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Roma, 11 settembre 2013

 

Circolare n. 210/2013

 

Oggetto: Lavoro – Conversione del decreto lavoro – D.L. 28.6.2013, n. 76 come convertito dalla legge 9.8.2013, n. 99, su G.U. n. 196 del 22.8.2013 – Circ. Min. Lavoro n. 35 del 29.8.2013.

 

Si segnalano di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto lavoro (D.L. n. 76/2013) alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione in legge e dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro.

 

Incentivi contributivi per l’assunzione di giovani (art. 1) – E’ stata confermata la parziale decontribuzione a favore dei datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano privi di impiego da almeno 6 mesi o siano privi di diploma di scuola media superiore o professionale; è stata soppressa la condizione che i soggetti vivano soli con una o più persone a carico. Resta confermata inoltre la misura dell’incentivo che è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda con un tetto di 650 euro mensili per lavoratore e che sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi in caso di trasformazione di un contratto in essere in contratto a tempo indeterminato). Resta fermo che per il riconoscimento della decontribuzione è necessario che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto della forza lavoro aziendale. L’operatività degli incentivi scatterà dalla pubblicazione di un apposito avviso da parte del Ministero del Lavoro sul proprio sito internet (www.lavoro.gov.it). Per le modalità di richiesta degli incentivi le aziende dovranno attenersi alla procedura prevista dalla disposizione in esame.

 

Apprendistato (art. 2, commi 1, 2 e 3) – E’ stato soppresso il carattere di straordinarietà e temporaneità (fino al 31 dicembre 2015) delle misure introdotte dal decreto originario in materia di apprendistato che pertanto assumono carattere strutturale nei confronti di tutte le imprese (non più quindi solamente di micro, piccole e medie imprese). In particolare la norma in esame ha affidato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare entro il 30 settembre prossimo linee guida volte a semplificare alcuni aspetti della disciplina dell’apprendistato professionalizzante (con particolare riguardo alla predisposizione del piano formativo individuale e alla registrazione della formazione); in caso di mancata adozione delle linee guida dette semplificazioni si applicheranno automaticamente.

 

Tirocini formativi e di orientamento (art. 2, comma 5 ter) – Al fine di semplificare il ricorso ai tirocini formativi e di orientamento è stato previsto per i datori di lavoro con sedi in più regioni l’applicazione della sola normativa della regione ove è ubicata la sede legale e la possibilità di accentrare le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

 

Contratti a termine (art. 7, comma 1) – Nessuna novità rispetto a quanto già previsto dal decreto legge originario che, come è noto, correggendo opportunamente la riforma Fornero ha riportato gli intervalli di tempo per poter stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore a 10 e 20 giorni, rispettivamente a seconda che la durata del primo contratto sia fino a sei mesi o superiore. Al riguardo si fa osservare che, in base all’accordo dell’1 agosto di rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione, intervenuto prima della conversione del decreto legge in esame, i termini in questione sono stati fissati rispettivamente in 20 e 30 giorni. E’ stata infine confermata anche la soppressione dell’obbligo introdotto dalla riforma Fornero per i datori di lavoro di comunicare al Centro per l’Impiego la prosecuzione del contratto oltre la scadenza senza che si determini la trasformazione del contratto a tempo indeterminato (rispettivamente fino a 30 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi e fino a 50 giorni per i contratti di durata superiore).

 

Distacco (art. 7, comma 2, lett. 0a) – E’ stata introdotta una specifica disciplina sul distacco del lavoratore tra aziende che abbiano sottoscritto tra loro un contratto di rete ossia un contratto con cui più imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa (legge n.33/2009); in particolare, la disposizione in esame ha previsto il riconoscimento automatico dell’interesse dell’impresa distaccante, che come è noto costituisce uno dei requisiti essenziali per la legittimità del distacco, qualora lo stesso avvenga appunto nell’ambito di un contratto di rete.

 

Lavoro a chiamata (art. 7, comma 2, lett. a) – E’ stato confermato il limite quantitativo all’utilizzo del cosiddetto lavoro a chiamata (o lavoro intermittente) consistente, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento di tale limite il rapporto con il lavoratore interessato si trasformerà a tempo pieno e indeterminato.

 

Contratti a progetto (art. 7, comma 2, lett. c) – Resta confermato che tra le cause di divieto del contratto a progetto rientra il contemporaneo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi mentre in precedenza era sufficiente che ricorresse una sola delle due situazioni. Rimangono ovviamente fermi tutti gli altri requisiti introdotti dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) per la regolarità del contratto a progetto.

 

Licenziamenti individuali (art. 7, comma 4) – Come è noto, tra le varie modifiche apportate dalla riforma Fornero alla disciplina dei licenziamenti individuali è stato introdotto l’obbligo per le aziende con oltre 15 dipendenti di attivare una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro prima di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Resta confermata l’esclusione della predetta procedura in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto dell’assenza per malattia.

 

Dimissioni (art. 7, comma 5, lett. d) – Resta confermata l’estensione della procedura di convalida delle dimissioni introdotta dalla riforma Fornero anche ai contratti a progetto e a quelli di associazione in partecipazione.

 

Bonus ASPI (art. 7, comma 5, lett. b) – Resta confermato per i datori di lavoro che assumeranno a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI (l’Assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla riforma Fornero da quest’anno) il riconoscimento di un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di evitare pratiche elusive il bonus non sarà riconosciuto per i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da un’azienda che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che assume o che risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o di controllo.

 

Ammortizzatori sociali (art. 7, comma 5, lett. c) – Resta confermata la proroga al 31 ottobre 2013 (in precedenza 18 luglio 2013) del termine previsto dalla riforma Fornero per l’istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali aventi lo scopo di garantire forme di sostegno al reddito per i lavoratori delle imprese con oltre 15 dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla cassa integrazione. In caso di mancata attuazione dei fondi entro tale termine sarà istituito dal Ministero del Lavoro un fondo di solidarietà residuale che avrà efficacia dall’1 gennaio 2014.

 

Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro (art. 7 bis) – E’ stata introdotta la possibilità per i datori di lavoro di regolarizzare gli associati in partecipazione tramite la stipula entro il 30 settembre 2013 di specifici contratti collettivi che prevedano l’assunzione a tempo indeterminato di questi soggetti (anche con contratti di apprendistato) entro i successivi tre mesi.

 

Responsabilità solidale negli appalti (art. 9, comma 1) – Anche in questo caso sono state confermate tutte le disposizioni già previste in materia dal decreto legge originario. Diventa pertanto definitiva la limitazione ai soli aspetti retributivi della possibilità riconosciuta ai CCNL dalla riforma Fornero di alleggerire la responsabilità solidale dei committenti per le irregolarità commesse dagli appaltatori nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto. Questa possibilità è stata pertanto esclusa per gli aspetti contributivi e assicurativi per i quali il committente rimane in ogni caso pienamente corresponsabile. Resta altresì confermato che la disciplina della responsabilità solidale non si applica ai contratti di appalto stipulati con la pubblica amministrazione e che la stessa invece opera nei confronti di qualsiasi lavoratore impiegato nell’appalto, ivi compresi quelli con contratti di natura autonoma; al riguardo il Ministero del Lavoro ha precisato che per lavoratori con contratti di natura autonoma devono intendersi esclusivamente quei lavoratori con contratti a progetto o di collaborazione impiegati nell’appalto e non anche quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri (ad esempio i liberi professionisti).

 

Società a responsabilità limitata (art. 9, commi da 13 a 15) – Sono state confermate le modifiche in materia di società a responsabilità limitata già previste dal decreto originario che consistono, in particolare, nell’abrogazione della disciplina sulla Srl a capitale ridotto (introdotta dalla legge n.134/2012) nonché nel­l’introduzione della possibilità di costituire la Srl semplificata di cui alla legge n. 27/2012 da parte di soggetti di qualsiasi età (in precedenza di età non superiore a 35 anni). 

 

Fabio Marrocco

Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 187/2013, 155/2013, 260/2012 e 14/2004

 

Allegati due:
-Legge 9 agosto 2013, n.99
- Circ.Min.Lavoro n.35 del 29.8.2013

 

Lc/lc  

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G.U. n. 196 del 22.8.2013 (fonte Guritel)

LEGGE 9 agosto 2013, n. 99 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013,n. 76,  recante  primi interventi  urgenti   per  la promozione

dell'occupazione, in particolare giovanile, della  coesione sociale,

nonche' in materia  di Imposta  sul  valore  aggiunto (IVA) e  altre

misure finanziarie urgenti.

 

Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76 coordinato con la legge

di conversione 9 agosto 2013, n. 99

 

                               Titolo I

Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale

 

                               Art. 1

Incentivi per nuove assunzioni a tempo  indeterminato  di  lavoratori

                               giovani

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione  stabile  di  giovani

fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori  misure

da realizzare anche attraverso il ricorso alle  risorse  della  nuova

programmazione   comunitaria   2014-2020,   e'   istituito   in   via

sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12  e  16,  un

incentivo per i datori di  lavoro  che  assumano,  con  contratto  di

lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al

comma 2, nel  rispetto  dell'articolo  40  del  Regolamento  (CE)  n.

800/2008.

   1-bis.  L'incentivo  di  cui  al  comma  1  non  spetta  per  le

assunzioni con contratti di lavoro domestico.  

  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve  riguardare  lavoratori,  di

eta' compresa tra i 18 ed i 29  anni,  che  rientrino  in  una  delle

seguenti condizioni:

    a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da  almeno  sei

mesi;

    b) siano  privi  di  un  diploma  di  scuola  media  superiore  o

professionale;

   c) (soppressa).  

   3. Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1  devono  comportare  un

incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere

dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il  30

giugno 2015.  

  4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda

imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18  mesi,  ed  e'

corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio  nelle

denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve

le diverse  regole  vigenti  per  il  versamento  dei  contributi  in

agricoltura. Il  valore  mensile  dell'incentivo  non  puo'  comunque

superare l'importo di seicentocinquanta euro per  lavoratore  assunto

ai sensi del presente articolo.

  5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo  di

12 mesi, ed entro i limiti  di  seicentocinquanta  euro  mensili  per

lavoratore,  nel  caso  di  trasformazione  con  contratto  a   tempo

indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e

3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori  di

lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma

4. Alla  trasformazione  di  cui  al  presente  comma  deve  comunque

corrispondere    entro un mese un'ulteriore assunzione di  lavoratore

con contratto di lavoro dipendente,    prescindendo in tal caso,  per

la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di  cui  al

comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.

  6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato  sulla

base della differenza  tra  il  numero  dei  lavoratori  rilevato  in

ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei

dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto  di

lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore

pattuite e l'orario normale di  lavoro      dei  lavoratori  a  tempo

pieno.  

  7. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto

delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate

o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti

capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

  8. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28

giugno 2012, n. 92.

  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente

disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di

ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e

di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro  il  medesimo

termine  l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le  modalita'

attuative del presente incentivo.

  10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a  decorrere

dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di  cui  al

comma 12.    Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30

giugno 2015. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali

fornisce  comunicazione  della  data  di  decorrenza   dell'incentivo

mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale.  

  11. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps

provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di

cui al comma 10.

  12. Le risorse di  cui  al  comma  1,  destinate  al  finanziamento

dell'incentivo  straordinario  di  cui  al   medesimo   comma,   sono

determinate:

    a) nella misura di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  150

milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno  2015

e 100 milioni di euro per l'anno 2016,     per  le  regioni  Abruzzo,

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna  e  Sicilia,

   a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle  risorse  del

Fondo di rotazione di cui alla legge 16  aprile  1987,  n.  183  gia'

destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche',  per  garantirne

il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle  risorse  del  medesimo

Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione

Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre

2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione

europea. Le predette risorse sono versate  all'entrata  del  bilancio

dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al  presente

articolo ai sensi del comma 13;

    b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni

di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  50

milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti  regioni,  ripartiti

tra  le  Regioni  sulla  base  dei  criteri  di  riparto  dei   Fondi

strutturali.

  13. Le  predette  risorse  sono  destinate  al  Fondo  sociale  per

l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli  importi

destinati per singola Regione.

   14. L'incentivo di cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuto

dall'INPS con le modalita'  di  cui  al  presente  comma.  L'Istituto

provvede, entro tre  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di

ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a  fornire

una  specifica  comunicazione  in  ordine  alla  sussistenza  di  una

effettiva  disponibilita'  di  risorse  per  l'accesso  al  beneficio

medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,

in  favore  del  richiedente  opera  una  riserva   di   somme   pari

all'ammontare previsto  del  beneficio  spettante  sulla  base  della

documentazione allegata alla domanda e  allo  stesso  richiedente  e'

assegnato un  termine  perentorio  di  sette  giorni  lavorativi  per

provvedere alla stipula  del  contratto  di  lavoro  che  da'  titolo

all'agevolazione. Entro il termine perentorio  dei  successivi  sette

giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare  al

competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da'

titolo all'agevolazione. In caso  di  mancato  rispetto  dei  termini

perentori di cui ai periodi  che  precedono,  il  richiedente  decade

dalla  riserva  di  somme  operata  in  suo   favore,   che   vengono

conseguentemente  rimesse  a  disposizione  di  ulteriori  potenziali

beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e'  riconosciuto

dall'INPS in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle

domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che

da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse

indicate, valutata anche su base  pluriennale  con  riferimento  alla

durata dell'incentivo,  l'INPS  non  prende  piu'  in  considerazione

ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale e'  stata

verificata  tale  insufficienza  di   risorse,   fornendo   immediata

comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet

istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate

valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando

relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

al Ministero dell'economia e delle finanze.  

  15. A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei  Programmi

operativi  regionali  2007-2013,  le  Regioni  e  Province  autonome,

possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui  al

presente articolo.

  16. La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al

presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse

dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero

dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base  delle  predette

comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  a

versare all'entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate

nell'ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della

rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del

Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le

predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di  spesa

al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli

importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell'attuazione

della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

  17.    (Soppresso)  

  18. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps

provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di

cui al comma 15.

  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di  cui  al

comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare  l'incentivo,

l'Inps ne da' apposita diffusione.

  20.  L'Inps  fornisce  alle  Regioni  le  informazioni  dettagliate

necessarie alla certificazione alla Commissione europea  delle  spese

connesse all'attuazione dell'incentivo.

  21. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali

provvedera' ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 9  del

Regolamento (CE) n. 800/2008.

  22. In relazione alla prossima scadenza  del  Regolamento  (CE)  n.

800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  verifica

la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle

nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di  adozione

e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

   22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono

oggetto di monitoraggio ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della

legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31  dicembre  2015,

si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi  di  cui

al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n.  92

del 2012.  

 

                               Art. 2

Interventi straordinari per favorire  l'occupazione,  in  particolare

                              giovanile

  1. Le disposizioni di cui al presente  articolo  contengono  misure

volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che  coinvolge

in particolare i soggetti giovani.

  2. In considerazione della situazione occupazionale  richiamata  al

comma 1,  che  richiede  l'adozione  di  misure  volte  a  restituire

all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani

nel mercato del lavoro, entro il  30  settembre  2013  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province

autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a  disciplinare

il contratto di  apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di

mestiere, anche in vista  di  una  disciplina  maggiormente  uniforme

sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa  pubblica  di

cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente  periodo,  possono

in particolare essere adottate le seguenti  disposizioni  derogatorie

dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

    a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera  a)  e'  obbligatorio  esclusivamente   in   relazione   alla

formazione per l'acquisizione delle competenze  tecnico-professionali

e specialistiche;

    b)  la  registrazione  della   formazione   e   della   qualifica

professionale  a  fini  contrattuali   eventualmente   acquisita   e'

effettuata in un documento avente i contenuti minimi del  modello  di

libretto formativo del cittadino di cui al decreto del  Ministro  del

lavoro e  delle  politiche  sociali  del  10  ottobre  2005,  recante

«Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;

    c) in caso di imprese multi localizzate,  la  formazione  avviene

nel rispetto della disciplina  della  regione  ove  l'impresa  ha  la

propria sede legale.

  3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee  guida

di cui al comma 2, in relazione  alle  assunzioni  con  contratto  di

apprendistato professionalizzante o  contratto  di  mestiere  trovano

diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere    a), b) e c)

   del medesimo comma 2.      Nelle  ipotesi  di  cui  al  precedente

periodo, resta comunque salva      la  possibilita'  di  una  diversa

disciplina in  seguito  all'adozione  delle  richiamate  linee  guida

ovvero in seguito all'adozione di disposizioni  di  specie  da  parte

delle singole regioni.

  4. - 5.    (Soppressi)  

   5-bis. Al fine di sostenere  la  tutela  del  settore  dei  beni

culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni

e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario  con

stanziamento pari a  1  milione  di  euro,  denominato  «Fondo  mille

giovani per  la  cultura»,  destinato  alla  promozione  di  tirocini

formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi

per cultura rivolti a giovani fino a  ventinove  anni  di  eta'.  Con

decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del

turismo, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la

semplificazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui  al

presente comma.

  5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee

guida di cui all'Accordo sancito  il  24  gennaio  2013  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro  pubblici

e privati con sedi in piu' regioni possono fare riferimento alla sola

normativa della regione dove e' ubicata  la  sede  legale  e  possono

altresi' accentrare le comunicazioni di  cui  all'articolo  1,  commi

1180 e seguenti, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  presso  il

Servizio informatico nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  sede

legale.  

 

                         *****OMISSIS*****

 

                             Titolo II
   Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di
                        previdenza sociale

 

                               Art. 7

   Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28  giugno  2012,

                              n. 92  

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato

in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, il comma 1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto:

      a) nell'ipotesi del primo  rapporto  a  tempo  determinato,  di

durata non superiore  a  dodici  mesi      comprensiva  di  eventuale

proroga,    concluso fra un datore di  lavoro  o  utilizzatore  e  un

lavoratore per lo svolgimento di  qualunque  tipo  di  mansione,  sia

nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di  prima

missione  di  un  lavoratore   nell'ambito   di   un   contratto   di

somministrazione  a  tempo  determinato  ai   sensi   del   comma   4

dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

      b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti  collettivi,

anche  aziendali,  stipulati  dalle  organizzazioni   sindacali   dei

lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'

rappresentative sul piano nazionale.»;

    b) all'articolo 4, il comma 2-bis e' abrogato;

    c) all'articolo 5:

      1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro»,  sono

inserite le seguenti «, instaurato anche ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 1-bis,»;

      2) il comma 2-bis e' abrogato;

      3) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente  «3.  Qualora  il

lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro

un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto  di

durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di

un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si

considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente

comma,    nonche' di cui al comma 4,    non trovano applicazione  nei

confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di  cui

al comma 4-ter nonche' in  relazione  alle  ipotesi  individuate  dai

contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale.»;

    d) all'articolo 10:

      1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), e' inserita la seguente:

   «c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,

   i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo  8,  comma  2,  della

legge 23 luglio 1991, n. 223»;

      2) il comma 6 e' abrogato;

      3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo  1,

comma    sono  sostituite  dalle  seguenti:  «stipulato  ai   sensi

dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis».

  2.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come

modificato in particolare dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

   0a) all'articolo 30,  dopo  il  comma  4-bis  e'  aggiunto  il

seguente:

  «4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga  tra  aziende  che

abbiano sottoscritto un  contratto  di  rete  di  impresa  che  abbia

validita'  ai  sensi  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,

l'interesse della parte distaccante sorge  automaticamente  in  forza

dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'

dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre

per le stesse imprese e' ammessa  la  codatorialita'  dei  dipendenti

ingaggiati con regole  stabilite  attraverso  il  contratto  di  rete

stesso»;  

    a) all'articolo 34, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:    

«2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti  di  instaurazione

del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei  pubblici

esercizi e dello spettacolo,    il contratto di lavoro  intermittente

e' ammesso, per ciascun lavoratore      con  il  medesimo  datore  di

lavoro,      per  un  periodo  complessivamente  non  superiore  alle

quattrocento giornate di  effettivo  lavoro  nell'arco  di  tre  anni

solari. In caso di  superamento  del  predetto  periodo  il  relativo

rapporto si trasforma in un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e

indeterminato.»;

    b)    (soppressa)  

    c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o  ripetitivi»

sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;

   c-bis) all'articolo  61,  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il

seguente:

  «2-bis. Se il contratto ha  per  oggetto  un'attivita'  di  ricerca

scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel

tempo, il progetto prosegue automaticamente»;

    d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: «, ai fini  della

prova» sono soppresse;  

    e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le  seguenti  parole:

«di natura meramente occasionale»;

    f) all'articolo 72, il comma 4-bis e'  sostituito  dal  seguente:

«In considerazione delle particolari e oggettive  condizioni  sociali

di  specifiche  categorie  di  soggetti  correlate  allo   stato   di

disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o  di  fruizione  di

ammortizzatori sociali per i  quali  e'  prevista  una  contribuzione

figurativa,  utilizzati   nell'ambito   di   progetti   promossi   da

amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e  delle  politiche

sociali, con proprio decreto, puo' stabilire  specifiche  condizioni,

modalita' e importi dei buoni orari».

   2-bis. L'espressione «vendita diretta di  beni  e  di  servizi»,

contenuta nell'articolo 61,  comma  1,  del  decreto  legislativo  10

settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere  sia

le attivita' di vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi.

  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),   si   computano

esclusivamente   le   giornate   di   effettivo    lavoro    prestate

successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

  4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604  e

successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «6. La procedura

di cui al  presente  articolo  non  trova  applicazione  in  caso  di

licenziamento  per  superamento  del  periodo  di  comporto  di   cui

all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le

interruzioni del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  di  cui

all'articolo 2, comma 34, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.  La

stessa procedura, durante la quale le parti,  con  la  partecipazione

attiva della commissione di cui al comma 3,  procedono  ad  esaminare

anche soluzioni alternative  al  recesso,  si  conclude  entro  venti

giorni dal momento in cui la Direzione  territoriale  del  lavoro  ha

trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta  salva  l'ipotesi  in

cui le parti, di  comune  avviso,  non  ritengano  di  proseguire  la

discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se  fallisce

il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di  cui

al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il  licenziamento  al

lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe  le  parti  al

tentativo  di  conciliazione  e'  valutata  dal  giudice   ai   sensi

dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».

  5. Alla legge 28 giugno 2012, n.  92  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 1:

      1) al comma 3, al secondo periodo, in  fine,  dopo  la  parola:

«trattamento» sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  sugli  effetti

determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;

      2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data  di

entrata in vigore della presente legge» e' sostituito  dal  seguente:

«al 1° gennaio 2014»;

   2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, e' aggiunto  il

seguente comma:

  «Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  non  si  applicano,

limitatamente alle  imprese  a  scopo  mutualistico,  agli  associati

individuati  mediante  elezione  dall'organo   assembleare   di   cui

all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato  dagli  organismi

di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.

276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra

produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione

di registrazioni sonore, audiovisive o di  sequenze  di  immagini  in

movimento»;  

    b) all'articolo 2, dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:

«10-bis. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto,  assuma  a

tempo   pieno    e    indeterminato    lavoratori    che    fruiscono

dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1  e'

concesso,  per  ogni  mensilita'  di  retribuzione   corrisposta   al

lavoratore,  un  contributo  mensile  pari  al  cinquanta  per  cento

dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al

lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma

e'  escluso  con  riferimento  a  quei  lavoratori  che  siano  stati

licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso

o diverso settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,

presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli

dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in  rapporto

di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto  la

propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,  che

non ricorrono le menzionate condizioni ostative».

    c) all'articolo 3:

      1) al comma 4, le parole: «entro  dodici  mesi  dalla  data  di

entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  sostituite   dalle

seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;

      2) al medesimo comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo:  «Decorso  inutilmente  il  termine  di   cui   al   periodo

precedente, al fine di  assicurare  adeguate  forme  di  sostegno  ai

lavoratori interessati dalla presente disposizione, a  decorrere  dal

1° gennaio 2014 si provvede mediante  la  attivazione  del  fondo  di

solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;

      3) al comma 14, al primo periodo, le parole:  «nel  termine  di

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»  sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

      4) al comma 19, le parole:  «entro  il  31  marzo  2013,»  sono

sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;

      5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il  30  giugno  2013»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».

   5-bis) ai commi 5, 42, 44 e  45,  le  parole:  «decreto  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite  dalle

seguenti: «decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e  delle

politiche sociali»;  

    d) all'articolo 4:

      1) dopo il comma 23,  e'  inserito  il  seguente:  «23-bis.  Le

disposizioni di cui ai commi da 16  a  23  trovano  applicazione,  in

quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori  impegnati

con contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  anche  a

progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10

settembre  2003,  n.  276  e  con  contratti   di   associazione   in

partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo  comma,  del  codice

civile»;

      2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 e' abrogato.

  6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42,

della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  della  disciplina  dei  fondi

istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della

legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6,  comma

2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al

31 dicembre 2013.

  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  all'articolo  4,

dopo l'alinea, e' inserita la  seguente  lettera:  «a)  conservazione

dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento  di  attivita'

lavorativa tale da assicurare un reddito  annuale  non  superiore  al

reddito minimo personale  escluso  da  imposizione.  Tale  soglia  di

reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi  2  e

3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.».

    7-bis.  All'articolo  4,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo  4,

comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92,  le  parole:

«inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  a  sei

mesi».  

 

                               Art. 7-bis

   Stabilizzazione di associati  in  partecipazione  con  apporto  di

                              lavoro  

   1. Al fine di  promuovere  la  stabilizzazione  dell'occupazione

mediante il  ricorso  a  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo

indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti

di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel  periodo

compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre  2013,  le  aziende,

anche assistite dalla  propria  associazione  di  categoria,  possono

stipulare con le associazioni dei  lavoratori  comparativamente  piu'

rappresentative sul piano nazionale  specifici  contratti  collettivi

che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2,  rendono  applicabili

le disposizioni di cui ai commi successivi.

  2. I contratti  di  cui  al  comma  1  prevedono  l'assunzione  con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi

dalla  loro  stipulazione,  di  soggetti  gia'  parti,  in  veste  di

associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto

di lavoro. Per le assunzioni sono  applicabili  i  benefici  previsti

dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le

assunzioni a tempo  indeterminato  possono  essere  realizzate  anche

mediante contratti di apprendistato. I  lavoratori  interessati  alle

assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto  riguardante

i pregressi rapporti di associazione,  atti  di  conciliazione  nelle

sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e  seguenti  del

codice di procedura civile.

  3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui  al  comma  2,  i

datori di lavoro possono recedere dal rapporto  di  lavoro  solo  per

giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

  4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui  al  comma  2  e'

risolutivamente condizionata  all'adempimento  dell'obbligo,  per  il

solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata  di  cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo

di contributo straordinario integrativo finalizzato al  miglioramento

del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della

quota di contribuzione a carico degli  associati  per  i  periodi  di

vigenza dei contratti di associazione in  partecipazione  e  comunque

per  un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  riferito  a  ciascun

lavoratore assunto a tempo indeterminato.

  5. I  datori  di  lavoro  depositano,  presso  le  competenti  sedi

dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di  conciliazione

di cui al comma 2, unitamente ai contratti di  lavoro  subordinato  a

tempo   indeterminato   stipulati   con    ciascun    lavoratore    e

all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro  il

31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa  la  correttezza  degli

adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche  per  quanto  riguarda

l'effettivita'  dell'assunzione,  sono  comunicati  alle   competenti

Direzioni territoriali del  lavoro  individuate  in  base  alla  sede

legale dell'azienda.

  6.  L'accesso  alla  normativa  di  cui  al  presente  articolo  e'

consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti

amministrativi  o  giurisdizionali  non  definitivi  concernenti   la

qualificazione  dei  pregressi  rapporti.   Gli   effetti   di   tali

provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica  di  cui  al

comma 5.

  7. Il buon esito  della  verifica  di  cui  al  comma  5  comporta,

relativamente ai  pregressi  rapporti  di  associazione  o  forme  di

tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti  dalle  disposizioni

in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali,  anche

connessi ad attivita' ispettiva gia' compiuta alla data di entrata in

vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  con

riferimento  alle  forme   di   tirocinio   avviate   dalle   aziende

sottoscrittrici dei contratti di cui  al  comma  1.  Subordinatamente

alla  predetta  verifica  viene   altresi'   meno   l'efficacia   dei

provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di  contestazioni

riguardanti i medesimi rapporti anche se gia' oggetto di accertamento

giudiziale non definitivo. L'estinzione  riguarda  anche  le  pretese

contributive, assicurative e  le  sanzioni  amministrative  e  civili

conseguenti  alle  contestazioni  connesse  ai  rapporti  di  cui  al

presente comma.  

                         *****OMISSIS*****

 

                              Art. 9

          Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,

trovano applicazione anche in relazione ai compensi e  agli  obblighi

di natura previdenziale e assicurativa nei confronti  dei  lavoratori

con contratto  di  lavoro  autonomo.  Le  medesime  disposizioni  non

trovano applicazione in relazione ai contratti di  appalto  stipulati

dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del

decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Le  disposizioni  dei

contratti collettivi di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,

hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti  retributivi

dovuti  ai  lavoratori  impiegati  nell'appalto  con  esclusione   di

qualsiasi  effetto  in  relazione  ai  contributi   previdenziali   e

assicurativi.

 

                         *****OMISSIS*****

 

  13. All'articolo 2463-bis del  codice  civile,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a)  al  comma  1,  le  parole:  «che  non  abbiano   compiuto   i

trentacinque  anni  di  eta'  alla  data  della  costituzione»   sono

soppresse;

    b) al comma 2, punto 6), le parole:  «,  i  quali  devono  essere

scelti tra i soci» sono soppresse;

   b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

  «Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»;  

    c) il comma 4 e' soppresso.

  14. All'articolo 44  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;

    b) al comma 4-bis le parole: «societa' a responsabilita' limitata

a capitale ridotto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «societa'  a

responsabilita' limitata semplificata».

  15. Le societa'  a  responsabilita'  limitata  a  capitale  ridotto

iscritte al registro delle imprese  ai  sensi  dell'articolo  44  del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del

presente  decreto,  sono  qualificate  societa'   a   responsabilita'

limitata semplificata.

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO