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Roma, 25 settembre 2013

 

Circolare n. 223/2013

 

Oggetto: Lavoro – Legge europea 2013 – Contratti a termine – Modifica dei criteri di computo nell’organico aziendale – Art. 12 della legge 6.8.2013, n. 97, su G.U. n. 194 del 20.8.2013.

 

Ponendo fine ad una procedura di infrazione aperta tre anni fa dalla Commissione UE, l’art. 12 della legge europea 2013 ha adeguato alle regole comunitarie la normativa italiana sui criteri di computo dei contratti a termine.

In particolare è stato stabilito che tutti i lavoratori assunti con contratto a termine, indipendentemente dalla relativa durata, devono essere considerati nell’organico aziendale tanto ai fini della determinazione della soglia dei 15 dipendenti prevista dallo Statuto dei lavoratori (art. 35 della legge n.300/70), oltre la quale scattano i diritti sindacali alla costituzione delle RSA (rappresentanze sindacali aziendali), quanto ai fini della determinazione della soglia dei 50 dipendenti prevista dal D.lgvo n. 25/2007, oltre la quale scattano gli obblighi aziendali di informazione e consultazione dei lavoratori.

 

La nuova norma modifica l’assetto precedente secondo cui nel conteggio dell’organico non dovevano essere considerati i contratti a termine di durata fino a 9 mesi; al riguardo si fa osservare che, con particolare riferimento ai diritti sindacali, alcuni CCNL avevano previsto limiti di durata più bassi (ad esempio 4 mesi per il CCNL logistica, trasporto e spedizione).

 

In base alle nuove regole, ai fini della determinazione delle suddette soglie, nell’organico aziendale deve ora essere considerato il “numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”.

 

Si fa osservare infine che il nuovo criterio entrerà in vigore a partire dal 31 dicembre prossimo e avrà come arco temporale di riferimento il biennio precedente a tale data.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.31/2011 e 83/2007

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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GU n.194 del 20.8.2013 (fonte Guritel)

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti

dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea

2013.

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Capo III

         Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               Art. 12

Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.  Procedura  di

                        infrazione 2010/2045.

  1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,

e' sostituito dal seguente:

  «Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo  e

dal secondo comma dell'articolo 35 della legge  20  maggio  1970,  n.

300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile

di lavoratori a tempo determinato impiegati negli  ultimi  due  anni,

sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  25,

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  «2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle

norme di legge e si basa sul  numero  medio  mensile  dei  lavoratori

subordinati, a tempo determinato ed  indeterminato,  impiegati  negli

ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei  loro  rapporti

di lavoro».

  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi

1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo  determinato  ai  sensi  dei

medesimi commi e' effettuato alla data  del  31  dicembre  2013,  con

riferimento al biennio antecedente a tale data.

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO