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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
20 settembre 2013
Circolare n. 218/2013
Oggetto: Previdenza - Incentivi
contributivi per l’assunzione di giovani – Istruzioni operative – Comunicato
Min. Lavoro del 17.9.2013 - Circolare INPS n. 131 del 17.9.2013.
Come
è noto, la legge n. 99/2013 di conversione del decreto lavoro (D.L. n. 76/2013) ha confermato la parziale
decontribuzione a favore dei datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano
a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di
impiego da almeno 6 mesi o privi di diploma di scuola media superiore o professionale.
Con
il comunicato in oggetto il Ministero del Lavoro ha reso operativi i benefici
in questione precisando che gli stessi saranno riconosciuti a partire dalle
assunzioni effettuate dal 7 agosto scorso e nei limiti delle risorse stanziate
per ciascuna regione così come indicate nel comunicato stesso.
Per poter
fruire degli incentivi i datori di lavoro interessati dovranno seguire la complessa
procedura riportata nella circolare INPS in esame. In particolare le aziende dovranno
presentare all’Istituto un’apposita domanda tramite il modulo “76-2013” che sarà disponibile a breve
sul sito www.inps.it all’interno
dell’applicazione “DIRESCO –
Dichiarazioni di responsabilità del Contribuente”; il beneficio sarà riconosciuto
in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Si
rammenta che la misura dell’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione
mensile lorda con un tetto di 650 euro mensili per lavoratore e sarà
riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi in caso di trasformazione di un
contratto in essere in contratto a tempo indeterminato). L’incentivo è subordinato
al rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 296/2006 (regolarità contributiva,
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e applicazione
dei contratti collettivi) nonché alla realizzazione di un incremento occupazionale
netto della forza lavoro aziendale.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.210/2013
|
Responsabile di
Area |
Allegati due |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Ufficio Stampa
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori
Al via gli incentivi
per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori. Previsti
dall'art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99), gli incentivi saranno riconosciuti per le assunzioni avvenute a partire
dal 7 agosto 2013, data di emanazione del decreto di riprogrammazione delle
risorse del Piano Azione Coesione, e fino al 30 giugno 2015, subordinatamente
alla verifica da parte dell'Inps della capienza delle risorse finanziarie.
L'incentivo è
riconosciuto per le assunzioni di lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29
anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
1.
siano privi di un impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi
2.
siano privi di un diploma di scuola media superiore
o professionale
Con apposita circolare
esplicativa, in corso di pubblicazione, l'INPS definirà le modalità per poter
usufruire del beneficio.
Con decreto
direttoriale si è inoltre provveduto alla ripartizione, tra i territori
nazionali, delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 12, del citato DL n.
76, sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. Le risorse sono
ripartite come segue:
Regioni
del Mezzogiorno
REGIONE |
Annualità 2013 |
Annualità 2014 |
Annualità 2015 |
Annualità 2016 |
Totale |
Abruzzo |
1.750.875,81 |
2.626.313,71 |
2.626.313,71 |
1.750.875,81 |
8.754.379,04 |
Molise |
709.766,99 |
1.064.650,48 |
1.064.650,48 |
709.766,99 |
3.548.834,94 |
Sardegna |
6.365.075,85 |
9.547.613,78 |
9.547.613,78 |
6.365.075,85 |
31.825.379,26 |
Basilicata |
2.813.528,38 |
4.220.292,57 |
4.220.292,57 |
2.813.528,38 |
14.067.641,90 |
Calabria |
12.629.299,86 |
18.943.949,79 |
18.943.949,79 |
12.629.299,86 |
63.146.499,30 |
Campania |
26.126.959,96 |
39.190.439,94 |
39.190.439,94 |
26.126.959,96 |
130.634.799,80 |
Puglia |
21.330.344,53 |
31.995.516,79 |
31.995.516,79 |
21.330.344,53 |
106.651.722,64 |
Sicilia |
28.274.148,62 |
42.411.222,94 |
42.411.222,94 |
28.274.148,62 |
141.370.743,12 |
Totale Mezzogiorno |
100.000.000 |
150.000.000 |
150.000.000 |
100.000.000 |
500.000.000 |
Regioni
del Centro-Nord
REGIONE |
Annualità 2013 |
Annualità 2014 |
Annualità 2015 |
Annualità 2016 |
Totale |
Emilia – Romagna |
4.113.610,78 |
8.398.622,01 |
8.398.622,01 |
4.285.011,23 |
25.195.866,03 |
Friuli-Venezia Giulia |
1.886.131,83 |
3.850.852,48 |
3.850.852,48 |
1.964.720,65 |
11.552.557,44 |
Lazio |
7.176.799,39 |
14.652.632,09 |
14.652.632,09 |
7.475.832,70 |
43.957.896,27 |
Liguria |
3.063.251,82 |
6.254.139,14 |
6.254.139,14 |
3.190.887,32 |
18.762.417,42 |
Lombardia |
5.324.961,25 |
10.871.795,88 |
10.871.795,88 |
5.546.834,63 |
32.615.387,64 |
Marche |
2.177.510,98 |
4.445.751,59 |
4.445.751,59 |
2.268.240,61 |
13.337.254,77 |
PA Bolzano |
841.733,54 |
1.718.539,31 |
1.718.539,31 |
876.805,77 |
5.155.617,93 |
PA Trento |
780.793,95 |
1.594.120,98 |
1.594.120,98 |
813.327,03 |
4.782.362,94 |
Piemonte |
7.987.886,67 |
16.308.601,94 |
16.308.601,94 |
8.320.715,28 |
48.925.805,83 |
Toscana |
6.320.360,74 |
12.904.069,84 |
12.904.069,84 |
6.583.709,10 |
38.712.209,52 |
Umbria |
2.415.176,55 |
4.930.985,46 |
4.930.985,46 |
2.515.808,91 |
14.792.956,38 |
Valle d'Aosta |
508.682,92 |
1.038.560,96 |
1.038.560,96 |
529.878,04 |
3.115.682,88 |
Veneto |
5.403.099,58 |
11.031.328,31 |
11.031.328,31 |
5.628.228,73 |
33.093.984,93 |
Totale Centro-Nord |
48.000.000 |
98.000.000 |
98.000.000 |
50.000.000 |
294.000.000 |
Roma, 17 settembre 2013
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi
Fiscali
Roma, 17/09/2013
Circolare n. 131
Destinatari omessi
OGGETTO:
Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Incentivo sperimentale per l’assunzione a
tempo indeterminato di giovani under30, privi d’impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o
professionale. Indicazioni operative.
SOMMARIO: L’articolo 1 del
decreto legge 76/2013 prevede un incentivo economico, pari a un terzo della
retribuzione – nella misura mensile massima di € 650, per l’assunzione a tempo
indeterminato di giovani under30, privi d’impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o
professionale; l’incentivo spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta per 12 mesi.
L’incentivo può essere autorizzato fino all’ esaurimento delle risorse
specificamente stanziate.
Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per l’ammissione all’incentivo e per la sua fruizione.
PREMESSA
Con l’articolo 1 del decreto legge 28
giugno 2013, n. 76 - convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 99 - (allegato n.1) è stato istituito in via sperimentale, nel limite di
risorse determinate, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29
anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi
di diploma di scuola media superiore o professionale.
Nella presente circolare le citazioni
relative al decreto legge 76/2013 si intendono riferite al testo modificato e
integrato dalla legge di conversione.
1. Lavoratori per i quali
spetta l’incentivo.
La locuzione legislativa “giovani fino a 29
anni di età” - contenuta nell’articolo 1, comma
1, del dl 76/2013 - comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano
compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.
La locuzione legislativa “privo di impiego
regolarmente retribuito” deve essere interpretata in conformità ai criteri di
individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153
del 2 luglio 2013; si vedano al riguardo anche la circolare del Ministero del
Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e il messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio
2013.
2. Rapporti incentivati.
Assunzione
a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta per le assunzioni
a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
L’incentivo spetta anche per i
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione
del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della
legge 142/2001.
L’incentivo non spetta per le assunzioni di
lavoratori domestici.
L’incentivo spetta per l’assunzione degli
apprendisti, in considerazione della circostanza che l’articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2011 , n. 167
definisce a tempo indeterminato il corrispondente contratto; l’incentivo spetta
nei limiti indicati al paragrafo seguente.
In considerazione della circostanza che –
come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 1, del dl 76/2013 e in
conformità con l’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) 800/2008, cui
il decreto legge rinvia – l’incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile,
l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito.
L’incentivo spetta per le assunzioni a
tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo
indeterminato che determinato.
In considerazione della circostanza che
l’incentivo è finalizzato a promuovere l’occupazione e che la sua misura
(come è più ampiamente illustrato nel paragrafo seguente) è determinata in
riferimento alla retribuzione del lavoratore, l’incentivo stesso non
spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun
utilizzatore. Infatti, in assenza di
somministrazione, il lavoratore non può considerarsi occupato, almeno ai fini
dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013;
inoltre l’indennità di disponibilità, che il lavoratore percepisce, non
costituisce retribuzione in senso proprio - perché non è corrispettiva di
alcuna prestazione lavorativa - per cui manca la base di commisurazione
dell’incentivo stesso. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di
disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino
all’originaria sua scadenza (vedi esempio nel paragrafo successivo).
Trasformazioni
a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
L’incentivo spetta anche in caso di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
In tal caso è necessario che il lavoratore
sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza
della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il
lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata
per garantire la spettanza del beneficio.
È possibile essere ammessi all’incentivo
per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione
di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento
della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la
trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da
trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza
(es.: rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 – 31.01.2014: la
trasformazione deve intervenire al più tardi entro il 31.12.2013).
L’incentivo spetta per le trasformazioni a
tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato
che determinato; in assenza di somministrazione
l’incentivo non spetta, neanche sull’indennità di disponibilità,analogamente
a quanto illustrato sopra circa l’assunzione a tempo indeterminato.
3. Misura e durata
dell’incentivo
L’incentivo è pari ad un terzo della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile
dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro
per lavoratore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato
l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato
di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi.
In caso di assunzione (ovvero
trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,
l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è
somministrato a nessun utilizzatore, né è commisurabile all’indennità di
disponibilità; come detto al paragrafo precedente, tali eventuali
periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio (es.:
il 1° ottobre 2013 l’agenzia assume Tizio a tempo indeterminato e lo
somministra per 12 mesi ad Alfa; durante ottobre 2014 l’agenzia non somministra
il lavoratore a nessun utilizzatore; a novembre 2014 l’agenzia somministra il
lavoratore per 12 mesi a Beta; non spetta il beneficio per ottobre 2014; spetta
nuovamente il beneficio per novembre 2014, fino al 31.03.2015).
Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la
trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i
massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono
convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti
sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento; in
tali casi, qualora sia necessario rapportare l’incentivo ad una quota
della retribuzione mensile, anche la base convenzionale di computo
dell’incentivo è ridotta ed è rappresentata da tanti trentesimi della
retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel
mese di riferimento (es. assunzione a tempo indeterminato il 15.10.2013; il
beneficio spetta fino al 14.04.2015; per ottobre 2013 l’incentivo è pari a 1/3
della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile
2015 l’incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei
limiti di 14/30 di € 650)
In considerazione della circostanza che per
il rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede una disciplina di
favore - caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla
contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro -, l’incentivo
previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non
può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di
lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il
quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso
l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile
dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).
L’incentivo spetta nei limiti di risorse
specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è
autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle
istanze; allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza
la residua disponibilità delle risorse - prima di effettuare l’eventuale
assunzione o trasformazione - il decreto legge 76/2013 prevede un particolare
procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr.
par. 7).
Le risorse destinate al finanziamento
dell’incentivo sono ripartite tra le regioni e le province autonome nelle
misure individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali (cfr. prospetto di cui all’allegato n. 2).
La regione di pertinenza è individuata dal
luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Decorrenza delle assunzioni
incentivabili.
Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo
spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto
2013, data in cui è stato adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (cfr. decreto n. 48
del 7 agosto 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
“Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione, di cui
alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di
Azione Coesione, disposto con decreto n. 25/2013” – allegato n. 3).
Non sarà più possibile essere ammessi
all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna
regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni
successive al 30 giugno 2015.
Sul sito internet dell’INPS sarà possibile
conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia
autonoma.
5. Condizioni di spettanza
dell’incentivo.
Gli incentivi sono subordinati:
·
alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e
1176, della legge 296/2006, inerente:
l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
·
all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e
15, della legge 92/2012;
·
alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento
netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno
precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl
76/2013);
·
alle condizioni generali di compatibilità con il mercato
interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008 (circa l’articolo 40, vedi l’allegato 4);
5.1
Le condizioni di regolarità previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della
legge 296/2006 (rinvio).
Al riguardo si rinvia alle circolari ed ai
messaggi già pubblicati; si veda, da ultimo, la circolare 137/2012, par. 1.6.
Si ribadisce che, in caso di
somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia
di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli
obblighi contributivi (cfr. articolo 25, d.l.vo
276/2003); invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle
condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che
l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei
confronti del lavoratore somministrato.
5.2
Le condizioni derivanti dai principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e
15, della legge 92/2012.
Anche con riferimento all’applicazione dei
principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, si
rinvia alle circolari e messaggi già pubblicati.
Al riguardo si evidenzia che - tranne
casi particolari [1] - non spetta l’incentivo, se la trasformazione
interviene oltre i primi sei mesi del rapporto a termine, perché il lavoratore
ha nel frattempo maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 5, co. 4 quater, d.l.vo
368/2001.
5.3
L’incremento netto dell’occupazione e il suo mantenimento.
L’incentivo spetta a condizione che
l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a
termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei
lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno
precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì
necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore
differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza
dell’incentivo.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il
beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo
ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di
ripristino fino alla sua originaria scadenza (es.: ALFA assume in
data 01.10.2013; il beneficio scade il 31.03.2015; se non mantiene
l’incremento per il 4° mese e lo ripristina per il 7° mese, non spetta il
beneficio per i mesi dal 4° al 6°, mentre spetta nuovamente dal 7° e – se
il nuovo incremento è mantenuto – per i mesi successivi fino al 31.03.2015; per
maggiori dettagli vedi gli esempi nn. 6 bis e 6 ter
dell’allegato n. 5).
Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del
regolamento (CE) 800/2008, l’incentivo è comunque applicabile, qualora
l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:
· dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni
per giusta causa;
· invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
· pensionamento per raggiunti limiti di età;
· riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
· licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
In forza dell’articolo 1, comma 7, del dl
76/2013, la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale
ripristino dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera
organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o
collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per valutare l’incremento dell’occupazione
è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e
indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati
anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell’ambito di
un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore
assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un
lavoratore assente non si computa, in quanto si
computa il lavoratore sostituito.
In caso di assunzione o trasformazione a
tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia essa a tempo determinato
che indeterminato), l’incremento occupazionale iniziale e il suo mantenimento
devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell’agenzia; nella base di
computo della forza aziendale dell’agenzia devono essere considerati i
lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si computano sia i
lavoratori a tempo determinato che indeterminato); l’incremento deve essere
valutato rispetto all’intera organizzazione dell’agenzia e di eventuali società
controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; non devono
essere considerati i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di
somministrazione (come già detto, questi devono essere compresi nella forza
aziendale dell’utilizzatore).
Ai fini della valutazione dell’incremento
occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo
(U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario; al
riguardo si rinvia ai criteri già illustrati con la circolare 111/2013, al
paragrafo 3.3.1 e all’allegato 3, integrati con le indicazioni ulteriori
relative al mantenimento mensile dell’incremento occupazionale, contenute in
questo paragrafo e nella guida citata di seguito (pagg.
1-4 della guida).
In caso di assunzione a tempo indeterminato
l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e
verificato confrontando due valori medi convenzionali.
Il primo termine di confronto è sempre
costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione.
Il secondo termine di confronto è
costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla
forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per il
terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di
confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno
successivo all’assunzione.
(Es.: assunzione effettuata il 15.10.2013;
il beneficio scade il 14.04.2015; per i primi 12 mesi di vigenza del rapporto
agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al
periodo 15.10.2012-14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2013-14.10.2014;
per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve
essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012-14.10.2013
e la forza media relativa al periodo 15.10.2014-14.10.2015).
In forza della speciale previsione
contenuta nell’articolo 1, comma 5, del dl 76/2013, in caso di trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento netto
dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della
trasformazione oppure - mediante un’assunzione compensativa successiva –
entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa
successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi)
decorre comunque dalla data della trasformazione.
Come espressamente enunciato nell’articolo
1, comma 5, ultimo periodo, in fine, l’assunzione
compensativa (contestuale o differita rispetto al giorno di decorrenza della
trasformazione a tempo indeterminato, per la quale si intende chiedere il
beneficio) è prevista per garantire il rispetto della condizione
dell’incremento occupazionale; pertanto tale assunzione compensativa deve
ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, – considerando il
valore in ULA del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data
di decorrenza della trasformazione – non si realizzerebbe l’incremento
(es.: ALFA ha un solo dipendente a tempo determinato; dopo 5 mesi il rapporto è
trasformato a tempo indeterminato; la forza media occupata da ALFA prima
dell’assunzione è pari a 5/12 di ULA; la forza media occupata da ALFA per
effetto della trasformazione è pari a 12/12 di ULA; 12/12 è maggiore di
5/12; la trasformazione realizza l’incremento netto dell’occupazione, senza
necessità di effettuare alcuna assunzione ulteriore); per maggiori dettagli si
vedano gli esempi nn. 11, 12 e 13 illustrati nella
guida citata di seguito.
Alla presente circolare è allegata una
guida che illustra i criteri per il calcolo – in U.L.A. – dell’iniziale
incremento dell’occupazione e i criteri per la verifica mensile del suo mantenimento;
sono altresì illustrati alcuni casi esemplificativi riguardanti sia le
assunzioni a tempo indeterminato che le trasformazioni di rapporti a termine
(vedi allegato n. 5).
Dubbi circa la realizzazione, il
mantenimento e il ripristino dell’incremento occupazionale potranno essere segnalati - preferibilmente avvalendosi della
funzionalità contatti del Cassetto previdenziale aziende - alle Sedi
presso cui il datore di lavoro assolve agli obblighi contributivi; le Sedi
potranno avvalersi della consulenza della Direzione centrale entrate inviando
un quesito all’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it.
5.4
Le condizioni di compatibilità con il mercato interno.
L’incentivo, già nella sua astratta
disciplina legale, è conforme alle prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 5,
dell’articolo 40 del regolamento comunitario 800/2008.
Gli incentivi sono altresì subordinati:
· alla
circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli
aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione
Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre
2012, n. 234);
· alla
circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come
definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1,
par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).
Di tali condizioni viene fatta menzione
nell’istanza di ammissione al beneficio.
6. Coordinamento con altri
incentivi.
Nell’eventualità
in cui sussistano sia
i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl
76/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre
disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio
riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l’incentivo previsto dall’articolo 1
del dl 76/2013 è applicabile mensilmente in misura non superiore alla
contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.
7. Indicazioni operative.
Adempimenti dei datori di lavoro
Per l’ammissione all’incentivo deve essere
svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto.
Il datore di lavoro inoltra all’INPS una
domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:
·
il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe
intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto a termine;
·
la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata
esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che
verrà messo a breve a disposizione all’interno
dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del
Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo sarà accessibile seguendo
il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti
e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con
codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”; il rilascio del modulo telematico sarà
preventivamente annunciato mediante pubblicazione di specifico messaggio;
all’istanza non deve essere allegata alcuna documentazione.
Entro tre giorni dall’invio dell’istanza,
l’INPS - mediante i propri sistemi informativi centrali - verifica la
disponibilità residua della risorsa in relazione alla regione di pertinenza e,
in caso di disponibilità, comunica – esclusivamente in modalità telematica -
che è stato prenotato in favore del datore di
lavoro l’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi,
rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore
indicato nell’istanza preliminare.
La comunicazione dell’INPS è accessibile
all’interno dell’applicazione “DiResCo”.
Entro sette giorni lavorativi dalla
ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore
di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se
ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di
trasformazione.
Entro quattordici giorni lavorativi dalla
ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore
di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di
lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la
comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà
resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.”; l’istanza di conferma
costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Nell’ipotesi di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, il datore di
lavoro deve presentare la domanda definitiva entro lo stesso termine, anche se
non è stato ancora realizzato l’incremento netto dell’occupazione;
l’autorizzazione dell’Inps diviene efficace, qualora -
nel termine indicato dall’articolo 1, co. 5, dl 76/2013 - venga realizzato
l’incremento netto dell’occupazione; altrimenti il datore di lavoro dovrà
astenersi dal fruire dell’incentivo.
L’Inps, mediante i propri sistemi
informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza
dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza
definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del
Cassetto previdenziale.
L’Inps effettuerà a posteriori, mediante
l’unità organizzativa “Verifica amministrativa”,
gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti
dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con
successive disposizioni interne.
Nota
Bene
I termini previsti per la stipulazione del
contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della
prenotazione - con contestuale domanda di ammissione all’incentivo - sono
perentori; la loro inosservanza determina l’inefficacia della precedente
prenotazione di somme.
Dalla lettura coordinata del preambolo e
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 76/2013, si evince che l’incentivo
è finalizzato a promuovere immediate opportunità di impiego stabile
giovanile; inoltre, dalla lettura dell’articolo 1, comma 14, si desume che il legislatore
ha inteso garantire l’efficacia del complessivo procedimento di concessione del
beneficio - finalizzato a contemperare l’esigenza di certezza preventiva circa
la sufficienza della risorsa, in favore di un singolo potenziale datore di
lavoro, con l’esigenza di non lasciare inutilmente accantonate delle risorse –
tra l’altro stabilendo che venga definitivamente meno la riserva di somme
inutilmente operata, dopo 14 giorni lavorativi dalla loro prenotazione; per non
frustrare l’efficacia del procedimento è pertanto necessario - ai fini
dell’incentivo - che il contratto di lavoro stipulato preveda che il rapporto
di lavoro inizi entro lo stesso termine perentorio di 14 giorni lavorativi -
decorrenti dalla comunicazione INPS di prenotazione della risorsa - ovvero che
entro lo stesso termine decorra la trasformazione a tempo indeterminato
(eventualmente anche in anticipo rispetto all’originaria scadenza del rapporto
a termine).
(Es.: il 01.10.2013 Alfa chiede all’ Inps
la prenotazione della risorsa per la possibile assunzione di Tizio; il
04.10.2013 l’Inps comunica l’avvenuta prenotazione; il 12.10.2013 Alfa stipula
con Tizio il contratto di lavoro, che prevede l’inizio del rapporto per il
21.10.2013; Alfa può comunicare all’Inps l’avvenuta stipulazione del contratto
nel periodo compreso tra il 12.10.2013 e il 21.10.2013).
7.1
Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens
Avvertenza
per chi è sprovvisto di matricola aziendale
Al fine di inoltrare la domanda preliminare
di ammissione all’incentivo è necessario essere titolari di posizione
contributiva aziendale (cosiddetta matricola); nel caso in cui ne sia ancora
sprovvisto, l’interessato dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede
INPS competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione
lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d’iscrizione; qualora non
avesse ancora alcun lavoratore alle proprie dipendenze, in deroga alla prassi
consueta in tema d’iscrizione, l’interessato indicherà come inizio attività con
dipendenti una data fittizia, corrispondente alla data di presentazione
della domanda di iscrizione.
Nella domanda di iscrizione è necessario
specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di
cui all’art.1 D.L. 76/2013; pertanto, nel campo
della denominazione sociale deve essere anteposta la dicitura “D.L. 76/2013”
(esempio: invece di “ALFA s.r.l.”, occorrerà riportare “D.L. 76/2013 ALFA
s.r.l.”); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le
domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle
stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla
medesima data la matricola in questione.
All’atto dell’avvenuta assunzione del
dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne
immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire
che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e
che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà
coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra; contestualmente
verrà tolta la dicitura “DL 76/2013” dal campo della denominazione dell’azienda.
Invece, nel caso in cui non avvenga
l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata
la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve
richiedere la cessazione della matricola aziendale; tuttavia, quest’ultima
viene mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia
andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti
di lavoro subordinato.
Si invitano le Sedi a monitorare
costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.
Indicazioni
per la fruizione dell’incentivo
I datori di lavoro autorizzati, per esporre
nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo
da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i
seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo>
dovrà essere inserito il valore “DL76” avente il significato di
“incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl
76/2013”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore>
dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo>
dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo>
dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio
spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo
per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.
Sarà cura dei sistemi informativi centrali
riferire l’incentivo alla regione di pertinenza, già indicata nel modulo di
istanza76/2013.
I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi
riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle
procedure con:
-
il codice statistico “DL76” seguito dal numero dei lavoratori assunti con
l’incentivo;
-
il codice “L440” avente il significato di “conguaglio incentivo under30,
di cui all’art. 1 dl 76/2013” ;
-
il codice “L441” avente il significato di “conguaglio arretrato incentivo giovani under 30”.
I sistemi informativi centrali verificheranno
mensilmente se per la matricola e il lavoratore interessati sia stato ammesso
l’incentivo (e quindi se possa essere esposto l’elemento DL76 nell’Uniemens); innovando rispetto alla prassi finora seguita in
materia di incentivi all’assunzione, tale verifica verrà effettuata senza la
necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno
specifico Codice Autorizzazione.
Nel caso in cui debbano restituire
incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,
<AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà
essere inserito il codice causale “M300” avente il significato di
“Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno
l’importo da restituire.
7.2
Datori di lavoro agricoli
Avvertenza
per chi è sprovvisto di CIDA
Al fine di inoltrare la domanda preliminare
di ammissione all’incentivo è necessario essere titolari di posizione
contributiva aziendale (CIDA); in mancanza, sarà cura dell’interessato farne
richiesta in tempo utile alla sede INPS competente (determinata dal
luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione
della Denuncia Aziendale (DA); qualora non avesse ancora alcun lavoratore alle
proprie dipendenze, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione,
l’interessato indicherà come inizio attività con dipendenti una data
“fittizia”, corrispondente alla data di presentazione della domanda di
iscrizione.
Nella domanda d’iscrizione è necessario
specificare che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di
cui all’art.1 D.L. 76/2013; pertanto, nel campo
riservato all’indirizzo deve essere anteposta la dicitura “D.L. 76/2013”
(esempio: invece di “Via Roma 1”, occorrerà riportare “D.L. 76/2013 Via Roma
1.”); sarà cura delle Sedi individuare e monitorare giornalmente le
domande pervenute e procedere alla immediata validazione delle
stesse. Contestualmente, gli operatori di Sede dovranno sospendere dalla medesima
data la D.A. questione.
All’atto dell’avvenuta assunzione del
dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro deve darne
immediata comunicazione alla Sede INPS per consentire che venga riattivata
la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data
di inizio attività, la quale dovrà coincidere
con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra.
Invece, nel caso in cui non avvenga
l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata
la domanda preliminare di ammissione all’incentivo, l’interessato deve
richiedere la cessazione della Denuncia aziendale; tuttavia, quest’ultima viene
mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a
buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di
lavoro subordinato.
Si invitano le Sedi a monitorare
costantemente le matricole attribuite con le modalità sopra descritte.
Indicazioni
per la fruizione dell’incentivo
A seguito della formale approvazione del
modulo di richiesta incentivo trasmesso, l’azienda
potrà, a decorrere dall’esercizio III/2013 utilizzando l’apposito campo
di nuova istituzione denominato CODAGIO (quadro F), procedere alla denuncia dei
lavoratori per le cui assunzioni si è richiesto di accedere agli incentivi ex
art. 1, Legge 99/2013.
Per una corretta dichiarazione, in un dato
mese, della fattispecie in argomento l’azienda dovrà, per
il lavoratore agevolato, obbligatoriamente e congiuntamente indicare:
·
il valore Y per il Tipo Retribuzione;
·
nel campo CODAGIO, il valore:
·
U1 per lavoratori OTI - ex art. 1, Legge 99/2013-;
·
U2 per lavoratori OTD trasformati in OTI - ex art. 1,
Legge 99/2013-;
·
U3 per lavoratori OTI di azienda somministratrice - ex
art. 1, Legge 99/2013-;
·
nel campo della retribuzione, l’importo dell’ incentivo
spettante.
Allo scopo di verificare la congruità con i
dati della richiesta datoriale dell’ incentivo, le denunce
Dmag, caratterizzate dalle informazioni di cui sopra,
saranno sottoposte alla fase di validazione con le stesse modalità con cui è
validato il codice CIDA ( cfr. circolare Inps n° 46/2011 ). Pertanto, al
momento della trasmissione telematica della denuncia Dmag
la stessa sarà scartata nelle ipotesi di non congruità tra i dati contenuti
nella denuncia Dmag e quelli della richiesta
datoriale dell’incentivo.
L’importo dell’incentivo spettante,
indicato nella denuncia Dmag nel campo della retribuzione
(quadro F), sarà oggetto, in sede di tariffazione, di preventiva verifica.
L’importo indicato a titolo d’incentivo
sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta
complessivamente dall’azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall’operazione
suddetta potranno essere richieste a rimborso ovvero in compensazione su
contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all’incentivo
straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione o
rimborso specificando, nel campo note, che si tratta di “Incentivo giovani
under 30”.
8. Istruzioni contabili.
L’onere per l’incentivo sperimentale per
l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, di cui all’art. 1 del
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n.99, è a carico dello Stato.
Pertanto, ai fini della rilevazione
contabile delle quote mensili da porre a conguaglio nel flusso Uniemens, è stato istituito il conto GAW32135, al quale, la
procedura di ripartizione contabile DM, imputerà gli importi contraddistinti
dal codice “L440” esposti nel quadro D del DM2013 VIRTUALE. Per le eventuali
restituzioni di incentivi non spettanti, evidenziati dai datori di lavoro con
il codice “M300”, è stato istituito il conto GAW24135.
Nell’allegato n. 6 sono riportati i conti
di nuova istituzione.
Il
Direttore Generale
Nori
-
Allegati omissis
[1] Ad
esempio, non matura il diritto di precedenza il lavoratore assunto a tempo
determinato dalle liste di mobilità (cfr. articolo 10, co. 1, lett. c ter),
del d.l.vo. 368/2001, nel testo modificato, da
ultimo, dall’articolo 7, co. 1 lett. d), del dl 76/2013).