996
e le
cui
azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che
concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei
confronti dei
propri soci, a condizione che:
a)non raccolgano
risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b)il volume
complessivo dei finanziamenti a favore dei soci
non
sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario
del finanziamento sia di
ammontare non
superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti
siano concessi a condizioni piu' favorevoli
di quelli presenti sul mercato».
Capo III
Misure in materia
di istruzione, universita' e ricerca
Art. 57
Interventi
straordinari a favore della ricerca
per
lo sviluppo del Paese
1. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca
favorisce interventi
diretti al sostegno
e allo sviluppo
delle
attivita' di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante
la concessione di contributi alla spesa nel limite del
cinquanta per
cento della quota
relativa alla contribuzione
a fondo perduto
disponibili nel Fondo
per le agevolazioni alla ricerca (FAR),
con
particolare riferimento:
a) al rafforzamento
della ricerca fondamentale
condotta nelle
universita' e negli enti pubblici di ricerca;
b) alla creazione e allo
sviluppo di start-up innovative e spin-off
universitari;
c) alla valorizzazione dei
progetti di social
innovation per
giovani al di sotto dei 30 anni;
d) al sostegno allo
sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;
e) al potenziamento del
rapporto tra mondo della ricerca pubblica e
imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione
del mondo industriale al finanziamento dei corsi di
dottorato e di
assegni di ricerca ;
f) al potenziamento
infrastrutturale delle universita' e degli enti
pubblici di ricerca, anche
in relazione alla
partecipazione alle
grandi reti infrastrutturali europee
nell'ambito del programma
europeo Horizon 2020 ;
g) al sostegno agli
investimenti in ricerca delle piccole
e medie
imprese, e in particolare delle societa' nelle quali la
maggioranza
delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani
al
di sotto dei 35 anni;
h) alla valorizzazione
di grandi progetti/programmi a medio-lungo
termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico
della
ricerca, con
l'obiettivo di affrontare
le grandi sfide
sociali
contemporanee;
i) al supporto e alla
incentivazione dei ricercatori che
risultino
assegnatari di borse di
studio, assegni o altre forme
similari di
sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei
progetti finanziati a
carico dei fondi per
progetti di ricerca
di interesse nazionale
(PRIN) o del Fondo per
gli investimenti della
ricerca di base
(FIRB);
l) al
sostegno
dell'internazionalizzazione delle imprese
che
partecipano a bandi europei di ricerca.
l-bis) al sostegno in
favore di progetti di
ricerca in campo
umanistico, artistico e musicale, con particolare
riferimento alla
digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.
2. Con decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e
della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia
e delle
finanze, sono individuate
le risorse disponibili
nel FAR da
destinare agli interventi di cui
al comma 1.
Dette risorse sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate
all'apposito
programma dello stato
di previsione del
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le
finalita' di
cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato ad apportare
con propri decreti
le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 57-bis
Modifica
all'articolo 1, comma 58,
della legge
24 dicembre 2012, n. 228
1. All'articolo 1,
comma 58, della legge 24 dicembre
2012, n.
228, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole:
«nonche' quelli
adottati ai sensi
del medesimo articolo
per l'anno scolastico
2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui al primo
periodo del
comma 8 del medesimo articolo 26 della legge n. 448 del
1998».
2. Per l'attuazione
del comma 1, e' autorizzata una
spesa nel
limite massimo di 1,1 milioni di
euro per l'anno
2013 e di 2,2
milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede,
per
l'anno 2013, mediante
corrispondente riduzione lineare
degli
stanziamenti di parte
corrente iscritti, nell'ambito
delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge
31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo
sviluppo
del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio»
della
missione «Istruzione scolastica»
dello stato di
previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e, per
l'anno 2014, mediante
utilizzo dei risparmi
di spesa di
cui
all'articolo 58, comma 5.
Art. 58
Disposizioni urgenti per lo sviluppo
del sistema
universitario e degli enti di ricerca
1. Al fine di favorire
lo sviluppo del
sistema universitario e
della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008 n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le
parole «triennio 2012-2014» sono
sostituite
dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015»
sono
sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»;
b) al comma 14, le
parole «quadriennio 2011-2014» sono sostituite
dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole
«per l'anno 2015»
sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015».
2. Il Fondo per
il finanziamento ordinario
delle universita'
statali e' incrementato
di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro
42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo
ordinario per
gli enti di ricerca e'
incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno
2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015
3. All'articolo 1, comma
9, della legge 4 novembre 2005, n.
230,
dopo il terzo periodo e' inserito il
seguente periodo: « Non e'
richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo
nel
caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di
uno dei
programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma».
3-bis. All'articolo
6, comma 12,
quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30
luglio 2010, n.
122, dopo le
parole: «soggetti
privati» sono aggiunte le
seguenti: «nonche' da
finanziamenti di
soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca».
4. Ai maggiori oneri
derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni
nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno
2015, si
provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma
5.
5. A
decorrere dall'anno scolastico
2013/2014 le istituzioni
scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi
dell'articolo
1, comma 449, della
legge 27 dicembre
2006, n. 296,
i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle
assicurate dai
collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa
che
si sosterrebbe per coprire
i posti di
collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A
decorrere dal medesimo
anno
scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello
dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto
previsto dal
presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i
servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno
2014 e
di
euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
6. Eventuali risparmi
di spesa ulteriori
rispetto a quelli
indicati al comma 5 del presente articolo , tenuto anche conto della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivati dal comma 9 dell'articolo 59
del presente decreto,
rimangono a disposizione
per le esigenze
di funzionamento delle
istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
7-bis. Il
Consiglio per la
ricerca e la
sperimentazione in
agricoltura, per le
eccezionali e straordinarie
esigenze delle
aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita'
agricole,
nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel
rispetto dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente
in materia di
utilizzo di tipologie di
lavoro flessibile, puo'
assumere operai
agricoli il cui rapporto
di lavoro e'
regolato dal contratto
collettivo nazionale di
lavoro per gli
operai agricoli e
florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali.
L'assunzione
puo' avvenire solo
per l'esecuzione di
lavori di breve
durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
temporali
e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna
tipologia
di contratto.
Art. 59
Piano nazionale per il
sostegno al merito e alla mobilita' degli
studenti
capaci, meritevoli e privi di mezzi
1. Al fine di
promuovere l'eccellenza e il merito degli
studenti
e di incentivare la mobilita' nel sistema universitario, il
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca bandisce, entro
quindici giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente decreto, borse di
mobilita' a favore
di
studenti che, avendo conseguito
risultati scolastici eccellenti,
intendono iscriversi per
l'anno accademico 2013/2014
a corsi di
laurea ovvero a corsi di laurea
magistrale a ciclo
unico, presso
universita' statali o non
statali italiane, con
esclusione delle
universita' telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella
di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di
origine.
2. Il bando
stabilisce l'importo delle
borse di mobilita',
nonche' le modalita' per la presentazione telematica delle
domande e
i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di
merito
tra i candidati. L'importo
delle borse puo'
essere differenziato
tenendo conto della distanza tra il luogo di residenza dello
studente
e la sede dell'universita' alla quale lo stesso intende
iscriversi.
3. I soggetti di cui
al comma 1 sono ammessi al
beneficio sulla
base dei seguenti criteri:
a)possesso di un diploma
di istruzione secondaria
superiore
conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013,
con votazione
all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
b)condizioni
economiche dello studente
individuate sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente,
di cui al
decreto legislativo 31
marzo 1998, n.
109, e successive
modificazioni.
4. Le borse di mobilita'
sono attribuite sulla
base di una
graduatoria nazionale nella quale sono inseriti i soggetti
ammessi ai
sensi del comma 3, fino
ad esaurimento delle
risorse di cui al
presente articolo. In
caso di parita'
di punteggio, prevale
il
candidato che presenta i valori piu' bassi nel requisito di
cui alla
lettera b)del citato
comma 3, quindi piu' alti nel requisito
di
cui alla lettera
a)del medesimo comma 3. La comunicazione
della
graduatoria e l'assegnazione delle
borse sono effettuate
dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui
al comma 2 e
comunque non oltre il 30 settembre 2013.
La predetta assegnazione
diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente
presso
un'universita'
situata in una
regione differente da
quella di
residenza dello stesso e della
famiglia d'origine, con
esclusione
delle universita' telematiche.
5. Per gli anni
accademici successivi al primo, gli studenti
che
hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al
comma 1
possono mantenere il diritto allo stesso con apposita
domanda, ferma
restando la permanenza del requisito della residenza fuori
sede, a
condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
a)aver acquisito
almeno il 90 per cento dei crediti
formativi
universitari
previsti dal piano
di studi in
base all'anno di
iscrizione;
b)aver riportato una
media di voti pari o superiore a 28/30;
c) non aver riportato
alcun voto inferiore a 26/30.
6. Le borse di
mobilita' sono cumulabili con le borse
di studio
assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
68.
7. All'atto
dell'effettiva
immatricolazione, la somma
viene
assegnata dal Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca all'universita' presso la quale lo studente beneficiario
e'
iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello
studente.
8. Ai fini del
presente articolo e' autorizzata la spesa
di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7
milioni di
euro per l'anno 2015, da iscrivere nel Fondo
per il sostegno
dei
giovani e per
favorire la mobilita'
degli studenti, di
cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 11 luglio
2003, n. 170,
per
l'erogazione delle borse di mobilita'.
9. Le somme gia'
impegnate e non ancora pagate nel limite
di 17
milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per
gli interventi di cui
all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio
2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n.
106, sono mantenute
nel conto dei
residui per essere
versate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro
5 milioni per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno
2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in
termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma
si
provvede mediante corrispondente utilizzo
delle risorse che si
rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
10. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e
della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e
le province autonome
di Trento e di
Bolzano, e' adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilita'
degli studenti universitari capaci, meritevoli e privi di
mezzi, che
definisce la tipologia degli interventi e i criteri di
individuazione
dei beneficiari. Il suddetto
Piano e' triennale
e puo' essere
aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse
disponibili.
Le risorse stanziate per
l'attuazione del Piano
sono determinate
annualmente con la legge di stabilita'.
Art. 60
Semplificazione del sistema
di finanziamento delle
universita' e
delle procedure di
valutazione del sistema universitario
01. La quota del Fondo per il
finanziamento ordinario delle
universita' destinata alla promozione e al sostegno
dell'incremento
qualitativo delle attivita'
delle universita' statali
e al
miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza
nell'utilizzo delle
risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre
2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,
n. 1,
e successive modificazioni, e' determinata in misura non
inferiore al
16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e
al 20
per cento per l'anno 2016,
con successivi incrementi
annuali non
inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per
cento. Di
tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le universita'
sulla
base dei risultati conseguiti nella Valutazione della
qualita' della
ricerca (VQR) e
un quinto sulla
base della valutazione
delle
politiche di reclutamento,
effettuate a cadenza
quinquennale
dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e
della
ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al
presente
comma non puo' determinare la riduzione della quota del Fondo
per il
finanziamento ordinario spettante a ciascuna universita' e
a ciascun
anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno
precedente.
1. Al fine di
semplificare il sistema
di finanziamento delle
universita' statali e
non statali, a
decorrere dall'esercizio
finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati
dallo Stato per le
finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della
legge 24
dicembre 1993, n. 537,
e alla legge
7 agosto 1990,
n. 245 ,
concernenti la programmazione dello
sviluppo del sistema
universitario, per le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 1,
del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n.
170, concernente il
Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti
e per
le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le
borse
di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota
di
rispettiva
competenza, calcolata sulla
base delle assegnazioni
relative al triennio 2010-2012,
rispettivamente nel Fondo
per il
finanziamento ordinario delle universita' statali e
nel contributo
statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.
243, alle
universita' non statali legalmente riconosciute.
2. All'articolo 13,
comma 12, del decreto legislativo 27
ottobre
2009, n. 150, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il
sistema di
valutazione delle
attivita' amministrative delle universita'
e
degli enti di ricerca di cui al Capo I del
decreto legislativo 31
dicembre 2009, n.
213, e' svolto
dall'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) nel
rispetto dei principi generali di cui all'articolo 3 e in
conformita'
ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.».
3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di
semplificare il sistema
di finanziamento per il
funzionamento dell'ANVUR e
di consentire
un'adeguata programmazione delle sue attivita', le risorse
iscritte a
tale scopo nello
stato di previsione
della spesa del
Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca, ai sensi
dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286,
sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere,
pari a
1
milione di euro annui a decorrere dal 2014, si
provvede, quanto a
500.000 euro annui a
decorrere dal 2014,
mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere
dal 2014,
mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli
enti di
ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 5
giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse
eventualmente attribuite
all'ANVUR a valere sui predetti
fondi ai sensi
dell'articolo 12,
comma 7, del regolamento di
cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, non possono superare per
ciascuno
degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro
per
ciascun fondo.
3-bis. Al fine di
semplificare le procedure di valutazione
che
richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4,
lettera
d) , del regolamento di
cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76,
le parole: «in
numero non
superiore complessivamente a cinquanta unita'» sono
sostituite dalle
seguenti: «nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili
nel
bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori
oneri per la finanza pubblica».
3-ter. Dall'applicazione del
presente articolo, fatto
salvo
quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non
devono derivare nuovi
o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV
Disposizioni finanziarie
Art. 61
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma
8, 11,
17, 18,
comma 8-septies, 22, comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter,
46, comma
1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1 milioni di euro per l'anno
2013, a
104,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 62,9 milioni
di euro per
l'anno 2015, a 75,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2016
al 2019, a 57,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,4
milioni di
euro per l'anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2022, si provvede:
a) quanto a 2,4 milioni
di euro per l'anno 2013, a 12 milioni
di
euro per l'anno 2014, a 57,9 milioni di euro per l'anno 2015,
a 71,9
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016
al 2019, a 53,9
milioni di euro per l'anno 2020, a 42,9 milioni di euro
per l'anno
2021 e a 36,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022, mediante
corrispondente
utilizzo di quota
parte delle maggiori
entrate
derivanti dagli articoli 5, comma 1 e 55;
b)quanto a 7,65 milioni di euro per l'anno
2013 e a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2014,
mediante corrispondente riduzione,
dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,65 milioni
di
euro per l'anno
2013, l'accantonamento relativo
al medesimo
Ministero, quanto a
2 milioni di
euro per l'anno
2013
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali e, quanto
a 3 milioni
di euro per
l'anno 2013,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
c) quanto a 20,75
milioni di euro per
l'anno 2013, mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 17
dicembre 2012, n.
221;
d) quanto
a 10 milioni
di euro per
l'anno 2013, mediante
corrispondente
riduzione
dall'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222,
relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito
delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
d-bis) quanto a 15,9
milioni di euro per l'anno 2014
e a 3,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante
corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
515,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d-ter) quanto a
300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.
228;
d-quater) quanto a 1,5
milioni di euro per l'anno 2015,
mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29
novembre 2004, n.
282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
e) quanto
a 75 milioni
per l'anno 2014
mediante l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come
carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in
modo tale da
compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai
rimborsi di
cui al penultimo
periodo della presente
lettera. La misura
dell'aumento e' stabilita
con provvedimento del
direttore
dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli da adottare entro
il 31
dicembre 2013; il
provvedimento e' efficace
dalla data di
pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia.
Nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli
esercenti
le attivita' di
trasporto merci con
veicoli di massa
massima
complessiva pari o
superiore a 7,5
tonnellate, e comma
2, del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere
conseguente ai
predetti aumenti e'
rimborsato con le
modalita'
previste dall'articolo 6, comma
2, primo e
secondo periodo, del
decreto legislativo 2
febbraio 2007, n.
26. Resta fermo
quanto
stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n.
183.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
Titolo III
MISURE PER L'EFFICIENZA
DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL
CONTENZIOSO CIVILE
Capo I
Giudici ausiliari
Art. 62
Finalita'
e ambito di applicazione
1. Al fine di agevolare
la definizione dei
procedimenti civili,
compresi quelli in materia
di lavoro e previdenza, secondo
le
priorita' individuate dai presidenti delle Corti di
appello con i
programmi previsti dall'articolo 37, comma 1,
del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15
luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente
capo.
2. Le
disposizioni del presente
capo non si
applicano ai
procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado.
Art. 63
Giudici ausiliari
1. Ai fini di quanto
previsto dall'articolo 62
si procede alla
nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di quattrocento.
2. I giudici
ausiliari sono nominati
con apposito decreto
del
Ministro della giustizia,
previa deliberazione del
Consiglio
superiore della magistratura, su
proposta formulata dal
consiglio
giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata
a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio
2006, n.
25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari,
nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il
parere del
Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato
iscritto
negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini
della formulazione
della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui
al comma 3,
lettera e), acquisiscono il parere del
Consiglio notarile cui e'
iscritto, ovvero e' stato
iscritto negli ultimi
cinque anni, il
candidato.
3. Possono essere
chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:
a) i
magistrati ordinari, contabili
e amministrativi, e gli
avvocati dello Stato, a riposo
da non piu' di tre anni al momento
di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari, che
non
esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione
positiva la
loro funzione per almeno cinque anni;
b)i professori
universitari in materie giuridiche di
prima e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda;
c) i ricercatori
universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati anche
se cancellati dall'albo da non piu' di tre
anni al momento di presentazione della domanda;
e) i notai anche se a
riposo da non piu' di tre anni al
momento
di presentazione della domanda.
Art. 64
Requisiti per la nomina
1. Per la nomina a
giudice ausiliario sono necessari i seguenti
requisiti:
a) essere cittadino
italiano;
b) avere l'esercizio dei
diritti civili e politici;
c) non aver riportato
condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato
sottoposto a misura
di prevenzione o di
sicurezza;
e) avere idoneita' fisica
e psichica;
f) non avere precedenti
disciplinari diversi dalla sanzione
piu'
lieve prevista
dagli ordinamenti delle
amministrazioni o delle
professioni di provenienza.
2. Nei casi di cui
all'articolo 63, comma 3, lettere a)
e b), al
momento della presentazione della domanda il candidato non
deve aver
compiuto i settantacinque anni di eta'.
3. Nel caso di cui
all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed
e), al
momento della presentazione della domanda il candidato
deve essere
stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque
anni e
non aver compiuto i sessanta anni di eta'.
4. Per la nomina
a giudice ausiliario
in relazione ai
posti
previsti per il circondario
di Bolzano e'
richiesta anche una
adeguata conoscenza
delle lingue italiana e
tedesca. Si osserva
altresi' il principio di
cui all'articolo 8,
secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e
successive modificazioni.
5. Non possono essere
nominati giudici ausiliari:
a) i membri del
Parlamento nazionale ed europeo, i deputati
e i
consiglieri regionali, i
membri del Governo,
i presidenti delle
regioni e delle province, i
membri delle giunte
regionali e
provinciali;
b) i sindaci, gli
assessori comunali, i consiglieri
provinciali,
comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici e i
ministri di culto;
d) coloro che ricoprano
incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici.
Art. 65
Pianta
organica dei giudici ausiliari.
Domande per
la nomina a giudici ausiliari
1. Entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, con decreto
del Ministro della
giustizia, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e
i consigli degli
ordini
distrettuali, e' determinata la pianta organica ad
esaurimento dei
giudici ausiliari, con l'indicazione dei
posti disponibili presso
ciascuna Corte di appello. La pianta organica e'
determinata tenendo
conto delle pendenze e
delle scoperture di
organico in ciascuna
Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti complessivamente
non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.
2. Con il decreto di
cui al comma
1 sono determinati
le
modalita' e i termini di presentazione della domanda per la
nomina a
giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita' nella
nomina. E'
riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati
iscritti
all'albo. A parita' di
titoli sono prioritariamente nominati coloro
che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di
iscrizione
all'Albo . Della
pubblicazione del decreto e' dato avviso
sul sito
internet del Ministero della giustizia.
3. Le domande dei candidati
sono trasmesse, senza
ritardo, al
consiglio giudiziario che formula le proposte
motivate di nomina,
indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei
posti
previsti nella pianta
organica per ciascun ufficio
giudiziario e
redigendo la graduatoria.
4. Il presidente della
Corte di appello assegna i giudici ausiliari
alle diverse sezioni dell'ufficio.
Art. 66
Presa di possesso
1. Il giudice
ausiliario prende possesso
dell'ufficio entro il
termine indicato nel decreto di
nomina previsto dall'articolo
63,
comma 2, ed e' assegnato con apposito provvedimento
del presidente
della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.
Art. 67
Durata dell'ufficio
1. Il giudice ausiliario e' nominato per
la durata di
cinque
anni , prorogabili per non piu' di cinque anni.
2. La proroga e'
disposta con le modalita' di cui all'articolo
63,
comma 2.
3. Il giudice
ausiliario cessa dall'incarico
al compimento del
settantottesimo anno di
eta' e nelle
ipotesi di decadenza,
dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.
Art. 68
Collegi e
provvedimenti. Monitoraggio
1. Del collegio
giudicante non puo' far parte piu'
di un giudice
ausiliario.
2. Il giudice ausiliario
deve definire, nel collegio
in cui e'
relatore e a
norma dell'articolo 72,
comma 2, almeno
novanta
procedimenti per anno.
3. Con cadenza
semestrale il ministero della giustizia provvede al
monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine
di
rilevare il rispetto
dei parametri di
operosita' ed il
conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.
Art. 69
Incompatibilita' ed ineleggibilita'
1. Al
giudice ausiliario si
applica la disciplina
delle
incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista per
i magistrati
ordinari.
2. Il
giudice ausiliario, nominato
tra i candidati
di cui
all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere le
funzioni
presso la corte di appello nel cui distretto ha
sede il consiglio
dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina
o nei cinque
anni precedenti.
3. Gli avvocati che
svolgono le funzioni di giudice ausiliario
non
possono esercitare la professione dinanzi agli uffici
giudiziari del
distretto di Corte di appello in cui svolgono
le funzioni, e non
possono
rappresentare, assistere o
difendere le parti
di
procedimenti trattati dinanzi agli uffici
giudiziari del medesimo
distretto neppure nei
successivi gradi di giudizio.
4. Gli avvocati che
svolgono le funzioni di giudice ausiliario
non
possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso
uffici di
altri distretti di corte
d'appello, le parti
di procedimenti in
relazione ai quali hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende
ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.
Art. 70
Astensione e ricusazione
1. Il giudice ausiliario
ha l'obbligo di astenersi e puo'
essere
ricusato a norma dell'articolo 52 del codice
di procedura civile,
oltre che nei casi previsti
dall'articolo 51, primo
comma, del
medesimo codice, quando e'
stato associato o
comunque collegato,
anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo
studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di
una delle
parti.
2. Il giudice ausiliario
ha altresi' l'obbligo di astenersi e
puo'
essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita'
di
avvocato una delle parti in causa o
uno dei difensori
ovvero ha
svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una
delle
parti in causa o uno dei difensori.
Art. 71
Decadenza,
dimissioni, mancata conferma e revoca
1. I giudici ausiliari
cessano dall'ufficio quando decadono perche'
viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca
e di
dimissioni, in caso
di mancata conferma
annuale ovvero quando
sussiste una causa di incompatibilita'.
2. Entro trenta giorni
dal compimento di ciascun anno
dalla data
della nomina , il
consiglio giudiziario in composizione
integrata
verifica che il
giudice ausiliario abbia
definito il numero
minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone
al Consiglio superiore della
magistratura la sua
conferma o, in
mancanza e previo
contraddittorio, la dichiarazione
di mancata
conferma.
3. In ogni momento il
presidente della corte di
appello propone
motivatamente al consiglio
giudiziario la revoca
del giudice
ausiliario che non
e' in grado
di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico.
4. Nei casi
di cui al
comma 3 il
consiglio giudiziario in
composizione
integrata, sentito l'interessato
e verificata la
fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio
superiore della
magistratura unitamente ad un parere motivato.
5. I provvedimenti di
cessazione sono adottati
con decreto del
Ministro della giustizia su
deliberazione del Consiglio
superiore
della magistratura.
Art. 72
Stato
giuridico e indennita'
1. I
giudici ausiliari acquisiscono
lo stato giuridico
di
magistrati onorari.
2. Ai
giudici ausiliari e'
attribuita un'indennita'
onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento
euro per
ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte
o nei
confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma
2.
3. L'indennita' annua
complessiva non puo' superare, in ogni
caso,
la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi
previdenziali.
4. L'indennita' prevista
dal presente articolo e' cumulabile con
i
trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Capo II
Tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari
Art. 73
Formazione
presso gli uffici giudiziari
1. I laureati in
giurisprudenza all'esito di un corso di durata
almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita'
di cui
all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio
decreto 30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di
almeno 27/30
negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato,
diritto
processuale civile,
diritto commerciale, diritto
penale, diritto
processuale penale, diritto
del lavoro e
diritto amministrativo,
ovvero un punteggio di
laurea non inferiore a 105/110 e che
non
abbiano compiuto i
trenta anni di
eta', possono accedere,
a
domanda e per
una sola volta,
a un periodo
di formazione
teorico-pratica presso
le Corti di appello, i
tribunali ordinari,
gli uffici e i tribunali
di sorveglianza e i
tribunali per i
minorenni della
durata complessiva di
diciotto mesi. Lo
stage
formativo, con riferimento al procedimento penale, puo' essere
svolto
esclusivamente presso il giudice del dibattimento. I laureati,
con i
medesimi requisiti, possono
accedere a un
periodo di formazione
teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il
Consiglio di
Stato, sia nelle
sezioni giurisdizionali che
consultive, e i
Tribunali Amministrativi
Regionali. La Regione
Siciliana e le
province autonome di Trento e di Bolzano , nell'ambito della propria
autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto
dello stage formativo e disciplinano le sue modalita' di svolgimento
presso il Consiglio di
Giustizia amministrativa per
la Regione
Siciliana e presso
il Tribunale Regionale
di Giustizia
amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano .
2. Quando non e'
possibile avviare al periodo di
formazione tutti
gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma
1 si riconosce
preferenza,
nell'ordine, alla media
degli esami indicati,
al
punteggio di laurea e alla minore eta' anagrafica. A
parita' dei
requisiti previsti dal primo periodo si
attribuisce preferenza ai
corsi di perfezionamento in
materie giuridiche successivi
alla
laurea .
3. Per l'accesso allo
stage i soggetti di cui al comma 1 presentano
domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata
documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma,
anche
a norma degli articoli 46 e
47 del decreto
del Presidente della
Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Nella domanda puo'
essere
espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui
si tiene
conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio
di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per
la Regione
Siciliana, il Tribunale
Regionale di Giustizia amministrativa di
Trento e la sezione autonoma di Bolzano , i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento
ad una o piu'
sezioni in cui sono trattate specifiche materie
4. Gli ammessi allo
stage sono affidati a un
magistrato che ha
espresso la disponibilita' ovvero, quando e' necessario
assicurare la
continuita' della formazione, a
un magistrato designato
dal capo
dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il
magistrato nel
compimento delle ordinarie attivita'. Il magistrato non puo'
rendersi
affidatario di piu' di due
ammessi. Il ministero
della giustizia
fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li
pone in
condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e
fornisce
loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni
strumentali informatiche per le necessita' di cui al quarto
periodo
e' autorizzata una spesa unitaria non superiore a
400 euro. Nel
corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il
magistrato
puo' chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al
fine
di garantire la continuita' dell'attivita' di assistenza e
ausilio.
L'attivita' di magistrato formatore e'
considerata ai fini della
valutazione di professionalita' di cui all'articolo 11, comma
2, del
decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160,
nonche' ai fini
del
conferimento di incarichi
direttivi e semidirettivi
di merito.
L'attivita' di magistrato formatore espletata nell'ambito dei
periodi
formativi dei laureati
presso gli organi
della Giustizia
amministrativa non si considera ai fini dei
passaggi di qualifica
di cui al capo II del
titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186,
e successive modificazioni
, ne' ai fini
del conferimento delle
funzioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della medesima
legge.
Al magistrato
formatore non spetta
alcun compenso aggiuntivo
o
rimborso spese per lo svolgimento dell'attivita' formativa.
5. L'attivita' degli
ammessi allo stage si svolge sotto la guida
e
il controllo del
magistrato e nel
rispetto degli obblighi
di
riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni
e alle
notizie acquisite durante il periodo di formazione, con
obbligo di
mantenere il segreto
su quanto appreso
in ragione della
loro
attivita' e
astenersi dalla deposizione
testimoniale. Essi sono
ammessi ai corsi
di formazione decentrata
organizzati per i
magistrati dell'ufficio ed ai corsi di
formazione decentrata loro
specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno
semestrale
secondo programmi che
sono indicati per la formazione decentrata da
parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi
a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il
Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la
Regione Siciliana, i
Tribunali Amministrativi Regionali
e il
Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di
Trento e la
sezione autonoma di Bolzano
sono ammessi ai corsi
di formazione
organizzati dal Consiglio
di Presidenza della
Giustizia
Amministrativa.
5-bis. L'attivita' di
formazione degli ammessi
allo stage e'
condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati
e con le Scuole di
specializzazione per le
professioni legali,
secondo le modalita' individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora
gli
stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica
forense
o ad una Scuola di specializzazione per le professioni
legali.
6. Gli ammessi allo
stage hanno accesso ai fascicoli processuali,
partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche
e dinanzi
al collegio, nonche' alle camere di consiglio, salvo che il
giudice
ritenga di non ammetterli; non possono avere
accesso ai fascicoli
relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in
conflitto di
interessi per conto proprio o di
terzi, ivi compresi
i fascicoli
relativi ai
procedimenti trattati dall'avvocato
presso il quale
svolgono il tirocinio.
7. Gli
ammessi allo stage
non possono esercitare
attivita'
professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge,
ne' possono
rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei
gradi successivi
della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti
dinanzi al
magistrato formatore o
assumere da costoro
qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello
stage non da' diritto ad alcun
compenso e
non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro
subordinato o
autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.
9. Lo stage puo'
essere interrotto in
ogni momento dal
capo
dell'ufficio, anche su
proposta del magistrato
formatore, per
sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del
rapporto
fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per
l'indipendenza
e l'imparzialita'
dell'ufficio o la
credibilita' della funzione
giudiziaria, nonche' per
l'immagine e il
prestigio dell'ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo' essere
svolto contestualmente ad altre attivita',
compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio
per l'accesso alla
professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei
corsi delle
scuole di specializzazione per le professioni
legali, purche' con
modalita' compatibili con il conseguimento di un'adeguata
formazione.
Il contestuale svolgimento
del tirocinio per
l'accesso alla
professione forense non impedisce all'avvocato presso
il quale il
tirocinio si svolge di esercitare l'attivita' professionale
innanzi
al magistrato formatore.
11. Il magistrato
formatore redige, al termine dello
stage, una
relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al
capo
dell'ufficio.
12. (soppresso).
13. Per l'accesso alla
professione di avvocato e di notaio
l'esito
positivo dello stage di cui al presente articolo e'
valutato per il
periodo di un anno ai fini del compimento del periodo
di tirocinio
professionale ed e' valutato per il medesimo periodo ai
fini della
frequenza dei corsi
della scuola di
specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e
delle prove finali d'esame
di cui all'articolo
16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L'esito positivo
dello stage costituisce titolo di preferenza a
parita' di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente
della Repubblica 9
maggio 1994, n.
487, nei concorsi
indetti
dall'amministrazione
della giustizia, dall'amministrazione della
giustizia
amministrativa e dall'Avvocatura dello
Stato. Per i
concorsi indetti da
altre amministrazioni dello
Stato l'esito
positivo del periodo di formazione costituisce titolo di
preferenza a
parita' di titoli e di merito.
15. L'esito positivo
dello stage costituisce titolo di preferenza
per la nomina a
giudice onorario di
tribunale e a
vice
procuratore onorario .
16. All'articolo 5 della
legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo
il
comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. La disposizione
di cui
al comma 2 si applica anche a
coloro che hanno
svolto con esito
positivo lo stage presso gli uffici giudiziari».
17. Al fine di
favorire l'accesso allo
stage e' in
ogni caso
consentito
l'apporto finanziario di
terzi, anche mediante
l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di
specifiche
convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati,
nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo.
18. I capi degli uffici
giudiziari di cui
al presente articolo
quando stipulano le
convenzioni previste dall'articolo
37 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle
domande
presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al
comma 1.
19. L'esito positivo
dello stage presso gli uffici della
Giustizia
amministrativa, come attestato a norma del comma 11, e'
equiparato a
tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della
Giustizia
ordinaria.
20. La domanda di cui al
comma 3 non puo' essere presentata prima
del decorso del termine di trenta giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Capo III
Modifiche all'organico
dei magistrati addetti alla Corte di
cassazione
Art. 74
Magistrati destinati
all'ufficio del massimario e del ruolo
della
Corte di cassazione con
compiti di assistente di studio
1. All'articolo 115
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)le parole:
«trentasette magistrati destinati
all'ufficio del
massimario e del
ruolo» sono sostituite
dalle seguenti:
«sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario
e del
ruolo, anche con compiti di assistente di studio»;
b)e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Il Primo Presidente
della Corte di
cassazione, tenuto conto
delle esigenze dell'ufficio,
osservati i criteri
stabiliti dal
Consiglio superiore della magistratura, anno per anno puo' destinare
fino a trenta magistrati addetti all'ufficio del
massimario e del
ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di
studio. I
magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere
alle
camere di consiglio della sezione della Corte
cui sono destinati,
senza possibilita' di
prendere parte alla
deliberazione o di
esprimere il voto sulla decisione».
2. In
sede di prima
applicazione dell'articolo 115
dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come da ultimo
modificato dal comma
1 del presente
articolo, e fino allo scadere del quinto anno successivo alla
data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il
Primo Presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire
la
piu' celere definizione dei procedimenti pendenti, destina
almeno la
meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e
del ruolo,
e non piu' di quaranta, alle sezioni civili con compiti di
assistente
di studio.
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto,
il Consiglio superiore
della magistratura stabilisce
i criteri per
la destinazione dei
magistrati addetti
all'ufficio del massimario
e del ruolo
alle
sezioni della Corte
di cassazione con
compiti di assistente
di
studio.
4. Con cadenza
annuale il Primo
Presidente della Corte
di
cassazione informa il Consiglio superiore della
magistratura e, per
le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi
alla giustizia, il
Ministero della giustizia
del numero e
dell'attivita'
svolta dai magistrati
addetti all'ufficio del
massimario e del ruolo destinati alle sezioni della Corte con
compiti
di assistente di studio.
5. Al decreto
legislativo 23 gennaio 2006, n. 24, l'allegato 2 e'
sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.
6. I procedimenti di
prima copertura dei
posti aggiunti alla
pianta organica per la Corte di
cassazione ai sensi
del presente
articolo devono essere
conclusi entro il
termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
7. Con decreto del
Ministro della giustizia, da adottare, sentito
il Consiglio superiore della magistratura, entro centottanta
giorni
dalla data di entrata
in vigore della
legge di conversione
del
presente decreto, sono determinate le piante organiche degli
uffici
giudiziari, tenuto conto delle disposizioni del presente
articolo.
Capo IV
Misure processuali
Art. 75
Intervento del pubblico ministero nei giudizi
civili dinanzi alla
corte di cassazione
1. Al codice
di procedura civile
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 70, il
secondo comma e' sostituito dal
seguente:
«Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di
cassazione nei
casi stabiliti dalla legge.»;
b) all'articolo
380-bis, secondo comma,
il secondo periodo
e'
sostituito dal
seguente: «Almeno venti
giorni prima della
data
stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono
notificati
agli avvocati delle
parti i quali
hanno facolta' di
presentare
memorie non oltre cinque
giorni prima, e
di chiedere di
essere
sentiti, se compaiono.»;
c) all'articolo 390,
primo comma, le parole «o sia notificata
la
richiesta del
pubblico ministero di
cui all'articolo 375»
sono
sostituite dalle seguenti: «o siano notificate le conclusioni
scritte
del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter».
2. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano
ai
giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei
quali il decreto
di
fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di
consiglio sia
adottato a partire dal giorno successivo alla
data di entrata
in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 76
Divisione a
domanda congiunta demandata
a
un professionista
1. Nel titolo V
del libro quarto
del codice di
procedura
civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto il seguente:
« Art. 791-bis (Divisione a domanda congiunta). - Quando non
sussiste controversia sul diritto alla divisione ne' sulle
quote o
altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli
eventuali
creditori e aventi
causa che hanno
notificato o trascritto
l'opposizione alla divisione
possono, con ricorso
congiunto al
tribunale competente per territorio, domandare
la nomina di un
notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al
quale
demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in
calce al ricorso possono
essere autenticate, quando
le parti lo
richiedono, da un
notaio o da
un avvocato .
Se riguarda beni
immobili, il ricorso deve essere
trascritto a norma
dell'articolo
2646 del codice civile. Si procede a
norma degli articoli
737 e
seguenti del presente
codice . Il giudice, con decreto,
nomina il
professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti
e, su
richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una
delle parti di cui al primo comma
non ha
sottoscritto il ricorso, il
professionista incaricato rimette
gli
atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la
domanda e
ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il
decreto e'
reclamabile a norma dell'articolo 739.
Il professionista incaricato designato, sentite le parti e gli
eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei
partecipanti
che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo
1113
del codice civile,
nel termine assegnato
nel decreto di
nomina
predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei
beni non
comodamente
divisibili e da'
avviso alle parti
e agli altri
interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei
beni si
applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
relative al
professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV,
Sezione III, § 3-bis .
Entro trenta giorni dal versamento del prezzo
il professionista
incaricato predispone il progetto
di divisione
e ne da' avviso alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o
degli altri interessati puo' ricorrere
al
Tribunale nel termine perentorio di trenta
giorni dalla ricezione
dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il
progetto
di divisione. Sull'opposizione il
giudice procede secondo
le
disposizioni di cui al
Libro quarto , Titolo I, Capo III
bis; non
si applicano quelle di cui ai commi secondo
e terzo dell'articolo
702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le
disposizioni
necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e
rimette
le parti avanti al
professionista incaricato .
Decorso il termine di
cui al quarto comma senza che
sia stata
proposta opposizione, il
professionista incaricato deposita
in
cancelleria il progetto con la
prova degli avvisi
effettuati. Il
giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli
atti
al professionista
incaricato per gli adempimenti
successivi.».
Art. 77
Conciliazione giudiziale
1. Al codice
di procedura civile
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 185
e' inserito il seguente:
« Art. 185-bis (Proposta di conciliazione del giudice).
-
Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino
a quando e' esaurita
l'istruzione, formula
alle parti ove possibile, avuto riguardo alla
natura del giudizio, al valore della controversia e
all'esistenza di
questioni di facile e pronta soluzione di
diritto , una
proposta
transattiva o conciliativa.
La proposta di conciliazione
non puo'
costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice »;
b) all'articolo 420,
primo comma, primo periodo, dopo la
parola
«transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo
stesso
comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono
aggiunte le
parole «o conciliativa».
Art. 78
Misure
per la tutela del credito
1. Al codice
di procedura civile
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
645, secondo comma,
e' aggiunto il
seguente
periodo: «L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo
comma,
deve essere disposta fissando l'udienza per
la comparizione delle
parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del
termine minimo a
comparire»;
b) all'articolo 648,
primo comma, le parole
«con ordinanza non
impugnabile» sono sostituite dalle seguenti parole: «provvedendo
in
prima udienza, con ordinanza non impugnabile».
2. Le disposizioni di
cui al presente articolo
si applicano ai
procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo
comma, del
codice di procedura civile, successivamente all'entrata in
vigore del
presente decreto.
Art. 79
Semplificazione
della motivazione della sentenza civile
( soppresso).
Art. 80
Foro delle
societa' con sede all'estero
( soppresso).
Capo V
Modifiche
all'ordinamento giudiziario
Art. 81
Modifiche al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. L'articolo 76 del
regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 76 (Attribuzioni del pubblico ministero
presso la Corte
suprema di cassazione).
- 1. Il pubblico ministero presso la
Corte
di cassazione interviene e conclude:
a) in tutte le udienze
penali;
b) in tutte le udienze
dinanzi alle Sezioni unite civili e
nelle
udienze pubbliche
dinanzi alle sezioni
semplici della Corte
di
cassazione, ad eccezione di
quelle che si svolgono dinanzi
alla
sezione di cui all'articolo 376,
primo comma, primo
periodo, del
codice di procedura civile.
2. Il pubblico
ministero presso la
Corte di cassazione
redige
requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.».
Capo VI
Disposizioni in
materia di concordato preventivo
Art. 82
Concordato preventivo
1. All'articolo 161,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo
1942,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
dopo le parole «ultimi
tre esercizi» sono
aggiunte le seguenti
«e all'elenco nominativo
dei creditori con
l'indicazione dei rispettivi crediti»;
b) sono aggiunti,
in fine,
i seguenti periodi:
« Con decreto
motivato che fissa il termine di cui al primo periodo , il tribunale
puo' nominare il commissario
giudiziale di cui
all'articolo 163,
secondo comma, n. 3 ; si
applica l'articolo 170, secondo comma.
Il
commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha
posto in
essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne
immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento
di cui
all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle
condotte stesse,
puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e,
su istanza
del creditore o su richiesta
del pubblico ministero,
accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il
fallimento del
debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma
dell'articolo
18.».
2. All'articolo 161,
settimo comma, primo periodo,
del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie
informazioni»
sono aggiunte le
seguenti: «e deve
acquisire il parere del
commissario giudiziale, se nominato».
3. L'articolo 161,
ottavo comma, del regio decreto 16
marzo 1942,
n. 267, e' sostituito dal seguente: «Con il decreto che
fissa il
termine di cui al sesto comma
, primo periodo, il
tribunale deve
disporre gli obblighi
informativi periodici, anche
relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta
ai fini
della predisposizione della proposta e del piano,
che il debitore
deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza
del commissario
giudiziale se nominato,
sino alla scadenza
del
termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile,
deposita una
situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo,
e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.
In
caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162,
commi
secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal
debitore
e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta
e del
piano, il tribunale,
anche d'ufficio, sentito
il debitore e il
commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato
con
il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale
puo' in
ogni momento sentire i creditori».
3-bis. Al fine di
garantire i crediti spettanti alle
cooperative
di lavoro, in
relazione alla loro
finalita' mutualistica, il
privilegio di cui all'articolo
2751-bis, numero 5),
del codice
civile, spettante
per corrispettivi dei
servizi prestati e dei
manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime
cooperative
abbiano superato positivamente
o abbiano comunque
richiesto la
revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
220.
Capo VII
Altre misure per il
funzionamento dei servizi di giustizia
Art. 83
Modifiche alla disciplina
dell'esame di Stato
per l'abilitazione
all'esercizio
della professione di avvocato
1. All'articolo 47,
comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.
247,
le parole «magistrati in pensione» sono sostituite
dalle seguenti:
« di regola
prioritariamente magistrati in
pensione, e solo
in
seconda istanza magistrati in servizio ».
Capo VIII
Misure in
materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84
Modifiche al
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. Al decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1,
comma 1, la lettera
a)e' sostituita
dalla seguente:
« a)mediazione: l'attivita', comunque
denominata, svolta da
un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
piu' soggetti
nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una
controversia, anche con
formulazione di una
proposta per la
risoluzione della stessa»;
0b) all'articolo 4, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La domanda di
mediazione relativa alle
controversie di cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza
presso
un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente
per la
controversia. In caso
di piu' domande relative
alla stessa
controversia, la mediazione
si svolge davanti
all'organismo
territorialmente competente presso il quale e' stata
presentata la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo
alla data del deposito dell'istanza»;
a)all'articolo 4, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. All'atto del
conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto
a informare l'assistito
della possibilita' di
avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto
e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato
informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del
procedimento
di mediazione e'
condizione di procedibilita' della
domanda
giudiziale. L'informazione deve
essere fornita chiaramente
e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di
informazione, il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il
documento
che contiene l'informazione e'
sottoscritto dall'assistito e deve
essere allegato all'atto
introduttivo dell'eventuale giudizio.
Il
giudice che verifica la mancata allegazione del
documento, se non
provvede ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, informa la parte
della facolta' di chiedere la mediazione»;
b) all'articolo 5, prima
del comma 2,
e' inserito il
seguente
comma:
« 1-bis
. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a
una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione,
comodato,
affitto di aziende,
risarcimento del danno
derivante da
responsabilita' medica e
sanitaria e da diffamazione
con mezzo
della stampa o
con altro mezzo
di pubblicita', contratti
assicurativi,
bancari e finanziari,
e' tenuto ,
assistito
dall'avvocato , preliminarmente a
esperire il procedimento
di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il
procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8
ottobre 2007, n.
179, ovvero il procedimento
istituito in attuazione
dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive
modificazioni, per le
materie ivi regolate.
L'esperimento del
procedimento di mediazione
e' condizione di
procedibilita' della
domanda giudiziale. La
presente disposizione ha efficacia
per i
quattro anni successivi alla data della sia entrata
in vigore. Al
termine di due anni dalla medesima data
di entrata in
vigore e'
attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione . L'improcedibilita' deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la
mediazione e' gia' iniziata,
ma non si
e' conclusa, fissa
la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo
6. Allo stesso modo
provvede quando la
mediazione non e'
stata
esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine
di
quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37,
140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
c) all'articolo 5, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
2. Fermo quanto
previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio
di appello,
valutata la natura della
causa, lo stato
dell'istruzione e il
comportamento delle parti,
puo' disporre l'esperimento del
procedimento di mediazione;
in tal caso,
l'esperimento del
procedimento di mediazione
e' condizione di
procedibilita' della
domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento
di cui
al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e'
prevista, prima
della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva
udienza
dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6
e, quando la
mediazione non e' gia' stata avviata, assegna
contestualmente alle
parti il termine di quindici
giorni per la
presentazione della
domanda di mediazione;
c-bis) all'articolo 5,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando
l'esperimento del procedimento di mediazione
e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la
condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si
conclude senza l'accordo»;
d) all'articolo 5, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I commi 1-bis e 2
non si applicano:
a)nei procedimenti
per ingiunzione, inclusa l'opposizione,
fino
alla pronuncia sulle
istanze di concessione
e sospensione della
provvisoria esecuzione;
b)nei procedimenti
per convalida di licenza o sfratto,
fino al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice
di procedura
civile;
c) nei procedimenti
di consulenza tecnica preventiva
ai fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del
codice
di procedura civile;
d) nei
procedimenti possessori, fino
alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma,
del codice di
procedura civile;
e) nei procedimenti
di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti
in camera di consiglio;
g) nell'azione civile
esercitata nel processo penale»;
e) all'articolo 5, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fermo quanto
previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai commi 3
e 4, se il contratto,
lo statuto ovvero
l'atto
costitutivo
dell'ente prevedono una
clausola di mediazione
o
conciliazione e il tentativo
non risulta esperito,
il giudice o
l'arbitro, su
eccezione di parte,
proposta nella prima
difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione
della domanda di mediazione e fissa la successiva
udienza dopo la
scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo
stesso modo il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione
o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non
conclusi. La
domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad
un altro
organismo iscritto, fermo
il rispetto del
criterio di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono
concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o all'atto
costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;
f) all'articolo 6, comma
1, la parola «quattro» e' sostituita dalla
seguente parola: «tre»;
f-bis) all'articolo 6,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il termine di cui
al comma 1 decorre dalla data di deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di
quello fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in
cui il
giudice dispone il rinvio della
causa ai sensi
del sesto o del
settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi
del
comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione
feriale»;
g) all'articolo 7, il
comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1.
Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio
disposto dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non si
computano
ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;
h) all'articolo 8,
comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre
quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre
trenta» e dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Al
primo incontro e
agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le
parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il
primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le
modalita'
di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre
nello stesso
primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati
a esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel
caso
positivo, procede con lo svolgimento »;
i) all'articolo 8, dopo
il comma 4, e' aggiunto il seguente
comma:
«4-bis. Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice puo'
desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai
sensi dell'articolo 116,
secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la
parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha
partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.»;
l) all'articolo 11,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se e' raggiunto un
accordo amichevole, il
mediatore forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo
medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo'
formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il
mediatore formula una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde
richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione
della
proposta, il mediatore informa le parti delle possibili
conseguenze
di cui all'articolo 13»;
m) all'articolo 12,
comma 1, il primo periodo e' sostituito
dai
seguenti: «Ove tutte
le parti aderenti
alla mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato
sottoscritto dalle
parti e dagli stessi
avvocati costituisce titolo
esecutivo per
l'espropriazione
forzata, l'esecuzione per
consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi
di fare e
non fare, nonche'
per
l'iscrizione di ipoteca
giudiziale. Gli avvocati
attestano e
certificano la
conformita' dell'accordo alle
norme imperative e
all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo
allegato al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del
presidente
del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale
e del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;
n) l'articolo 13 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Spese processuali). - «1. Quando
il provvedimento
che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della
proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese
sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna
al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del
bilancio dello
Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92
e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui
al presente
comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita'
corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo
8, comma 4.
2. Quando
il provvedimento che
definisce il giudizio
non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice,
se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere
la
ripetizione delle spese
sostenute dalla parte
vincitrice per
l'indennita' corrisposta
al mediatore e
per il compenso
dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento
sulle
spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso
accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non
si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;
o) all'articolo 16, dopo
il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono
di diritto mediatori.
Gli avvocati iscritti
ad organismi di
mediazione devono essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la
propria
preparazione con percorsi di
aggiornamento
teorico-pratici a cio'
finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
55-bis del
codice deontologico forense.
Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
»;
p) all'articolo 17:
1) il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando
quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter
del
presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16,
comma 2,
sono determinati:
a)l'ammontare minimo
e massimo delle indennita'
spettanti agli
organismi pubblici, il
criterio di calcolo
e le modalita'
di
ripartizione tra le parti;
b)i criteri per
l'approvazione delle tabelle delle
indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le
maggiorazioni massime delle
indennita' dovute, non
superiori al 25
per cento, nell'ipotesi di
successo della
mediazione;
d) le riduzioni
minime delle indennita' dovute nelle ipotesi
in
cui la mediazione
e' condizione di
procedibilita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai
sensi
dell'articolo 5, comma 2»;
2) prima del comma 6
sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando la mediazione
e' condizione di
procedibilita'
della domanda ai
sensi dell'articolo 5,
comma 1-bis, ovvero
e'
disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente
decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita'
dalla parte
che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio
a spese
dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L)
del testo unico
delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia
di spese di
giustizia, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la
parte
e' tenuta a depositare presso
l'organismo apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto
di notorieta', la
cui sottoscrizione puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a
pena
di inammissibilita', se l'organismo lo richiede,
la documentazione
necessaria a comprovare la veridicita' di quanto
dichiarato.
5-ter. Nel caso di
mancato accordo all'esito del primo
incontro,
nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione».
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano decorsi
trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente
decreto.
Art. 84-bis
Modifica
all'articolo 2643 del codice civile
1. All'articolo 2643
del codice civile, dopo il numero
12) e'
inserito il seguente:
«12-bis) gli accordi
di mediazione che accertano l'usucapione con
la sottoscrizione del processo verbale autenticata
da un pubblico
ufficiale a cio' autorizzato».
Art. 84-ter
Compensi per gli
amministratori di societa'
controllate dalle
pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 23-bis
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-quater. Nelle
societa' direttamente o
indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono
esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati
nei mercati regolamentati
nonche' nelle societa'
dalle stesse
controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma,
del
codice civile per
l'amministratore delegato e
il presidente del
consiglio d'amministrazione non puo' essere stabilito e
corrisposto
in misura superiore al
75 per cento
del trattamento economico
complessivo a
qualsiasi titolo determinato,
compreso quello per
eventuali rapporti di lavoro con la medesima societa', nel
corso del
mandato antecedente al rinnovo.
5-quinquies. Nelle
societa' direttamente o
indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono
titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di
rinnovo
degli organi di
amministrazione e' sottoposta
all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti
una proposta in
materia di
remunerazione degli amministratori con deleghe di dette
societa' e
delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma
5-quater.
In tale sede,
l'azionista di controllo
pubblico e' tenuto
ad
esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e
5-quinquies
si applicano limitatamente
al primo rinnovo
dei consigli di
amministrazione successivo alla
data di entrata
in vigore della
presente disposizione ovvero,
qualora si sia
gia' provveduto al
rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare
in
via definitiva. Le
disposizioni di cui
ai commi 5-quater
e
5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti
alla
data di entrata in vigore della
presente disposizione siano
state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato
o del
presidente del consiglio di
amministrazione almeno pari
a quelle
previste nei medesimi commi».
Capo IX
Disposizioni finanziarie
Art. 85
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui ai Capi I e II
del presente titolo, valutati complessivamente in 4.850.000
euro per
l'anno 2013 e 8.000.000
euro a decorrere
dall'anno 2014 e fino
all'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte
delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di
cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.
183,
che sono conseguentemente iscritte
nello stato di
previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede
al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo e
riferisce in merito
al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso
si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni
di cui al presente articolo,
il Ministro dell'economia
e delle
finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con
proprio
decreto, alla riduzione, nella
misura necessaria alla
copertura
finanziaria del maggior
onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente
iscritte,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5,
lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n.
196, nel Programma
Giustizia civile e penale della Missione Giustizia
dello stato di
previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e
delle finanze
riferisce senza ritardo
alle Camere con
apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione
delle
misure di cui al secondo periodo.
4. Dalle disposizioni di
cui ai Capi IV, V, VI, VII e VIII
del
presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 86
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.