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Roma, 25 settembre
2013
Oggetto: Lavoro – Legge europea 2013 – Contratti a termine
– Modifica dei criteri di computo nell’organico aziendale – Art. 12 della legge
6.8.2013, n. 97, su G.U. n. 194 del 20.8.2013.
Ponendo
fine ad una procedura di infrazione aperta tre anni fa dalla Commissione UE,
l’art. 12 della legge europea 2013 ha
adeguato alle regole comunitarie la normativa italiana sui criteri di computo
dei contratti a termine.
In
particolare è stato stabilito che tutti i lavoratori assunti con contratto a
termine, indipendentemente dalla relativa durata, devono essere considerati
nell’organico aziendale tanto ai fini della determinazione della soglia dei 15
dipendenti prevista dallo Statuto dei
lavoratori (art. 35 della legge n.300/70), oltre la quale scattano i
diritti sindacali alla costituzione delle RSA (rappresentanze sindacali
aziendali), quanto ai fini della determinazione della soglia dei 50 dipendenti
prevista dal D.lgvo n. 25/2007, oltre la quale
scattano gli obblighi aziendali di informazione e consultazione dei lavoratori.
La
nuova norma modifica l’assetto precedente secondo cui nel conteggio
dell’organico non dovevano essere considerati i contratti a termine di durata
fino a 9 mesi; al riguardo si fa osservare che, con particolare riferimento ai
diritti sindacali, alcuni CCNL avevano previsto limiti di durata più bassi (ad
esempio 4 mesi per il CCNL logistica, trasporto e spedizione).
In
base alle nuove regole, ai fini della determinazione delle suddette soglie,
nell’organico aziendale deve ora essere considerato il “numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli
ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”.
Si
fa osservare infine che il nuovo criterio entrerà in vigore a partire dal 31
dicembre prossimo e avrà come arco temporale di riferimento il biennio
precedente a tale data.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.31/2011 e 83/2007
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Area |
Allegato uno |
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M/t |
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GU n.194 del 20.8.2013 (fonte Guritel)
LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi
derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge
europea
2013.
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
*****OMISSIS*****
Capo III
Disposizioni in
materia di lavoro e di politica sociale
*****OMISSIS*****
Art. 12
Disposizioni in materia di
lavoro a tempo determinato. Procedura di
infrazione
2010/2045.
1. L'articolo 8 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Criteri di
computo). - 1. I limiti prescritti dal primo e
dal secondo comma
dell'articolo 35 della legge 20 maggio
1970, n.
300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio
mensile
di lavoratori a
tempo determinato impiegati negli ultimi due
anni,
sulla base
dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».
2. All'articolo 3 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
25,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La soglia numerica
occupazionale e' definita nel rispetto delle
norme di legge e si
basa sul numero medio
mensile dei lavoratori
subordinati, a tempo
determinato ed
indeterminato, impiegati negli
ultimi due anni,
sulla base dell'effettiva durata dei
loro rapporti
di lavoro».
3. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai
sensi dei
medesimi commi e' effettuato alla data
del 31 dicembre
2013, con
riferimento al biennio
antecedente a tale data.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO