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Roma, 1 ottobre 2013

 

Circolare n. 230/2013

 

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise del III trimestre 2013 – Nota Agenzia Dogane e Monopoli n.111659 del 27.9.2013.

 

Entro il 31 ottobre 2013 le imprese di autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione dei consumi di gasolio utilizzato nel III trimestre di quest’anno con veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del relativo credito d’imposta.

 

Sul sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli è disponibile l’apposito software per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it - In un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione III trimestre 2013).

 

La misura del beneficio è, come per il II trimestre, pari a 214,18609 euro per ogni mille litri di gasolio acquistato, in relazione ai consumi effettuati tra l’1 luglio e il 30 settembre 2013.

 

Il credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso). La compensazione non ha limiti d’importo annuali.

 

Si rammenta che la compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2014; superata quella data, le eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso entro il termine del 30 giugno 2015.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.153/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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                                                                  Roma, 27 settembre 2013

 

                                                                  Destinatari omessi

 

RU 111659

 

 

OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell’anno 2013. Disponibilità software.

 

Con riferimento alla materia in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il luglio e il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 ottobre p.v..

 

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

 

I)    Disponibilità del software

 

Sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click Accise Benefici per il gasolio autotrazione Benefici per il gasolio autotrazione   trimestre  2013)  è  disponibile  il  software  aggiornato  per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico CD-rom, DVD, pen drive USB - al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari  non  tenuti  alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.

Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dellimpresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.

 

Tutti i dettagli sono descritti nel “Manuale utente” pubblicato insieme al software in parola.

 

II) Importi rimborsabili

 

In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dellaliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

 

- 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il luglio e il 30 settembre 2013.

 

III)   Aventi diritto, termini e modalità di fruizione del rimborso

 

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dellagevolazione in questione, ferma restando lesclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

 

a)        gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b)        gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c)        le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

d)        gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio  pubblico per trasporto di persone.

 

Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.

 

Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.

 

Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini  della restituzione in denaro o dellutilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, lapposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con losservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del 31 ottobre 2013.

 

Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove limporto complessivo annuo dei crediti dimposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.

 

Per la fruizione dellagevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il

CODICE TRIBUTO 6740.

 

Per laccreditamento su conto corrente in altro Stato dellU.M.E. è richiesta lindicazione dei codici BIC (Bank identification  code)  e IBAN (International bank address number).

Come già evidenziato in passato, si conferma che:

 

    i soli esercenti l’attività di trasporto di  persone di cui alle  suddette lettere b), c) e d)  possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;

 

    gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a),  sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

 

IV)    Invio telematico delle dichiarazioni

 

Si rammenta, ancora, che gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.

 

A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010. In particolare:

 

    gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, labilitazione allutilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;

 

    le istruzioni per la richiesta dellabilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione ad esso relativa.

 

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:

 

    utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione trimestre 2013”;

Oppure

 

    fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione trimestre 2013”, per predisporre autonomamente i file da inviare.

 

Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell’invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.

 

Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre

 

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014.

 

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dellistanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015.

 

* * * * *

 

Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione  amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

 

Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dellautotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

 

 

Il Direttore Centrale ad interim
Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93