|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 1 ottobre
2013
Circolare n. 230/2013
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise
del III trimestre 2013 – Nota Agenzia Dogane e Monopoli n.111659 del 27.9.2013.
Entro
il 31 ottobre 2013 le imprese di
autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione
dei consumi di gasolio utilizzato nel III trimestre di quest’anno con veicoli
di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del relativo
credito d’imposta.
Sul
sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli è disponibile l’apposito software
per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it - In
un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione III trimestre 2013).
La
misura del beneficio è, come per il II trimestre, pari a 214,18609 euro per
ogni mille litri di gasolio acquistato, in relazione ai consumi effettuati tra
l’1 luglio e il 30 settembre 2013.
Il
credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti
effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla
osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60
giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso).
La compensazione non ha limiti d’importo annuali.
Si
rammenta che la compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2014;
superata quella data, le eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso
entro il termine del 30 giugno 2015.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.153/2013
|
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
Roma,
27 settembre 2013
Destinatari
omessi
RU 111659
OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore
del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto
consumati nel terzo trimestre dell’anno 2013. Disponibilità software.
Con riferimento alla materia in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali
previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 ottobre
p.v..
A tal riguardo si fa presente
quanto segue.
I)
Disponibilità del software
Sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione – Benefici per il gasolio autotrazione
3°
trimestre 2013) è disponibile
il
software
aggiornato
per
la compilazione e la stampa della
apposita dichiarazione da consegnare, insieme
ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD-rom, DVD, pen drive USB - al competente Ufficio
delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari
non
tenuti
alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa
al trimestre in questione, il software suddetto consente, aprendo il file relativo
alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico
dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante nonché
di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.
Tutti i dettagli sono descritti nel “Manuale utente” pubblicato insieme
al software in parola.
II) Importi rimborsabili
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota
di accisa sul gasolio usato come carburante,
si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2013.
III)
Aventi diritto,
termini e modalità
di fruizione del rimborso
Per quanto
attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a)
gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b)
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività
di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c)
le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale
e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo
n. 422 del 1997;
d)
gli enti pubblici
e le
imprese esercenti trasporti a fune
in servizio pubblico per trasporto
di persone.
Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi
diritto sopra distinti.
Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali in indirizzo vorranno
provvedere ad impartire
le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche
e criticità.
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro
o dell’utilizzo
in compensazione degli stessi,
i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto,
l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti
con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato
con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del 31 ottobre 2013.
Si evidenzia,
inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati
a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste
dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati
anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti
dal riconoscimento di agevolazioni concesse
alle imprese, da indicare
nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato
dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
Per la fruizione dell’agevolazione
con Mod. F24, deve essere utilizzato il
CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto corrente
in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code)
e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato in passato, si conferma che:
• i soli esercenti
l’attività di trasporto
di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono
comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati
ai fini della fruizione del
beneficio in parola, anche con scheda carburante;
• gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera
a), sono
tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante
le relative fatture di acquisto.
IV)
Invio telematico delle dichiarazioni
Si rammenta,
ancora, che gli utenti interessati possono inviare
le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale
–E.D.I.
A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche
ed operative finalizzate all’utilizzo del sistema
suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010. In particolare:
• gli utenti interessati devono
richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del
Servizio Telematico Doganale
–E.D.I.;
• le istruzioni per la richiesta
dell’abilitazione, nonché le modalità
tecniche ed operative
di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale,
sono disponibili sul sito di questa
Agenzia, all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio
Telematico Doganale, è possibile:
• utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale
utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2013 - Software
gasolio autotrazione 3° trimestre 2013”;
Oppure
• fare riferimento al “tracciato record”,
pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio
da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione
3° trimestre 2013 - Software gasolio
autotrazione 3° trimestre 2013”, per predisporre autonomamente
i file da inviare.
Tutto ciò premesso, si sottolinea
che, al fine dell’invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati
all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.
Termini di utilizzo del credito
maturato nel precedente trimestre
Si rammenta che, per effetto delle modifiche
introdotte dall’art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014.
Da tale data decorre
il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze
non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015.
* * * * *
Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo
unico predetto
è punito ai sensi
del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art.
75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della
dichiarazione infedele.
Il Direttore Centrale ad interim
Ing. Walter
De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma
2, del D.Lgs.
39/93