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Roma, 11 settembre
2013
Circolare n. 210/2013
Oggetto: Lavoro –
Conversione del decreto lavoro – D.L.
28.6.2013, n. 76 come convertito dalla legge 9.8.2013, n. 99, su G.U. n. 196
del 22.8.2013 – Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29.8.2013.
Si
segnalano di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto lavoro (D.L. n. 76/2013) alla
luce delle modifiche apportate in sede di conversione in legge e dei
chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro.
Incentivi contributivi per l’assunzione di
giovani (art. 1)
– E’ stata confermata la parziale decontribuzione a favore dei datori di lavoro
che entro il 30 giugno 2015 assumano a tempo indeterminato giovani di età
compresa tra i 18 e i 29 anni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
siano privi di impiego da almeno 6 mesi o siano privi di diploma di scuola
media superiore o professionale; è stata soppressa la condizione che i soggetti
vivano soli con una o più persone a
carico. Resta confermata inoltre la misura dell’incentivo che è pari ad un
terzo della retribuzione mensile lorda con un tetto di 650 euro mensili per
lavoratore e che sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi in caso
di trasformazione di un contratto in essere in contratto a tempo
indeterminato). Resta fermo che per il riconoscimento della decontribuzione è
necessario che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto
della forza lavoro aziendale. L’operatività degli incentivi scatterà dalla
pubblicazione di un apposito avviso da parte del Ministero del Lavoro sul proprio
sito internet (www.lavoro.gov.it). Per
le modalità di richiesta degli incentivi le aziende dovranno attenersi alla
procedura prevista dalla disposizione in esame.
Apprendistato (art. 2, commi 1, 2 e 3) – E’ stato
soppresso il carattere di straordinarietà e temporaneità (fino al 31 dicembre
2015) delle misure introdotte dal decreto originario in materia di
apprendistato che pertanto assumono carattere strutturale nei confronti di
tutte le imprese (non più quindi solamente di micro, piccole e medie imprese).
In particolare la norma in esame ha affidato alla Conferenza Stato-Regioni il
compito di adottare entro il 30 settembre prossimo linee guida volte a
semplificare alcuni aspetti della disciplina dell’apprendistato
professionalizzante (con particolare riguardo alla predisposizione del piano
formativo individuale e alla registrazione della formazione); in caso di
mancata adozione delle linee guida dette semplificazioni si applicheranno
automaticamente.
Tirocini formativi e di orientamento (art.
2, comma 5 ter) – Al
fine di semplificare il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento è stato
previsto per i datori di lavoro con sedi in più regioni l’applicazione della
sola normativa della regione ove è ubicata la sede legale e la possibilità di
accentrare le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.
Contratti a termine (art. 7, comma 1) – Nessuna novità
rispetto a quanto già previsto dal decreto legge originario che, come è noto,
correggendo opportunamente la riforma Fornero ha riportato gli intervalli di
tempo per poter stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore
a 10 e 20 giorni, rispettivamente a seconda che la durata del primo contratto
sia fino a sei mesi o superiore. Al riguardo si fa osservare che, in base
all’accordo dell’1 agosto di rinnovo del CCNL logistica, trasporto e
spedizione, intervenuto prima della conversione del decreto legge in esame, i
termini in questione sono stati fissati rispettivamente in 20 e 30 giorni. E’
stata infine confermata anche la soppressione dell’obbligo introdotto dalla
riforma Fornero per i datori di lavoro di comunicare al Centro per l’Impiego la prosecuzione del contratto oltre la
scadenza senza che si determini la trasformazione del contratto a tempo
indeterminato (rispettivamente fino a 30 giorni per i contratti di durata fino
a 6 mesi e fino a 50 giorni per i contratti di durata superiore).
Distacco (art. 7, comma 2, lett. 0a) – E’ stata introdotta una specifica
disciplina sul distacco del lavoratore tra aziende che abbiano sottoscritto tra
loro un contratto di rete ossia un
contratto con cui più imprenditori si
obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in
ambiti predeterminati ovvero ad esercitare in comune una o più attività
rientranti nell’oggetto della propria impresa (legge n.33/2009); in
particolare, la disposizione in esame ha previsto il riconoscimento automatico
dell’interesse dell’impresa distaccante, che come è noto costituisce uno dei
requisiti essenziali per la legittimità del distacco, qualora lo stesso avvenga
appunto nell’ambito di un contratto di rete.
Lavoro a chiamata (art. 7, comma 2, lett. a) – E’ stato confermato il limite quantitativo
all’utilizzo del cosiddetto lavoro a
chiamata (o lavoro intermittente) consistente, per ciascun lavoratore con
il medesimo datore di lavoro, a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di
tre anni solari. In caso di superamento di tale limite il rapporto con il
lavoratore interessato si trasformerà a tempo pieno e indeterminato.
Contratti a progetto (art. 7, comma 2, lett. c) – Resta confermato che tra le cause di
divieto del contratto a progetto rientra il contemporaneo svolgimento di
compiti meramente esecutivi e ripetitivi mentre
in precedenza era sufficiente che ricorresse una sola delle due situazioni.
Rimangono ovviamente fermi tutti gli altri requisiti introdotti dalla riforma
Fornero (legge n. 92/2012) per la regolarità del contratto a progetto.
Licenziamenti individuali (art. 7, comma 4) – Come è noto, tra
le varie modifiche apportate dalla riforma Fornero alla disciplina dei
licenziamenti individuali è stato introdotto l’obbligo per le aziende con oltre
15 dipendenti di attivare una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro prima
di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Resta
confermata l’esclusione della predetta procedura in caso di licenziamento per
superamento del periodo di comporto dell’assenza per malattia.
Dimissioni (art. 7, comma 5, lett.
d) – Resta confermata l’estensione della procedura di convalida delle
dimissioni introdotta dalla riforma
Fornero anche ai contratti a progetto e a quelli di associazione in
partecipazione.
Bonus ASPI (art. 7, comma 5, lett. b) – Resta confermato per i datori di lavoro
che assumeranno a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI (l’Assicurazione sociale per
l’impiego introdotta dalla riforma Fornero da quest’anno) il riconoscimento di
un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe
stata corrisposta al lavoratore. Al fine di evitare pratiche elusive il bonus
non sarà riconosciuto per i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da
un’azienda che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con
quelli dell’azienda che assume o che risulti con quest’ultima in rapporto di
collegamento o di controllo.
Ammortizzatori sociali (art. 7, comma 5, lett. c) – Resta confermata la proroga al 31 ottobre
2013 (in precedenza 18 luglio 2013) del termine previsto dalla riforma Fornero
per l’istituzione dei Fondi di
solidarietà bilaterali aventi lo scopo di garantire forme di sostegno al
reddito per i lavoratori delle imprese con oltre 15 dipendenti appartenenti a
settori non coperti dalla cassa integrazione. In caso di mancata attuazione dei
fondi entro tale termine sarà istituito dal Ministero del Lavoro un fondo di
solidarietà residuale che avrà efficacia dall’1 gennaio 2014.
Stabilizzazione di associati in
partecipazione con apporto di lavoro (art. 7 bis) – E’ stata
introdotta la possibilità per i datori di lavoro di regolarizzare gli associati
in partecipazione tramite la stipula entro il 30 settembre 2013 di specifici
contratti collettivi che prevedano l’assunzione a tempo indeterminato di questi
soggetti (anche con contratti di apprendistato) entro i successivi tre mesi.
Responsabilità solidale negli appalti (art.
9, comma 1) –
Anche in questo caso sono state confermate tutte le disposizioni già previste
in materia dal decreto legge originario. Diventa pertanto definitiva la
limitazione ai soli aspetti retributivi della possibilità riconosciuta ai CCNL
dalla riforma Fornero di alleggerire la responsabilità solidale dei committenti
per le irregolarità commesse dagli appaltatori nei confronti dei lavoratori
impiegati nell’appalto. Questa possibilità è stata pertanto esclusa per gli
aspetti contributivi e assicurativi per i quali il committente rimane in ogni
caso pienamente corresponsabile. Resta altresì confermato che la disciplina
della responsabilità solidale non si applica ai contratti di appalto stipulati
con la pubblica amministrazione e che la stessa invece
opera nei confronti di qualsiasi lavoratore impiegato nell’appalto, ivi
compresi quelli con contratti di natura autonoma; al riguardo il Ministero del
Lavoro ha precisato che per lavoratori con contratti di natura autonoma devono
intendersi esclusivamente quei lavoratori con contratti a progetto o di
collaborazione impiegati nell’appalto e
non anche quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva
all’assolvimento dei relativi oneri (ad esempio i liberi professionisti).
Società a responsabilità limitata (art. 9,
commi da 13 a 15)
– Sono state confermate le modifiche in materia di società a responsabilità
limitata già previste dal decreto originario che consistono, in particolare,
nell’abrogazione della disciplina sulla Srl a
capitale ridotto (introdotta dalla legge n.134/2012) nonché nell’introduzione
della possibilità di costituire la Srl semplificata
di cui alla legge n. 27/2012 da parte di soggetti di qualsiasi età (in
precedenza di età non superiore a 35 anni).
Fabio Marrocco Responsabile di
Area |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 187/2013, 155/2013, 260/2012 e 14/2004
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Allegati due:
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© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U.
n. 196 del 22.8.2013 (fonte Guritel)
LEGGE 9 agosto 2013, n.
99
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
giugno 2013,n. 76, recante primi interventi urgenti
per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonche' in materia di
Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre
misure finanziarie urgenti.
Testo del decreto-legge 28
giugno 2013, n.76 coordinato con la legge
di conversione 9 agosto 2013,
n. 99
Titolo I
Misure straordinarie per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale
Art. 1
Incentivi per nuove
assunzioni a tempo indeterminato di
lavoratori
giovani
1. Al fine di promuovere
forme di occupazione stabile di
giovani
fino a 29 anni di eta' e in attesa
dell'adozione di ulteriori misure
da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse
della nuova
programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito
in via
sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e
16, un
incentivo per i datori di
lavoro che assumano,
con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di
cui al
comma 2, nel
rispetto dell'articolo 40
del Regolamento (CE)
n.
800/2008.
1-bis.
L'incentivo di cui al comma
1 non spetta
per le
assunzioni
con contratti di lavoro domestico.
2. L'assunzione di cui
al comma 1 deve riguardare lavoratori,
di
eta' compresa tra i
18 ed i 29 anni, che
rientrino in una delle
seguenti condizioni:
a) siano privi di
impiego regolarmente retribuito da
almeno sei
mesi;
b) siano privi
di un diploma
di scuola media
superiore o
professionale;
c) (soppressa).
3. Le
assunzioni di cui al comma
1 devono comportare
un
incremento
occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere
dal
giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30
giugno
2015.
4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi,
ed e'
corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante
conguaglio nelle
denunce contributive mensili del periodo di riferimento,
fatte salve
le diverse regole vigenti
per il versamento
dei contributi in
agricoltura. Il
valore mensile dell'incentivo non puo' comunque
superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore
assunto
ai sensi del presente articolo.
5. L'incentivo di cui al
comma 1 e' corrisposto, per un periodo di
12 mesi, ed entro i limiti
di seicentocinquanta euro
mensili per
lavoratore, nel caso
di trasformazione con
contratto a tempo
indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai
commi 2 e
3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i
datori di
lavoro hanno comunque gia' beneficiato
dell'incentivo di cui al comma
4. Alla
trasformazione di cui
al presente comma
deve comunque
corrispondere entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore
con
contratto di lavoro dipendente, prescindendo in tal
caso, per
la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive
di cui
al
comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma
3.
6. L'incremento
occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato sulla
base della differenza
tra il numero
dei lavoratori rilevato
in
ciascun mese e il
numero dei lavoratori
mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con
contratto di
lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra
le ore
pattuite e l'orario normale di
lavoro dei lavoratori
a tempo
pieno.
7. L'incremento della
base occupazionale va considerato al
netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o
facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
8. All'incentivo di cui
al presente articolo
si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della
legge 28
giugno 2012, n. 92.
9. Entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o
maggiori oneri per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo
di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo
e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il
medesimo
termine l'Inps, con
propria circolare, disciplina
le modalita'
attuative del presente incentivo.
10. L'incentivo si applica
alle assunzioni intervenute a decorrere
dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione
di cui
al
comma 12. Tali assunzioni devono essere effettuate non
oltre il 30
giugno
2015. Il Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali
fornisce comunicazione
della data di
decorrenza dell'incentivo
mediante
avviso pubblicato nel sito internet istituzionale.
11. Il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali e l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli
atti di
cui al comma 10.
12. Le risorse di cui
al comma 1,
destinate al finanziamento
dell'incentivo
straordinario di cui
al medesimo comma,
sono
determinate:
a) nella misura di 100
milioni di euro
per l'anno 2013, 150
milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per
l'anno 2015
e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le
regioni Abruzzo,
Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e
Sicilia,
a valere sulla corrispondente riprogrammazione
delle risorse del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183 gia'
destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche', per
garantirne
il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse
del medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli
interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12
novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione
europea. Le predette risorse sono versate all'entrata
del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle finalita'
di cui al presente
articolo ai sensi del comma 13;
b) nella misura di 48
milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni
di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per
l'anno 2015 e 50
milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni,
ripartiti
tra le Regioni
sulla base dei
criteri di riparto
dei Fondi
strutturali.
13. Le predette
risorse sono destinate
al Fondo sociale
per
l'occupazione e la
formazione di cui
all'articolo 18, comma
1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione
degli importi
destinati per singola Regione.
14. L'incentivo di cui al
presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS
con le modalita'
di cui al
presente comma. L'Istituto
provvede,
entro tre giorni dalla
presentazione della domanda
di
ammissione
al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire
una specifica
comunicazione in ordine
alla sussistenza di una
effettiva disponibilita' di
risorse per l'accesso
al beneficio
medesimo.
A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,
in favore
del richiedente opera
una riserva di
somme pari
all'ammontare
previsto del beneficio
spettante sulla base
della
documentazione
allegata alla domanda e allo stesso
richiedente e'
assegnato
un termine perentorio
di sette giorni
lavorativi per
provvedere
alla stipula del contratto
di lavoro che da' titolo
all'agevolazione.
Entro il termine perentorio dei successivi
sette
giorni
lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al
competente
ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da'
titolo
all'agevolazione. In caso di mancato
rispetto dei termini
perentori
di cui ai periodi che precedono,
il richiedente decade
dalla riserva
di somme operata
in suo favore,
che vengono
conseguentemente rimesse
a disposizione di
ulteriori potenziali
beneficiari.
L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS
in base
all'ordine cronologico di
presentazione delle
domande
cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che
da' titolo all'agevolazione
e, in caso di insufficienza delle risorse
indicate,
valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla
durata
dell'incentivo, l'INPS non
prende piu' in considerazione
ulteriori
domande con riferimento alla Regione per la quale e' stata
verificata tale
insufficienza di risorse,
fornendo immediata
comunicazione anche
attraverso il proprio
sito internet
istituzionale.
L'INPS provvede al monitoraggio delle
minori entrate
valutate con
riferimento alla durata
dell'incentivo, inviando
relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al
Ministero dell'economia e delle finanze.
15. A valere sulle
risorse programmate nell'ambito dei
Programmi
operativi regionali 2007-2013,
le Regioni e
Province autonome,
possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di
cui al
presente articolo.
16. La decisione regionale
di attivare l'incentivo
di cui al
presente articolo deve
indicare l'ammontare massimo
di risorse
dedicate all'incentivo stesso ed
essere prontamente comunicata
al
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, al Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle
predette
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse
individuate
nell'ambito dei programmi regionali imputandole,
nelle more della
rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di
tesoreria del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183. Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di spesa
al pertinente capitolo dello stato di
previsione della spesa
del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con
indicazione degli
importi destinati per singola Regione anche ai fini
dell'attuazione
della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.
17. (Soppresso)
18. Il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali e l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli
atti di
cui al comma 15.
19. Entro un giorno
dalla ricezione della comunicazione di
cui al
comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo,
l'Inps ne da' apposita diffusione.
20. L'Inps
fornisce alle Regioni
le informazioni dettagliate
necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle
spese
connesse all'attuazione dell'incentivo.
21. Entro trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
provvedera' ad effettuare
la comunicazione di cui all'articolo 9
del
Regolamento (CE) n. 800/2008.
22. In relazione alla
prossima scadenza del Regolamento
(CE) n.
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica
la compatibilita' delle disposizioni
di cui al presente articolo alle
nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione
e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.
22-bis. Gli interventi di cui al presente
articolo costituiscono
oggetto
di monitoraggio ai sensi
dell'articolo 1, comma
2, della
legge
28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31
dicembre 2015,
si
provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui
al
comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92
del
2012.
Art. 2
Interventi straordinari per
favorire l'occupazione, in
particolare
giovanile
1. Le disposizioni di
cui al presente articolo contengono
misure
volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge
in particolare i soggetti giovani.
2. In considerazione
della situazione occupazionale
richiamata al
comma 1, che richiede
l'adozione di misure
volte a restituire
all'apprendistato il ruolo di modalita'
tipica di entrata dei giovani
nel mercato del lavoro, entro il
30 settembre 2013
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare
il contratto di
apprendistato
professionalizzante o contratto
di
mestiere, anche in vista
di una disciplina
maggiormente uniforme
sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica
di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
167.
Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo,
possono
in particolare essere adottate le seguenti disposizioni
derogatorie
dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:
a) il piano formativo
individuale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a) e' obbligatorio
esclusivamente in relazione
alla
formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e specialistiche;
b) la
registrazione della formazione
e della qualifica
professionale a fini
contrattuali eventualmente acquisita
e'
effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello
di
libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro
del
lavoro e delle politiche
sociali del 10
ottobre 2005, recante
«Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;
c) in caso di imprese
multi localizzate, la formazione
avviene
nel rispetto della disciplina
della regione ove
l'impresa ha la
propria sede legale.
3. Decorso inutilmente il
termine per l'adozione delle linee guida
di cui al comma 2, in relazione
alle assunzioni con
contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere trovano
diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c)
del medesimo comma
2. Nelle
ipotesi di cui
al precedente
periodo,
resta comunque salva la possibilita' di una
diversa
disciplina in
seguito all'adozione delle
richiamate linee guida
ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di
specie da parte
delle singole regioni.
4. - 5. (Soppressi)
5-bis. Al fine di sostenere la
tutela del settore
dei beni
culturali
e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero
dei beni
e
delle attivita' culturali e del turismo un Fondo
straordinario con
stanziamento
pari a 1
milione di euro,
denominato «Fondo mille
giovani
per la
cultura», destinato alla
promozione di tirocini
formativi
e di orientamento nei settori delle attivita' e dei
servizi
per
cultura rivolti a giovani fino a
ventinove anni di eta'. Con
decreto
del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del
turismo,
di concerto con il Ministro del
lavoro e delle
politiche
sociali
e con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la
semplificazione,
da adottare entro sessanta giorni
dalla data di
entrata
in vigore della legge di conversione
del presente decreto,
sono
definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo
di cui al
presente
comma.
5-ter. Per i tirocini formativi e di
orientamento di cui alle linee
guida
di cui all'Accordo sancito il 24
gennaio 2013 in
sede di
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le
province
autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici
e
privati con sedi in piu' regioni possono fare
riferimento alla sola
normativa
della regione dove e' ubicata la
sede legale e
possono
altresi' accentrare le
comunicazioni di cui all'articolo
1, commi
1180
e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296,
presso il
Servizio
informatico nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede
legale.
*****OMISSIS*****
Titolo II
Disposizioni in materia di rapporti di
lavoro, di occupazione e di
previdenza
sociale
Art. 7
Modifiche alla disciplina introdotta dalla
legge 28 giugno 2012,
n. 92
1. Al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato
in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il
comma 1-bis e' sostituito
dal seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e'
richiesto:
a) nell'ipotesi del
primo rapporto a
tempo determinato, di
durata non superiore
a dodici mesi comprensiva
di eventuale
proroga, concluso fra un datore di lavoro
o utilizzatore e un
lavoratore per lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione,
sia
nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso
di prima
missione di un
lavoratore nell'ambito di
un contratto di
somministrazione a tempo
determinato ai sensi
del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276;
b) in ogni altra
ipotesi individuata dai contratti
collettivi,
anche aziendali, stipulati
dalle organizzazioni sindacali
dei
lavoratori e dei
datori di lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.»;
b) all'articolo 4, il
comma 2-bis e' abrogato;
c) all'articolo 5:
1) al comma 2, dopo
le parole «se il rapporto di lavoro»,
sono
inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi
dell'articolo 1,
comma 1-bis,»;
2) il comma 2-bis e' abrogato;
3) il comma 3 e' sostituito dal
seguente «3. Qualora
il
lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1,
entro
un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di
durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di
scadenza di
un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si
considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al
presente
comma, nonche' di cui al comma
4, non trovano applicazione nei
confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita'
stagionali di cui
al comma 4-ter nonche' in relazione
alle ipotesi individuate
dai
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle
organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
piu'
rappresentative sul piano nazionale.»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo
la lettera c-bis), e' inserita la seguente:
«c-ter) ferme
restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,
i rapporti instaurati ai sensi
dell'articolo 8, comma
2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223»;
2) il comma 6 e' abrogato;
3) al comma 7, le
parole: «stipulato ai sensi dell'articolo
1,
comma 1» sono
sostituite dalle seguenti:
«stipulato ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis».
2. Al
decreto legislativo 10
settembre 2003, n.
276, come
modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012,
n. 92, sono
apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 30, dopo
il comma 4-bis e' aggiunto il
seguente:
«4-ter. Qualora il distacco di personale
avvenga tra aziende
che
abbiano
sottoscritto un contratto di
rete di impresa
che abbia
validita' ai
sensi del decreto-legge
10 febbraio 2009,
n. 5,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33,
l'interesse
della parte distaccante sorge
automaticamente in forza
dell'operare
della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei
lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre
per
le stesse imprese e' ammessa la codatorialita'
dei dipendenti
ingaggiati
con regole stabilite attraverso
il contratto di
rete
stesso»;
a) all'articolo 34, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis.
In ogni caso, fermi restando i presupposti
di instaurazione
del
rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici
esercizi
e dello spettacolo, il contratto di
lavoro intermittente
e' ammesso, per
ciascun lavoratore con il
medesimo datore di
lavoro, per
un periodo complessivamente non
superiore alle
quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco
di tre anni
solari. In caso di
superamento del predetto
periodo il relativo
rapporto si trasforma in un
rapporto di lavoro
a tempo pieno
e
indeterminato.»;
b) (soppressa)
c) all'articolo 61,
comma 1, le parole: «esecutivi o
ripetitivi»
sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;
c-bis)
all'articolo 61, dopo
il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. Se il contratto ha per
oggetto un'attivita' di
ricerca
scientifica
e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel
tempo,
il progetto prosegue automaticamente»;
d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le
parole: «, ai fini della
prova»
sono soppresse;
e) all'articolo 70,
comma 1, sono eliminate le seguenti parole:
«di natura meramente occasionale»;
f) all'articolo 72, il
comma 4-bis e'
sostituito dal seguente:
«In considerazione delle particolari e oggettive condizioni
sociali
di specifiche categorie
di soggetti correlate
allo stato di
disabilita', di
detenzione, di tossicodipendenza o
di fruizione di
ammortizzatori sociali per i
quali e' prevista
una contribuzione
figurativa,
utilizzati nell'ambito di
progetti promossi da
amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, con proprio decreto, puo'
stabilire specifiche condizioni,
modalita' e importi dei
buoni orari».
2-bis. L'espressione «vendita diretta
di beni
e di servizi»,
contenuta
nell'articolo 61, comma 1,
del decreto legislativo
10
settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia
le attivita' di vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi.
3. Ai
fini di cui al comma
2, lettera a),
si computano
esclusivamente le giornate
di effettivo lavoro
prestate
successivamente all'entrata in vigore della presente
disposizione.
4. Il comma 6
dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
successive modificazioni e' sostituito
dal seguente: «6. La procedura
di cui al presente articolo
non trova applicazione
in caso di
licenziamento per superamento
del periodo di
comporto di cui
all'articolo 2110 del codice civile, nonche'
per i licenziamenti e le
interruzioni del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28
giugno 2012, n.
92. La
stessa procedura, durante la quale le parti, con
la partecipazione
attiva della commissione di cui al comma 3, procedono
ad esaminare
anche soluzioni alternative
al recesso, si conclude entro venti
giorni dal momento in cui la Direzione territoriale
del lavoro ha
trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva
l'ipotesi in
cui le parti, di
comune avviso, non
ritengano di proseguire
la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce
il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine
di cui
al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al
lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le
parti al
tentativo di conciliazione
e'
valutata dal giudice
ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».
5. Alla legge 28 giugno
2012, n. 92 sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 3, al
secondo periodo, in fine, dopo
la parola:
«trattamento» sono
aggiunte le seguenti:
«nonche'
sugli effetti
determinati dalle diverse misure sulle dinamiche
intergenerazionali»;
2) al comma 22, il
periodo: «decorsi dodici mesi dalla data
di
entrata in vigore della presente legge» e'
sostituito dal seguente:
«al 1° gennaio 2014»;
2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549,
e' aggiunto il
seguente
comma:
«Le
disposizioni di cui
al secondo comma
non si applicano,
limitatamente
alle imprese a
scopo mutualistico, agli
associati
individuati mediante
elezione dall'organo assembleare
di cui
all'articolo
2540, il cui contratto sia certificato
dagli organismi
di
cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,
e successive modificazioni, nonche' in relazione al
rapporto fra
produttori
e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione
di
registrazioni sonore, audiovisive o di
sequenze di immagini
in
movimento»;
b) all'articolo 2,
dopo il comma 10, e' inserito
il seguente:
«10-bis. Al datore di lavoro che, senza
esservi tenuto, assuma
a
tempo pieno e
indeterminato lavoratori che
fruiscono
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui al comma 1 e'
concesso, per ogni mensilita' di retribuzione
corrisposta al
lavoratore, un contributo
mensile pari al
cinquanta per cento
dell'indennita' mensile residua che sarebbe
stata corrisposta al
lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente
comma
e' escluso con
riferimento a quei
lavoratori che siano
stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello
stesso
o diverso settore di attivita'
che, al
momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con
quelli
dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto
di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara,
sotto la
propria responsabilita', all'atto
della richiesta di avviamento, che
non ricorrono le menzionate condizioni ostative».
c) all'articolo 3:
1) al comma 4, le
parole: «entro dodici mesi
dalla data di
entrata in vigore
della presente legge
sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;
2) al medesimo
comma 4
e' aggiunto, in
fine, il seguente
periodo: «Decorso inutilmente
il termine di
cui al periodo
precedente, al fine di
assicurare adeguate forme
di sostegno ai
lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere
dal
1° gennaio 2014 si provvede mediante la
attivazione del fondo
di
solidarieta' residuale di
cui ai commi 19 e seguenti.»;
3) al comma 14, al
primo periodo, le parole: «nel termine
di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;
4) al comma 19, le
parole: «entro il
31 marzo 2013,»
sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;
5) ai commi 42, 44 e
45, le parole «entro il 30 giugno
2013»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».
5-bis) ai commi 5, 42, 44 e 45,
le parole: «decreto
del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle
seguenti:
«decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali»;
d) all'articolo 4:
1) dopo il comma
23, e' inserito
il seguente: «23-bis.
Le
disposizioni di cui ai commi da 16 a
23 trovano applicazione,
in
quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a
progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 10
settembre 2003, n.
276 e con
contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma,
del codice
civile»;
2) il numero 1)
della lettera c) del comma 33 e' abrogato.
6. Nelle more
dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42,
della legge 28
giugno 2012, n.
92, della disciplina
dei fondi
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre
1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
della
legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo
6, comma
2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al
31 dicembre 2013.
7. Al decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
all'articolo 4,
dopo l'alinea, e' inserita la seguente
lettera: «a) conservazione
dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita'
lavorativa tale da assicurare un reddito annuale
non superiore al
reddito minimo personale
escluso da imposizione.
Tale soglia di
reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8,
commi 2
e
3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.».
7-bis.
All'articolo 4, comma
1, lettera d),
del decreto
legislativo
21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo 4,
comma
33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le
parole:
«inferiore
a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a sei
mesi».
Art. 7-bis
Stabilizzazione di associati in
partecipazione con apporto
di
lavoro
1. Al fine di promuovere
la stabilizzazione dell'occupazione
mediante
il ricorso a
contratti di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato
nonche' di garantire il corretto utilizzo dei
contratti
di
associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo
compreso
fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre
2013, le aziende,
anche
assistite dalla propria associazione
di categoria, possono
stipulare
con le associazioni dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative
sul piano nazionale specifici contratti
collettivi
che,
ove abbiano i contenuti di cui al comma 2,
rendono applicabili
le
disposizioni di cui ai commi successivi.
2. I contratti di
cui al comma
1 prevedono l'assunzione
con
contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi
dalla loro
stipulazione, di soggetti
gia'
parti, in veste
di
associati,
di contratti di associazione in partecipazione con apporto
di
lavoro. Per le assunzioni sono
applicabili i benefici
previsti
dalla
legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le
assunzioni
a tempo indeterminato possono
essere realizzate anche
mediante
contratti di apprendistato. I
lavoratori interessati alle
assunzioni
sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto
riguardante
i
pregressi rapporti di associazione,
atti di conciliazione
nelle
sedi
e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti
del
codice
di procedura civile.
3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di
cui al comma
2, i
datori
di lavoro possono recedere dal rapporto
di lavoro solo
per
giusta
causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
4. L'efficacia degli atti di conciliazione di
cui al
comma 2 e'
risolutivamente
condizionata all'adempimento dell'obbligo,
per il
solo
datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui
all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo
di
contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento
del
trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della
quota
di contribuzione a carico degli
associati per i
periodi di
vigenza
dei contratti di associazione in
partecipazione e comunque
per un
periodo non superiore
a sei mesi,
riferito a ciascun
lavoratore
assunto a tempo indeterminato.
5. I
datori di lavoro
depositano, presso le
competenti sedi
dell'INPS,
i contratti di cui al comma 1 e gli atti di
conciliazione
di
cui al comma 2, unitamente ai contratti di
lavoro subordinato a
tempo indeterminato stipulati
con ciascun lavoratore e
all'attestazione
dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il
31
gennaio 2014, ai fini della verifica circa
la correttezza degli
adempimenti.
Gli esiti di tale verifica, anche
per quanto riguarda
l'effettivita' dell'assunzione, sono
comunicati alle competenti
Direzioni
territoriali del lavoro individuate
in base alla
sede
legale
dell'azienda.
6.
L'accesso alla normativa
di cui al
presente articolo e'
consentito
anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti
amministrativi o
giurisdizionali non definitivi
concernenti la
qualificazione dei
pregressi rapporti. Gli
effetti di tali
provvedimenti
sono sospesi fino all'esito della verifica
di cui al
comma
5.
7. Il buon esito della
verifica di cui
al comma 5
comporta,
relativamente
ai pregressi rapporti
di associazione o
forme di
tirocinio,
l'estinzione degli illeciti, previsti
dalle disposizioni
in
materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche
connessi
ad attivita' ispettiva gia'
compiuta alla data di entrata in
vigore della
legge di conversione
del presente decreto
e con
riferimento alle
forme di tirocinio
avviate dalle
aziende
sottoscrittrici
dei contratti di cui al comma
1. Subordinatamente
alla predetta
verifica viene altresi' meno
l'efficacia dei
provvedimenti
amministrativi emanati in conseguenza di
contestazioni
riguardanti
i medesimi rapporti anche se gia' oggetto di
accertamento
giudiziale
non definitivo. L'estinzione
riguarda anche le
pretese
contributive,
assicurative e le sanzioni
amministrative e civili
conseguenti alle
contestazioni connesse ai
rapporti di cui al
presente
comma.
*****OMISSIS*****
Art. 9
Ulteriori disposizioni in materia di
occupazione
1. Le disposizioni di
cui all'articolo 29, comma 2,
del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modificazioni,
trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli
obblighi
di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei
lavoratori
con contratto di lavoro
autonomo. Le medesime
disposizioni non
trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto
stipulati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2,
del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165. Le disposizioni
dei
contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma
2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modificazioni,
hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi
dovuti ai lavoratori
impiegati nell'appalto con
esclusione di
qualsiasi effetto in
relazione ai contributi
previdenziali e
assicurativi.
*****OMISSIS*****
13. All'articolo
2463-bis del codice civile,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, le
parole: «che non
abbiano compiuto i
trentacinque anni di eta' alla data
della costituzione» sono
soppresse;
b) al comma 2, punto
6), le parole: «, i
quali devono essere
scelti tra i soci» sono soppresse;
b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le clausole del modello standard tipizzato
sono inderogabili»;
c) il comma 4 e' soppresso.
14. All'articolo 44 del
decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4
sono soppressi;
b) al comma 4-bis le
parole: «societa' a responsabilita'
limitata
a capitale ridotto»
sono sostituite dalle
seguenti: «societa' a
responsabilita' limitata semplificata».
15. Le societa' a responsabilita' limitata
a capitale ridotto
iscritte al registro delle imprese ai
sensi dell'articolo 44 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in
vigore del
presente decreto, sono
qualificate societa' a responsabilita'
limitata semplificata.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO